Conclusioni: Parzialmente inammissibile Non -violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Privazione di propriet? Rispetto dei beni, Non -violazione dell’articolo 14+P1-1-1 – Interdizione della discriminazione, Articolo 14 – Discriminazione, (articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?,
PRIMA SEZIONE
CAUSA MAMATAS ED ALTRI C. GRECIA
( Richieste numeri 63066/14, 64297/14 e 66106/14)
SENTENZA
STRASBURGO
21 luglio 2016
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Mamatas ed altri c. Grecia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
Mirjana Lazarova Trajkovska, presidentessa,
Ledi Bianku,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo, giudici,
e di Abele Campos, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 21 giugno 2016,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano tre richieste, nostri 63066/14, 64297/14 e 66106/14, dirette contro la Repubblica ellenica e di cui 6 320 cittadini di questo Stato (“i richiedenti”), hanno investito rispettivamente la Corte il 17 settembre, il 19 settembre ed il 1 ottobre 2014 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Dinnanzi alla Corte, i richiedenti sono stati rappresentati da OMISSIS avvocati ad Atene ed a Tessalonica. Il governo greco (“il Governo”) ? stato rappresentato dai delegati del suo agente, il Sig. K. Georghiadis, consigliare al Servizio giuridico dello stato, la Sig.ra S. Papa?oannou e la Sig.ra E. Zisi, assesseures al Consulente legale dello stato, e la Sig.ra S. Lekkou, ascoltatrice al Consulente legale dello stato.
3. I richiedenti si lamentano in particolare di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, preso isolatamente e combinato con l’articolo 14 della Convenzione.
4. Il 13 gennaio 2015, le richieste sono state comunicate al Governo. Governo e richiesti hanno depositato delle osservazioni.
5. Nelle sue osservazioni, il Governo ha invitato la Corte ad applicare l’articolo 44D del suo ordinamento ed a non prendere in considerazione le osservazioni dei richiedenti nella richiesta no 66106/14, nella loro totalit? o del meno in ci? che riguarda il capitolo Ha queste. Sottolinea che le affermazioni di questi richiedenti secondo che le osservazioni del Governo non riflettono la sua vera posizione sulla questione ma gli sono state imposte coi suoi creditori internazionali, la troica, o gli Stati membri della zona euro, lo Sciolgo monetario internazionale (FMI) e la Banca centrale europea (BCE) oltrepassa in modo ingiuriosa i limiti dell’esagerazione, della deontologia e della buona fede.
6. La Corte stima che l’argomento suddetto dei richiedenti non raggiunge un grado di frivolezza, di vessazione o di abuso come possa giustificare il rifiuto di ammettere le osservazioni degli interessati. Respinge la domanda di applicazione dell’articolo 44D dell’ordinamento presentato dal Governo dunque.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
7. La richiesta no 63066/14 ? stato introdotto da 6 311 richiesti, la richiesta no 64297/14 con 7 richiesti e la richiesta no 66106/14 con 2 richiesti.
A. La genesi della causa
8. I richiedenti sono delle persone fisiche avendo sottoscritto degli obblighi dello stato greco. Il loro averi in titoli obbligazionisti variava tra 10 000 euros, EUR, e 1 510 000 EUR. In quanto portatori di obblighi ed in applicazione dell’articolo 8 della legge no 2198/1994, avrebbero avuto diritto, alla scadenza di queste, di ricevere dello stato un importo equivalente al valore nominale degli obblighi controversi mentre, nell’intervallo, ricevevano dei buoni (?).
9. Di 2009 a 2011, la Grecia dovette fare a fronte ad una delle pi? grandi crisi economiche della sua storia. Dinnanzi all’impossibilit? di prendere sui mercati finanziari, fu obbligata ad avere ricorso al meccanismo di stabilit? finanziaria al quale partecipa gli Stati membri della zona euro ed il FMI. Ai vertici europei del 11 e 25 marzo 2011, cos? come a quelli del 21 luglio e 26 ottobre 2011, la zona euro invit? gli investitori privati a partecipare essi anche alla risoluzione del problema della viabilit? del debito greco ed ad accettare una diminuzione del valore dei loro crediti.
10. Pi? particolarmente, nel maggio 2010, gli Stati partiti dalla zona euro conclusero una convenzione di prestito con lo stato greco e la Banca della Grecia di un importo di 80 miliardi di EUR. Del suo lato, il FMI suscit? lo stato 30 miliardi di EUR. In dispetto di questa assistenza, la Grecia non riusc? a fare fronte ai suoi obblighi finanziari, cos? che, nel luglio 2011, il Vertice degli Stati della zona euro consent? ad accordare un aiuto finanziario supplementare. Questo progetto contemplava la partecipazione del settore pubblico, Official Sector Involvement, “OSI”) col verso di un nuovo prestito di un importo di 109 miliardi di EUR, acconsentito dagli Stati partiti dalla zona euro ed il FMI; a ci? dovevano aggiungersi 12 miliardi di EUR issus dell’acquisto degli obblighi dello stato greco. Infine, 37 miliardi di EUR dovevano provenire dalla partecipazione volontaria del settore privato, Private Sector Involvement, “PSI”). La durata degli obblighi di cui la scadenza era fissata a 2020, fu allungata di quindici a trent’ anni.
11. In seguito all’annuncio della decisione di sostenere finanziariamente la Grecia, le agenzie di notazione Fitch e Moody’s, considerando che il paese si trovava in un stato di “fallimento controllato”, degradarono la nota della Grecia. Alla fine del mese di agosto 2011, fu annunciato che le finanze pubbliche della Grecia erano fuori controllo al motivo che c’era un aumento delle spese pubbliche ed un ritardo del rientro delle entrate. Il 11 ottobre 2011, la Commissione europea, il BCE ed il FMI sottolinearono, in una dichiarazione comune, che la recessione era superiore a quell’inizialmente prevista nel giugno 2010 e che il successo del programma dipendeva dalla partecipazione di un capitale che basta da parte del settore privato. Tenuto conto di questa evoluzione, il Vertice degli Stati della zona euro del 26 ottobre 2011 decise di concedere la Grecia 130 miliardi di EUR supplementari ed invit? “la Grecia, gli investitori privati e tutte le parti interessate a mettere in opera un scambio volontario di obblighi che comprendono una riduzione nominale del 50% sul debito teorico greco detenuto dagli investitori privati”, PSI pi?. Il Vertice in questione si rallegr? dei negoziati condotti tra la Grecia e gli investitori privati e sottoline? il ruolo cruciale della partecipazione del settore privato (PSI, alla viabilit? del debito greco,). In questo contesto, fu deciso anche di recapitaliser le banche greche con un importo di 30 miliardi di EUR.
12. Durante tutto il periodo-di giugno 2011 fino alla realizzazione del PSI-gli investitori istituzionali, particolarmente internazionali, cio? le banche ed altri organismi di credito che detenevano la pi? grande parte del debito greco, negoziarono tanto in ci? che riguarda l’ampiezza della detrazione fiscale (“haircut”, cio? l’abbassamento del valore nominale dei loro titoli ed il modo di rimborso del restante, che in ci? che riguarda i compensi che otterrebbero in compenso del loro danno economico e della loro partecipazione volontaria alla riduzione del debito pubblico della Grecia. I negoziati furono condotti con le cornici dell’Institute of Internazionale Finanzio che rappresentavano gli investitori istituzionali (banche greche ed estere) organismi di credito, hedge funds. In compenso, le persone fisiche che formavano solamente una minoranza di portatori di obblighi dello stato greco, non furono chiamate mai a partecipare ai negoziati n? informate dell’evoluzione di queste. Durante tutta la durata dei negoziati, tanto le autorit? greche che le autorit? europee affermarono che il procedimento riguardava solamente gli investitori istituzionali e che le persone fisiche non sarebbero riguardate dall’accordo che sarebbe concluso. Gli obblighi posseduti dalle persone fisiche di cui i richiedenti, corrispondevano al 1% circa il debito pubblico globale della Grecia.
13. Nella cornice dei negoziati, e mentre gli indizi in quanto alla percentuale di partecipazione allo scambio volontario erano positivi, la percentuale dei partecipanti che ammontano a 70% -80% nel dicembre 2011, la pressione in favore di un aumento della partecipazione cresceva. Tutti i comunicati stampa sottolineavano l’importanza che aveva la partecipazione del settore privato per la viabilit? del debito greco. Nel dicembre 2011, il FMI invit? le autorit? greche a fare in modo che la partecipazione della totalit? degli individui creditori fosse garantita.
14. All’inizio di 2012, il governo greco pubblic? un progetto di legge concernente lo scambio dei titoli dello stato contro i nuovi titoli. Nel suo parere del 17 febbraio 2012 relativo a questo progetto di legge, il BCE precisava che “lo scopo del progetto [era] di facilitare la partecipazione del settore privato introducendo nel diritto greco un procedimento che mira a favorire, per mezzo di clausole di azione collettiva, il negoziato coi portatori di obblighi e la conclusione di un accordo per lo scambio dei titoli dello stato greco.” Secondo i richiedenti, il vero scopo del progetto di legge era di fare pressione affinch? il pi? grande numero di investitori istituzionali fosse partito all’accordo e di ridurre cos? l’importo del debito.
15. Il 23 febbraio 2012 fu votato la legge no 4050/2012 relativo alle regole che modificano i titoli di emissione o di garanzia dello stato con l’accordo dei portatori di questi.
16. Un atto del Consiglio dei Ministri (5/24.02.2012) del 24 febbraio 2012 determin? i titoli che sarebbero inclusi nel programma di scambio, lanci? il procedimento di modifica di questi titoli, a contare del 24 febbraio 2012 di cui quelli dei richiedenti, e fiss? le condizioni dello scambio, paragrafi 49-51 sotto. L’informazione degli interessati si fece in modo elettronica, col verso del sito internet creato in vista dello scambio (www.greekbonds.gr) e pubblicando tutti gli elementi necessari. Inoltre, le banche e le istituzioni finanziarie si avviarono ad informare su una base pi? personale i loro propri clienti.
17. Il procedimento di scambio contemplava che i titoli selezionati sarebbero stati scambiati contro altri titoli emisi dallo stato che sarebbe regolato dal diritto britannico. Pi? precisamente, la legge contemplava che, per ogni obbligo di un valore nominale di 1 000 EUR, sarebbero dati:
ha, venti notizie obblighi che arrivano a scadenza tra 2023 e 2042 di un valore nominale di 315 EUR e portando un buono che aumenta progressivamente (il 2% entrano 2012 e 2015, il 3% entrano 2016 e 2020, il 3,65% in 2021 e 4,30% a partire da 2021, regolate dal diritto britannico e sottoposte all’accordo di cofinancement, co-financing agreement, tra le Grecia, la Banca della Grecia e lo Sciolgo europeo di stabilit? finanziaria, European Financial Stability Facility,;
b, due obblighi emessi dai Fondi europei di stabilit? finanziaria, la prima di una durata di un anno, la seconda di due anni, e di un valore nominale totale di 150 EUR, e
c, un titolo di garanzia (security di cui il rendimento era legato al prodotto interno lordo (PIL)).
Di pi?, con un buono del Tesoro emesso dai Fondi europei di stabilit? finanziaria ed arrivando a scadenza il 12 settembre 2012, furono versati gli interessi toccati dei vecchi obblighi per il periodo dal 20 marzo 2011 al 24 febbraio 2012.
18. Inoltre, la legge contemplava l’introduzione e l’attivazione di “clausole di azione collettive”, Collettive Azione Clausole-clausole che permettono di obbligare a partecipare all’operazione tutti quelli che non aveva desiderato partecipare, pure precisando che, se due terzo dei portatori dei crediti non prosciolti aderivano all’accordo, il procedimento si applicherebbe a tutti i portatori di obblighi, ivi compreso i richiedenti, e questo malgrado la loro no-partecipazione ai negoziati precitati. Nel novembre 2010 gi?, i ministri delle Finanze della zona euro avevano deciso di rendere obbligatorio questo tipo di clausole nella legislazione degli Stati membri, come mezzo che permette di garantire la stabilit? finanziaria in questa zona. Questa decisione fu interinata dal Vertice europeo del 24 e 25 marzo 2011. Le clausole di azione collettiva erano correnti nella pratica dei mercati internazionali di capitali e furono incluse, in applicazione dell’articolo 12 ? 3 della convenzione che istituisce il Meccanismo europeo di stabilit?, in tutti i titoli di una durata superiore di un anno portando su dei debiti pubblici degli Stati membri della zona euro.
19. In seguito, l’organismo di gestione del debito pubblico (ODDIKH) pubblic? l’invito fatto dallo stato ai portatori di obblighi di prendere parte al procedimento e di scambiare i loro titoli. I richiedenti, rifiutando il “haircut” dei loro titoli, non diedero nessuno seguito a questo invito. Indicano che avevano aggiunto fede alle assicurazioni degli agenti governativi secondo che le persone fisiche sarebbero escluse di questa regolamentazione e che non perderebbero il loro denaro.
20. In un atto del 9 marzo 2012, il governatore della Banca di Grecia che era stata designata come l’amministratore del procedimento, affermava:
-che i portatori di obblighi avevano consentito alle modifiche proposte, dal momento che l’importo globale dei crediti non prosciolto sarebbe ammontato a 177 218 697 615,45 EUR, e
-che una percentuale del 91,05% dei crediti non prosciolta aveva partecipato al procedimento, o 161 350 946 065,54 EUR.
Il governatore aggiungeva che, di conseguenza, la maggioranza richiesta era stata raggiunta in seguito all’accettazione delle modifiche proposte dai portatori di obblighi di cui i crediti non prosciolti ammontavano a 152 042 932 772,40 EUR, o una percentuale del 94,23% dei crediti non prosciolta che avevano partecipato al procedimento.
21. Con un atto no 10/9.3.2012, paragrafo 52 sotto, il Consiglio dei Ministri interin? il risultato del procedimento che legava oramai la totalit? del capitale dei titoli selezionati, ivi compreso la minoranza, 25 miliardi di EUR circa su un totale di 177 miliardi. L’atto precisava anche le modalit? dello scambio, paragrafo 17 sopra.
22. Questa fase del procedimento fu completata dalla decisione no 2/20964/0023A/9.3.2012 del ministro dell’economia che interin? lo scambio dei vecchi obblighi contro nuovi di cui il valore nominale era inferiore del 53,5% a quella delle anziane.
23. Prima del collocamento in ?uvre dell’operazione di scambio, il ministro dell’economia aveva proposto l’esenzione dei piccoli portatori, almeno quelli che aveva acquistato gli obblighi alla data della loro emissione. Tuttavia, era spettato su questa proposta in seguito al rifiuto che il presidente dell’Eurogroupe dell’epoca aveva opposto a questa esenzione. In un’intervista del 7 marzo 2012, il ministro aveva dichiarato che ci sarebbe un “meccanismo di compenso” per i piccoli portatori.
24. Il 22 aprile 2012, il primo ministro greco dichiarava in un discorso pubblico pronunziato che “i portatori di obblighi che [avevano] perso a causa della detrazione fiscale le economie di tutta una vita [dovevano] essere indennizzati” e che ci? si farebbe con le “disposizioni fiscali” di cui le modalit? restavano per? non precisate.
25. Secondo le informazione fornite dal Governo, l’operazione di scambio ha contribuito a sminuire il debito greco di 107 miliardi di EUR circa. Alla fine di 2012, una percentuale del 85% del debito ? passata delle persone private agli Stati membri della zona euro. In 2013, il costo del servizio del debito ha abbassato considerevolmente: mentre gli interessi previsti inizialmente per 2012 dovevano ammontare a 17,5 miliardi di EUR, in seguito allo scambio, una somma di 12,2 miliardi ? dovuto essere versata mentre in 2013 gli interessi non hanno superato 6 miliardi.
B. Il procedimento concernente i richiedenti nella richiesta no 63066/14
26. Il 18 aprile 2012, certi dei richiesti autori di questa richiesta investirono il Consiglio di stato di un ricorso in annullamento degli atti 5/24.02.2012 e 10/9.03.2012 del Consiglio dei Ministri, e dell’atto suddetto del governatore della Banca della Grecia del 9 marzo 2012.
27. In ragione dell’importanza della causa, l’udienza ebbe luogo il 22 marzo 2013 dinnanzi al Consiglio di stato che si riunisce in formazione plenaria. Con la sua sentenza no 1507/2014 del 28 aprile 2014, il Consiglio di stato respinse il ricorso. Certi altri richiedenti che avevano investito il Consiglio di stato alle date differenti girano i loro ricorsi raggruppati dinnanzi alla quarta camera ed una data di udienza fissata nel giugno 2014. Parecchi richiesti che erano partite alla richiesta suddetta e che avevano investito anche il Consiglio di stato, preferirono rinunciare allora dei loro ricorsi, la sentenza no 1570/2014 adottato dalla formazione plenaria che fa giurisprudenza. Al riguardo di questi richiedenti, il Consiglio di stato recint? il procedimento e respinse i loro ricorsi.
28. In primo luogo, il Consiglio di stato respinse il motivo di appello dei richiedenti secondo che, alla data dell’emissione dei titoli che avevano acquisito, da una parte, delle clausole di modifica non sarebbero state contemplate n? con via legislativa n? con via convenzionale e, altro parte, la modifica di questi titoli non sarebbe stata permessa avuto riguardo all’articolo 5 ? 1 della Costituzione ed ai principi dello stato di diritto, della protezione della fiducia del cittadino verso lo stato, cos? come alla sicurezza giuridica.
29. A questo riguardo, il Consiglio di stato consider? che l’investimento negli obblighi ed in altri titoli di stato non era esente dal rischio di un danno patrimoniale subito conformemente alla legge, anche se il diritto che regola questi titoli non contemplava la possibilit?, prima della loro scadenza, di rinegoziare certe modalit?, tali il valore nominale, il buono decorso e la scadenza. Espose che la ragione ne era che, a contare dell’emissione del titolo e fino alla sua scadenza, trascorreva un grande lasso di tempo durante che rischiavano di limitare sostanzialmente degli imprevisti, addirittura di annientare, le capacit? finanziarie dello stato, emittente o garante di questi titoli. Secondo il Consiglio di stato, se dei tali imprevisti sopraggiungevano, lo stato era in diritto di tentare sic una rinegoziazione sul fondamento del clausola rebus stantibus.
30. Riferendosi in particolare ai lavori preparatori della legge no 4050/2012, il Consiglio di stato sottoline? poi che le previsioni erano di cattivo augurio per le entrate pubbliche che si ridursi secondo lui in modo continua in ragione della recessione prolungata, e che nuovi prestiti erano proibitivi in ragione della perdita delle capacit? di rimborso. Allo visto della modifica del clima economico che avrebbe preso di campo lo stato greco e l’avrebbe messo nell’impossibilit? di regolare in tempo e nella loro interezza i suoi obblighi finanziari, questo essere-a-argomento allo visto del rischio della cessazione di pagamento e del crollo dell’economia nazionale, il tentativo, per mezzo dell’articolo 1 della legge no 4050/2012, di rinegoziazione di una parte del debito pubblico, o del debito dovuto al settore privato, non era, secondo il Consiglio di stato, contrario n? alla Costituzione n? al diritto europeo n? alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
31. Nel ricorso in annullamento, i richiedenti si lamentavano anche di una violazione del principio di uguaglianza garantita dall’articolo 4 ? 1 della Costituzione al motivo che l’articolo 1 della legge no 4050/2012 li aveva costretti a partecipare al procedimento di scambio di titoli, mentre sarebbero stati delle persone fisiche sottoposte ad una durata di vita limitata e prive delle cognizioni specifiche necessarie alla valutazione dei rischi relativi al collocamento delle loro economie, e questo, secondo essi, senza che siano presi delle misure legislative comparabili a queste contemplato per garantire la sufficienza in capitali delle determinazioni bancarie.
32. Al riguardo di questo motivo di appello, il Consiglio di stato giudic? che il principio di uguaglianza non imponeva allo stato di riservare un trattamento privilegiato a certi dei suoi creditori sulla base dei dati personali e di elementi soggettivi, ed in particolare alle persone fisiche che hanno delle capacit? finanziarie limitate ed esercitando la loro attivit? economica in un scopo di risparmio e non di investimento. In compenso, stim? che il principio di uguaglianza, applicato nella cornice di relazioni di parecchi creditori e di un solo debitore, imponeva lo svolgimento di questa relazione su un piede di uguaglianza, si equal footing, cos? che, in caso di impossibilit? di soddisfare l’insieme dei creditori, ogni creditore doveva essere rimborsato in proporzione all’importo del suo credito. Per raggiungere questo scopo, secondo il Consiglio di stato, l’impegno dei creditori no acconsente, binding effect, si imporsi.
33. I richiedenti denunciavano inoltre una violazione dell’articolo 17 della Costituzione (diritto alla propriet?) e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Sostenevano che i loro titoli che erano stati scambiati costituivano un bene che non poteva essere oggetto di un’ingerenza, eccettuato per un scopo legittimo e sotto riserva del rispetto dei principi di legalit? e di proporzionalit?. Mettevano in dubbio la legalit? della regolamentazione che aveva provocato la restrizione della loro propriet?, adducendo che era “probabile che il salvataggio delle finanze pubbliche del paese fallisca” in ragione dell’esclusione del procedimento di scambio di una grande parte del debito dovuto al settore pubblico (BCE, Stati membri della zona euro e banche centrali di questi Stati. Mettevano anche in dubbio la necessit? di questa regolamentazione, adducendo che le autorit? non avevano ricercato al tempo stesso di misure alternative pi? clementi e pi? efficaci. Infine, contestavano la proporzionalit? della restrizione fatta alla loro propriet?, adducendo che questa era sproporzionato al punto che arrivava, secondo essi, a recare offesa al nocciolo duro del loro diritto.
34. A questi argomenti, il Consiglio di stato rispose che la restrizione della propriet? dei richiedenti risultava dall’applicazione delle disposizioni della legge no 4050/2012, una legge che decreta secondo lui delle misure generali in materia di politica economica e sociale al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Indic? che l’affermazione dei richiedenti secondo la quale l’operazione di salvataggio delle finanze pubbliche greche rischiava di fallire sfuggiva al suo controllo che non poteva, secondo lui, esercitarsi sulla questione dell’opportunit? delle scelte del legislatore. Rilev? che lo stato aveva adottato parecchie misure legislative complesse per fare fronte alla crisi finanziaria, in particolare delle misure di restrizione delle spese pubbliche e delle misure che tendono a fare aumentare le entrate fiscali. Di conseguenza, ai suoi occhi, era a torto che i richiedenti contestavano la necessit? della regolamentazione introdotta dalla legge no 4050/2012.
35. Inoltre, secondo il Consiglio di stato, il rendimento dei nuovi titoli in caso di vendita di questi sarebbe dovuto essere esaminato sulla base della data di arrivo a maturit? di ciascuno dei titoli scambiati, al motivo che, prima di questa data, i richiedenti non potevano pretendere percepire il loro capitale. Ad ogni modo, il Consiglio di stato constat? la mancanza di elementi che permettono di stimare il valore commerciale futuro dei nuovi titoli. Constat? anche che risultava delle informazione fornite dallo stato greco e col gruppo finanziario Bloomberg che il valore commerciale medio dei nuovi titoli ammontava al 23,085% del valore nominale degli anziano al 12 marzo 2012 ed al 29,246% al 8 febbraio 2013.
36. Il Consiglio di stato conclude che il valore commerciale dei nuovi titoli dei richiedenti, anche se era inferiore al loro valore nominale, tendeva al rialzo, e che se i richiedenti, malgrado questa tendenza, decidessero di vendere i nuovi titoli al 8 febbraio 2013, raccoglierebbero il 29,246% del valore nominale dei titoli scambiati. Difatti, indic? il Consiglio di stato, lo scambio dei titoli dei richiedenti coi nuovi titoli aveva provocato una perdita in capitale dell’ordine del 53,5%, addirittura pi? in ragione della modifica della data di scadenza. Secondo il Consiglio di stato, questa perdita patrimoniale, se era particolarmente importante, non era irragionevole, non necessario o sproporzionata al punto di potere essere giudicata contrario all’articolo 17 della Costituzione ed all’articolo 1 del Protocollo no 1. Il Consiglio di stato aggiunse che, tenuto conto delle circostanze eccezionali come sarebbero state valutate dal parlamento, col Consiglio dei ministri e la grande maggioranza del settore privato, la limitazione dei diritti di questo ultimo sul debito pubblico non costituiva una misura sproporzionata rispetto allo scopo che consiste in salvare l’economia della Grecia del rischio di cessazione di pagamento e di crollo, situazione di natura tale da avere delle conseguenze economiche e sociali imprevedibili.
C. Il procedimento concernente i richiedenti nella richiesta no 64297/14
37. Il 23 aprile 2012, i richiedenti investirono il Consiglio di stato. Denunciavano in particolare una violazione dell’articolo 17 della Costituzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1, arguendo che le disposizioni della legge no 4050/2012 avevano permesso l’annullamento dei titoli e la privazione di tutti i diritti degli obblighi degli investitori che risultano dalla propriet? sui titoli, e questo senza indennit?, del meno senza un’indennit? ragionevole. Da una parte, esponevano che la concessione dei nuovi titoli non equivaleva ad un’indennit? di natura tale da permettere, ai termini della Costituzione, l’espropriazione della propriet?, al motivo che questi titoli erano non degli specifico, ma una contropartita dato in modo forzata. Altra parte, indicavano che, a supporre anche che la concessione dei nuovi titoli avesse costituito un’indennit? legale per una privazione di propriet? al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, questa indennit? non poteva essere considerata come ragionevole: difatti, secondo i richiedenti, in quanto persone fisiche che godono di una speranza di vita limitata, avevano ricevuto dei titoli di cui la scadenza era fissata a 2042; quindi, se i portatori ne volessero beneficiare di loro vivente, una vendita eventuale dei titoli prima di questa data riporterebbe loro il 21,3% del valore nominale del titolo; ora, secondo i richiedenti, questa percentuale non rispettava il principio di proporzionalit?.
38. Con una sentenza no 1116/2014 del 21 marzo 2014, il Consiglio di stato, riunendosi in formazione plenaria, respinse i richiedenti con gli stessi motivi che quegli esposto sotto la richiesta no 63066/14. In particolare, precis? che il paragrafo 2 dell’articolo 17 della Costituzione riguardava solamente dei diritti reali e non degli obblighi. Riferendosi all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte, particolarmente Olczak c. Polonia, d?c.), no 30417/96, CEDH 2002-X, e Grainger ed altri c. Regno Unito, d?c.), no 33940/10, 10 luglio 2012, indic? che, per una causa di utilit? pubblica e nei casi eccezionali che impongono l’adozione delle misure di politica economica e sociale, era possibile portare delle restrizioni al diritto di propriet?.
39. Peraltro, il Consiglio di stato afferm? che il principio costituzionale dell’uguaglianza non imponeva allo stato di riservare un trattamento favorevole a certi dei suoi creditori, persone fisiche, in funzione della loro situazione personale, speranza di vita e situazione economica che percepivano il loro proprio comportamento come essendo quello di un risparmiatore e non quello di un investitore. In compenso, stim? che questo principio imponeva un’azione “su una base egualitaria”, si anno equal footing, cos? che, in caso di impossibilit? di soddisfare l’insieme dei creditori, ogni creditore possa essere soddisfatto in proporzione all’importo del suo credito. Aggiunse che sottoporre i richiedenti e le altre persone fisiche alle disposizioni dell’articolo 1 della legge no 4050/2012, non era contrario all’articolo 4 ? 1 della Costituzione, perch?, secondo lui, in caso di evoluzione sfavorevole della situazione, le persone fisiche non avevano dritte ad un trattamento privilegiato rispetto agli altri creditori dello stato, anche se il valore nominale dei loro titoli, in termini di volume e di percentuale del capitale totale, era debole. Aggiunse che la restrizione dei crediti contro lo stato, stabilito dalla legge no 4050/2012, aveva recato offesa ai diritti degli investitori, persone fisiche o giuridiche, nazionali greche ed estere, ma di cui il godimento non era esente dai rischi. Secondo il Consiglio di stato, questa restrizione ad una percentuale determinata ed alla proporzione, in funzione dell’importo del debito pubblico verso il settore privato, si iscriveva nella cornice dell’adozione di una legge, alle conseguenze certo pesanti per i richiedenti, ma mirando a fare fronte ad una congiuntura particolarmente sfavorevole, cos? che non sarebbe stato possibile considerarla come contrario all’articolo 4 ? 1 della Costituzione.
40. Infine, agli occhi del Consiglio di stato, l’esistenza di trattative tra lo stato e gli Institute of Internazionale Finanzia ed il Private Creditor Investor Committee prima dell’adozione delle disposizioni legislative controverse non aveva esercitato nessuna influenza sulla causa sotto esame, queste trattative non avendo creato, secondo lui, nessuno obbligo giuridico al riguardo degli investitori.
D. Il procedimento concernente i richiedenti nella richiesta no 66106/14
41. Il 18 aprile 2012, i richiedenti investirono il Consiglio di stato. Adducevano essi anche che c’era stata violazione dell’articolo 17 della Costituzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, cos? come una violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento garantito dall’articolo 4 ? 1 della Costituzione. A questo riguardo, stimavano che, in quanto persone fisiche che non hanno nessuna attivit? professionale nella tenuta dell’investimento, dovevano a questo titolo essere distinti altre categorie di interessati come le persone giuridiche e gli investitori professionali operando sul mercato secondario dei titoli e traendo profitto dalla fluttuazione dei valori. Inoltre, sostenevano che loro stessi che aveva acquisito dei titoli obbligazionisti, avevano subito una discriminazione rispetto a quelli che aveva posto le loro economie nelle determinazioni bancarie sotto la garanzia dello stato.
42. Con una sentenza no 1506/2014 del 28 aprile 2014, il Consiglio di stato, riunendosi in formazione plenaria, respinse i motivi di appello dei richiedenti relativi all’attentato al loro diritto di propriet? coi motivi simili a quegli esposto nelle due sentenze suddette.
43. In quanto al motivo di appello relativo all’articolo 4 ? 1 della Costituzione, il Consiglio di stato indic? che il principio di uguaglianza non imponeva allo stato di riservare un trattamento favorevole a certi dei suoi creditori sulla banca dati personale e di criteri soggettivi. Per il Consiglio di stato, l’assoggettamento dei richiedenti alle disposizioni dell’articolo 1 della legge no 4050/2012 non disconosceva 4 ? 1 l’articolo della Costituzione al motivo che le persone fisiche non avevano dritte ad un trattamento preferenziale rispetto agli altri creditori dello stato, anche se il valore nominale dei loro titoli era debole e che questi titoli formavano solamente una piccola parte del capitale non prosciolto. Ai suoi occhi, le affermazioni dei richiedenti secondo che si erano fidati della solvibilit? della Repubblica ellenica all’epoca dell’emissione dei titoli ed avevano ricevuto delle promesse da parte dei politici non bastavano per supportare il loro argomento secondo che sarebbero stati oggetto di un trattamento discriminatorio al senso della Costituzione.
44. Secondo il Consiglio di stato, l’acquisto di titoli dello stato ed il deposito delle liquidit? nelle determinazioni bancarie creava due categorie di rapporti giuridici differenti, e rilevavano della scelta degli interessati e non di un avvenimento fortuito, questo che, sempre secondo il Consiglio di stato, non rendeva necessario l’adozione di una regolamentazione identica per queste due categorie. La qualit? dei differenti creditori dello stato non poteva costituire un criterio di differenziazione del punto di vista dell’incapacit? di questo ultimo a fare fronte ai suoi obblighi di debitore: le determinazioni bancarie, le societ? che offrono ai terzo dei servizi legati all’investimento, i negoziatori speciali ?uvrant sui mercati finanziari o i professionisti disponendo dell’esperienza e di cognizioni specializzate in materia di investimenti sarebbe regolato dalle regole di diritto che contempla delle condizioni all’esercizio della loro attivit? ma non definendo il posto dei loro crediti nei confronti il loro debitore.
45. Il Consiglio di stato afferm? sebbene degli esoneri fiscali al profitto delle persone giuridiche che hanno per scopo di limitare il loro danno risultati dello scambio non contravvenivano al principio di uguaglianza, perch? sarebbero state stabilite per preservare la viabilit? e la credibilit? delle determinazioni finanziarie di cui la fragilit? avrebbe costituito una minaccia grave per l’economia nazionale. Secondo il Consiglio di stato, era buono stabilito che, all’epoca critica, le condizioni di funzionamento del sistema finanziario esigevano la presa con lo stato di misure complesse per sostenere il sistema di cui il prestito di un importo importante presso dei Fondi europei di stabilit? monetaria per la ricapitalizzazione delle banche-paragrafo 11 in fini sopra.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
A. La Costituzione
46. Gli articoli pertinenti nello specifico della Costituzione dispongono:
Articolo 4
“1. I greci sono uguali dinnanzi alla legge.
(…)
5. I cittadini ellenici contribuiscono senza distinzione ai carichi pubblici in proporzione dei loro mezzi. “
Articolo 17
“1. La propriet? ? posta sotto la protezione dello stato. I diritti che ne derivano possono esercitarsi non tuttavia allo scapito dell’interesse generale.
2. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non ? a causa di utilit? pubblica, debitamente provata, nei casi e seguendo il procedimento previsto dalla legge, e sempre mediante un’indennit? preliminare e completa che deve corrispondere bene al valore dell’espropriata al momento dell’udienza sulla determinazione provvisoria dell’indennit? col tribunale investito della causa. Nel caso di una domanda che mira alla determinazione immediata dell’indennit? definitiva, ? presa in considerazione il valore del bene alla data dell’udienza del tribunale su questa domanda. Se l’udienza che mira alla determinazione dell’indennit? definitiva ha luogo pi? di un anno dopo l’udienza che mira alla determinazione dell’indennit? provvisoria, ? il valore alla data dell’udienza che mira alla determinazione dell’indennit? definitiva che ? presa in conto. Il giudizio garantisce la disponibilit? dei fondi che permettono l’ordinamento dell’indennit?. (…) “
Articolo 25
“1. I diritti dell’uomo, in quanto individuo ed in quanto membro del corpo sociale, ed il principio del welfare state costituzionale ? garantito dallo stato. Tutti gli organi dello stato sono tenuti di garantire ne l’esercizio libero ed effettivo. Questi principi si applicano anche alle relazioni private ed a tutto questo che si riporta. Le restrizioni di ogni ordine che, conformemente alla Costituzione, possono essere portate a questi diritti devono essere contemplate o direttamente con la Costituzione sia con la legge senza danno di questa e nel rispetto del principio di proporzionalit?.
2. La riconoscenza e la protezione con la Repubblica dei diritti fondamentali ed imprescrittibili dell’uomo mirano alla realizzazione del progresso sociale nella libert? e la giustizia.
3. L’esercizio abusivo di un diritto non ? permesso.
4. Lo stato ha il diritto di esigere da parte di tutti i cittadini il compimento del loro dovere di solidariet? sociale e nazionale. “
B. La legge no 2198/1994 che porta, entra altri, sui titoli immateriali dello stato,
47. L’articolo 8 (crediti degli investitori) della legge no 2198/1994 contempla:
“1. Le determinazioni che si occupano per il conto dei loro clienti di investire dei capitali nei titoli dello stato sono tenute di investire immediatamente questi capitali nei titoli della scelta dei loro clienti.
2. Il credito dell’investitore risultante del suo titolo ? presso esigibile della determinazione del quale l’investitore dispone di un conto. Se lo stato non rispetta i suoi obblighi in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo, l’investitore pu? esigere solamente il suo credito contro lo stato.
(…)
6. Il versamento degli interessi scaduti e dei capitali con lo stato alla Banca della Grecia provoca l’estinzione degli obblighi dello stato.
La Banca della Grecia rende gli interessi ed il capitale ad ogni determinazione dei titoli dovuti al momento della scadenza del prestito. Questo versamento provoca l’estinzione degli obblighi della Banca della Grecia.
(…) “
C. La legge no 4050/2012 relativo alle regole che modificano i titoli di emissione o di garanzia dello stato con l’accordo dei portatori
48. Le disposizioni pertinenti dell’articolo 1 della legge no 4050/2012 sono formulati cos?:
“(…)
2. Il Consiglio dei Ministri, seguito alla proposta del ministero dell’economia, decidi di impegnare il procedimento di modifica dei titoli eleggibili coi portatori, determina i titoli eleggibili che saranno scambiati, e fisso il capitale o il valore nominale, il tasso di interesse o il rendimento, la durata, il diritto, inglesi o altro che regoler? i nuovi titoli che saranno emessi dallo stato e da’ potere all’ODDIKH di pubblicare un’o parecchi inviti da parte dello stato.
Con questo invito, i portatori dei titoli eleggibili che sono menzionati sono chiamati a dichiarare, in un termine determinato, se accettano la modifica dei titoli eleggibili, siccome proponilo lo stato e conformemente al procedimento previsto dal presente articolo.
(…)
11. Le disposizioni del presente articolo tendono alla protezione dell’interesse generale supremo, costituiscono delle regole obbligatore di applicazione immediata, prevalgono su ogni disposizione legislativa o regolamentare contraria, che sia di carattere generale o particolare, (…) e la loro applicazione non fa nascere e non attivare nessuno diritto, contrattuale o derivando della legge, a favore del portatore o dell’investitore, e nessuno obbligo allo scapito dell’emittente o del garante dei titoli “
D. lo prende atto del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012 fissando l’inizio del procedimento di modifica dei titoli selezionati e le condizioni dello scambio
49. L’atto del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012 ha fissato l’inizio del procedimento al 24 febbraio 2012. Indicava qui accluso i titoli selezionati dall’atto. Precisava che la modifica di questi titoli avrebbe avuto luogo per mezzo del loro scambio contro i nuovi titoli pubblicati dallo stato, ma anche col Fondo europeo di stabilit? finanziaria. I nuovi titoli pubblicati dallo stato sarebbero costituiti cumulativamente dai notizie obblighi dello stato e coi titoli di cui il rendimento sarebbe legato al PIL.
50. I nuovi obblighi dello stato avrebbero un tasso annuo del 2% per il pagamento dei buoni di 2013 a 2015; del 3% per quello dei buoni di 2016 a 2020; del 3,65% per quello dei buoni 2021; del 4,3% per quello dei buoni di 2022 a 2042. Sarebbero regolate dal diritto britannico.
51. I titoli di cui il rendimento sarebbe legato al PIL arriverebbero a maturit? in 2042, sarebbero regolati dal diritto britannico ed avrebbero un rendimento calcolato secondo il capitale nominale degli obblighi che sarebbe decrescente di 2024 a 2042.
E. lo prende atto del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2012 interinando la decisione dei portatori di obblighi concernente la modifica dei titoli selezionati, come attestata dalla Banca di Grecia che agisce come amministratore del procedimento
52. L’atto del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2012 ha interinato una decisione del governatore della Banca della Grecia, datata lei anche del 9 marzo 2012 che attestava che i portatori di obblighi avevano consentito alle modifiche suggerite dei titoli selezionati. Il governatore dichiarava avere tenuto conto, entra altri, della legge no 4050/2012, dell’atto del Comitato dei Ministri del 24 febbraio 2012, dell’invito fatto ai portatori di obblighi di approvare o di respingere la modifica dei titoli selezionati, dell’importo dei crediti non prosciolto di questi titoli che ammontavano a 177 218 697 615,45 EUR, del quorum ottenuto in quanto alla partecipazione dei portatori di obblighi e di cui l’importo non prosciolto ammontava a 161 350 946 065,54 EUR, o una percentuale del 91,05% dei crediti non prosciolta, e per il fatto che i crediti non prosciolti detenute con lo stato non erano stati presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei crediti non prosciolte n? per quello del quorum.
F. La decisione no 2/20964/0023A del ministro aggiunge dell’economia del 9 marzo 2012 relativo al collocamento in opera della modifica dei titoli selezionati ed all’edizione dei notizie obblighi e dei nuovi titoli legati al PIL
53. Con la sua decisione no 2/20964/0023A, il ministro aggiunge dell’economia ha lanciato il collocamento in ?uvre delle modifiche decise per mezzo dello scambio dei titoli selezionati contro i nuovi titoli pubblicati dallo stato e lo Sciolgo europeo di stabilit? finanziaria, a proposito delle modalit? di questo scambio, vedere sopra il paragrafo 17.
III. LA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA
54. Con una sentenza del 7 ottobre 2015, nel causa Alessandro Accorinti c. Banca centrale europea (T-79/13 che aveva per oggetto un ricorso che mira ad ottenere il risarcimento del danno subito al seguito) in particolare, dell’adozione col BCE, il 5 marzo 2012, della decisione 2012/153/UE relativa all’eleggibilit? dei titoli di credito negoziabile emesso o totalmente garantito con la Repubblica ellenica nella cornice dell’offerta di scambio di obblighi con questa, cos? come ad altre misure del BCE legate alla ristrutturazione del debito pubblico greco, il Tribunale dell’unione europea si ? pronunciato cos?:
“82 l’acquisto con un investitore di titoli di credito di stato costituisce, con definizione, una transazione che comprende un certo rischio finanziere, perch? sottoposi ai rischi dell’evoluzione dei mercati dei capitali, e che certi dei richiedenti hanno acquisito anche dei titoli di credito greco durante il periodo durante la quale la crisi finanziaria della Repubblica ellenica era al suo colmo. Ora, allo sguardo della situazione economico della Repubblica ellenica e delle incertezze che la riguarda all’epoca, gli investitori riguardati saprebbero pretendere non avere agito in quanto operatori economici prudenti ed avveduti, al senso della giurisprudenza mirata sopra al punto 76, potendo avvalersi dell’esistenza di attese legittime. Al contrario, avuto riguardo alle dichiarazioni pubbliche invocate dai richiedenti a sostegno dei loro motivi di appello (vedere affatto sopra 78), suddetti investitori erano supposti conoscere la situazione economico altamente instabile determinante la fluttuazione del valore dei titoli di credito greco acquisii da essi cos? come il rischio non trascurabile di un difetto non fu ci? che selettivo della Repubblica ellenica. Peraltro, cos? come l’anticipo a buon diritto il BCE, un operatore economico prudente ed avveduto avendo avuto cognizione di queste dichiarazioni pubbliche non avrebbe potuto escludere il rischio di una ristrutturazione del debito pubblico greco, tenuto conto delle divergenze di vista regnante a questo riguardo in seno agli Stati membri della zona euro e degli altri organi implicata, tali la Commissione, il FMI ed il BCE.
(…)
91 di conseguenza, forza ? di constatare che i richiedenti, in quanto investitori o risparmiati avendo agito per proprio conto loro e nel loro interesse esclusivamente privato ad ottenere un rendimento massimale dei loro investimenti, si trovavano in una situazione distinta di quella delle banche centrali dell’Eurosyst?me. Allora stesso che, in virt? del diritto private applicabili, suddette banche centrali hanno acquisito, all’epoca dell’acquisto di titoli di credito statale, come gli investitori privati, lo statuto di creditore dello stato emettitore e debitore, questo solo punto comune non saprebbe giustificare di considerarli come trovandosi in una situazione simile, addirittura identica, a quella desdits investitori. Difatti, un tale approccio adottato del punto di vista del solo diritto privato non terrebbe conto n? dell’inquadramento giuridico dell’operazione di acquisto desdits titoli con le banche centrali n? degli obiettivi di interesse pubblico che queste erano chiamate a perseguire in questo contesto in virt? delle regole di dritte primario applicabili di cui i principi e gli obiettivi devono essere presi in considerazione per valutare la comparabilit? delle situazioni in causa allo sguardo del principio generale di uguaglianza di trattamento (vedere la giurisprudenza citata sopra al punto 87).
92 conviene concludere dunque che i richiedenti, in quanto investitori privati avendo acquistato dei titoli di credito greco nel loro solo interesse patrimoniale privato, qualunque sia il motivo preciso delle loro decisioni di investimento, si trovavano in una situazione differente di quella delle banche centrali dell’Eurosyst?me da cui la decisione di investimento era guidata esclusivamente dagli obiettivi di interesse pubblico, come mirati all’articolo 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, letto congiuntamente all’articolo 282, paragrafo 1, TFUE, cos? come l’articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, degli statuti.
(…)
121 a prescindere del principio generale secondo che tutto creditore deve sopportare il rischio di insolvenza del suo debitore, ivi compreso statale, delle tali transazioni si effettuano su dei mercati particolarmente volatili, spesso sottomessi ai rischi ed ai rischi non controllabili trattandosi dell’abbassamento o dell’aumento del valore dei tali titoli, ci? che pu? invitare alla speculazione per ottenere dei rendimenti alzati in un lasso di tempo molto corto. Quindi, a supporre anche che tutti i richiedenti non siano impegnati nelle transazioni di natura speculativa, dovevano essere coscienti desdits rischi e rischi in quanto ad un’eventuale perdita considerevole del valore dei titoli acquisii. Questo ? di tanto pi? vero che, anche prima dell’inizio della sua crisi finanziaria nel 2009, lo stato greco emettitore faceva gi? fronte ad un indebitamento ed ad un deficit alzato. Pertanto, il danno subito in ragione del PSI non pu? essere qualificato d ‘ “anormale” al senso della giurisprudenza precitata. “
IN DIRITTO
I. UNIONE DELLE RICHIESTE
55. Le richieste che hanno dei fatti una cornice e giuridico comune, la Corte giudica appropriata di unirli, in applicazione dell’articolo 42 del suo ordinamento.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
56. I richiedenti sostengono che lo scambio dei loro titoli, imposto con la legge no 4050/2012, costituisci un’espropriazione di fatto avendo provocato una privazione della loro propriet? o, a titolo accessorio, un’ingerenza nel diritto al rispetto dei loro beni.
57. Pi? particolarmente, adducono che la “causa di utilit? pubblica” faceva difetto nello specifico al motivo che la riduzione del debito pubblico del 53,5% durante un periodo compreso entra 2023 e 2042 ha avuto delle conseguenze economiche pregiudizievoli per le persone fisici portatori di obblighi di cui la partecipazione, secondo gli interessati, era stata inizialmente ed escludessi ufficialmente dalle dichiarazioni del ministro dell’economia e di altri responsabile politici. Adducono anche che lo scambio dei loro obblighi, senza il loro consenso, non pu? essere considerato “ragionevolmente come il versamento di un’indennit? in rapporto col valore del loro bene.” Denunciano quindi una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, ai termini del quale:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
1. Sull’eccezione relativa alla no-esaurimento delle vie di ricorso interni
58. Il Governo indica che, con la pubblicazione alla Gazzetta ufficiale del 9 marzo 2012 della decisione no 2/20964/0023A/9.3.2012 del ministro aggiunge dell’economia, il termine di sei mesi per introdurre un ricorso in annullamento contro questa decisione dinnanzi al Consiglio di stato ha cominciato a decorrere per tutto interessato a questa data.
59. Il Governo stima che la pratica nella richiesta no 63066/14 non permette di sapere se i richiesti sotto i numeri 193 a 6 311 hanno investito il Consiglio di stato. Inoltre, indica che, nella stessa richiesta, in dispetto dell’affermazione dei richiesti sotto i numeri 62, 63, 64, 74, 75, 76, 77, 90, 124, 125, 147 e 151 secondo la quale hanno investito il Consiglio di stato, risulta della sentenza no 1507/2014 che non erano partite al procedimento. In quanto ai richiesti sotto i numeri 32, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 84, 87, 93, 132, 136, 153, 166, 176, 177, 178 e 182, in dispetto della loro affermazione, non sembra, agli occhi del Governo, che abbiano introdotto un ricorso in annullamento.
60. I richiedenti considerano che, se la sentenza no 1507/2014 del Consiglio di stato ? stato reso il 28 aprile 2014, la conclusione della deliberazione era conosciuta molto tempo in anticipo, perch?, secondo essi, era stata oggetto di una fuga nella stampa, si prodursi cos? spesso nelle cause che presentano un grande interesse per il pubblico. Espongono che parecchi richiesti, parti alla richiesta no 63066/14 di cui l’esame del loro ricorso sarebbe stato fissato alle date ulteriori, hanno preferito rinunciare allora in ragione della conclusione sfavorevole certa della loro azione e dei costi del procedimento. Infine, affermano che i richiesti sotto i numeri 1 a 192, eccetto quelli che porta i numeri 32, 48, 49, 53 54, 55, 84, 87, 93, 132, 147, 153, 166, 176, 177 et182, hanno portato la prova che avevano investito il Consiglio di stato.
61. Inoltre, i richiedenti adducono che avrebbero potuto avere come possibilit? alternativa di introdotta delle azioni in danno-interessi contro lo stato, in applicazione dell’articolo 105 della legge di accompagnamento del codice civile, ma che questa via di ricorso non era neanche efficace al motivo che, in seguito alle sentenze pertinenti del Consiglio di stato nelle cause concernente lo scambio degli obblighi, i tribunali amministrativi andavano a respingere certamente queste azioni.
62. La Corte ricorda che gli Stati non hanno a rispondere dei loro atti dinnanzi ad un organismo internazionale prima di avere avuto la possibilit? di risanare la situazione nel loro ordine giuridico interno. Le persone desiderose di avvalersi relativamente della competenza di controllo della Corte ai motivi di appello diretti contro un Stato hanno l’obbligo di utilizzare prima i ricorsi che offrono il sistema giuridico di questo dunque. L’obbligo di esaurire i ricorsi interni imponga ai richiedenti di fare un uso normale dei ricorsi disponibili e sufficienti per permettere loro di ottenere risarcimento delle violazioni che adducono. Questi ricorsi devono esistere ad un grado sufficiente di certezza, in pratica come in teoria, mancano loro altrimenti l’effettivit? e l’accessibilit? voluta. Il semplice fatto di nutrire dei dubbi in quanto alle prospettive di successo di un ricorso dato che non ? destinato al fallimento evidentemente non costituisco una ragione propria a giustificare la no-utilizzazione del ricorso in questione, Vukovi ?ed altri c. Serbia [GC], no 17153/11 e ventinove altre richieste, ?? 70-71 e 74, CEDH 2014. Inoltre, l’effettivit? di un ricorso non dipende dalla certezza di una conclusione favorevole per il richiedente, Rodi ed altri c. Bosnia-Erzegovina, no 22893/05, ? 54, 27 maggio 2008.
63. Nello specifico, la Corte stima che la circostanza che, del parere degli avvocati dei richiedenti, i ricorsi in annullamento di certi di questi nella richiesta no 63066/14 non avevano di arrivare saprebbe non bastare per derogare all’obbligo dell’esaurimento.
64. Tenuto conto della sua giurisprudenza suddetta, la Corte ? di parere che tutte le persone che desideravano avvalersi di una violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni, derivando dello scambio dei loro titoli di propriet?, avrebbero dovuto investire prima di tutto il Consiglio di stato di un ricorso in annullamento prima del sequestro lei stessa. Nello specifico, nota che tutti i richiedenti che hanno introdotto questo ricorso dinnanzi al Consiglio di stato l’hanno fatto approssimativamente allo stesso periodo, questo essere-a-argomento nel termine di due mesi previsti dall’articolo 46 del decreto no 18/19899 a contare della pubblicazione alla Gazzetta ufficiale della decisione no 2/20964/0023A/9.3.2012 del ministro aggiunge dell’economia, e questo mentre il Consiglio di stato non si era pronunciato sulla questione con nessuna sentenza anteriore. A questa epoca, quelli dei richiedenti che non hanno investito il Consiglio di stato non potevano contemplare la conclusione del procedimento dinnanzi a lui, di tanto meno del Consiglio di stato ha deferito l’esame di questo ricorso alla sua formazione plenaria, ci? che dimostra l’importanza accordata a questo contenzioso con l’alta giurisdizione amministrativa.
65. La Corte constata anche che, nella loro richiesta, i richiedenti loro stessi hanno indicato che soli i richiesti sotto i numeri 1 a 192 avevano mantenuto il loro ricorso dinnanzi al Consiglio. Tuttavia, conviene togliere di questo elenco i richiesto sotto i numeri 32, 48, 49, 53 54, 55, 84, 87, 93, 132, 147, 153, 166, 176, 177 e 182 che non hanno confutato le affermazioni del Governo secondo che non avevano investito il Consiglio di stato,,,.
66. Di conseguenza, la Corte dichiara la richiesta inammissibile per no-esaurimento delle vie di ricorso interni al riguardo dei richiesti sotto i numeri 193 a 6 311 e dei richiesti sotto i numeri 32, 48, 49, 53 54, 55, 84, 87, 93, 132, 147, 153, 166, 176, 177 e 182, in applicazione dell’articolo 35 ?? 1 e 4 della Convenzione. In compenso, dichiara la richiesta ammissibile al riguardo degli altri richiedenti.
2. Sull’eccezione relativa al difetto della qualit? di “vittima”
67. Il Governo sostiene che non conosce e che non pu? conoscere l’identit? dei portatori degli obblighi che lo stato ha emesso e le transazioni (vendite, pegni, ecc.) che questi portatori hanno effettuato. Secondo lui, uniche le differenti istituzioni finanziarie e bancarie che mettono a disposizione questi obblighi possono conoscere i portatori finaux di queste. Apparterrebbe ai richiedenti di provare dunque che possedevano fino al 12 marzo 2012 un tale “bene” producendo degli attestati delle istituzioni depositari di questi titoli secondo che i richiedenti possedevano bene degli obblighi che sono stati sottoposti al procedimento di scambio e che sono state scambiate effettivamente.
68. Avvalendosi della giurisprudenza consolidata degli organi della Convenzione che risale alla vecchia Commissione, i richiedenti indicano che un richiedente ? considerato come “vittima” quando un legame sufficientemente diretto esiste tra egli ed i danni che stima avere subito a causa della violazione addotta. Nello specifico, considerano che questo legame ? dimostrato dagli obblighi che ogni richiedente aveva nel suo possesso alla data della decisione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012 che ha lanciato il procedimento di scambio.
69. La Corte ricorda che, per potere introdurre una richiesta in virt? dell’articolo 34, una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di individui deve potere definirsi “vittima di una violazione alcuni diritti riconobbero nella Convenzione .” Per potere definirsi vittima di una violazione, un individuo dovuto subire direttamente gli effetti della misura controversa, Burden c. Regno Unito [GC], no 13378/05, ? 33, CEDH 2008.
70. Nello specifico, la Corte nota, in primo luogo che tutti i richiedenti, ivi compreso i 6 311 richiesti nella richiesta no 63066/14, hanno depositato, al momento dell’introduzione della loro richiesta, delle informazione relative al numero ufficiale (ISIN) degli obblighi che detenevano ed al valore nominale di ciascuna di esse. In secondo luogo, constata che, esaminando i ricorsi di quelli dei richiedenti che l’avevano investito, il Consiglio di stato non ha contestato il loro requisito per agire.
71. In queste circostanze e per i bisogni della presente causa, c’? luogo di considerare i richiedenti come “vittime” al senso dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione. La Corte respinge, perci?, l’eccezione del Governo derivato del difetto della qualit? di vittima.
3. Conclusione
72. Constatando che questo motivo di appello non ? manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che, sotto riserva del paragrafo 66 non cozza sopra, contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte lo dichiara ammissibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) I richiedenti
73. I richiedenti affermano che hanno subito una privazione di propriet? che alcuni di loro qualificano di espropriazione di fatto, non solo in ragione dell’abbassamento del 53,5% del valore nominale dei loro obblighi, ma anche in ragione per il fatto che i 31,5% che dovevano essere rimborsatiloro nell’agosto 2014 lo saranno solamente con scaglionamento tra 2023 e 2042, dunque con un ritardo medio di vent’ anni, e questo sotto riserva che non ci siano di altra detrazione fiscale o fallimento del paese. La loro argomento chiave nelle tre richieste consiste in denunciare il carattere forzato e coercitivo dello scambio che ? stato operato senza il loro consenso-e non in modo volontario siccome pretende secondo essi il Governo-ci? che costituirebbe una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 al loro riguardo. Questo scambio ? stato, secondo i richiedenti, la conclusione di un procedimento amministrativo contemplato nell’articolo primo della legge no 4050/2012 da cui l’adozione avrebbe attivato delle clausole di azione collettiva che riguardavano dei titoli designati come eleggibili con decisione del Consiglio dei Ministri senza nessuno criterio preciso. Sussidiariamente, certi dei richiedenti adducono che lo stato convenuto non ha preso delle misure positive che avrebbero permesso di salvaguardare la loro propriet?.
74. I richiedenti sostengono che l’applicazione del procedimento delle clausole di azione collettiva ai loro obblighi mancava totalmente di base legale e che poteva essere percepita o come un’estensione arbitraria al loro riguardo della legge no 3156/2003 che contemplava queste clausole per i titoli emessi dalle societ? del settore pubblico, o come un’applicazione retroattiva del regime in vigore a partire dal 1 gennaio 2013. Indicano che la legge no 4050/2012 non ? conforme ai principi generali che regolano il sistema della Convenzione n? ai principi generali di protezione della fiducia legittima e della sicurezza giuridica. Secondo essi, costituisce un “fatto del principe” che mira a scaricare lo stato in modo retroattivo dei suoi obblighi contrattuali nei confronti i suoi creditori affinch? questo non abbia a rimborsarli, mentre, ai loro argomenti, all’epoca dell’emissione dei vecchi obblighi, lo stato li aveva garantiti che non inseguivano nessuno rischio a porre il loro denaro in queste. Avvalendosi della decisione della Corte nel causa Shestakov c. Russia (no 48757/99, 18 giugno 2002,) i richiedenti adducono che il procedimento previsto dalla legge no 4050/2012 non era equo al motivo che la decisione di scambio dei titoli non era stata presa dai portatori di questi, ma con le determinazioni finanziarie nei registri dai quali sarebbero stati registrati i titoli designati come eleggibili con la decisione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012. Peraltro, invocando il sentenza Vistins e Perepjolkins c. Lettonia ([GC] no 71243/01 22 ottobre 2012, sollevano un problema di conformit? della legislazione pertinente coi principi dello stato di diritto.
75. Di pi?, i richiedenti sostengono che la loro inclusione forzata nel processo di scambio non serviva per niente una causa di utilit? pubblica al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1: arguiscono che l’alleggerimento che ne ? risultato per il debito pubblico, dell’ordine di 0,7 al 0,8% del debito globale del paese, era minimo allo sguardo dei problemi sociali che avrebbero colpito i piccoli risparmiatori come essi. Aggiungono che, mentre lo scopo dichiarato della partecipazione del settore privato alla detrazione fiscale del debito pubblico sarebbe stato di ridurre ne l’importo, in modo che non rappresentasse pi? in 2020 che il 120,5% del PIL, gli elementi forniti da Eurostat e la Banca della Grecia mettono in evidenza che ci? non sar? fattibile. Agli argomenti dei richiedenti, il Governo non ha dimostrato dinnanzi al Consiglio di stato n? dinnanzi alla Corte che era necessario, per garantire la viabilit? del debito pubblico, di includere persone fisiche i portatori, e, ci? che fa, ha oltrepassato i termini dell’accordo che sarebbe stato concluso tra lo stato e gli Institute of Internazionale Finanzio in quanto al carattere volontario della partecipazione del settore privato. I richiedenti precisano sebbene il Governo non ha spiegato ne che cosa la loro inclusione nel processo di scambio serviva l’interesse pubblico, dal momento che, secondo essi, il numero dei loro obblighi avrebbe rappresentato solamente una piccolo percentuale del debito.
76. In ci? che riguarda la proporzionalit? dell’ingerenza, i richiedenti sostengono che lo stato convenuto ha scelto di “sacrificare” i piccoli risparmiatori, siccome essi, detentori di meno del 1% del debito globale del paese, per non mancare l’occasione di annullare una molto grande parte del debito pubblico che era detenuto dai grandi creditori privati, banche e sciogli di investimenti, e per non ritardare questa operazione. Il governo convenuto non avrebbe chiesto mai, presso dei suoi creditori, Commissione europea, BCE e FMI, o nella cornice delle sue discussioni con l’Institute of Internazionale Finanzia sulle modalit? del “haircut” un trattamento speciale per i piccoli risparmiatori. Peraltro, i richiedenti indicano che ha avuto non ci nessuno studio economico specifico sulla questione di sapere in quale misura l’inclusione costretta dei richiedenti nel processo di scambio ha beneficiato alla diminuzione del debito.
77. I richiedenti precisano inoltre che, se la legge no 4050/2012 non aveva imposto di clausole di azione collettiva, lo stato avrebbe versato alla data di scadenza dei titoli che detenevano il loro valore nominale cos? come un tasso di interesse annuo del 6,10%, ci? che costituiva secondo essi una clausola contrattuale associata a questi titoli. Stimano che i nuovi titoli dati in scambio degli anziano non possono essere considerati come il “versamento di un’indennit?”, e questo di tanto meno di una parte di essi arriverebbe a scadenza tra 2023 e 2042. Considerano che erano in diritto di percepire il valore nominale dei loro titoli alla scadenza di questi, a prescindere delle fluttuazioni del loro va