Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – risarcimento pecuniario; Danno morale- risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
PRIMA SEZIONE
Causa LOSANNO e VANACORE c. ITALIA
( Richiesta no 36149/97)
SENTENZA
STRASBURGO
17 aprile 2003
DEFINITIVO
17/07/2003
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Losanno and Vanacore c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, Sigg. A. Kovler, giudici, la Sig.ra Sig. DEL TUFO, giudice ad hoc, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 27 marzo 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 36149/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, il Sig. A. L. e la Sig.ra M V. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 7 aprile 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati dinnanzi alla Corte da C. C., giurista, ed da U. L., avvocato a Napoli. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato rispettivamente dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed i suoi co-agenti successivi, il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti adducono che l’impossibilit? prolungata di eseguire l’ordinanza di sfratto di inquilino costituisce una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
4. La richiesta ? stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione, articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11.
5. La richiesta ? stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 ? 1 della Convenzione, ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento. In seguito all’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell’Italia, il Governo ha designato la Sig.ra Sig. del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento.
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1920 e 1919 e hanno risieduto a Pomigliano D?Arco.
9. Sono i proprietari di un appartamento a S. Giorgio a Cremano, che avevano affittato ad I.M. e G.S.
10. Con un atto notificato il 16 luglio 1987, i richiedenti diedero disdetta agli inquilini e citarono gli interessati a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Sbarr?.
11. Con un’ordinanza del 23 settembre 1987 che divent? esecutiva lo stesso giorno, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 dicembre 1989.
12. Il 23 maggio 1990, i richiedenti fecero una dichiarazione solenne dichiarando che avevano un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne loro propria abitazione.
13. L?11 giugno 1990, i richiedenti notificarono agli inquilini il comando di liberare l’appartamento.
14. Il 26 luglio 1990, notificarono loro l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 5 settembre 1990 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
15. Tra il 5 settembre 1990 ed il 28 aprile 1997, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a ventuno tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, i richiedenti non avendo ottenuto il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dello sfratto.
16. All’inizio del mese di novembre 1997, gli inquilini lasciarono i luoghi.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
17. Il diritto interno pertinente ? descritto nella sentenza Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ?? 18-35, CEDH 1999-V.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 DELLA CONVENZIONE
18. I richiedenti si lamentano che l’impossibilit? prolungata di ricuperare il loro appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica, costituisce un attentato al loro diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
19. I richiedenti adducono anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione la cui parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
20. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevano delle questioni simili a quelle del caso di specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione, vedere Immobiliare Saffi, ?? 46-66 precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, ?? 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, ?? 33-47.
21. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? di argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente; constata che i richiedenti hanno dovuto aspettare circa sette anni e due mesi a contare dal primo tentativo di sfratto dell’ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il loro appartamento.
22. Di conseguenza, in questa causa, c’? stata violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
24. I richiedenti in primo luogo richiedono il risarcimento del danno materiale subito e lo valutano nel seguente modo: 29 240 000 di lire italiane (ITL) [15 101,20 euro (EUR)] corrispondente alla differenza tra gli affitti per l’appartamento che hanno dovuto affittare e l’affitto che versava loro i loro inquilini per il periodo che va dal 31 dicembre 1987 (fine del contratto di locazione dell’appartamento dei richiedenti) al 6 novembre 1997, data effettiva della liberazione di suddetto appartamento, pi? gli interessi moratori; 7 600 000 ITL [3 925,07 EUR] per oneri e spese del procedimento di esecuzione. Ad ogni modo, i richiedenti si rimettono alla saggezza della Corte.
25. Il Governo considera che manca ogni legame di causalit? tra i danni richiesti e le violazioni della Convenzione addotte e contesta i criteri utilizzati per il calcolo dell’importo del danno.
In quanto agli oneri del procedimento interno, il Governo fa valere che gli oneri di procedimento sul merito non sono in relazione con le violazioni addotte e che gli oneri della fase di esecuzione sono dovuti solamente per il periodo che ha costituito un’ingerenza sproporzionata nel diritto di propriet? del richiedente.
26. La Corte considera che c’? luogo di assegnare un risarcimento a titolo di danno materiale. Considerando il modo di calcolo dei richiedenti per la valutazione del danno e basandosi sulla base degli elementi in suo possesso ed il periodo considerato, la Corte decide di accordare in equit? la somma di 7 000 EUR (3 500 EUR) ad ogni richiedente, a questo titolo.
In quanto agli oneri del procedimento di esecuzione, la Corte stima che devono esserne rimborsati in parte, sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, serie A no 315-C, p. 56, ? 50. Considera quindi che solo gli oneri relativi al ritardo nello sfratto devono essere rimborsati: decide di conseguenza di accordare ai richiedenti la somma di 500 EUR, 250 EUR ad ogni richiedente.
B. Danno morale
27. I richiedenti chiedono la somma di 70 000 000 ITL [36 151,98 EUR] a titolo di danno morale.
28. Il Governo considera che l’importo richiesto ? eccessivo.
29. La Corte stima che i richiedenti hanno subito un torto morale certo; decide di conseguenza, deliberando in equit? come vuole l’articolo 41 della Convenzione, di accordare loro la somma di 14 000 EUR (7 000 EUR) ad ogni richiedente, a questo titolo.
C. Oneri e spese
30. I richiedenti chiedono anche 15 000 000 ITL [7 746,85 EUR] per gli oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte. Si rimettono per questo, ad ogni modo, alla saggezza della Corte.
31. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 2 000 EUR ed accorda 1 000 EUR ad ogni richiedente.
D. Interessi moratori
32. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ad ogni richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 3 750 EUR (tremila sette cento cinquanta euro) per danno materiale,;
ii. 7 000 EUR (settemila euro) per danno morale,;
iii. 1 000 EUR (mille euro) per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 17 aprile 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente