Conclusione Radiazione del ruolo
CAUSA I SANTI MONASTERI C. GRECIA
(Articolo 50)
(10/1993/405/483-484)
SENTENZA
STRASBURGO
1 settembre 1997
Questa sentenza pu? subire dei ritocchi di forma prima dell’uscita della sua versione definitiva nella Raccolta delle sentenze e decisioni 1997, pubblicate da Carl Heymanns Verlag Kg, Luxemburger Stra?e 449, D-50939 Colonia che si occupa anche di diffonderlo, in collaborazione, per certi paesi, con gli agenti di vendita di cui l’elenco raffigura al verso,.
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SOMMARIO1
Sentenza resa da una camera
Grecia-domanda di soddisfazione equa presentata dai monasteri richiedenti che una prima sentenza aveva riconosciuto come vittime di una violazione degli articoli 1 del Protocollo n? 1 e 6 ? 1 della Convenzione
Articolo 54 ? 4 Dell’Ordinamento A della Corte
Ordinamento amichevole concluso tra la Grecia ed i monasteri richiedenti-constatazione del suo carattere equo.
Conclusione: radiazione del ruolo (unanimit?).
RIFERIMENTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
9.12.1994, i santi monasteri c. Grecia
Nella causa I santi monasteri c. Grecia2,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, costituita, conformemente all’articolo 43 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”) ed alle clausole pertinenti del suo ordinamento A3, in una camera composta dai giudici di cui segue il nome,:
SIGG.. R. Ryssdal, presidente,
B. Walsh,
A. Spielmann,
N. Valticos,
La Sig.ra E. Palm,
SIGG.. I. Foighel,
A.N. Loizou,
A.B. Baka,
L.Wildhaber,
cos? come dei Sigg.. H. Petzold, cancelliere, ed P.J Mahoney, cancelliere aggiunto,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 26 agosto 1997,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO E FATTI
1. La causa ? stata deferita alla Corte dalla Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 7 aprile 1993, nel termine di tre mesi che aprono gli articoli 32 ? 1 e 47 della Convenzione. Alla sua origine si trovano due richieste, numero 13092/87 e 13984/88, dirette contro la Repubblica ellenica e in cui otto monasteri ortodossi di questo Stato, A. X., O. L., A. L. K., il Sig. S., A. P., C. E., P. V. ed M. S. K., avevano investito la Commissione il 16 luglio 1987 e 15 maggio 1988 in virt? dell’articolo 25.
2. Con una sentenza del 9 dicembre 1994 (“la sentenza al principale”, serie A n? 301-a) la Corte ha giudicato che imponendo un carico considerevole a certi dei monasteri richiedenti privati della loro propriet?, A. X., A. L. K., M. S., C. E. ed M. S. K., ed impedendo loro di investire le giurisdizioni competenti di ogni lagnanza relativa ai loro diritti di propriet? che potrebbero formulare contro lo stato greco, contro terzi o la chiesa della Grecia stessa, o ancora di intervenire in un tale procedimento, la legge n? 1700/1987 recava offesa rispettivamente agli articoli 1 del Protocollo n? 1 e 6 della Convenzione. La Corte ha deciso anche che non c’era violazione degli articoli 9, 11 e 13 della Convenzione e che non si imponeva di esaminare la causa sotto l’angolo dell’articolo 14 composto con gli articoli 6 ? 1, 9 e 11 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n? 1 (ibidem, pp. 35 e 37-40, ?? 75, 83, 88, 90 e 94, e punti 2-8 del dispositivo). Infine, ha accordato ai monasteri richiedenti una certa somma per oneri e spese (ibidem, p. 41, ? 104, e punto 9 del dispositivo).
3. Non trovandosi in stato la domanda dell’applicazione dell’articolo 50 per il danno materiale, la Corte l’ha riservata e ha invitato il governo greco (“il Governo”) ed i monasteri richiedenti non facenti parte della convenzione dell? 11 maggio 1988 a sottoporle per iscritto, nei sei mesi, le loro osservazioni su suddetta domanda ed in particolare a darle cognizione di ogni consenso al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, p. 40, ? 100, e punto 10 del dispositivo).
4. Il 5 giugno 1995, il Governo ha sollecitato un prolungamento di sei mesi del termine per giungere ad un ordinamento amichevole. L’avvocato di questi monasteri non ha dichiarato di non opporvisi per segnare la “sua buona volont? e la sua fiducia che gli sforzi dell’amministrazione e del Governo proseguissero nella buona direzione.” Il presidente, il Sig. R. Ryssdal, ha acconsentito tramiteuna lettera del 13 giugno 1995, ma precisando che questo prolungamento era completamente eccezionale e che desiderava essere tenuto informato dello stato dei negoziati durante questo periodo.
5. Il 14 dicembre 1995, l’agente del Governo ha comunicato al cancelliere il testo di un progetto di emendamento alla legge n? 1700/1987 che tendeva a “rendere l’ordine giuridico nazionale conforme al contenuto della sentenza della Corte”; questo progetto doveva essere al pi? tardi sottomesso al Parlamento, in vista della sua adozione, prima del 15 gennaio 1996. A questo fine, chiedeva un nuovo prolungamento fino al 30 gennaio 1996 che gli fu accordato il 2 gennaio 1996.
Con una lettera del 29 gennaio 1996, l’agente del Governo ha avvisato il presidente dell’impossibilit? di rispettare il termine precedentemente acconsentito: invocava il recente cambiamento di governo in Grecia e la sospensione provvisoria dei lavori del Parlamento che questo aveva provocato. Il 14 marzo 1996, scrisse per sottolineare che il progetto di emendamento suddetto era stato approvato dai ministri competenti ed era stato trasmesso al Parlamento. Sollecit? allora un prolungamento del termine fino al 15 maggio 1996 e poi, con una lettera del 14 maggio, fino al 31 maggio. A questa data, ha informato la Corte che la legge che include suddetto emendamento era appena stata adottata.
6. Il 28 giugno 1996, il cancelliere ha ricevuto dell’agente del Governo la seguente lettera alla quale era annessa la versione greca dell’articolo 55 della legge n? 2413/1996:
“In seguito alla vostra lettera del 24 giugno 1996, ho l’onore di informarvi che le leggi numero 1811/1988 e 1700/1987 sono state emendate dalla legge n? 2413/1996, promulgata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (JO9 il 17 giugno 1996 (vedere in allegato esemplare del JO n? 124A),). In riassunto, l’articolo 55 della legge n? 2413/1996 dispone che:
1. I monasteri non facenti parte della convenzione dell? 11 maggio 1988 hanno il diritto di difendere, dinnanzi alle giurisdizioni greche, i loro diritti ed interessi in quanto ai loro beni immobiliari oramai sottomessi alle leggi numero 1700/1987 e 1811/1988, invocando tutto o parte delle disposizioni legali e dei mezzi di prova a loro disposizione in dritto greco prima della pubblicazione delle leggi numero 1700/1987 e 1811/1988.
2. Ogni atto amministrativo o circolare anteriore, pubblicato in virt? delle leggi numero 1700/1987 e 1811/1988 e relativo ai monasteri precitati, ? abrogato e considerato come nullo e non avvenuto a partire dal giorno della sua pubblicazione.
3. Ogni disposizione normativa o procedurale contraria ? abrogata al riguardo di suddetti monasteri.
Le disposizioni mettono il diritto interno in conformit? con la decisione della Corte in questa causa.
Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che in ragione degli avvenimenti inattesi degli ultimi giorni in Grecia, decesso dell’anziano primo ministro, e del giorno festivo fissato eccezionalmente e per questo motivo al 26 giugno 1996, i servizi del ministero dell’educazione e dei Culti si sono visti nell’impossibilit? di mettersi in contatto col rappresentante dei monasteri per conoscere la loro posizione al riguardo delle disposizioni adottate.
Mi riferisco tuttavia alla mia lettera del 14 marzo 1996 con la quale informavo la Corte del consenso orale dato da suddetto rappresentante in quanto al contenuto degli emendamenti considerati all’epoca. “
In seguito a questa comunicazione, il cancelliere ha invitato i monasteri richiedenti ad informarlo, prima del 10 ottobre 1996, se un ordinamento amichevole era stato concluso nello specifico e, in caso negativo, a depositare, in questo stesso termine, le loro osservazioni eventuali sull’applicazione dell’articolo 50 della Convenzione.
7. Il 7 ottobre 1996, l’avvocato dei monasteri richiedenti rispose cos?:
“(…) L’adozione dell’articolo 55 della legge n? 2413/1996 ? il risultato degli sforzi degli alti funzionari che raccomandavano un collocamento in conformit? veloce per mezzo della sentenza della Corte europea per una domanda che avrebbe potuto sollevare una controversia politica. Il Consulente legale dello stato ha sostenuto anche gli sforzi esposti per giungere ad un ordinamento amichevole.
L’adozione dell’articolo 55 della legge n? 2413/1996 ha deciso tutte le domande relative ai diritti dei santi monasteri sul terreno dell’articolo 6 della Convenzione europea, ma [questo articolo] ? poco chiaro in quanto al ristabilimento dei santi monasteri nei loro diritti garantiti dall’articolo 1 del Protocollo n? 1. L’articolo 55 ? 1 dispone: “La prova dei diritti reali e dell’uso (nomi) dei santi monasteri sul suddetto patrimonio ? portata tramite tutti i mezzi previsti dalle disposizioni del procedimento civile, sotto riserva di quelle in vigore prima delle leggi n?s 1700/1987 e 1811/1988 in quanto all’acquisizione dell’uso e dei diritti reali contro lo stato. “
Una tale disposizione getta ante un dubbio sul ristabilimento dello statu quo per ci? che riguarda i diritti di propriet? dei santi monasteri e pu? dare adito a controversie giuridiche relative ai diritti di questi monasteri su delle terre che appartengono loro ed stabiliti con loro da secoli.
Avuto riguardo a ci? che precede, i santi monasteri hanno sollecitato una delucidazione dei termini dell’articolo 55, per mezzo sia di una disposizione legale interpretativa o sia di un parere del Consulente legale dello stato, domanda che non ? stata studiata pi? a fondo in ragione delle recenti elezioni legislative.
I santi monasteri riconoscono il progresso sostanziale che ? stato realizzato per giungere ad un ordinamento amichevole e considerano che sarebbe ingiusto richiedere l’apertura di un procedimento per l’applicazione dell’articolo 50.
I santi monasteri invitano la Corte europea a prolungare fino alla fine di dicembre 1996 il termine per l’ordinamento amichevole, data alla quale sperano che questa importante domanda concernente l’interpretazione della suddetta disposizione sar? decisa. “
Il 16 ottobre 1996, il presidente ha accolto la domanda dei monasteri e prolungato il termine fino al 20 dicembre 1996.
8. Con una lettera del 23 dicembre, l’agente del Governo si espresse cos?:
“(…) ho l’onore di portare alla vostra cognizione che la direzione competente del ministero dell’educazione e dei Culti ci ha informati che la domanda posta dai richiedenti concernente il ristabilimento di questi ultimi nei loro diritti sui terreni controversi, protetti dal’articolo 1 del Protocollo n? 1, nella cornice della nuova legge n? 2413/1996, ? esaminata per essere decisa in modo soddisfacente per i richiedenti.
Tuttavia una riforma legislativa in questa prospettiva fino alla fine dell’anno sembra praticamente impossibile, perch? i ministri competenti, per firmare le disposizioni interpretative, dovrebbero essere informati della presente causa dai suoi inizi dopo le ultime elezioni legislative ed il cambiamento delle persone ai ministeri che ne segu?.
Di conseguenza, vi chiediamo di volere cortesemente accordarci un nuovo termine di cinque mesi in vista della conclusione di un ordinamento amichevole nella suddetta causa. “
L’avvocato dei monasteri avendo consentito a questa domanda, il presidente accord? un quarto prolungamento del termine fino al 6 giugno 1997 pure precisando che non sarebbe stato pi? disposto a rinnovarlo.
9. Con una lettera del 4 giugno 1997, l’agente del Governo ha fatto domanda tendente alla radiazione della causa del ruolo alla Corte e ha scritto in questi termini:
“Abbiamo l’onore di portare alla vostra cognizione che il governo ellenico ed i richiedenti sono arrivati alla conclusione di un ordinamento amichevole nella suddetta causa.
Pi? precisamente, tramite l?avviso n? 275/19-5-97 della prima camera del Consulente legale dello stato debitamente approvato dal ministro dell’educazione e dei Culti il 2 giugno 1997, l’articolo 55 della legge n? 2413/1996 ? stato interpretato in un modo che non lascia dubbi in relazione al diritto di propriet? dei santi monasteri sui loro terreni controversi.
Il rappresentante dei richiedenti ha dichiarato il suo consenso rispetto al modo in cui la presente causa ? stata decisa.
Di conseguenza, vi chiediamo di volere cortesemente radiare la causa citata in margine dal ruolo della Corte.
(…) “
Era annesso il parere del Consulente legale dello stato, approvato dal ministro dell’educazione e dei Culti, e in cui i passaggi pertinenti si leggono cos?:
“Lo stato si ? avviato a chiarificare al pi? tardi per il 6 giugno 1997 certe domande relative alla seconda parte del paragrafo 1 dell’articolo 55, concernente la prova dei diritti di propriet? dei santi monasteri e la riconoscenza dello statuto prima dell’entrata in vigore della legge n? 1700/1987. Vengono poste seguente domande:
a) L’interpretazione secondo la quale i diritti di propriet? dei santi monasteri precitati al riguardo di tutti le terze parti sono ristabiliti de jure e ritrovano il loro statuto di prima dell’entrata in vigore della legge n? 1700/1987 ? compatibile con la lettera e lo spirito dell’articolo 55 della legge n? 2413/1996?
b) L’interpretazione secondo la quale le disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore della legge n? 1700/1987 sono anche applicabili all’acquisizione dell’uso e dei diritti reali dei santi monasteri al riguardo dello stato ? compatibile con la lettera e lo spirito dell’articolo 55 della legge n? 2413/1996?
c) L’interpretazione precitata dell’articolo 55 della legge n? 2413/1996 protegge gli interessi dello stato?
Conformemente al rapporto esplicativo dell’emendamento, la disposizione precitata “armonizza meglio il diritto nazionale sui beni monastici con le prescrizioni dell’articolo 6 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali e dell’articolo 1 del Protocollo n? 1, ratificato dal decreto legislativo 53/1974, A 256.”
Alla vista di ci? che precede ed allo vista del dispositivo cos? come dei motivi della sentenza della Corte europea secondo i quali le disposizioni delle leggi n?s 1700/1987 e 1811/1988 sono contrarie all’articolo 6 ? 1 della Convenzione europea cos? come all’articolo 1 del Protocollo n? 1 per ci? che riguarda i santi monasteri che hanno intentato un ricorso dinnanzi a suddetta Corte e che non avevano fatto parte della convenzione dell? 11 maggio 1988, decide di notare ci? che segue in risposta alle domande a, e b, (…) :
Il Consulente legale dello stato (Camera A) ? di parere che la promulgazione delle clausole dell’articolo 55 della legge n? 2413/1996 annulla definitivamente l’applicazione delle disposizioni delle leggi precitate, nella misura in cui queste disposizioni erano considerate come contrarie alla Convenzione per quei monasteri che sono stabiliti quindi nella situazione che era in vigore prima dell’entrata in applicazione della legge n? 1700/1987.
Pi? specificamente la prima parte del paragrafo 1 di suddetta disposizione stipula, espressamente che i santi monasteri che non facevano parte della convenzione dell? 11 maggio 1988 tra lo stato greco ed il santo-sinodo permanenti della chiesa della Grecia, e che non hanno fatto ulteriormente parte della convenzione, possono diventare parti al processo e sono attivamente e passivamente legittimati nei procedimenti relativi ai loro diritti sui loro beni immobiliari toccati dalle leggi n?s 1700/1987 e 1811/1988. Questa disposizione permette di nuovo ai santi monasteri di fare valere e di difendere i loro diritti relativi ai loro beni immobiliari regolati da queste disposizioni contro ogni terzo, tra questi compreso lo stato greco, una possibilit? di cui erano stati privati dalle disposizioni della legge n? 1700/1987.
La seconda parte di questo stesso paragrafo 1 stipula espressamente che le prove dei diritti reali e dell’uso di suddetti beni da parte dei santi monasteri possono essere riportate tramite ogni mezzo di prova contemplata in materia di procedimento civile, senza danno delle disposizioni applicabili prima delle leggi n?s 1700/1987 e 1811/1988 a proposito dell’acquisizione dell’uso e dei diritti reali contro lo stato greco.
