Conclusioni: Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni
Beni, Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni
Beni, Danno patrimoniale – risarcimento, Articolo 41 – Danno patrimoniale
Soddisfazione equa, Danno giuridico – risarcimento, Articolo 41 – Danno morale Soddisfazione equa,
SECONDA SEZIONE
CAUSA KUTLU ED ALTRI C. TURCHIA
, Richiesta no 51861/11,
SENTENZA
STRASBURGO
13 dicembre 2016
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Kutlu ed altri c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta di:
Julia Laffranque, presidentessa,
Egli ?Karaka?,
Neboj?a Vuini?,
Paul Lemmens,
Jon Fridrik Kj?lbro,
St?phanie Mourou-Vikstr?m,
Giorgio Ravarani, giudici,
e di Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 novembre 2016,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 51861/11) diretta contro la Repubblica della Turchia e di cui cinque cittadini di questo Stato (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 6 luglio 2011 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da OMISSIS, avvocato ad ?anlurfa.? Il governo turco (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente.
3. I richiedenti si lamentano di una violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
4. Il 4 novembre 2014, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DI LO SPECIFICO
5. L’elenco dei richiedenti figura qui acclusa.
6. I richiedenti sono i proprietari di tre terreni situati nel quartiere di ?ekem, a Halfeti, ed immatricolati al registro fondiario come “lotto 84 appezzamento 72” (“terreno no 8472”?), “lotto 84 appezzamento 76” (“terreno no 8476”) e “lotto 81 appezzamento 44” (“terreno no 8144”).
7. In seguito alla costruzione di una diga idraulico servente, da una parte, alla produzione di elettricit? e, altro parte, all’approvvigionamento in acqua della regione, una parte dei terreni situati nel quartiere suddetto fu espropriata.
8. Le reti di telefonia e di elettricit? cos? come l’unica strada servendo la zona essendo diventato inutilizzabile in ragione della sommersione con le acque, e l’accesso non potendo pi? farsi che con barca non motorizzata, l’insieme degli abitanti lasci? il quartiere.
9. Due zone di protezione furono stabilite intorno alla ritenuta di acqua: una zona di “protezione assoluta” che copre un perimetro di 300 metri ed una zona di “protezione avvicinata” coprendo un perimetro di 700 metri intorno alla prima zona.
10. Nella prima zona, ogni costruzione ed attivit? agricola furono proibite.
11. Nel secondo, le costruzioni furono proibite e l’attivit? agricola rest? possibile solamente su consenso del ministero competente e sotto riserva di non utilizzare nessuno concime artificiale o altro produce chimico.
12. I primi due terreni dei richiedenti, i terreni no 8472 ?e no 8476, si trovano nella zona di protezione assoluta mentre il terzo, il terreno no 8144, trovati nella zona di protezione avvicinata.
A. La prima azione in giustizia introdotta dai richiedenti
13. Il 7 settembre 2006, i richiedenti richiesero del ministero dell’energia che procedesse all’espropriazione dei loro terreni diventati secondo essi inutilizzabili.
14. Nella mancanza di risposta alla loro domanda, investirono la corte d’appello di Halfeti (“il TGI”) di un’azione che tende all’ottenimento di un’indennit? di espropriazione. Limitarono la loro domanda a 1 000 libri turchi, TRY, con terreno, o 3 000 TRY al totale, pure riservando il surplus del loro diritto ad indennizzo.
15. Con un giudizio del 24 gennaio 2008, il TGI divent? parzialmente dritto alle pretese dei richiedenti ne che assegna loro un’indennit?.
16. Stim? che i richiedenti avevano la possibilit? di continuare a sfruttare i terreni controversi per la cultura del pistacchio alla quale erano dedicati, e che, di conseguenza, non poteva essere fatto stato di una privazione di propriet? di natura tale da condurre ad una constatazione di espropriazione. Difatti, affinch? un bene potesse essere espropriato, occorreva, secondo lui, che ogni possibilit? di avvalersi ne fu sparita.
17. Tuttavia, ammise che l’accesso auxdits terreni cos? come la cultura del pistacchio doveva essere pi? difficili che prima, e che ci? provocava un deprezzamento del valore dei beni controversi e costituiva un danno che doveva essere indennizzato.
18. Fiss? l’indennit? basandosi sui rapporti di perizia secondo che i beni erano dei terreni agricoli e le perdite di valore erano compresi tra 10 al 25%, secondo il terreno riguardato.
19. Deliberando su ricorso dei richiedenti, la Corte di cassazione censur? questo giudizio al motivo che i beni controversi dovevano essere considerati no come le terre agricole, tarm ?arazisi, ma come i terreni a costruire (arsa).
20. Dopo il rinvio, il tribunale richiese di un gruppo di periti che determinasse, da una parte, il valore dei terreni considerandoli come terreni a costruire e, altro parte, il deprezzamento subito in ragione delle restrizioni legate alla presenza della diga. Nel loro rapporto che non ? datato, i periti fissarono il valore totale dei beni a 1 272 380 TRY. In quanto al deprezzamento, lo stimarono al 40%.
21. Con un giudizio del 9 luglio 2009, il tribunale decise di nuovo di indennizzare i richiedenti. Trattandosi dell’importo a concedere, consider? che l’? indicata dalla perizia risultavano di un errore di calcolo nell’indicizzazione. Avendo proceduto ad una rettifica, stim? il prezzo del metro squadrato a 26,87 TRY.
22. Trattandosi del deprezzamento del valore dei terreni, prendendo in conto la “loro superficie, la loro area rispetto alla diga e l’utilizzazione che ne [era] fatta”, lo stim? al 15% per il terreno 8476 ?e 25% per ciascuno degli altri due terreni. Il tribunale si limit? ad enunciare i criteri suddetti senza indicare altri motivi.
23. In quanto all’importo del danno subito, l’espose del seguente modo:
Terreno no 8472:? 90 954 TRY
Terreno no 8144:? 86 857 TRY
Terreno no 8476:? 78 584 TRY
24. Non accord? tuttavia che 1 000 TRY per ciascuno dei terreni al motivo che i richiedenti avevano limitato le loro pretese a questo importo e che avevano riservato i loro diritti relativi al surplus.
25. Il ricorso formato dai richiesti contro questo giudizio tutto siccome la domanda ulteriore in rettifica di sentenza fu respinta rispettivamente il 5 ottobre 2010 ed il 18 maggio 2011.
B. La seconda serie di ricorso introdotto dai richiedenti
26. Avendo richiesto solamente 1 000 TRY per ciascuno dei terreni ed avendo riservato i loro diritti per il surplus nella cornice dell’azione introdotta il 7 settembre 2006, i richiedenti impegnarono tre notizie azioni in vista di ottenere il saldo dell’indennit? alla quale potevano pretendere in virt? del giudizio del 9 luglio 2009.
27. Cos?, richiesero 89 954 TRY per il terreno no 8472?, 85 857 TRY per il terreno no 8144 e 77 584 TRY per il terreno no 8476.
28. Con tre giudizi del 25 luglio 2011, il TGI di Halfeti assegn? le somme chieste abbinate di interessi moratori a contare del 7 settembre 2006. Questi giudizi furono confermati in cassazione con tre sentenze del 8 febbraio 2012.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
A. La legge relativa all’espropriazione
29. L’articolo 12 della legge no 2942 relativo all’espropriazione dispone che, nei casi di espropriazione parziale di un terreno, quando esiste un deprezzamento del valore del surplus del terreno, questa deve essere indennizzato dall’amministrazione.
30. Il nono capoverso della stessa disposizione indica che, quando dei terreni situati nel vicinato di una zona espropriata in ragione della costruzione di una diga non sono pi? utilizzabili” di un punto di vista economica o sociale in ragione di sconvolgimenti consecutivi a suddetta costruzione, questi terreni “sono” essi espropriati anche. Indica inoltre che le modalit? di collocamento in ?uvre di questa regola devono essere fissate in un ordinamento del ministero dell’energia e delle risorse naturali.
B. Ordinamento sul controllo dell’inquinamento dell’acqua
31. L’articolo 17 dell’ordinamento sul controllo dell’inquinamento dell’acqua impone una zona di protezione assoluta che copre una banda di 300 metri a partire dal livello pi? elevato della riserva di acqua potabile.
32. Questa disposizione che proibisce ogni costruzione in suddetta zona, contempla peraltro che i beni che si trovano sono espropriati dall’amministrazione o le amministrazioni utilizzando l’acqua della diga.”
33. L’articolo 18 di questo ordinamento impone in quanto a lui una zona di protezione avvicinata su una banda di 700 metri che cominciano alla fine della zona di protezione assoluta. Autorizza non ci le attivit? agricole che su consenso del ministero competente e sotto riserva che nessuno concime artificiale o altro producono chimici non sia utilizzato.
IN DIRITTO
I. Su La Violazione Addotta Di L’articolo 1 Del Protocollo No 1 A La Convenzione
34. I richiedenti adducono che il rifiuto delle autorit? di espropriare i loro terreni malgrado le restrizioni portate al loro uso ha ignorato il loro diritto al rispetto dei loro beni come previsto con l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Questa disposizione ? formulata cos?:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
35. Il Governo combatte la tesi dei richiedenti.
A. Sull’ammissibilit?
1. Sull’esaurimento delle vie di ricorso interni
36. Il Governo solleva un’eccezione di inammissibilit? tirata della regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interni. Indica che, in virt? dell’Ordinamento sul controllo dell’inquinamento dell’acqua, l’azione che mira ad ottenere un’espropriazione deve essere diretta contro l’o le amministrazioni utilizzando l’acqua della diga. Ai suoi occhi, nello specifico, l’acqua trattenuta che serve ad alimentare la rete di distribuzione dei municipi di ?anlurfa ?e di Gaziantep, sono queste municipalit? che i richiedenti avrebbero dovuto citare in giustizia, e non il ministero dell’energia.
37. I richiedenti ribattono che, all’epoca dove hanno impegnato il procedimento, la diga rilevava della competenza del ministero dell’energia e che ? a buono diritto che hanno diretto la loro azione contro questa amministrazione.
38. Aggiungono che il TGI che ha esaminato il loro ricorso non l’ha respinto in ragione di un errore nella designazione dell’amministrazione convenuta. Del resto, la Corte di cassazione avrebbe ammesso nei casi simili concernente i terreni situati nella stessa zona che l’azione doveva essere diretta contro il ministero dell’energia.
39. La Corte constata che il TGI ha esaminato sul fondo le domande dei richiedenti e che non ha considerato che questi ultimi avrebbero dovuto dirigere la loro azione contro un’altra amministrazione.
40. Quindi, respinge l’eccezione del Governo.
2. Sul difetto manifesto di fondamento
41. Il Governo sostiene inoltre che la richiesta ? manifestamente male fondata nella misura in cui i richiedenti avrebbero percepito un’indennit? per il danno subito in ragione del deprezzamento del valore dei loro beni.
42. La Corte stima che il motivo di appello in causa solleva delle questioni di fatto e di diritto che non possono essere decise senza un esame al fondo. Respinge quindi, anche questa eccezione di inammissibilit?.
3. Conclusione
43. Constatando che la richiesta non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte la dichiara ammissibile.
B. Sul fondo
1. Tesi delle parti
44. I richiedenti sostengono che le restrizioni portate all’uso dei loro beni in virt? dell’articolo 17 dell’Ordinamento sul controllo dell’inquinamento dell’acqua sono di natura tale da rendere impossibile in pratica l’utilizzazione desdits beni e che recano cos? offesa alla sostanza stessa del loro diritto di propriet?. Quindi, stimano che le autorit? avrebbero dovuto, in virt? del diritto nazionale e della giurisprudenza della Corte di cassazione, espropriare suddetti beni. Rimproverano alle giurisdizioni nazionali di avere ordinato, al posto dell’espropriazione, il versamento di un’indennit? di cui l’importo avrebbe di pi? stato ridotto senza motivi.
45. Il Governo ricorda che la diga in causa ? stata costruita in un scopo di interesse pubblico, in particolare per provvedere ai bisogni in acqua della regione. Precisa che le restrizioni all’uso dei terreni che si trovano vicino alla ritenuta sono previste dalla regolamentazione e che mirano ad evitare l’inquinamento dell’acqua, ci? che contribuisce secondo lui allo stesso interesse pubblico.
46. Il Governo indica inoltre che i richiedenti dispongono sempre del loro diritto di propriet? e che possono fare uso. Ammette tuttavia che questo ? leso di un certo numero di restrizioni che rendono pi? difficile l’utilizzazione dei beni. L’accesso ai terreni si farebbe per esempio, oramai unicamente in barca. Tuttavia, il Governo precisa che questo danno ? stato indennizzato dalle giurisdizioni nazionali che hanno assegnato agli interessati la somma di 256 396 TRY, o 119 254 euros, alla data della presentazione delle osservazioni.
47. Infine, il Governo espone che, in virt? dell’articolo 12 della legge relativa all’espropriazione, i terreni dei richiedenti non potevano essere oggetto di un’espropriazione al motivo che gli interessati continuavano ad utilizzarli.
48. Per il Governo, non c’? stata dunque violazione della disposizione invocata.
2. Valutazione della Corte
49. La nozione di “beni” menzionati nella prima parte dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ha una portata autonoma che non si limita alla propriet? di beni corporali e che ? indipendente rispetto alle qualifiche formali del diritto interno: certi altri diritti ed interessi costituendo degli attivi pu? essere considerato anche come i “diritti di propriet?” e dunque dei “beni” alle fini di questa disposizione. In fatto, importa di esaminare in ogni caso se le circostanze della causa, considerata nel loro insieme, hanno reso il richiedente titolare di un interesse sostanziale protetto dall’articolo 1 del Protocollo no 1, Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 54, CEDH 1999-II, Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 100, CEDH 2000 I, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, ? 129, CEDH 2004-V, Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo [GC], no 73049/01, ? 63, CEDH 2007-I.
50. Di pi?, la nozione di “beni” pu? ricoprire tanta i “beni esistenti” che i valori patrimoniali, ivi compreso dei crediti, in virt? dalle quali il richiedente pu? pretendere avere almeno una “speranza legittima” di ottenere il godimento effettivo di un diritto patrimoniale (vedere, in questo senso, Kopeck? c. Slovacchia [GC], no 44912/98, ? 35 c, CEDH 2004-IX, e Maltzan ed altri c. Germania, d?c.) [GC], nostri 71916/01, 71917/01 e 10260/02, ? 74 c, CEDH 2005-V.
51. Inoltre, quando l’interesse patrimoniale riguardato ? dell’ordine del credito, non pu? essere considerato come un “valore patrimoniale” che quando ha una base sufficiente in dritta interno, Kopeck? c. Slovacchia, precitato, ? 52 e Draon c. Francia [GC], no 1513/03, ? 68, 6 ottobre 2005.
52. Peraltro, per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1, un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto di beni deve essere legale e deve privare di arbitrariet?. Deve predisporre anche un “giusto equilibro” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, Perdig?o c. Portogallo [GC], no 24768/06, ? 63, 16 novembre 2010.
ha, in quanto ai terreni no 8472 ?e no 8476?
53. La Corte osserva che l’uso dei terreni no 8472 ?e no 8476 sono lesi di restrizioni fisiche e giuridiche estremamente rigorose: l’accesso ai terreni necessita l’uso di un’imbarcazione no motorizzata, nessuna costruzione ? non ci possibile e l’agricoltura ? proibita.
54. I richiedenti indicano che sono stati indennizzati all’altezza il danno che avrebbero subito mentre, in virt? del diritto nazionale, avrebbero dovuto, secondo essi, essere espropriati e percepire un’indennit? che equivale al valore totale dei beni in causa.
55. La questione che la Corte ? chiamata a decidere nello specifico non ? quella di sapere se l’importo dell’indennit? pagata ai richiedenti bastava a compensare il danno che deriva delle restrizioni imposte all’uso dei loro beni, non pi? che lei non ? di determinare se l’articolo 1 del Protocollo no 1 garantisce di un modo generale il diritto di un richiedente ad essere espropriato. Il compito della Corte ? piuttosto di determinare se la legislazione nazionale instaurava al profitto dei richiedenti un diritto di abbandono con una certezza sufficiente per potere costituire un interesse patrimoniale protetto dalla Convenzione.
56. La Corte osserva che l’articolo 12, capoverso 9, della legge no 2942 impone l’espropriazione quando il terreno situato nel vicinato di una diga non ? pi? utilizzabile.” Se il testo non precisa s? ci? che bisogna intendere con questi termini, rinvia per? ad un ordinamento.
57. Suddetto ordinamento enuncia, in quanto a lui, in modo non equivoco nel suo articolo 17 che i terreni situati nella zona di protezione assoluta che cinge una riserva di acqua potabile “sono espropriati.” Tenuto conto dell’utilizzazione del verbo “essere” e non del verbo “potere”, questo testo non accorda nessuno margine di valutazione discrezionale all’amministrazione che non dispone della libert? di scegliere tra l’espropriazione ed i versamenti di un’indennit? minima. Al contrario, la regolamentazione pone le autorit? sotto l’egida di una competenza legata obbligando queste ad acquisire i beni ed accordi cos? ai proprietari dei terreni situati nella zona di protezione assoluta un vero diritto di abbandono, questo essere-a-argomento un “diritto ad essere espropriato.”
58. Agli occhi della Corte, questo diritto all’abbandono previsto dalla regolamentazione interna costituisce un “interesse patrimoniale” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. In altri termini, il diritto ad essere espropriato ed ad ottenere il versamento di indennit? che corrispondono al valore dei terreni costituisci, un “bene” alle fini della disposizione suddetta (confrontare con Broniowski c). Polonia [GC], no 31443/96, ?? 122 a 125 e 129 a 133, CEDH 2004 V che riguardano il rifiuto di eseguire un diritto ad una misura compensatoria-qualificato di diritto ad essere accreditato-riconosciuto col diritto nazionale.
59. Negando di espropriare i terreni riguardati ed optando per il versamento di un’indennit? in compenso del danno legato alle restrizioni imposte all’uso dei beni, le autorit? hanno recato offesa a questo interesse patrimoniale conferito dal diritto interno e hanno protetto dalla Convenzione.
60. Un tale attentato non pu? passare per conforme alle esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 considerando non solo che non si fonda su nessuna base legale ma sebbene non beneficia di nessuna giustificazione seria. Le autorit? giudiziali hanno motivato difatti, insufficientemente la loro scelta di ordinare il versamento di un’indennit? che corrisponde al deprezzamento del valore del bene piuttosto che di mettere in ?uvre il diritto di abbandono dei richiedenti che pronunciano l’espropriazione e concedendo un’indennit? che corrisponde al valore dei beni. A questo riguardo, forza ? di constatare che i tribunali nazionali non si sono pronunciati sull’articolo 17 dell’ordinamento suddetto. Il Governo non ha, egli neanche, avanzato nessuno motivo serio che giustifica questa ingerenza.
61. Pertanto, c’? stata violazione di questa disposizione in ci? che riguarda i terreni immatricolati al registro fondiario come “lotto 84 appezzamento 72” e “lotto 84 appezzamento 76.”
b, in quanto al terreno no 8144?
62. La Corte osserva che il terreno no 8144 ?che ? situato nella zona di protezione avvicinata, gli stata anche oggetto di un certo numero di restrizioni che mirano a proteggere la qualit? dell’acqua della diga. Cos?, ogni costruzione su questo terreno ? proibita. Le attivit? agricole sono autorizzate peraltro, non ci che su consenso del ministero competente e sotto riserva che nessuno concime artificiale o altro producono chimici non sia utilizzato.
63. Le autorit? hanno versato agli interessati delle indennit? per compensare il danno che deriva di queste restrizioni.
64. I richiedenti mettono in causa come per gli altri due beni, la decisione di indennizzarli all’altezza il danno piuttosto che di espropriarli.
65. La Corte rileva che la situazione di questo bene che si trova nella zona di protezione avvicinata, differisci di quella degli altri due terreni.
66. Difatti, la regolamentazione nazionale non stabiliva, trattandosi di questo terreno, di “diritto ad essere espropriato”.
67. L’articolo 12 della legge no 2942 lega l’obbligo di espropriare i beni situati nel vicinato di una diga alla condizione che questi non siano pi? utilizzabili.” Ora le giurisdizioni nazionali hanno considerato mai solamente il bene controverso era diventato inutilizzabile al senso di questa disposizione. Non si saprebbe affermare quindi che nello specifico i richiedenti tenevano di questo articolo un diritto ad essere espropriati.
68. In quanto all’ordinamento, non enuncia che le restrizioni che ledono i beni situati in una zona di protezione avvicinata rendono con principio questi beni inutilizzabili e non contempla diversamente di obbligo di espropriare.
69. Di conseguenza, nella mancanza di “diritto ad essere espropriato” riconosciuto col diritto interno e suscettibile di costituire un interesse patrimoniale protetto dalla Convenzione e dunque un “bene”, il versamento di un’indennit? che corrisponde al danno che deriva delle restrizioni regolamentari era di natura tale da stabilire un giusto equilibro tra i diritti dei richiedenti e quelli della societ?.
70. Ci? che ?, il versamento di un’indennit? non pu? mantenere un tale equilibrio che se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra il suo importo ed i danni che mira a compensare.
71. A questo riguardo, la Corte osserva che il perito incaricato dal TGI aveva stimato al 40% il deprezzamento del valore del terreno causato dalle restrizioni che ledono il suo uso. Ora il giudice ha fissato le indennit? al 25% del valore del bene.
72. ? vero che il rapporto di perizia non legava il TGI che poteva assegnare un’indennit? inferiore a quella determinato dal perito. Per? per fare ci? nel rispetto dell’articolo 1 del Protocollo no 1, gli ritornava da esporre le ragioni per che allontanava i conclusioni della perizia ed i motivi precisi per che conveniva sminuire la percentuale del deprezzamento. A questo riguardo, la Corte stima che un semplice enunciato dei criteri a prendere in conto non pu? passare per una motivazione sufficiente dal momento che il giudice non ha indicato perch? e come la presa in conto desdits criteri dovevano condurre a limitare il deprezzamento al 25%.
73. Malgrado la competenza limitata di cui dispone per conoscere degli errori di fatto o di diritto presumibilmente commesso dalle giurisdizioni nazionali, la Corte stima che il modo di cui l’importo delle indennit? ? stato fissato non gli permette di affermare che questo sia ragionevolmente in rapporto col danno subito.
74. Su questo punto, la Corte ricorda che le garanzie procedurali dell’articolo 1 del Protocollo no 1 implicano che una mancanza di obbligo per i tribunali di esporre in modo sufficiente i motivi su che sciolgono le loro decisioni renderebbe teorica ed illusori i diritti garantiti dalla Convenzione. Senza esigere una risposta dettagliata ad ogni argomento del querelante, questo obbligo presuppone, per?, che la parte lesa possa aspettarsi di un trattamento attento e curato delle sue pretese essenziali, Gereksar ed altri c. Turchia, nostri 34764/05, 34786/05, 34800/05 e 34811/05, ? 54, 1 febbraio 2011, ed i riferimenti che figurano.
75. Di conseguenza, niente permette di concludere che il giusto equilibri dinnanzi a regnare tra l’interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti dei richiedenti sia stato mantenuto.
76. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ci? che riguarda il terreno immatricolato al registro fondiario come “lotto 81 appezzamento 44.”
II. Su L’applicazione Di L’articolo 41 Di La Convenzione
77. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Dommage
1. Argomenti delle parti
78. I richiedenti richiedono 1 600 000 euros (EUR, per danno patrimoniale,).
79. Indicano che, secondo il rapporto di perizia invalsa dopo il rinvio in prima istanza, il valore totale dei loro beni era di 1 651 786 libri turchi (TRY). Espongono che, per calcolare il danno patrimoniale, bisogna dedurre di questo importo l’intimo di 253 396 TRY-che hanno ottenuto a titolo di indennit?-ed applicare alla differenza un tasso di interesse del 16,80% a partire dal 7 settembre 2006. Giungono cos? ad un importo equivalente a 1 400 000 EUR al quale occorre, secondo essi, aggiungere 200 000 EUR che corrisponderebbero alla mancanza a guadagnare.
80. I richiedenti sollecitano inoltre 20 000 EUR per danno giuridico, 3 000 EUR in rimborso degli oneri di procedimento e 30 000 EUR per la parcella di avvocato.
81. Il Governo contesta l’insieme di queste pretese. Stima che non c’? legame di causalit? tra i danni patrimoniali addotto e la violazione invocata, che l’importo richiesto a titolo del danno giuridico ? eccessivo e che le domande formulate a titolo degli oneri e spese sono documentati insufficientemente.
2. Valutazione della Corte
82. Avuto riguardo alla natura delle violazioni che ha constatato, la Corte stima necessaria di fare una distinzione tra i differenti beni dei richiedenti.
83. In ci? che riguarda i terreni no 8472 ?e no 8476, la Corte osserva che il loro valore ? stato stimato a 887 717 TRY nel giudizio del 9 luglio 2009. Conviene dedurre di questo importo l’intimo di 169 538 TRY, ci? che d? una differenza di 718 179 TRY. L’attualizzazione di questo importo produce un risultato di 1 504 000 TRY, o circa 455 000 EUR. La Corte stima ragionevole di assegnare questa somma a titolo del danno patrimoniale. Va senza dire che i richiedenti dovranno cedere in compenso desdits terreni la propriet? all’amministrazione.
84. In ci? che riguarda il terreno no 8144?, la Corte osserva che la sua constatazione di violazione si fonda sull’insufficienza della motivazione del TGI. Non saprebbe speculare su ci? che sarebbe stato la conclusione dei ricorsi intentati dai richiedenti nella mancanza di questa lacuna procedurale, vedere Gereksar ed altri, precitato, ? 75, Paulet c. Regno Unito, no 6219/08, ? 73, 13 maggio 2014, D?ini ?c,. Croazia, no 38359/13, ? 86, 17 maggio 2016. Stima, avuto riguardo alla natura della violazione cos? constatata che in principio il mezzo pi? appropriato per risanare questa violazione sarebbe una riapertura del procedimento. A questo riguardo, nota che in virt? dell’articolo 375 ? 1 i, del codice di procedimento civile, una sentenza della Corte che conclude ad una violazione di una disposizione della Convenzione o dei suoi Protocolli costituisce un motivo specifico di riapertura di un procedimento. Pertanto, la Corte respinge le domande di risarcimento del danno patrimoniale relativo a questo terreno.
85. Trattandosi del danno giuridico, la Corte, deliberando in equit?, concede la somma di 1 500 EUR ad ogni richiedente.
86. In quanto alle domande relative agli oneri e spese, la Corte, constata che non sono documentate e li respingano perci?.
87. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
CON QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Dichiara, all’unanimit?, la richiesta ammissibile,;
2. Dice, con sei voci contro una, che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ci? che riguarda i terreni no 8472 ?e no 8476;
3. Dice, all’unanimit?, che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ci? che riguarda il terreno no 8144;?
4. Dice, con sei voci contro una,
ha, che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, il seguente somme, a convertire nella moneta nazionale,:
i. 455 000 EUR, quattro cento cinquantacinque mille euros, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale congiuntamente all’insieme dei richiedenti,
ii. 1 500 EUR, mille cinque centesimi euros, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno giuridico, ad ogni richiedente,;
b che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
5. Respingi, all’unanimit?, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 13 dicembre 2016, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Stanley Naismith Julia Laffranque
Cancelliere Presidentessa
Alla presente sentenza si trova unito, conformemente agli articoli 45 ? 2 della Convenzione e 74 ? 2 dell’ordinamento, l’esposizione dell’opinione si separata dal giudice Lemmens.
J.L.
S.H.N.
ALLEGATO
Elenco dei richiedenti
OMISSIS
OPINIONE PARZIALMENTE DISSIDENTE
DEL GIUDICE LEMMENS
1. Al mio dispiacere, non posso aderire alla conclusione dei miei colleghi secondo la quale l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione ? stato violato in ci? che riguarda i terreni i nostri 8472 ?e 8476.
2. I richiedenti hanno investito la corte d’appello di Halfeti di un’azione che tende all’ottenimento di un’indennit? di espropriazione per i tre terreni in causa, a sapere i terreni i nostri 8472 ?e 8476, situati nella zona di 300 metri intorno alla diga, zona di “protezione assoluta”), ed il terreno no 8144, situato nella zona di 700 metri addizionali intorno alla diga, zona di “protezione distesa o avvicinata”) (paragrafo 14 della sentenza). Niente nella pratica indica solamente le domande per le due categorie di terreni avrebbero avuto delle cause differenti.
Col suo giudizio del 24 gennaio 2008, il tribunale ? diventato parzialmente dritto solamente ai richiedenti. Ha respinto la domanda di indennizzo per espropriazione difatti, ma ha assegnato delle indennit? a titolo della perdita di valore dei terreni dovuti alle difficolt? nuove di accesso agli appezzamenti in questione e di cultura del pistacchio. Il motivo per che la domanda di indennizzo per espropriazione ? stata respinta era apparentemente lo stesso per i tre terreni in causa: i richiedenti avevano sempre la possibilit? di sfruttare i terreni per la cultura del pistacchio, cos? che questi non erano diventati inutilizzabili e che non poteva essere fatto stato di una privazione di propriet? che d? adito a constatazione di espropriazione dunque (paragrafi 15-18 della sentenza). Questo giudizio ? stato annullato certo dalla Corte di cassazione, ma sembra che la decisione su rinvio abbia seguito, in sostanza, lo stesso ragionamento, paragrafi 21-24 della sentenza.
3. I motivi su che il tribunale si ? basato sono tratti manifestamente dall’articolo 12 della legge no 2942 relativo all’espropriazione.
Difatti, questa disposizione riguarda la sorte di terreni non espropriati che fanno parte di un insieme pi? vasto in che ? stato espropriato altri terreni. In linea di massima, secondo l’articolo 12, capoverso 1, della legge no 2942, il proprietario pu? ottenere un’indennit? per il deprezzamento del valore dei terreni non espropriati, deprezzamento che deriva dell’espropriazione degli altri terreni (paragrafo 29 della sentenza).
Tuttavia, se i terreni non espropriati soddisfanno alle condizioni previste dall’articolo 12, capoverso 9, della legge, il loro proprietario ha la possibilit? di esigere ne l’espropriazione e di ottenere, beninteso, un’indennit? di espropriazione, le condizioni a riempire essendo che i terreni siano situati nel vicinato di una zona espropriata per la costruzione di una diga e che non siano pi? utilizzabili in ragione degli sconvolgimenti consecutivi a questa costruzione (paragrafo 30 della sentenza). Se il testo della legge non precisa contro che una domanda deve essere diretta, sembra attivo di si che ? l’autorit? espropriata che deve essere citata come partire convenuta. Si comprende dunque che i richiedenti abbiano diretto la loro domanda contro il ministero dell’energia.
4. Niente indica solamente i richiedenti si siano, anche, basati sugli articoli 17 e 18 dell’ordinamento sul controllo dell’inquinamento dell’acqua. Questo ordinamento contiene delle disposizioni che mirano alla preservazione della qualit? dell’acqua. Cos?, trattandosi della protezione dell’acqua di diga, contempla la determinazione di una zona di 300 metri intorno alla diga in questione nella quale tutti i terreni devono essere espropriati dall’amministrazione o le amministrazioni che utilizzano l’acqua della diga e dove ogni costruzione ? vietata (articolo 17), cos? come di una zona di 700 metri addizionali nella quale un certo numero di attivit? ? vietato o soggette ad autorizzazione (paragrafi 31-33 della sentenza).
