Conclusione Violazione dell’arte. 6-1; violazione di P1-1
TERZA SEZIONE
CAUSA MARIA E DOREL-DĂNUŢ BARBU C. ROMANIA
( Richiesta no 14332/03)
SENTENZA
(merito)
STRASBURGO
23 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Maria e Dorel-Dănuţ Barbu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e daSantiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 2 marzo 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 14332/03) diretta contro la Romania e in cui due cittadini di questo Stato, la Sig.ra M. B. ed il Sig. D.-D. B. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il
4 aprile 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da D. C., avvocato a Bucarest. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 15 giugno 2006, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
4. I richiedenti che sono madre e figlio, sono nati rispettivamente nel 1928 e 1954 e risiedono a Piteºti.
I. LA GENESI DELLA CAUSA
5. Con un contratto di vendita del 31 maggio 1982, G.M. vendette ai coniugi M. una casa ubicata a Valea Ursului, sul territorio amministrativo del comune di Bascov. In virtù dell’articolo 30 della legge no 58/1974, il terreno attiguo alla casa, avente una superficie di 5 000 m², diventò proprietà dello stato.
6. Con un contratto del 28 ottobre 1985, i richiedenti si proposero acquirenti della casa in questione. Il prezzo della vendita includeva, secondo la convenzione delle parti, il prezzo della costruzione così come quello del terreno attiguo.
7. Nel 1989, il consiglio locale di Bascov concluse con P.V. un contratto di affitto riguardante un appezzamento di 1 440 m² del suddetto terreno. P.V. edificò in seguito una casa.
8. Nel 1991, in virtù della legge no 18/1991 fondo fondiario (“la legge no 18/1991”), i richiedenti così come G.M, la proprietaria originaria del terreno, chiesero alle commissioni locali e dipartimentali incaricate dell’ applicazione della legge no 18/1991 (“la commissione dipartimentale” e “la commissione locale”) l’attribuzione della proprietà del terreno di 5 000 m².
9. In una data che non è stata precisata, in virtù dell’articolo 35 della legge no 18/1991, P.V. sollecitò l’attribuzione di una superficie di 1 000 m² di terreno, attiguo alla casa che aveva edificato.
10. L’ 8 novembre 1991, il prefetto di Argeş decise l’attribuzione della proprietà a P.V. di un appezzamento di 997 m² la cui area occupava una superficie di 609 m² del terreno di 5 000 m² sollecitati dai richiedenti.
11. In una data che non è stata precisata, la commissione dipartimentale decise l’attribuzione di un appezzamento di 1 000 m² ai richiedenti. Il 24 febbraio 1992, questi ultimi investirono il tribunale di prima istanza di Piteşti di una contestazione contro la decisione della commissione.
12. Con un giudizio del 18 maggio 1992, il tribunale di prima istanza di Piteşti accolse la contestazione dei richiedenti ed ordinò alle commissioni dipartimentale e locale di assegnare la proprietà ai richiedenti il terreno di 5 000 m² attiguo alla casa che avevano acquistato nel 1985. Il dispositivo del giudizio fissava l’area esatta del terreno.
Il tribunale di prima istanza considerò che il contratto di vendita del 28 ottobre 1985 riguardava non solo la casa ma anche il terreno attiguo e che in virtù degli articoli 35 §§ 3 e 4 e 37 della
legge no 18/1991, i richiedenti erano in diritto di vedersi assegnare l’interezza del terreno controverso. Questo giudizio diventò definitivo.
13. Il 3 settembre 1992, la commissione locale redasse un verbale di collocamento in possesso dei richiedenti su un appezzamento di 4 293 m² del terreno assegnato dal giudizio del 18 maggio 1992. La commissione locale indicò alla richiedente che il loro collocamento in possesso di questo appezzamento era provvisorio, poiché aveva investito il procuratore generale della Romania affinché questo ultimo formasse un ricorso straordinario contro il giudizio del 18 maggio 1992. Per ciò che riguardava la differenza di 707 m² tra gli appezzamenti effettivamente assegnati ed i 5 000 m² che i richiedenti erano in diritto di pretendere in virtù del giudizio definitivo reso a loro favore, la commissione locale fece loro sapere che cercava di identificare degli appezzamenti liberi e che sarebbero stati messi eventualmente in possesso di un altro terreno disponibile.
II. I PASSI IN VISTA DELL’ESECUZIONE DEL GIUDIZIO DEL 18 MAGGIO 1992
A. Azione per contenzioso amministrativo
14. Il 23 dicembre 1992, i richiedenti introdussero un’azione per contenzioso amministrativo, tesa a fare eseguire il giudizio del 18 maggio 1992 da parte della commissione locale.
15. Il 20 aprile 1993, il sindaco di Bascov informò i richiedenti che la commissione locale aveva deciso di assegnare loro un appezzamento di 707 m² su un’altra area diversa da quella menzionata nel giudizio del 18 maggio 1992, e che un processo verbale di collocamento in possesso era stato redatto a questo effetto lo stesso giorno. I richiedenti erano invitati anche alla sede del consiglio locale di Bascov per essere messi in possesso dell’appezzamento così assegnato.
16. Il 3 maggio 1993, la commissione dipartimentale rilasciò a P.V. un titolo di proprietà riguardante il terreno di 997 m², assegnato all’interessato con la decisione del prefetto del 8 novembre 1991 (paragrafo 10 sopra).
17. Con un giudizio del 9 gennaio 1995, il tribunale dipartimentale di Argeş accolse l’azione dei richiedenti. Basandosi sulle conclusioni di una perizia, il tribunale dipartimentale considerò che il terreno controverso aveva una superficie totale di 5 391 m² di cui 302 m² attigui ad una costruzione che apparteneva a P.V. Constatando che il resto del terreno era libero, il tribunale ordinò alla commissione locale di mettere i richiedenti in possesso del terreno di 5 000 m², conformemente al giudizio del 18 maggio 1992. Questo giudizio diventò definitivo.
18. Il 19 giugno 1995, la commissione locale informò i richiedenti che aveva proceduto al loro collocamento in possesso di un appezzamento di 4 391 m² del terreno controverso e che potevano procurarsi presso la commissione locale il verbale redatti a questo effetto. Per ciò che riguardava l’appezzamento di 609 m² compreso nel titolo di proprietà di P.V, informò i richiedenti che era loro lecito o di ottenere una superficie equivalente situata su un’altra area, o di agire in giustizia per l’annullamento del titolo di proprietà di P.V.
B. Azione per annullamento del titolo di proprietà rilasciato a P.V.
19. Il 4 luglio 1995, i richiedenti investirono le giurisdizioni di un’azione per annullamento del titolo di proprietà rilasciato a P.V.
20. Con una sentenza definitiva del 25 marzo 1998, la corte di appello di Piteşti respinse come mal fondata l’azione dei richiedenti, giudicando che il titolo di proprietà di P.V. era stato rilasciato legalmente. La corte di appello considerò anche che il giudizio del 18 maggio 1992 non costituiva alcu titolo di proprietà del terreno in controversia, dal momento che secondo l’articolo 11 § 8 della legge no 18/1991, i tribunali non erano competenti per fissare l’area dei terreni di cui ordinavano la restituzione, ma solamente la superficie.
C. Querela penale contro terzi
21. Il 30 settembre 1997, i richiedenti investirono la procura presso il tribunale di prima istanza di Piteşti di una querela penale senza costituzione di parti civile contro P.V. e contro i membri della commissione locale, per i capi di abuso di autorità pubblica, di falso e di uso di falso che sarebbe stato commesso negli atti preliminari al rilascio del titolo di proprietà di P.V.
22. Con una risoluzione del 21 maggio 1998, la procura rese un non luogo a procedere, ai motivi che gli elementi costitutivi del primo reato non erano assolti, e che la prescrizione era acquisita rispetto ai due ultimi.
D. Azione civile contro la commissione locale
23. Il 28 dicembre 1999, i richiedenti introdussero un’azione contro la commissione locale ed il municipio di Bascov, tesa a dare ingiunzione ai convenuti di compiere gli atti preliminari al rilascio di un titolo di proprietà riguardante la superficie di 5 000 m² che potevano pretendere in virtù del giudizio del 18 maggio 1992 del tribunale di prima istanza di Piteşti, abbinata ad un’istanza di costrizione.
24. Con una sentenza del 13 settembre 2001, deliberando in ultima istanza, la corte di appello di Piteşti respinse come mal fondata l’azione dei richiedenti. Giudicò, da una parte, che il rifiuto della commissione locale di rilasciare loro un titolo di proprietà riguardante l’interezza del terreno in causa era giustificato dal fatto che P.V. aveva ottenuto un titolo di proprietà su una parte di questo terreno e, dall’altra parte, che il ritardo nell’esecuzione del giudizio del 18 maggio 1992 era imputabile ai richiedenti che avevano rifiutato il collocamento in possesso di un altro appezzamento.
III. GLI ATTI DI TRASMISSIONE DI UN APPEZZAMENTO DI 3 000 M² DEL TERRENO EFFETTIVAMENTE ASSEGNATO AI RICHIEDENTI
A. L’attribuzione di proprietà di G.M. e la vendita di una parte del terreno dei richiedenti
25. Con un giudizio del 26 novembre 1999, il tribunale di prima istanza di Piteşti fece diritto ad un’azione introdotta da G.M. ed ordinò alla commissione locale di Bascov di compiere le formalità preliminari e di rilasciare all’attrice il titolo di proprietà di un terreno di 3 000 m². Questo giudizio diventò definitivo.
26. In esecuzione del suddetto giudizio, il 5 agosto 2002, la commissione dipartimentale rilasciò a G.M. un titolo di proprietà riguardante un appezzamento di 3 000 m² del terreno di 4 391 m² di cui i richiedenti erano stati messi in possesso in virtù del giudizio del 18 maggio 1992. Con tre contratti del 23 ottobre e del 22 novembre 2002, e del 14 gennaio 2003, G.M. vendette l’appezzamento in questione a terzi.
B. Le azioni per annullamento del titolo di proprietà rilasciato a G.M. e dei contratti di vendita riguardanti l’appezzamento di 3 000 m²
27. Il 21 novembre 2002, i richiedenti introdussero un’azione per annullamento del titolo di proprietà rilasciato a G.M.
28. Con una sentenza del 28 settembre 2004, deliberando in ultima istanza, la corte di appello di Piteşti accolse l’azione dei richiedenti. La corte di appello giudicò che la situazione giuridica del terreno controverso era stata fissata dal giudizio del 18 maggio 1992, passato in giudicato, e che non poteva essere rimessa quindi in questione. Stimando che in virtù delle disposizioni pertinenti della legge no 18/1991 G.M. non poteva pretendere l’attribuzione del terreno controverso, la corte di appello constatò la nullità assoluta del titolo di proprietà del 5 agosto 2002.
29. L’ 11 ottobre e il 1 novembre 2004, i richiedenti chiesero alla commissione locale il loro collocamento in possesso dell’appezzamento controverso.
30. Con una lettera del 5 novembre 2004, la commissione locale respinse l’istanza dei richiedenti, ai motivi che la sentenza del 28 settembre 2004 non gli ingiungeva di procedere al loro collocamento in possesso dell’appezzamento in questione, e che ad ogni modo, il titolo annullato aveva prodotto degli effetti di diritto, perché l’appezzamento era stato venduto a terzi.
31. Di conseguenza, il 15 novembre 2004, i richiedenti chiesero in giustizia l’annullamento di questi contratti. Il 10 giugno 2005, il tribunale di prima istanza di Piteşti respinse la loro azione. Il tribunale giudicò che i richiedenti non giustificavano un interesse ad agire poiché non hanno ottenuto un titolo di proprietà sul terreno in controversia. Questo giudizio diventò definitivo.
32. Ad oggi, i richiedenti hanno il possesso di circa 1 000 m² del terreno che è stato assegnato loro col giudizio del 18 maggio 1992.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
33. I richiedenti adducono che l’inadempienza dei giudizi del 18 maggio 1992 e 9 gennaio 1995 ha infranto il loro diritto di accesso ad un tribunale, come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così come il loro diritto al rispetto dei loro beni, come è garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
Gli articoli invocati sono formulati così:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
34. La Corte constata che questi motivi di appello non sono manifestamente mal fondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontrano nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararli ammissibili.
B. Sul merito
35. Il Governo stima che l’inadempienza parziale del giudizio del 18 maggio 1992 non è imputabile alle autorità, ma risulta da un’impossibilità obiettiva di esecuzione, ossia l’esistenza di titoli di proprietà concorrenti riguardanti una parte del terreno controverso. In queste condizioni, fa valere che l’inadempienza parziale del giudizio del 18 maggio 1992 è imputabile al comportamento dei richiedenti che hanno rifiutato il collocamento in possesso su un altro terreno diverso da quello menzionato in suddetto giudizio.
36. Il Governo afferma anche che la commissione locale ha informato i richiedenti delle ragioni che ostacolavano il loro collocamento in possesso conformemente al giudizio del 18 maggio 1992. Queste ragioni sono state portate anche a loro cognizione dai tribunali chiamati a deliberare sulle azioni che i richiedenti hanno introdotto contro P.V. e contro la commissione locale che ha confermato l’impossibilità obiettiva di esecuzione del giudizio del 18 maggio 1992. Sottolineando che a differenza della causa Sabin Popescu c. Romania (no 48102/99, 2 marzo 2004,) nello specifico le autorità si sono conformate all’obbligo di informare i richiedenti delle ragioni che hanno reso impossibile l’esecuzione tale quale del giudizio reso a loro favore, il Governo stima che un giusto equilibrio è stato preservato tra gli interessi in gioco, dal momento che i richiedenti si sono visti offrire un terreno equivalente.
37. Il Governo stima anche che non c’è stata ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti, ma che se la Corte arrivasse tuttavia alla conclusione contraria, tale ingerenza sarebbe giustificata e proporzionale. Inoltre, fa valere che una grande parte del terreno dei richiedenti, ossia un appezzamento di 4 394 m² del totale di 5 000 m² è entrato in loro possesso.
38. I richiedenti contestano la posizione del Governo e sottolineano che, malgrado l’esistenza di due giudizi a loro favore che ingiungevano all’amministrazione locale di metterli in possesso del terreno controverso, ivi compreso l’appezzamento sulla quale ricadeva il titolo di proprietà di P.V, la commissione locale non ha assegnato loro, a questo giorno, l’interezza del terreno. In più, non sono stati messi in possesso di nessuna superficie di terreno e non hanno ricevuto nessuno titolo di proprietà in virtù dei giudizi resi a loro favore, se non fosse per ciò che riguarda la superficie di 4 394 m², contrariamente a ciò che afferma il Governo senza darne prova con un documento ufficiale.
I richiedenti fanno valere che al momento in cui il giudizio del 18 maggio 1992 è stato reso, niente impediva alla commissione locale di conformarvisi, dal momento che all’epoca P.V. non deteneva di titolo di proprietà sull’appezzamento controverso. Stimano che l’impossibilità obiettiva invocata dal Governo è dovuta alle azioni delle autorità locali, ossia il collocamento in possesso ed al rilascio di un titolo di proprietà sull’appezzamento in questione ad un terzo, azioni susseguenti al giudizio del 18 maggio 1992.
39. La Corte ricorda che, nella presente causa, sebbene i richiedenti abbiano ottenuto, il 18 maggio 1992 e il 9 gennaio 1995, dei giudizi definitivi che condannavano la commissione locale a procedere al collocamento in possesso su un terreno preciso, queste decisioni non sono state eseguite, né annullate o modificate in seguito all’esercizio di una via di ricorso prevista dalla legge. Ora è solamente con tale annullamento, o con la sostituzione da parte del tribunale dell’obbligo dovuto in virtù dei giudizi in causa con un altro obbligo equivalente, che la situazione continua di inadempimento potrebbe cessare (vedere § 54 Sabin Popescu, precitata).
40. Sebbene non appartenga alla Corte giudicare se l’area del terreno che doveva essere assegnata ai richiedenti è stata determinata correttamente, stima che apparteneva alle autorità di fare dei passi per evitare l’adozione di decisioni concorrenti che dovevano eseguire o almeno chiarire la situazione così creata (vedere Găină c. Romania, no 16707/03, § 36, 24 febbraio 2009). La Corte nota nella presente causa che le giurisdizioni hanno annullato il titolo di proprietà rilasciato a G.M. su un appezzamento del terreno sul quale i richiedenti avevano diritto di essere messi in possesso in virtù del giudizio del 18 maggio 1992, pure considerando che la situazione giuridica del terreno controverso era stata fissata da suddetto giudizio, passato in giudicato, e che non poteva essere rimessa quindi in questione (paragrafo 28 sopra). Di conseguenza, la Corte stima che non si trattava, nello specifico, di un’impossibilità obiettiva di fare eseguire suddetta sentenza.
41. La Corte non condivide neanche la posizione del Governo secondo la quale l’esecuzione delle decisioni controverse incontrano un’impossibilità obiettiva dovuta all’esistenza di un titolo di proprietà rilasciato a P.V. A questo riguardo, la Corte osserva che questo titolo è stato preparato il 3 maggio 1993, o dopo il giudizio del 18 maggio 1992 condannando le commissioni amministrative ad assegnare in proprietà ai richiedenti una parte del terreno assegnato a P.V.
42. Infine, la Corte nota che anche se i fatti attestano che i richiedenti hanno almeno il possesso di una parte del loro terreno, il Governo non ha prodotto nessun documento probante l’emissione di un titolo di proprietà da parte delle autorità.
43. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso di specie e ha constatato la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere tra molte altri, Sabin Popescu, precitata; Dragne ed altri c. Romania, no 78047/01, 7 aprile 2005).
44. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico lo stato, tramite i suoi organi specializzati, non ha esposto tutti gli sforzi necessari per fare eseguire le decisioni giudiziali favorevoli ai richiedenti e per rispettare il loro diritto di proprietà.
Pertanto, c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
45. Citando 6 § 1 l’articolo della Convenzione, i richiedenti si lamentano anche del rigetto della loro azione per annullamento del titolo di proprietà rilasciato a P.V. e della loro azione civile introdotta contro la commissione locale.
46. È da notare che i richiedenti hanno investito la Corte di questi motivi di appello più di sei mesi dopo le sentenze del 25 marzo 1998 e del 13 settembre 2001 rese dalla corte di appello di Piteşti e che costituiscono, nello specifico, le decisioni interne definitive ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione.
47. Ne segue che questi motivi di appello sono tardivi e devono essere respinti in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
48. Invocando l’articolo 1 del Protocollo no 1, i richiedenti si lamentano in sostanza del fatto che, in incomprensione dei giudizi a loro favore, le autorità amministrative locali hanno rilasciato a G.M. il titolo di proprietà dell’appezzamento di 3 000 m² compresi nel terreno di cui erano stati messi in possesso in virtù del giudizio del 18 maggio 1992.
49. Avuto riguardo alle sue conclusioni che figurano sopra al paragrafo 44, la Corte conclude che questo motivo di appello deve essere dichiarato ammissibile, ma che non c’è luogo a deliberare sul merito (vedere, mutatis mutandis, tra altre, Laino c. Italia [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I; Zanghì c. Italia, 19 febbraio 1991, § 23, serie A no 194-C; Chiesa cattolica dell’Incannucciata c. Grecia, 16 dicembre 1997, § 50, Raccolta 1997-VIII; Ruianu c. Romania, no 34647/97, § 74, 17 giugno 2003.)
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
50. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
51. I richiedenti richiedono a titolo del danno patrimoniale l’attribuzione della proprietà del terreno di 5 000 m² attigui alla casa. Ulteriormente hanno precisato che il prezzo di un metro quadrato era di 90 euro (EUR). Richiedono anche 30 000 EUR a titolo del danno morale.
I richiedenti non chiedono nessuna somma per oneri e spese.
52. Il Governo fa valere che le decisioni giudiziali favorevoli ai richiedenti sono state eseguite e che i richiedenti sono stati messi in possesso di un appezzamento di 4 394 m² e per il resto si sono visti proporre un’altra area, che hanno rifiutato.
Il Governo avanza che il valore di un metro quadrato di terreno non supera 29,47 EUR e presenta in questo senso una perizia del gennaio 2007. Considera anche che l’ eventuale constatazione di una violazione costituisce una soddisfazione equa per il danno morale addotto.
53. La Corte considera che, nelle circostanze dello specifico, la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non è matura, così che conviene riservarla tenendo anche conto
dell’eventualità di un accordo tra lo stato convenuto e gli interessati (articolo 75 §§ 1 e 4 dell’ordinamento della Corte).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello tratti dagli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 e relativi all’inadempimento dei giudizi del 18 maggio 1992 e del 9 gennaio 1995, così come quello derivati dall’articolo 1 del Protocollo no 1 per ciò che riguarda il rilascio di un titolo di proprietà a G.M, ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in ragione dell’inadempimento dei giudizi del 18 maggio 1992 e del 9 gennaio 1995;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare il motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 per ciò riguarda il rilascio di un titolo di proprietà a G.M. ;
4. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non è matura; perciò:
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 23 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente