Conclusione: Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
SECONDA SEZIONE
CAUSA LANTERI C. ITALIA
( Richiesta no 56578/00)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
29 gennaio 2013
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Lanteri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi una camera composta da:
Danutė Jočienė, presidentessa,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto di Albuquerque,
Helen Keller, giudici,e
di Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 18 dicembre 2012,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 56578/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 21 marzo 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 15 novembre 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che la perdita di ogni disponibilità del terreno, combinato con l’impossibilità di ovviare alla situazione incriminata, aveva generato delle conseguenze abbastanza gravi affinché i richiedenti avessero subito un’espropriazione di fatto incompatibile col loro diritto al rispetto dei loro beni e non conforme al principio di preminenza del diritto, Lanteri c. Italia, no 56578/00, § 80, 15 novembre 2005.
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano, trattandosi del danno patrimoniale, una soddisfazione di “66 765 EUR ciascuno, e non meno di 500 000 EUR.” Sollecitavano a titolo del danno giuridico 250 000 EUR e chiedevano il rimborso degli oneri e spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e dinnanzi alla Corte, a concorrenza di un importo di 83 981,02 EUR.
4. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non essendo pronta per una decisione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a dargli cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, § 91, e spunta 3 b, del dispositivo.
5. Il 27 ottobre 2006, il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno patrimoniale e di depositare un rapporto di perizia prima del 24 gennaio 2007.
6. Suddetti rapporti di perizia sono stati depositati nel termine assegnato.
7. In seguito alla modifica della composizione delle sezioni della Corte, la presente richiesta è stata assegnata alla seconda sezione così ricomposta.
IN DIRITTO
8. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
9. I richiedenti richiedono più 1 725 750 EUR 525 800 EUR, somma che corrisponde al valore del terreno nel 2007, per il valore delle infrastrutture costruite sul terreno.
10. Il Governo oppone a questa domanda.
11. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI.
12. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], nº 58858/00, 22 dicembre 2009, la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non più tenere conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
13. L’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà dunque, come stabilita dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni.
14. Nello specifico, i richiedenti hanno perso la proprietà del loro terreno il 31 dicembre 1988 (paragrafo 18 della sentenza al principale). La Corte osserva che hanno ricevuto al livello nazionale una somma che corrisponde al valore venale del loro terreno, rivalutata ed abbinata di interessi a contare della data della perdita della proprietà, (paragrafo 18 della sentenza al principale. Secondo lei, gli interessati hanno così ottenuto già una somma sufficiente a soddisfare i criteri di indennizzo suscitato.
15. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa, Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC] precitato, § 107. La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno che deriva dall’indisponibilità del terreno durante il periodo che va dall’inizio dell’occupazione legittima, 24 luglio 1987, fino al momento della perdita di proprietà, il 31 dicembre 1988. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 3 000 EUR.
B. Danno morale
16. I richiedenti chiedono 500 000 EUR per il danno morale.
17. Il Governo si oppone.
18. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione faccia allo spodestamento illegale del loro bene ha causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguata.
19. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente ai richiedenti 10 000 EUR per il danno morale.
C. Oneri e spese
20. I richiedenti chiedono il rimborso degli oneri incorsi nel procedimento nazionale (1 926,02 EUR, degli oneri di esperto contabili, 612 EUR, e di quegli esposto dinnanzi alla Corte (81 443 EUR.
21. Il Governo si oppone.
22. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, inoltre, il carattere ragionevole del loro tasso, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII.
23. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessiva le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarne solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare congiuntamente ai richiedenti un importo di 15 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
24. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 3 000 EUR, tremila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii. 10 000 EUR, diecimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,;
iii. 15 000 EUR, quindicimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 29 gennaio 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Danute Jociene
Cancelliere Presidentessa