Conclusione Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA LABBRUZZO C. ITALIA
( Richiesta no 10022/02)
SENTENZA
STRASBURGO
5 ottobre 2006
DEFINITIVO
05/01/2007
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Labbruzzo c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, C. B?rsan, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan,
Sigg. E. Myjer, Davide Th?r Bj?rgvinsson, giudici, e della Sig.ra F. Araci, greffi?re collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 14 settembre 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 10022/02) diretta contro la Repubblica italiana e in cui tre cittadini di questo Stato, il Sig. C. L., la Sig.ra A. L. ed il Sig. V. L. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 19 febbraio 2002 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati dal il Sig. P., avvocato a Casteltermini (Agrigento). Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 22 aprile 2004, la Corte, prima sezione, ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 ? 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
4. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla terza sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1939, 1930 e 1932 e risiedono rispettivamente a San Biagio Platani, Agrigento, e Roma.
6. Erano proprietari di un terreno agricolo ubicato a San Biagio Platani e registrato al catasto, foglio 17, appezzamenti 23, 25 e 27.
7. Con un’ordinanza del 25 marzo 1988, la regione Sicilia autorizz? l’occupazione di emergenza di una parte del terreno dei richiedenti, ovvero 842 metri quadrati, in vista della sua espropriazione, per procedere alla costruzione di una strada.
8. Il 13 maggio 1988, la municipalit? di San Biagio Platani procedette all’occupazione di questa parte del terreno ed inizi? i lavori di costruzione.
9. Con un atto di citazione notificato il 31 luglio 1996, i richiedenti introdussero dinnanzi al giudice di istanza (pretore) di Agrigento un’azione in danno-interessi contro la municipalit? di San Biagio Platani.
10. Adducevano che l’occupazione del terreno era illegale e che i lavori di costruzione si erano conclusi senza che si fosse proceduto all’espropriazione formale del terreno ed al pagamento di un’indennit?. Richiedevano un risarcimento per la perdita del terreno, cos? come un’indennit? di occupazione.
11. Il 27 giugno 1998, una perizia fu depositata alla cancelleria. Il perito dichiar? che il termine di occupazione autorizzata si era concluso il 13 maggio 1991 e valut? a 2 273 400 ITL, o 2 700 ITL il metro quadrato, il valore venale del terreno in questa data ed a 465 750 ITL l’indennit? per la perdita di valore della parte restante del terreno.
12. Durante il processo, nella cornice di una riforma del sistema giurisdizionale nazionale che comprendeva la soppressione dei giudici di istanza, la causa fu trasferita al tribunale di Agrigento.
13. Con un giudizio depositato alla cancelleria l?11 agosto 2000, il tribunale dichiar? che l’occupazione del terreno era diventata illegale a contare dal 13 maggio 1991 e che la propriet? di questo era stata trasferita alla municipalit? in ragione della sua trasformazione irreversibile, in virt? del principio dell’espropriazione indiretta. Alla luce di queste considerazioni, il tribunale condann? la municipalit? di San Biagio Platani a versare ai richiedenti un risarcimento per la perdita del terreno uguale al valore di questo nel 1991, o 2 273 400 ITL, pi? interessi e rivalutazione, cos? come la somma di 465 750 ITL, pi? interessi e rivalutazione, a titolo di indennit? per la perdita di valore della parte restante del terreno. Inoltre, il tribunale condann? la municipalit? a versare ai richiedenti un’indennit? di occupazione.
14. Secondo i richiedenti, questo giudizio ha acquisito forza di cosa giudicata il 31 ottobre 2001.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
15. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
16. I richiedenti adducono essere stati privati del loro terreno in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
17. Il Governo solleva da prima un’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, facendo valere che i richiedenti non hanno attaccato dinnanzi alla corte di appello e la Corte di cassazione il giudizio del tribunale di Agrigento.
18. In pi?, il Governo sostiene che la richiesta ? incompatibile ratione materiae con la Convenzione, per il motivo che i richiedenti rimettono in causa la valutazione dei fatti e delle prove da parte del tribunale di Agrigento e che la Corte non sarebbe competente a pronunciarsi a questo riguardo.
19. Infine, il Governo fa valere che i richiedenti non hanno la qualit? di vittima al senso dell’articolo 34 della Convenzione, tenuto conto del fatto che il tribunale ha riconosciuto a questi una somma uguale al valore venale del terreno.
20. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
21. La Corte stima, alla luce dell’insieme degli argomenti delle parti, che queste eccezioni sono legate strettamente in fondo alla richiesta e decidano di unirli al merito. Constata che la richiesta non ? manifestamente mal fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questa non si urta a nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
22. Il Governo fa osservare che, nel caso di specifico, si tratta di un’occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilit? pubblica. Ammette che il procedimento di espropriazione non ? stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui non ? stata adottata nessuna ordinanza di espropriazione.
23. Primariamente, ci sarebbe utilit? pubblica, ci? che non ? stato rimesso in causa con le giurisdizioni nazionali.
24. Secondariamente, la privazione del bene come risulta dall’espropriazione indiretta sarebbe “contemplata dalla legge.” Secondo il Governo, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare al pi? tardi dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 e con la legge di bilancio no 662 del 1996.
25. Il Governo conclude che a partire dal 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
26. Per ci? che riguarda la qualit? della legge, il Governo riconosce che il fatto che un’ordinanza di espropriazione non sia stata pronunciata ? in s? una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
27. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno ? stato trasformato in modo irreversibile dalla costruzione di un lavoro di utilit? pubblica, la restituzione del terreno non ? pi? possibile.
28. Il Governo definisce l’espropriazione indiretta come il risultato di un’interpretazione sistematica da parte dei giudici di principi esistenti, tendente a garantire che l’interesse generale prevalga sull’interesse degli individui, quando il lavoro pubblico ? stato realizzato (trasformazione del terreno) e che risponda all’utilit? pubblica.
29. In quanto all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i sacrifici imposti agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l’amministrazione ? tenuta di indennizzare gli interessati.
30. Tenuto conto del fatto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l’illegalit? commessa dall’amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo, l’indennizzo pu? essere inferiore al danno subito.
31. Tuttavia, il Governo ricorda che nello specifico il tribunale di Agrigento ha riconosciuto ai richiedenti un risarcimento uguale al valore venale del terreno nel 1991, aumentato di interessi e rivalutazione.
32. Alla luce di queste considerazioni, il Governo conclude che il giusto equilibrio ? stato rispettato e che la situazione denunciata ? compatibile ad ogni punto di vista con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
b) I richiedenti,
33. I richiedenti fanno osservare che l’espropriazione indiretta ? un meccanismo che permette all’autorit? pubblica di acquisire un bene in ogni illegalit?.
34. Denunciano una mancanza di chiarezza, prevedibilit? e precisione dei principi e delle disposizioni applicati al loro caso per il motivo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, non basta a soddisfare al principio di legalit?.
2. Valutazione della Corte
a) Sull’esistenza di un’ingerenza
35. La Corte ricorda al primo colpo che ha unito al merito le eccezioni del Governo.
36. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata “privazione di beni”, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se suddetta situazione fosse equivalsa ad un’espropriazione di fatto ( Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
37. La Corte rileva che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, il tribunale di Agrigento ha considerato i richiedenti come privati del loro bene in ragione della sua trasformazione irreversibile. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalit? da parte del giudice ? l’elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che il giudizio del tribunale di Agrigento ha avuto per effetto di privare i richiedenti del loro bene al senso della seconda frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura precitato, ? 61, e Brumarescu c. Romania [GC], no 28342/95, ? 77, CEDH 1999-VII).
38. Per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1, tale ingerenza deve essere operata “a causa di utilit? pubblica” e “nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali di diritto internazionale.” L’ingerenza deve predisporre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Sporrong e L?nnroth, precitata, p. 26, ? 69). Inoltre, la necessit? di esaminare la questione del giusto equilibrio pu? farsi non “sentire solo quando si ? rivelato che l’ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalit? e non era arbitraria” (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 107, CEDH 2000-I).
39. Quindi, la Corte non stima opportuno fondare il suo ragionamento sulla semplice valutazione dell’importo del risarcimento accordato ai richiedenti (Carbonara e Ventura, precitato, ? 62).
b) Sul rispetto del principio di legalit?
40. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta ( Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze pi? recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chir? c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l’espropriazione indiretta ignora il principio di legalit? al motivo che non ? atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L’espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione che deriva di fatto dalle illegalit? commesse dall’amministrazione, a regolare le conseguenze per l’individuo e per l’amministrazione, a favore di questa.
41. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, il tribunale di Agrigento ha considerato i richiedenti come privati del loro bene in ragione della sua trasformazione irreversibile, essendo riunite le condizioni di illegalit? dell’occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruito. Ora, nella mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come “prevedibile”, poich? ? solamente con la decisione giudiziale definitiva che si pu? considerare il principio dell’espropriazione indiretta come essendo stato applicato effettivamente e che l’acquisizione del terreno al patrimonio pubblico ? stata consacrata. Di conseguenza, i richiedenti non hanno avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del terreno che il 31 ottobre 2001, data in cui il giudizio del tribunale di Agrigento ? diventato definitivo.
42. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione di derivare partito da un’occupazione illegale di terreno. In altri termini, l’amministrazione si ? potuta appropriare del terreno al disprezzo delle regole che regolano l’espropriazione in buona e dovuta forma, e, tra l?altro, senza che un’indennit? fosse messa in parallelo a disposizione degli interessati.
43. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l’ingerenza controversa non ? compatibile col principio di legalit? e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti dunque.
44. Quindi, le eccezioni del Governo non potrebbero essere considerate e vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
45. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
46. A titolo di danno materiale, i richiedenti sollecitano il versamento di 1 000 EUR.
47. A titolo di danno morale i richiedenti chiedono 45 000 EUR.
48. Infine, i richiedenti chiedono 7 136,30 EUR per oneri di procedimento dinnanzi alla Corte, tassa sul valore aggiunto (IVA) e contributi alla cassa di previdenza degli avvocati (CPA) in pi?.
49. Il Governo fa valere da prima che i richiedenti sono stati risarciti integralmente e non possono richiedere di conseguenza altre somme supplementari a titolo di danno materiale.
50. Ad ogni modo, il Governo contesta le modalit? di calcolo del danno materiale adoperato nelle sentenze Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, soddisfazione equa, no 31524/96, 30 ottobre 2003, e Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa) no 24638/94, 11 dicembre 2003, e fa valere che i richiedenti non hanno supportato la loro valutazione del risarcimento.
51. Per ci? che riguarda il danno materiale, il Governo fa valere che simile danno dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, il Governo sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno giuridico ? subordinato all’esaurimento del rimedio Pinto.
52. Ad ogni modo, il Governo stima che la somma chiesta dai richiedenti ? eccessiva e si rimette alla saggezza della Corte.
53. Infine, il Governo fa valere che gli oneri concernenti il procedimento dinnanzi alla Corte sono eccessivi.
54. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? ulteriore procedimento, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed i richiedenti giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 5 ottobre 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Fatos Araci Bo?tjan M. Zupancic Cancelliera collaboratrice Presidente