TERZA SEZIONE
CAUSA MĂRĂCINEANU C. ROMANIA
( Richiesta no 35591/03)
SENTENZA
STRASBURGO
9 febbraio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Mărăcineanu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 19 gennaio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35591/03) diretta contro la Romania e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra E. M. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 27 settembre 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause Estere.
3. Il 7 maggio 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. La richiedente è nata nel 1935 e risiede a Didenheim, Francia.
5. Nel 1986, in seguito alla partenza del richiedente per l’ Algeria, lo stato rumeno confiscò, in virtù del decreto no 223/1974, l’appartamento no 206, ubicato al no 1 di via Căpitan Licăreţ, a Bucarest di cui era la proprietaria.
6. Il 15 maggio 1996, la richiedente notificò al municipio di Bucarest un’istanza di restituzione del bene in natura, in virtù della legge no 112/1996.
7. Il 24 febbraio 1997, ka società T., gerente dei beni appartenenti allo stato, vendette l’appartamento controverso ai coniugi D. che vi abitavano in quanto inquilini.
8. Il 30 marzo 1998, il municipio di Bucarest decise di concedere alla richiedente 14 410 207 vecchi lei rumeni (“ROL”), o 1 442 euro (“EUR”) a titolo di compenso. Il 6 maggio 1998, la richiedente depositò una contestazione di questa decisione, facendo valere che desiderava unicamente ricuperare il suo appartamento in natura, e non ricevere un compenso per la perdita di proprietà. Secondo la richiedente, il 6 dicembre 2001, senza essere stata informata prima di tutto, ricevette una lettera redatta dal Sindaco di Bucarest che l’informava dell’esistenza di una pratica, sul ruolo del tribunale di prima istanza del terzo distretto di Bucarest, che aveva per oggetto la sua contestazione, pratica che era in scadenza di istanza. Il compenso concesso non è stato mai incassato dalla richiedente.
9. Nel 2001, la richiedente formò un’azione tesa ad annullare la decisione di confisca, così come il contratto di vendita concluso con lo stato a favore dei vecchi inquilini. Con un giudizio del 3 luglio 2002, il tribunale di prima istanza di Bucarest accolse parzialmente l’azione della richiedente, annullò la decisione di confisca del bene, ma respinse tuttavia la sua istanza di annullamento del contratto di vendita, giudicando che gli acquirenti avevano acquisito il bene immobiliare in buona fede. Questo giudizio fu confermato il 26 novembre 2002, dal tribunale dipartimentale di Bucarest e l’ 8 aprile 2003, dalla corte di appello di Bucarest.
10. Nel 2001, la richiedente aveva indirizzato alla municipalità di Bucarest una notifica per vedersi restituire il bene immobiliare controverso in virtù della legge no 10/2001. Finora, le autorità non hanno dato seguito a questa notifica.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
11. Le disposizioni legali, ivi comprese quelle della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989, e delle sue modifiche susseguenti, e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania [GC] (no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin ed altri c. Romania, (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII), Păduraru c,. Romania, (no 63252/00, §§ 38-53, 1 dicembre 2005) e Tudor c. Romania, (no 29035/05, §§ 15–20, 11 dicembre 2007).
12. Risulta dalle osservazioni del Governo rumeno che le misure che prevedono l’accelerazione del procedimento di concessione dei risarcimenti attraverso il fondo di investimento “Proprietatea” sono state prese recentemente dalle autorità nazionali in particolare in virtù dell’ordinanza di emergenza del Governo no 81/2007.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
13. La richiedente adduce un attentato al diritto al rispetto del suo bene in ragione della sua vendita e del rifiuto delle giurisdizioni nazionali di annullare questa vendita, sebbene abbiano riconosciuto il carattere illegale della statalizzazione. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
14. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
15. Il Governo reitera gli argomenti presentati in cause simili anteriori (vedere, tra altre, Cîrstoiu c. Romania, no 22281/05, § 22, 4 marzo 2008).
16. La Corte ha trattato a più riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso di specie e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere le cause sopraccitate, in particolare Străin precitata, §§ 39, 43 e 59 e Porteanu c. Romania, no 4596/03, §§ 32-35, 16 febbraio 2006).
17. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. La Corte riafferma in particolare che, nel contesto legislativo rumeno che regola le azioni di rivendicazione immobiliare e la restituzione dei beni nazionalizzati dal regime comunista, la vendita da parte dello stato del bene altrui a terzi in buona fede, anche quando è anteriore alla conferma definitiva in giustizia del diritto di proprietà dell’interessato, si analizza in una privazione di bene. Tale privazione, combinata con la mancanza totale di indennizzo, è contraria all’articolo 1 del Protocollo no 1 (Vodă e Bob c. Romania, no 7976/02, § 23, 7 febbraio 2008).
18. Per quanto il Governo fa valere che è lecito alla richiedente ottenere un indennizzo tramite l’organismo di collocamento collettivo in valori mobiliari “Proprietatea” sulla base della legge no 10/2001, all’altezza il valore del bene stabilito tramite perizia, la Corte reitera la sua constatazione anteriore secondo cui il fondo Proprietatea non funziona attualmente in un modo suscettibile da essere considerato come equivalente alla concessione effettiva di un’indennità (vedere, tra altre, Petrini c. Romania, no 3320/05, § 34, 24 febbraio 2009).
19. Questa conclusione è senza pregiudicare a priori ogni evoluzione positiva che potrebbero conoscere, nell’avvenire, i meccanismi di finanziamento previsti da questa legge speciale in vista di indennizzare le persone che, come la richiedente, si sono visti riconoscere la qualità di proprietari tramite una decisione giudiziale definitiva. A questo riguardo, la Corte prende nota con soddisfazione dell’evoluzione che sembra avviarsi in pratica e che va in materia nel buonsenso (paragrafo 12 sopra).
20. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, il collocamento in fallimento del diritto di proprietà della richiedente sul suo bene, combinato con la mancanza di indennizzo adeguato, le ha fatto subire un carico sproporzionato ed eccessivo, incompatibile col diritto al rispetto del loro bene garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
Pertanto, c’è stata nella specifico violazione di questa disposizione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL’INIQUITÀ DEL PROCEDIMENTO
21. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, la richiedente si lamenta dell’iniquità del procedimento, in ragione delle decisioni rese dalle giurisdizioni nazionali nel procedimento di annullamento del contratto di vendita. Le disposizioni pertinenti dell’articolo 6 § 1 della Convenzione sono formulate così:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
22. Tenuto conto delle sue conclusioni che figurano sopra ai paragrafi 16-20, la Corte stima che non c’è luogo di deliberare sull’ammissibilità e la fondatezza di questo motivo di appello (vedere, mutatis mutandis e tra altre, Laino c. Italia [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italia, 19 febbraio 1991, § 23, serie A no 194-C, Chiesa cattolica della Morta c. Grecia, 16 dicembre 1997, § 50, Raccolta 1997-VIII e Denes ed altri c. Romania, no 25862/03, § 59, 3 marzo 2009).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
23. L’articolo 46 della Convenzione dispone:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
24. La conclusione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 rivela un problema su grande scala che risulta dalla difettosità della legislazione sulla restituzione degli immobili statalizzati che sono stati venduti dallo stato a terzi. Quindi, la Corte stima che lo stato deve pianificare il procedimento messo in opera dalle leggi di risarcimento al più presto, attualmente le leggi numeri 10/2001 e 247/2005, così che diventi realmente coerente, accessibile, veloce e prevedibile (vedere le sentenze Viaşu c. Romania, no 75951/01, § 83, 9 dicembre 2008, Katz c,. Romania, no 29739/03, §§ 30-37, 20 gennaio 2009, e Faimblat c. Romania, no 23066/02, §§ 48-54, 13 gennaio 2009).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Dannno
26. La richiedente chiede, a titolo del danno patrimoniale che avrebbe subito, 100 900 EUR che rappresentano il valore commerciale reale del bene. Sottopone alla Corte una perizia dell’immobile stabilita nel luglio 2008, così come parecchi annunci immobiliari. Sollecita anche 54 800 EUR a titolo di danno morale che avrebbe subito.
27. Il Governo considera che il rapporto di perizia sottomesso dalla richiedente contiene un metodo speculativo di calcolo e non riflettere il valore reale del bene. Stima il valore commerciale di questo bene a 76 996 EUR, e fornisce il parere di un perito, stabilito nel settembre 2008. In quanto al danno morale addotto, il Governo fa valere che non c’è legame di causalità tra la somma chiesta a questo titolo e la pretesa violazione della Convenzione. Arguisce anche che un eventuale danno morale sarebbe compensato sufficientemente da una constatazione di violazione. A titolo accessorio, il Governo considera che le pretese della richiedente sono eccessive.
28. La Corte ricorda che ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ragione della vendita da parte dello stato del bene del richiedente a terzi, combinata con la mancanza di indennizzo adeguato.
29. Stima che, nelle circostanze dello specifico, la restituzione del bene immobiliare porrebbe per quanto possibile la richiedente in una situazione che equivale a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate.
30. A difetto per lo stato convenuto di procedere a simile restituzione, la Corte decide che dovrà versare alla richiedente, per danno patrimoniale, una somma che corrisponde al valore reale del bene.
31. Nello specifico, trattandosi di determinare l’importo del danno patrimoniale, tenuto conto delle informazione di cui dispone sui prezzi del mercato immobiliare locale e degli elementi forniti dalle parti, la Corte, stima il valore del bene a 80 000 EUR.
32. Concernente la richiesta della richiedente a titolo del danno morale, la Corte considera che gli avvenimenti in causa hanno provocato per questa dei dispiaceri e delle incertezze per cui la somma di 2 000 EUR rappresenta un risarcimento equo.
B. Oneri e spese
33. La richiedente chiede anche 9 080 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alla Corte e versa alla pratica certi giustificativi.
34. Il Governo non si oppone al rimborso degli oneri purché siano reali, giustificati, necessari e ragionevoli. Considera che certi oneri, come gli oneri di trasporto, non hanno nessuno legame col procedimento in causa.
35. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei suddetti criteri, stima ragionevole la somma di 2 300 EUR, ogni onere compreso, e l’accorda alla richiedente.
C. Interessi moratori
36. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che non c’è luogo di deliberare sull’ammissibilità e la fondatezza del motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve restituire alla richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, l’appartamento no 206, ubicato al no 1 di via Căpitan Licăreţ, a Bucarest;
b) che in mancanza di tale restituzione, lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nello stesso termine di tre mesi, 80 000 EUR (ottantamila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
c) che ad ogni modo, lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nello stesso termine, le seguenti somme:
i, 2 000 EUR (duemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
ii, 2 300 EUR (duemila tre cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dalla richiedente, per ogni onere compreso;
d) che le somme menzionate ai punti b) e c) saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
e) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 9 febbraio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente