Conclusione Violazione di P1-1; Eccezione preliminare respinta, inapplicabilit? dell’art. 6 e non-esaurimento,; Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – risarcimento pecuniario; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso oneri e spese – procedimento della Convenzione
SECONDA SEZIONE
CAUSA LUNARI C. ITALIA
( Richiesta n? 21463/93)
SENTENZA
STRASBURGO
11 gennaio 2001
DEFINITIVO
11/04/2001
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma prima dell’uscita della sua versione definitiva.
Nella causa Lunari c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG.. C.L. Rozakis, presidente,
G. Bonello, la Sig.ra V. Str?znick?, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. Fischbach, la
Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska, il
Sig. E. Levits, giudici, e del Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 14 dicembre 2000,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (n? 21463/92) diretta contro l’Italia e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. F. L. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 10 febbraio 1993 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato di prima dal suo agente, il Sig. Luigi Ferrari Bravo, poi dal suo agente, il Sig. Umberto Leanza ed il suo co-agente, il Sig. Vitaliano Esposito.
3. Il richiedente adduceva in particolare che l’impossibilit? prolungata di eseguire l’ordinanza di sfratto dell? inquilino, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica, costituisce una violazione degli articoli 1 del Protocollo n? 1 e 6 ? 1 della Convenzione.
4. Il 5 aprile 1993, la Commissione, Prima Camera, ha deciso di portare la richiesta alla cognizione del governo convenuto e di invitarlo a presentare le sue osservazioni sulla sua ammissibilit? e la sua fondatezza. Il Governo ha presentato le sue osservazioni il 29 giugno 1993. Il richiedente ha risposto il 27 luglio e 9 novembre 1993 ed il 17 febbraio 1994.
5. In seguito, la Commissione ha deciso di sospendere l’esame della richiesta in attesa che la Corte si pronunciasse nelle cause Scollo e Spadea e Scalabrino. Essendo state rese le sentenze il 28 settembre 1995, il 12 marzo 1996 le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni complementari, il che il Governo fece in data del 3 aprile 1996 ed il richiedente il 14 maggio 1996.
6. Il 16 ottobre 1996, la Commissione ha dichiarato la richiesta ammissibile.
7. Il 28 maggio 1997, la Commissione ha deciso di sospendere l’esame della causa aspettando di pronunciarsi sulla causa Immobiliare Saffi c. Italia. Il 27 maggio 1998, la Commissione ha ripreso l’esame della causa e ha invitato le parti a presentare delle osservazioni complementari. Il richiedente ed il Governo hanno presentato rispettivamente le loro osservazioni il 16 e 19 giugno 1998.
8. La Commissione, in mancanza di avere potuto finire l’esame della richiesta prima del 1 novembre 1999, l’ha deferita alla Corte a questa data, conformemente all’articolo 5 ? 3, seconda frase, del Protocollo n? 11 alla Convenzione.
9. La richiesta ? stata assegnata alla seconda sezione della Corte (articolo 52 ? 1 dell’ordinamento). In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa (articolo 27 ? 1 della Convenzione) ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento. In seguito all’astensione del Sig. Conforti, giudice eletto a titolo dell’Italia (articolo 28), il Governo ha rinunciato al suo diritto di designare un giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 2 dell’ordinamento).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
10. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento ubicato a Pescara, che aveva affittato a W.A. a partire dal 6 luglio 1983. Il 30 maggio 1987, la sposa dell’inquilino, L.C, inform? il richiedente che, seguito alla loro separazione di corpo, era successa a suo marito nell’affitto. Aveva un bambino a suo carico e disponeva di un reddito mensile di 577 000 lire italiane (ITL).
11. Con una lettera raccomandata del 3 settembre 1987, il richiedente chiese a L.C. di lasciare l’appartamento, essendo scaduto l’affitto il 30 giugno 1987.
12. Il 24 settembre 1987, il richiedente la cit? a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Pescara con un atto significato.
13. Con un’ordinanza del 9 ottobre 1987 che divent? esecutiva il 10 ottobre 1987, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 9 ottobre 1988.
14. Il 3 agosto 1989, il richiedente notific? all’inquilina l?ingiunzione di liberare l’appartamento.
15. Il 14 settembre 1989, le notific? il parere che lo sfratto sarebbe stato eseguito l?11 ottobre 1989 per via di ufficiale giudiziario di giustizia.
16. A questa data, poi l’ufficiale giudiziario di giustizia non pot? espellere l’inquilina in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica il 7 maggio 1991.
17. Il 14 dicembre 1991, il richiedente si rivolse al giudice di istanza di Pescara, ai termini dell’articolo 2 del decreto-legge n? 551/88 convertito nella legge 61/89, affinch? questo constatasse il mancato pagamento da parte dell’inquilina degli affitti cos? come della sua quota dei carichi della compropriet? e dichiarasse la sospensione dell’esecuzione costretta dello sfratto non applicabile al caso di specifico. Il 20 dicembre 1991, l’inquilina si costitu? nel procedimento e contest? le affermazioni del richiedente. Un’udienza ebbe luogo dinnanzi al giudice di istanza di Pescara il 2 marzo 1993. Con una decisione del 17 aprile 1993, il giudice fece diritto alla domanda del richiedente e dichiar? che la sospensione dell’esecuzione non era applicabile al suo caso.
18. Nel frattempo, tra l? 11 maggio 1991 ed il 21 aprile 1993, l’ufficiale giudiziario di giustizia aveva proceduto a diciannove tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, non avendo il richiedente ottenuto il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dello sfratto, malgrado le domande che aveva indirizzato al prefetto di polizia il 12 ottobre e 12 dicembre 1992.
19. Il 2 luglio 1993, quando l’ufficiale giudiziario di giustizia si rec? sui luoghi, assistito della forza pubblica, l’inquilina liber? l’appartamento.
20. Nel frattempo, il giudice di istanza di Pescara aveva fatto diritto alla richiesta del curatore della compropriet? di cui faceva parte l’appartamento del richiedente, di ingiungere al richiedente di saldare la sua quota dei carichi della compropriet?, il 6 novembre 1992, cos? come quella dovuta dall’inquilina, per un totale di 1 406 500 ITL .
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
21. Il decreto-legge n? 551 del 30 dicembre 1988, convertito nella legge n? 61 del 21 febbraio 1989 (“la legge n? 61/89”), sospese fino al 30 aprile 1989 l’esecuzione costretta degli sfratti. L’articolo 2 di suddetto decreto-legge contemplava che l’esecuzione non era sospesa in particolare nel caso in cui l’inquilino era in ritardo nel pagamento degli affitti o dei carichi della compropriet? corrispondenti almeno a due affitti mensili.
22. Il restante del diritto interno pertinente ? descritto nella sentenza Immobiliare Saffi c. Italia( [GC], n? 22774/93, ?? 18-35, CEDU 1999-V).
IN DIRITTO
I. SU LLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
23. Il richiedente si lamenta che l’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica, costituisce un attentato al suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo n? 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. la regola applicabile
24. La Corte, appellandosi alla sua giurisprudenza, considera che l’interferenza messa in causa dal richiedente si analizza in una misura di regolamentazione dell’uso dei beni al senso dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 (vedere la sentenza Immobiliare Saffi precitata, ? 46,).
B. Il rispetto delle condizioni del secondo capoverso
1. Scopo dell’ingerenza
25. La Corte ha gi? detto che la legislazione controversa inseguiva un scopo legittimo conforme all’interesse generale, come vuole il secondo capoverso dell’articolo 1 (vedere la sentenza Immobiliare Saffi precitata, ? 48,).
2. Proporzionalit? dell’ingerenza
26. La Corte ricorda che una misura di ingerenza deve predisporre un “giusto equilibrio” tra gli imperativi dell’interesse generale e quelli della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. La ricerca di simile equilibrio si riflette nella struttura dell’articolo 1 tutto intero, dunque anche nel secondo capoverso: deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo mirato. Controllando il rispetto di questa esigenza, la Corte riconosce allo stato un grande margine di valutazione tanto per scegliere le modalit? di collocamento in opera quanto per giudicare se le loro conseguenze si trovano legittimate, nell’interesse generale, dalla preoccupazione di raggiungere l’obiettivo della legge in causa. Trattandosi di campi come quello dell’alloggio che occupa un posto centrale nelle politiche sociali ed economiche delle societ? moderne, la Corte rispetta a questo riguardo la valutazione portata dal legislatore nazionale, salvo se viene manifestamente privata di base ragionevole (vedere ? 49 la sentenza Immobiliare Saffi, precitata,).
27. Il richiedente contesta la legittimit? dello scopo delle leggi in causa. In sostanza, la mancanza di una politica efficace dello stato nel campo dell?alloggio l’avrebbe privato del suo diritto di disporre del suo appartamento privilegiando esclusivamente l’interesse dell’inquilino. In particolare, il sistema che prevede delle eccezioni alla sospensione dell’esecuzione costretta degli sfratti sarebbe totalmente inefficace. Se ? vero che esiste in teoria la possibilit? di chiedere al giudice dell’esecuzione che la sospensione dell’esecuzione forzata non si applichi ad una situazione in cui l’inquilino ? in ritardo nel pagamento degli affitti, ci? che renderebbe lo sfratto prioritario, la necessit? in pratica di iniziare un procedimento a questo effetto che, nel suo caso, ? durato circa due anni renderebbe il sistema inoperante. In pi?, il sistema legislativo non gli fornisce nessuno mezzo per reagire proteggendo i suoi interessi.
28. Il Governo fa valere che le misure legislative in causa inseguivano una finalit? di interesse generale nella protezione degli inquilini, tenuto conto della situazione di crisi di alloggi riguardo i centri urbani pi? importanti e della difficolt? di rialloggiare in modo adeguato gli inquilini dalle risorse modeste che ricadono sotto l’influenza di una misura di sfratto; nel caso specifico, l’inquilina percepiva un reddito molto modesto (577 000 ITL, per mese, ed aveva un bambino al suo carico).
29. Il Governo fa osservare poi che numerosi contratti di affitto venivano a scadenza negli anni 1982-1983; l’esecuzione forzata simultanea di tutti questi affitti avrebbe provocato delle forti tensioni sociali. Le misure in causa tendevano a proteggere l’ordine pubblico dunque. Il Governo osserva poi che lo scaglionamento della concessione dell’assistenza della forza pubblica si ? rivelato necessario visto l’impossibilit? di garantire allo stesso tempo ed a ciascuno una tale assistenza.
30. Il Governo fa osservare infine che le disposizioni di emergenza che mirano alla sospensione o allo scaglionamento delle esecuzioni costrette contemplavano delle eccezioni in virt? dalle quali, in particolare, i proprietari potevano ottenere l’esecuzione degli sfratti con l’assistenza della forza pubblica quando come nel caso specifico, il loro inquilino era in ritardo nel pagamento degli affitti o dei carichi di compropriet? per un importo globale che equivale a due affitti. Il Governo sottolinea che nel caso i specifico il Prefetto aveva accordato immediatamente l’assistenza della forza pubblica dopo essere stato informato del fatto che lo sfratto era prioritario.
31. La Corte considera che adottando delle misure di emergenza che mirano alla sospensione degli sfratti e contemplando certe eccezioni alla loro applicazione, il legislatore italiano poteva stimare ragionevolmente che i mezzi scelti convenivano per raggiungere lo scopo legittimo (vedere, mutatis mutandis, la sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, Serie A n? 315-C, ? 40).
32. Egli decide per? di ricercare se, nello specifico, un giusto equilibrio ? stato predisposto in particolare tra gli interessi della comunit? ed il diritto dei proprietari e del richiedente.
33. La Corte osserva che il richiedente aveva ottenuto il 9 ottobre 1987 un’ordinanza di sfratto di cui l’esecuzione era stata fissata dal giudice di istanza al 9 ottobre 1988 (paragrafo 13 sopra). Malgrado il fatto che, dal 1991, l’inquilina era in ritardo nel pagamento degli affitti ? ci? di cui il richiedente aveva informato le autorit? (vedere sopra paragrafo 17) – e che quindi, nell’occorrenza, le condizioni legali che potevano permettere l’esecuzione dello sfratto durante il periodo di sospensione di questo procedimento si trovavano assolte, il richiedente non ottenne il concorso della forza pubblica che il 2 luglio 1993 (paragrafo 19 sopra). Il richiedente aveva dovuto iniziare non solo un processo che mirava a regolare il problema degli affitti parzialmente insoluti (vedere paragrafo 17 sopra), ma anche saldare lui stesso la quota dei carichi della compropriet? dovuta dall’inquilina, a seguito ad un’ingiunzione di pagamento ottenuto dal curatore della compropriet? (vedere sopra paragrafo 20).
34. In queste circostanze, la Corte stima che la restrizione subita dal richiedente all’uso del suo appartamento, in ragione in particolare della cattiva applicazione delle eccezioni alla sospensione della concessione dell’assistenza della forza pubblica da parte delle autorit? competenti, gli ha imposto un carico speciale ed eccessivo e ha rotto quindi l’equilibrio da predisporre tra le protezioni del diritto dell’individuo al rispetto dei suoi beni e le esigenze dell’interesse generale (cf., mutatis mutandis, la sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, Serie A n? 315-C, ? 39).
Di conseguenza, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
35. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto a ci? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Le eccezioni preliminari del Governo
36. Il Governo solleva le stesse eccezioni di inammissibilit? di questa lagnanza – la non-applicabilit? dell’articolo 6 al procedimento di sfratto dell? inquilino e il non-esaurimento delle vie di ricorso interne – che aveva gi? sollevato e che erano state respinte dalla Commissione nella sua decisione sull’ammissibilit? della presente richiesta.
La Corte stima che c’? luogo di respingerli per gli stessi motivi.
B. L’osservazione dell’articolo 6
37. Il richiedente critica che un organo amministrativo abbia potuto ritardare l’esecuzione di una decisione di giustizia definitiva.
38. Il Governo considera che il diritto di accesso ad un tribunale non ? stato ignorato nello specifico, perch? il richiedente si ? potuto rivolgere innanzitutto al giudice di istanza che ha fatto diritto alla sua domanda e ha ordinato la liberazione dei luoghi, e si sarebbe potuto rivolgere in seguito al tribunale amministrativo regionale per contestare il rifiuto di accordargli il concorso della forza pubblica.
39. La Corte ricorda che nelle cause italiane che riguardano anche i ritardi nello sfratto di inquilini, ha esaminato le lagnanze derivate dalla durata del procedimento di sfratto sotto l’angolo, pi? generale, del diritto ad un tribunale, e lei ? giunta alla conclusione che i richiedenti non avevano beneficiato del diritto di accesso ad un tribunale (vedere le sentenze Immobiliare Saffi precitata, ? 61; Edoardo Palumbo c. Italia, n? 15919/89, ? 42-45).
40. Si trattava di cause nelle quali l’esecuzione dell’ordinanza di sfratto era stata ritardata in modo eccessivo conformemente al rifiuto, opposto dal prefetto, di accordare l’assistenza della forza pubblica. La Corte aveva osservato in particolare che a partire dal momento in cui il prefetto era diventato l’autorit? di competenza per fissare la data dello sfratto forzato, ed alla vista della mancanza di un controllo giudiziale effettivo delle sue decisioni, i proprietari erano stati privati del loro diritto affinch? la contestazione che li opponeva ai loro inquilini fosse decisa da un tribunale, come vuole l’articolo 6 della Convenzione.
41. La Corte considera che la presente causa differisce dalle suddette cause. Nell’occorrenza, il richiedente ha investito, il 14 dicembre 1991, il giudice dell’esecuzione di una domanda che mirava ad ottenere che la sua inquilina, essendo in ritardo col pagamento degli affitti, non potesse beneficiare della sospensione della concessione della forza pubblica. Questo giudice ha esaminato la questione e ha fatto poi diritto a questa domanda il 17 aprile 1993 (vedere paragrafo 17 sopra). Poco dopo, il 2 luglio 1993, il richiedente ha ottenuto il concorso della forza pubblica (vedere sopra paragrafo 20).
42. In queste condizioni, la Corte stima che il richiedente ha beneficiato del suo diritto di accesso ad un tribunale. Bisogna esaminare ancora se il richiedente ha beneficiato del suo diritto ad un tribunale di cui il diritto all’esecuzione di un giudizio o sentenza, di qualsiasi giurisdizione questo sia, fa parte integrante (vedere, mutatis mutandis, lasentenza Hornsby c. Grecia del 19 marzo 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-II, p. 510, ? 40.)
43. La Corte ricorda a questo riguardo che l’esecuzione di una decisione giudiziale non pu? essere impedita, invalidata n? ritardata in modo eccessivo (sentenza Immobiliare Saffi precitata, ? 74).
44. Nello specifico, il richiedente ha ottenuto in data del 9 ottobre 1987 un’ordinanza di sfratto (vedere paragrafo sopra) che fu eseguito solamente il 2 luglio 1993, o circa quattro anni dopo che il richiedente avesse notificato, il 3 agosto 1989, all’inquilina l?ingiunzione di liberare i luoghi, cominciando cos? il procedimento di esecuzione (vedere paragrafo 14 sopra). La Corte sottolinea a questo riguardo che il richiedente aveva il diritto di ottenere la concessione dell’assistenza della forza pubblica in precedenza, essendo l’inquilina in ritardo nel pagamento degli affitti; circa sedici mesi sarebbero dovuti passare per? prima che questa precedenza non fosse riconosciuta dal giudice di istanza (vedere paragrafo 17 sopra).
45. La Corte stima che il Governo non ha dimostrato che questo rinvio all’esecuzione sia durato solamente il tempo rigorosamente necessario a trovare una soluzione soddisfacente ai problemi di ordine pubblico ai quali le autorit? italiane erano confrontate; in particolare, la Corte nota che il Governo facendo valere che l’inquilina aveva un bambino a suo carico e percepiva un reddito modesto, non ha provato che durante questi quattro anni le autorit? abbiano cercato una soluzione dei problemi di alloggio di questa (vedere, mutatis mutandis, la sentenza A.O. c. Italia, n? 22534/93, ? 29).
46. In queste condizioni, la Corte stima che c’? stata violazione del diritto ad un tribunale garantito all’articolo 6 ? 1 della Convenzione. La lagnanza derivata dalla durata del procedimento deve essere considerata come assorbita col precedente.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
47. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
48. Il richiedente richiede il risarcimento del danno materiale subito a titolo di onere di ufficiale giudiziario in primo luogo, ma lascia alla Corte l’incarico di valutarlo sulla base dei documenti forniti durante il procedimento. Richiede poi 1 332 700 ITL che corrispondono ai carichi della compropriet? dovuta dall’inquilina, cos? come gli affitti non pagati dall’inquilina e la differenza tra gli affitti che percepiva e quelli che avrebbe potuto percepire ai prezzi del mercato. Richiede inoltre 399 999 ITL per gli oneri del procedimento concernente l’ingiunzione di pagamento dei carichi della compropriet?.
49. Il Governo considera che manca ogni legame di causalit? tra i danni richiesti e le violazioni addotte della Convenzione.
50. La Corte stima che ha luogo di rimborsare gli oneri del procedimento di sfratto (vedere la sentenza Immobiliare Saffi precitata, ? 79,): accorda, sulla base dei documenti in suo possesso, la somma di 330 000 ITL a questo titolo.
Trattandosi dei carichi della compropriet? e degli affitti non pagati che non sono stati valutati neanche dal richiedente, la Corte stima, dato che questo pu? ricuperarli dall’inquilina, che non c’? luogo di assegnare una somma al richiedente a questo titolo.
Trattandosi della mancanza a guadagnare in termini di affitti, la Corte ricorda che ai termini dell’articolo 60 del suo ordinamento, il richiedente deve valutare e deve ripartire le sue pretese alle quali deve unire i giustificativi necessari, ?in mancanza dei quali la camera pu? respingere la domanda in tutto o in parte?. Il richiedente avendo omesso di farlo, la Corte decide di non accordare niente sotto questo capo.
In quanto agli oneri del procedimento concernenti l’ingiunzione di pagamento, la Corte considera, come il Governo, che non hanno legame di causalit? diretta con le violazioni constatate.
B. Danno morale
51. Il richiedente chiede la somma di 30 000 000 ITL per danno morale.
52. Il Governo considera che la constatazione di violazione costituirebbe in s?, all’occorrenza, una soddisfazione equa sufficiente.
53. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo; decide di conseguenza di accordargli la somma di 15 000 000 ITL a questo titolo.
C. Oneri e spese
54. Il richiedente chiede infine il rimborso degli oneri e parcella esposta dinnanzi alla Commissione e la Corte, che valuta a 5 800 000 ITL.
55. Il Governo si rimette alla saggezza della Corte.
56. La Corte stima, tenendo in particolare conto della durata e della complessit? del procedimento dinnanzi agli organi di Strasburgo, che c’? luogo di accordare l’importo richiesto per intero.
D. Interessi moratori
57. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 2,5% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione:
– 330 000 (tre cento trentamila) lire italiane per danno materiale;
– 15 000 000, quindici milioni, lire italiane per danno morale,
– 5 800 000, cinque milioni otto centomila, lire italiane per oneri e spese;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 2,5% l’anno a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 11 gennaio 2001 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Pr?sident
SENTENZA LUNARI C. ITALIA
SENTENZA LUNARI C. ITALIA