Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA MARIA CASTELLI C. ITALIA
( Richiesta n? 30920/96)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
31 maggio 2001
Nella causa Maria Castelli c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente,
A.B. Baka, G. Bonello, la Sig.ra V. Str?znick?,
Sigg. P. Lorenzen, il Sig. Fischbach, E. Levits, giudici, e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 10 maggio 2001,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (n? 30920/96) diretta contro l’Italia e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra M C. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 27 dicembre 1995 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da G. G., avvocato al foro di Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lamentava dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento-in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica- in materia di sfratto di inquilini cos? come della durata del procedimento di sfratto.
4. Il 14 dicembre 2000, dopo avere ricevuto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Il 28 marzo 2001 e il 12 marzo 2001, il Governo ed il rappresentante del richiedente hanno presentato rispettivamente delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Roma, che aveva affittato a L.G. ed E.G. Con un atto notificato il 10 maggio 1985 , il richiedente diede disdetta a L.G. ed ad E.G. e li cit? a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
7. Con un’ordinanza del 12 febbraio 1986 che divent? esecutiva lo stesso giorno, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e fiss? l’esecuzione dello sfratto al 25 settembre 1988.
8. Il 3 giugno 1989, il richiedente notific? agli inquilini il comando di liberare l’appartamento.
9. In seguito, il richiedente notific? loro che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 25 luglio 1989, tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
10. Tra il 25 luglio 1989 ed il 25 gennaio 1990, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette in vano a 5 tentativi di sfratto.
11. Il 26 febbraio 1990, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare il suo appartamento per abitarvi.
12. Tra il 20 marzo 1990 ed il 3 ottobre 1995, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a 26 tentativi di sfratto.
13. Questi tentativi, e altri effettuati in date successive non precisate, si chiusero tutti con un fallimento, non permettendo al richiedente le leggi sulla sospensione o lo scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto di beneficiare del concorso della forza pubblica.
14. Il 31 dicembre 1999, il richiedente ricuper? il suo appartamento, avendolo liberato spontaneamente gli inquilini .
IN DIRITTO
15. Il 28 marzo 2001, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione da parte del Governo:
“Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n? 30920/96, introdotta dalla Sig.ra M C., il governo italiano offre di versare a questa la somma di 35 000 000 ITL a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese, fin dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Questo versamento varr? come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
16. Il 12 marzo 2001, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal rappresentante del richiedente,:
“Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale ? pronto a versare alla Sig.ra M C. la somma di 35 000 000 ITL a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta n? 30920/96 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddetta richiesta. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell’ordinamento amichevole al quale il Governo ed me medesimo siamo giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
17. La Corte prende atto dell’ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). Garantisce che suddetto ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, articoli 37 ? 1 in fine della Convenzione e 62 ? 3 dell’ordinamento.
18. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 31 maggio 2001 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente