Conclusioni
Parzialmente inammissibile, Articolo 35-1 – Esaurimento delle vie di ricorso interni,
Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni
Beni,
Danno patrimoniale e danno giuridico – risarcimento, Articolo 41 – Danno giuridico
Danno patrimoniale
Soddisfazione equa,
PRIMA SEZIONE
CAUSA KOSMAS ED ALTRI C. GRECIA
,(Richiesta no 20086/13)
SENTENZA
STRASBURGO
29 giugno 2017
DEFINITIVO
11/12/2017
Questa sentenza ? diventata definitiva in virt? dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Kosmas ed altri c. Grecia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
Kristina Pardalos, presidentessa,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Krzysztof Wojtyczek,
Ksenija Turkovi?,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski, giudici,
e di Abele Campos, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 30 maggio 2017,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 20086/13) diretta contro la Repubblica ellenica e di cui cinque cittadini di questo Stato, OMISSIS (“il primo richiedente”), OMISSIS (“il secondo richiedente”), OMISSIS (“il terzo richiedente”), OMISSIS (“il quarto richiedente”) ed OMISSIS (“il quinto richiedente”), hanno investito la Corte il 19 marzo 2013 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Dinnanzi alla Corte, i richiedenti sono stati rappresentati da OMISSIS, avocate ad Atene. Il governo greco (“il Governo”) ? stato rappresentato presso dai delegati del suo agente, il Sig. K. Georghiadis, assessore del Consulente legale dello stato, e la Sig.ra A. Magrippi, ascoltatrice presso del Consulente legale dello stato.
3. I richiedenti adducevano in particolare una violazione al loro riguardo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione combinata con l’articolo 14 della Convenzione.
4. Il 2 novembre 2015, i motivi di appello concernente l’articolo 1 del Protocollo no 1 composto con l’articolo 14 della Convenzione ? stato comunicato al Governo e la richiesta ? stata dichiarata inammissibile per il surplus conformemente all’articolo 54 ? 3 dell’ordinamento della Corte.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DI LO SPECIFICO
5. I richiedenti, paragrafo 1 sopra, sono nati rispettivamente in 1944, nel 1955, nel 1980, nel 1975 e nel 1971, e risiedono sull’isola di Skopelos. Il secondo richiedente ? la sposa del primo richiedente, e gli altri richiedenti sono i bambini della coppia.
6. Il primo richiedente si dice proprietario di un terreno situato alla localit? Glysteri, a Skopelos. Indica che la propriet? del terreno gli era stata trasmessa con suo padre con donazione tra viva, documento no 18059/29-12-1982 trascritto all’ufficio del registro fondiario di Skopelos,; che suo padre era diventato proprietario del terreno negli anni 1930 con testamento pubblicato da un tribunale; che suo nonno aveva acquisito presso il terreno con atto notarile di suo zio in 1916 che l’aveva s? acquistato in 1909 a G.P che l’aveva acquistato in 1902 a M.P che l’aveva acquistato nel 1883 a M.M. Il contratto del 1883 indicava che la propriet? di questo terreno era stata portata a M.M. in dote con sua sposa.
7. All’estremit? del terreno, al limite della spiaggia, il primo richiedente aveva fatto costruire una taverna che funzionava legalmente dai decenni, vicino al luogo dove era costruita un casamento che appartiene alla famiglia, ed abitata col primo richiedente ed i suoi durante l’estate. La spiaggia e la taverna furono rese celebri col film Mama Mia. L’inverno, il primo richiedente e sua sposa erano i soli abitanti di questa costa dell’isola. La terra attigua apparteneva al santo monastero di Megisti Lavra, La Grande Laure, (“il monastero”) e non era abitata.
8. Secondo le informazione fornite dai richiedenti, il terreno e le costruzioni appartenevano al primo richiedente. La licenza della taverna era stata trasferita nel 2002 al secondo richiedente, in seguito alla partenza alla pensione del primo richiedente che lo sfruttava col quarto e quinto richiesto. I secondo e terzo richiesti possedevano due barche che servivano a trasportare i turisti della citt? di Skopelos alla spiaggia ed alla taverna. La taverna riparava anche un piccolo museo folcloristico con una collezione di oggetti pi? importanti che quella del museo pubblico dell’isola. Un sistema di dissalazione dell’acqua di mare installata sul terreno controverso serviva, entra altri, all’annaffiamento di 350 olivi di cui il secondo richiedente estraeva dell’olio per i bisogni del suo ristorante. I richiedenti adducono che, secondo una stima stabilita nella cornice di una perizia, il valore di sfruttamento della loro propriet? ammontava a 2 400 000 euros (EUR).
9. Nel 2004, il monastero decise di rivendicare in giustizia la propriet? del terreno del primo richiedente e sequestra a questo effetto il tribunale di prima istanza di Volos.
10. Nella sua azione, il monastero sosteneva che era il solo proprietario del terreno che rasenta la spiaggia di Glysteri e che l’aveva acquistato il 26 settembre 1824. A titolo accessorio, sosteneva che, come l’isola di Skopelos era diventata partire dello stato greco nel 1830, aveva acquisito questi terreni con usucapione, a contare del 1882, data di liberazione della regione di Thessalie, e che ne aveva fatto il proprietario fino in 1912, o per una durata superiore al periodo di trent’ anni esatti in vigore dal diritto romano e bizantino all’epoca.
11. Del suo lato, il primo richiedente present? degli atti di propriet? del terreno stabilito al nome dei membri della sua famiglia di cui il primo era datato del 1883 e che si succedersi di 1916 a 1933. Produsse, inoltre, un atto del 19 settembre 1916 secondo che suo nonno aveva acquisito la propriet? del terreno, un testamento di 1933 secondo che questo nonno aveva trasmesso la propriet? del terreno a suo padre, un atto di accettazione di successione (no 3357) del padre del primo richiedente invalso il 2 novembre 1960 dinnanzi a notaio, ed un atto di accettazione di successione no 18052/29-12-1982, invalso dinnanzi a notaio all’epoca della trasmissione della propriet? con suo padre e trascrive al servizio del registro fondiario di Skopelos.
12. Inoltre, il primo richiedente invit? il tribunale a respingere l’azione al motivo che rivestiva un carattere vago, arguendo che il monastero non precisava in modo bacino di ingrassamento per ostriche i limiti del terreno rivendicato. Addusse per di pi? che il terreno controverso come descrive non corrispondeva al piano topografico. Sollev? anche un’obiezione derivata della prescrizione, indicando che il monastero non aveva esercitato i suoi diritti sul terreno rivendicato durante pi? di vent’ anni e che non l’aveva posseduto mai o sfruttato. Sottoline?, inoltre che s? ed i suoi predecessori compivano da 1916, in modo incessante, di buona fede ed in virt? di un titolo legale, degli atti di possesso senza che siano apostrofati dal monastero o che che sia di altro. Anche anteriori 1916, ed almeno dal 1865, i suoi predecessori di possedevano allora il terreno di buona fede e senza incontrare di ostacolo. In 1916, Ioannis Kosmas aveva trasmesso da un atto di vendita il terreno al grande padre del primo richiedente. Infine, il primo richiedente sottolineava che a supporre anche che il monastero abbia potuto pretendere un diritto qualsiasi sul terreno, lo scorrimento di parecchi decenni da 1916 durante che egli ed i suoi predecessori compivano degli atti incessanti di possesso e tenuto conto di certi fatti, tali la costruzione degli edifici, l’autorizzazione di recintare il terreno, la concessione del permesso di funzionamento del ristorante, i titoli di trasferimenti di propriet?, combinata con la lunga inoperosit? del monastero, rendevano l’esercizio di questo diritto abusivo.
13. Nelle sue osservazioni in risposta, il monastero si avvaleva di certe disposizioni legislative di protezione dei monasteri del monte Athos. In quanto all’obiezione precitata, osservava che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa prescrizione sarebbe dovuta essere arrivata a termine il 11 settembre 1915, al motivo che, dopo questa data, non poteva pi? avere usucapione allo scapito dei terreni che appartengono allo stato ed ai monasteri.
14. Col giudizio no 148/2006, il tribunale di prima istanza di Volos diede guadagno di causa al monastero e lo riconobbe proprietario del terreno controverso. Indic? che, dal 12 settembre 1915, i beni immobiliari dei santi monasteri non erano assoggettati all’usucapione e che erano coperti dalle disposizioni della legge no 1539/1938 relativo alla protezione della tenuta pubblica.
15. Il tribunale sottoline? che il diritto applicabile durante il periodo ottomano non riconosceva l’acquisizione di propriet? con usucapione e che il periodo durante la quale il monastero possedeva il terreno prima di questa liberazione non entrava in fila di conto nelle fini dell’usucapione. Aggiunse che, dopo la liberazione del Thessalie nel 1882, il diritto romano e bizantino divent? applicabile, e che il possesso continu? cos? che, in 1912, il monastero possedeva di buona fede il terreno controverso da trent’ anni ed era diventato proprietario di questo con usucapione dunque. Precis? che, a contare del 12 settembre 1915, i terreni del monastero avevano beneficiato, in virt? della legge no 1539/1938 e dell’articolo 21 del decreto dei 22 avril/16 maggio 1926, della stessa protezione che quelli della tenuta pubblica, a prescindere di ogni possesso reale da parte dei terzo, e che un terzo avrebbe dovuto ottenere la soppressione eventuale dei diritti di propriet? del monastero con l’effetto dell’usucapione al pi? tardi il 12 settembre 1915.
16. Il tribunale respinse anche l’obiezione derivata del carattere vago dell’azione del monastero, al motivo che i limiti del terreno controverso, la riva e la superficie forestale e sassosa erano stabili e non contestati, e che la lunghezza del terreno era determinata in modo precisa. Stim? che l’atto notarile di 1960 con che il padre del primo richiedente aveva accettato la successione che gli trasmette la propriet? di certi terreni non poteva essere considerato come titolo di propriet? del terreno che “sarebbe stato trasmesso” al primo richiedente nel 1982 con suo padre, al motivo che il terreno descrive in questo atto si distingueva in modo sostanziale del terreno controverso. Rilev? che, negli atti di accettazione di successione fornita dal richiedente, il terreno menzionato non coincideva col terreno controverso.
17. In quanto al mezzo del richiedente relativo all’abuso di diritto del monastero (articolo 281 del codice civile), il tribunale ammise che il monastero, in ragione del numero troppo debole di monaci e dell’impossibilit? di sfruttare le sue dipendenze, non era stato in grado di impegnare pi? questa azione presto, ma che ci? non notificava per quanto avesse rinunciato ai suoi diritti. Aggiunse che l’inoperosit? del monastero durante un lungo periodo non rendeva la sua azione abusiva. Agli occhi del tribunale, gli oneri impegnati dal primo richiedente per sfruttare commercialmente il terreno non rendevano neanche l’azione del monastero abusivo. A questo riguardo, il tribunale stim? che il richiedente possedeva il terreno di malafede e che i suoi oneri erano stati compensati dai profitti della sua impresa. Inoltre, secondo il tribunale, il richiedente aveva beneficiato dei vantaggi del terreno controverso durante un lungo periodo senza versare in compenso di affitto al monastero del suo uso.
18. Infine, il tribunale ordin? al primo richiedente di rendere il terreno in questione al monastero.
19. Il 13 febbraio 2007, il primo richiedente interpose appello contro questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Larissa. Reiterava gli argomenti che aveva presentato in prima istanza.
20. Con la sentenza no 749/2010 del 29 ottobre 2010, la corte di appello respinse l’appello per gli stessi motivi che quelli del tribunale di prima istanza. Respinse anche una domanda del primo richiedente alle fini di perizia al motivo che la questione a decidere non esigeva che si disponesse di informazione scientifiche particolari.
21. Rilev?, pi? particolarmente, che il monastero aveva acquistato il terreno controverso della vera proprietaria con un atto di trasferimento di propriet? certificata dalla cancelleria di Skopelos e che lo possedeva cos? di buona fede dal 1824. Constat? che nel 1974, mentre i terreni situati sul lungomare cominciavano a prendere del valore, il padre del primo richiedente ed il primo richiedente si erano appropriati progressivamente una parte del terreno recintandolo non per rivendicare ne la propriet?, ma per fare pascolassi il loro gregge di pecore. Not? che, in seguito, il primo richiedente si era concesso al compimento di atti di possesso sul bene pi? conseguente, in particolare la costruzione di una capanna, e che, a contare del 1986, aveva cominciato a sfruttare sul terreno in causa, durante il periodo estivo, un ristorante dopo avere ottenuto presso una licenza a questo effetto del commissariato di polizia di Skopelos. Rilev? anche che, nel 1994, il primo richiedente, dopo essere visto rilasciare si un permesso di costruire col servizio dell’urbanistica dell’isola, aveva eretto sulla met? del terreno un edificio di 135 m? che riparava la sua attivit? e di cui utilizzava l’altra met? come ovile. Infine, constat? che il primo richiedente aveva sconfinato su un’altra parte del terreno del monastero per servirsi come via di accesso. Sottoline? che il monastero non disponeva di un effettivo che basta monaci e che non poteva occuparsi di tutte le sue propriet?, e che non aveva potuto introdurre quindi presto la sua azione pi?, senza che ci? notificasse che avesse rinunciato ai suoi diritti.
22. Infine, la corte di appello osserv? che non risultava degli atti di propriet? dei predecessori del primo richiedente che data del 1883, 1902 e 1909 di cui il primo richiedente si avvaleva e che presentava per la prima volta dinnanzi a lei, che i suoi predecessori avessero compiuto degli atti di possesso (?) sul terreno controverso.
23. Il 25 gennaio 2011, il primo richiedente si ricorse in cassazione ed introdusse una domanda di sospensione dell’esecuzione del giudizio di prima istanza e della sentenza allo stesso tempo della corte di appello per quanto ordinavano la restituzione del terreno al monastero, tendendo cos? a proteggere il suo possesso del terreno ed ad evitare la sua esclusione. Per supportare questa domanda, depositava parecchi documenti che dimostravano, secondo lui, il carattere irrimediabile del danno che avrebbe subito in caso di esecuzione di queste decisioni.
24. La Corte di cassazione accolse la domanda di sospensione.
25. Nel suo ricorso, il primo richiedente adduceva una violazione delle disposizioni della legislazione pertinente relativa all’usucapione e dell’articolo 281 del codice civile (abuso di diritto). Sosteneva, inoltre, che la sentenza della corte di appello conteneva relativamente dei motivi contraddittorii ad un punto che ha un’incidenza determinante sulla conclusione del processo, in particolare i limiti del terreno controverso, e che la corte di appello aveva malintesa il piano topografico invalso con un perito. Trattandosi del mezzo relativo all’articolo 281 precitato, il primo richiedente, avvalendosi della giurisprudenza della Corte di cassazione, indicava che, durante un lungo periodo anteriore all’introduzione dell’azione, si era concesso agli atti di possesso sul terreno controverso, comprendendo del lavoro personale e delle spese (investimenti, costruzioni, ecc.), e che il monastero che si era reso conto secondo l’interessato o si sarebbe dovuto rendere conto di questi atti, non aveva reagito e non aveva contestato questi, suscitando cos? presso dei terzo la convinzione che non eserciterebbe mai i suoi diritti. Questo atteggiamento del monastero aveva sminuito la forza del diritto di cui questo potrebbe avvalersi. La lunga inoperosit? del monastero doveva essere valutata in combinazione con gli atti di possesso del richiedente, ci? che dava all’abuso di diritto una natura particolarmente caratterizzata, perch? la modifica della situazione provocherebbe per il richiedente un danno differente e molteplice, superiore alla semplice perdita del bene.
26. Trattandosi del mezzo derivato dell’abuso di diritto, il giudice delatore si espresse cos? nel suo parere:
“L’esercizio col santo monastero richiedente dell’azione in rivendicazione del diritto di propriet? sul terreno controverso non supera manifestamente i limiti che impongono la buona fede, i buoni m?urs e lo scopo economici e sociale di questo diritto, conto tenuto in particolare dello scopo che consiste in proteggere la propriet? immobiliare dei monasteri che fu stabilita dall’articolo 21 del decreto dei 22 avril/16 maggio 1926, perch? questa propriet? ? sempre stata oggetto di sconfinamenti e ha costituito per un proprietario di malafede una sorgente di arricchimento senza causa. “
27. Con una sentenza no 932/2012 del 31 maggio 2012, la Corte di cassazione interin? la proposta del delatore e conferm? la sentenza della corte di appello.
28. Difatti, la Corte di cassazione consider? che la corte di appello aveva interpretato correttamente ed applicato le disposizioni del diritto romano e bizantino in vigore prima del codice civile. Rilev? che la corte di appello aveva constatato che il monastero aveva acquisito la propriet? del terreno controverso nel 1824, della sua vera proprietaria, la Sig.ra O., sposa di G.K, e che, ad ogni modo, si era concesso agli atti di possesso su questo in modo ininterrotta e di buona fede a contare del 1882 (anno della liberazione della regione di Thessalie) e durante pi? di trent’ anni, o fino al 12 settembre 1915, addirittura dopo questa data. In particolare, rilev? che i monaci facevano pascolassi le loro pecore sul terreno controverso, dissodavano questo e dissuadevano i terzo di adeguare si lo. Indic? che la corte di appello aveva constatato inoltre che, durante lo stesso periodo, gli avi del primo richiedente non si erano concessi a nessuno atto di possesso sul terreno.
29. La Corte di cassazione precis? inoltre che la corte di appello aveva descritto sufficientemente i limiti del terreno controverso e che l’azione del monastero non era quindi vaga. Not? che i limiti della propriet? erano restati immutati, e che questo era solamente recentemente che il monastero aveva ceduto una banda di terra di 1 599,38 m? al comune per permettere l’accesso alla spiaggia.
30. In quanto alla violazione addotta dell’articolo 281 del codice civile, la Corte di cassazione consider? che la corte di appello aveva motivato sufficientemente la sua decisione. Infine, in quanto all’affermazione del richiedente secondo la quale il terreno controverso non faceva parte del terreno che appartiene al monastero, la Corte di cassazione not? che la corte di appello non si era basata unicamente sul piano topografico, ma che aveva preso in considerazione le deposizioni dei testimoni citati dal monastero.
31. La sentenza della Corte di cassazione fu impiegata al netta il 9 agosto 2012 e fu certificata conforme il 1 ottobre 2012.
32. Nel luglio 2012, il monastero notific? al primo richiedente il giudizio di prima istanza in vista della sua esecuzione.
33. Il primo richiedente oppose all’esecuzione di questo giudizio dinnanzi al tribunale di prima istanza di Volos. Un’udienza fu fissata in 2014. Deposit? anche una domanda di sospensione di esecuzione, corredata di una domanda di ordine provvisorio di sospensione. L’udienza fissata al 1 novembre 2012 fu rinviata al 10 gennaio 2013 al 4 aprile 2013 poi. Il tribunale di prima istanza respinse la domanda di ordine provvisorio di sospensione.
34. L’esclusione dei richiedenti del terreno controverso ebbe luogo nell’ottobre 2013 in presenza di un’unit? del polizia anti?meute istradato sull’isola di Skopelos con per missione di scortare i monaci e di bloccare l’accesso a Glysteri.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
35. L’articolo 21 del decreto dei 22 avril/16 maggio 1926 relativo all’esclusione amministrativa dei terreni che appartengono alla difesa aerea ed all’interdizione di presa di misure provvisorie contro lo stato e la difesa aerea dispongono:
“I diritti dello stato, della difesa aerea e dei santi monasteri su dei beni immobiliari non ? sottoposta all’avvenire a nessuna prescrizione. Se questa prescrizione ha cominciato a decorrere, non avr? nessuno effetto giuridico se un termine di trent’ anni non ha trascorso alla data della pubblicazione del presente decreto. “
36. In dritto greco, l’usucapione costituisce un modo di acquisizione di propriet? di una molto grande parte dei beni della chiesa e dei monasteri. Questi beni, in particolare dei terreni di natura agricola o forestale, sono stati acquisiti dai monasteri durante parecchi secoli prima della creazione dello stato greco moderno. Alcuni monasteri creati durante l’epoca bizantina hanno acquisito questi beni sia col possesso sia con le donazioni imperiali o private. Siccome col passare dei secoli i titoli di propriet? di questi monasteri sono stati distrutti, persi o rubati, l’usucapione ? venuta a sostituire i titoli di propriet? non conservati. La giurisprudenza dei tribunali greci ha sempre ammesso che, fino all’introduzione del codice civile, o fino al 23 febbraio 1946, i beni dei monasteri e della chiesa erano non sucettibile di essere acquisito dai terzo con usucapione.
37. Con l’articolo 21 del decreto precitato, il legislatore ha esteso ai beni dei monasteri la protezione che accordava a quelli dello stato, per proteggerli di quelli che tenterebbe di adeguare invocando si essi l’usucapione.
38. Applicando questo articolo, in combinazione con certe disposizioni del diritto romano e bizantino, la giurisprudenza consolidata ammette che un terzo pu? avvalersi solamente di un diritto di propriet? su dei beni di monasteri se prova essersi concesso inizialmente si agli atti di possesso su questi beni durante un periodo di quarant’ anni, poi di 30 anni (legge ?/1910), fino al 12 settembre 1915. A contare del 16 maggio 1926, i monasteri sono considerati come esercitando un possesso ininterrotto sui loro terreni (possesso fittizio), qualunque sia la situazione ed anche se questo possesso ? stato in realt? esercitata da uno terzo.
39. L’articolo 4 della legge no 1539/1938 relativo alla protezione della tenuta pubblica enuncia:
“I diritti dello stato sui beni immobili della tenuta pubblica sono imprescrittibili. “
40. L’articolo 105 della Costituzione dispone:
“1. La penisola di Athos che, a partire ed al di l? di Megali Vigla, costituisci il territorio del Monte Athos, ?, secondo il suo antico statuto privilegiato, un parte autoadministr?e dello stato ellenico di cui la sovranit? rimane intatta. Del punto di vista spirituale, il Monte Athos rileva della giurisdizione diretta del Patriarcato ?cum?nique. Tutti quelli che conducono la vita monastica acquisiscono la nazionalit? ellenica appena sono ammessi come monaci o novizie, senza altra formalit?.
2. Il Monte Athos ? amministrato, secondo il suo statuto, coi suoi venti monasteri, tra quali ? ripartito tutta la penisola di Athos di cui il suolo ? inalienabile. (…)
3. La determinazione dettagliata dei regimi athonites e del modo del loro funzionamento si fa per mezzo della Carta statutaria del Monte Athos che redige e vota i venti monasteri con la partecipazione del rappresentante dello stato, e che ? ratificata tanto dal Patriarcato ?cum?nique che con la Camera dei deputati degli Ellenico. “
41. Gli articoli pertinenti della Carta statutaria del Monte Athos dispongono:
Articolo 1
“Il Monte Athos consacrato ? composto di venti monasteri nell’ordine gerarchico successivo: 1, il santo monastero di Megisti Lavra “
Articolo 181
“Tutti i beni immobili dei santi monasteri sono totalmente inalienabili in quanto beni di dritto divini. “
42. La Grande Laure occupa il primo posto nell’archiviazione gerarchica dei monasteri del Monte Athos. Creato in 963 dopo J. – C. con l’aiuto dell’imperatore bizantino Nikiforos Phokas, questo monastero ha servito di base per il collocamento in posto ulteriore del monachisme del Monte Athos. Sono una determinazione sovrana ed autoadministr?. Costituisce una persona giuridica di dritto pubblico che persegue degli scopi di interesse generale al servizio della chiesa e della vita monastica, ma anche degli scopi di carit? e di utilit? pubblica, parere no 757/1974 del Consulente legale dello stato, ? 3.
43. Gli articoli pertinenti nello specifico del codice civile si leggono cos?:
Articolo 281 (abuso di diritto)
“L’esercizio di un diritto ? proibito se supera manifestamente i limiti imposti dalla buona fede o coi buoni m?urs o con lo scopo sociale o economico del diritto. “
Articolo 974 (nozione del possesso e della detenzione)
“Quello che ha acquisito il potere di fatto su una cosa (detenzione) ne ? il possessore, se esercita questo potere con l’intenzione di agire in proprietario. “
Articolo 983
“Il possesso si trasmette agli eredi del possessore. “
Articolo 985
“Il possessore pu? respingere con la forza tutto torbida od ogni minaccia di spodestamento.
(…)
Il possessore di un bene immobile che ne ? stato spossessato illegalmente ? in diritto di riprenderlo subito con la forza dopo lo spodestamento. “
Articolo 1033 (acquisizione di un bene immobile con contratto)
“Il trasferimento di propriet? di un bene immobile necessita l’accordo tra il proprietario e gli acquirenti a proposito del trasferimento che deve essere fatto in un scopo legittimo. L’accordo ? preparato da atto notarile e deve essere trascritto. “
Articolo 1045 (usucapione straordinaria)
“Quello che ha posseduto un bene ammobilia o immobile durante vent’ anni ne diventa proprietario (usucapione straordinaria). “
44. L’articolo 80, intervento accessorio (?) del codice di procedimento civile dispongo:
“Cos?, all’epoca di un processo durante, un terzo ha interesse a ci? che una delle parti lo porta, pu? intervenire per appoggiare le pretese di questa fino al momento del pronunziato di una decisione definitiva. “
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE COMBINATA CON L’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE
45. I richiedenti si lamentano che i monasteri di cui La Grande Laure, in quanto proprietari di beni privati, siano assimilati allo stato, ci? che ha, secondo essi, per conseguenze un’impossibilit? per gli individui di beneficiare dell’usucapione al riguardo di questi beni ed una tendenza dei tribunali greci a respingere ogni affermazione di abuso del diritto commesso dai monasteri. Si lamentano anche di ostacoli procedurali, secondo essi invalicabili che sarebbero imposti dai tribunali e che li impedirebbero di provare che avevano acquisito da usucapione il terreno controverso. Denunciano infine un imprescriptibilit? senza limitazione temporale delle pretese dei santi monasteri su dei beni immobiliari. Adducono una violazione al loro riguardo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione combinata con l’articolo 14 della Convenzione. Queste disposizioni si leggono cos?:
Articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
Articolo 14 della Convenzione
“Il godimento dei diritti e libert? riconobbero nel Convenzione deve essere garantita, senza distinzione nessuna, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, gli opinioni politici od ogni altra opinione, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la fortuna, la nascita o tutta altra situazione. “
A. Sull’ammissibilit?
1. Sulla qualit? di vittima
46. In primo luogo, il Governo invita la Corte a dichiarare la richiesta inammissibile al riguardo del secondo, terzo, quarto e quinto richiesto per difetto di requisito di vittima: secondo il Governo, questi richiedenti non hanno partecipato al procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, ed essi non invocano e non dimostrano l’esistenza di un diritto di propriet? sul terreno controverso. Pi? particolarmente, in ci? che riguarda il secondo richiedente, il Governo stima che l’esecuzione costretta delle decisioni interne contro suo sposo non notifica che lei stessa si trova lesa nei suoi diritti di natura patrimoniale. Aggiunge che, a supporre anche che l’ottenimento e l’uso della licenza del suo ristorante possano essere considerati come un “bene”-ci? che contesta-, non ? dimostrato che il monastero abbia negato di consentire alla continuazione dello sfruttamento del ristorante col richiedente.
47. Il secondo, terzo, quarto e quinto richiesto sostiene che sono essi anche vittime della privazione di propriet? del terreno del primo richiedente. Per dimostrare l’impossibilit? nella quale si sono trovati per agire, rinviano ai loro argomenti concernente l’obiezione del Governo relativo alla no-esaurimento delle vie di ricorso interni.
48. La Corte ricorda che, per potere introdurre una richiesta in virt? dell’articolo 34 della Convenzione, una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di individui deve potere definirsi vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione. Per potere definirsi vittima di una tale violazione, un individuo deve, in principio, avere subito direttamente gli effetti della misura controversa, Tnase ?c. Moldova [GC], no 7/08, ? 104, CEDH 2010, ed Aksu c. Turchia [GC], i nostri 4149/04 e 41029/04, ? 50, CEDH 2012. L’esistenza di una vittima personalmente toccata dalla violazione addotta di un diritto garantito dalla Convenzione ? una condizione del collocamento in ?uvre del meccanismo di protezione della Convenzione, anche se questo criterio non deve applicarsi in modo rigido ed inflessibile, Bitenc c. Slovenia, d?c.), no 32963/02, 18 marzo 2008. La Corte interpreta il concetto di vittima in modo autonoma, a prescindere delle nozioni interne come queste di interesse ad agire o di requisito per agire (Aksu, precitato, ? 52.
49. Nello specifico, la Corte nota che il procedimento in rivendicazione della propriet? del terreno controverso ? stato introdotto dal monastero contro il primo richiedente che arguiva del suo proprio diritto di propriet? su questo terreno, e che si ? conclusa con la sentenza della Corte di cassazione che ha dato guadagno di causa al monastero in modo definitivo e col collocamento in ?uvre dell’esclusione dei richiedenti. Ora questa situazione ha leso non solo il primo richiedente, ma anche i membri della sua famiglia di cui le attivit? commerciali erano legate alla propriet? del terreno. La licenza di funzionamento della taverna era stata trasferita nel 2002, in seguito alla partenza alla pensione del primo richiedente, al secondo richiedente che lo sfruttava col quarto e quinto richiesto. I secondo e terzo richiesti possedevano inoltre due barche che servivano a trasportare i turisti della citt? di Skopelos alla spiaggia ed alla taverna. Un sistema di dissalazione dell’acqua di mare funzionava sul terreno controverso e permetteva, entra altri, l’annaffiamento di 350 olivi di cui il secondo richiedente estraeva dell’olio per i bisogni del suo ristorante, paragrafo 8 sopra. Ora, questa attivit? commerciale ? stata oggetto di un esame da parte delle giurisdizioni interne nella cornice del mezzo del primo richiedente relativo all’abuso di diritto del monastero: il tribunale di prima istanza ha rilevato che gli oneri impegnati per sfruttare commercialmente il terreno erano compensati dai profitti dell’impresa, paragrafo 17 sopra.
50. Avuto riguardo a ci? che precede cos? come alla necessit? di applicare in modo flessibile i criteri che determinano la qualit? di vittima, la Corte ammette che la sposa ed i bambini del primo richiedente, sebbene non essendo implicato direttamente nel procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne, possono, allo sguardo dell’articolo 34 della Convenzione, passare per essere vittime dei fatti che denunciano. Quindi, respinge l’eccezione preliminare del Governo concernente la qualit? di vittima di questi richiedenti.
2. Sull’esaurimento delle vie di ricorso interni
51. In secondo luogo, il Governo eccepisce della no-esaurimento delle vie di ricorso interni.
52. In ci? che riguarda il primo richiedente, indica che a nessuno stadio del procedimento questo non si ? riferito, anche in sostanza, al diritto protetto dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Pi? particolarmente, l’interessato non avrebbe addotto che l’interdizione di acquisire con usucapione dei beni dello stato e dei monasteri cos? come l’imprescribilit? dei diritti di propriet? dello stato e dei monasteri sui loro beni era contraria alla disposizione suddetta. Il Governo stima che la semplice affermazione del primo richiedente dinnanzi ai tribunali secondo la quale era diventato proprietario del terreno controverso con usucapione non era sufficiente alle fini dell’esaurimento delle vie di ricorso interni.
53. In quanto alla sposa ed ai bambini del primo richiedente, il Governo indica che mai durante il procedimento, ivi compreso quella dinnanzi alla Corte di cassazione, questi richiedenti non hanno fatto uso del diritto di intervenire nel procedimento, intervento accessorio-articolo 80 del codice di procedimento civile, in favore del primo richiedente e non hanno fatto valere un interesse legittimo a vedere annullare il giudizio di prima istanza. Secondo il Governo, questi quattro richiesti non hanno proceduto del resto a nessuno altro passo giudiziale o extragiudiziale per fare valere i loro diritti.
54. Il primo richiedente sostiene che non solo ha esaurito le vie di ricorso interni in ci? che lo riguardava, ma che ha attirato anche l’attenzione della Corte di cassazione sulle conseguenze nefaste dell’alienazione della sua propriet? per la sua famiglia.
55. Il secondo, terzo, quarto e quinto richiesto indica che non potevano formare opposizione contro il procedimento di esecuzione forzata del giudizio del tribunale di prima istanza che ordinava la loro esclusione della propriet? controversa, al motivo che non disponevano di un diritto di propriet? sul terreno controverso, ma solamente di un diritto di credito verso il primo richiedente. In quanto al procedimento di intervento accessorio, indicano che non dava loro la possibilit? di fare valere i loro propri diritti ed il loro proprio danno, secondo essi distinti di quelli del primo richiedente. Sostengono che il Governo non fornisce nessuno precedente giurisprudenziale suscettibile di dimostrare del resto che l’intervento di terzo, avendo degli interessi di una natura differente di quelli della persona che rivendica si proprietario di un terreno, in un procedimento di contestazione di diritti di propriet? avrebbe potuto influenzare la conclusione del procedimento in quanto a questi diritti. Infine, stimano che un’azione in danno-interessi fondati sull’articolo 105 della legge di accompagnamento del codice civile non avrebbe prosperato dal momento che, secondo essi, presupponeva l’esistenza di un’illegalit? commessa dallo stato.
56. La Corte ricorda che, conformemente all’articolo 35 ? 1 della Convenzione, non pu? esaminare una questione che quando tutti i ricorsi interni sono stati esauriti. La finalit? di questa disposizione ? di predisporre agli Stati contraenti l’occasione di prevenire o risanare le violazioni addotte contro essi prima che queste affermazioni non siano sottoposte alla Corte. Cos?, il motivo di appello di cui si investe la Corte deve di essere stato sollevato prima, almeno in sostanza, nelle forme e termini prescritti dal diritto interno, dinnanzi alle giurisdizioni nazionali adeguate. Tuttavia, secondo la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interni, un richiedente deve avvalersi normalmente dei ricorsi disponibili e sufficienti nell’ordine giuridico interno per permettergli di ottenere risarcimento delle violazioni che adduce. Questi ricorsi devono esistere ad un grado sufficiente di certezza, in pratica come in teoria, mancano loro altrimenti l’effettivit? e l’accessibilit? voluta. Niente impone di avvalersi di ricorso che non ? n? adeguati n? effettivi, Micallef c. Malta [GC], no 17056/06, ? 55, CEDH 2009.
57. In ci? che riguarda il primo richiedente, la Corte nota che il procedimento controverso portava sulla rivendicazione col monastero della propriet? del terreno del primo richiedente. ? vero che la posta principale del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne era la questione di sapere se il terreno controverso che il primo richiedente pretendeva possedere in virt? di titoli di propriet? ed anche con l’effetto dell’usucapione doveva o non essere trasmesso al monastero autore dell’azione in rivendicazione. Non ne resta meno, per?, che la controversia cadeva anche sul possesso del terreno col verso del motivo di appello relativo all’abuso del diritto commesso dal monastero. Difatti, tutto come dinnanzi al tribunale di prima istanza e la corte di appello, nel suo ricorso in cassazione, il primo richiedente sollevava diversi mezzi di cui in particolare l’abuso di diritto che il monastero avrebbe commesso introducendo la sua azione: a questo riguardo, avvalendosi della giurisprudenza della Corte di cassazione, il primo richiedente sottolineava che, durante un lungo periodo anteriore all’introduzione dell’azione, aveva compiuto sul terreno controverso degli atti di possesso (?), comprendendo del lavoro personale e delle spese (investimenti, costruzioni, ecc.), e che il monastero che, secondo il richiedente, si era reso conto o si sarebbe dovuto rendere conto di questi atti, non aveva reagito e non aveva contestato questi, cos? che avrebbe suscitato presso dei terzo la convinzione che non eserciterebbe mai i suoi diritti. Questo atteggiamento del monastero aveva sminuito la forza del diritto di cui questo potrebbe avvalersi. La lunga inoperosit? del monastero doveva essere valutata in combinazione con gli atti di possesso del richiedente, ci? che dava all’abuso di diritto una natura particolarmente caratterizzata, perch? la modifica della situazione provocherebbe per il richiedente un danno differente e molteplice, superiore alla semplice perdita del bene. Ora, se la Corte di cassazione avesse accolto anche l’argomento relativo all’abuso di diritto, il richiedente, senza essere riconosciuto proprietario, non sarebbe stato escluso del terreno e sarebbe mantenuto nella sua qualit? di possessore.
58. Senza appellarsi in termini espressi sull’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, il primo richiedente ha invocato al tempo stesso l’attentato al suo diritto di propriet? che quell’al suo possesso del terreno al senso delle disposizioni del diritto interno applicabile. Ci? che fa, ha, all’evidenza, presentata degli argomenti che ritornavano a denunciare, in sostanza, un attentato a tutti gli aspetti pertinenti dal diritto garantito da questo articolo. Ha dato cos? alla Corte di cassazione l’occasione di evitare o di risanare le violazioni addotte, conformemente alla finalit? dell’articolo 35 della Convenzione. Conviene respingere l’eccezione di no-esaurimento sollevata dal Governo dunque.
59. In quanto al secondo, terzo, quarto e quinto richiesto, la Corte nota che secondo il diritto greco, era loro lecito di chiedere alle giurisdizioni interne, sul fondamento dell’articolo 80 del codice di procedimento civile, di potere intervenire nel procedimento a qualsiasi stadio di questa. Certo, le giurisdizioni interne erano chiamate a determinare quale delle due parti, del primo richiedente o del monastero che invocava ciascuno dei diritti di propriet? sul terreno controverso, era il vero proprietario di questo. Tuttavia, del parere della Corte, gli altri richiedenti, sebbene non possano fare valere dei diritti di propriet? sul terreno controverso, erano gestore del ristorante ubicato sul terreno e delle barche di trasporti di turisti. Il loro intervento in virt? dell’articolo 80 del codice di procedimento civile avrebbe permesso quarto e quinto richiesto al secondo, terzo, di appoggiare le pretese del primo richiedente e dunque di influenzare la conclusione della controversia che era determinante per essi. Allo stesso tempo, un tale intervento avrebbe dato alle giurisdizioni interni l’occasione di prendere in considerazione la posta della controversia nella sua totalit? e di decidere perci?. Peraltro, l’intervento in questione avrebbe condotto i richiedenti a dimostrare il loro interesse per agire e le giurisdizioni competenti a pronunciarsi a questo riguardo. Segue che i quattro richiedenti in questione sono mancati al loro obbligo di esaurire le vie di ricorso interni. Pertanto, la Corte accoglie l’eccezione del Governo per quanto riguarda il secondo, terzo, quarto e quinto richiesto.
3. Conclusione
60. Constatando che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte la dichiara ammissibile al riguardo del primo richiedente.
B. Sul fondo
61. La Corte esaminer? di prima l’esistenza e la giustificazione dell’ingerenza sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 preso isolatamente.
1. Sull’esistenza di un “bene” e sulla regola dell’articolo 1 del Protocollo no 1 applicabile nello specifico
62. Il primo richiedente sostiene che possedeva il terreno controverso in virt? di una serie di atti di cui pi? vecchio sarebbe datato del 1883. Precisa che ha acquisito il terreno nel 1982 con donazione di suo padre, E.K, del vivente di questo che E.K, proprietario del terreno dagli anni 1930, l’aveva acquisito con testamento, pubblicato da decisione giudiziale, del suo proprio padre che s? l’avrebbe acquistato in 1916, con contratto firmato dinnanzi a notaio, ad un altro membro della famiglia, N.K,. Questo l’avrebbe acquistato in 1909 a G.P che l’avrebbe acquistato in 1902 a M.P che l’avrebbe s? acquistato nel 1883 a M.M. Il contratto del 1883 avrebbe menzionato che la propriet? di questo terreno era stata portata a M.M. in dote con sua sposa.
63. Il primo richiedente indica che, mentre, secondo il Governo, non aveva nessuno diritto di propriet? sul terreno controverso, lo stato gli ha richiesto delle tasse fondiarie di un importo di 1 696 EUR, non solo dopo la sentenza della Corte di cassazione ma anche dopo la sua esclusione del terreno che avrebbe avuto luogo in presenza di un’unit? del polizia anti?meute specialmente istradato sull’isola in questo scopo, e questo mentre si sarebbe trattato di una semplice controversia tra persone private, paragrafo 34 sopra.
64. Il Governo espone che la sentenza no 932/2012 della Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto di propriet? del monastero sul terreno controverso e che, di conseguenza, il primo richiedente non dispone di un “bene” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Sostiene che lo scopo del richiedente ? che la Corte procede ad un’interpretazione del diritto interno nazionale ed ad un nuovo esame delle prove essendo stato presentato dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Il Governo aggiunge che queste ultime hanno motivato tuttavia sufficientemente le loro decisioni che concludono che i predecessori del richiedente non avevano posseduto il terreno controverso durante un periodo ininterrotto avendo cominciato trent’ anni anteriori 1915 e che il richiedente non poteva essere riconosciuto quindi in nessun caso proprietario, n? sul fondamento delle disposizioni relative all’usucapione applicabile ai monasteri n? sul fondamento di queste, pi? generali, dell’articolo 1045 del codice civile.
65. Il Governo distingue la presente causa del causa Zafranas c. Grecia (no 4056/08) 4 ottobre 2011 nella quale, secondo lui, i richiedenti avevano cercato di farsi riconoscere come avendo diritto ad un’indennit? di espropriazione basandosi su dei titoli legali di propriet?, stabilisci dinnanzi a notaio e registrati all’ufficio delle ipoteche. In compenso, secondo il Governo, nella presente causa il primo richiedente si appella solamente su degli atti di eredit? di un terreno di cui il tribunale di prima istanza avrebbe giudicato che non coincideva col terreno controverso. Inoltre, sempre secondo il Governo, non ? stato provato mai che gli altri documenti prodotti dal richiedente dinnanzi alle giurisdizioni interne riguardavano il terreno controverso.
66. Il Governo indica sebbene, nello specifico, l’interdizione di acquisire un bene monacale con usucapione dopo 1915 non costituire una “privazione di propriet?” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Per il Governo, questa interdizione, prevista dalla legge, notifica che ? impossibile per un terzo acquisire una tale propriet? per mezzo della soppressione dei diritti di propriet? dei santi monasteri sui loro beni.
67. La Corte ricorda che la nozione di “beni” menzionati alla prima parte dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ha una portata autonoma che non si limita alla propriet? di beni corporali e che ? indipendente delle qualifiche formali del diritto interno: certi altri diritti ed interessi costituendo degli attivi pu? passare anche per i “diritti patrimoniali” e dunque dei “beni” alle fini di questa disposizione. In ogni causa, importa di esaminare se le circostanze, considerate nel loro insieme, hanno reso il richiedente titolare di un interesse sostanziale protetto dall’articolo 1 del Protocollo no 1, Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 54, CEDH 1999 II, ?neryldz ?c. Turchia [GC], no 48939/99, ? 124, CEDH 2004, e Brosset-Triboulet c. Francia [GC] no 34078/02, ? 65, CEDH 2010.
68. In modo prova generale, l’imprescriptibilit? e l’inalienabilit? dei beni della tenuta pubblica non hanno impedito la Corte di concludere alla presenza di “beni” al senso di questa disposizione (?neryldz, ?precitato, N.A. ed altri c. Turchia, no 37451/97, CEDH-2005-X, Tuncay c. Turchia, no 1250/02, 12 dicembre 2006, K?ktepe c. Turchia, no 35785/03, 2 luglio 2008, Turgut ed altri c. Turchia, no 1411/03, 8 luglio 2008, ed ?atir c. Turchia, no 36129/92, 10 marzo 2009. In queste cause, per?, eccetto la prima, i titoli di propriet? degli interessati non suscitavano controversia allo sguardo del diritto interno, questi ultimi potendo credere legittimamente si in situazione di “sicurezza giuridica” in quanto alla loro validit?, prima del loro annullamento al profitto del Tesoro pubblico, Turgut ed altri, precitato, ? 89.
69. Il fatto per le leggi interne di un Stato di non riconoscere un interesse particolare come “diritto”, addirittura come “diritto di propriet?”, non opporre a ci? che l’interesse in questione possa tuttavia, in certe circostanze, passare per un “bene” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Per esempio, il tempo smerciato pu? fare nascere l’esistenza di un interesse patrimoniale dei richiedenti a godere della loro casa che ? riconosciuta sufficientemente ed importando per costituire un “bene” al senso della norma espressa nella prima frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Brosset-Triboulet, precitato, ? 71.
70. Nello specifico, la Corte nota al primo colpo che se il procedimento controverso aveva per oggetto la riconoscenza del diritto di propriet? sul terreno controverso, il fatto che il primo richiedente ed i suoi predecessori hanno esercitato un possesso effettivo ed ininterrotto sul terreno durante pi? di un secolo circa non ? stato contestato. Ora, il possesso ? una nozione riconosciuta e definita con l’articolo 974 del codice civile e protetto da altre disposizioni di questo codice, paragrafo 43 sopra. Rileva pi? particolarmente del primo richiedente ed i suoi predecessori possedevano molto tempo il terreno controverso da forte, cos? giurisdizione di una serie di atti di cui la pi? vecchia data del 1883. Mai durante questo periodo, n? le autorit? n?, a maggior ragione, il monastero non ha contestato i diritti di propriet? dei differenti detentori di questi documenti o gli atti di possesso che questi compivano sul terreno. C’? luogo di sottolineare che, nel 1986, il primo richiedente si ? visto rilasciare col commissariato di polizia di Skopelos una licenza per fare funzionare il suo ristorante e ha ottenuto, nel 1994, un permesso di costruire sulla base del quale ha costruito sulla met? del terreno un edificio di 135 m?, paragrafo 21 sopra.
71. Uguale tolleranza da parte delle autorit? e del monastero riguardate durante una se lungo periodo indica che questi hanno riconosciuto di facto che il richiedente ed i suoi predecessori avevano un interesse patrimoniale sul loro terreno che consiste nel possesso di questo come riconosciuta e protetta dal diritto interno, paragrafo 43 sopra, e che non hanno dato loro mai a pensare che la situazione di cui beneficiavano poteva precipitare. Breve, l’interesse patrimoniale del primo richiedente era sufficientemente importante e riconosciuto per costituire un interesse sostanziale e dunque un “bene” al senso della norma espressa nella prima frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1 che ? applicabile in quanto a questo risvolto del motivo di appello esaminato (vedere anche ?neryldz, ?precitato, ? 129, Hamer c,) dunque.? Belgio, no 21861/03, ? 76, CEDH2007-XIII, e Brosset-Triboulet, precitato, ? 71.
2. Sull’esistenza di un’ingerenza
72. La Corte constata che l’esclusione del primo richiedente del terreno che gli era stato trasmesso con suo padre con donazione nel 1982, consecutiva alla sentenza della Corte di cassazione, costituisci indubbiamente un’ingerenza nel diritto dell’interessato al rispetto dei suoi beni.
3. Sulla giustificazione dell’ingerenza
a, Argomenti delle parti
i, Il richiedente,
73. Il richiedente sostiene che gli ? stato impossibile provare dinnanzi alle giurisdizioni interne che i trasferimenti successivi della propriet? del terreno controverso erano stati fatti legalmente dal XIXe secolo. Stima che gli atti di accettazione di successione sono dei titoli legali di propriet? avendo fatto l’oggetto di una pubblicazione. Confuta l’argomento del Governo secondo che i diversi prendono atto non possono essere presi in conto al motivo che il loro contenuto e la loro esattezza non sarebbero stati confermati dal testimone che aveva depositato nel suo favore. Replica su questo punto che questi atti erano stati preparati dinnanzi a notaio e trascritto al registro fondiario di Skopelos, e che non sono stati contestati mai come essendo dei falsi. Peraltro, indica che, nell’atto di 1902, la spiaggia di Glysteri ed il mare erano menzionate espressamente come essendo i limiti del terreno; ora, ai suoi occhi, una delimitazione in questi termini non poteva designare altro luogo nessuno nel mondo.
74. Il richiedente desidera sottolineare dinnanzi alla Corte che le giurisdizioni internano gli hanno chiesto di provare l’usucapione a titolo di un possesso durante un periodo di trent’ anni anteriori 1915, ci? che gli atti di trasferimento di propriet? avrebbero stabilito dal momento che pi? vecchio avrebbe datato del 1883, ma che il Governo arguiva nelle sue osservazioni che questo periodo doveva essere portato a quarant’ anni. Ora, esponi il richiedente, ci? ? impossibile dal motivo che, nel 1875, il Thessalie era ancora sotto occupazione ottomana. Stima che obbligare un individuo a presentare dei titoli di propriet? anteriore alla determinazione della sovranit? dello stato greco sull’isola di Skopelos ? non solo una domanda sproporzionata, ma anche impossibile ed in totale contraddizione con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
75. Il richiedente indica inoltre che, non solo nella presente causa, ma ancora in tutte le cause che cadono sul diritto di propriet?, i tribunali interni trattano in modo discriminatorio gli individui quando sono opposti alle organizzazioni non governative dipendente della chiesa ortodossa greca. Aggiunge che, in dispetto delle sue affermazioni, il Governo non fornisce nessuno esempio di trattamento preferenziale in favore di una persona giuridica che rileva di una chiesa altro che la chiesa ortodossa.
ii, Il Governo,
76. Il Governo espone che le disposizioni che assimilano i santi monasteri allo stato in ci? che riguarda la protezione dei loro beni sono state stabilite per i motivi di interesse generale e, in particolare, per la protezione dei beni dei monasteri contro gli sconfinamenti arbitrari da parte di terzo. Precisa che lo sfruttamento di questi beni fornisce ai monasteri, in particolare quelli del Monte Athos, dei mezzi per realizzare la loro missione di ?uvres sociali attraverso il tempo, in tanto qu ‘ “arcate della tradizione culturale del paese”, ci? che implicherebbe un’autosufficienza finanziaria per la loro manutenzione e la loro conservazione.
77. Il Governo indica inoltre che le disposizioni legislative che sono state applicate nello specifico non escludono la possibilit? di acquisire con usucapione dei beni pubblici o monacali, ma introducono solamente certe condizioni specifiche che sono, ai suoi occhi, chiare e prevedibili. Persegue dichiarando che, a supporre anche che l’imprescriptibilit? della tenuta pubblica non esiste, gli interessati devono dimostrare che i loro predecessori hanno occupato i terreni riguardati, di buona fede ed in modo ininterrotta, durante quarant’ anni anteriori 1915 o provare con altri mezzi che hanno acquisito questi terreni prima di questo anno. Ora, aggiungi il Governo, il primo richiedente non ha portato questa prova dinnanzi alle giurisdizioni interne, ci? che risulterebbe chiaramente tanti i motivi del tribunale di prima istanza che quelli della corte di appello. Il Governo indica che, di pi?, il testimone che ha depositato in favore del primo richiedente non ha dichiarato niente scibile del terreno anteriore 1974, e che, peraltro, le donazioni parentali di 1982 e 1987 non costituivano un titolo legale di trasferimento del bene dal momento che, alla data del trasferimento, quello che l’avrebbe trasferito non ne aveva la propriet? (articolo 1033 del codice civile, diritto romano e bizantino e giurisprudenza della Corte di cassazione).
78. Infine, il Governo espone che l’interdizione dell’usucapione alle spese dei beni monacali si applica a tutti i monasteri sul territorio greco, anche a quelli di altre religioni che la religione ortodossa, e tanto alle persone fisiche che alle persone giuridiche.
b, Valutazione della Corte
79. La Corte nota che non ? contestato nello specifico che l’ingerenza controversa era “prevista dalla legge”, siccome esigilo l’articolo 1 del Protocollo no 1: con l’articolo 21 del decreto dei 22 aprile/16 maggio 1926 relativo all’esclusione amministrativa dei terreni che appartengono alla difesa aerea ed all’interdizione di presa di misure provvisorie contro lo stato e la difesa aerea, il legislatore ha esteso ai beni dei monasteri la protezione che accordava a quelli dello stato, per proteggerli di quelli che tenterebbe di adeguare invocando si essi l’usucapione. Peraltro, l’articolo 4 della legge no 1539/1938 contempla imprescrittibilit? dei diritti dello stato su dei beni della tenuta pubblica. Inoltre, i monasteri del Monte Athos di cui La Grande Laure fa parte, beneficiano di un statuto particolare in virt? dell’articolo 105 della Costituzione e di una protezione particolare in ci? che riguarda i loro beni, l’articolo 181 della Carta statutaria del Monte Athos previdente che i loro beni immobili sono totalmente inalienabili in quanto beni di dritto divini.
80. L’ingerenza inseguiva anche un scopo legittimo, a sapere proteggere dello sconfinamento coi terzo la propriet? immobiliare dei monasteri. La Corte ? cosciente della preoccupazione del legislatore di accordare una protezione particolare ai beni dei monasteri. Nota che i monasteri creati durante il periodo bizantino hanno acquisito dei beni con donazioni imperiali o private e che, col passare dei secoli, i loro titoli di propriet? essendo stati distrutti, persi o rubati, l’usucapione ? venuta a sostituire i titoli non conservati, paragrafo 36 sopra. Il ricorso a questa nozione di usucapione ? stato necessario per proteggere le loro terre dello sconfinamento coi terzo o con l’invocazione coi terzo dell’usucapione e delle rivendicazioni frequenti in giustizia con le persone private concernente i terreni posseduti di buona fede coi monasteri. La giurisprudenza dei tribunali greci ha ammesso del resto sempre che, fino all’introduzione del codice civile, o fino al 23 febbraio 1946, i beni dei monasteri e della chiesa erano non suscettibile di essere acquisito da usucapione coi terzo, paragrafo 36 sopra.
81. Incombe tuttavia sulla Corte di esaminare, alla luce della norma generale di questo articolo, se un giusto equilibrio ? stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale ed i diritti degli individui riguardati. La Corte ricorda a questo riguardo che la preoccupazione di garantire un “giusto equilibri” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo si riflette nella struttura dell’articolo 1 del Protocollo no 1 tutto intero e che si manifesta nella necessit? di un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto (vedere, entra altri, Visti? ?e Perepjolkins c. Lettonia [GC], no 71243/01, ?? 108-109, 25 ottobre 2012, e Ruspoli Morenes c. Spagna, no 28979/07, ? 36, 28 giugno 2011. La verifica dell’esistenza di un tale equilibrio esige un esame globale dei differenti interessi in causa.
82. Controllando il rispetto di questa esigenza, la Corte riconosce allo stato un largo margino tanto di valutazione per scegliere le modalit? di collocamento in ?uvre che per giudicare se le loro conseguenze si trovano legittimate, nell’interesse generale, con la preoccupazione di raggiungere l’obiettivo della legge in causa, Chassagnou ed altri c. Francia [GC], nostri 25088/94, 28331/95 e 28443/95, ? 75, CEDH 1999-III. Non saprebbe rinunciare per tanto al suo potere di controllo, in virt? del quale gli appartiene di verificare che l’equilibrio voluto ? stato preservato in modo compatibile col diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni, Jahn ed altri c. Germania [GC], nostri 46720/99, 72203/01 e 72552/01, ? 93, CEDH 2005-VI.
83. Per determinare se la misura controversa rispetta “appena l’equilibrio” voluto e, in particolare, se non fa pesare sul richiedente un carico sproporzionato, c’? luogo di prendere in considerazione le modalit? di indennizzo previsto dalla legislazione interna. Senza il versamento di una somma ragionevolmente in rapporto col valore del bene, una privazione di propriet? costituisce normalmente un attentato eccessivo. Un difetto totale di indennizzo non saprebbe giustificarsi sul terreno dell’articolo 1 del Protocollo no 1 che nelle circostanze eccezionali, I santi monasteri c. Grecia, 9 dicembre 1994, ? 71, serie Ha no 301-ha, ed Ex-re della Grecia ed altri, precitato, ? 89. Per?, l’articolo 1 del Protocollo no 1 non garantisce in ogni caso il diritto ad un risarcimento integrale, James ed altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, ? 54, serie Ha no 98, e Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, ? 182, CEDH 2004-V.
84. Nello specifico, la Corte nota che, per dare guadagno di causa al monastero, le giurisdizioni nazionali, ed in particolare la corte di appello, si sono basate, da una parte, sugli atti di possesso compiuto dal monastero su questi terreni del 1882 a 1915, i monaci facevano pascolassi le loro pecore sul terreno controverso, dissodavano questo e dissuadevano i terzo di adeguare si lo-paragrafo 28 sopra, poi sull’inalienabilit? dei suoi diritti di propriet? a partire da 1915, e, altro parte, sull’impossibilit? per il richiedente di provare che s? ed i suoi predecessori si erano concessi agli atti di possesso di buona fede durante un periodo continuo di quarant’ anni anteriori 1915 poi fino all’immissione nel processo del tribunale di prima istanza col monastero nel 2004. Inoltre, nella sua sentenza no 749/2010, la corte di appello ha rilevato che il monastero possedeva di buona fede il terreno controverso dal 1824, perch? l’aveva acquistato alla vera proprietaria con un atto di trasferimento di propriet? certificata dalla cancelleria di Skopelos.
85. Del suo lato, il primo richiedente si avvaleva della sua qualit? di proprietario del terreno controverso basandosi su dei titoli di propriet? legalmente invalsa col passare di parecchie decine di anni. Presentava degli atti di propriet? del terreno stabilito al nome dei suoi predecessori e datando sopra di 1883, 1902 e 1909, paragrafo 22, cos? come au nome dei membri della sua famiglia che si succedersi di 1916 a 1933. Produsse, inoltre, un atto del 19 settembre 1916 secondo che suo nonno aveva acquisito la propriet? del terreno, un testamento di 1933 secondo che questo nonno aveva trasmesso la propriet? del terreno a suo padre, un atto di accettazione di successione, no 3357, di suo padre stabilito il 2 novembre 1960 dinnanzi a notaio, ed un atto di accettazione di successione no 18052/29-12-1982, invalso dinnanzi a notaio all’epoca della trasmissione della propriet? con suo padre e trascrive al servizio del registro fondiario di Skopelos, paragrafo 11 sopra.
86. Stimandosi cos? proprietario legale e di buona fede del terreno controverso, il primo richiedente e la sua famiglia avevano creato e sfruttati un’impresa di restaurazione su questo terreno ed evoluto intorno a questo sfruttamento di altre attivit? legate al turismo. La Corte lega anche dell’importanza al fatto che parecchie autorit? pubbliche dell’isola di Skopelos hanno consentito ad accordare al primo richiedente differente permesso come se era il proprietario del terreno: cos?, nel 1986, il commissariato di polizia gli ha rilasciato una licenza che gli permette di sfruttare un ristorante e, nel 1994, il servizio dell’urbanistica dell’isola gli ha accordato un permesso di costruire un edificio di una superficie di 135 m? per lo sfruttamento di un ristorante, paragrafo 21 qui sopra. A ci? si aggiunge il fatto che il richiedente doveva pagare delle tasse fondiarie allo stato, paragrafo 63 sopra. Certo, nel 1986 e nel 1994, queste autorit? non potevano sapere che nel 2004 un’azione in rivendicazione della propriet? sarebbe intentata dal monastero e che avrebbe una conclusione favorevole. Tuttavia, la Corte stima che gli atti amministrativi legali stabiliti dalle autorit? statali come le autorit? di polizia ed il servizio dell’urbanistica possono rinforzare solamente il sentimento dei destinatari di questi atti che il sistema di acquisizione e di trasmissione dei beni ? stabile ed affidabile e che possiedono di buono diritto il buono oggetto di questi atti. Ad ogni modo, il primo richiedente ha sollevato dinnanzi a tutte le giurisdizioni che hanno esaminato la causa il mezzo derivato dell’abuso di diritto del monastero per conservare il possesso del bene controverso.
87. Al fatto che le giurisdizioni greche non hanno preso in considerazione i titoli di propriet? sottopose dinnanzi ad esse col primo richiedente si aggiunge quello che non hanno preso in conto la perdita dell’attrezzo di lavoro del richiedente provocato dalla loro decisione, e di cui questo e la sua famiglia derivavano i loro mezzi di sussistenza dal 1986 (vedere, mutatis mutandis, Lallement c. Francia, no 46044/99, ?? 20-24, 11 aprile 2002, e Di Marco c. Italia, no 32521/05, ? 65, 26 aprile 2011, e questo senza nessuna indennit?. Difatti, il tribunale di prima istanza di Volos ha considerato che gli oneri impegnati dal primo richiedente per sfruttare commercialmente il terreno controverso erano stati compensati dai profitti della sua impresa e che questo aveva beneficiato di questi vantaggi durante un lungo periodo senza versare in compenso di affitto al monastero dell’uso del terreno, paragrafo 17 sopra. Le giurisdizioni interne hanno respinto cos? il mezzo derivato dell’abuso di diritto del monastero. Ora, se questo mezzo fosse stato accolto, il primo richiedente avrebbe conservato almeno il possesso del terreno.
88. Alla luce di ci? che precede, e tenuto conto della speci