TERZA SEZIONE
CAUSA LOEWENTON C. ROMANIA
( Richiesta no 111/07)
SENTENZA
STRASBURGO
26 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Loewenton c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 gennaio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 111/07) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato e della Francia, il Sig. M. A. L. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 14 dicembre 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è rappresentato da Me A. B., avvocato a Bucarest. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Hora₫iu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il richiedente adduceva in particolare un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni, nella misura in cui non può godere di un appartamento la cui proprietà gli è stata riconosciuta dai tribunali, in ragione della vendita di questo da parte dello stato che non ha avuto mai titolo di proprietà valido.
4. Il 5 maggio 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
5. Il governo francese al quale una copia della richiesta è stata comunicata dalla Corte in virtù dell’articolo 44 § 1 a) dell’ordinamento, non ha desiderato presentare il suo punto di vista sulla causa.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il richiedente è nato in 1922 e risiede a Parigi.
7. Era il proprietario di un bene immobiliare, composto dall’appartamento no 1 di 117,65 m2 e dal ivi terreno afferente di 35,58 m2, situato a Bucarest, al no 11 di via Dr. Joseph Lister.
8. In una data non precisata, lo stato prese possesso di questo bene in virtù del decreto di statalizzazione no 92/1950.
9. Il 13 dicembre 1996, l’impresa C., gerente dei beni appartenenti allo stato, vendette il bene a C.C. che l’abitava in quanto inquilino.
10. Il 5 ottobre 1999, il richiedente formò un’azione per rivendicazione del bene immobiliare e per annullamento del contratto di vendita contro la municipalità di Bucarest e C.C, facendo valere che la statalizzazione era stata illegale e che le parti ai contratti erano in malafede. Con una sentenza definitiva del 27 novembre 2006, la corte di appello di Bucarest constatò il carattere abusivo della statalizzazione e, perciò, il diritto di proprietà del richiedente, e giudicò tuttavia che C.C. aveva acquisito l’appartamento in buona fede e che, quindi, era in diritto di mantenerlo.
11. Il 4 luglio 2001, il richiedente aveva indirizzato alla municipalità di Bucarest una notifica per vedersi restituire l’appartamento in virtù della legge no 10/2001. Finora, le autorità non hanno dato seguito a questa notifica.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
12. Le disposizioni legali, ivi comprese queste della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989, e delle sue susseguenti modifiche, e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII, Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII) Păduraru c. Romania (no 63252/00, §§ 38-53, 1 dicembre 2005) e Tudor c. Romania (no 29035/05, §§ 15, 11 dicembre 2007,).
13. Risulta dalle osservazioni del Governo rumeno che le misure che prevedono l’accelerazione del procedimento di concessione dei risarcimenti attraverso il fondo di investimento “Proprietatea” sono state prese recentemente dalle autorità nazionali in particolare in virtù dell’ordinanza di emergenza del Governo no 81/2007.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
14. Il richiedente adduce un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni, nella misura in cui non può godere di un appartamento la cui proprietà gli è stata riconosciuta dai tribunali, in ragione della sua vendita da parte dello stato che non ha mai avuto titolo di proprietà valid0. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
15. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
16. Il Governo reitera gli argomenti presentati in cause simili anteriori (vedere, tra altre, Cîrstoiu c. Romania, no 22281/05, § 22, 4 marzo 2008).
17. La Corte ha trattato a più riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso di specie e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere le cause citate sopra, ¬ in particolare Strãin precitata, §§ 39, 43 e 59 e Porteanu c. Romania, no 4596/03, §§ 32-35, 16 febbraio 2006).
18. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. La Corte riafferma in particolare che, nel contesto legislativo rumeno che regola le azioni di rivendicazione immobiliare e la restituzione dei beni nazionalizzati dal regime comunista, la vendita da parte dello stato del bene altrui a terzi in buona fede, anche quando è anteriore alla conferma definitiva in giustizia del diritto di proprietà dell’interessato, si analizza in una privazione di bene. Tale privazione, combinata con la mancanza totale di indennizzo, è contraria all’articolo 1 del Protocollo no 1, Vodă e Bob c. Romania, no 7976/02, § 23, 7 febbraio 2008.
19. Per quanto il Governo fa valere che è lecito al richiedente ottenere un indennizzo con l’intermediario dell’organismo di collocamento collettivo in valori mobiliari “Proprietatea” sul fondamento della legge no 10/2001, all’altezza del valore del bene stabilito dalla perizia, la Corte reitera la sua constatazione anteriore secondo cui il fondo Proprietatea non funziona attualmente in un modo suscettibile da essere considerato come equivalente alla concessione effettiva di un’indennità (vedere, tra altre, Petrini c. Romania, no 3320/05, § 34, 24 febbraio 2009).
20. Questa conclusione è senza giudicare a priori ogni evoluzione positiva che potrebbero conoscere, nell’avvenire, i meccanismi di finanziamento previsti da questa legge speciale in vista di indennizzare le persone che, come il richiedente, si sono visti riconoscere la qualità di proprietari con una decisione giudiziale definitiva. A questo riguardo, la Corte prende nota con soddisfazione dell’evoluzione che sembra avviarsi in pratica e che va in materia nel buonsenso (paragrafo 13 sopra).
21. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, il collocamento in fallimento del diritto di proprietà del richiedente sul suo bene, combinato con la mancanza totale di indennizzo, gli ha fatto subire un carico sproporzionato ed eccessivo, incompatibile col diritto al rispetto dei loro beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
Pertanto, c’è stata nella specifico violazione di questa disposizione.
II. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL’INIQUITÀ E LA DURATA DEL PROCEDIMENTO
22. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il richiedente si lamenta dell’iniquità del procedimento, in ragione delle decisioni rese dalle giurisdizioni nazionali nel procedimento per annullamento del contratto di vendita. Adduce anche che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. Le disposizioni pertinenti dell’articolo 6 § 1 della Convenzione sono formulate così:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile ” “Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà, della fondatezza di ogni accusa in materia penale diretta contro lei. “
23. Tenuto conto delle sue conclusioni che figurano ai paragrafi 18-21 qui sopra , la Corte stima che non c’è luogo di deliberare sull’ammissibilità e la fondatezza di questi motivi di appello (vedere, mutatis mutandis, e tra altre, Laino c. Italia [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italia, 19 febbraio 1991, § 23, serie A no 194-C, Chiesa cattolica della Canée c. Grecia, 16 dicembre 1997, § 50, Raccolta 1997-VIII e Denes ed altri c. Romania no 25862/03, § 59, 3 marzo 2009).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
24. L’articolo 46 della Convenzione dispone:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
25. La conclusione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 rivela un problema su grande scala che risulta dalla difettosità della legislazione sulla restituzione degli immobili statalizzati che sono stati venduti dallo stato a terzi. Quindi, la Corte stima che lo stato deve pianificare il procedimento messo in opera dalle leggi di risarcimento al più presto, attualmente le leggi numeri 10/2001 e 247/2005, così che diventi realmente coerente, accessibile, veloce e prevedibile (vedere le sentenze Viaşu c. Romania, no 75951/01, § 83, 9 dicembre 2008, Katz c,. Romania, no 29739/03, §§ 3037¬ , 20 gennaio 2009 e Faimblat c. Romania, no 23066/02, §§ 48-54, 13 gennaio 2009).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
27. Il richiedente chiede, a titolo del danno patrimoniale che avrebbe subito, la restituzione del bene. A difetto di tale restituzione, richiede 470 000 euro (EUR), rappresentanti il valore commerciale reale dell’appartamento, o 367 000 EUR ed il valore commerciale reale del terreno, o 103 000 EUR. Sottopone alla Corte una perizia del bene stabilita nel settembre 2008. Sollecita anche 105 631 EUR per gli affitti che lo stato avrebbe percepito tra il 1951 e il 2008 e 10 000 EUR a titolo di danno morale.
28. Il Governo stima il valore commerciale del bene immobiliare a 288 202 EUR e fornisce il parere di un perito, stabilito nel dicembre 2008. In quanto al danno morale addotto, il Governo fa valere che non c’è legame di causalità tra la somma chiesta a questo titolo e la pretesa violazione della Convenzione. Stima che questa somma è, ad ogni modo, eccessiva allo sguardo della giurisprudenza della Corte in materia.
29. La Corte ricorda che ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ragione della vendita da parte dello stato del bene del richiedente ad uno terzo, combinata con la mancanza totale di indennizzo.
30. Stima che la restituzione del bene, nelle circostanze dello specifico, porrebbe per quanto possibile il richiedente in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate.
31. A difetto per lo stato convenuto di procedere a simile restituzione, la Corte decide che dovrà versare al richiedente, per danno patrimoniale, una somma corrispondente al valore reale del bene.
32. Nello specifico, trattandosi di determinare l’importo del danno patrimoniale, tenuto conto delle informazione di cui dispone sui prezzi del mercato immobiliare locale e degli elementi forniti dalle parti, la Corte, stima il valore del bene a 290 000 EUR.
33. Concernente le somme chieste a titolo degli affitti no percepiti, la Corte non potrebbe speculare sulla possibilità ed il rendimento di un affitto dell’immobile in questione (Buzatu c. Romania (soddisfazione equa), no 34642/97, § 18, 27 gennaio 2005).
34. In quanto alla richiesta del richiedente a titolo del danno morale, la Corte considera che gli avvenimenti in causa hanno provocato per lui dei dispiaceri e delle incertezze per che la somma di 1 000 EUR rappresenta un risarcimento equo.
B. Oneri e spese
35. Il richiedente chiede 3 163 EUR di cui 2 085 EUR per la parcella di avvocato e di perito e 1 083,50 EUR per gli oneri e spese incorsi durante il procedimento interno e versa alla pratica i giustificativa della parcella di avvocato di un importo di circa 563 EUR e della parcella di perito di un importo di 633 EUR. Sollecita anche il 5% del danno patrimoniale accordato dalla Corte a titolo della parcella di risultato dell’avvocato.
36. Il Governo non si oppone al rimborso degli oneri purché siano reali, giustificati, necessari e ragionevoli. Fa osservare che il richiedente ha versato solamente alla pratica dei giustificativa per una parte della parcella di avvocato e che una parte degli oneri e spese, ossia circa 261 EUR, gli è stata rimborsata nella cornice del procedimento interno.
37. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, assegna al richiedente la somma di 1 000 EUR.
C. Interessi moratori
38. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare separatamente l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello tratti dall’articolo 6 § 1 della Convenzione relativi all’iniquità e la durata del procedimento;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve restituire al richiedente il bene immobiliare composto dall’appartamento no 1 di 117,65 m2 e del terreno ivi afferente di 35,58 m2, situato a Bucarest, al no 11 di via Dr. Joseph Lister, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione;
b) che in mancanza di una tale restituzione, lo stato convenuto deve versare al richiedente, nello stesso termine dei tre mesi, 290 000 EUR (due cento novantamila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
c) che ad ogni modo, lo stato convenuto deve versare al richiedente, nello stesso termine, le seguenti somme:
i, 1 000 EUR (mille euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
ii, 1 000 EUR (mille euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per oneri e spese;
d) che la somma menzionata ai punti b) e c) saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
e che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 26 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente