Conclusione Eccezione preliminare unita al meriti e respinta, ratione materiae,; Parzialmente inammissibile; Violazione dell’art. 6-1; danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
TERZA SEZIONE
CAUSA MARARIU C. ROMANIA
( Richiesta no 23957/03)
SENTENZA
STRASBURGO
16 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Marariu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 febbraio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 23957/03) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. D. M. (“il richiedente”), ha investito la Corte l’ 11 giugno 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il richiedente adduceva un attentato al suo diritto ad un processo equo in ragione del difetto delle giurisdizioni nazionali di esaminare la sua istanza di rimborso degli oneri di giustizia ed un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni, in ragione del loro rifiuto di ordinare il rimborso di questi oneri.
4. Il 23 aprile 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare i motivi di appello tratti dagli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente è nato nel 1937 e risiede a Ploieşti.
6. Il richiedente è il proprietario di un appartamento in un immobile di cui i carichi sono gestiti dall’associazione degli inquilini dell’immobile 11 Ovest Ploieşti (“l’associazione”).
7. L’ 11 ottobre 2001, l’associazione investì il tribunale di prima istanza di Ploieşti di un’azione contro il richiedente, per farlo condannare al pagamento dei carichi locativi per il periodo che andava dal giugno 2000 al giugno 2001.
8. Il 12 novembre 2001, il richiedente depositò delle osservazioni scritte in difesa, facendo valere che aveva pagato già i suoi carichi e chiedendo il rimborso degli oneri di giustizia impegnati durante il procedimento iniziato dall’associazione.
9. All’epoca dell’udienza che ebbe luogo il 14 novembre 2001, il tribunale pronunciò un giudizio interlocutorio, ordinando una perizia a carico del richiedente, per stabilire se aveva pagato i suoi carichi nella loro interezza.
10. Il 17 gennaio 2002, il richiedente completò la sua istanza concernente gli oneri di giustizia, aggiungendovi l’importo degli oneri di perizia che aveva pagato, così come di altri oneri afferenti alla causa.
All’epoca dell’udienza del 27 marzo 2002, il richiedente contestò le conclusioni del rapporto di perizia.
11. Con un giudizio del 5 giugno 2002, il tribunale di prima istanza constatò che risultava dal rapporto di perizia che il richiedente aveva pagato integralmente i suoi carichi e prese atto della rinuncia dell’associazione della sua azione. Il tribunale concluse che l’azione non aveva più di oggetto. Non si pronunciò sull’istanza di rimborso degli oneri di giustizia del richiedente.
12. Il richiedente formò un ricorso (recurs) dinnanzi al tribunale dipartimentale di Prahova, facendo valere che il tribunale di prima istanza non aveva esaminato la sua istanza di rimborso di 6 122 467 vecchi lei rumeni (ROL) e 1 247 482 ROL a titolo degli oneri e spese.
13. All’epoca di un’udienza del 20 ottobre 2002, il richiedente informò il tribunale che non contestava la soluzione al merito, ma solamente il fatto che il tribunale di prima istanza aveva omesso di esaminare la sua istanza di rimborso degli oneri di giustizia, ivi compreso gli oneri di perizia.
14. Con una sentenza definitiva del 6 dicembre 2002, messa in bella copia il 18 dicembre 2002, il tribunale dipartimentale respinse il ricorso del richiedente. Giudicò che la sua istanza di rimborso della somma di 6 122 467 ROL era stata formulata per la prima volta allo stadio del ricorso e che quindi era inammissibile. Per ciò che riguardava il rimborso dei 1 247 482 ROL, il tribunale constatò che non risultava della parte introduttiva del giudizio reso in prima giurisdizione che il richiedente avesse formulato tale domanda. Il richiedente fu condannato a pagare gli oneri di giustizia del procedimento di ricorso, di un importo di 1 500 000 ROL.
15. Il richiedente formò un reclamo ai fini di ritrattazione (contestaţie în anulare) contro questa sentenza, al motivo che le giurisdizioni ordinarie non avevano esaminato la sua istanza di rimborso degli oneri di giustizia. Con una sentenza definitiva del 22 maggio 2003, il tribunale dipartimentale di Prahova respinse il reclamo, giudicando che il mezzo sollevato dal richiedente non dipendeva dai casi previsti dalla legge di apertura di questa via straordinaria di ricorso e che ad ogni modo, poteva ricuperare gli oneri di procedimento con l’apertura di un procedimento civile separato. Il richiedente fu condannato a sopportare gli oneri di giustizia.
16. Con una decisione del 14 ottobre 2003, la procura presso la Corte suprema di giustizia respinse l’istanza del richiedente tesa affinché la procura formasse un ricorso straordinario d’ annullamento, (recurs în anulare) contro le sentenze del 6 dicembre 2002 e del 22 maggio 2003, in ragione della mancanza di motivi per introdurre tale procedimento.
17. Il 23 giugno e il 3 settembre 2003 ed il 12 gennaio 2004, l’associazione fece sequestrare la pensione del richiedente il cui importo era di 1 672 000 ROL, per pagare gli oneri di giustizia. Con un giudizio definitivo del 12 dicembre 2003, il reclamo del richiedente contro l’esecuzione fu respinto dal tribunale di prima istanza di Ploieşti, al motivo che l’esecuzione aveva come fondamento legale la sentenza del 6 dicembre 2002 che lo condannava a sopportare gli oneri di giustizia.
18. Il 10 marzo 2004, il richiedente depositò presso la procura e presso il tribunale di prima istanza di Ploieşti un esposto penale contro i membri della direzione dell’associazione e degli impiegati del municipio per abuso di funzioni, appropriazione indebita, inganno, falso ed uso di falso. Il 19 aprile 2005, la procura rese un’ordinanza di non luogo a procedere. Il richiedente contestò questa ordinanza dinnanzi al tribunale di prima istanza di Ploieşti che, con un giudizio del 2 giugno 2005, confermò il non luogo a procedere. Su ricorso del richiedente, con una sentenza del 26 settembre 2005, diventato definitivo, il tribunale dipartimentale di Prahova confermò il giudizio reso in prima giurisdizione.
19. Il richiedente formò un reclamo ai fini di ritrattazione contro la sentenza del 26 settembre 2005 che fu dichiarata inammissibile, il 21 novembre 2005, dal tribunale dipartimentale di Prahova. La sua domanda di trasferimento della pratica presso un’altra giurisdizione, depositata durante il procedimento di ritrattazione, fu respinta dall’Alta Corte di cassazione e di giustizia il 19 maggio 2006.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
20. Gli articoli pertinenti del codice di procedimento civile si leggono così:
Articolo 274
“La parte che soccombe alle sue pretese sarà tenuta, su richiesta, a pagare gli oneri di giustizia.
I giudici non possono ridurre gli oneri di bollo, gli oneri di procedimento e di tassa proporzionale, la rimunerazione dei periti, le spese dei testimoni, così come ogni altra spesa che la parte vincente prova di avere sopportato.
I giudici hanno tuttavia il diritto di ridurre o di aumentare la parcella degli avvocati, secondo quelle previste dalla tabella delle parcelle minime, quando constatano in modo motivato che questa parcella è troppo elevata o troppo bassa rispetto all’importo in controversia o al lavoro effettuato dall’avvocato. “
21. Il diritto di ottenere il rimborso degli oneri di giustizia è considerato in dottrina sia come derivante direttamente della legge, o come avente per fondamento la teoria della mancanza procedurale (culpa procesuală) della parte che, opponendosi-anche in buona fede- alle pretese dell’altra parte, l’ha obbligata ad impegnare un procedimento giudiziale generatore di oneri per vedere riconoscere il suo diritto. L’esistenza o meno di una mancanza patrimoniale o professionale e della buona fede della parte perdente sono a questo riguardo senza pertinenza.
22. Risulta dalla dottrina che, quando il richiedente rinuncia alla sua azione dopo comunicazione della domanda introduttiva di istanza, il tribunale può, su richiesta del convenuto, condannare il richiedente a sopportare gli oneri di giustizia. Inoltre, un’esigenza di motivazione delle decisioni che riguardano gli oneri di giustizia incombe sui giudici nazionali (vedere, per esempio, Deleanu Ione, Trattato di procedimento civile, volume II, Edizioni C.H. Beck, 2007, § 22).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
23. Il richiedente adduce che il fatto che le giurisdizioni nazionali non hanno esaminato la sua istanza di rimborso degli oneri di giustizia reca offesa al suo diritto ad un processo equo, come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile .”
A. Sull’ammissibilità
24. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
25. Il richiedente adduce che i tribunali hanno omesso di esaminare la sua istanza di rimborso degli oneri di giustizia, malgrado il fatto che abbia formulato a più riprese questa istanza ed a differenti stadi del procedimento.
26. Il Governo contesta la tesi del richiedente e fa valere che la giurisdizione di ricorso ha offerto una risposta specifica ed esplicita a tutti i mezzi invocati dal richiedente, ivi compreso quello relativo agli oneri di giustizia. Quindi, il Governo considera che il procedimento che si è svolto dinnanzi alle giurisdizioni interne ha rispettato le esigenze di un processo equo.
27. La Corte ricorda che, sebbene l’articolo 6 § 1 della Convenzione non regolamenti l’ammissibilità e la forza probante dei mezzi delle parti, istituisce a carico dei tribunali un obbligo di concedersi al loro esame effettivo, salvo valutarne la pertinenza (Vlasia Grigore Vasilescu c. Romania, no 60868/00, § 38, 8 giugno 2006).
28. La Corte ricorda anche la sua giurisprudenza secondo la quale una giurisdizione superiore può, in certi casi, risanare i difetti del procedimento di prima istanza (Kyprianou c. Cipro [GC], no 73797/01, § 134, CEDH 2005-XII) ed aggiunge che è perfettamente concepibile che tale giurisdizione sostituisca la decisione viziata dalla sua purché la nuova decisione rispetti le garanzie dell’articolo 6 (vedere mutatis mutandis, Lorsé c. Paesi Bassi, (dec.), no 44484/98, 27 gennaio 2004, e K.C.M. c. Paesi Bassi, no 21034/92, decisione della Commissione del 9 gennaio 1995).
29. Ora, la Corte constata che nello specifico la giurisdizione che deliberava in prima giurisdizione ha omesso di esaminare l’istanza di rimborso degli oneri di giustizia del richiedente. Inoltre, il tribunale dipartimentale che deliberava nel ricorso si è limitato ad esaminare il contenuto del giudizio reso in prima giurisdizione, senza verificare se il richiedente avesse formato effettivamente tale istanza (vedere anche, mutatis mutandis, Albina c. Romania, no 57808/00, § 34, 28 aprile 2005).
30. Così, la Corte osserva che risulta dai documenti mandati dal richiedente che, nelle sue osservazioni scritte in difesa depositate al tribunale di prima istanza di Ploieşti il 12 novembre 2001, ha chiesto il rimborso di 500 000 ROL a titolo di oneri di giustizia. Risulta dal giudizio interlocutorio del 14 novembre 2001 che queste osservazioni sono state versate alla pratica. Peraltro, il richiedente completò la sua istanza il 17 gennaio 2002, per includere gli oneri di perizia.
31. La Corte constata che, malgrado l’istanza esplicita del richiedente, il giudizio del 5 giugno 2002 del tribunale di prima istanza di Ploieşti non ha deliberato sugli oneri di giustizia. Il tribunale dipartimentale di Ploieşti, nella sua sentenza del 6 dicembre 2002, si è limitato a confermare il giudizio preso, senza verificare se il richiedente avesse sottoposto effettivamente le sue istaze a titolo di onere di giustizia.
32. Questi elementi bastano alla Corte per constatare che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
A. Sull’ammissibilità
33. Il Governo solleva un’eccezione di incompatibilità ratione materiae, arguendo che il richiedente non beneficia di una disposizione legale o di una decisione giudiziale che riconosce il suo diritto di proprietà sulle somme chieste a titolo di oneri e spese, di modo che non è titolare di un “bene” o di una “speranza legittima”, ai sensi della Convenzione, rispetto alle somme in controversia.
34. Il richiedente si oppone a questa tesi.
35. La Corte stima che l’eccezione del Governo è legata strettamente alla sostanza del motivo di appello che il richiedente trae dall’articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione, così che c’è luogo di unirla al merito.
B. Sul merito
36. Il richiedente denuncia una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, in ragione del rifiuto delle giurisdizioni nazionali di ordinare il rimborso degli oneri di giustizia a cui considerava di avere diritto, in applicazione delle disposizioni del codice rumeno di procedimento civile.
37. Il Governo fa valere che l’ingerenza addotta era prevista dalla legge, inseguiva uno scopo legittimo ed era proporzionale allo scopo perseguito.
38. La Corte constata che il motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no alla Convenzione è legato direttamente a quello esaminato sotto l’angolo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Nota che nello specifico i tribunali si sono accontentati di constatare che l’associazione aveva rinunciato alla sua azione contro il richiedente, senza esaminare l’istanza di questo ultimo di farsi rimborsare gli oneri di giustizia generati dal procedimento, né motivare la mancanza procedurale sottostante la condanna del richiedente al pagamento degli oneri di giustizia.
39. La Corte osserva peraltro, anche che, come è stato menzionato nella sentenza definitiva del 22 maggio 2003 del tribunale dipartimentale di Prahova, il richiedente può recuperare gli oneri di procedimento in un’azione civile distinta di cui non ha investito le giurisdizioni nazionali competenti.
40. Alla visto di ciò che precede, la Corte respinge l’eccezione preliminare del Governo, dichiara il motivo di appello ammissibile e delibera che, tenuto conto della constatazione di violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, non è necessario pronunciarsi per di più sul terreno dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere, mutatis mutandis, Glod c. Romania, no 41134/98, §§ 45 e 46, 16 settembre 2003 e Vlasia Grigore Vasilescu c. Romania, no 60868/00, § 50, 8 giugno 2006).
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
41. Sul fondamento dell’articolo 6 §1 della Convenzione, il richiedente si lamenta del rifiuto del procuratore generale di fare diritto alla sua istanza di ricorso straordinario per annullamento contro le sentenze definitive del 6 dicembre 2002 e del 22 maggio 2003.
42. Con una lettera del 22 novembre 2006, invocando gli articoli 6, 13 e 17 della Convenzione, il richiedente si è lamentato della conclusione dell’esposto penale che ha formato contro i membri dell’associazione così come dell’equità di questo procedimento.
43. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantite dagli articoli della Convenzione invocata. Ne segue che questa parte della richiesta è manifestamente mal fondata e deve essere respinta in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
44. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
45. Il richiedente richiede 1 640 lei (Ron) a titolo del danno patrimoniale e 25 000 euro (EUR) a titolo del danno morale che avrebbe subito.
46. Il Governo si oppone alla concessione di queste somme.
47. La Corte nota che nello specifico, l’unica base da considerare per la concessione di una soddisfazione equa risiede nel fatto che il richiedente non ha beneficiato di un processo equo, in violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione del difetto delle giurisdizioni nazionali di pronunciarsi sulla sua istanza di concessione degli oneri di giustizia.
48. Nello specifico, la Corte, deliberando in equità, stima che conviene concedere al richiedente las somma di 1 000 EUR, ogni danno compreso.
B. Oneri e spese
49. Il richiedente non richiede alcuna somma a questo titolo.
C. Interessi moratori
50. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Unisce al merito l’eccezione preliminare del Governo di incompatibilità ratione materiae relativa all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione e la respinge;
2. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello tratti dall’articolo 6 § 1 della Convenzione (difetto di motivazione) e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione ed inammissibile per il surplus;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare il motivo di appello derivato dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 1 000 EUR (mille euro) ogni danno compreso, somma da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 16 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente