Conclusione Violazione dell’art. 6-1; violazione di P1-1; Danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimenti nazionali e della Convenzione
TERZA SEZIONE
CAUSA MARIO FEDERICI C. Italia (No 2)
( Richieste numero 67917/01 e 68859/01)
SENTENZA
STRASBURGO
15 giugno 2006
DEFINITIVO
15/09/2006
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Mario Federici c. Italia (no 2),
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, L. Caflisch, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. E. Myjer, la Sig.ra I. Ziemele, giudici,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 maggio 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano due richieste, numero 67917/01 e 68859/01, dirette contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. M. F. (“il richiedente”), aveva investito la Corte europea dei Diritti dell’uomo (“la Corte”) rispettivamente il 15 e 23 febbraio 2001 in virt? l’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da S. d. S. M., avocate a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato successivamente dai suoi agenti, Sigg. U. Leanza ed I.M. Braguglia ed i suoi coagente successivi, Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. Il 13 giugno 2002, la Corte, prima sezione, ha dichiarato le richieste parzialmente inammissibili.
4. Il 18 marzo 2004, la Corte, prima sezione, ha dichiarato il restante delle richieste ammissibili.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente ? nato nel 1926 e ha risieduto a Roma.
6. Era proprietario da due appartamenti a Roma, che aveva affittato rispettivamente a F.Q. ed a C.M.
1. Richiesta no 67917/01, relativa a F.Q.
7. Il 30 ottobre 1990, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, il 31 dicembre 1991, con un atto notificato e cit? l’interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
8. Con un’ordinanza del 20 marzo 1991, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 dicembre 1992. Questa decisione divent? esecutiva il 20 marzo 1991.
9. Il 5 luglio 1993, il richiedente notific? all’inquilino il comando di liberare l’appartamento.
10. Il 17 settembre 1993, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 30 settembre 1993 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
11. Tra il 30 settembre 1993 ed il 15 febbraio 2000, l’ufficiale giudiziario di giustizia, procedette a ventiquattro tentativi di sfratto che si chiusero tutti con un fallimento, non avendo potuto il richiedente beneficiare dell’assistenza della forza pubblica.
12. Il 23 luglio 1999, l’inquilino chiese nel frattempo, al giudice di istanza di fissare di nuovo la data di esecuzione dell’ordinanza di sfratto.
13. Con un’ordinanza del 24 settembre 1999, il giudice decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 23 gennaio 2000.
14. Il 18 luglio 2000, il richiedente firm? un ordinamento amichevole secondo il quale si impegnava a pagare all’inquilino la somma di 10 329,14 euro (EUR) a titolo di rimborso di oneri di trasloco e per ogni altra pretesa dell’inquilino purch? questo ultimo liberasse l’appartamento entroil 31 agosto 2000. A questa data, il richiedente ricuper? l’appartamento versando all’inquilino la somma fissata.
2. Richiesta no 68859/01, relativa a C.M.
15. Il 2 agosto 1989, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto con un atto notificato e cit? l’interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
16. Con un’ordinanza del 16 ottobre 1990, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 30 aprile 1991. Questa decisione divent? esecutiva il 16 ottobre 1990.
17. Il 29 maggio 1991, il richiedente notific? all’inquilino il comando di liberare l’appartamento.
18. Il 20 giugno 1991, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 12 luglio 1991 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
19. Tra il 12 luglio 1991 ed il 28 aprile 2000, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a trenta tentativi di sfratto che si chiusero tutti con un fallimento, non avendo potuto il richiedente beneficiare dell’assistenza della forza pubblica.
20. Il 18 luglio 2000, il richiedente firm? un ordinamento amichevole secondo il quale si impegnava a pagare all’inquilino la somma di 10 329,14 euro (EUR) a titolo di rimborso di oneri di trasloco e per tutta ogni pretesa dell’inquilino purch? questo ultimo liberasse l’appartamento entro il 31 agosto 2000. A questa data, il richiedente ricuper? l’appartamento versando all’inquilino la somma fissata.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
21. Il diritto e la pratica interni pertinenti figurano nelle sentenze Mascolo c. Italia, no 68792/01, ?? 14-44, 16.12.2004, e Lo Tufo c. Italia, (no 64663/01, ?? 16-48, 21.04.2005).
IN DIRITTO
I. SULL’ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
22. Nelle osservazioni sul merito, il Governo fa valere che, al senso dell’articolo 1591 del codice civile, le sospensioni legislative degli sfratti di inquilini non escludono la responsabilit? dell’inquilino per i danni causati al proprietario conformemente alla restituzione tardiva dell’immobile. Ora, non risulta dalla pratica che il richiedente abbia formato tale azione. Pertanto, trattandosi esclusivamente di una negligenza del richiedente, la perdita subita da quello non pu? essere messa a carico dello stato.
23. Nella misura in cui le osservazioni presentate dal Governo su questo punto si avvicinano ad un’eccezione preliminare derivata dal non-esaurimento delle vie di ricorso, la Corte nota che, nelle sue osservazioni scritte sull’ammissibilit? della richiesta, il Governo non ha n? addotto l’esistenza di tale via di ricorso n? arguito in merito al suo non-esaurimento.
24. Quindi, questa eccezione si scontra contro la decadenza (vedere, tra altri, Nikolova c. Bulgaria [GC], no 31195/96, ? 44, CEDH 1999-I)
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
25. Il richiedente si lamenta dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
26. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione la cui parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
27. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione (vedere sentenza Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ?? 46-75, CEDH 1999-V, Lunari c. Italia, no 21463/96, ?? 34-46, 11 gennaio 2001, e Palumbo c. Italia, no 15919/89, ?? 33-48, 30 novembre 2000).
28. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Constata che il richiedente ha dovuto aspettare circa sette anni a contare dal primo tentativo di sfratto dell’ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il primo appartamento e nove anni prima di potere ricuperare il secondo.
29. Di conseguenza, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
30. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
31. Il richiedente richiede il risarcimento del danno materiale subito in primo luogo e lo calcola nel seguente modo:
-20 658,28 EUR versati agli inquilini per liberare i due appartamenti;
-82 700 EUR corrispondente alla mancanza a guadagnare in termini di affitti del primo appartamento, richiesta n 67917/01. Il richiedente fa valere che ha percepito dal suo vecchio inquilino la somma globale di circa 5 300 EUR, mentre a partire dal mese di agosto 1992, avrebbe potuto percepire la somma di 88 000 EUR. Si basa sulla valutazione di un’agenzia immobiliare che stima l’affitto per il mese di ottobre 1996 a 1 032,91 EUR;
-164 000 EUR che corrispondono alla mancanza a guadagnare in termini di affitti dal secondo appartamento, richiesta no 68859/01. Il richiedente fa valere che ha percepito dal suo vecchio inquilino la somma globale di circa 10 000 EUR, mentre a partire dal mese di agosto 1992, avrebbe potuto percepire la somma di 174 000 EUR. Si basa sulla valutazione di un’agenzia immobiliare che stima l’affitto per il mese di ottobre 1996 a 1 807,60 EUR;
-50 000 EUR per l’impossibilit? di affittare gli altri appartamenti dell’immobile, avendo impedito la presenza degli inquilini di effettuare dei lavori necessari di restauro.
32. Il richiedente afferma inoltre che l’ordinamento amichevole intervenuto tra lui e gli inquilini gli impedisce di investire le giurisdizioni civili al senso dell’articolo 1591 del codice civile, essendo stata versata una somma agli inquilini per liberare i due appartamenti.
33. Il Governo contesta queste pretese. Se l’immobile doveva essere restaurato per potere essere affittato, il richiedente non poteva subire una mancanza a guadagnare per il periodo durante il quale ci sarebbero stati dei lavori. Inoltre, se il richiedente ha versato una somma agli inquilini, ci? deriva certamente di un accordo tra le parti.
34. La Corte osserva innanzitutto che il Governo non avanza nessun argomento a proposito della possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella giurisprudenza della Corte di cassazione di impegnare un procedimento in danno-interessi contro lo stato seguito alla mancanza, non giustificata, di assistenza della forza pubblica (vedere Mascolo precitata, ?? 34-44, e Lo Tufo precitata, ?? 37-48,).
35. La Corte osserva che non si pu? speculare sulla data in cui lo sfratto degli inquilini avrebbe avuto luogo in caso di non-versamento delle somme agli inquilini da parte del richiedente e che non si pu? valutare se questa somma avrebbe potuto essere considerata adeguata. Inoltre, nota che il richiedente non ha provato che queste somme possono essere considerate come una conseguenza diretta dell’inadempienza del comando di liberare gli appartamenti. Rileva che poteva investire le giurisdizioni civili al senso dell’articolo 1591 del codice civile per ottenere il rimborso del danno subito in seguito alla restituzione tardiva dell’appartamento e che non ha utilizzato questo rimedio.
36. La Corte constata di conseguenza che il diritto italiano permette di cancellare le conseguenze materiali della violazione e stima che c’? luogo di respingere la domanda di soddisfazione equa per ci? che riguarda il danno materiale (vedere, mutatis mutandis, Mascolo precitata, ? 55, Lo Tufo precitata, ? 69, e Mazzei c. Italia, ?? 24-26, 6 aprile 2006).
B. Danno morale
37. Il richiedente chiede 30 987,42 EUR per danno morale. Si rimette, ad ogni modo, alla saggezza della Corte.
38. Il Governo contesta queste pretese.
39. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo. Deliberando in equit?, gli accorda la somma globale di 10 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
40. Il richiedente chiede anche il rimborso di oneri e spese secondo la seguente ripartizione:
-3 906,83 EUR per oneri e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne per potere liberare il primo appartamento;
-4 120,22 EUR per oneri e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne per potere liberare il secondo appartamento;
-4 000 EUR per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
41. Il Governo contesta queste pretese.
42. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, ragionevole la somma di 3 000 EUR a titolo di oneri e spese per i procedimenti nazionali (1 500 EUR per ogni procedimento) e quella di 2 000 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte. Accorda la somma globale di 5 000 EUR a questo titolo dunque.
D. Interessi moratori
43. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 10 000 EUR (diecimila euro) per danno morale,;
ii. 5 000 EUR (cinquemila euro) per oneri e spese,;
iii. pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 15 giugno 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Bo?tjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente