Conclusione Eccezione preliminare respinta (decadenza); Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
PRIMA SEZIONE
CAUSA LA ROSA ED ALBA C. Italia (no 6)
( Richiesta no 63240/00)
SENTENZA
STRASBURGO
15 luglio 2005
DEFINITIVO
30/11/2005
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa La Rosa ed Alba c. Italia (no 6),
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIG. C.L. Rozakis, presidente,
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig.re N. Vajić,
S. Botoucharova, Sigg.. V. Zagrebelsky, K. Hajiyev, giudici, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 giugno 2005,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 63240/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui quattro cittadini di questo Stato, Sigg. L. R. e G. L. R., V. A. e M.me M L. R. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 30 marzo 2000 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). Il secondo richiedente ? deceduto il 2 gennaio 2005. Con una lettera del 11 marzo 2005, il Sig. N. L R. ha informato la Cancelleria del fatto che aveva ereditato dal secondo richiedente e che desiderava costituirsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
2. I richiedenti sono rappresentati da Me A. A. A., avvocato a Caltagirone. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I.M. Braguglia, e dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli e dalsuo coagente aggiunto, N. Lettieri.
3. I richiedenti adducevano in particolare un attentato ingiustificato al loro diritto al rispetto dei loro beni.
4. La richiesta ? stata assegnata alla prima sezione della Corte (articolo 52 ? 1 dell’ordinamento). In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa (articolo 27 ? 1 della Convenzione) ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento.
5. Con una decisione del 15 ottobre 2002, la camera ha dichiarato la richiesta parzialmente inammissibile. Con una decisione del 6 maggio 2004, la camera ha dichiarato il restante della richiesta ammissibile (articolo 54 ? 3 dell’ordinamento).
6. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 ? 1 dell’ordinamento).
7. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 ? 1 dell’ordinamento). La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta (articolo 52 ? 1).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1925, 1927, 1922 e 1945 e risiedono a Caltagirone.
9. I richiedenti erano proprietari di un terreno ubicato a Caltagirone (Catania) e registrato al catasto, foglio 139, appezzamento 43.
10. Con un’ordinanza del 15 aprile 1980, che vale come dichiarazione di utilit? pubblica, il sindaco di Caltagirone autorizz? la societ? cooperativa La Sicula ad occupare di emergenza il terreno dei richiedenti, per un periodo massimale di tre anni, in vista della sua espropriazione per la costruzione di alloggi.
11. Il 19 maggio 1980, la societ? cooperativa procedette all’occupazione materiale del terreno ed inizi? i lavori di costruzione.
12. Il 22 ottobre 1981, la municipalit? di Caltagirone procedette ad un’offerta di acconto sull’indennizzo di 810 000 lire italiane (ITL) (360 ITL/m?). Questa offerta non fu accettata dai richiedenti.
13. Il 28 maggio 1982, la municipalit? procedette ad una seconda offerta di acconto di 990 000 ITL (440 ITL/m?). Questa offerta non fu accettata.
14. Con un atto notificato il 27 marzo 1987, i richiedenti introdussero un’azione in danno-interessi contro la societ? cooperativa La Sicula dinnanzi al tribunale civile di Caltagirone. I richiedenti adducevano che bench? i lavori di costruzione effettuata sul loro terreno abbiano trasformato questo, non erano intervenuto nessuno decreto di espropriazione e nessuno indennizzo. Riferendosi al principio dell’espropriazione indiretta fissata dalla Corte di cassazione nella sentenza no 1464 del 26 febbraio 1983, i richiedenti invitavano il tribunale a dichiarare che la costruzione degli alloggi aveva ad un tale punto trasformato il suo terreno che aveva provocato la perdita irreversibile del bene. I richiedenti richiedevano dei danno-interessi per la perdita del terreno a concorrenza del valore di questo, inoltre richiedevano un risarcimento per il non godimento del terreno durante il periodo di occupazione autorizzata.
15. Il collocamento in stato della causa cominci? il 4 giugno 1987.
16. Il 27 settembre 1987, la societ? cooperativa La Sicula chiam? in garanzia la municipalit? di Caltagirone dinnanzi al tribunale civile di Caltagirone.
17. Nel dicembre 1993, una prima perizia fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, la data alla quale c’era stata trasformazione irreversibile del terreno era il 18 maggio 1983. Da questo momento, i richiedenti dovevano essere considerati come essendo stati privati del loro bene. Il valore venale del terreno controverso di cui la superficie era di 2320 metri quadrati, era a questa data di 64 500 ITL il metro quadrato.
18. In seguito all’entrata in vigore della legge no 662 del 1996, il tribunale di Caltagirone ordin? una seconda perizia. Secondo il rapporto di perizia, il valore venale del terreno al 18 maggio 1983, calcolato in funzione della nuova legge, era di 35 492 ITL il metro quadrato.
19. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 29 ottobre 2002, il tribunale dichiar? che in seguito all’occupazione del terreno, ed alla vista della costruzione di alloggi, – lavori che rispondono all’interesse pubblico -, il diritto di propriet? dei richiesti era stato neutralizzato conformemente al principio dell’espropriazione indiretta. C’era luogo dunque di considerare che la propriet? del terreno era passata ab origine all’amministrazione nel 1983 ossia irreversibilmente una volta trasformato il terreno. Dato che il trasferimento di propriet? aveva avuto luogo nella cornice di un’occupazione di terreno diventato senza titolo, i richiedenti avevano diritto ai danno-interessi calcolati sulla base della legge no 662 del 1996, entrata in vigore durante procedimento. Di conseguenza il tribunale accord? ai richiedenti una somma di 42 526,66 EUR per la perdita della propriet? del terreno da indicizzare a partire dal 1983, in pi? di un’indennit? di occupazione di 11 592,39 EUR.
20. La data alla quale questo giudizio divent? definitivo ?, secondo le indicazioni fornite dai richiedenti, l? 11 aprile 2004.
21. L’indennizzo accordato dal tribunale ? sottoposto ad un’imposta alla sorgente del 20%, come previsto dalla legge no 413 del 1991. Nel luglio 2004, i richiedenti non avevano ottenuto ancora il versamento del loro dovuto.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNI PERTINENTI
A. L’occupazione di emergenza di un terreno
22. In dritto italiano, il procedimento accelerato di espropriazione permette all’amministrazione di occupare un terreno e di costruire prima dell’espropriazione. Una volta dichiarato di utilit? pubblica il lavoro a realizzare ed il adottato progetto di costruzione, l’amministrazione pu? decretare l’occupazione di emergenza delle zone da espropriare per una durata determinata che non supera cinque anni (articolo 20 della legge no 865 del 1971). Questo decreto diventa nullo se l’occupazione materiale del terreno non ha luogo nei tre mesi seguenti la sua promulgazione. Prima della fine del periodo di occupazione autorizzata, un decreto di espropriazione formale deve essere preso.
23. L’occupazione autorizzata di un terreno d? diritto ad un’indennit? di occupazione. La Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sua sentenza no 470 del 1990, un diritto di accesso immediato ad un tribunale ai fini di richiedere l’indennit? di occupazione appena il terreno ? occupato materialmente, senza bisogno di aspettare che l’amministrazione proceda ad un’offerta di indennizzo.
B. Il principio dell’espropriazione indiretta (“occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”)
24. Negli anni 1970, parecchie amministrazioni locali procedettero a occupazioni di emergenza di terreni che non furono seguiti da decreti di espropriazione. Le giurisdizioni italiane si trovarono di fronte a casi in cui il proprietario di un terreno aveva perso di facto la disponibilit? di questo in ragione dell’occupazione e del compimento di lavori di costruzione di un lavoro pubblico. Restava da sapere se, semplicemente per effetto dei lavori effettuati, l’interessato aveva perso anche la propriet? terreno.
1. La giurisprudenza prima della sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
25. La giurisprudenza era molto divisa sul punto di sapere quale erano gli effetti della costruzione di un lavoro pubblico su un terreno occupato illegalmente. Per occupazione illegale, bisogna intendere un’occupazione illegale ab initio, o un’occupazione inizialmente autorizzata e diventata in seguito senza titolo, essendo annullato il titolo o proseguendo l’occupazione al di l? della scadenza autorizzata senza che sia intervenuto un decreto di espropriazione.
26. Secondo una prima giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? del terreno dopo il completamento del lavoro pubblico. Tuttavia, non poteva chiedere una rimessa in stato del terreno e poteva impegnare unicamente un’azione in danni ed interessi per occupazione abusiva, non sottoposta ad un termine di prescrizione poich? l’illegalit? derivante dell’occupazione era permanente. L’amministrazione poteva adottare in ogni momento una decisione formale di espropriazione; in questo caso, l’azione in danno-interessi si trasformava in controversia riguardante l’indennit? di espropriazione ed i danno-interessi erano dovuti solamente per il periodo anteriore al decreto di espropriazione per il non-godimento del terreno (vedere, tra altri, le sentenze della Corte di cassazione no 2341 del 1982, no 4741 di 1981, no 6452 e no 6308 del 1980).
27. Secondo una seconda giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? terreno e poteva chiedere la rimessa in stato, quando l’amministrazione aveva agito senza che ci fosse utilit? pubblica (vedere, per esempio, Corte di cassazione, sentenza no 1578 del 1976, sentenza no 5679 del 1980).
28. Secondo una terza giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione perdeva automaticamente la propriet? terreno al momento della trasformazione irreversibile del bene, ossia al momento del completamento del lavoro pubblico. L’interessato aveva il diritto di chiedere dei danno-interessi (vedere no 3243 la sentenza del 1979 della Corte di cassazione).
