A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE LAWLESS c. IRLANDE (N? 2)

Tipologia: Sentenza
Importanza: 1
Articoli:
Numero: 332/57/1961
Stato: Irlanda
Data: 1961-04-07 00:00:00
Organo: Grande Camera
Testo Originale

Conclusione Domande di procedimento parzialmente trattenute
CORTE (CAMERA)
CAUSA LAWLESS C. Irlanda (No). 2,
(Richiesta no 332/57)
SENTENZA
STRASBURGO
7 aprile 1961

LA CORTE,
Visto le conclusione1 presentate dai Delegati della Commissione europea dei Diritti dell’uomo all’udienza del 7 aprile 1961;
Dando atto all’agente del Governo irlandese che non desidera concludere sull’incidente;
Considerando che nella sua sentenza del 14 novembre 1960 la Corte ha dichiarato che a questo stadio del procedimento non c’era luogo di autorizzare la Commissione a trasmetterle le osservazioni scritte del richiedente sul rapporto della Commissione;
Considerando d?altra parte che la Corte ha riconosciuto gi? alla Commissione in suddetta sentenza di cui solo la versione francese fa fede, la facolt? di fare stato dinnanzi a lei, sotto la sua propria responsabilit?, delle considerazioni del richiedente in quanto elemento proprio ad illuminare la Corte;
Considerando che questa latitudine della Commissione si estende ad ogni altra considerazione che la Commissione avrebbe raccolto dal richiedente nel corso del procedimento dinnanzi alla Corte;
Considerando, peraltro, che la Commissione dispone di una piena libert? in quanto alla scelta dei metodi con i quali intende stabilire il contatto col richiedente e fornire a questo l’occasione di fargli conoscere i suoi punti di vista; che le ? lecito in particolare chiedere al richiedente di designare una persona che sia a disposizione di questi delegati; che non risulta da questo fatto che la persona in questione abbia un locus standi in judicio;
Per questi motivi,
Decide all’unanimit?:
In quanto alle conclusioni sub litt. (a) che non c’? luogo, nello stato reale, di considerare le osservazioni scritte del richiedente riprodotte ai paragrafi 31 a 49 dell’esposizione della Commissione del 16 dicembre 1960 come facenti parte integrante del procedimento della causa,;
In quanto al capo sub litt. (b), che la Commissione ha ogni latitudine di fare stato, durante i dibattimenti e nella misura in cui li giudichi appropriati ad illuminare la Corte, delle considerazioni del richiedente relative o al rapporto, o ad ogni domanda privata sorta dal momento del suo deposito;
In quanto al capo sub litt. (c), che apparteneva alla Commissione, dal momento che lo giudicava utile, di invitare il richiedente a mettere una persona a sua disposizione e ci? sotto le riserve indicate pi? alto.
1 all’udienza del 7 aprile 1961, Sir Humphrey Waldock, Delegato principale della Commissione dei Diritti dell’uomo, ha preso le seguente conclusioni:
“Piaccia alla Corte di decidere che i Delegati della Commissione sono in diritto:
(a) di considerare come facenti parte del procedimento della causa le osservazioni scritte del richiedente sul rapporto della Commissione che sono riprodotte ai paragrafi 31 a 49 dell’esposizione della Commissione del 16 dicembre 1960, cos? come ? indicato alla pagina 15 della sentenza della Corte del 14 novembre 1960;
(b) di fare conoscere alla Corte le considerazioni del richiedente sulle domande private che sorgono durante i dibattimenti, cos? come ? indicato alla pagina 15 della sentenza della Corte del 14 novembre 1960;
(c) di considerare la persona designata dal richiedente come essendo a loro disposizione per prestar loro ogni assistenza che giudicheranno opportuno sollecitare, per fare conoscere alla Corte il punto di vista del richiedente sulle domande private che sorgono durante i dibattimenti.”
Il Sig. A. O’Keeffe, agendo in qualit? di agente del Governo irlandese, ha dichiarato che si rimetteva alla saggezza della Corte.

LAWLESS V. IRELAND (No). 2, JUDGMENT,

SENTENZA LAWLESS C. IRELANDE (No.2)

Testo Tradotto

Conclusion Questions de proc?dure partiellement retenues
COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LAWLESS c. IRLANDE (No. 2)
(Requ?te no 332/57)
ARR?T
STRASBOURG
7 avril 1961

LA COUR,
Vu les conclusions1 pr?sent?es par les D?l?gu?s de la Commission europ?enne des Droits de l?Homme ? l?audience du 7 avril 1961;
Donnant acte ? l?agent du Gouvernement irlandais qu?il ne d?sire pas conclure sur l?incident;
Consid?rant que dans son arr?t du 14 novembre 1960 la Cour a d?clar? qu?? ce stade de la proc?dure il n?y avait pas lieu d?autoriser la Commission ? lui transmettre les observations ?crites du requ?rant sur le rapport de la Commission;
Consid?rant d?autre part que la Cour a d?j? reconnu ? la Commission dans ledit arr?t, dont seule la version fran?aise fait foi, la facult? de faire ?tat devant elle, sous sa propre responsabilit?, des consid?rations du requ?rant en tant qu??l?ment propre ? ?clairer la Cour;
Consid?rant que cette latitude de la Commission s??tend ? toutes autres consid?rations que la Commission aurait recueillies du requ?rant dans la suite de la proc?dure devant la Cour;
Consid?rant, par ailleurs, que la Commission dispose d?une enti?re libert? quant au choix des m?thodes par lesquelles elle entend ?tablir le contact avec le requ?rant et fournir ? celui-ci l?occasion de lui faire conna?tre ses vues; qu?il lui est loisible notamment de demander au requ?rant de d?signer une personne qui soit ? la disposition de ces d?l?gu?s; qu?il ne r?sulte pas de ce fait que la personne en question ait un locus standi in judicio;
Par ces motifs,
D?cide ? l?unanimit?:
Quant aux conclusions sub litt. (a), qu?il n?y a pas lieu, dans l??tat actuel, de consid?rer les observations ?crites du requ?rant reproduites aux paragraphes 31 ? 49 de l?expos? de la Commission du 16 d?cembre 1960 comme faisant partie int?grante de la proc?dure de l?affaire;
Quant au chef sub litt. (b), que la Commission a toute latitude de faire ?tat, au cours des d?bats et dans la mesure ou elle les juge propres ? ?clairer la Cour, des consid?rations du requ?rant relatives soit au rapport, soit ? toute question particuli?re ayant surgi depuis son d?p?t;
Quant au chef sub litt. (c), qu?il appartenait ? la Commission, du moment qu?elle le jugeait utile, d?inviter le requ?rant ? mettre une personne ? sa disposition et cela sous les r?serves indiqu?es plus haut.
1 A l’audience du 7 avril 1961, Sir Humphrey Waldock, D?l?gu? principal de la Commission des Droits de l’Homme, a pris les conclusions suivantes:
“Plaise ? la Cour de d?cider que les D?l?gu?s de la Commission sont en droit:
(a) de consid?rer comme faisant partie de la proc?dure de l’affaire les observations ?crites du requ?rant sur le rapport de la Commission qui sont reproduites aux paragraphes 31 ? 49 de l’expos? de la Commission du 16 d?cembre 1960, ainsi qu’il est indiqu? ? la page 15 de l’arr?t de la Cour du 14 novembre 1960;
(b) de faire conna?tre ? la Cour les consid?rations du requ?rant sur les questions particuli?res surgissant au cours des d?bats, ainsi qu’il est indiqu? ? la page 15 de l’arr?t de la Cour du 14 novembre 1960;
(c) de consid?rer la personne d?sign?e par le requ?rant comme ?tant ? leur disposition pour leur pr?ter toute assistance qu’ils jugeront bon de solliciter, afin de faire conna?tre ? la Cour le point de vue du requ?rant sur les questions particuli?res surgissant au cours des d?bats.”
M. A. O’Keeffe, agissant en qualit? d’agent du Gouvernement irlandais, a d?clar? qu’il se rapportait ? la sagesse de la Cour.

LAWLESS v. IRELAND (No. 2) JUDGMENT

ARR?T LAWLESS c. IRELANDE (No.2)

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 14/09/2024