PRIMA SEZIONE
CAUSA LAURA BINOTTI C. ITALIA
( Richiesta no 71603/01)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
29 luglio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Laura Binotti c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Christos Rozakis, presidente, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Elisabetta Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Guido Raimondi, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 luglio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 71603/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra L. B. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 30 aprile 2001 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 13 ottobre 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte aveva giudicato che la perdita di ogni disponibilità del terreno, combinato con l’impossibilità di ovviare alla situazione incriminata, aveva generato delle conseguenze abbastanza gravi affinché la richiedente avesse subito un’espropriazione di fatto incompatibile col suo diritto al rispetto dei suoi beni e non conforme al principio di preminenza del diritto e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Binotti c. Italia (no 2), no 71603/01, §§ 85 e 86, 13 ottobre 2005).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, la richiedente richiedeva una soddisfazione equa di 18 363, 85 EUR a titolo di danno patrimoniale per la perdita del terreno. Sollecitava inoltre un’indennità per danno morale e chiedeva il rimborso degli oneri e spese per il procedimento dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed la richiedente a sottoporle per iscritto, nei tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, 108, e punto 4 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole era venuto a scadenza senza che le parti arrivassero a tale accordo. Tanto la richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
6. Il 16 marzo 2007, il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno patrimoniale e di depositare un rapporto di perizia prima del 30 giugno 2007.
7. Suddetti rapporti di perizia sono stati depositati nel termine assegnato.
IN DIRITTO
8. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
9. La richiedente chiede la restituzione del terreno ed a difetto una somma corrispondente alla differenza tra il valore commerciale del terreno e l’importo del risarcimento accordato a livello nazionale. Valuta questo danno a 18 363,85 EUR.
10. Il Governo afferma che la liquidazione del danno patrimoniale non è legata al valore dei terreni espropriati.
11. Sussidiariamente il Governo chiede alla Corte di attenersi in conto il fatto che se il procedimento di espropriazione fosse stato portato a termine, la richiedente avrebbe ricevuto un indennizzo inferiore a quella che ha appena ricevuto.
12. Il Governo osserva poi che la richiedente ha ottenuto a livello nazionale una decisione che le accorda una somma importante. In questa situazione, la Corte non dovrebbe accordare una soddisfazione equa che provocherebbe un arricchimento indebito della richiedente.
13. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
14. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha rivisto la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, questa ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
15. Seguendo i criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondente al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Bisogna anche abbinare interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
16. Nello specifico, la richiedente ha perso la proprietà del suo terreno nel 1992. Come risulta dalla perizia ordinata dalle giurisdizioni interne, il valore del bene a questa data era di 19 900 000 ITL, o 10 277,49 EUR (paragrafo 17 della sentenza al principale).
17. Tenuto conto di questi elementi e considerando le pretese della richiedente, la Corte, deliberando in equità, stima ragionevole accordare per intero la somma chiesta per il danno patrimoniale, ossia 18 363,85 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
B. Danno morale
18. La richiedente chiede il versamento di un’indennità di 40 000 EUR a titolo di danno morale.
19. Il Governo afferma che la somma chiesta dalla richiedente è manifestamente esorbitante
20. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del suo bene ha causato al richiedente un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
21. Deliberando in equità, la Corte accorda al richiedente la somma di 20 000 EUR a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
22. Giustificativi in appoggio, la richiedente chiede 25 797,80 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte.
23. Il Governo stima che tale somma è eccessiva e si rimette alla saggezza della Corte.
24. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (Van di Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A no 288, § 66).
25. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarne solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo di 20 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
26. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce,
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 18 363,85 EUR (diciottomila tre cento sessanta tre euro ed ottanta cinque centesimi) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 20 000 EUR (ventimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 20 000 EUR (ventimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta al richiedente, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 29 luglio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente