Conclusione Eccezione preliminare respinta, ratione personae,; Eccezione preliminare respinta (noN-esaurimento); Non-violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; non-violazione dell’art. 9; non-violazione dell’art. 11; non-violazione dell’art. 13; non-violazione dell’art. 14+6; non-violazione dell’art. 14+9; non-violazione dell’art. 14+11; non-violazione dell’art. 14+P1-1; Danno materiale – decisione riservata; Rimborso rimborsi e spese – procedimento della Convenzione
CORTE (CAMERA)
CAUSA I SANTI MONASTERI C. GRECIA
( Richiesta no13092/87; 13984/88)
SENTENZA
STRASBURGO
09 dicembre 1994
Nella causa I santi monasteri c. Grecia ,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, costituita, conformemente all’articolo 43 (art. 43) della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”) ed alle clausole pertinenti del suo ordinamento A , in una camera composta dai giudici di cui segue il nome:
SIGG.. R. Ryssdal, presidente,
B. Walsh,
A. Spielmann,
N. Valticos,
La Sig.ra E. Palm,
SIGG.. I. Foighel,
A.N. Loizou,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
cos? come dei Sigg.. SIG. – A. Eissen, cancelliere, e H. Petzold, cancelliere aggiunto,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 gennaio, 24 marzo, 24 agosto e 21 novembre 1994,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. La causa ? stata deferita alla Corte con la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 7 aprile 1993, nel termine di tre mesi che aprono gli articoli 32 paragrafo 1 e 47, (art. 32-1, art. 47) della Convenzione. Alla sua origine si trovano due richieste, numero 13092/87 e 13984/88, dirette contro la Repubblica ellenica e in cui otto monasteri ortodossi di questo Stato, A. X., O. L., A. L. K., il Sig. S., A. P., C. E., P. V. ed il Sig. S. K., avevano investito la Commissione il 16 luglio 1987 e 15 maggio 1988 in virt? dell’articolo 25 (art. 25).
La domanda della Commissione rinvia agli articoli 44 e 48 (art. 44, art. 48) cos? come alla dichiarazione greca che riconosce la giurisdizione obbligatoria della Corte (articolo 46) (art. 46). Ha per oggetto d ‘ ottenere una decisione sul punto di sapere se i fatti della causa rivelano una trasgressione dello stato convenuto alle esigenze degli articoli 6, 9, 11, 13 e 14 (art. 6, art. 9, art. 11, art. 13, art. 14) della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 (P1-1).
2. In risposta all’invito contemplato all’articolo 33 paragrafo 3 d, dell’ordinamento A, i monasteri richiedenti hanno manifestato il desiderio di partecipare all’istanza e hanno designato i loro consiglieri (articolo 30).
3. La camera da costituire comprendeva di pieno dritto Sig. N. Valticos, giudice eletto di nazionalit? greca (articolo 43 della Convenzione) (art. 43) ed il Sig. R. Ryssdal, presidente della Corte (articolo 21 paragrafo 3 b, dell’ordinamento A). Il 23 aprile 1993, questo ha estratto a sorte il nome dagli altri sette membri, ossia i Sigg.. B. Walsh, R. Macdonald, A. Spielmann, I. Foighel, A.N,. Loizou, A.B. Baka e L. Wildhaber, in presenza del cancelliere (articoli 43 in fine della Convenzione e 21 paragrafo 4 dell’ordinamento A) (art. 43). In seguito, la Sig.ra E. Palm, supplente, ha sostituito il Sig. Macdonald, impossibilitato (articoli 22 paragrafo 1 e 24 paragrafo 1 dell’ordinamento A).
4. Nella sua qualit? di presidente della camera, articolo 21 paragrafo 5 dell’ordinamento A, il Sig. Ryssdal ha consultato, tramite il cancelliere, l’agente del governo greco (“il Governo”), i consigli dei monasteri richiedenti ed il delegato della Commissione a proposito dell’organizzazione del procedimento (articoli 37 paragrafo 1 e 38). Conformemente all’ordinanza resa perci?, il cancelliere ha ricevuto l’esposto del Governo l? 11 ottobre 1993 e quello dei monasteri richiedenti il 23 novembre. A questa ultima data, il segretario della Commissione l’ha informato che il delegato si sarebbe espresso in arringa.
5. Cos? come aveva deciso il presidente, l’udienza si ? svolta in pubblico il 26 gennaio 1994, al Palazzo dei Diritti dell’uomo a Strasburgo. La Corte aveva tenuto prima una riunione preparatoria.
Sono comparsi:
– per il Governo
Il Sig. P. Georgakopoulos, assessore al delegato di Consulente legale dello stato, l’agente, la Sig.ra K. Grigoriou, revisore al Consulente legale dello stato, consigliere,;
– per la Commissione
IL SIG. J. – C. Geus,delegato;
– per i monasteri richiesti
Io P. B., avvocato, Io D. Sig., avvocato, consigli.
La Corte li ha intesi nelle loro dichiarazioni, cos? come nelle loro risposte alle sue domande.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
A. Il contesto storico generale
1. La formazione del patrimonio monastico
6. Fondati tra l’IXe ed i XIIIe secolo della nostra era, i monasteri richiedenti accumularono un patrimonio considerevole, in particolare grazie alle donazioni anteriori alla creazione dello stato greco nel 1829 di cui una grande parte fu espropriata all’epoca dei primi anni dell’esistenza di suddetto Stato. In pi?, ne offrirono loro stessi dei lembi interi a questo ultimo o alle persone che non possedevano di terre. All’epoca dell’impero bizantino e dell’impero ottomano, i monasteri e, in un modo generale, le istituzioni religiose erano praticamente le sole ad assumere delle importanti funzioni sociali, culturali ed educative; anche durante il XIXe secolo, dopo la creazione dello stato greco moderno, assolvevano ancora certe di queste funzioni.
Lo stato non contest? mai i loro diritti di propriet?. I monasteri invocarono sempre l’usucapione come mezzo sussidiario di stabilirli, soprattutto quando i titoli di propriet? bizantina od ottomana facevano difetto o erano stati distrutti. In parecchie occasioni, lo stato pubblic? sulla Gazzetta ufficiale dei decreti che riconoscono questi stessi diritti (decreti del 25 gennaio, 28 e 31 marzo, 14 giugno, 4 e 18 agosto 1933, ecc.).
7. Oltre il patrimonio ammassato cos? col passare dei secoli, i monasteri acquisirono, pi? recentemente, numerosi terreni ed edifici per via di donazione, di successione o di acquisto.
8. La legge no 4684/1930 classificava i loro beni fondiari in due categorie: patrimonio “da liquidare” (ekpiitea perioussia) e patrimonio “da conservare” (diatiritea perioussia).
Entravano nel secondo quelli che si giudicavano necessari per i bisogni di un determinato monastero, avuto in particolare riguardo ai suoi effettivi ed al suo valore storico di luogo di pellegrinaggio, e il cui elenco figurava ogni volta in un decreto adottato su proposta del ministro dell’educazione e dei Culti. L’amministrazione del patrimonio da conservare incombeva sui santi monasteri; era regolata da un decreto del 5 marzo 1932. Contemplava tra altri che le entrate che provengono da questa gestione dovevano servire al risanamento del deficit dei monasteri, al risarcimento ed alla manutenzione degli edifici, cos? come ai contributi aie fini educative e caritatevoli.
L’amministrazione del patrimonio da liquidare, era affidata all’ufficio di amministrazione dei beni della chiesa (Organismos diikissis ekklissiastikis perioussias).
9. La Costituzione del 1952 autorizzava il governo a procedere, entro tre anni a contare dalla sua entrata in vigore, alle espropriazioni di terre al profitto degli agricoltori ed allevatori sprovvisti. In esecuzione di questa clausola transitoria (articolo 104), la chiesa ortodossa della Grecia e lo stato conclusero un consenso che il secondo ratific? con un decreto (no 2185) dell? 8 ottobre 1952 in cui l’articolo 36 paragrafo 5 precisava in sostanza che lo stato rinunciava oramai ad avvalersi dei diritti che derivavano dall’articolo 104 della Costituzione e concernente l’espropriazione o l’affitto obbligatorio della propriet? della chiesa.
Ai termini del consenso che cadeva su “il riscatto da parte dello stato dei terreni della chiesa ortodossa della Grecia ai fini della reintegrazione di agricoltori ed allevatori sprovvisti”, la chiesa ed i monasteri cederebbero allo stato i quattro quinto delle loro terre agricole ed i due terzo dei loro pascoli e riceverebbero in compenso un terzo del valore reale di questi beni. Figuravano qui accluso degli elenchi che indicano la natura, la situazione e la superficie dei terreni venduti del tipo allo stato o al contrario conservati coi monasteri. Secondo l’articolo 8 ha, sfuggivano all’applicazione del consenso le terre agricole e pascoli rilevando del “patrimonio a conservare” dei monasteri Aghia Lavra e Mega Spileo Kalavryton.
2. L’ufficio di amministrazione dei beni della chiesa
10. Istituito dalla legge no 4684/1930, l’ufficio di amministrazione dei beni della chiesa (“l’ODEP”), persona giuridica di dritto pubblico sottoposta alla tutela del ministro dell’educazione e dei Culti, ha sostituito il Fondo ecclesiastico generale che esisteva dal 1909.
L’articolo 7 gli assegnava la gestione e l’amministrazione di tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare dei santi monasteri dal quale fu sottratto il patrimonio da conservare dopo un certo tempo.
Lo scopo dell’ODEP consisteva, secondo l’articolo 2, a 1, liquidare il patrimonio monastico, 2, amministrare e gestire il patrimonio ecclesiastico altro che quello delle chiese e 3, sfruttare i redditi.
11. L’odep era diretto da un consiglio di amministrazione dove si riunivano all’origine l’arcivescovo di Atene, due alti dignitari della chiesa, un consigliere di stato, un consigliere giuridico, il direttore del Tesoro pubblico, un rappresentante della Banca di Grecia ed un rappresentante di una banca commerciale. Il decreto no 2631/1953 ridusse il numero dei membri a sette di cui tre laici nominati dal ministro dell’educazione e dei Culti. Un ordinamento del 1981, sempre in vigore, ha portato a quattro l’effettivo dei laici.
Secondo il suo articolo 12, le entrate dell’ODEP devono concorrere all’opera della chiesa, in particolare col finanziamento di manifestazioni di ordine missionario ed educativo e con la rimunerazione di certi membri del clero.
3. Lo statuto giuridico della chiesa ortodossa di Grecia e dei santi monasteri
12. I legami che uniscono la nazione ellenica – e pi? tardi lo stato greco – alla chiesa ortodossa risalgono a parecchi secoli. L’interdipendenza dello stato e della chiesa appariva gi? nella riorganizzazione amministrativa di questa ultima che aveva seguito la ristrutturazione dello stato bizantino.
Il ruolo storico della chiesa guadagn? in importanza dopo il crollo dell’impero bizantino. Il patriarca ecumenico di Costantinopoli fu riconosciuto come punto di riferimento, al tempo stesso capo spirituale e responsabile, verso la Sublime Porta, della comunit? ortodossa che si integrava agli ingranaggi amministrativi dell’impero ottomano tramite la chiesa.
13. Proclamata “autocefalonica ” con un decreto reale del 23 luglio 1833, la chiesa ortodossa della Grecia si vide dotare della sua prima carta statutaria allo stesso tempo, impregnata di un spirito statale molto pronunciato; non manteneva la sua autonomia al riguardo dello stato che in materia di dogma.
L’articolo 3 della Costituzione dell? 11 giugno 1975, col suo doppio riferimento al Tomo patriarcale del 1850 ed all’atto sinodale di 1928, da una parte, ed al santo-sinodo della gerarchia (“sinodo dei metropoliti in esercizio”) in quanto autorit? ecclesiastica suprema, dall?altra parte, manifesta la volont? di rompere con la vecchia tradizione statale. Tuttavia, l’autonomia ecclesiale cos? proclamata trova i suoi limiti nel fatto che la chiesa ortodossa della Grecia ? quella della “religione dominante” e che incarna la religione dello stato stesso.
14. La legge del 27/31 maggio 1977 (legge no 590/1977) relativa alla “Carta statutaria della chiesa della Grecia” consacra anche un rapporto di interdipendenza tra la chiesa e gli stati.
L’articolo 1 paragrafo 4 assegna alla chiesa, cos? come ad un certo numero delle sue istituzioni tra cui i monasteri, la personalit? giuridica di dritto pubblico “per ci? che riguarda i loro rapporti giuridici.”
Secondo l’articolo 2, la chiesa collabora con lo stato nei campi di interesse comune, tale l’educazione cristiana della giovent?, il collocamento in valore dell’istituzione del matrimonio e della famiglia, le cure da portare a quelli che ha bisogno di protezione, cos? come la salvaguardia delle reliquie sacre e dei monumenti ecclesiastici. Una presenza pi? contrassegnata della chiesa nella vita pubblica si manifesta nella partecipazione del ministro dell’educazione e dei Culti alle sedute consacrate all’elezione dell’arcivescovo di Atene e con quella delle autorit? ecclesiali a tutte le manifestazioni ufficiali dello stato.
Le disposizioni relative alle finanze ed al personale della chiesa manifestano ancora pi? questa interdipendenza. Al primo punto, la legge contempla che lo stato contribuisca alle spese della chiesa (articolo 46 paragrafo 1) che le modalit? di amministrazione e di gestione delle risorse della chiesa siano determinate da decisione del santo-sinodo permanente, approvata dal santo-sinodo della gerarchia (articolo 46 paragrafo 2) e che gli atti di gestione siano posti sotto il controllo finanziario dello stato (articolo 46 paragrafo 4). In quanto al secondo punto, i testi applicabili ai funzionari valgono anche, per analogia, per il personale delle persone giuridiche ecclesiali di dritto pubblico.
15. L’articolo 39 paragrafo 1 della legge qualifica i santi monasteri come istituzioni religiose di asceticismo i cui occupanti vivono secondo i principi monastici, le regole consacrate dell’asceticismo e le tradizioni della chiesa ortodossa del Cristo. I santi monasteri dipendono dalla tutela spirituale dell’arcivescovo del luogo dove si trovano situati (articolo 39 paragrafo 2). L’organizzazione e la promozione della vita spirituale dentro a questi, cos? come la loro amministrazione spettano al consiglio monastico ed ubbidiscono alle regole sacre ed alle tradizioni monacali (articolo 39 paragrafo 4).
I santi monasteri costituiscono delle persone giuridiche di dritto pubblico, articolo 1 paragrafo 4. La loro instaurazione, la loro fusione ed il loro scioglimento si operano per mezzo di un decreto presidenziale, adottato su proposta del ministro dell’educazione e dei Culti, dopo parere dell’arcivescovo del luogo dove si trovano e con l’approvazione del santo-sinodo permanente, (articolo 39 paragrafo 3).
Le decisioni del consiglio monastico rivestono un carattere preparatorio: non entrano in vigore che una volta ratificate dall’autorit? ecclesiastica superiore. Soli gli atti di questa ultima possono essere oggetto di un ricorso di annullamento.
Autorit? ecclesiastica suprema, il santo-sinodo della gerarchia ha competenza per regolamentare l’organizzazione e le amministrazioni interne della chiesa e dei monasteri; sorveglia gli atti del santo-sinodo permanente, degli arcivescovi e delle altre persone giuridiche ecclesiastiche tra cui i monasteri (articolo 4 e, e g,), al riguardo dei quali lo stato non esercita nessuno potere di controllo. Le persone giuridiche ecclesiastiche che formano la chiesa di Grecia, in senso lato, costituiscono un’entit? distinta dall’amministrazione e godono di un’autonomia completa.
B. Il patrimonio dei monasteri richiedenti
1. Il santo monastero A. X.
16. Il monastero A. X., fondato all’IXe secolo sul monte Othrys in Thessalie, possiede in particolare una foresta di 278,70 ettari che cinge gli edifici del monastero, degli oliveti, dei vigneti ed altri terreni agricoli che inglobano diversi edifici annessi, una casa e degli appartamenti nella citt? di Volos. Secondo lui, il valore dei suoi beni fondiari supera 180 000 000 dracme.
2. Il santo monastero O. L.
17. Fondato in 947 nel dipartimento di B?otie, il monastero O. L. era un grande centro culturale all’epoca bizantina. Il complesso del monastero ed i suoi mosaici sono considerati come le opere importanti dell’arte bizantina. La sua propriet? immobiliare consta di un hotel ad Atene, una fattoria e parecchi terreni agricoli situati intorno al monastero. Un decreto ministeriale del 25 gennaio 1933 fornisce l’elenco dettagliato dei beni in questione. Il monastero stima a pi? di 130 000 000 dracme il valore dei beni immobiliari commercialmente sfruttabili, non tenuto conto dell’insieme degli edifici del monastero stesso e del suo tesoro, n? dei terreni agricoli adiacenti.
3. Il santo monastero A. L. K.
18. Il monastero A. L. K., fondato nel 961 nel dipartimento di Acha?e, fu anche egli un grande centro culturale del Peloponneso. Distrutto durante la rivoluzione del 1826, fu riedificato nel 1830. Tra le sue propriet? figurano, in aggiunta al complesso del monastero, un certo numero di chiese e di edifici annessi e la zona attigua, parecchi terreni agricoli, una foresta, delle installazioni di trattamento del petrolio ed una moltitudine di appartamenti, uffici e negozi ad Atene ed a Patras. Il loro valore supererebbe 485 000 000 dracme, complesso del monastero e chiese non inclusi.
4. Il santo monastero M. S.
19. Eretto nelle Meteore nel 1344, il monastero M. S. godeva di un enorme prestigio sia per la sua situazione che come centro artistico. I suoi beni fondiari constano di vaste zone boscose, di una fattoria, di un appartamento e di negozi nelle citt? di Trikala e Kalambaka. Un decreto ministeriale del 16 ottobre 1933 enumer? le terre agricole del monastero valutando i suoi beni a pi? di 465 000 000 dracme.
5. Il santo monastero A. P.
20. La fondazione del monastero A. P. risale all’anno 1000. Si ? sviluppato particolarmente nel XVIIe e XVIIIe secolo. Possiede un patrimonio importante che consiste in parecchi edifici ad Atene, delle vaste zone agricole e forestali, delle installazioni turistiche e dei terreni urbani – e che valuta a 43 230 000 000 dracme ? ai quali si aggiungono delle cave di marmo sul monte Parnaso. Un decreto ministeriale del 14 febbraio 1933 fornisce il dettaglio delle propriet? del monastero.
6. Il santo monastero C. E.
21. Fondato al XIIIe secolo sull’isola di Egine, il monastero C. segnala che molti dei suoi beni fondiari – in particolare delle isole deserte – furono espropriati all’inizio del XXe secolo. Oltre il complesso monastico stesso, i suoi beni immobiliari comprendono dei terreni agricoli, degli oliveti, delle case ed appartamenti ad Egine, cos? come diversi negozi, uffici ed appartamenti ad Atene. Stima il suo patrimonio a pi? di 880 000 000 dracme.
7. Il santo monastero P. V.
22. Il monastero P. V. si erge sul versante ovest del monte Pelion, nel dipartimento di Magnesia. Il suo patrimonio consta di due foreste di 8 241 e 1 049 ettari, dei terreni agricoli e degli immobili nella citt? di Volos.
8. Il santo monastero M. S. K.
23. Situato nel dipartimento di Acha?e, il monastero M. S. K. fu distrutto in 840 e fu restaurato nel 1280. I suoi beni inglobano, oltre il complesso del monastero e la zona boscosa che lo circonda, parecchi terreni agricoli, delle zone forestali e degli uffici ad Atene; il loro valore supererebbe 950 000 000 dracme.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNI PERTINENTI
A. La legge del 5 maggio 1987 che regolamenta le domande del patrimonio ecclesiastico (“la legge no 1700/1987”)
24. Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 6 maggio 1987, la legge no 1700/1987 modifica le regole di amministrazione, di gestione e di rappresentanza dei beni monastici che dipendono dall’ODEP di cui la maggioranza dei membri sar? designata dallo stato d’ora in poi. Contempla inoltre che nei sei mesi della sua pubblicazione, lo stato diventa proprietario di tutti i beni monastici, a meno che i monasteri non provino l’esistenza di un diritto di propriet? (kyriotita) che risulta o di un titolo legale debitamente registrato (metegrammeno), o di una disposizione legislativa, o di una decisione giudiziale definitiva contro lo stato.
A questo riguardo, egli decide di notare che solo le transazioni immobiliari posteriori al 1856 devono essere registrate (articolo 9 della legge del 30 ottobre 1856 sulla registrazione di immobili e dei diritti reali che portano su di s?); parimenti, il codice civile non esige la registrazione delle eredit? e successioni che da 1946. All’eccezione del Dod?can?se, la Grecia non dispone di una mappa catastale.
Le ragioni che hanno portato lo stato a decretare una nuova regolamentazione del patrimonio ecclesiastico figurano nell’esposizione dei motivi del progetto di legge. C’? luogo di citare i seguenti passaggi:
“Questo progetto di legge regola la domanda del patrimonio immobiliare che possiede oggi la chiesa, domanda che costituisce, dagli inizi dello stato ellenico moderno, un punto di frizione non solo tra lo stato e le chiese ma anche tra queste ultime e il popolo; sotto il regime attuale restano non sfruttate numerose ricchezze nazionali. (…)
Il patrimonio ecclesiastico reale ? in grande parte il residuo di un’epoca durante la quale l’esistenza della chiesa dipendeva esclusivamente dai suoi propri beni ed anche della sua propria manodopera. Le condizioni del suo funzionamento sono cambiato da allora, radicalmente. Lo stato copre la quasi -totalit? dei suoi bisogni. Parallelamente alle disposizioni del presente progetto di legge, sono state istituite per la prima volta delle sovvenzioni del bilancio dello stato al profitto dei santi monasteri e della chiesa in generale, affinch? sviluppino la loro missione spirituale cos? indispensabile per la Nazione e l’ortodossia, in Grecia ed all’estero.
Una parte importante di questa propriet? immobiliare era stata sprecata per mezzo di transazioni illegali e svantaggiose, o usurpata da abili sfruttatori, mentre il resto rimane in una larga misura abbandonata o si trovi sfruttata in modo pregiudizievole da terzi. Questo patrimonio nazionale si restringe continuamente e tende a sparire come sorgente produttiva di ricchezze per l’agricoltura, l’allevamento e la silvicultura del paese.
Inoltre, le terre che possiede oggi la chiesa appartengono in maggioranza allo stato. Sono occupate senza titoli legali e perla tolleranza di questo ultimo. Questo patrimonio nazionale si riduce costantemente dalle vendite illegali e degli sconfinamenti che arrivano alle usurpazioni di terreni ed ad un sfruttamento incontrollato; si tratta di una situazione che reca offesa all’autorit? della chiesa.
? ricordato che dal 1952, lo stato ha legiferato per rendere obbligatorio il trasferimento dei quattro quinti del patrimonio monastico allo stato, al profitto di coloro che non possedevano terre, decreto no 2185/1952. Questo obbligo legislativo non ? stato eseguito fino ad ora”.
25. Entrano qui di seguito in fila di conto le disposizioni:
“Articolo 1
1. Fin dall’entrata in vigore della presente legge, l’ufficio di amministrazione dei beni della chiesa, l’ODEP, si vede assegnare di pieno dritto l’amministrazione, la gestione e la rappresentanza esclusiva di tutti i beni immobiliari dei santi monasteri al riguardo dai quali possiede da ora una legittimazione attiva e passiva, che questi beni dipendono, conformemente alla legislazione in vigore, dalla categoria ?patrimonio da conservare ‘ o da quella ?patrimonio da liquidare ‘.
(…)
3. (…) Le condizioni e procedimenti di vendita, locazione, concessione di uso emessa in valore da parte dell’ODEP dei beni monastici mobiliari ed immobiliari, cos? come tutta altra domanda legata a suddetti beni all’amministrazione ed alla gestione saranno regolate da decreto presidenziale adottato su proposta dei ministri dell’educazione e dei Culti, dell’economia e dell’agricoltura. Questo stesso decreto pu? abilitare altri organi amministrativi a fissare i dettagli della sua applicazione con decisione regolamentare. Per il caso specifico di vendita di beni immobiliari urbani che appartengono ai monasteri o di concessione di ogni dritto reale ivi relativo, il consenso del monastero interessato ? richiesto, sotto pena di nullit? del contratto.
Articolo 2
1. L’uso di tutto il patrimonio immobiliare monastico che, all’entrata in vigore della presente legge, fa parte delle propriet? (kyriotita) o si trova in possesso (katokhi) [dell’ODEP] o dei santi monasteri o di terzi possono essere ceduti dall’ODEP, ai fini di collocamento in valore e di sfruttamento, di preferenza sia agli agricoltori gi? membri di cooperative agricole – o che lo diventano a causa della concessione -, o alle cooperative agricole ed organismi pubblici. In scambio di questa concessione, l’ODEP versa al monastero riguardato al lordo il 5% del reddito della concessione per i bisogni del monastero.
Sono considerati come patrimonio immobiliare, al senso della presente disposizione, i terreni agricoli ed i terreni suscettibili di sfruttamento agricolo, le foreste e le zone forestali in generale, le pasture, le praterie, cos? come le cave, le miniere ed i vivai.
2. Nei sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’ODEP, pu? trasferire allo stato greco, con contratto da firmare tra questo in quanto rappresentante dei santi monasteri da una parte, ed i ministri dell’educazione e dei Culti, dell’economia e dell’agricoltura in quanto rappresentanti dello stato greco dall? altra parte, la propriet? dei beni immobiliari monastici, cos? come quelli dei terreni che appartengono ai santi monasteri che sono stati iscritti al piano di urbanistica dopo il 1952. Questo trasferimento di propriet? allo stato greco non reca offesa alla validit? di una concessione di uso accordato conformemente alle condizioni enunciate al paragrafo precedente, eccetto la condizione che mira il pagamento di una percentuale dei redditi che sar? versata alla persona giuridica prevista all’articolo 9 della presente legge e sar? utilizzato ai fini educativi. Fino alla creazione di questa persona giuridica, la percentuale sar? versata ad un conto speciale della Banca della Grecia al nome del ministro dell’educazione e dei Culti.
3. I beni immobiliari che appartengono ai santi monasteri e destinati alla cultura da parte dei monaci loro stessi sfuggono esclusivamente alle disposizioni del presente articolo; sono determinati per ogni monastero in funzione del numero dei monaci che risiedono e delle considerazioni di protezione dell’ambiente. Sfuggono anche i terreni destinati a servire da colonie estive o a soddisfare ai bisogni di altre instaurazioni ecclesiastiche.
Questi beni sono designati da decisione dei ministri dell’educazione e dei Culti, dell’agricoltura e dei Lavori pubblici e dell’ambiente, dopo parere dell’ODEP, per ogni santo monastero, ogni colonia estiva ed ogni instaurazione ecclesiastica.
Articolo 3
1. Se niente si ? prodotto alla scadenza del termine di sei mesi contemplati al paragrafo 2 dell’articolo 2, i diritti di propriet? del patrimonio monastico sono regolati conformemente al seguente disposizioni:
A. I beni immobiliari di cui l’uso (nomi, o il possesso) (katokhi), dipendono dai santi monasteri al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono considerati a prescindere come propriet? dello stato greco del loro modo di amministrazione, di gestione e di sfruttamento, salvo se il diritto di propriet? del monastero a) risulta da un titolo legale di propriet? anteriore al giorno del deposito del progetto di legge e gi? registrato, o che lo sar? in un termine perentorio di sei mesi a contare dall’entrata in vigore della presente legge, b) ? stato riconosciuto da una disposizione della legge o da una decisione giudiziale definitiva contro lo stato. Ne va parimenti degli immobili che appartengono ai monasteri, o posseduti da essi, ma occupati da terzi.
B. L’uso ed il possesso dei santi monasteri e da terzi sui beni immobiliari considerati come appartenenti allo stato conformemente al paragrafo precedente e la cui propriet? non ? stata trasferita allo stato secondo l’articolo 2, si concludono e passano di ufficio allo stato greco. Ogni forma di amministrazione, di gestione e di sfruttamento di questi immobili prende fine qualunque sia la categoria da cui dipende il bene secondo la legislazione in vigore. A partire da questa data, lo stato esercita al riguardo dei terzi, dei santi monasteri e degli organismi incaricati di gestire il patrimonio di questi, i diritti che derivano dalla propriet?, l’uso ed il possesso di questi beni. Il ministero dell’agricoltura garantisce oramai l’amministrazione e la gestione di questi ultimi conformemente alle disposizioni della legislazione gi? in vigore e della presente legge. Questa modifica non reca offesa alla validit? di una concessione di uso accordato in virt? del paragrafo 1 dell’articolo 2, eccetto la condizione relativa alla percentuale dei redditi da versare alla persona giuridica prevista all’articolo 9 che sar? destinata oramai all’educazione nazionale
2. Ai fini del presente articolo, sono considerati in generale come beni immobiliari i terreni agricoli ed i terreni suscettibili di un sfruttamento agricolo, le foreste e le zone forestali, le pasture, le praterie, cos? come le cave, le miniere ed i vivai. Sono considerati anche come beni immobiliari i terreni da costruire, anche se figurano nel piano di urbanistica ma purch? l’iscrizione sia posteriore al 1952.
3. I santi monasteri che non sono proprietari di beni immobiliari sufficienti possono vedersi gi? concedere, senza contropartita, dei terreni in loro possesso secondo il paragrafo 1 del presente articolo, ma esclusivamente ai fini di cultura da parte dei monaci stessi. Questi terreni sono determinati in funzione del numero di monaci che risiedono e delle considerazioni di protezione dell’ambiente. Questa concessione ha luogo in un termine perentorio di un anno a contare dalla scadenza contemplata al paragrafo 1 del presente articolo, con contratto stipulato tra lo stato, da una parte, e dall?altra parte la persona giuridica incaricata di amministrare il patrimonio monastico.”
26. L’articolo 4 contempla che nei due mesi dalla scadenza del termine di sei mesi dell’articolo 3 paragrafo 1 A, ogni persona giuridica o fisica che possiede uno degli immobili “supposti appartenere allo stato deve ?lasciarlo? al capo del servizio agricolo o forestale competente, altrimenti questo conferisce un “protocollo di sfratto amministrativo” esecutivo nei quindici giorni dalla notificazione. Contro questo protocollo, l’espulso pu? introdurre un ricorso, non sospensivo, in annullamento (paragrafo 4); in pi?, gli ? lecito, se fa valere dei diritti reali sull’immobile, di investire le giurisdizioni civili in virt? degli articoli 1094 a 1112 del codice civile (paragrafo 7).
27. Un decreto presidenziale, da adottare su proposta dei ministri dell’educazione e dei Culti, dell’economia e dell’agricoltura, deve precisare le modalit? di applicazione degli articoli 3 e 4. A cognizione della Corte, non ? ancora apparso.
28. Ai termini dell’articolo 8, il consiglio di amministrazione dell’ODEP costituito da un presidente e da un vicepresidente, nominati dal consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’educazione e dei Culti, cos? come da sei altri membri e dai loro supplenti, nominati per met? dal santo-sinodo permanente e per met? dal ministro dell’educazione e dei Culti.
L’articolo 9 annuncia la creazione, su proposta del ministro dell’educazione e dei Culti e del ministro dell’economia, di una persona giuridica di diritto privato incaricato di mettere in opera i programmi educativi da stabilire da parte del ministero dell’educazione e dei Culti.
Dalla sua parte, l’articolo 10 contempla l’iscrizione, al bilancio dello stato, di un credito destinato al sostegno finanziario ed alla manutenzione dei monasteri, cos? come al rafforzamento dell’opera culturale della chiesa. Il ministro dell’educazione e dei Culti assegner? le somme disponibili a questo titolo, ai fini dell’esecuzione di un programma speciale che elaborer? ogni anno su raccomandazione del santo-sinodo permanente.
29. Infine, la legge no 1700/1987 esclude dal suo campo di applicazione il patrimonio dei santi monasteri che dipende dal patriarcato ecumenico di Costantinopoli, cos? come dai patriarcati di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme, del Santo-sepolcro e del santo monastero del Sinai.
B. La sentenza del Consiglio di stato, del 7 dicembre 1987
30. Il presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione dell’ODEP furono designati dal ministro dell’educazione e dei Culti il 10 e 16 luglio 1987, articolo 8 della legge no 1700/1987.
Il 20 luglio, la chiesa della Grecia contest? la legalit? della loro nomina dinnanzi al Consiglio di stato (Symvoulio tis Epikrateias) per mezzo di un ricorso in annullamento raddoppiato da una domanda di rinvio ad esecuzione. Il 19 agosto 1987, la commissione dei rinvii del Consiglio di stato giudic? che ogni tentativo, da parte del nuovo consiglio di amministrazione dell’ODEP, di esercitare le competenze che gli assegnavano la legge no 1700/1987 avrebbe rischiato di compromettere le relazioni tra la chiesa e lo stato; accolse di conseguenza la domanda affinch? il Consiglio di stato si pronunciasse sul merito.
Certi monasteri tra cui tre dei richiedenti ed i loro archimandrita, attaccarono anche suddette decisioni il 11 settembre 1987; adducevano, tra altri, che la legge no 1700/1987 infrangeva la Costituzione greca, articoli 3 paragrafo 1, 13 paragrafo 1 e 17, e la Convenzione europea.
31. Il Consiglio di stato deliber? il 7 dicembre 1987, sentenza no 5057/1987, in questi termini,:
(…)
Le disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 1 della Costituzione garantiscono i santi cannoni e le tradizioni della chiesa ortodossa. Tuttavia, si potrebbe considerare che questa garanzia si estende ai santi cannoni ed alle tradizioni relative alle domande di natura puramente amministrativa. Queste domande sulle quali influisce lo scorrimento del tempo e le concezioni moderne, suscitano necessariamente le modifiche destinate a promuovere l’interesse comune della chiesa e dello stato; il legislatore ordinario le regola, secondo i bisogni della societ?, conformemente all’articolo 72 paragrafo 1 della Costituzione greca. Non pu? tuttavia, per mezzo della Carta statutaria della chiesa o di altre disposizioni legislative, procedere ad una riforma fondamentale delle istituzioni amministrative di base che si sono stabilite da molto e solidamente in seno alla chiesa ortodossa. Le stesse disposizioni garantiscono inoltre, anche l’autonomia della chiesa che comprende il potere di decidere delle sue cause coi suoi propri organi costituiti conformemente alla legge e di essere amministrata dal santo-sinodo della gerarchia ed il santo-sinodo permanente organizzato conformemente alla legge ed alle disposizioni del Tomo patriarcale del 29 giugno 1850 e dell’atto sinodale del 4 settembre 1929 che riguardano la composizione di questi organi.
Secondo il parere che l’ha portato in seno al Consiglio di stato, le disposizioni della legge no 1700/1987 che affida all’ODEP, persona giuridica di dritto pubblico integrata nella cornice amministrativa della chiesa e di cui la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione ? designata dallo stato, l’amministrazione, la gestione e la rappresentanza del patrimonio dei santi monasteri, non sono contrari all’autonomia – costituzionalmente garantita – della chiesa, n? alla libert? di religione ed agli articoli 9 e 11 della Convenzione di Roma, n? alla Carta delle Nazioni Unite ed all’atto finale di Helsinki, perch? queste domande, non legate al dogma o al culto, sono di natura puramente amministrativa e non si ricollegano alle istituzioni ecclesiastiche amministrative di base; devono essere regolate di conseguenza, liberamente dal legislatore ordinario. Inoltre, le disposizioni della legge no 1700/1987 non modificano sostanzialmente queste istituzioni perch? l’amministrazione e la gestione del patrimonio monastico ed ecclesiastico erano state affidate all’ODEP da sempre di cui il consiglio di amministrazione – nella sua prima formazione secondo la legge no 4684/1930 – si costituiva in modo maggioritario di laici nominati dallo stato. I mezzi di nullit? contenziosi sono quindi male fondati ed egli invita a respingerli.
Tuttavia, uno dei consiglieri di stato ha formulato la seguente opinione alla quale ha aderito uno degli assessori (paredroi): l’articolo 3 della Costituzione che dispone che la chiesa della Grecia sia amministrata da ?il sinodo dei metropoliti in esercizio ‘, non gli garantisce solamente l’autonomia nel senso che sia amministrata dai metropoliti eletti da lei, ma anche il diritto di amministrare, gestire ed alienare a sua discrezione i beni mobiliari ed immobiliari di ogni natura che gli appartengono per raggiungere i suoi obiettivi non lucrativi, ossia il mantenimento e la promozione della fede ortodossa dei suoi fedeli. La vita monacale e le comunit? monastiche che formano degli elementi essenziali di questa Chiesa e che, malgrado il loro requisito di persone giuridiche di dritto pubblico, provengono come la chiesa lei stessa da una tenuta che si trova all’infuori della giurisdizione dello stato, avevano costituito un modo fondamentale di culto di Dio da sempre. Di conseguenza, privare tutti i monasteri dell’amministrazione, della gestione e della rappresentanza di tutti i loro beni, esistenti e futuri ed assegnare questi poteri all’ODEP senza il loro consenso limita in modo inaccettabile la loro autonomia e quella della chiesa. Queste disposizioni provocano, in primo luogo, una violazione dell’articolo suddetto della Costituzione che non permette di modificare le istituzioni amministrative della chiesa al punto di sconvolgere la sua autonomia e, secondariamente, ostacolano gravemente l’esercizio del culto verso la vita monacale, poich? impediscono l’esercizio ?senza restrizione ‘ del culto monastico, come lo garantisce l’articolo 13 paragrafo 2 della Costituzione. Infine, conviene osservare che a partire dal 1953, l’ODEP era diretto da un consiglio di amministrazione nominato nella sua maggioranza dalla chiesa ed era presieduto dall’arcivescovo di Atene; la giurisprudenza contraria invocata dai sostenitori dell’opinione maggioritaria porta su dei casi isolati e specifici e non sull’insieme del patrimonio monastico. Di conseguenza, la minoranza stima fondati i mezzi di nullit?.
I richiedenti sostengono inoltre che le disposizioni della legge no 1700/1987 che affida all’ODEP, entit? esterna alla chiesa e non controllata da lei, l’amministrazione, la gestione e la rappresentanza del patrimonio monastico e che autorizzano il trasferimento di questo allo stato senza nessuna contropartita, sono contrari agli articoli 17 e 7 paragrafo 3 A, della Costituzione, poich? impongono un’alienazione inaccettabile di questo patrimonio, privano i santi monasteri della loro propriet? ed introducono delle limitazioni incostituzionali ai diritti di propriet?.
L’articolo 7 paragrafo 3 A, della Costituzione vieta ogni confisca generale. L’articolo 17 dispone che la propriet? sia posta sotto la protezione dello stato, ma i diritti che ne derivano non possono esercitarsi a scapito dell’interesse generale. Nessuno pu? essere privato della sua propriet?, se non ? a causa di utilit? pubblica, debitamente provata, nei casi e seguendo il procedimento previsto dalla legge e sempre mediante un’indennit? preliminare e completa. Questa ultima disposizione costituzionale vietata privare qualcuno dei suoi beni senza che si trovino assolte le suddette condizioni; tuttavia, niente impedisce al legislatore di contemplare delle limitazioni al diritto di propriet? sulla base di criteri obiettivi e nell’interesse generale, purch? non annientino questo diritto e non lo rendano inoperante
Secondo il parere che l’ha portato in seno al Consiglio di stato, le disposizioni della legge no 1700/1987 che contempla il trasferimento allo stato greco della propriet? delle terre monastiche agricole e di altri beni immobiliari possedute dai santi monasteri senza titolo legale di propriet?, non sono contrarie all’articolo 17 della Costituzione perch? non privano i santi monasteri della loro propriet? (idioktissia); in fatto, la legge implica che questi beni immobiliari non appartengono loro. In pi?, le disposizioni della legge che riguarda la vendita degli immobili urbani dei santi monasteri o la concessione dei diritti reali afferenti, con decisione dell’ODEP, non recano offesa al diritto di propriet? dei santi monasteri nella misura in cui la loro applicazione resta subordinata al consenso del santo monastero che possiede il bene immobiliare in mancanza di cui il contratto ? nullo. Infine, le disposizioni relative al collocamento in valore da parte dell’ODEP degli immobili urbani, miniere, cave e vivai appartenenti ai santi monasteri o a tutta altra istituzione ecclesiastica, cos? come quelle relative all’amministrazione, la gestione e la rappresentanza della propriet? agricola ed il collocamento in valore, reale e futuro, degli immobili urbani, non provocano privazione di propriet?, poich? la propriet? come tale resta nelle mani dei santi monasteri e, in ogni caso, i redditi della gestione di questi beni da parte dell’ODEP sono utilizzati ai fini ecclesiastici; stabiliscono delle restrizioni costituzionali alla propriet?, destinata a servire simultaneamente l’interesse di questi monasteri e l’interesse generale. Perci?, il mezzo di nullit? sotto esame, cos? come le lagnanze relative agli articoli 12 paragrafi 5 e 6, e 20 paragrafo 1 della Costituzione ed all’articolo 1 del Protocollo addizionale di Parigi del 20 marzo 1952, sono male fondati e devono essere respinti
Due consiglieri di stato ai quali ha aderito uno degli assessori, hanno formulato la seguente opinione: l’attribuzione, nelle condizioni suddette, dell’amministrazione, della gestione e della rappresentanza dell’insieme del patrimonio monastico all’ODEP, anche ?in modifica delle disposizioni legali in vigore ‘, articolo 1 paragrafo 3 della legge no 1700/1987, non si analizzai in una limitazione di propriet?, ammessa dalla Costituzione, ma tocca in modo inaccettabile e senza indennizzo completo l’essenza stessa del diritto di propriet?. Ci? ? tanto pi? evidente che sola possibilit? lasciata ai monasteri consiste nell? acconsentire od nell?opporsi alla vendita della loro propriet? urbana ed alla concessione di un diritto reale ivi afferente da parte dell’ODEP, senza potere decidere loro stessi,: simile decisione dipende esclusivamente dall’ODEP che si pronuncia sovranamente, senza far riferimento ai monasteri, sulla vendita dei terreni agricoli e ` il collocamento in valore reale e futuro ‘ della loro propriet? immobiliare contemplata all’articolo 7 della legge no 1700/1987. In quanto ai beni mobiliari dei monasteri di cui certi hanno un grande valore (icone dei musei dei monasteri, reliquie preziose, azioni, ecc.), sono gestiti senza nessuna limitazione da parte dell’ODEP. Inoltre, conviene notare che la legge no 1700/1987 non precisa la destinazione dei redditi del patrimonio monastico; in compenso, risulta dagli articoli 2 paragrafo 2, 3 paragrafo 1 B, e 9 della legge no 1700/1987 che i redditi dello stato provenienti ` dal collocamento in valore o della concessione dell’uso del patrimonio monastici ed ecclesiastici ‘ sono trasferiti ad una persona giuridica di diritto privato creata a titolo dell’articolo 9 e non perseguendo degli obiettivi ecclesiastici. Cos?, le disposizioni della legge no 1700/1987 contraddicono pienamente non solo l’articolo 17 della Costituzione, ma anche le disposizioni della convenzione di Roma (articolo 1 del Protocollo addizionale) ed il trattato che istituisce la Comunit? economica europea, e mettono in causa la responsabilit? internazionale dello stato greco. Di conseguenza, la minoranza stima fondata questo mezzo di nullit?.
(…)
In quanto all’affermazione secondo la quale le disposizioni della legge no 1700/1987 violano l’articolo 4 paragrafo 1 della Costituzione perch? stabiliscono una discriminazione tra le chiese ortodosse della Grecia ed i monasteri che dipendono dal patriarcato ecumenico, il patriarcato ecumenico stesso, i patriarcati di Alessandria, di Gerusalemme, del Santo- sepolcro, del santo monastero del Sinai, ed i monasteri di altre confessioni o religioni, la lagnanza ? male fondata perch? la chiesa ortodossa della Grecia, in quanto strumento ed espressione della religione dominante secondo i termini dell’articolo 3 paragrafo 1 della Costituzione, non occupa la stessa posizione che le altre chiese ortodosse, confessioni o religioni, cos? che le disposizioni legislative controverse non infrangono il principio costituzionale del trattamento uguale delle situazioni giuridiche analoghe.
(…)
In pi?, ? addotto che le disposizioni della legge no 1700/1987 violano l’articolo 5 paragrafo 1 della Costituzione, per il fatto che i cittadini ortodossi che desiderassero portare un sostegno finanziario ai monasteri si troverebbero ostacolati nella libera espressione della loro personalit? poich?, contro la loro volont?, l’amministrazione e la gestione dei doni non sarebbero affidate ai monasteri ma all’ODEP.
D?altra parte, ? addotto che queste disposizioni recano offesa alla libert? individuale di religione dei membri delle comunit? monastiche e di quelli che desidererebbero fondare un monastero consacrandovi il loro patrimonio. Il primo ramo del mezzo ? male fondato perch? il diritto individuale della libera espressione della sua personalit?, garantito con l’articolo 5 paragrafo 1 della Costituzione, non ? un diritto assoluto; ? subordinato alle limitazioni portate dalla Costituzione e dalla legge. Nello specifico, le limitazioni che risultano dalle suddette disposizioni della legge no 1700/1987, non violano l’articolo 5 paragrafo 1 della Costituzione. Il mezzo ? anche male fondato nel suo secondo innesto perch? si riferisce, in modo vago, ad un danno eventuale e futuro dei richiedenti.
(…)
Il Consiglio di stato annull? tuttavia la decisione del ministro dell’educazione e dei Culti, del 16 luglio 1987 (paragrafo 30 sopra) al motivo che la composizione del consiglio dell?amministrazione dell’ODEP non soddisfaceva le esigenze dell’articolo 8 della legge no 1700/1987.
C. La legge del 6 ottobre 1988 “che ratifica la convenzione di cessione allo stato del patrimonio forestale ed agricolo dei santi monasteri della chiesa della Grecia che aderiscono” (“la legge no 1811/1988”)
32. L’adozione della legge no 1700/1987 aveva provocato un viva reazione della chiesa della Grecia. A scopo di acquietamento, il governo ed il santo-sinodo della gerarchia sottoscrissero, dopo gli incontri successivi, un consenso preliminare secondo il quale i monasteri acconsentirebbero, per mezzo di una convenzione, a cedere allo stato una parte del loro patrimonio. Il consenso poneva come condizione essenziale l’obbligo, per la chiesa di Grecia, di munirsi, in vista della firma di suddetta convenzione, dei pieni poteri del consiglio monastico di ogni monastero.
33. L?11 maggio 1988, il santo-sinodo permanente conclude infatti con lo stato una convenzione ai termini della quale cento quarantanove monasteri tra cui i monasteri richiedenti A. P., O. L. e P. V., cedevano il loro patrimonio forestale ed agricolo allo stato; quarantasette monasteri dichiararono di non sentirsi mirati da questa, in mancanza di disporre di un tale patrimonio sostanziale. Il Parlamento la ratific? con l’articolo 1 della legge no 1811/1988 in cui l’articolo 2 paragrafo 3 precisava: “Fin dalla pubblicazione della presente legge, l’amministrazione e la gestione del patrimonio urbano dei santi monasteri che non aderiscono alla convenzione spettano al santo-sinodo permanente della chiesa della Grecia. Le disposizioni della legge no 1700/1987 si applicano al restante del patrimonio di questi monasteri.”
Il paragrafo 1 dello stesso articolo permetteva ai monasteri non contraenti di aderire alla convenzione in un termine, rinnovabile, di un anno a contare dall’entrata in vigore della legge; tuttavia, questo termine non sospendeva l’applicazione della legge no 1700/1987.
34. Secondo l’articolo 2 della convenzione, i monasteri contraenti abbandonano tutto il loro patrimonio agricolo e forestale allo stato, salvo i terreni che li cingono in un raggio di 200 metri; il parere di ogni monastero ? richiesto per l’installazione nella sua prossimit? ed il funzionamento di locali di divertimento, ristoranti ed imprese. Ini pi?, i monasteri contraenti sono autorizzati a sottrarre all’operazione una percentuale del loro patrimonio fondiario originario – per quanto la superficie totale dei terreni conservati non supera 500 000 m? di foreste o 200 000 m? di terre agricole -, cos? come il 20% dei terreni “sfruttabili turisticamente”; la chiesa della Grecia si vede assegnare, in quanto a lei, il 40% dei terreni inclusi nel piano di urbanistica dopo il 1952. Infine, si trovano escluse dal trasferimento le terre che i monasteri possiedono in virt? di un titolo legale di propriet? o di un titolo successorio e testamentario o di donazione.
La scelta tra i terreni da cedere allo stato e quelli che restano ad ogni monastero incombe su un comitato speciale, costituito in ogni dipartimento per decisione del prefetto.
In scambio del trasferimento di propriet?, lo stato si avvia a versare uno stipendio ad ottantacinque predicatori ed a consacrare al sostegno finanziario dei monasteri contraenti l?1% dei crediti di bilancio destinati alla chiesa (articolo 4).
35. Ai termini dell’articolo 3 della convenzione, l’ODEP doveva sparire una volta le operazioni compiute; in realt?, l’ODEP fu sciolto dopo la ratifica della convenzione da parte del Parlamento ed il suo personale fu destinato ad altri organismi dello stato conformemente all’articolo 3 della legge no 1811/1988. La gestione e l’amministrazione del patrimonio urbano e della parte del patrimonio forestale ed agricolo che rimangono di propriet? dei monasteri contraenti dipendono da loro stessi; quelle del patrimonio da liquidare, dalla chiesa della Grecia, surrogata ai diritti ed obblighi dell’ODEP ed unica investita della qualit? per agire. Il santo-sinodo permanente fisser? con le decisioni canoniche, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, il modo di gestione e di sfruttamento del patrimonio dell’ODEP che, dopo l’abolizione di questo, sar? devoluto alla chiesa della Grecia. Infine, i monasteri contraenti hanno requisito per restare in giustizia in ogni controversia concernente il patrimonio che conservano conformemente alla convenzione (articolo 5).
36. Certi dei monasteri – tra cui P. V. – che avevano dato procura alla chiesa della Grecia per negoziare e firmare la convenzione con lo stato, investirono i tribunali adducendo la nullit? di questa.
Sostenevano in particolare che: 1) la convenzione era stata conclusa dal santo-sinodo permanente, semplice organo amministrativo della chiesa della Grecia privato di personalit? giuridica propria e di capacit? giuridica; 2) gli arcivescovi e metropoliti essendosi riuniti durante la sua elaborazione non erano i rappresentanti legali del santo-sinodo permanente; 3) i terreni che i monasteri si erano avviati a cedere non erano determinati in modo preciso e nessuna menzione figurava nella convenzione a proposito della loro situazione, della loro superficie e dei loro limiti; 4) lo stato greco non aveva agito secondo gli incarichi del suo rappresentante legale; 5) all’epoca della conclusione della convenzione l’amministrazione e la rappresentanza del patrimonio monastico di questo patrimonio dell’ODEP e la propriet? era gi? trasferita allo stato in virt? dell’articolo 3 della legge no 1700; 6) le procure rilasciate dai monasteri al santo-sinodo permanente non avevano rivestito la forma di un atto notarile come esigeva la legge; 7) le condizioni poste dai monasteri per la conclusione della convenzione e che figurano nelle procure non si trovavano riprese nel testo stesso di questa.
37. Il 26 gennaio 1990, la corte d’appello di Atene respinse il monastero P. V..
38. Il 4 dicembre 1990, la corte di appello di Atene respinse il ricorso di questo ultimo contro il giudizio cos? reso. Rilev? in particolare, come i primi giudici ma in modo pi? dettagliato che con la legge no 1811/1988 il potere legislativo aveva espresso la volont? di convalidare l’insieme del contenuto della convenzione anche se comprendeva dei vizi di forma o di fondo propri ad inficiarlo di nullit? allo sguardo dei testi in vigore all’epoca della sua conclusione.
In quanto alla lagnanza no 5, la corte di appello l’allontan? al motivo che il monastero P. V. che non era pi? all’epoca della conclusione della convenzione proprietario di questi terreni, non aveva requisito per agire. Per ci? che riguarda le lagnanze numero 3 e 7, stim? che in ragione del grande numero dei monasteri contraenti, la convenzione poteva distinguere solamente in modo generale i terreni da cedere da quelli da conservare e poteva affidare il compito della delimitazione precisa ad un comitato da costituire in ogni dipartimento.
Dall?altra parte, la sola formula dell’articolo 2 della convenzione non bastava a dimostrare un superamento dei limiti dei pieni poteri accordati al santo-sinodo permanente n? un abuso da parte degli arcivescovi che avevano firmato la convenzione; se fosse stato cos? e se dei terreni non mirati dalla procura fossero stati trasferiti allo stato, si sarebbe trattato di una privazione di propriet? incompatibile con l’articolo 17 della Costituzione, vizio non suscettibile di essere coperto dalla ratifica. Era per? impossibile determinare se un tale superamento aveva avuto luogo perch? il ricorrente non precisava se il comitato competente si era liberato gi? dal suo compito.
Infine, la convenzione controversa rivestiva un carattere oneroso perch? lo stato si avviava a sostenere finanziariamente i monasteri aderenti, versando loro il 1% dei crediti del bilancio destinato alla chiesa, ed a prendere incarico della rimunerazione di ottantacinque predicatori.
D. L’applicazione delle leggi numero 1700/1987 e 1811/1988
39. Con un circolare del 5 gennaio 1989, il ministero dell’agricoltura invit? le prefetture a stabilire i comitati contemplati all’articolo 2 della convenzione del 11 maggio 1988, paragrafo 34 sopra. Nessuna misura ? stata presa tuttavia, ancora a questo fine.
Un’altra circolare, del 20 febbraio 1989, attirava l’attenzione delle autorit? sul fatto che la propriet? dei beni immobiliari dei monasteri non contraenti era stata trasferita allo stato conformemente alla legge no 1700/1987. Ricordava loro inoltre la possibilit? di cedere certi questi beni alle cooperative agricole e di utilizzare il procedimento di sfratto previsto all’articolo 4 della legge no 1700/1987 (paragrafo 26 sopra).
40. Nella pratica, le operazioni di trasferimento restano incompiute, in particolare in quanto alla definizione dei beni che devono a passare allo stato a titolo tanto della legge no 1700/1987 che della legge no 1811/1988.
41. Dinnanzi alla Commissione, poi alla Corte, i monasteri richiedenti hanno invocato parecchi giudizi che interrompevano il procedimento impegnato dai monasteri, non richiedenti, contro lo stato, giudizi no 455/1987 della corte d’appello di Ioannina e no 175/1988 della corte d’appello di Halkis, e dichiaravano inammissibile il ricorso di un altro, giudizio no 335/1987 della corte d’appello di Lassithi, al motivo che suddetti monasteri non avevano pi? requisito per agire dall’entrata in vigore della legge no 1700/1987. Ne fu cos? in particolare di un’azione in dichiarazione che mirava a fare riconoscere il diritto di propriet? di un monastero non richiedente che sarebbe derivata, secondo questo monastero, dall’usucapione abbreviata; la corte d’appello di Patras, giudizio no 35/1991, giudic? inoltre che la propriet?, il possesso e l’uso dei terreni controversi erano stati trasferiti di ufficio allo stato in virt? dell’articolo 3 paragrafo 1 A, e B, della legge no 1700/1987 e rilev? che suddetto monastero non figurava tra quelli che avevano aderito alla convenzione dell? 11 maggio 1988.
42. Con una lettera del 7 febbraio 1992, il ministero dell’agricoltura ha risposto cos? ad una richiesta di informazioni che l’agente del Governo gli aveva indirizzato a proposito dell’applicazione delle leggi numero 1700/1987 e 1811/1988:
“(…) le leggi numero 1700/1987 e 1811/1988 che regolano delle domande della propriet? ecclesiastica, non si sono trovate ad applicare perch? i procedimenti previsti da esse per trasferire allo stato i terreni che gli spettavano, cos? come per distinguerli da quelli che dovevano restare ai monasteri, non hanno ricevuto ancora esecuzione. (…) Un problema ? sorto in quanto alla gestione della tenuta forestale monastica, perch? i procedimenti di presa di possesso dei terreni da parte dello stato non sono stati messi in opera ma anche a causa delle divergenze tra questo ultimo ed i santi monasteri a proposito dell’interpretazione di suddette leggi. (…) Risulta del documento no 147224/21.12.1991 della Direzione del piano di sviluppo del territorio del nostro ministero, (…) cos? come dalla costituzione da parte del ministro dell’educazione di una squadra per studiare il problema della propriet? ecclesiastica, che lo stato ha l’intenzione di approfondire di nuovo la domanda per deciderla.”
43. Il consiglio dei monasteri richiedenti ha affermato che alla data dell’udienza dinnanzi alla Corte nessuno dei terreni controversi era stato trasferito ancora alle cooperative agricole o allo stato. Ha sostenuto per? che dall’entrata in vigore della legge no 1700/1987, le autorit? amministrative negano di accordare le autorizzazioni necessarie al compimento di certi atti di sfruttamento correnti.
A questo riguardo, invoca e produce una corrispondenza scambiata tra da un lato l’autorit? forestale di Kalambaka e dell’altro la cooperativa di V. ed il monastero M. S.; la prima ha impedito al secondo di procedere all’abbattimento degli alberi nelle foreste che appartengono a suddetto monastero in virt? del decreto no 2185 del 1952 (paragrafo 9 sopra) mentre la cooperativa aveva pagato gi? al monastero, dal 1985, il prezzo dell’abbattimento.
Parimenti, l’autorit? forestale di A. in Magnesia non ha voluto approvare il piano di sfruttamento quadriennale di una foresta che appartiene al monastero A. X., avvalendosi dell’incertezza che rimaneva in quanto allo statuto patrimoniale di suddetta foresta.
PROCEDIMENTO DINNANZI A LA COMMISSIONE
44. I monasteri richiedenti hanno investito la Commissione nel seguente ordine: A. X., O. L., A. L. K., M. S. ed A. P., cos? come sei monaci di questi monasteri, il 16 luglio 1987, richiesta no 13092/87,; C. E., P. V. e M. S. K., cos? come quattro monaci ed ecclesiastici, il 15 maggio 1988, richiesta no 13984/88. Invocavano gli articoli 6, 9, 11, 13 e 14 ( art. 6, art. 9, art. 11, art. 13, art. 14) della Convenzione cos? come l’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1).
45. La Commissione ha ordinato la congiunzione delle due richieste il 4 dicembre 1989. Li ha considerate il 5 giugno 1990, ma solamente nella misura in cui provenivano dai santi monasteri; li ha dichiarati inammissibili per il surplus. Nel suo rapporto del 14 gennaio 1993 (articolo 31) (art. 31) arriva alla conclusione:
a) in quanto all’insieme dei monasteri richiedenti,
– che il trasferimento di propriet? prevista dalla legge no 1700/1987 non viola l’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) (unanimit?);
– che le disposizioni della legge no 1700/1987, come modificate dalla legge no 1811/1988, non violano questo stesso articolo (P1-1) (unanimit?);
– che non c’? stata violazione degli articoli 9, 11 e 13 (art. 9, art. 11, art. 13) della Convenzione (unanimit?), n? del diritto dei monasteri richiedenti ad un processo equo, al senso dell’articolo 6 paragrafo 1 ( art. 6-1) (unanimit?) n? dell’articolo 14 composto con gli articoli 6, 9 e 11 (art. 14+6, art. 14+9, art. 14+11) della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo no 1 (art. 14+P1-1) (unanimit?);
b) in quanto ai monasteri A. X., A. L. K., M. S., C. E. e M. S. K., che non c’? stata violazione del diritto di accesso ad un tribunale, garantito dall’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) (undici voci contro due);
c) in quanto ai monasteri A. P., P. V. ed O. L., che non c’? stata violazione del diritto di accesso ad un tribunale, al senso dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) (unanimit?).
Il testo integrale del suo parere e delle due opinioni separate di cui si accompagna figura qui accluso alla presente sentenza
CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE
46. Nel suo esposto, il Governo ha invitato la Corte “a respingere nel loro insieme le due richieste dei santi monasteri.”
47. Dal loro lato, i monasteri richiedenti hanno pregato la Corte
“(…) di dichiarare che le disposizioni delle leggi 1700/1987 e 1811/1988 e gli atti ulteriori della Repubblica ellenica sono contrari all’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1), all’articolo 6 (art. 6) e, sussidiariamente, agli articoli 13, 14, 9 e 11 (art. 13, art. 14, art. 9, art. 11) della Convenzione,;
(…) di dichiarare che le violazioni sono state commesse contro l’insieme dei richiedenti;
(…) di accordare un risarcimento “.
IN DIRITTO
I. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
A. Comptetenza ratione personae della Corte
48. In primo luogo, il Governo nega ai monasteri richiedenti la qualit? di organizzazioni non governative al senso dell’articolo 25 (art. 25) della Convenzione. Invoca i legami storici, giuridici e finanziari della chiesa ortodossa e delle sue istituzioni con la nazione e lo stato ellenico che si rifletterebbero nella Costituzione stessa del 1975 e nei testi legislativi, cos? come l’influenza considerevole che eserciterebbe la chiesa della Grecia sulle attivit? dello stato attualmente. L’attribuzione a questa ed ai suoi componenti – tra cui i monasteri – della personalit? giuridica di dritto pubblico dimostrerebbe l’importanza privata accordata alle cause ecclesiastiche. Inoltre, la chiesa ortodossa greca e le sue istituzioni parteciperebbero direttamente ed attivamente all’esercizio del potere pubblico; prenderebbero degli atti amministrativi esecutivi di cui il Consiglio di stato controllerebbe la legalit? come fa per gli atti di qualsiasi autorit? pubblica. In quanto ai monasteri, si integrerebbero gerarchicamente nella struttura organica della chiesa della Grecia: la loro creazione, la loro fusione ed il loro scioglimento si opererebbero per mezzo di decreto adottato dopo parere dell’archimandrita ed approvazione del santo-sinodo permanente e su proposta del ministro dell’educazione e dei Culti. Per entrare in vigore, gli atti dei consigli monastici dovrebbero essere ratificati dall’autorit? ecclesiastica di tutela. Infine, il fatto che i monasteri possiedano una personalit? giuridica distinta di quella della chiesa non sarebbe determinante; ne manifesterebbe la possibilit? di collocamento in gioco della responsabilit? internazionale di un Stato a ragione di atti compiuti dalle entit? giuridiche distinte di questo.
49. Come la Commissione ha rilevato nella sua decisione sull’ammissibilit?, la Corte nota al primo colpo che i monasteri richiedenti non esercitano prerogative di potere pubblico. L’articolo 39 paragrafo 1 della Carta statutaria della chiesa della Grecia qualifica i monasteri come istituzioni religiose di asceticismo (paragrafo 15 sopra). I loro obiettivi essenzialmente ecclesiali e spirituali, ed anche culturali e sociali per certi di essi, non sono di natura tale da farli collocare tra le organizzazioni governative che perseguono degli obiettivi di amministrazione pubblica. Della qualifica di persone giuridiche di dritto pubblico si deduce solamente la volont? del legislatore di garantire loro – in ragione dei legami privati che li uniscono allo stato – la stessa protezione giuridica al riguardo dei terzi che quella accordata alle altre persone giuridiche di dritto pubblico. Inoltre, il solo potere dei consiglieri monastici consiste in decretare degli ordinamenti che ricadono sull’organizzazione e la promozione della vita spirituale e sull’amministrazione interna di ogni monastero (articolo 39 paragrafo 4 – paragrafo 15 sopra).
Dipendendo dalla tutela – spirituale – dell’arcivescovo del luogo dove si trovano situati (articolo 39 paragrafo 2) e non da quella dello stato, i monasteri costituiscono delle entit? distinte da questo ultimo, al riguardo del quale godono di un’autonomia completa.
C’? luogo dunque di considerare i monasteri richiedenti come organizzazioni non governative al senso dell’articolo 25 (art. 25) della Convenzione.
B. Esaurimento delle vie di ricorso interne
50. In secondo luogo, il Governo sostiene che i monasteri richiedenti non hanno esaurito a parecchi riguardi le vie di ricorso interne: nessuno tribunale avrebbe troncato una controversia concernente la violazione addotta dei loro diritti.
In modo generale, il Governo pretende che l’impossibilit? in dritto greco di fare annullare direttamente una disposizione che sarebbe incostituzionale non indebolisce per niente l’efficacia de