2. La sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
29. Con una sentenza del 16 febbraio 1983, la Corte di cassazione, deliberando in camere riunite, risolse il conflitto di giurisprudenza ed adott? la terza soluzione. Cos? fu consacrato il principio dell’espropriazione indiretta ( accessione invertita od occupazione acquisitiva). In virt? di questo principio, il potere pubblico acquista ab origine la propriet? di un terreno senza procedere ad un’espropriazione formale quando, dopo l’occupazione del terreno, ed a prescindere dalla legalit? dell’occupazione, il lavoro pubblico ? stato realizzato. Quando l’occupazione ? ab initio senza titolo, il trasferimento di propriet? ha luogo al momento del completamento del lavoro pubblico. Quando l’occupazione del terreno ? stata autorizzata inizialmente, il trasferimento di propriet? ha luogo alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata. Nella stessa sentenza, la Corte di cassazione precis? che, in ogni caso di espropriazione indiretta, l’interessato ha diritto ad un risarcimento integrale, avendo avuto luogo l’acquisizione del terreno senza titolo. Questo risarcimento non ? versato tuttavia, automaticamente; incombe sull’interessato di richiedere dei danno-interessi. Inoltre, il diritto a risarcimento ? abbinato altermine di prescrizione contemplata in caso di responsabilit? da delitto, ossia cinque anni, che cominciano a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
3. La giurisprudenza dopo la sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
a) La prescrizione
30. In un primo tempo, la giurisprudenza considerava che nessun termine di prescrizione si trovava ad applicare, poich? l’occupazione senza titolo del terreno costituiva un atto illegale continuo. La Corte di cassazione, nella sua sentenza no 1464 del 1983, afferm? che il diritto al risarcimento era sottoposto ad un termine di prescrizione di cinque anni. In seguito, la prima sezione della Corte di cassazione afferm? che un termine di prescrizione di dieci anni doveva applicarsi (sentenze no 7952 di 1991 e no 10979 del 1992). Con una sentenza del 22 novembre 1992, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha troncato definitivamente la questione, stimando che il termine di prescrizione ? di cinque anni e che comincia a decorrere al momento della trasformazione irreversibile del terreno.
b) La sentenza no 188 del 1995 della Corte costituzionale
31. In questa sentenza, la Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione il principio dell’espropriazione indiretta, nella misura in cui questo principio si ? radicato in una disposizione legislativa, ossia l’articolo 2043 del codice civile che regola la responsabilit? da delitto. Secondo questa sentenza, il fatto che l’amministrazione diventi proprietario di un terreno traendo beneficio dal suo comportamento illegale non d? nessun problemi sul piano costituzionale, poich? l’interesse pubblico, ossia la conservazione del lavoro pubblico, prevale sull’interesse dell’individuo, e dunque sul diritto di propriet? di questo ultimo. La Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione l’applicazione all’azione in risarcimento del termine di prescrizione di cinque anni, come previsto dall’articolo 2043 del codice civile per responsabilit? da delitto.
c) Caso di mancata applicazione del principio dell’espropriazione indiretta
32. Gli sviluppi della giurisprudenza mostrano che il meccanismo con il quale la costruzione di un lavoro pubblico provoca il trasferimento di propriet? del terreno a favore dell’amministrazione conosce delle eccezioni.
33. Nella sua sentenza no 874 del 1996, il Consiglio di stato ha affermato che non c’? espropriazione indiretta quando le decisioni dell’amministrazione ed il decreto di occupazione di emergenza sono state annullate dalle giurisdizioni amministrative; se non fosse cos? il caso, la decisione giudiziale sarebbe svuotata di sostanza.
34. Nella sua sentenza no 1907 del 1997, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha affermato che l’amministrazione non diventa proprietario di un terreno quando le decisioni che ha adottato e la dichiarazione di utilit? pubblica devono essere considerate come nulle ab initio. In questo caso, l’interessato mantiene la propriet? dal terreno e pu? chiedere il restitutio in integrum. Pu?, come alternativa, chiedere dei danno-interessi. L’illegalit? in questi casi ha un carattere permanente e non trova nessuno termine di prescrizione applicazione.
35. Nella sentenza no 6515 del 1997, la Corte di cassazione che delibera in camere riunite ha affermato che non c’? trasferimento di propriet? quando la dichiarazione di utilit? pubblica ? stata annullata dalle giurisdizioni amministrative. In questo caso dunque, il principio dell’espropriazione indiretta non si trova ad applicare. L’interessato che mantiene la propriet? dal terreno, ha la possibilit? di chiedere il restitutio in integrum. L’introduzione di una domanda in danno-interessi provoca una rinuncia al restitutio in integrum. Il termine di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere nel momento in cui la decisione del giudice amministrativo diventa definitiva.
36. Nella sentenza no 148 del 1998, la prima sezione della Corte di cassazione ha seguito la giurisprudenza delle camere riunite e ha affermato che il trasferimento di propriet? per effetto dell’espropriazione indiretta non ha luogo quando la dichiarazione di utilit? pubblica alla quale il progetto di costruzione era abbinato ? stata considerata come invalido ab initio.
37. Nella sentenza no 5902 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite ha riaffermato che non c’? trasferimento di propriet? nella mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica valida.
38. Conviene confrontare questa giurisprudenza con la legge no 458 di 1988 (vedere sotto ?? 39-40) e col Repertorio delle disposizioni sull’espropriazione, entrato in vigore il 30 giugno 2003 (vedere sotto ?? 48-49).
4. La legge no458 del 27 ottobre 1988
39. Ai termini dell’articolo 3 di questa legge, “Il proprietario di un terreno, utilizzato per la costruzione di edifici pubblici e di case popolari, ha diritto al risarcimento del danno subito, in seguito ad un’espropriazione dichiarata illegale con una decisione passata in forza di cosa giudicata, ma non pu? pretendere alla restituzione del suo bene. Ha anche dritto, in pi? del risarcimento del danno, alle somme dovute in ragione del deprezzamento monetario ed a quelle menzionate all’articolo 1224 ? 2 del codice civile e questo a contare del giorno dell’occupazione illegale.”
40. Interpretando l’articolo 3 della legge di 1988, la Corte costituzionale, nella sua sentenza del 12 luglio 1990 (n? 384), ha considerato: “Con la disposizione attaccata, il legislatore, tra gli interessi dei proprietari dei terreni – ottenere in caso di espropriazione illegale la restituzione dei terreni – e l’interesse pubblico – concretizzato dalla destinazione di questi beni alle finalit? di costruzioni residenziali pubbliche a condizioni favorevoli o convenzionate – ha dato la precedenza a questo ultimo interesse.”
5. L’importo del risarcimento in caso di espropriazione indiretta
41. Secondo la giurisprudenza di 1983 della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, un risarcimento integrale del danno subito, sotto forma di danno-interessi per la perdita del terreno, era dovuta all’interessato in compenso della perdita di propriet? che provoca l’occupazione illegale.
42. La legge di bilancio del 1992, articolo 5 bis della decreto-legge no 333 del 11 luglio 1992, modific? questa giurisprudenza, nel senso che l’importo dovuto in caso di espropriazione indiretta non poteva superare l’importo dell’indennit? contemplata per il caso di un’espropriazione formale. Con la sentenza no 369 del 1996, la Corte costituzionale dichiar? incostituzionale questa disposizione.
43. In virt? della legge di bilancio no 662 del 1996 che segu? la disposizione dichiarata incostituzionale, l’indennizzo integrale non pu? essere accordato per un’occupazione di terreno che aveva avuto luogo prima del 30 settembre 1996. In questa ottica, l’indennizzo equivale all’importo dell’indennit? contemplata per il caso di un’espropriazione formale, nell’ipotesi pi? favorevole al proprietario, mediante un aumento del 10%.
44. Con la sentenza no 148 del 30 aprile 1999, la Corte costituzionale ha giudicato una tale indennit? compatibile con la Costituzione. Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che un’indennit? integrale, a concorrenza del valore venale del terreno, pu? essere richiesta quando l’occupazione e la privazione del terreno non hanno avuto luogo a causa di utilit? pubblica.
6. La giurisprudenza dopo le sentenze della Corte del 30 maggio 2000 nelle cause Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura
45. Con le sentenze no 5902 e 6853 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite si ? pronunciata di nuovo sul principio dell’espropriazione indiretta, facendo riferimento alle due sentenze della Corte precitata.
46. Alla vista della constatazione di violazione dell’articolo 1 del protocollo no 1 nelle cause sopra, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’espropriazione indiretta sostiene un ruolo importante nella cornice del sistema giuridico italiano e che ? compatibile con la Convenzione.
47. Pi? specificamente, la Corte di cassazione-dopo avere analizzato la storia del principio dell’espropriazione indiretta – ha detto che alla vista dell’uniformit? della giurisprudenza in materia, il principio dell’espropriazione indiretta deve considerarsi come essendo pienamente “prevedibile” a contare dal 1983. Per questo fatto, l’espropriazione indiretta deve essere considerata come essendo rispettosa del principio di legalit?. Trattandosi delle occupazioni di terreno che hanno luogo senza dichiarazione di utilit? pubblica, la Corte di cassazione ha affermato che queste non sono atte a trasferire la propriet? del bene allo stato. In quanto all’indennizzo, la Corte di cassazione ha affermato che, anche se ? inferiore al danno subito dall’interessato, ed in particolare al valore del terreno, l’indennizzo dovuto in caso di espropriazione indiretta ? sufficiente per garantire un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
7. Il Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione a causa di utilit? pubblica (qui di seguito “il Repertorio)
48. Il 30 giugno 2003 ? entrato in vigore il Decreto Presidenziale no 327 dell? 8 giugno 2001, modificato dal Decreto legislativo no 302 del 27 dicembre 2002, e che regola il procedimento di espropriazione. Il Repertorio codifica le disposizioni e la giurisprudenza esistenti in materia. In particolare, codifica il principio dell’espropriazione indiretta. Il Repertorio che non si applica ai casi di occupazione sopraggiunta anteriormente al 1996 e non si applica dunque nello specifico, si ? sostituito, a partire dalla sua entrata in vigore, all’insieme della legislazione la giurisprudenza precedente in materia di espropriazione.
49. Al suo articolo 43, il Repertorio contempla che nella mancanza di un decreto di espropriazione, o nella mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica, un terreno trasformato in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico ? acquisito al patrimonio dell’autorit? che l’ha trasformato; dei danno-interessi sono accordati in compenso. L’autorit? pu? acquisire un bene anche quando il piano di urbanistica o la dichiarazione di utilit? pubblica sono stati annullati. Il proprietario pu? chiedere al giudice la restituzione del terreno. L’autorit? in causa si pu? opporre. Quando il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno, il proprietario ha diritto ad un risarcimento.
IN DIRITTO
I. SULL’ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
50. In queste osservazioni sul merito il Governo solleva innanzitutto un’eccezione di inammissibilit? derivata dal non esaurimento delle vie di ricorso interne, dato che la richiesta dinnanzi alla Corte europea ? stata introdotta prima della fine del procedimento interno, ossia quando il ricorso era ancora pendente dinnanzi al tribunale di Caltagirone.
51. I richiedenti si oppongono a questa eccezione del Governo.
52. La Corte ricorda che ai termini dell’articolo 55 del suo ordinamento, “Se la Parte contraente convenuta intende sollevare un’eccezione di inammissibilit?, deve farlo, per quanto la natura dell’eccezione e le circostanze lo permettono, nelle osservazioni scritte od orali sull’ammissibilit? della richiesta .” Ora, risulta dalla pratica che questa condizione non si trova assolta nello specifico. C’? dunque decadenza.
53. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che c’? luogo di respingere l’eccezione del Governo.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 DELLA CONVENZIONE
54. I richiedenti adducono essere stati privati del loro terreno per effetto dell’occupazione di questo e della costruzione di alloggi, in mancanza di un decreto di espropriazione e di indennizzo. Inoltre, fanno valere che ai termini della legislazione entrata in vigore durante il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne, non sono stati risarciti alla quota del valore venale del terreno. Secondo essi, questa situazione ha recato offesa al loro diritto al rispetto dei loro beni garantiti all’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? redatto,:
“Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Tesi difese dinnanzi alla Corte
1. I richiedenti
55. I richiedenti affermano che la privazione del terreno in applicazione del principio giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta ? contraria ai principi costituzionali cos? come all’articolo 1 del Protocollo no 1 dal punto di vista dell’esistenza necessaria di una base legale.
56. Sostengono che l’espropriazione indiretta ? un’espropriazione di facto e si traduce in un’illegalit? commessa dall’amministrazione.
57. A questo riguardo, i richiedenti fanno osservare che il terreno controverso ? stato occupato e trasformato senza che un decreto di espropriazione sia stato adottato. ? solamente alla conclusione del procedimento in danno-interessi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali che hanno potuto ottenere una decisione giudiziale dichiarante l’illegalit? dell’occupazione che ha come conseguenza di dichiararli allo stesso tempo in modo retroattivo privati del loro bene.
58. In quanto all’importo del risarcimento che hanno ricevuto in seguito al procedimento iniziato dinnanzi alle giurisdizioni interne, i richiedenti osservano che ai termini della legislazione in vigore non sono stati risarciti alla quota del valore venale del terreno. Nello specifico hanno ottenuto una somma uguale al 50% del valore venale del terreno e fanno valere che questa somma sar? sottoposta ad un’imposizione alla sorgente del 20%.
59. A questo riguardo, osservano che l’indennit? accordata ? largamente inferiore al danno subito e leggermente superiore all’importo al quale avrebbero avuto diritto in caso di espropriazione in buona e dovuta forma.
60. Inoltre, i richiedenti stimano che l’applicazione retroattiva in corso di procedimento della legislazione che riduce l’importo del risarcimento ? in quanto tale contraria all’articolo 1 del Protocollo no 1.
2. Il Governo
61. Il Governo fa osservare che nel caso specifico, si tratta di un’occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilit? pubblica. Il Governo ammette che il procedimento di espropriazione non ? stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui non ? stato adottato nessuno decreto di espropriazione.
62. A difetto di un tale decreto, il Governo sostiene che era impossibile sapere se i richiedenti erano o no ancora proprietari del bene. Era essenziale avere dunque una decisione nazionale definitiva che dissipi una volta per tutte l’incertezza che caratterizza questo tipo di situazione, ed in particolare il caso specifico che manca di chiarezza. Allo stesso tempo, il Governo sostiene che il giudizio del tribunale di Caltagirone ha solamente un valore dichiarativo,essendo l’espropriazione indiretta un meccanismo automatico di perdita di propriet?. Col suo giudizio, il giudice nazionale farebbe prendere solamente atto di una situazione compiuta e si limiterebbe a dichiarare che i richiedenti devono considerarsi come essendo privati del loro bene a favore dell’amministrazione a contare della data che il tribunale considera come la data in cui il terreno ? stato trasformato in modo irreversibile.
63. Il Governo sostiene che questa situazione ? conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1.
64. In quanto alla necessit? dell’ingerenza nel diritto di propriet? dei richiedenti, il Governo fa osservare che la costruzione del lavoro pubblico costituiva un motivo adeguato per giustificare l’espropriazione del terreno che deve essere considerato come un mezzo proporzionato allo scopo legittimo mirato.
