Conclusioni:
Eccezione preliminare respinse (l’Art. 35) criterio di ammissibilit?
(Art. 35-1) esaurimento delle vie di ricorso nazionali
Eccezione preliminare congiunse a meriti e respinse (l’Art. 35) criterio di ammissibilit?
(Art. 35-1) esaurimento delle vie di ricorso nazionali
Resto inammissibile (Art. 35) criterio di ammissibilit?
(Art. 35-3-un) Manifestamente mal-fondata
Nessuna violazione dell? Articolo 3 – Proibizione della tortura (Articolo 3 – trattamento Degradante) (aspetto Effettivo)
Violazione dell? Articolo 3 – Proibizione della tortura (Articolo 3 – indagine Effettiva) (aspetto Procedurale)
Violazione dell? Articolo 6+6-3-c – Diritto ad un processo equanime (Articolo 6 – procedimenti Penali Articolo 6-1 – udienza corretta) (Articolo 6-3-c – Difesa per assistenza legale Articolo 6 – Diritto ad un processo equanime)
Violazione di Articolo 6+6-3-e – Diritto ad un processo equanime (Articolo 6 – procedimenti Penali Articolo 6-1 – l’udienza corretta) (Articolo 6-3-e – assistenza Gratis dell? interprete
Articolo 6 – Diritto ad un processo equanime)
Danno non-patrimoniale – assegnazione (Articolo 41 – danno Non-patrimoniale
Soddisfazione equa)
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL?UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA KNOX c. ITALIA
(Ricorso n. 76577/13)
SENTENZA
STRASBURGO
24 gennaio 2019
Questa sentenza diverr? definitiva alle condizioni definite nell?articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire modifiche di forma.
Nella causa Knox c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell?uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Linos-Alexandre Sicilianos, presidente,
Ksenija Turkovi?,
Guido Raimondi,
Ledi Bianku,
Ale? Pejchal,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 18 dicembre 2018,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All?origine della causa vi ? un ricorso (n. 76577/13) proposto contro la Repubblica italiana con cui una cittadina americana, la sig.ra Amanda Marie Knox (?la ricorrente?), ha adito la Corte il 24 novembre 2013 ai sensi dell?articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libert? fondamentali (?la Convenzione?).
2. La ricorrente ? stata rappresentata dall?avvocato C. Dalla Vedova, del foro di Roma. Il governo italiano (?il Governo?) ? stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente M. L. Aversano.
3. In particolare, la ricorrente denunciava una violazione degli articoli 3, 6 ?? 1 e 3 a), c) ed e), e 8 della Convenzione.
4. Il 29 aprile 2016 questi motivi sono stati comunicati al Governo e il ricorso ? stato dichiarato irricevibile per il resto conformemente all?articolo 54 ? 3 del regolamento della Corte.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. La ricorrente ? nata il 9 luglio 1987 e risiede a Seattle (Stati Uniti).
6. All?epoca dei fatti aveva venti anni e si trovava a Perugia da circa due mesi per motivi di studio. Qui, per finanziarsi il soggiorno, aveva trovato un lavoro temporaneo in un pub gestito da D.L. Da circa due settimane frequentava R.S., il suo ragazzo.
A. Lo svolgimento dei fatti
1. Le indagini preliminari
7. Il 2 novembre 2007, verso le ore 12.30, la polizia, chiamata da una terza persona, si rec? a casa della ricorrente per rintracciare la proprietaria di un telefono cellulare ritrovato nel giardino di un?abitazione privata. Sul posto, trov? la ricorrente e R.S., che, nel frattempo, aveva chiamato i carabinieri per dire che aveva trovato una finestra rotta e delle tracce di sangue nell?appartamento della sua ragazza.
8. La polizia forz? la porta della camera della coinquilina della ricorrente, M.K., una studentessa britannica che soggiornava l? nell?ambito di uno scambio universitario del tipo Erasmus, e scopr? il suo corpo. La ragazza era stata sgozzata e sul suo corpo erano presenti tracce di violenza sessuale.
9. Poco dopo, la ricorrente e R.S, furono condotti al commissariato di Perugia (?il commissariato?). La ricorrente, nonch? altri coinquilini e amici di M.K., furono sottoposti a intercettazioni. Lo stesso giorno, alle ore 15.30, la ricorrente rispose in italiano alle domande della polizia giudiziaria, conformemente all?articolo 351 del codice di procedura penale relativo all?assunzione di sommarie informazioni.
10. La ricorrente rifer? in dettaglio come si erano svolti i fatti del giorno precedente, a partire dalle ore 13 circa, ora in cui diceva di aver visto M.K. per l?ultima volta a casa loro. Si esprimeva come segue: aveva passato la sera e la notte a casa di R.S. ed era rientrata a casa sua il giorno dopo; al suo arrivo, aveva trovato la porta della stanza di M.K. chiusa e delle tracce di sangue nel bagno; era ritornata da R.S. che, recatosi a casa loro, aveva cercato invano di forzare la porta della stanza di M.K., visto che quest?ultima non rispondeva alle chiamate; era poi arrivata la polizia e, dopo aver forzato la porta, aveva trovato il corpo della ragazza. Fu redatto un verbale di assunzione di informazioni.
11. La ricorrente fu nuovamente sentita il 3 e 4 novembre 2007. Essa forn? essenzialmente delle informazioni sugli uomini che M.K. frequentava e sulle altre ragazze che vivevano a casa con loro. Queste deposizioni furono raccolte sempre in presenza di due interpreti, M.B. e A.C.
12. Il 4 novembre 2007 le chiamate telefoniche che la ricorrente aveva effettuato dal commissariato vennero registrate. Secondo i relativi verbali, la ricorrente aveva detto ai suoi interlocutori che gli investigatori le ?strizzavano il cervello? per strapparle delle informazioni, le urlavano contro e la trattavano come una criminale, chiedendole continuamente di ricordare chi fosse venuto a casa sua prima dell?omicidio. Lei aveva dichiarato che si sentiva male e che aveva sonno, dal momento che la notte prima aveva dormito solo due ore.
13. Tra il 2 e il 4 novembre, nove persone dell?entourage di M.K., oltre alla ricorrente, furono sentite al commissariato, alcune anche pi? volte.
14. Il 5 novembre 2007, intorno alle 22.30, la ricorrente accompagn? R.S. al commissariato, visto che quest?ultimo era stato chiamato a fornire informazioni. Attese pazientemente in un corridoio studiando le sue lezioni e, tenuto conto del tempo di attesa, pratic? dello stretching.
15. Il 6 novembre 2007 alle ore 1.45, fu condotta in una sala per essere ascoltata. Erano presenti tre agenti oltre ad A.D., una dipendente del commissariato che fungeva da interprete. Le parti pertinenti al caso di specie del relativo verbale sono le seguenti
?1. (…) Il 1o novembre, mentre ero a casa del mio ragazzo R.S., verso le 20.30, ho ricevuto un messaggio da D.L. che mi diceva che non era necessario andare al lavoro quella notte e che il locale sarebbe rimasto chiuso perch? non c?erano molte persone. Ho risposto al messaggio dicendo che ci saremmo visti subito 1 .
2. Sono quindi uscita di casa dicendo al mio ragazzo che dovevo recarmi al lavoro. Preciso che nel pomeriggio avevamo fumato una canna con R.S e che mi sentivo disorientata perch? non faccio uso abituale di droga. Ho incontrato D.L. (…), siamo andati a casa mia.
3. Non ricordo se M.K. fosse l? o se sia arrivata pi? tardi. Ho difficolt? a ricordare quei momenti, ma D.L. ha avuto una relazione sessuale con M.K., di cui era innamorato, ma non ricordo se M.K. fosse stata o meno minacciata prima. Mi ricordo in modo confuso che ? lui che l?ha uccisa.?
16. In considerazione del contenuto di queste dichiarazioni, gli agenti interruppero l?audizione per aspettare l?arrivo del pubblico ministero, G.M. Quest?ultimo sent? la ricorrente alle 5.45 del mattino, in presenza di A.D. e di alcuni agenti di polizia. La ricorrente non era assistita da un difensore. A differenza delle altre deposizioni della ricorrente raccolte a partire dal 2 novembre 2007, indicate nel verbale come ?sommarie informazioni?, queste ultime audizioni sono qualificate come ?spontanee dichiarazioni ?. Il verbale redatto a seguito di queste ultime dichiarazioni riporta quanto segue nelle sue parti pertinenti al caso di specie:
?1. (…) Voglio raccontare spontaneamente quello che ? successo perch? questa storia mi ha profondamente turbata e temo D.L. Il 1o novembre ho incontrato D.L. (…), siamo andati a casa mia. Non ricordo se M.K. fosse gi? a casa o se sia arrivata pi? tardi; quello che posso dire ? che D.L. e M.K. si sono ritirati nella stanza di M.K. e io sono rimasta in cucina. Non riesco a ricordarmi quanto tempo siano rimasti nella stanza, ma quello che posso dire ? che ad un certo punto ho sentito le grida di M.K. e mi sono tappata le orecchie perch? avevo paura.
2. Dopo, non ricordo pi? nulla, i miei pensieri sono molto confusi. Non ricordo se M.K. gridasse n? se io sentissi dei rumori sordi perch? ero sotto shock, ma immaginavo cosa potesse essere accaduto. Ho incontrato D.L. (…). Non sono sicura che quella sera fosse presente anche R.S., ma ricordo bene di essermi svegliata a casa sua, nel suo letto, e di essere rientrata la mattina a casa mia, dove ho trovato la porta aperta.
3. Si fa presente che la ricorrente porta ripetutamente le mani alla testa scuotendola?
17. Ulteriori dettagli sullo svolgimento delle audizioni del 6 novembre 2007 sono riportati qui di seguito (paragrafi 48 e seguenti).
18. Il 6 novembre 2007, alle ore 8.30, il procuratore ordin? l?arresto della ricorrente, di R.S. e di D.L., e formul? nei loro confronti le accuse di violenza sessuale e omicidio.
19. Lo stesso giorno, alle ore 12, fu redatto il verbale di arresto, la ricorrente fu informata delle accuse mosse nei suoi confronti e fu nominato un avvocato d?ufficio. Il verbale fu notificato, consegnato a mano alla ricorrente e letto da una interprete, A.C. Anche la madre della ricorrente venne informata dell?arresto di sua figlia e, il giorno dopo, scelse un difensore per quest?ultima.
20. Verso le 13, la ricorrente chiese agli agenti di polizia dei fogli di carta per poter scrivere una dichiarazione nella sua lingua madre, l?inglese. Questo testo fu poi portato all?attenzione della polizia. In questo documento, spiegava di trovarsi in una situazione di grande confusione e di voler chiarire la sua posizione. Raccontava in maniera dettagliata come si era svolta la serata del 1o novembre 2007, da lei trascorsa in compagnia di R.S. Indicava, essenzialmente, di aver trascorso la sera e la notte a casa di quest?ultimo. Riferiva anche la sua incapacit? di ricordare tutti i dettagli e dichiarava di aver fumato una canna con R.S. durante la serata. Le altre parti del presente documento pertinenti al caso di specie sono cos? redatte:
?1. (…) per quanto riguarda questa ?confessione? di ieri sera, vorrei spiegare che dubito fortemente della veridicit? delle mie dichiarazioni perch? sono state fatte mentre ero sotto shock e in uno stato di stress e di profonda prostrazione. Non solo sono stata informata del fatto che ero stata arrestata e che [sarei stata] messa in carcere per trent?anni, ma ho anche ricevuto degli scappellotti sulla testa quando non ricordavo correttamente un fatto. Capisco che la polizia subisce una forte pressione e capisco quindi il trattamento che mi ? stato inflitto. Tuttavia, mi sono venute in mente queste risposte mentre subivo tale pressione e dopo ore di confusione. Nella mia testa, avevo dei flash con immagini sfocate di D.L. L?ho visto vicino al campo da basket, l?ho visto alla porta d?ingresso di casa. Mi sono vista in cucina, che mi tappavo le orecchie con le mani perch?, nella mia testa, potevo sentire M.K. urlare. Tuttavia, e l?ho detto pi? volte per potermi spiegare chiaramente: queste cose mi sembrano irreali, sembrano un sogno e non sono sicura che si tratti di eventi effettivamente accaduti o [se si tratti] di sogni che la mia mente ha fatto per cercare di rispondere alle domande (…) che mi venivano poste. La verit? ? che non sono sicura della verit? per questi motivi:
– La polizia mi ha detto che avevano prove concrete che ero a casa mia all?ora dell?omicidio di M.K. Non so quali siano queste prove, ma se questo ? vero, significa che la mia mente ? molto confusa e che i miei sogni devono essere reali.
