Conclusione Domande di procedimento parzialmente trattenute
CORTE (CAMERA)
CAUSA LAWLESS C. Irlanda (No). 2,
(Richiesta no 332/57)
SENTENZA
STRASBURGO
7 aprile 1961
LA CORTE,
Visto le conclusione1 presentate dai Delegati della Commissione europea dei Diritti dell’uomo all’udienza del 7 aprile 1961;
Dando atto all’agente del Governo irlandese che non desidera concludere sull’incidente;
Considerando che nella sua sentenza del 14 novembre 1960 la Corte ha dichiarato che a questo stadio del procedimento non c’era luogo di autorizzare la Commissione a trasmetterle le osservazioni scritte del richiedente sul rapporto della Commissione;
Considerando d?altra parte che la Corte ha riconosciuto gi? alla Commissione in suddetta sentenza di cui solo la versione francese fa fede, la facolt? di fare stato dinnanzi a lei, sotto la sua propria responsabilit?, delle considerazioni del richiedente in quanto elemento proprio ad illuminare la Corte;
Considerando che questa latitudine della Commissione si estende ad ogni altra considerazione che la Commissione avrebbe raccolto dal richiedente nel corso del procedimento dinnanzi alla Corte;
Considerando, peraltro, che la Commissione dispone di una piena libert? in quanto alla scelta dei metodi con i quali intende stabilire il contatto col richiedente e fornire a questo l’occasione di fargli conoscere i suoi punti di vista; che le ? lecito in particolare chiedere al richiedente di designare una persona che sia a disposizione di questi delegati; che non risulta da questo fatto che la persona in questione abbia un locus standi in judicio;
Per questi motivi,
Decide all’unanimit?:
In quanto alle conclusioni sub litt. (a) che non c’? luogo, nello stato reale, di considerare le osservazioni scritte del richiedente riprodotte ai paragrafi 31 a 49 dell’esposizione della Commissione del 16 dicembre 1960 come facenti parte integrante del procedimento della causa,;
In quanto al capo sub litt. (b), che la Commissione ha ogni latitudine di fare stato, durante i dibattimenti e nella misura in cui li giudichi appropriati ad illuminare la Corte, delle considerazioni del richiedente relative o al rapporto, o ad ogni domanda privata sorta dal momento del suo deposito;
In quanto al capo sub litt. (c), che apparteneva alla Commissione, dal momento che lo giudicava utile, di invitare il richiedente a mettere una persona a sua disposizione e ci? sotto le riserve indicate pi? alto.
1 all’udienza del 7 aprile 1961, Sir Humphrey Waldock, Delegato principale della Commissione dei Diritti dell’uomo, ha preso le seguente conclusioni:
“Piaccia alla Corte di decidere che i Delegati della Commissione sono in diritto:
(a) di considerare come facenti parte del procedimento della causa le osservazioni scritte del richiedente sul rapporto della Commissione che sono riprodotte ai paragrafi 31 a 49 dell’esposizione della Commissione del 16 dicembre 1960, cos? come ? indicato alla pagina 15 della sentenza della Corte del 14 novembre 1960;
(b) di fare conoscere alla Corte le considerazioni del richiedente sulle domande private che sorgono durante i dibattimenti, cos? come ? indicato alla pagina 15 della sentenza della Corte del 14 novembre 1960;
(c) di considerare la persona designata dal richiedente come essendo a loro disposizione per prestar loro ogni assistenza che giudicheranno opportuno sollecitare, per fare conoscere alla Corte il punto di vista del richiedente sulle domande private che sorgono durante i dibattimenti.”
Il Sig. A. O’Keeffe, agendo in qualit? di agente del Governo irlandese, ha dichiarato che si rimetteva alla saggezza della Corte.
LAWLESS V. IRELAND (No). 2, JUDGMENT,
SENTENZA LAWLESS C. IRELANDE (No.2)