Quindi, conformemente a ci? che precede, la domanda della validit? della presunzione stabilita dall’articolo 3 ? 1 A legge n? 1700/1987 in favore dello stato greco non si pone pi?, non potendopi? funzionare questa presunzione poich? la condizione del suo funzionamento risiedeva nella limitazione dei mezzi di prova che i santi monasteri potevano fare valere contro lo stato greco; ora questi mezzi di prova sono ristabiliti come si presentavano prima della promulgazione della suddetta legge.
Per il fatto della promulgazione delle clausole dell’articolo 55 della legge n? 2413/1996, le disposizioni contestate delle leggi n?s 1700/1987 e 1811/1988 non sono pi? valide per i santi monasteri; simile constatazione deriva anche dal paragrafo 2 della stessa disposizione che revoca de jure tutti gli atti amministrativi, circolari, ecc. che sono stati promulgati in esecuzione delle leggi n?s 1700/1987 e 1811/1988 cos? come dal paragrafo 3 che stipula che “ogni disposizione normativa o procedurale contraria ? abrogata al riguardo di suddetti monasteri.”
Per ci? che riguarda la domanda del punto c, tenuto conto del rapporto esplicativo della disposizione che indica che l’articolo 55 ? stato promulgato in vista di una migliore armonizzazione del diritto nazionale con l’articolo 6 ? 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo e con l’articolo 1 del Protocollo n? 1, in conformit? con la sentenza resa dalla Corte europea, in applicazione di un obbligo sottoscritto nella cornice di una convenzione internazionale, per mettere un termine al conflitto coi santi monasteri che avevano intentato un ricorso dinnanzi a suddetta Corte e di prevenire nell’avvenire dei conflitti similari che avrebbero potuto sfociare in delle sanzioni prese contro lo stato greco e in altre conseguenze sfavorevoli, va da s? che le clausole dell’articolo 55 della legge n? 2413/1996, nel senso precitato, servono l’interesse pubblico.
Quindi, alla vista di ci? che precede, la risposta alle domande dei punti a, b, e c, ? affermativa. “
10. Il 23 giugno 1997, l’avvocato dei monasteri ha informato la Corte che questi ultimi consentivano alla radiazione del ruolo.
11. Il 3 luglio, il delegato della Commissione ha fatto sapere che l’applicazione dell’articolo 49 ? 2 dell’ordinamento A non sollevava da parte sua nessuna obiezione.
IN DIRITTO
12. Dalla sua sentenza del 9 dicembre 1994 al principale, la Corte ? stata informata di un ordinamento amichevole concluso tra il Governo ed i monasteri richiedenti non facenti parte della convenzione dell? 11 maggio 1988 in quanto alle domande di questi ultimi a titolo dell’articolo 50 della Convenzione e confermato dall’adozione della legge n? 2413/1996 e del parere del Consulente legale dello stato, del 19 maggio 1996, paragrafi 6 e 9 sopra.
Tenuto conto di questi testi cos? come della mancanza di obiezioni del delegato della Commissione, constata che il consenso riveste perci? un carattere equo al senso dell’articolo 54 ? 4 dell’ordinamento A., ne prende atto e stima appropriato cancellare la causa dal ruolo in virt? di questa disposizione.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
Decide di cancellare la causa dal ruolo.
Fatto in francese ed in inglese, poi comunicato per iscritto il 1 settembre 1997, in applicazione dell’articolo 55 ? 2, secondo capoverso, dell’ordinamento A.,
Firmato: Rolv Ryssdal
Presidente
Firmato: Herbert Petzold
Cancelliere
1. Redatto dalla cancelleria, non lega la Corte.
Note del cancelliere
2. La causa porta il n? 10/1993/405/483-484. Le prime due cifre ne indicano il posto nell’anno di introduzione, la terza il posto sull’elenco delle immissione nel processo della Corte dall’origine ed le ultime due la posizione sull’elenco delle richieste iniziali, alla Commissione, corrispondenti.
3. L’ordinamento A applicato a tutte le cause deferite alla Corte prima dell’entrata in vigore del Protocollo n? 9, 1 ottobre 1994, e, da questa, alle sole cause concernenti gli Stati non legati da suddetto Protocollo. Corrisponde all’ordinamento entrato in vigore il 1 gennaio 1983 ed emendato a pi? riprese da allora.
Sentenza I Santi Monasteri Del 1 Settembre 1997 (Articolo 50)
Sentenza I Santi Monasteri Del 1 Settembre 1997 (Articolo 50)