QUARTA SEZIONE
CAUSA LA ROSA ED ALBA C. ITALIA (NO 3)
( Richiesta no 58386/00)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
27 luglio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa La Rosa ed Alba c. Italia (no 3),
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Nicolas Bratza, presidente, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Ljiljana Mijović, Päivi Hirvelä, Ledi Bianku, Guido Raimondi, giudici,
e da Lawrence Early, cancelliere,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 luglio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 58386/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui quattro cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 30 marzo 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti di l ‘Uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”). Il secondo richiedente è deceduto il 2 gennaio 2005. Con una lettera dell’ 11 marzo 2005, il Sig. N. L. R. ha informato la Cancelleria del fatto che aveva ereditato del secondo richiedente e che desiderava costituirsi nel procedimento dinnanzi alla Corte. Il terzo richiedente è deceduto il 24 aprile 2007. Con una lettera del 10 agosto 2007, OMISSIS, hanno informato la cancelleria del fatto che avevano ereditato dal terzo richiedente e che desideravano costituirsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
2. Con una sentenza del 15 novembre 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (La Rosa ed Alba c. Italia (no 3), no 58386/00, § 86, e punto 2 del dispositivo, 15 novembre 2005).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano da prima il versamento di un’indennità di 621 003,63 EUR a titolo di danno patrimoniale per la perdita del terreno, somma che risulta dalla differenza tra il valore del terreno controverso rivalutato ed abbinato ad interessi e la somma, rivalutata ed abbinata ad interessi, che potrebbero percepire per il meglio a titolo di indennizzo sul piano nazionale. Inoltre, i richiedenti sollecitavano il versamento della somma di 102 486,74 EUR a titolo di danno patrimoniale per l’occupazione del terreno, somma uguale all’indennità di occupazione rivalutata ed abbinata ad interessi. Richiedevano anche un’indennità per danno morale ed il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarebbe diventata definitiva, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 96, e punto 3 del dispositivo).
5. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
6. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
7. I richiedenti chiedono una somma corrispondente alla differenza tra il valore venale del terreno e l’importo del risarcimento accordato a livello nazionale. Valutano questo danno a 123 374,70, EUR.
8. Il Governo si oppone.
9. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
10. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
11. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo di interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
12. Nello specifico, i richiedenti hanno perso la proprietà del loro terreno nel 1983. Come risulta dalla perizia ordinata dalle giurisdizioni interne durante il procedimento nazionale, il valore del bene in questa data era di 40 500 ITL il metro quadrato (paragrafo 19 della sentenza al principale).
13. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare 120 000 EUR per il danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
14. Resta da valutare la perdita di probabilità subita dai richiedenti in seguito all’espropriazione controversa. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 1 000 EUR per la perdita di probabilità.
B. Danno morale
15. I richiedenti sollecitano il versamento di 50 000 EUR ciascuno a titolo di danno morale .
16. Il Governo stima che nessuna somma è dovuta ai richiedenti.
17. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del suo bene ha causato al richiedente un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
18. La Corte ricorda che quando un gruppo di richiedenti trae la sua qualità di vittima dall’esistenza di un legame giuridico con una sola parte iniziale al procedimento interno controverso non è necessario tenere conto della molteplicità dei richiedenti che ne risulta (vedere, tra altre, Ergül ed altri c. Turchia, no 22492/02, § 45, 20 ottobre 2009). Simile situazione può sopraggiungere in caso di sostituzione della parte iniziale all’istanza dal suo avente diritto per esempio se decede o dagli amministratori del suo patrimonio se viene dichiarata in fallimento, o in caso di cessione di credito. Non c’è allora affatto bisogno per la Corte di tenere conto, quando delibera sulla somma da assegnare, della molteplicità dei richiedenti che ne risulta, tanto più che l’aumento del loro numero non potrebbe essere imputata alla parte convenuta.
19. Nel caso di specie, le parti iniziali al procedimento controverso erano quattro richiedenti (paragrafo 1 sopra).
20. Deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, decide di assegnare 5 000 EUR ad ogni richiedente sotto questo capo.
C. Oneri e spese
21. Giustificativi in appoggio, i richiedenti chiedono 59 324,02 EUR a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
22. Il Governo sostiene che i richiedenti hanno quantificato questi in modo vago ed impreciso.
23. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (Van di Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A no 288, § 66).
24. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarle solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo 15 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
25. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce,
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 121 000 EUR ( cento ventuno mille euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 5 000 EUR (cinquemila euro) al primo richiedente, 5 000 EUR(cinquemila euro) all’erede del secondo richiedente, 5 000 EUR(cinquemila euro) agli eredi del terzo richiedente e 5 000 EUR(cinquemila euro) al quarto richiedente, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 15 000 EUR (quindicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta ai richiedenti, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 luglio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Cancelliere Presidente