5. Il Governo solleva un’eccezione di inammissibilit? fondata sulla no-esaurimento delle vie di ricorso interni per la parte della richiesta che riguarda i terreni i nostri 8472 ?e 8476, situati nella zona di 300 metri. Riconosce che i richiedenti hanno introdotto un’azione in indennizzo contro il ministero dell’energia. Attira tuttavia l’attenzione sull’articolo 17 dell’ordinamento precitato, e sul fatto che l’obbligo di espropriare stabilito da questa disposizione vale non al riguardo dell’amministrazione che ha costruito la diga, ma al riguardo delle amministrazioni che ne utilizzano l’acqua. Ora, secondo il Governo, i richiedenti hanno omesso di chiedere l’espropriazione desdits terreni alle amministrazioni utenti dell’acqua della diga, a sapere le municipalit? di Sanliurfa e Gaziantep, paragrafo 36 della sentenza.
La maggioranza respinge questa eccezione al motivo che “egli [tribunale] ha esaminato sul fondo le domande dei richiedenti e che non ha considerato che questi ultimi avrebbero dovuto dirigere la loro azione contro un’altra amministrazione” (paragrafo 39 della sentenza).
Al mio dispiacere, non posso seguire questo ragionamento. Questo non ? perch? il tribunale ha esaminato un’azione in indennizzo per espropriazione fondata sull’articolo 12 della legge no 2942 relativo all’espropriazione e diretta contro il ministero dell’energia che non ci sarebbe pi? luogo di introdurre una domanda di espropriazione fondata sull’articolo 17 dell’ordinamento sul controllo dell’inquinamento dell’acqua e diretta contro due altre amministrazioni. I due tipi di domande hanno peraltro delle cause distinte: trattandosi della domanda fondata sull’articolo 12, capoverso 9, della legge no 2942, il richiedente deve portare la prova che il terreno ? inutilizzabile, mentre, trattandosi della domanda fondata sull’articolo 17 dell’ordinamento sul controllo dell’inquinamento dell’acqua, gli basta provare che il terreno si trovi nella zona di 300 metri intorno alla diga. Mentre i richiedenti non sono riusciti a fornire la prova che avesse permesso loro di ottenere guadagno di causa contro il ministero, tutto distribuzione a pensare che avrebbero potuto ottenere una decisione favorevole se avessero introdotto un’azione contro le municipalit? di ?anlurfa ?e Gaziantep.
Mancanza di avere utilizzato la via di ricorso che era la via “naturale”, i richiedenti non hanno, a mio avviso, esausto le vie dei ricorsi interni. Per questa ragione, stimo che la richiesta, nella misura in cui riguarda i terreni i nostri 8472 ?e 8476, sarebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
6. Surabondamment, a supporre anche che questa parte della richiesta sia dovuta essere dichiarata ammissibile, ho pena a concludere alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in ci? che riguarda i due terreni precitati.
La maggioranza rimprovera ai tribunali nazionali di avere preso una decisione che non si baserebbe su nessuna base legale e che, per di pi?, non beneficerebbe di nessuna giustificazione seria (paragrafo 60 della sentenza). Il suo ragionamento si fonda interamente sull’idea che i richiedenti avevano un diritto ad essere espropriati in virt? dell’articolo 17 dell’ordinamento sul controllo dell’inquinamento dell’acqua e che i tribunali hanno, a torto, respinto di riconoscerloro questo diritto.
Ora, siccome ? stato spiegato sopra, c’? una differenza tra un domande di indennizzo per espropriazione, fondata sull’articolo 12 della legge no 2942, ed una domanda di espropriazione, fondata sull’articolo 17 dell’ordinamento sul controllo dell’inquinamento. Queste domande sono affatto differenti tanti il di vista del loro oggetto che i punti di vista di essi causano e delle parti contro che sono dirette. Quindi, come non sembra rimproverare ai tribunali di non avere applicato, di ufficio, una disposizione regolamentare su quale la domanda portata dinnanzi ad essi essere stata fondata?
A mio avviso, i tribunali hanno esaminato la domanda e l’hanno respinta sulla base di motivi che possono giustificare la loro decisione e che costituiscono una motivazione regolare.
7. Infine, non potendo seguire la maggioranza in ci? che riguarda la constatazione di violazione dei diritti dei richiedenti relativi ai terreni i nostri 8472 ?e 8476, stimo che non posso votare neanche in favore della concessione di una soddisfazione equa per il danno patrimoniale che i richiedenti avrebbero subito a ragione della violazione constatata (paragrafo 83 della sentenza).
8. Le cose che si presentano differentemente in ci? che riguarda il terreno no 8144?, situato nella zona di 700 metri addizionali, divido i conclusioni dei miei colleghi in ci? che riguarda la valutazione del motivo di appello e la domanda di soddisfazione equa.