Conclusione Eccezione preliminare respinta (no-esaurimento delle vie di ricorso interni); Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
PRIMA SEZIONE
CAUSA LA ROSA ED ALBA C. Italia (No 8)
( Richiesta no 63285/00)
SENTENZA
STRASBURGO
15 luglio 2005
DEFINITIVO
15/10/2005
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Il Rosa c. Italia (VIII),
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIG. C.L. Rozakis, presidente
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig.re N. Vajić,
S. Botoucharova, Sigg.. V. Zagrebelsky, K. Hajiyev, giudici, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 giugno 2005,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 63285/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui quattro cittadini di questo Stato, il Sig. M.L. R., il Sig. V. A., la Sig.ra Sig. L. R.et il Sig. V. L.R. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 30 marzo 2000 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). Il quarto richiedente ? deceduto il 2 gennaio 2005. Con una lettera del 11 marzo 2005, il Sig. N. L. R. ha informato la Cancelleria del fatto che aveva ereditato dal quarto richiedente e che desiderava costituirsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
2. I richiedenti sono rappresentati da A. A. A., avvocato a Caltagirone (Catania). Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dai suoi agenti successivi, rispettivamente Sigg.. U Leanza ed I. il Sig. Braguglia ed i suoi coagente successivi, rispettivamente Sigg.. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. I richiedenti adducevano in particolare un attentato ingiustificato al loro diritto al rispetto dei loro beni.
4. La richiesta ? stata assegnata alla prima sezione della Corte (articolo 52 ? 1 dell’ordinamento). In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa (articolo 27 ? 1 della Convenzione) ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento.
5. Con una decisione del 1 aprile 2004, la camera ha unito al merito l’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo e ha dichiarato la richiesta ammissibile.
6. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 ? 1 dell’ordinamento).
7. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 ? 1 dell’ordinamento). La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta (articolo 52 ? 1).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1925, 1927, 1922 e 1920. Risiedono rispettivamente a Caltagirone e Roma.
9. I richiedenti erano proprietari di un terreno edificabile di circa 3 117 metri quadrati ubicato a Caltagirone e registrato al catasto, foglio 139, appezzamenti 43 e 131.
10. Il 12 aprile 1983 il consiglio municipalit? di Caltagirone adott? un progetto di costruzione di una strada sul terreno dei richiedenti.
11. Con un’ordinanza del 19 giugno 1983, il sindaco di Caltagirone autorizz? l’occupazione di emergenza del terreno dei richiedenti, per un periodo massimale di tre anni a contare dell’occupazione materiale, in vista della sua espropriazione a causa di utilit? pubblica, per procedere alla costruzione di suddetta strada.
12. Il 30 agosto 1983, l’amministrazione procedette all’occupazione materiale del terreno ed inizi? i lavori di costruzione. Il 30 agosto 1986 fin? il periodo di occupazione autorizzata.
13. Con un atto di assegnazione notificato il 25 marzo 1987, i richiedenti introdussero un’azione in danno-interessi contro la citt? di Caltagirone dinnanzi al tribunale civile di Caltagirone.
14. Facevano valere che l’occupazione del terreno era illegale al motivo che questa si era prolungata al di l? del termine autorizzato e che i lavori di costruzione della strada si erano conclusi senza che si fosse proceduto all’espropriazione formale del terreno ed al pagamento di un’indennit?.
15. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta (occupazione acquisitiva) i richiedenti invitavano il tribunale a dichiarare che la costruzione della strada aveva ad un tal punto trasformato il loro terreno che aveva provocato la perdita irreversibile del bene. I richiedenti richiedevano un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno ed una somma per non-godimento del terreno.
16. L’amministrazione convenuta si costitu? nel procedimento, eccependo che un acconto sull’indennit? di 3 678 060 ITL era stato offerto ai richiedenti, e che questa offerta non era stata accettata.
17. Il collocamento in stato della causa cominci? il 4 giugno 1987.
18. Il 31 luglio 1989, una perizia fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, solamente una parte del terreno, ossia 3 038,16 metri quadrati, era stata occupata e trasformata in modo irreversibile il 4 maggio 1985, ossia durante il periodo di occupazione autorizzata. Inoltre, il perito valut? a 57 497 178 ITL, o 18 925 ITL il metro quadrato, il valore del terreno al 30 agosto 1986, ossia nel momento in cui il periodo di occupazione autorizzata si era concluso.
19. Il 28 febbraio 1992, il perito modific? le sue conclusioni precedenti con un complemento di perizia depositato alla cancelleria e valut? a 47 500 ITL il metro quadrato il valore venale del terreno al 30 agosto 1986.
20. Il 30 novembre 2001, una nuova perizia fu depositata alla cancelleria, per valutare l’importo dell’indennit? di espropriazione ai termini della legge no 662 di 1996, nel frattempo entrata in vigore. Secondo il perito, l’importo dell’indennit? di espropriazione calcolata ai termini di questa ultima legge era di 73 115 351 ITL, o circa 24 065 ITL il metro quadrato, al 30 agosto 1986.
21. Il 24 marzo 2005, la parte richiesta ha fatto sapere che il procedimento ? sempre pendente in prima istanza.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNI PERTINENTI
A. L’occupazione di emergenza di un terreno
22. In dritto italiano, il procedimento accelerato di espropriazione permette all’amministrazione di occupare un terreno e di costruire prima dell’espropriazione. Una volta dichiarato di utilit? pubblica il lavoro a realizzare ed adottato il progetto di costruzione, l’amministrazione pu? decretare l’occupazione di emergenza delle zone da espropriare per una durata determinata che non supera cinque anni (articolo 20 della legge no 865 del 1971). Questo decreto diventa nullo se l’occupazione materiale del terreno non ha luogo nei tre mesi seguenti la sua promulgazione. Prima della fine del periodo di occupazione autorizzata, un decreto di espropriazione formale deve essere preso.
23. L’occupazione autorizzata di un terreno d? diritto ad un’indennit? di occupazione. La Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sua sentenza no 470 del 1990, un diritto di accesso immediato ad un tribunale ai fini di richiedere l’indennit? di occupazione appena il terreno ? occupato materialmente, senza bisogno di aspettare che l’amministrazione proceda ad un’offerta di indennizzo.
B. Il principio dell’espropriazione indiretta (“occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”)
24. Negli anni 1970, parecchie amministrazioni locali procedettero a occupazioni di emergenza di terreni che non furono seguite da decreti di espropriazione. Le giurisdizioni italiane si trovarono confrontate a casi in cui il proprietario di un terreno aveva perso di facto la disponibilit? di questo in ragione dell’occupazione e del compimento di lavori di costruzione di un lavoro pubblico. Restava da sapere se, semplicemente per effetto dei lavori effettuati, l’interessato aveva perso anche la propriet? terreno.
1. La giurisprudenza prima della sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
25. La giurisprudenza era molto divisa sul punto di sapere quale erano gli effetti della costruzione di un lavoro pubblico su un terreno occupato illegalmente. Per occupazione illegale, bisogna intendere un’occupazione illegale ab initio, o un’occupazione inizialmente autorizzata e diventata in seguito senza titolo, essendo annullato il titolo o proseguendo l’occupazione al di l? della scadenza autorizzata senza che un decreto di espropriazione sia intervenuto.
26. Secondo una prima giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? terreno dopo il completamento del lavoro pubblico. Tuttavia, non poteva chiedere una rimessa in stato del terreno e poteva impegnare unicamente un’azione in danni ed interessi per occupazione abusiva, non sottoposta ad un termine di prescrizione poich? l’illegalit? derivante dall’occupazione era permanente. L’amministrazione poteva adottare in ogni momento una decisione formale di espropriazione; in questo caso, l’azione in danno-interessi si trasformava in controversia riguardante l’indennit? di espropriazione ed i danno-interessi erano dovuti solamente per il periodo anteriore al decreto di espropriazione per il non-godimento del terreno (vedere, tra altri, le sentenze della Corte di cassazione no 2341 del 1982, no 4741 di 1981, no 6452 e no 6308 del 1980).
27. Secondo una seconda giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? terreno e poteva chiedere la rimessa in stato, quando l’amministrazione aveva agito senza che ci fosse utilit? pubblica (vedere, per esempio, Corte di cassazione, sentenza no 1578 del 1976, sentenza no 5679 del 1980).
28. Secondo una terza giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione perdeva automaticamente la propriet? del terreno al momento della trasformazione irreversibile del bene, ossia al momento del completamento del lavoro pubblico. L’interessato aveva il diritto di chiedere dei danno-interessi (vedere no 3243 la sentenza del 1979 della Corte di cassazione).
2. La sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
29. Con una sentenza del 16 febbraio 1983, la Corte di cassazione, deliberando in camere riunite, risolse il conflitto di giurisprudenza ed adott? la terza soluzione. Cos? fu consacrato il principio dell’espropriazione indiretta (accessione invertita od occupazione acquisitiva). In virt? di questo principio, il potere pubblico acquista ab origine la propriet? di un terreno senza procedere ad un’espropriazione formale quando, dopo l’occupazione del terreno, ed a prescindere dalla legalit? dell’occupazione, il lavoro pubblico ? stato realizzato. Quando l’occupazione ? ab initio senza titolo, il trasferimento di propriet? ha luogo al momento del completamento del lavoro pubblico. Quando l’occupazione del terreno ? stata autorizzata inizialmente, il trasferimento di propriet? ha luogo alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata. Nella stessa sentenza, la Corte di cassazione precis? che, in ogni caso di espropriazione indiretta, l’interessato ha diritto ad un risarcimento integrale, l’acquisizione del terreno avendo avuto luogo senza titolo. Questo risarcimento non ? versato tuttavia, automaticamente; incombe sull’interessato di richiedere dei danno-interessi. Inoltre, il diritto a risarcimento ? abbinato del termine di prescrizione contemplata in caso di responsabilit? da delitto, a sapere cinque anni, cominciando a decorrere al momento della trasformazione irreversibile del terreno.
3. La giurisprudenza dopo la sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
a) La prescrizione
30. In un primo tempo, la giurisprudenza considerava che nessun termine di prescrizione si trovava ad applicare, poich? l’occupazione senza titolo del terreno costituiva un atto illegale continuo. La Corte di cassazione, nella sua sentenza no 1464 del 1983, afferm? che il diritto al risarcimento era sottoposto ad un termine di prescrizione di cinque anni. In seguito, la prima sezione della Corte di cassazione afferm? che un termine di prescrizione di dieci anni doveva applicarsi (sentenze no 7952 di 1991 e no 10979 del 1992). Con una sentenza del 22 novembre 1992, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha troncato definitivamente la questione, stimando che il termine di prescrizione ? di cinque anni e che comincia a decorrere al momento della trasformazione irreversibile del terreno.
b) La sentenza no 188 del 1995 della Corte costituzionale
31. In questa sentenza, la Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione il principio dell’espropriazione indiretta, nella misura in cui questo principio si ? radicato in una disposizione legislativa, ossia l’articolo 2043 del codice civile che regola la responsabilit? da delitto. Secondo questa sentenza, il fatto che l’amministrazione diventi proprietario di un terreno traendo beneficio dal suo comportamento illegale non d? nessun problemi sul piano costituzionale, poich? l’interesse pubblico, ossia la conservazione del lavoro pubblico, prevale sull’interesse dell’individuo, e dunque sul diritto di propriet? di questo ultimo. La Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione l’applicazione all’azione in risarcimento del termine di prescrizione di cinque anni, come previsto dall’articolo 2043 del codice civile per responsabilit? da delitto.
c) Caso di mancata applicazione del principio dell’espropriazione indiretta
32. Gli sviluppi della giurisprudenza mostrano che il meccanismo con il quale la costruzione di un lavoro pubblico provoca il trasferimento di propriet? del terreno a favore dell’amministrazione conosce delle eccezioni.
33. Nella sua sentenza no 874 del 1996, il Consiglio di stato ha affermato che non c’? espropriazione indiretta quando le decisioni dell’amministrazione ed il decreto di occupazione di emergenza sono state annullate dalle giurisdizioni amministrative; se non fosse cos? il caso, la decisione giudiziale sarebbe svuotata di sostanza.
34. Nella sua sentenza no 1907 del 1997, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha affermato che l’amministrazione non diventa proprietario di un terreno quando le decisioni che ha adottato e la dichiarazione di utilit? pubblica devono essere considerate come nulle ab initio. In questo caso, l’interessato mantiene la propriet? dal terreno e pu? chiedere il restitutio in integrum. Pu?, come alternativa, chiedere dei danno-interessi. L’illegalit? in questi casi ha un carattere permanente e non trova nessuno termine di prescrizione applicazione.
35. Nella sentenza no 6515 del 1997, la Corte di cassazione che delibera in camere riunite ha affermato che non c’? trasferimento di propriet? quando la dichiarazione di utilit? pubblica ? stata annullata dalle giurisdizioni amministrative. In questo caso dunque, il principio dell’espropriazione indiretta non si trova ad applicare. L’interessato che mantiene la propriet? dal terreno, ha la possibilit? di chiedere il restitutio in integrum. L’introduzione di una domanda in danno-interessi provoca una rinuncia al restitutio in integrum. Il termine di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere nel momento in cui la decisione del giudice amministrativo diventa definitiva.
36. Nella sentenza no 148 del 1998, la prima sezione della Corte di cassazione ha seguito la giurisprudenza delle camere riunite e ha affermato che il trasferimento di propriet? per effetto dell’espropriazione indiretta non ha luogo quando la dichiarazione di utilit? pubblica alla quale il progetto di costruzione era abbinato ? stata considerata come invalido ab initio.
37. Nella sentenza no 5902 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite ha riaffermato che non c’? trasferimento di propriet? nella mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica valida.
38. Conviene confrontare questa giurisprudenza con la legge no 458 di 1988 (vedere sotto ?? 39-40) e col Repertorio delle disposizioni sull’espropriazione, entrato in vigore il 30 giugno 2003 (vedere sotto ?? 48-49).
4. La legge no458 del 27 ottobre 1988
39. Ai termini dell’articolo 3 di questa legge, “Il proprietario di un terreno, utilizzato per la costruzione di edifici pubblici e di case popolari, ha diritto al risarcimento del danno subito, in seguito ad un’espropriazione dichiarata illegale con una decisione passata in forza di cosa giudicata, ma non pu? pretendere alla restituzione del suo bene. Ha anche dritto, in pi? del risarcimento del danno, alle somme dovute in ragione del deprezzamento monetario ed a quelle menzionate all’articolo 1224 ? 2 del codice civile e questo a contare del giorno dell’occupazione illegale.”
40. Interpretando l’articolo 3 della legge di 1988, la Corte costituzionale, nella sua sentenza del 12 luglio 1990 (n? 384), ha considerato: “Con la disposizione attaccata, il legislatore, tra gli interessi dei proprietari dei terreni – ottenere in caso di espropriazione illegale la restituzione dei terreni – e l’interesse pubblico – concretizzato dalla destinazione di questi beni alle finalit? di costruzioni residenziali pubbliche a condizioni favorevoli o convenzionate – ha dato la precedenza a questo ultimo interesse.”
5. L’importo del risarcimento in caso di espropriazione indiretta
41. Secondo la giurisprudenza di 1983 della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, un risarcimento integrale del danno subito, sotto forma di danno-interessi per la perdita del terreno, era dovuta all’interessato in compenso della perdita di propriet? che provoca l’occupazione illegale.
42. La legge di bilancio del 1992, articolo 5 bis della decreto-legge no 333 del 11 luglio 1992, modific? questa giurisprudenza, nel senso che l’importo dovuto in caso di espropriazione indiretta non poteva superare l’importo dell’indennit? contemplata per il caso di un’espropriazione formale. Con la sentenza no 369 del 1996, la Corte costituzionale dichiar? incostituzionale questa disposizione.
43. In virt? della legge di bilancio no 662 del 1996 che segu? la disposizione dichiarata incostituzionale, l’indennizzo integrale non pu? essere accordato per un’occupazione di terreno che aveva avuto luogo prima del 30 settembre 1996. In questa ottica, l’indennizzo equivale all’importo dell’indennit? contemplata per il caso di un’espropriazione formale, nell’ipotesi pi? favorevole al proprietario, mediante un aumento del 10%.
44. Con la sentenza no 148 del 30 aprile 1999, la Corte costituzionale ha giudicato una tale indennit? compatibile con la Costituzione. Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che un’indennit? integrale, a concorrenza del valore venale del terreno, pu? essere richiesta quando l’occupazione e la privazione del terreno non hanno avuto luogo a causa di utilit? pubblica.
6. La giurisprudenza dopo le sentenze della Corte del 30 maggio 2000 nelle cause Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura
45. Con le sentenze no 5902 e 6853 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite si ? pronunciata di nuovo sul principio dell’espropriazione indiretta, facendo riferimento alle due sentenze della Corte precitata.
46. Alla vista della constatazione di violazione dell’articolo 1 del protocollo no 1 nelle cause sopra, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’espropriazione indiretta sostiene un ruolo importante nella cornice del sistema giuridico italiano e che ? compatibile con la Convenzione.
47. Pi? specificamente, la Corte di cassazione-dopo avere analizzato la storia del principio dell’espropriazione indiretta – ha detto che alla vista dell’uniformit? della giurisprudenza in materia, il principio dell’espropriazione indiretta deve considerarsi come essendo pienamente “prevedibile” a contare dal 1983. Per questo fatto, l’espropriazione indiretta deve essere considerata come essendo rispettosa del principio di legalit?. Trattandosi delle occupazioni di terreno che hanno luogo senza dichiarazione di utilit? pubblica, la Corte di cassazione ha affermato che queste non sono atte a trasferire la propriet? del bene allo stato. In quanto all’indennizzo, la Corte di cassazione ha affermato che, anche se ? inferiore al danno subito dall’interessato, ed in particolare al valore del terreno, l’indennizzo dovuto in caso di espropriazione indiretta ? sufficiente per garantire un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
7. Il Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione a causa di utilit? pubblica (qui di seguito “il Repertorio)
48. Il 30 giugno 2003 ? entrato in vigore il Decreto Presidenziale no 327 dell? 8 giugno 2001, modificato dal Decreto legislativo no 302 del 27 dicembre 2002, e che regola il procedimento di espropriazione. Il Repertorio codifica le disposizioni e la giurisprudenza esistenti in materia. In particolare, codifica il principio dell’espropriazione indiretta. Il Repertorio che non si applica ai casi di occupazione sopraggiunta anteriormente al 1996 e non si applica dunque nello specifico, si ? sostituito, a partire dalla sua entrata in vigore, all’insieme della legislazione la giurisprudenza precedente in materia di espropriazione.
49. Al suo articolo 43, il Repertorio contempla che in mancanza di un decreto di espropriazione, o in mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica, un terreno trasformato in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico ? acquisito al patrimonio dell’autorit? che l’ha trasformato; dei danno-interessi sono accordati in compenso. L’autorit? pu? acquisire un bene anche quando il piano di urbanistica o la dichiarazione di utilit? pubblica sono stati annullati. Il proprietario pu? chiedere al giudice la restituzione del terreno. L’autorit? in causa si pu? opporre. Quando il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno, il proprietario ha diritto ad un risarcimento.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
50. I richiedenti adducono essere stati privati del loro terreno per effetto dell’occupazione di questo e della costruzione di una strada, in mancanza di un decreto di espropriazione e di indennizzo. Inoltre, fanno valere che ai termini della legislazione entrata in vigore durante il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne, non potranno essere risarciti all’altezza il valore venale del terreno. Secondo loro, questa situazione ha recato offesa al loro diritto al rispetto dei loro beni garantiti all’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? redatto,:
“Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Tesi difese dinnanzi alla Corte
1. I richiedenti
51. I richiedenti ricordano che il loro terreno ? stato occupato nel 1983 e che il procedimento iniziato nel 1987 dinnanzi alle giurisdizioni interne ? sempre pendente. In una tale situazione, non hanno ottenuto ancora un risarcimento, malgrado la perdita del loro terreno in ragione della sua trasformazione irreversibile, in virt? del principio dell’espropriazione indiretta.
52. I richiedenti fanno valere che il principio giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta non pu? essere considerato in quanto tale “previsto dalla legge.”
53. Segue che la privazione del terreno in applicazione di tale principio ? contraria ai principi costituzionali cos? come all’articolo 1 del Protocollo no 1 dal punto di vista dell’esistenza necessaria di una base legale.
54. Inoltre, i richiedenti osservano che nella mancanza di un giudizio delle giurisdizioni interne che fanno stato della perdita del terreno in virt? del principio dell’espropriazione indiretta, la loro situazione si analizza in un’espropriazione di facto, sorgente di incertezza ed imprevedibilit?.
55. L’illegalit? commessa dall’amministrazione non costituisce di conseguenza, solamente una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo, ma anche una violazione dei principi che regolano il trasferimento di propriet?.
56. In quanto all’importo del risarcimento che potranno ricevere in seguito al procedimento iniziato dinnanzi alle giurisdizioni interne, i richiedenti osservano che ai termini della legislazione in vigore non potranno essere risarciti all’altezza del valore venale del terreno nel caso in cui il tribunale stimer? che sono stati privati del loro bene.
57. A questo riguardo, fanno valere che l’importo del risarcimento riconosciuto in caso di espropriazione indiretta ? in sostanza equivalente all’importo dell’indennit? di espropriazione riconosciuta in caso di espropriazione formale.
2. Il Governo
58. Il Governo sostiene che in mancanza di una decisione nazionale definitiva avendo applicato effettivamente il principio dell’espropriazione indiretta ? prematuro giudicare sulla situazione denunciata e che il procedimento pendente dinnanzi alle giurisdizioni interne costituisce un mezzo di ricorso efficace, che i richiedenti devono esaurire prima che la Corte possa pronunciarsi sulla loro richiesta.
59. Sul merito, il Governo fa osservare che nel caso specifico, non si tratta di un’occupazione “sine titulo” dall’inizio, ma di un’occupazione che ? stata autorizzata inizialmente, nella cornice di un procedimento amministrativo legittimo fondato su una dichiarazione di utilit? pubblica.
60. Il Governo ammette che il procedimento di espropriazione non ? stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui non ? stato adottato nessuno decreto di espropriazione.
61. A difetto di un tale decreto di espropriazione, i richiedenti sarebbero stati ad ogni modo privati del loro bene per effetto della costruzione del lavoro pubblico e della trasformazione irreversibile del terreno che questa ultima ha provocato. Questa privazione di bene, secondo il Governo, ? solamente la conseguenza del principio dell’espropriazione indiretta, che il tribunale di Caltagirone, deliberando sulla causa, dovrebbe applicare.
62. In queste circostanze, la sentenza del tribunale di Caltagirone avr? solamente un valore dichiarativo, per il fatto che dichiarer? che i richiedenti dovranno considerarsi come essendo stati privati del loro terreno a favore dell’amministrazione a contare della data che il tribunale considerer? come la data in cui il terreno ? stato trasformato in modo irreversibile. Il valore della decisione del giudice nazionale ha per sola funzione di dare alle parti la sicurezza giuridica, ossia la certezza che la privazione di propriet? ha avuto luogo quando le condizioni sono assolte.
63. Il Governo sostiene che questa situazione ? conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1.
64. In quanto alla necessit? dell’ingerenza nel diritto di propriet? dei richiedenti, il Governo fa osservare che la costruzione della strada costituiva un motivo adeguato per giustificare l’espropriazione del terreno che deve essere considerato come un mezzo proporzionato allo scopo legittimo mirato.
65. Trattandosi dell’esistenza di una base legale, ricorda da prima che la Corte, nel suo sentenza Zubani c. Italia (sentenza del 7 agosto 1996, Raccolta 1996-IV, ?? 45-46) aveva esaminato una causa di espropriazione indiretta che ricade sotto l’influenza della legge no 458 di 1988 (vedere diritto interno, paragrafo 39) dal punto di vista del giusto equilibrio, stimando che, per ci? che riguardava la legge in quanto tale, “la scelta legislativa che mira a privilegiare l’interesse della collettivit? nel caso di espropriazioni o di occupazioni illegali di terreni ? ragionevole: l’indennizzo integrale dei danni subiti dai proprietari riguardati costituisce un risarcimento sufficiente… ” (sentenza Zubani precitata, ? 49).
66. Il Governo prende atto del fato che la giurisprudenza della Corte ha conosciuto un’evoluzione in seguito, nella misura in cui, nei due seguenti casi riguardanti l’espropriazione indiretta, ha constatato un’incompatibilit? del meccanismo dell’espropriazione indiretta col principio di legalit? (Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI).
67. Secondo il Governo, il principio deve considerarsi come essendo “contemplato dalla legge”, anche se ? stato elaborato dalla giurisprudenza in un paese del “civil law” e non di “common law.”
68. A questo riguardo, prende atto del fatto che nelle due sentenze precitate, la Corte aveva stimato inutile di giudicare in abstracto se il ruolo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, occupa in un sistema di diritto continentale ? assimilabile a quell’occupato dalle disposizioni legislative (sentenza Carbonara precitato, ? 64.) La Corte aveva osservato che la giurisprudenza italiana aveva conosciuto un’evoluzione e che un principio giurisprudenziale non lega le giurisdizioni in quanto alla sua applicazione (sentenza Carbonara precitata, ? 69).
69. Il Governo sostiene che decidere del ruolo della giurisprudenza in Italia riveste una grande importanza in questo tipo di cause. Secondo il Governo, la giurisprudenza nazionale che ha creato il principio dell’espropriazione indiretta, questo principio deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione. Inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 (vedere sopra paragrafo 39).
70. In conclusione, secondo il Governo, a partire dal 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
71. Nello specifico, il terreno dei richiedenti ? stato occupato nel 1983 e questi hanno introdotto l’azione in giustizia dinnanzi alle giurisdizioni nazionali nel 1987. Segue che gi? all’inizio del procedimento di espropriazione, la giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta era consolidata e faceva parte del diritto positivo dunque.
72. Trattandosi della qualit? della legge, il Governo riconosce che il fatto che un decreto di espropriazione non sia stato pronunciato ? in s? una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
73. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno ? stato trasformato in modo irreversibile in ragione della costruzione di un?opera di utilit? pubblica, la restituzione di questo non ? pi? possibile.
74. Il trasferimento della propriet? del terreno in forza del principio dell’espropriazione indiretta ? difatti il risultato di un’interpretazione sistematica da parte del giudice di principi esistenti, tendente a garantire che l’interesse generale prevalga sull’interesse degli individui, quando il lavoro pubblico ? stato realizzato (trasformazione del terreno) e che questo risponda all’utilit? pubblica.
75. Alla luce di queste considerazioni, il Governo stima che il principio dell’espropriazione indiretta che permette ai vecchi proprietari di ottenere un risarcimento conseguente alla perdita del terreno, ? conforme dunque all’articolo 1 del Protocollo no 1 dal punto di vista della qualit? della legge.
76. In quanto all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i sacrifici imposti agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l’amministrazione sarebbe tenuta di compensare l’individuo.
77. Per?, questo indennizzo pu? essere inferiore al danno subito dall’interessato, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l’illegalit? commessa dall’amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
B. Sull’osservazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1
78. La Corte ricorda che ha unito al merito l’eccezione del Governo derivato dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne tenuto conto del fatto che il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne ? sempre pendente in prima istanza.
79. La Corte nota che le parti si accordano per dire che c’? stata “privazione di propriet?.”
80. Nota a questo riguardo che c’? stata perdita di disponibilit? totale per i richiedenti cos? che si ritorna in sostanza ad un’espropriazione di fatto (vedere sopra paragrafo 54).
81. Per il Governo (vedere sopra paragrafi 61-62), i richiedenti devono considerarsi come essendo stati privati del loro bene a contare dal momento in cui questo ? stato trasformato irreversibilmente, anche se da un punto di vista formale, restano proprietari, e questo fino alla decisione di un giudizio che dichiara il trasferimento di propriet? a favore dello stato.
82. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata privazione di beni al senso della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa di ricercare se suddetta situazione equivaleva ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L?nnroth c. Svezia del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
83. Ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalit? notifica l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-ha, pp. 19-20, ? 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, ? 110).
84. Ad ogni modo, la Corte ? chiamata a verificare se il modo in cui il diritto interno ? interpretato ed applicato produce degli effetti conformi ai principi della Convenzione.
85. La Corte constata che nello specifico i richiedenti hanno perso la disponibilit? del terreno che ? stato occupato nel 1983 e che ? stato trasformato in modo irreversibile il 4 maggio 1985 (vedere paragrafo 18 sopra). Ai termini delle perizie depositate alla cancelleria durante il procedimento dinnanzi al tribunale di Caltagirone, il periodo di occupazione autorizzata si ? concluso il 30 agosto 1986 (vedere paragrafi di 18 a 20 sopra).
86. A difetto di un atto formale di trasferimento di propriet? e di un giudizio nazionale dichiarante che un tale trasferimento deve considerarsi come se avesse avuto luogo (vedere sopra paragrafo 62; vedere anche la sentenza Carbonara e Ventura c. Italia , precitata, ? 80) la Corte stima che la perdita di ogni disponibilit? del terreno in causa, combinata con l’impossibilit? fino qui di ovviare alla situazione incriminata, ha generato delle conseguenze abbastanza gravi in quanto i richiedenti hanno subito un’espropriazione di fatto incompatibile col loro diritto al rispetto dei loro beni (sentenza Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A no 260-B, ? 45) e non conforme al principio di preminenza del diritto.
87. In conclusione, l’eccezione derivata della non-esaurimento delle vie di ricorso interne unita al merito non potrebbe essere considerata e vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
88. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
89. I richiedenti sollecitano da prima il versamento di un’indennit? di 362 563,80 EUR a titolo di danno materiale per la perdita del terreno, somma che risulta dalla differenza tra il valore del terreno controverso rivalutato ed abbinato ad interessi e la somma, rivalutata ed abbinata ad interessi, che potrebbero percepire eventualmente per il meglio a titolo di indennizzo sul piano nazionale, nel caso in cui il tribunale accogliesse la loro domanda.
90. In pi?, i richiedenti sollecitano il versamento della somma di 109 290,118 EUR a titolo di danno materiale per l’occupazione del terreno, somma che risulta dalla differenza tra l? indennit? di occupazione rivalutata ed abbinata ad interessi e l’indennit? di occupazione abbinata a interessi ma non rivalutata.
91. Inoltre, i richiedenti chiedevano il versamento di un’indennit? di 200 000 EUR a titolo di danno morale.
92. Infine, i richiedenti chiedono la somma di 57 765,58 EUR, a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte e della parcella di avvocato.
93. Il Governo fa osservare di prima che in mancanza di un giudizio nazionale, non ? lecito alla Corte di procedere alla valutazione del danno materiale e morale.
94. In quanto al danno materiale, il Governo stima che la somma richiesta dai richiedenti sarebbe in ogni caso eccessiva. A questo riguardo, il Governo contesta le modalit? di calcolo del danno materiale adoperato nelle sentenze Carbonara e Ventura c. Italia e Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, al motivo che la rivalutazione del terreno non dovrebbe essere presa in conto per calcolare l’importo dell’indennizzo.
95. In quanto al danno morale, il Governo fa valere che questo dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, il Governo sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno morale ? subordinato all’esaurimento del rimedio Pinto.
96. Infine, in quanto agli oneri del procedimento a Strasburgo, il Governo sostiene che i richiedenti hanno quantificato questi in modo vago ed impreciso.
97. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? ulteriore procedimento, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed i richiedenti giungono ad un accordo.
PERQUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Respinge l’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato; perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera l’incarico di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 15 luglio 2005 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Pr?sident