65. Trattandosi dell’esistenza di una base legale, il Governo ricorda di prima che la Corte, nella sua sentenza Zubani c. Italia ( sentenza del 7 agosto 1996, Raccolta 1996-IV, ?? 45-46) aveva esaminato una causa di espropriazione indiretta che ricade sotto l’influenza della legge no 458 di 1988 (vedere diritto interno, paragrafo 39,) dal punto di vista del giusto equilibrio, stimando che, per ci? che riguardava la legge in quanto tale, “la scelta legislativa che mira a privilegiare l’interesse della collettivit? nel caso di espropriazioni o di occupazioni illegali di terreni ? ragionevole: l’indennizzo integrale dei danni subiti dai proprietari riguardati costituisce un risarcimento sufficiente… ” (sentenza Zubani precitato, ? 49).
66. Il Governo prende atto del fatto che la giurisprudenza della Corte ha conosciuto un’evoluzione in seguito, nella misura in cui, nei due seguente casi riguardanti l?espropriazione indiretta, ha constatato un’incompatibilit? del meccanismo dell’espropriazione indiretta col principio di legalit? (Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI).
67. Secondo il Governo, il principio deve considerarsi come essendo “contemplato dalla legge”, anche se ? stato elaborato dalla giurisprudenza in un paese del “civil law” e non di “common law.”
68. A questo riguardo, il Governo prende atto del fatto che nelle due sentenze precitate, la Corte aveva stimato inutile giudicare in abstracto se il ruolo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, occupa in un sistema di diritto continentale ? assimilabile a quell’occupato con le disposizioni legislative (sentenza Carbonara precitato, ? 64.) La Corte aveva osservato che la giurisprudenza italiana aveva conosciuto un’evoluzione e che un principio giurisprudenziale non lega le giurisdizioni in quanto alla sua applicazione (sentenza Carbonara precitato, ? 69).
69. Il Governo sostiene che decidere del ruolo della giurisprudenza in Italia riveste una grande importanza in questo tipo di cause. Secondo il Governo, la giurisprudenza nazionale avendo creato il principio dell’espropriazione indiretta, questo deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione. Inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 (vedere sopra paragrafo 39).
70. In conclusione, secondo il Governo, a partire dal 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
71. Nello specifico, il terreno dei richiedenti ? stato occupato nel 1980 e questi hanno introdotto l’azione in giustizia dinnanzi alle giurisdizioni nazionali nel 1987. Segue che gi? all’inizio del procedimento di espropriazione, la giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta era consolidata e faceva dunque parte del diritto positivo.
72. In pi?, il Governo fa notare che i richiedenti hanno rifiutato due volte un’offerta di indennit? da parte dell’amministrazione. Ci? dimostrerebbe, secondo il Governo, che i richiedenti erano interessati ad aspettare la trasformazione del terreno per potere agire contro l’amministrazione e chiedere i danno-interessi.
73. Trattandosi della qualit? della legge, il Governo riconosce che il fatto che un decreto di espropriazione non sia stato pronunciato ? in s? una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
74. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno ? stato trasformato in modo irreversibile in ragione della costruzione di un?opera di utilit? pubblica, la restituzione di questo non ? pi? possibile.
75. Il trasferimento della propriet? del terreno in applicazione del principio dell’espropriazione indiretta ? il risultato di un’interpretazione sistematica da parte del giudice di principi esistenti difatti, tendente a garantire che l’interesse generale prevalga sull’interesse degli individui, quando il lavoro pubblico ? stato realizzato (trasformazione del terreno) e che questo risponde all’utilit? pubblica.
76. Alla luce di queste considerazioni, il Governo stima che il principio dell’espropriazione indiretta che permette ai vecchi proprietari di ottenere un risarcimento conseguente alla perdita del terreno, ? conforme dunque all’articolo 1 del Protocollo no 1 dal punto di vista della qualit? della legge.
77. In quanto all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i sacrifici imposto agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l’amministrazione ? tenuta a compensare l’individuo.
78. Per?, questo indennizzo pu? essere inferiore al danno subito dall’interessato, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l’illegalit? commessa dall’amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
79. Il Governo ammette che il richiedente non ? stato indennizzato interamente, e che per effetto della legge no 662 del 1996, l’indennit? accordata ? inferiore al valore del terreno.
80. Tuttavia, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo, il Governo sostiene che l’importo dell’indennit? in causa rientra nel margine di valutazione lasciata agli Stati per fissare un indennizzo che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene. Inoltre, la determinazione di un massimo d’indennit? tramite la legge no 662 del 1996 si spiegherebbe con la preoccupazione di “scoraggiare delle speculazioni” da parte dei cittadini sulle “difficolt? burocratiche, politiche o finanziarie che impediscono l’amministrazione di espropriare regolarmente.” A questo riguardo, il Governo sostiene che l’indennit? come plafonata dalla legge in causa essendo in ogni caso superiore a quella che sarebbe stata accordata se l’espropriazione fosse stata regolare, l’espropriazione indiretta risulta un “buon affare” per gli interessati.
81. Alla luce di queste considerazioni, il Governo conclude che il giusto equilibrio ? stato rispettato.
B. Sull’osservazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1
1. Sull’esistenza di un’ingerenza
82. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata “privazione di beni”, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa di ricercare se suddetta situazione equivaleva ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
83. La Corte rileva che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, il tribunale di Caltagirone ha considerato i richiedenti come essendo privati del loro bene a contare dal momento in cui il terreno ? stato trasformato irreversibilmente dai lavori pubblici. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalit? da parte del giudice ? l’elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che il giudizio del tribunale di Caltagirone ha avuto per effetto di privare i richiedenti del loro bene al senso della seconda frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura, precitato, ? 61; Brumărescu c. Romania [GC], no 28342/95, ? 77, CEDH 1999-VII).
84. Per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1 una tale ingerenza deve essere operata “a causa di utilit? pubblica” e “nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali di diritto internazionale.” L’ingerenza deve predisporre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Sporrong e L?nnroth, precitato, p. 26, ? 69). Inoltre, la necessit? di esaminare la questione del giusto equilibrio pu? farsi “sentire solamente quando si ? rivelato che l’ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalit? e non era arbitraria” (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II; Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 107, CEDH 2000-I).
85. Quindi, la Corte non stima opportuno fondare il suo ragionamento sulla semplice constatazione che un risarcimento integrale in favore dei richiedenti non ha avuto luogo (Carbonara, precitato, ? 62).
2. Sul rispetto del principio di legalit?
86. L’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis precitato, ? 58,). Il principio di legalit? notifica l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-ha, pp. 19-20, ? 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, ? 110).
87. Nel sentenza Belvedere Alberghiera srl e nel sentenza Carbonara e Ventura precitati, la Corte non aveva stimato utile di giudicare in abstracto se il ruolo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, occupa in un sistema di diritto continentale ? assimilabile a quell’occupato dalle disposizioni legislative, ci? che conta essendo -ad ogni modo-che la base legale risponda ai criteri di prevedibilit?, accessibilit? e precisione enunciati pi? in alto. La Corte ? sempre convinta che l’esistenza in quanto tale di una base legale non basta a soddisfare al principio di legalit? e stima utile propendersi sulla questione della qualit? della legge.
88. La Corte prende nota dell’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all’elaborazione del principio dell’espropriazione indiretta. Rileva anche che questo principio ? stato trasposto nei testi di legge, come la legge no 458 del 1988, la legge no 662 del 1996 e, ultimamente, nel Repertorio delle disposizioni in materia di espropriazione. Essendo cos?, la Corte non perde di vista le applicazioni contraddittorie che hanno luogo nella cronostoria della giurisprudenza, e rileva anche delle contraddizioni tra la giurisprudenza ed i suddetti testi di legge scritta.
89. A titolo di esempio, la Corte nota che se ? vero che la giurisprudenza ha escluso, a contare dal 1996-1997, che l’espropriazione indiretta possa applicarsi quando la dichiarazione di utilit? pubblica ? stata annullata, ? anche vero che il Repertorio ha ultimamente contemplato che nella mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica, ogni terreno pu? essere acquistato al patrimonio pubblico, se il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno occupato e trasformato con l’amministrazione.
90. Alla vista di questi elementi, la Corte non esclude che rimanga il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati.
91. La Corte nota poi che il meccanismo dell’espropriazione indiretta permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione, col rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati, che si trattasse di un’illegalit? dall’inizio o di un’illegalit? sopraggiunto in seguito.
92. A questo riguardo, la Corte nota che l’espropriazione indiretta permette all’amministrazione di occupare un terreno e di trasformarlo irreversibilmente, in modo tale che sia considerato come acquisizione al patrimonio pubblico, senza che in parallelo un atto formale dichiarante il trasferimento di propriet? non sia adottato. Nella mancanza di un atto che formalizza l’espropriazione ed intervenendo al pi? tardi nel momento in cui il proprietario ha perso ogni disponibilit? del bene, l’elemento che permetter? di trasferire al patrimonio pubblico il bene occupato e di raggiungere una sicurezza giuridica ? la constatazione di illegalit? da parte del giudice, che vale come dichiarazione di trasferimento di propriet?. Incombe sull’interessato – che continua ad essere formalmente proprietario – di sollecitare al giudice competente una decisione che constata, all’occorrenza, l’illegalit? abbinata alla realizzazione di un lavoro di interesse pubblico, condizioni necessarie affinch? sia dichiarato in modo retroattivo privato del suo bene.
93. Alla vista di questi elementi, la Corte stima che il meccanismo dell’espropriazione indiretta non ? atto a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica.
94. La Corte nota poi che l’espropriazione indiretta permette inoltre all’amministrazione di occupare un terreno e di trasformarlo senza per questo versare i indennit? allo stesso tempo. L’indennit? deve essere richiesta dall’interessato e ci? entro prescrizione di cinque anni, cominciando a contare della data alla quale il giudice stima che la trasformazione irreversibile del terreno ha avuto luogo. Questo pu? provocare delle conseguenze nefaste per l’interessato, e rendere vano ogni speranza di risarcimento (Carbonara e Ventura, precitato, ? 71).
95. La Corte rileva infine che il meccanismo dell’espropriazione indiretta permette all’amministrazione di derivare partito del suo comportamento illegale, e che il prezzo a pagare ? solamente del 10% pi? elevato che nel caso di un’espropriazione in buona e dovuto forma. Secondo la Corte, questa situazione non ? di natura tale da favorire la buona amministrazione dei procedimenti di espropriazione ed a prevenire degli episodi di illegalit?.
96. Ad ogni modo, la Corte ? chiamata a verificare se il modo in cui il diritto interno ? interpretato ed applicato produce degli effetti conformi ai principi della Convenzione.
97. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, le giurisdizioni italiane hanno considerato i richiedenti privati del loro bene a contare dal momento in cui i lavori di costruzione di immobili hanno trasformato irreversibilmente i luoghi, essendo riunite le condizioni di illegalit? dell’occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruito. Ora, nella mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come “prevedibile”, poich? ? solamente con la decisione definitiva -il giudizio del tribunale di Caltagirone che ha acquisito forza di cosa giudicata-che si pu? considerare il principio dell’espropriazione indiretta come essendo stato applicato effettivamente e che l’acquisizione del terreno al patrimonio pubblico ? stata sancita. Di conseguenza, i richiedenti non hanno avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del terreno che l? 11 aprile 2004, data alla quale il giudizio del tribunale di Caltagirone ? diventato definitivo.
98. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione di derivare partito da un’occupazione di terreno illegale. In altri termini, l’amministrazione si ? potuta appropriare del terreno a disprezzo delle regole che regolano l’espropriazione in buona e dovuta forma, e, tra altri, senza che un’indennit? sia messa in parallelo a disposizione degli interessati.
99. Trattandosi dell’indennit?, la Corte constata che l’applicazione retroattiva della legge di bilancio no 662 del 1996 al caso di specifico ha avuto per effetto di privare i richiedenti di un risarcimento integrale del danno subito.
100. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l’ingerenza controversa non ? compatibile col principio di legalit? e che dunque ha infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti.
101. Quindi, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
102. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
103. Riferendosi al sentenza Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa) (no 24638/94, 11 dicembre 2003) ed alla sentenza Papamichalopoulos ed altri c. Grecia (articolo 50) (sentenza del 31 ottobre 1995, serie A no 330-B) i richiedenti sollecitano il versamento di una somma che corrisponde al valore reale del terreno, includendo il plusvalore portato dalla costruzione degli immobili. Similmente a queste cause, i richiedenti invitano la Corte a nominare un perito che possa valutare il terreno.
104. Sussidiariamente, per il caso in cui la Corte non nominasse un perito, i richiedenti richiedono 845 422,41 EUR a titolo del danno materiale per la perdita del terreno, somma che risulta dalla differenza tra il valore del terreno controverso rivalutato ed abbinato ad interessi e la somma, rivalutata ed abbinata ad interessi, che devono ancora percepire in esecuzione del giudizio del tribunale di Caltagirone.
105. Inoltre, i richiedenti chiedono il versamento di un’indennit? di 50 000 EUR ciascuno a titolo di danno morale.
106. In quanto al danno materiale, il Governo osserva al primo colpo che i richiedenti hanno ottenuto al livello nazionale una decisione che accorda loro una somma importante. In questa situazione, la Corte non dovrebbe accordare una soddisfazione equa che provoca un arricchimento indebito dei richiedenti. Il Governo sostiene che in ogni caso i richiedenti non possono aspirare ad un risarcimento integrale del danno e contesta l’applicazione al caso di specifico del metodo utilizzato dalla Corte nelle due cause citate dai richiedenti. Nel caso in cui la Corte decidesse di accordare una soddisfazione equa, il Governo sostiene che questa dovrebbe essere calcolata a partire dal rapporto di perizia depositata nel procedimento nazionale, ed applicando un interesse semplice.
107. In quanto al danno morale, il Governo fa valere che questo dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, il Governo sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno morale ? subordinato all’esaurimento del rimedio Pinto.
108. In pi?, il Governo osserva che la quantificazione dei danni morali fatti dai richiedenti ? superiore al valore venale del terreno.
109. I richiedenti chiedono inoltre alla Corte la somma di 75 112,11 EUR, a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte e della parcella di avvocato.
110. In quanto agli oneri del procedimento a Strasburgo, il Governo sostiene che i richiedenti hanno quantificato questi in modo vago ed impreciso.
111. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? ulteriore procedimento, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed i richiedenti giungono ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Respinge l’eccezione preliminare del Governo;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera l’incarico di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 15 luglio 2005 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Pr?sident
SENTENZA IL ROSA ED ALBA C. ITALIA (N? 6)
SENTENZA IL ROSA ED ALBA C. ITALIA (N? 6)