Conclusione Eccezione preliminare respinta (decadenza); Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento nazionale
TERZA SEZIONE
CAUSA MASCOLO C. ITALIA
( Richiesta no 68792/01)
SENTENZA
STRASBURGO
16 dicembre 2004
DEFINITIVO
16/03/2005
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Mascolo c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG.. B.M. Zupančič, presidente,
J. Hedigan, L. Caflisch, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il
Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. Davide Th?r Bj?rgvinsson, giudici,,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 25 novembre 2004,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 68792/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. S. M. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 15 dicembre 2000 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dai suoi agenti successivi, rispettivamente Sigg.. U. Leanza ed I.M. Braguglia, ed i suoi coagente successivi, rispettivamente Sigg.. V. Esposito e F. Crisafulli
3. Il 16 ottobre 2003, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
4. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 ? 1 dell’ordinamento). La presente richiesta ? stata assegnata alla terza sezione cos? ricomposta (articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente ? nato nel 1964 e ha risieduto ad Agerola (Napoli).
6. E? il proprietario di un appartamento a Castellammare di Stabia (Napoli), che aveva affittato a N.R.
7. Con una lettera raccomandata del 16 settembre 1989, il richiedente inform? l’inquilina della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, o il 4 maggio 1990, e la preg? di liberare i luoghi prima di questa data.
8. Il 9 febbraio 1990, il richiedente reiter? il parere di disdetta con un atto significato e cit? l’interessata a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Castellammare di Stabia.
9. Con un’ordinanza del 12 marzo 1990, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 2 gennaio 1993. Questa decisione divent? esecutiva il 12 marzo 1990.
10. Il 29 gennaio 1993, il richiedente notific? all’inquilina il comando di liberare l’appartamento.
11. Il 18 febbraio 1993, gli notific? il parere che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 1 marzo 1993 per mezzo di ufficiale giudiziario di giustizia.
12. Tra il 1 marzo 1993 ed i 29 settembre 2000, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a venticinque tentativi di sfratto che si chiusero tutti con un fallimento, non avendo potuto beneficiare il richiedente dell’assistenza della forza pubblica.
13. Il 17 ottobre 2000, il richiedente ricuper? il suo appartamento.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNI PERTINENTI
14. Dal 1947, la legislazione in materia di affitti di abitazione ? stata segnata da differenti interventi dei poteri pubblici, riguardanti il controllo degli affitti per mezzo del blocco di questi, ogni tanto temperato dagli aumenti legali decretati dal governo, cos? come sulla proroga legale di tutti gli affitti in corso e, infine, la sospensione o lo scaglionamento dell’esecuzione costretta degli sfratti. Per ci? che riguarda la proroga degli affitti, la sospensione dell’esecuzione forzata e lo scaglionamento degli sfratti, il diritto interno pertinente ? presentato nella sentenza resa dalla Corte nella causa Immobiliaire Saffi c. Italia ([GC], no 22774/93, ?? 18-35, CEDH 1999-V).
15. Da ultimo, una decreto-legge no 147 del 24 giugno 2003, convertito in legge no 200/03, sospese in certi casi l’esecuzione costretta delle ordinanze di sfratto fino al 30 giugno 2004.
Con una decreto-legge no 240 del 13 settembre 2004, questa sospensione fu rinviata al 31 ottobre 2004.
a) Il sistema di controllo degli affitti
16. In materia di controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione si pu? riepilogare come segue.
17. La prima misura pertinente fu la legge no 392 del 27 luglio 1978 che mise in posto un sistema di “affitti equi” (equo canone) che si fondano su un certo numero di criteri come la superficie e gli oneri di costruzione dell’appartamento.
18. Una seconda misura fu adottata dalle autorit? nell’agosto 1992, ai fini di una liberalizzazione progressiva del mercato della locazione. Entr? allora in vigore una legislazione che attenuava le restrizioni che colpiscono l’importo degli affitti (patti in deroga) in virt? della quale i proprietari e gli inquilini potevano in principio scostarsi dall’affitto fissato dalla legge convenendo ad un importo differente.
19. Infine, la legge no 431 del 9 dicembre 1998 ha riformato il regime delle locazioni e liberato gli affitti.
b) Obblighi dell’inquilino in caso di restituzione tardiva
20. L’inquilino ? sottoposto all’obbligo generale di indennizzare il proprietario di ogni danno causato dalla restituzione tardiva dell’alloggio. A questo riguardo, l’articolo 1591 del codice civile dispone:
“L’inquilino che non ha lasciato i luoghi ? tenuto a versare l’importo convenuto al proprietario fino alla data della sua partenza, cos? come ad indennizzarlo per ogni eventuale danno. “
21. Tuttavia, la legge no 61 del 1989 ha tra altri plafonato l’indennizzo che il proprietario poteva richiedere ad una somma uguale all’affitto versato dall’inquilino al momento della scadenza dell’affitto, indicizzato sul rialzo del costo della vita (articolo 24 della legge no 392 del 27 luglio 1978) ed aumentata del 20%, per tutto il periodo durante il quale il proprietario non aveva potuto godere del suo appartamento.
c) I principi fissati dalla Corte costituzionale,
22. La Corte costituzionale fu investita, a pi? riprese, dalla questione di sapere se il sistema legale di proroga degli affitti, di sospensione o di scaglionamento dell’esecuzione costretta degli sfratti era conforme alla Costituzione allo sguardo del diritto di propriet? e del principio del termine ragionevole del processo. Il suo intervento fu chiesto anche a proposito della determinazione di un massimo dell’indennizzo che pu? essere sollecitato dal proprietario.
23. Per ci? che riguarda la prima questione, con le sentenze rese tra il 1984 e il 2004 (vedere in particolare le sentenze no 89 del 1984, no 108 del 1986 e n? 155 del 2004) la Corte costituzionale conclude affermativamente giustificando l’adozione di queste misure legislative per il loro carattere transitorio e limitato. Nell’ultima sentenza citata, in particolare, la Corte costituzionale afferm? che bench? il legislatore avesse il dovere di prendere in carico le persone che si trovano nelle condizioni private di miseria, non poteva pi? limitarsi a trasferire esclusivamente all’infinito questo carico al proprietario, perch? questo ultimo si potrebbe trovare nella stessa situazione di bisogno. Peraltro, il mantenimento della stessa logica legislativa non potrebbe, all’avvenire, continuare ad essere considerato come legittimo.
24. In quanto alla seconda questione, nella sua sentenza no 482 resa nel 2000, la Corte costituzionale rispose affermativamente che si tratta dei periodi durante i quali la sospensione degli sfratti era stata prescritta dalla legge, e spieg? che questa limitazione mirava a regolare le locazioni riguardate dalla legislazione di eccezione in vigore e che la penuria di alloggi esigeva la sospensione delle misure di esecuzione forzata. Peraltro, il legislatore aveva corredato la sospensione degli sfratti con disposizioni che determinano l’importo dell’indennizzo dovuto dall’inquilino, ossia due misure provvisorie ed eccezionali. Del resto, il proprietario trovava un compenso nel fatto che era dispensato dal dimostrare l’esistenza di un danno.
25. La Corte costituzionale dichiar? incostituzionale la determinazione di un massimo dell’indennizzo che pu? essere sollecitato dal proprietario nel caso in cui si era trovato nell’incapacit? di riprendere possesso dell’appartamento in ragione del comportamento dell’inquilino e non dell’intervento del legislatore.
26. La giurisdizione costituzionale ha permesso perci?, cos? al proprietario di impegnare un procedimento civile per ottenere pieno risarcimento dei danni causati dall’inquilino.
d) L’articolo 1591 del codice civile e la giurisprudenza della Corte di cassazione
27. Con la sentenza n? 1463 del 5 febbraio 1993, la Corte di cassazione afferm? che l’articolo 1591 del codice civile non esclude, per le parti riguardate, la possibilit? di accordarsi in anticipo sull’importo dell’indennizzo per evitare la necessit?, per il proprietario, di fornire la prova del danno subito.
28. In seguito, nella sua sentenza n? 7670 del 12 luglio 1993, la Corte di cassazione spieg? che il semplice ritardo nella restituzione dell’alloggio poteva giustificare unicamente una condanna generale dell’inquilino al risarcimento dei danni subiti dal proprietario. Questo ultimo, difatti, doveva fornire la prova specifica del danno subito rispetto alle condizioni dell’alloggio, alla sua area cos? come alle sue possibilit? di utilizzazione. Nello specifico, la Corte di cassazione conferm? la decisione sul merito che aveva respinto la domanda di indennizzo del proprietario al motivo che non aveva fornito la prova del danno effettivamente subito riferendosi ai documenti specifici concernenti le proposte di locazione ben determinate e degli accordi con gli inquilini candidati sugli importi dell’affitto.
29. Con la sentenza n? 10270 del 1 dicembre 1994, la Corte di cassazione stim? che la valutazione del danno subito dal proprietario poteva essere effettuata anche in equit?.
30. Con la sentenza n? 5927 del 27 maggio 1995, la Corte di cassazione stabilisce che la determinazione di un massimo dell’indennizzo, potendo essere sollecitata dal proprietario, non si trovava ad applicare che in funzione dei periodi durante i quali la sospensione degli sfratti era stata prescritta dalla legge.
31. Con la sentenza n? 6359 del 6 giugno 1995, la Corte di cassazione riafferm? che il proprietario era tenuto a fornire la prova, per dimostrare il danno subito in termini di perdita di affitto o di impossibilit? di vendere l’appartamento, dell’esistenza di proposte di locazione o di acquisto ben determinate. In seguito, lo stesso principio fu confermato dalle sentenze n? 4864 del 14 aprile 2000 e no 9545 del 1 luglio 2002.
32. Con la sentenza n? 1032 del 10 febbraio 1996, la Corte di cassazione afferm? che il danno subito dal proprietario poteva essere provato dalla semplice domanda di un affitto superiore determinato sulla base dell’importo che avrebbe potuto percepire in regime di mercato libero.
33. Infine, con la sentenza n? 10560 del 19 luglio 2002, la Corte di cassazione fiss? il principio secondo il quale rimane in essere il collocamento dell’inquilino affinch? restituisca l’immobile, a prescindere della data fissata dal giudice per l’esecuzione forzata, fin dalla scadenza del contratto constatata durante il processo.
e) La questione dell’assistenza della forza pubblica e la giurisprudenza della Corte di cassazione
34. Con la sentenza no 3873 del 26 febbraio 2004, la Corte di cassazione si pronunci? sulla questione dell’assistenza della forza pubblica.
35. Questa sentenza intervenne nella cornice di una causa che ha per oggetto una richiesta di risarcimento fatta nel 1990 dai proprietari contro il ministero dell’interno.
36. Chiedevano, in particolare, il rimborso dei danni subiti conformemente al ritardo con il quale avevano ricuperato il loro appartamento causato, secondo essi, dal fatto che non avevano beneficiato del concorso della forza pubblica.
37. L’ufficiale giudiziario di giustizia aveva proceduto a ventuno tentativi di accesso di cui diciannove si erano chiusi con un fallimento. Secondo i proprietari, solo sei di questi tentativi avevano avuto luogo durante i periodi di sospensione legislativa dell’esecuzione costretta degli sfratti.
38. Per i tredici altri, i richiedenti affermano che l’amministrazione non aveva fornito nessuna prova della forza maggiore che l’aveva posta nell’impossibilit? assoluta di prestare la forza pubblica necessaria.
39. La domanda dei richiedenti fu accolta in prima istanza dal tribunale di Roma che concedette loro la somma di 177 886 610 lire italiane (ITL) [91 870,77 euro (EUR)] a titolo di risarcimento. Seguito all’appello interposto dal ministero, questo giudizio fu riformato dalla corte di appello di Roma al motivo che, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico addotto dall’amministrazione, i richiedenti non avevano fornito la prova per il fatto che il rifiuto di prestare l’assistenza della forza pubblica era ingiustificato. I richiedenti dunque ricorsero in cassazione.
40. La Corte di cassazione ricord? che, con la sentenza no 2478 del 18 marzo 1988, aveva affermato, riunendosi in assemblea plenaria, il principio secondo il quale il proprietario che dispone di un titolo giudiziale esecutivo ha il diritto di ottenere dall’amministrazione le azioni necessarie per eseguirlo, ivi compreso l’utilizzazione della forza pubblica. Si trattava di un obbligo dunque e non di una competenza discrezionale dell’amministrazione.
41. Peraltro, la Corte di cassazione ricord? che, con la sentenza no 5233 del 26 maggio 1998, riunendosi in assemblea plenaria, aveva tratto da queste premesse il corollario secondo il quale l’eventuale impossibilit? di ottemperare per l’amministrazione deve essere valutata con un rigore privato. In particolare, la legittimit? del rifiuto dell’autorit? di polizia di prestare l’assistenza chiesta al giorno ed ora indicata dall’ufficiale giudiziario di giustizia devono essere valutate alla luce dell’indicazione alterna di un’ora differente o, al limite, di un giorno differente, e dell’indicazione, secondo il caso, delle ragioni che giustificano l’impossibilit?.
Precis? anche che l’autorit? di polizia dispone di un margine discrezionale di valutazione tecnica del momento concreto al quale mettere a disposizione la sua propria assistenza.
42. Salvo nell’ipotesi in cui c’? un’impossibilit? causata da forza maggiore, se l’autorit? competente rifiuta queste azioni, nonostante la domanda dell’ufficiale giudiziario di giustizia, si deve riconoscere al proprietario la facolt? di formulare, dinnanzi al giudice ordinario, una richiesta di risarcimento contro l’amministrazione per il danno subito da questo rifiuto.
43. La Corte di cassazione riafferm? il principio fissato nelle sentenze numero 8827 e 8828 del 31 maggio 2003 secondo le quali il risarcimento con un indennizzo rappresenta la garanzia minimale imperativa per proteggere il diritto violato nel caso in cui la lesione ha un’incidenza su un interesse protetto dalla Costituzione. Dichiar? che il diritto alla realizzazione dell’ordine contenuto in un titolo giudiziale esecutivo doveva essere considerato come tale, perch? la possibilit? di agire in giustizia per la protezione dei suoi diritti si dilunga fino al collocamento in opera delle decisioni giudiziali definitive ed obbligatorie.
44. La Corte di cassazione annull? la sentenza della corte di appello di Roma con rinvio. Fiss? il principio secondo il quale, nelle cause concernenti le richieste di risarcimento formate dai proprietari contro l’amministrazione per ottenere il rimborso dei danni subiti conformemente all’esecuzione tardiva o mancata delle ordinanze di sfratto, ? l’amministrazione che deve dimostrare che si trovava nell’impossibilit? di prestare il concorso della forza pubblica. Questa impossibilit?, in particolare, esclude la responsabilit? dell’amministrazione solamente se ? dovuta al sopraggiungere di esigenze straordinarie e non prevedibili. A questo riguardo, la Corte di cassazione sottoline? che eventuali situazioni di crisi permanenti, come quelle che possono colpire la giustizia o l’amministrazione, non escludono la responsabilit? per i danni causati agli individui ma, al contrario, possono esserne l’origine. In particolare, la “crisi” della giustizia non ha impedito che lo stato fosse condannato parecchie volte dalla Corte europea per la durata eccessiva dei procedimenti giudiziali e non impedisce, ora, che lo sia per mezzo dei giudici nazionali al senso della legge no 89 del 24 marzo 2001, detta “legge Pinto”.
IN DIRITTO
I. SULL’ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
45. Nelle osservazioni del ministero dell’interno datato il 16 dicembre 2003 e giunte alla cancelleria il 18 dicembre 2003, il Governo fa valere che, al senso dell’articolo 1591 del codice civile, le sospensioni legislative degli sfratti di inquilini non escludono la responsabilit? dell’inquilino per i danni causati al proprietario conformemente alla restituzione tardiva dell’immobile. Ora, non risulta dalla pratica che il richiedente abbia formato una tale azione. Pertanto, trattandosi esclusivamente di una negligenza del richiedente, la perdita subita da questo non pu? essere messa a carico dello stato.
46. Nella misura in cui le osservazioni presentate dal Governo su questo punto s?imparentano ad un’eccezione preliminare derivata dal non esaurimento delle vie di ricorso, la Corte nota che, nelle sue osservazioni scritte sull’ammissibilit? della richiesta, il Governo non ha n? invocato l’esistenza di una tale via di ricorso n? arguito il suo non esaurimento.
Quindi, questa eccezione cozza contro la decadenza (vedere, tra altri, Ceteroni c. Italia, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta 1996-V, pp. 1755-1756, ? 19, ed la sentenza Pantea c. Romania, no 33343/96, 03.06.2003).
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
47. Il richiedente si lamenta dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
48. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto a ci? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile. “
49. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese cause che sollevano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 6 ? 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 (vedere sentenza Immobiliare Saffi, precitata, ?? 46-75, Lunari c,). Italia, no 21463/96, ?? 34-46, 11 gennaio 2001, e Palumbo c. Italia, no 15919/89, ?? 33-48, 30 novembre 2000).
50. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possa condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Constata che il richiedente ha dovuto aspettare circa sette anni e sette mesi a contare dal primo tentativo di sfratto dell’ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il suo appartamento.
51. Di conseguenza, in questa causa, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
III. SU L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELL CONVENZIONE
52. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
53. Il richiedente chiede 38 114,52 EUR per danno materiale, questa somma ? corrispondente alla differenza tra gli affitti al prezzo del mercato e quello versato dal suo inquilino su un periodo di dieci anni.
Il richiedente fa valere che ha percepito dal suo vecchio inquilino la somma di circa 154,94 EUR al mese, mentre a contare del 1 marzo 2001, ha affittato il suo appartamento al prezzo di 619,75 EUR con mese. Il richiedente ha mandato il nuovo contratto di locazione.
54. Il Governo contesta queste pretese. Sembra stimare che, nella misura in cui il richiedente abbia trascurato di tentare di ricuperare i danni subiti basandosi sull’articolo 1591 del codice civile, non pu? essere ritenuto come responsabile delle eventuali conseguenze negative di ordine finanziario subito da questo.
Ad ogni modo, considera che il richiedente non ha fornito la prova del valore commerciale dell’immobile n? di altre informazione concernenti il modo di calcolo della mancanza a guadagnare, gli affitti al prezzo del mercato nel comune di Castellammare di Stabia e l’importo globale degli affitti percepiti.
55. La Corte osserva che il Governo non avanza nessun argomento a proposito della possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella giurisprudenza della Corte di cassazione di impegnare un procedimento in danno interessi contro lo stato a seguito della mancanza, non giustificata, di assistenza della forza pubblica.
La Corte nota che il richiedente pu? investire le giurisdizioni civili al senso dell’articolo 1591 del codice civile che introduce una richiesta di risarcimento contro il suo vecchio inquilino per ottenere il rimborso dei danni causati da questo conformemente alla restituzione tardiva dell’immobile.
Si tratta difatti, nello specifico, di danni che derivano dal comportamento illegale dell’inquilino che, a prescindere dalla cooperazione dello stato nel collocamento in esecuzione della decisione giudiziale di sfratto, aveva il dovere di restituire l’appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni ? innanzitutto la conseguenza del comportamento illegale dell’inquilino. La violazione dell’articolo 6 della Convenzione commessa dallo stato e constatata dalla Corte ? di ordine procedurale e posteriore alla condotta dell’inquilino.
La Corte constata di conseguenza che il diritto interno italiano permette di cancellare le conseguenze materiali della violazione, e stima che c’? luogo di respingere la domanda di soddisfazione equa per ci? che riguarda il danno materiale.
B. Danno morale
56. Il richiedente chiede 36 151,98 EUR per danno morale.
57. Il Governo non si pronuncia.
58. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo. Deliberando in equit?, gli accorda 3 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
59. Il richiedente chiede anche 3 201,19 EUR per gli oneri e spese del procedimento di esecuzione.
60. Il Governo non si pronuncia.
61. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza la Corte stima in materia, la somma ragionevole di 700 EUR a titolo di oneri e spese del procedimento nazionale e l’accorda al richiedente.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Respinge l’eccezione preliminare del Governo;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 3 000 EUR, tremila euro, per danno morale,;
ii. 700 EUR, sette cento euro, per oneri e spese,;
iii. pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 16 dicembre 2004 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Bo?tjan Sig. Zupančič
Cancelliere Pr?sident
SENTENZA MASCOLO C. ITALIA
SENTENZA MASCOLO C. ITALIA