Conclusione Parzialmente inammissibile; Violazione dell’art. 8; violazione dell’art. 13; danno materiale – domanda respinta; Danno morale – constatazione di violazione sufficiente ; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
TERZA SEZIONE
CAUSA MARTELLACCI C. ITALIA
( Richiesta no 33447/02)
SENTENZA
STRASBURGO
28 settembre 2006
DEFINITIVO
26/03/2007
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Martellacci c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, C. B?rsan, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. E. Myjer, la Sig.ra I. Ziemele, giudici,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 7 settembre 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 33447/02) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. B. M. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 20 agosto 2002 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da il Sig. G. R., avvocato a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. Ivo Maria Braguglia, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. Nicola Lettieri.
3. Il 2 settembre 2004, la Corte, prima sezione, ha dichiarato la richiesta parzialmente inammissibile e ha deciso di comunicare le lagnanze tratte dagli articoli 8 e 13 della Convenzione, 1 del Protocollo no 1 e 2 del Protocollo no 4 al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 ? 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
4. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla terza sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
1. Il procedimento di fallimento
5. Il richiedente ? nato nel 1949 e ha risieduto a Pomezia (Roma).
6. Con un giudizio depositato il 22 marzo 1986, il tribunale di Roma dichiar? il fallimento personale del richiedente.
7. Il 4 aprile 1986, questo ultimo fece opposizione. Stim? che, in quanto piccolo imprenditore, non doveva essere oggetto di una dichiarazione di fallimento.
8. Tra l? 8 aprile 1986 ed l? 11 giugno 1986, otto domande di amissione al passivo del fallimento furono depositate dinnanzi al tribunale.
9. Il 14 maggio 1986, il richiedente chiese nel frattempo, al giudice delegato (“il giudice”) l’autorizzazione ad esercitare provvisoriamente la sua attivit?.
10. Il 6 giugno 1986, la verifica del passivo del fallimento ebbe luogo e, il 5 luglio 1986, il giudice dichiar? il passivo del fallimento esecutivo.
11. Lo stesso giorno, il richiedente chiese al giudice di accordargli un assegno per alimenti in ragione del fatto che le sue condizioni finanziarie erano precarie e, il 19 luglio 1986, il giudice fece diritto a questa domanda.
12. Tra il 1 ottobre 1986 ed il 25 febbraio 1990, sei domande di amissione tardive al fallimento furono depositate dinnanzi al tribunale.
13. Il 4 ottobre 1986, un altro giudice fu nominato nel frattempo, in ragione della mutazione del primo giudice.
14. Con un giudizio depositato il 12 febbraio 1988, il tribunale respinse l’opposizione del richiedente introdotta il 4 aprile 1986 in ragione dl fatto che questo non aveva fornito la prova della sua qualit? di piccolo imprenditore.
15. Ad una data non precisata, il giudice nomin? un perito per la valutazione dei beni del richiedente e, il 10 giugno 1991, il perito depose il suo rapporto.
16. Il 13 aprile 1992, a seguito alla mutazione del giudice, un terzo giudice fu nominato.
17. Il 12 febbraio 1994, il curatore fu revocato ed un altro curatore fu nominato al suo posto.
18. Il 3 marzo 1994, il curatore chiese al giudice di ordinare al vecchio curatore di rimettergli i documenti relativi al fallimento del richiedente.
19. Con un’ordinanza del 5 aprile 1994, il giudice fece diritto a questa domanda e fiss? a questo effetto un’udienza all? 11 maggio 1994.
20. L? 11 aprile 1994, il richiedente introdusse una domanda di concordato.
21. Il 10 maggio 1994, il curatore segnal? al giudice che un procedimento di esecuzione immobiliare introdotto contro il richiedente era pendente e gli chiese autorizzazione per intervenire in questa causa. Il 24 maggio 1994, il giudice fece diritto a questa domanda.
22. Il 22 aprile 1999, il curatore depose un rapporto dinnanzi al giudice avente per oggetto un collocamento aggiornato del procedimento di esecuzione.
23. Il 30 maggio 2001, il richiedente introdusse una nuova proposta di concordato.
24. L?11 settembre 2001, il curatore ordin? l’asta pubblica dei beni del richiedente.
25. Il 30 novembre 2001, i beni del richiedente furono aggiudicati.
26. Il 17 e 21 dicembre 2001, il richiedente ed il curatore chiesero rispettivamente al giudice di chiudere il procedimento di fallimento.
27. Con una decisione del 6 marzo 2002, il giudice decise di chiudere il procedimento per esaurimento del passivo del fallimento.
2. Il procedimento introdotto conformemente alla legge Pinto
28. Il 7 agosto 2002, il richiedente introdusse un ricorso dinnanzi alla corte di appello di Perugia conformemente alla legge Pinto lamentandosi della durata del procedimento cos? come delle incapacit? derivanti dal suo collocamento in fallimento.
29. Con una decisione depositata il 5 luglio 2004, la corte di appello accord? al richiedente 10 000 euro (EUR) per il danno che aveva subito in ragione della durata del procedimento.
30. Secondo le informazione fornite dal Governo il 31 marzo 2005, il richiedente non ricorse in cassazione.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
31. Il diritto interno pertinente ? descritto nelle sentenze Campagnano c. Italia (no 77955/01, ?? 19-22, 23 marzo 2006) Albanese c. Italia, (no 77924/01, ?? 23-26, 23 marzo 2006) e Vitiello c. Italia (no 77962/01, ?? 17-20, 23 marzo 2006,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 8 DELLA CONVENZIONE, IN QUANTO AL DIRITTO AL RISPETTO DELLA CORRISPONDENZA, 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E 2 DEL PROTOCOLLO NO 4
32. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il richiedente si lamenta della violazione del suo diritto al rispetto della sua corrispondenza in ragione del fatto che la corrispondenza del fallito ? sottoposta al controllo del curatore. Invocando l’articolo 1 del Protocollo no 1, si lamenta che la dichiarazione di fallimento l’abbia privato dei suoi beni, in particolare in ragione della durata del procedimento. Invocando l’articolo 2 del Protocollo no 4, denuncia la limitazione della sua libert? di circolazione, in particolare in ragione della durata del procedimento. Questi articoli sono formulati cos?:
Articolo 8 della Convenzione
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto di suo corrispondenza.
2. Non pu? esserci ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e che costituisca una misura che, in una societ? democratica, sia necessario alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? altrui. “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
Articolo 2 del Protocollo no 4
“1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di un Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliere liberamente la sua residenza.
2. Ogni persona ? libera di lasciare qualunque paese, ivi compreso il suo.
3. L’esercizio di questi diritti non pu? essere oggetto di altre restrizioni se non quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una societ? democratica, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? di altrui. “
33. Il richiedente sostiene che le osservazioni del Governo sono state presentate tardivamente, contrariamente all’articolo 38 dell’ordinamento della Corte.
34. La Corte rileva di avere fissato al 26 novembre 2004 il termine per la presentazione delle osservazioni del Governo e che questo ha mandato le sue osservazioni il 24 novembre 2004.
35. Il Governo sostiene che, il richiedente avendo introdotto un ricorso dinnanzi alla corte di appello competente conformemente alla legge Pinto, non pu? definirsi vittima delle violazioni che adduce.
36. Il richiedente osserva che la legge Pinto non costituisce un mezzo di ricorso efficace per lamentarsi della durata delle incapacit? che derivano dal collocamento in fallimento.
37. La Corte rileva che, nella sua sentenza no 362 del 2003, depositata il 14 gennaio 2003, la Corte di cassazione ha per la prima volta riconosciuto che il risarcimento morale relativo alla durata dei procedimenti di fallimento deve tenere conto, tra l?altro, del prolungamento delle incapacit? che derivano dello statuto di fallito.
38. La Corte ricorda di avere considerato che, a partire dal 14 luglio 2003, la sentenza no 362 del 2003 non pu? pi? essere ignorata dal pubblico e che ? a contare da questa data che deve essere esatto dai richiedenti che utilizzino questo ricorso ai fini dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione (vedere Sgattoni c. Italia, no 77132/01, sentenza del 6 ottobre 2005, ? 48).
39. Nel caso specifico, il richiedente ha introdotto un ricorso dinnanzi alla corte di appello di Perugia conformemente alla legge Pinto lamentandosi della durata del procedimento cos? come delle incapacit? derivanti dal suo collocamento in fallimento. Con una decisione depositata il 5 luglio 2004, la corte di appello ha accordato al richiedente 10 000 euro (EUR) per il danno che aveva subito in ragione della durata del procedimento.
40. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte stima che, il richiedente avendo omesso di ricorrere in cassazione contro la decisione della corte di appello, questa parte della richiesta deve essere respinta per non-esaurimento delle vie di ricorso interne secondo l’articolo 35 ?? 1 e 4 della Convenzione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE, IN QUANTO AL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA
41. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il richiedente si lamenta di un attentato al suo diritto al rispetto della sua vita privata nella misura in cui, in ragione dell’iscrizione del suo nome nel registro dei falliti, non pu? esercitare nessuna attivit? professionale o commerciale. Inoltre, denuncia il fatto che, secondo l’articolo 143 della legge sul fallimento, la sua riabilitazione che mette fine a queste incapacit? personali, non pu? essere chiesta che cinque anni dopo la chiusura del procedimento. L’articolo 8 ? formulato cos?:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata.
2. Non pu? esserci ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e che costituisca una misura che, in una societ? democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? di altrui. “
A. Sull’ammissibilit?
42. La Corte constata che la lagnanza non ? manifestamente mal fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non urta nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
43. La Corte considera che l’insieme delle incapacit? che derivano dell’iscrizione del nome del fallito nel registro provoca in s? un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata del richiedente che, tenuto conto della natura automatica di suddetta iscrizione, della mancanza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull’applicazione delle incapacit? ivi relative cos? come del lasso di tempo previsto per l’ottenimento della riabilitazione, non ? “necessaria in una societ? democratica” al senso dell’articolo 8 ? 2 della Convenzione.
La Corte stima dunque che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
44. Invocando l’articolo 13 della Convenzione, il richiedente si lamenta di non disporre di un ricorso effettivo per lamentarsi delle incapacit? patrimoniali e personali che lo riguardano durante tutto il procedimento di fallimento e fino all’ottenimento della sua riabilitazione. Questo articolo ? formulato cos?:
“Ogni persona i cui diritti e libert? riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
A. Sull’ammissibilit?
45. In quanto alla parte della lagnanza concernente la limitazione prolungata del diritto al rispetto dei beni, articolo 1 del Protocollo no 1, della corrispondenza (articolo 8 della Convenzione) e della libert? di circolazione del richiedente, articolo 2 del Protocollo no 4, la Corte ricorda avere concluso all’inammissibilit? di queste lagnanze. Pertanto, stima che, non trattandosi di lagnanze “difendibili” allo sguardo della Convenzione, questa parte della richiesta deve essere respinta in quanto manifestamente mal fondata secondo l’articolo 35 ?? 3 e 4 della Convenzione.
46. In quanto alla parte della lagnanza che cade sulle incapacit? che derivano dell’iscrizione del nome dello fallito nel registro e che perdurano fino all’ottenimento della riabilitazione civile, la Corte constata che non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questa non urta nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
47. La Corte ha trattato gi? cause che sollevano delle questioni simili a queste del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 13 della Convenzione (vedere Bottaro c. Italia, no 56298/00, ?? 41-46, 17 luglio 2003).
48. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possa condurre ad una conclusione differente nel caso presente.
Pertanto, la Corte conclude che c’? stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
49. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
50. Il richiedente chiede 136 598,28 euro (EUR) per il danno materiale che avrebbe subito. Questa somma corrisponde al salario minimo (pensione sociale) che questo avrebbe ricevuto a partire dalla sua dichiarazione di fallimento. Il richiedente richiede anche 150 000 EUR per il danno morale che avrebbe subito.
51. Il Governo contesta queste pretese.
52. La Corte non vede alcun legame di causalit? tra le violazioni constatate ed il danno materiale addotto e respinge la domanda. In quanto al danno morale, stima che, avuto riguardo a tutte le circostanze della causa, le constatazioni di violazione che figurano nella presente sentenza forniscono da sole una soddisfazione equa sufficiente.
B. Oneri e spese
53. Il richiedente chiede anche 15 754,78 EUR per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
54. Il Governo contesta queste pretese.
55. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovino stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 2 000 EUR a titolo degli oneri e spese per il procedimento dinnanzi alla Corte e l’accorda al richiedente.
C. Interessi moratori
56. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto alle lagnanze derivate degli articoli 8, per ci? che riguarda il diritto al rispetto della vita privata del richiedente, e 13 della Convenzione, per ci? che riguarda la mancanza di un ricorso per lamentarsi delle incapacit? derivanti dall’iscrizione del nome del fallito nel registro, ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione;
4. Stabilisce che le constatazioni di violazione che figurano nella presente sentenza forniscono da sole una soddisfazione equa sufficiente per il danno morale;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 2 000 EUR (duemila euro) per oneri e spese, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sar? da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 28 settembre 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Bo?tjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente