QUARTA SEZIONE
CAUSA MASELLI C. ITALIA (NO 2)
( Richiesta no 61211/00)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
27 luglio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Maselli c. Italia (no 2),
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Nicolas Bratza, presidente, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Ljiljana Mijović, Päivi Hirvelä, Ledi Bianku, Guido Raimondi, giudici,
e da Lawrence Early, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 luglio 2010,
Rende la sentenza che ha adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 61211/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. G. M. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 1 febbraio 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza dell’ 11 luglio 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che la perdita di ogni disponibilità del terreno, combinata con l’impossibilità di ovviare alla situazione incriminata, aveva generato delle conseguenze abbastanza gravi affinché il richiedente subisse un’espropriazione di fatto, incompatibile col suo diritto al rispetto dei suoi beni e non conforme al principio di preminenza del diritto (Maselli c. Italia (no 2), no 61211/00, § 38, 11 luglio 2006).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva una soddisfazione equa di 96 558 euro (EUR), somma che corrispondeva al valore reale del terreno così come 215 000 EUR corrispondenti al plusvalore apportato, secondo lui, dai cambiamenti (costruzioni) intervenuti nel quartiere. Inoltre, il richiedente richiedeva 56 000 EUR per i danni subiti dalla casa di cui era ancora proprietario, 187 453,20 EUR per aver dovuto fermare l’azienda agricola e 58 000 EUR per mancanza a guadagnare. Sollecitava inoltre un’indennità per danno morale e chiedeva il rimborso degli oneri e delle spese per il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e per quelle dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, § 49, e punto 3 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto senza che le parti arrivassero a tale accordo. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
6. Il 27 ottobre 2006, il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno patrimoniale e di depositare un rapporto di perizia prima del 24 gennaio 2007.
7. Suddetti rapporti di perizia sono stati depositati nel termine assegnato.
IN FATTO
8. I fatti sopraggiunti dopo la sentenza al principale si possono riepilogare come segue.
9. L’ 11 aprile 2007, l’amministrazione eseguì la sentenza della corte di appello di Bari (paragrafo 20 della sentenza al principale) e pagò l’indennità fissata più gli interessi al richiedente.
IN DIRITTO
10. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
11. Il richiedente sollecita 96 558 EUR, somma che corrisponde al valore reale del terreno così come 215 000 EUR corrispondente al plusvalore apportato, secondo lui, dai cambiamenti (costruzioni) intervenuti nel quartiere. Inoltre, il richiedente richiede 56 000 EUR per i danni subiti dalla casa di cui è ancora proprietario, 187 453,20 EUR per avere dovuto fermare l’azienda agricola e 58 000 EUR per mancanza a guadagnare.
12. Il Governo considera che la Corte deve accordare solamente la somma che corrisponde al valore del terreno controverso al momento dell’occupazione patrimoniale. Fa valere che, l’ 11 aprile 2007, l’amministrazione pagò al richiedente la somma fissata nel 2005 dalla corte di appello di Napoli, più gli interessi.
13. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
14. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
15. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo di interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
16. La Corte osserva che il richiedente ha ricevuto a livello nazionale una somma che corrisponde al valore venale del suo terreno, rivalutata ed abbinata ad interessi a contare dalla data della perdita della proprietà, o il 22 ottobre 1994 (vedere paragrafo 20 della sentenza al principale). Secondo lei, l’interessato ha così già ottenuto una somma sufficiente a soddisfare i criteri di indennizzo suscitato.
17. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa. Deliberando in equità, la Corte assegna al richiedente 3 000 EUR sotto questo capo.
B. Danno giuridico
18. Il richiedente chiede il versamento di un’indennità di 153 000 EUR a titolo di danno morale.
19. Il Governo stima che nessuna somma è dovuta a titolo del danno morale, poiché questo tipo di danno non potrebbe derivare dalla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ma unicamente dalla violazione del “termine ragionevole.”
20. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni hanno causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
21. Deliberando in equità, la Corte accorda al richiedente la somma di 5 000 EUR a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
22. Il richiedente chiede il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali (58 379, 65 EUR) e di quelli esposti dinnanzi alla Corte (79 601 EUR).
23. Il Governo osserva che le pretese del richiedente sono esorbitanti.
24. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata ( Van di Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A no 288, § 66).
25. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarle solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo di 20 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
C. Interessi moratori
26. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce,
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 3 000 EUR (tremila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii. 5 000 EUR (cinquemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 20 000 EUR (ventimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta al richiedente, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 luglio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Cancelliere Presidente