– Il mio ragazzo ha sostenuto che avevo detto delle cose che non essere vere. So di avergli detto che non dovevo andare al lavoro quella sera. Ricordo molto chiaramente quel momento. Inoltre, non gli ho mai chiesto di mentire per me. Questa ? una pura menzogna. (…)
2. So che il fatto di non potermi ricordare completamente degli eventi che sostengo abbiano avuto luogo a casa di R.S. nel momento in cui M.K. ? stata uccisa ? compromettente per me. Confermo le dichiarazioni che ho fatto la notte scorsa riguardo a degli eventi che avrebbero potuto aver luogo a casa mia con D.L., [e] allo stesso tempo, voglio affermare chiaramente che questi eventi mi sembrano pi? irreali di quelli che ho appena raccontato, cio? che sono rimasta a casa di R.S.
3. La mia mente ? molto confusa in questo momento. La mia testa ? piena di idee contrastanti e so che, per questo motivo, pu? essere frustrante lavorare con me. Ma voglio anche dire la verit?, meglio che posso. Tutto quello che ho detto sul mio coinvolgimento nella morte di M.K., nonostante l?incoerenza [del mio discorso], ? la migliore verit? che ero in grado di ricordare. Guardate attentamente, cosa dovrei pensare che sia successo se mi si accusa che quello che penso essere la realt? a proposito di me e di quello che ho fatto ? una menzogna? All?inizio ero impaurita, irritata e confusa. Ma con il tempo e l?insorgenza dello shock e del panico, ho cominciato a tentare di pensare ad altre spiegazioni, ed ? perch? devo pensare in questo modo che mi sento in contraddizione con me stessa. C?? una cosa che io credo intimamente sia vera, ma c?? anche un?altra possibilit? che potrebbe essere vera, e onestamente non posso decidere con certezza. Ci provo, credetemi, perch? ho paura per me stessa. So di non aver ucciso M.K. Questa ? l?unica cosa di cui sono certa. Ho dei flashback in cui vedo D.L. come l?assassino, ma ? impossibile per me sapere in che modo la verit? si presenta nella mia mente, perch? non ricordo con certezza se quella notte ero a casa mia.
4. Le domande alle quali si dovrebbe rispondere ora sono, a mio parere, le seguenti:
? perch? R.S. ha mentito (o, secondo voi ha mentito)?
? perch? ho pensato a D.L.?
? le prove della mia presenza al momento e sui luoghi dei fatti sono attendibili? Se si, cosa significa ci? rispetto alla mia memoria? ? affidabile?
? vi sono altre prove contro D.L. o contro qualsiasi altra persona?
? chi ? veramente l?assassino? Questo ? particolarmente importante perch? penso di non poter servire come testimone a carico (?condemning testimone?) in questa circostanza.
6. Ho le idee pi? chiare di prima, ma ci sono ancora parti che mi sfuggono, e so che questo per me ? un male. Ma ? la verit? e questo ? quello che penso ora. Per favore non urlate contro di me perch? ci? rende la mia mente ancora pi? confusa, e questo non aiuta nessuno. Capisco quanto sia grave questa situazione e, per questo motivo, vorrei darvi questa informazione nel modo pi? rapido e chiaro possibile (…). Tutto quello che so ? che non ho ucciso M.K., e che non ho quindi nulla da temere a parte le menzogne.?
21. Poco tempo dopo, la ricorrente fu trasferita nel carcere di Perugia.
22. Lo stesso giorno, il 6 novembre 2007, D.L. fu condotto in carcere. Avendo fornito un alibi, fu rilasciato due settimane dopo.
23. Nel frattempo, l?8 novembre 2007, all?udienza di convalida dell?arresto dinanzi al giudice per le indagini preliminari di Perugia, la difesa della ricorrente, che contestava l?arresto, aveva indicato che le dichiarazioni rese dalla ricorrente alla polizia il 6 novembre 2007 non erano una confessione, ma una semplice collaborazione con le autorit?. Aveva aggiunto che la ricorrente era profondamente scossa e che i suoi ricordi erano inaffidabili perch? sarebbe stata turbata al punto da essere privata della sua capacit? di autodeterminazione.
24. Il 9 novembre 2007, la ricorrente scrisse due testi in inglese, indirizzati ai suoi due avvocati 2 . Le parti pertinenti al caso di specie di uno di questi testi sono le seguenti:
? Per i miei avvocati
1. (…) Quello che vorrei offrirvi ? un aiuto, perch? so che la mia posizione ? un po? confusa. Vi scrivo tutto quello che so come meglio posso e, in particolare, vorrei parlarvi di questa cosiddetta ?confessione? che la polizia ha ricevuto da parte mia. Comincer? con questa ?confessione? perch? so che ? la parte pi? confusa e pertanto inizier? con [il racconto di] quella notte.
2. Nella notte di luned? 5 novembre 2007 e la mattina (…) del 6 novembre 2007, [ho vissuto] una delle peggiori esperienze della mia vita, forse la peggiore. Verso le 22.30, R.S. ed io siamo arrivati al commissariato dopo aver mangiato da un amico di R.S. Era R.S. che era stato chiamato dalla polizia, non io, ma l?ho comunque accompagnato al commissariato dove doveva rispondere ad alcune domande, per sostenerlo, come lui aveva fatto molte volte per me.
3. Quando siamo arrivati, R.S. ? stato portato [in una stanza] e io ho aspettato [nel corridoio], vicino all?ascensore. Ho dato un?occhiata ai miei libri mentre aspettavo. Dopo un po? di tempo, un poliziotto ? venuto a sedersi accanto a me, apparentemente per passare il tempo. Non mi ha detto di essere un poliziotto. Infatti, mi ha detto che potevo dirgli quello che volevo perch? non avrebbe avuto importanza.
4. In quel momento, mi sentivo frustrata e gliel?ho detto. Pensavo che fosse assurdo essere chiamati dalla polizia cos? tardi la sera ed essere trattenuti al commissariato per ore con niente altro che dei distributori automatici per mangiare qualcosa, soprattutto considerando che stavamo facendo del nostro meglio per aiutare la polizia. (…)
5. Poi [questo poliziotto] mi ha chiesto chi credevo potesse essere l?assassino, ma come avevo gi? detto loro, visto che io non ero l?, non avevo alcuna idea. Tuttavia, non era soddisfatto della mia risposta. Chi credevo potesse essere [l?assassino]? Come avrei potuto saperlo? Non conoscevo nessuno di pericoloso. Poi sono arrivati altri poliziotti, volevano ?parlare?, ma mi hanno fatto le stesse domande. Quali uomini erano venuti a casa mia? Chi conosceva M.K.? Avevo dei numeri di telefono? Ho dato loro tutte le informazioni che avevo, nomi, numeri di telefono, descrizioni. Ma questo mi ha solo fatto venire il mal di testa. Avevo gi? risposto a queste domande poco prima ed ero confusa sul perch? la polizia volesse parlarmi cos? tanto. Perch? io? Perch? [i poliziotti] continuavano a chiedermi chi credevo potesse essere l?assassino quando avevo gi? risposto che non ne avevo idea?
6. Poi mi hanno [portato in una stanza], perch? faceva ?pi? caldo?. Ho chiesto dove fosse R.S. e mi hanno detto che avrebbe finito presto, e che nel frattempo volevano parlare con me. L?interrogatorio ? iniziato abbastanza rapidamente. Un minuto prima stavo parlando e il minuto dopo mi chiedevano dove mi trovavo tra le ore 15 del 1o novembre e 1.30 del 2 novembre.
7. Ho risposto loro che ero con il mio ragazzo, come avevo gi? detto. Mi hanno chiesto cosa avevo fatto in quel periodo e mi sono resa conto che non avevo molti ricordi. Ho detto che avevo visto il film Am?lie con R.S., che avevo cenato con lui […], fumato una canna, ma che non ricordavo quando.
8. Mi hanno detto che stavo mentendo, che sapevano che non ero con R.S. ma che, invece, avevo incontrato qualcuno e avevano le prove che quella notte ero a casa mia. Questo mi ha confuso veramente. Ho detto che non stavo mentendo e loro hanno cominciato ad arrabbiarsi dicendomi: ?smettila di mentire, sappiamo che eri l?. (…) Avevo paura perch? non riuscivo a ricordare quello che avevo fatto nel lasso di tempo che mi avevano indicato. (…) Mi hanno detto che sapevano che avevo detto a R.S. di mentire. Ho detto che non era vero.
9. Poi abbiamo parlato del messaggio inviato da [D.L.] che mi aveva detto di non andare al lavoro quella sera. Mi hanno chiesto se avevo risposto a quel messaggio. Non riuscivo a ricordare [se l?avessi fatto] in quel momento, cos? ho risposto ?no?. Poi hanno preso il mio telefono e mi hanno mostrato un messaggio in cui dicevo: ?Ci vediamo, buona serata?.
10. Mi hanno chiamato ?stupida bugiarda? e mi hanno detto che stavo proteggendo qualcuno. Mi mettevano davanti dei pezzi di carta per farmi scrivere il nome dell?assassino, ma io, io non lo conoscevo. Non avevo alcun elemento per poter rispondere alle loro domande e questo mi terrorizzava. Perch? non riuscivo a ricordare.
11. L?interprete mi ha detto poi che aveva avuto un terribile incidente stradale e che non aveva potuto ricordare quello che era successo per un anno. Mi ha detto che forse avevo visto qualcosa di terribile che non riuscivo a ricordare. Poich? non riuscivo a ricordare, ho cominciato a pensare che fosse vero. (…)
12. Mi incitavano a fare il nome dell?assassino, altrimenti avrei passato i prossimi trenta anni in carcere. Mi hanno detto che avevano gi? arrestato l?assassino e che volevano solo che dicessi il suo nome, ma non ne sapevo nulla. La mia testa era un foglio bianco (a blank slate). Ora, ora, ora! Mi urlavano contro. Uno degli agenti mi ha colpito due volte dietro la testa. Nella mia testa, cercavo delle risposte. Ero davvero confusa. Pensavo di essere stata a casa del mio ragazzo, ma se ci? non fosse stato vero? E se forse non potevo proprio ricordare? Ho provato, provato, provato, ma non riuscivo a ricordare nulla.
13. Tutti gli agenti di polizia lasciarono la stanza, tranne uno. Mi disse che era l?unico che poteva salvarmi dal passare trenta anni in carcere e io gli ho risposto che non ricordavo nulla. Ho chiesto quindi di rivedere il messaggio sul mio telefono per capire se ricordavo di averlo inviato e quando ho visto il messaggio ho pensato a [D.L.]. Era tutto quello a cui riuscivo a pensare: D.L. Ho immaginato di averlo incontrato al campo da basket, l?ho immaginato di fronte a me, ho immaginato di tapparmi le orecchie per non sentire le urla di [M.K.] e allora ho detto ?D.L.?.
14. Ho detto [D.L.], e ora mi dispiace tantissimo perch? so che quello che ho detto ha fatto del male a qualcuno e io non ho alcuna idea se [D.L.] sia stato coinvolto in questa storia o meno. Poi mi sono comportata istericamente, ho pianto ed ero preoccupata per quello che mi sarebbe successo. La mia mente era cos? confusa. [I poliziotti] mi hanno detto che dovevano mettere nero su bianco quello che avevo appena detto ma io ho detto che non ero sicura (…) la mia mente era confusa, ma questo a loro non importava.
15. Mentre stavano scrivendo questa ?confessione?, che loro non chiamarono cos?, mi hanno chiesto se ero d?accordo che scrivessero alcune cose. Non ho dato spiegazioni, rispondevo appena s? o no secondo le immagini di D.L. [che avevo in mente] ma ho sempre detto loro che non ero sicura, tutto questo non mi sembrava reale. Mi hanno chiesto perch? l?avesse fatto e io non lo sapevo. Perch? qualcuno dovrebbe uccidere qualcun altro? Ho detto loro che doveva essere pazzo. Mi hanno chiesto se avevo paura di lui e ho detto s?. La mia mente era cos? confusa e il pensiero che avesse ucciso qualcuno mi spaventava. Ma non avevo mai avuto paura di lui prima d?ora, ? sempre stato gentile con me.
16. Dopo tutto questo, [i poliziotti] mi hanno permesso di dormire, finalmente. Ripensavo a tutto (…) e mentre mi calmavo ero sempre pi? convinta che le cose che avevo detto a proposito di [D.L.] non erano vere. (…) in particolare, non avevo detto a R.S. che dovevo andare al lavoro (…) ricordo bene di avergli detto che non dovevo andare al lavoro (…) Inoltre, non gli avevo mai detto di mentire. Perch? avrebbe dovuto mentire? (…) Ho comunicato i miei dubbi alla polizia, ma mi hanno detto di non preoccuparmi, che a poco a poco mi sarei ricordata. Cos? ho aspettato. (…)?
25. Il secondo testo scritto dalla ricorrente lo stesso giorno alle ore 15.45 riguarda essenzialmente i giorni precedenti il 5 novembre 2007.
26. L?arresto della ricorrente fu poi convalidato con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 9 novembre 2007 (quest?ultima fu in seguito oggetto di un procedimento di annullamento ? si vedano i paragrafi 32 e seguenti infra). Assistita da un interprete, R.B., l?interessata si avvalse della facolt? di non rispondere. Inoltre, conferm? la nomina di due difensori.
27. Il giorno successivo, durante una conversazione registrata con sua madre, la ricorrente inform? quest?ultima che si sentiva male per D.L., che si trovava in prigione a causa delle sue dichiarazioni.
28. Il 17 dicembre 2007 la ricorrente, assistita dai suoi avvocati e da un interprete, J.K., fu interrogata. Dichiar? di aver accusato D.L. perch? avrebbe avuto paura e sarebbe stata messa sotto pressione dagli agenti della polizia, che l?avrebbero accusata di mentire, le avrebbero detto che sapeva, che era in casa al momento dei fatti, l?avrebbero minacciata e avrebbero urlato contro di lei. Indic? che gli agenti le avevano detto, in particolare, che probabilmente non ricordava correttamente i fatti e l?avevano invitata a cercare di ricordarli correttamente.
29. La ricorrente disse di non aver mai avuto la mente cos? confusa in vita sua. Disse di aver allora immaginato che D.L. era a casa sua, che all?epoca pensava fosse la verit? e che lo aveva detto alla polizia. L?interessata si avvalse quindi della facolt? di non rispondere.
30. Il 14 maggio 2008 la ricorrente fu accusata di calunnia ai danni di D.L.
31. Il 19 giugno 2008 fu notificato alla ricorrente l?avviso di conclusione delle indagini preliminari, in italiano e in inglese. Nell?ambito di quest?ultimo, la ricorrente fu informata delle accuse mosse nei suoi confronti, vale a dire, tra altre, concorso in violenza sessuale contro M.K., omicidio di quest?ultima e calunnia ai danni di D.L.
2. Il procedimento di annullamento dell?ordinanza di arresto della ricorrente dinanzi al tribunale del riesame
32. Nel frattempo, la ricorrente impugn? l?ordinanza di arresto del 9 novembre 2007 dinanzi al tribunale del riesame di Perugia.
33. Il 30 novembre 2007 il tribunale respinse questo ricorso. La ricorrente present? ricorso per cassazione lamentando, fra l?altro, di non aver beneficiato dell?assistenza di un difensore mentre veniva sentita.
34. Con sentenza del 1o aprile 2008, la Corte di cassazione respinse il ricorso della ricorrente ritenendo che le dichiarazioni ricevute il 6 novembre 2007 alle ore 1.45 fossero inutilizzabili nei confronti della ricorrente per i reati di cui era stata accusata (violenza sessuale e omicidio) e potevano essere utilizzate solo contro terzi. Ritenne, invece, che le dichiarazioni ricevute alle ore 5.45 fossero inutilizzabili sia contro la ricorrente che contro terzi, poich? erano state raccolte in una fase del procedimento in cui, pur essendo stata sentita da un magistrato e avendo formalmente acquisito lo status di indagato, l?interessata non era assistita da un difensore.
B. I procedimenti penali a carico della ricorrente
1. La prima parte del procedimento per concorso in violenza sessuale e omicidio e per calunnia
a) Il procedimento dinanzi alla corte d?assise di Perugia
35. Nella sentenza del 5 dicembre 2009, la corte d?assise condann? la ricorrente e R.S. per concorso in violenza sessuale e omicidio. La ricorrente fu inoltre condannata per calunnia, in quanto aveva profferito dichiarazioni accusatorie contro D.L., pur sapendo che era innocente.
36. Nell?ambito di questo procedimento si tennero delle udienze il 13 marzo e il 12 e 13 giugno 2009. Le parti di queste udienze pertinenti al caso di specie sono riassunte qui di seguito.
i. L?udienza del 13 marzo 2009
?) La testimonianza di A.D. (che ha agito in qualit? di interprete durante l?audizione del 6 novembre 2007)
37. A.D. si espresse come segue. Al suo arrivo in commissariato, il 6 novembre 2007 alle ore 0.30 circa, due agenti della polizia stavano gi? interrogando la ricorrente.
38. La ricorrente ha poi avuto uno shock emotivo quando la polizia le ha mostrato, sul suo telefono cellulare, la risposta che lei ha dato ad un SMS inviatole da D.L. quando invece aveva appena affermato di non aver risposto al messaggio di D.L. in questione. Mentre formulava accuse contro D.L., la ricorrente piangeva, si copriva le orecchie con le mani e scuoteva la testa. Stava cos? mostrando un trasporto emotivo estremo, che A.D. non avrebbe dimenticato, e ?per questo tutti avevano creduto [alle sue dichiarazioni] (…), perch? aveva dato un racconto precipitoso, angosciato e molto credibile?
39. La ricorrente era quindi circondata da agenti di polizia che la confortavano e uno di loro le aveva preso le mani per rassicurarla.
40. Ad un certo punto dell?interrogatorio, al fine di stabilire un rapporto di ?assistenza umana? e di ?solidariet?? con la ricorrente, A.D. le ha raccontato degli aneddoti della sua vita privata, in particolare un incidente di cui sarebbe rimasta vittima e a seguito del quale avrebbe riportato una frattura della gamba, e le ha detto che, a causa del trauma sub?to, aveva avuto un vuoto di memoria e non si ricordava pi? i fatti. Ha affermato di aver effettivamente notato che la ricorrente aveva difficolt? a ricordare i fatti perch? il racconto di quest?ultima era secondo lei ?estremamente vago, incerto e frammentario?.
41. Dice di aver anche svolto un ruolo di ?mediatrice? perch?, secondo lei, il suo lavoro non consisteva solo nell?assicurare la semplice traduzione delle dichiarazioni, ma anche nel tessere un rapporto umano con il suo interlocutore per ?percepire i bisogni della persona interessata e rappresentarli?.
42. In un?altra audizione del 3 settembre 2015 nell?ambito del procedimento dinanzi al tribunale di Firenze, conclusosi con la sentenza del 14 gennaio 2016, A.D. riconobbe che non doveva pi? adottare comportamenti simili e che, pur ritenendo che fosse un istinto naturale aiutare una persona in difficolt?, considerando le conseguenze di tale comportamento nel caso di specie, aveva sicuramente fatto un errore.
43. A.D. aggiunse che, nel corso dell?audizione, alla ricorrente era stato chiesto se desiderava nominare un avvocato e che quest?ultima aveva risposto negativamente. Dice di ignorare le ragioni per cui questo fatto non era stato trascritto nel processo verbale.
44. Sostenne che, in ogni caso, la ricorrente non aveva sub?to maltrattamenti e non era stata colpita alla testa. Secondo lei, nessuno l?aveva minacciata di detenzione o l?aveva dissuasa dal nominare un avvocato.
?) Le dichiarazioni spontanee della ricorrente e la procedura d?ufficio per le calunnia ai danni degli agenti di polizia
45. La ricorrente dichiar? nuovamente di essere stata trattata in modo aggressivo e offensivo e di aver ricevuto scappellotti sulla testa durante le sue audizioni del 6 novembre 2007. Lament? anche il comportamento dell?interprete A.D. che, raccontandole un episodio della sua vita privata, cio? un trauma che avrebbe sub?to, le avrebbe suggerito che ?poich? era traumatizzata, non riusciva a ricordare correttamente i fatti e, quindi, doveva cercare di ricordare qualcos?altro?.
46. Al termine dell?udienza, il procuratore della Repubblica, G.M., richiese di trasmettere gli atti alla procura. A carico della ricorrente fu avviato un procedimento per calunnia ai danni degli agenti di polizia che l?avevano interrogata il 6 novembre 2007 (paragrafi 98 e seguenti infra).
47. Nella stessa circostanza, l?avvocato della ricorrente richiese di trasmettere gli atti alla procura, ritenendo che le dichiarazioni della sua cliente circa la modalit? di svolgimento delle sue udienze contenessero profili di responsabilit? penale. Tuttavia questa richiesta non ebbe seguito.
ii. L?udienza del 12 giugno 2009
?) Le risposte della ricorrente alle domande poste dal difensore di D.L.
48. La ricorrente si espresse come segue. Arrivando in commissariato, il 5 novembre 2007, non pensava di dover essere interrogata. Mentre aspettava, ? stata avvicinata da alcuni poliziotti che le hanno ripetuto le domande che le erano gi? state poste all?inizio della vicenda, comprese quelle riguardanti l?identit? dell?assassino. La ricorrente ha ripetuto pi? volte di non conoscerla.
49. Fu poi portata in una stanza dove fu invitata ancora una volta a ripetere tutto ci? che aveva detto prima. Le ? stato poi chiesto il suo telefono ed ? in quel momento che le ? stata posta la domanda sul messaggio inviato in risposta al messaggio SMS di D.L., che non si sarebbe ricordata di aver inviato.
50. ? stata pi? volte trattata da ?stupida bugiarda? e accusata di proteggere qualcuno, cosa che avrebbe negato. Le ? stato mostrato il suo telefono dicendole di guardare e continuando ad insultarla. A partire da questo momento in poi, ha cominciato ad avere molta paura in quanto non avrebbe capito perch? veniva trattata in questo modo. L?interprete le ha cos? raccontato di un incidente che le sarebbe capitato e della perdita di memoria che ne sarebbe conseguita, suggerendole che anche lei era traumatizzata ed era quindi questa la ragione per la quale non riusciva a ricordare i fatti.
51. Le ? stato chiesto ancora una volta di sforzarsi di ricordare ci? che, secondo i poliziotti, avrebbe dimenticato e, ?sottoposta a una tale pressione?, circondata da persone che urlavano e la minacciavano di detenzione perch? avrebbe protetto qualcuno, ha cominciato ad entrare in uno stato di confusione e ad immaginare di essere probabilmente traumatizzata e quindi di non poter ricordare i fatti.
52. In questo contesto, il fatto che potesse essere frutto della sua immaginazione non era cos? importante, in quanto era stata posta in una situazione in cui prima o poi doveva ricordare la realt?, che consisteva, secondo i suggerimenti della polizia, nel dare un nome che non conosceva. Il fatto di ricordare una versione reale da un lato e, dall?altro, cominciare, in ragione della pressione a cui sarebbe stata sottoposta, a immaginare un?altra versione dei fatti, la metteva in uno stato di estrema confusione.
53. In effetti, i poliziotti sembravano cos? sicuri di loro stessi nel dire che lei era al corrente di ci? che era successo, e attribuivano cos? tanta importanza al messaggio che avrebbe inviato in risposta a D.L. che lei stessa ha cominciato a pensare di averlo effettivamente incontrato, quando invece sarebbe stata molto confusa.
54. I poliziotti le hanno poi chiesto se avesse sentito le grida di M.K.. Lei ha risposto negativamente. I poliziotti le hanno chiesto come ci? fosse possibile visto che sarebbe stata presente. Nella sua confusione e sotto la pressione della polizia, ha cercato di seguire il ragionamento suggerito dai poliziotti, vale a dire che avrebbe sentito le grida e, poich? non si sarebbe ricordata di averle sentite, ha risposto che forse si era tappata le orecchie.
55. Il difensore di D.L. le chiese se, per fare tali dichiarazioni, fosse stata percossa. La ricorrente rispose che era stata colpita due volte prima di pronunciare il nome di D.L., e che questi colpi avevano lo scopo di (…) far emergere un nome che lei non era in grado di fornire?.
56. La ricorrente indic? che questo stato di confusione e la pressione a cui sarebbe stata sottoposta erano durati per ore. Aggiunse che le sue dichiarazioni erano state raccolte contro la sua volont?. Indic? in particolare quanto segue: ?tutto ci? che ho detto ? stato detto sotto pressione, [in uno stato di] confusione perch? [le mie parole mi erano state] suggerite dal procuratore e dai poliziotti?.
57. Infine, per quanto riguarda i testi scritti il 6 novembre 2007 verso le ore 13 in commissariato (paragrafo 20), in risposta alla domanda del difensore di D.L. circa la possibilit? che la polizia le avesse suggerito di confermare le sue dichiarazioni della notte precedente, la ricorrente dichiar?:
?Ho scritto questo testo perch? ero confusa, ho detto loro che non ero sicura e che non ero in grado di testimoniare, che pensavo si trattasse di un grosso errore, e loro non volevano ascoltarmi. Mi dicevano che i fatti mi sarebbero venuti in mente pi? tardi e che dovevo essere paziente e ricordare. Poich? non ero a mio agio con le dichiarazioni che avevo appena fatto, ho chiesto ai poliziotti di poter spiegare la mia confusione. (…). Ho confermato liberamente e spontaneamente queste dichiarazioni nel senso che, pur essendo incapace di fare la differenza tra la mia immaginazione e la realt?, ero consapevole del contenuto delle dichiarazioni che avevo appena fatto e firmato. Con questa lettera, ho confermato (…) che era vero che avevo appena fatto queste dichiarazioni, ma che ero comunque in uno stato di confusione?.
58. Quando le ? stato chiesto se fosse certa dell?innocenza di D.L., la ricorrente rispose che in quel momento non lo era perch? sarebbe stata confusa. Disse di aver immaginato che i fatti che aveva appena riportato potessero essere accaduti realmente. Afferm? di aver dato il nome di D.L. solo perch? avrebbe seguito i suggerimenti della polizia, senza sapere in quel momento se D.L. fosse innocente o meno.
59. Inoltre, dichiar? che i poliziotti le avevano detto che avevano gi? arrestato l?assassino e che, nel contesto sopra descritto, aveva pensato che potesse trattarsi di D.L. Indic? che solo dopo si era resa conto che D.L. era stato messo in carcere soltanto in base alle sue dichiarazioni, fatto che a suo avviso spiegava il suo senso di colpa.
60. Peraltro rifer? che, quando aveva chiesto dei fogli agli agenti di polizia per scrivere le sue dichiarazioni, questi ultimi le avevano domandato ironicamente se avesse ancora un?altra versione dei fatti da fornire. Secondo lei, ? stato anche in questo contesto che, non avendo pi? fiducia n? nella polizia n? nel procuratore, aveva smesso di rivolgersi alle autorit? e deciso, invece, di esprimersi solo per iscritto o direttamente attraverso i suoi difensori.
61. Quando le ? stato chiesto perch? non avesse comunicato questi fatti n? alla polizia penitenziaria n?, l?8 novembre 2007, al procuratore, il difensore della ricorrente rispose che non solo l?interessata li aveva comunicati, ma che li avrebbe anche scritti nei suoi testi del 6 novembre 2007, che sarebbero stati consegnati ad un agente di polizia.
?) Le risposte della ricorrente alle domande poste dal suo avvocato
62. La ricorrente riport? i passaggi principali delle sue audizioni del 6 novembre 2007 come segue.
63. Nella sala c?era un continuo andirivieni. Qualcuno aveva detto che R.S. veniva sentito contemporaneamente a lei. Un poliziotto aveva poi detto che, secondo R.S., il giorno dell?omicidio, lei aveva lasciato il suo appartamento. Pi? tardi, le fu mostrato il messaggio sul suo telefono.
64. La tensione era aumentata, i poliziotti si rivolgevano a lei con un tono brusco e urlavano. Un agente le aveva poi dato due scappellotti sulla testa, una volta da dietro e, la seconda volta, quando si era rigirata. Nel frattempo, i poliziotti avevano continuato a chiederle con insistenza di ricordare i fatti.
65. In un momento imprecisato, aveva chiesto se non avesse il diritto di essere assistita da un avvocato. L?assistenza di un avvocato le era stata sconsigliata dai poliziotti. Quest?ultimi le avevano detto che la presenza di un difensore avrebbe aggravato la sua situazione perch?, secondo loro, avrebbe dimostrato che si rifiutava di collaborare con la polizia. Aveva pertanto rinunciato a un?assistenza legale.
66. Non le era stato permesso di telefonare a sua madre quando sapeva che quest?ultima si sarebbe preparata per arrivare.
67. Fu solo dopo le sue dichiarazioni che il tono degli agenti di polizia era divenuto tutto ad un tratto riconfortante e che questi ultimi le avevano detto che l?avrebbero protetta. Le avevano quindi portato del t?.
68. Le avevano poi comunicato che doveva alla fine rimanere in commissariato. Si era quindi seduta su una sedia e si era addormentata.
69. Alcune persone erano entrate ed uscite dalla stanza e lei aveva chiesto loro di essere ascoltata di nuovo. Aveva detto loro che non era sicura delle sue dichiarazioni su D.L., data la situazione di confusione e di stress emotivo in cui si sarebbe trovata. Tuttavia, era stata invitata dall?agente di polizia a rimanere tranquilla e ad attendere. In effetti, secondo lui, la memoria le sarebbe tornata pi? tardi e la polizia doveva effettuare dei controlli.
70. Mentre aspettava, aveva chiesto dei fogli di carta per mettere i suoi pensieri nero su bianco e in inglese, perch? i poliziotti non avrebbero voluto sentirla.
71. A un certo punto, gli agenti di polizia le avevano chiesto di prepararsi rapidamente perch? avrebbe dovuto essere portata in prigione. Incredula, aveva chiesto i motivi di questo trasferimento e proclamato la sua innocenza. I poliziotti le avevano detto che si sarebbe trattato di una semplice formalit?.
72. Successivamente le ? stato notificato il decreto di arresto. Senza comprendere realmente la natura dei vari documenti che le erano stati sottoposti per la firma, aveva firmato perch? avrebbe avuto soltanto voglia di rientrare a casa sua.
73. Per quanto riguarda il messaggio SMS inviato in risposta a D.L., la ricorrente spieg? nel corso di questa udienza che il messaggio in questione, ?Ci vediamo dopo?, come risulta dalla traduzione dei documenti, corrisponde all?inglese ?See you later? e che in italiano si traduce meglio con ?Ciao?.
iii. L?audizione della ricorrente del 13 giugno 2009
74. La ricorrente conferm? la versione dei fatti risultante dai testi che aveva scritto, in particolare per quanto riguardava la posizione dell?interprete A.D. e le pressioni esercitate da quest?ultima e dagli agenti di polizia che l?avrebbero offesa, aggredita verbalmente, colpita in testa, e che avrebbero approfittato della sua stanchezza e della sua confusione per indurla ad accusare D.L.
75. Spieg? di essere stata colpita mentre diversi poliziotti erano in piedi intorno e dietro di lei e lei e l?interprete erano sedute. Dichiar? che uno dei poliziotti, che si trovava dietro di lei, le aveva chiesto con molta insistenza di ricordare i fatti e per due volte aveva fatto seguire alle sue domande degli scappellotti sulla testa.
76. In una parte del verbale, la ricorrente fece riferimento a questo momento dell?audizione. Indic? che l?agente di polizia in questione non le aveva fatto veramente male fisicamente, ma le aveva fatto paura.
iv. Le conclusioni della corte d?assise riguardo alla condanna per calunnia
77. La corte d?assise ritenne che le accuse della ricorrente contro D.L. risultassero in maniera evidente nelle dichiarazioni rese dall?interessata nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2007.
78. Essa rilev? che la ricorrente aveva peraltro fatto riferimento a queste accuse nella conversazione, intercettata, che aveva avuto con sua madre il 10 novembre 2007, e che la stessa aveva espresso rammarico a questo riguardo. La corte d?assise ritenne trattarsi della conferma delle accuse e della presa di coscienza della loro ingiustizia, e che questa presa di coscienza derivasse peraltro dalla responsabilit? della ricorrente nel delitto di omicidio e di violenze nei confronti di M.K.
79. La corte d?assise osserv? anche che si doveva escludere che la ricorrente fosse pervenuta alle suddette dichiarazioni a causa delle pressioni esercitate dagli inquirenti, alle quali non avrebbe potuto opporre resistenza.
80. Secondo la corte d?assise, una tesi di questo tipo non poteva essere accolta per i seguenti motivi:
i. non vi era stata alcuna conferma n? riscontro delle pressioni che gli inquirenti avrebbero esercitato sulla ricorrente;
ii. poich? D.L. non era noto alle forze dell?ordine, i poliziotti non avevano alcuna ragione per indicare il suo nome alla ricorrente al fine di influenzare le sue dichiarazioni;
iii. nel suo testo del 6 novembre 2007, inserito nel fascicolo in quanto corpo di reato a carico della ricorrente per il delitto in questione, quest?ultima aveva scritto: ?Confermo le dichiarazioni che ho fatto ieri sera in merito agli eventi che potrebbero essersi verificati a casa mia con D.L. (…) in questi flash-back che ho, vedo D.L. come l?assassino?.
81. La corte d?assise concluse pertanto che la ricorrente aveva accusato D.L. di propria iniziativa e pur essendo cosciente dell?innocenza di quest?ultimo (paragrafo 35 supra). Per la corte d?assise, gli elementi contenuti nel fascicolo mostravano peraltro la finalit? cos? perseguita dalla ricorrente, vale a dire distogliere gli inquirenti dalla sua responsabilit? e da quella di R.S.
b) Il ricorso in appello
82. La ricorrente interpose appello affermando, tra l?altro, che le sue dichiarazioni rilasciate alle 5.45 erano state raccolte in assenza delle garanzie della difesa e avevano costituito l?elemento materiale della sua condanna per calunnia. Sostenne di non aver mai voluto deliberatamente coinvolgere una terza persona nell?omicidio di M.K. e che una combinazione di pressione psicologica, sfinimento e ignoranza delle procedure e dei suoi diritti l?aveva spinta a fare una dichiarazione non conforme alla realt?, quando, secondo lei, non era in grado di ricordare o valutare i fatti.
83. Denunci? anche il fatto che il testo da lei scritto il 6 novembre 2007 era stato sequestrato dalla polizia e utilizzato come corpo di reato. Dichiar? che questo documento dimostrava l?assenza di dolo nel delitto a lei imputato e mostrava chiaramente una situazione di estrema confusione tra realt? e immaginazione.
c) La sentenza della corte di assise di appello di Perugia del 3 ottobre 2011
84. Il 3 ottobre 2011 la corte d?assise di appello di Perugia assolse la ricorrente e R.S. dalle accuse di violenza sessuale e omicidio e conferm? la condanna della ricorrente per calunnia ai danni di D.L. Avendo gi? trascorso tre anni in carcere per calunnia, la ricorrente fu liberata il giorno stesso e, il 4 ottobre 2011, lasci? l?Italia per gli Stati Uniti.
85. La sentenza della corte di assise di appello ? cos? redatta nelle sue parti pertinenti:
?Calunnia
1. Sono state acquisite agli atti del processo le dichiarazioni ?spontanee? rilasciate [dalla ricorrente] il 6 novembre 2007, come pure il memoriale da lei successivamente scritto.
2. (…) tali dichiarazioni, mentre sono utilizzabili in ordine al delitto di calunnia in danno di P.L., non possono esserlo in ordine agli altri delitti in danno di M.K. dal momento che, come affermato anche dalla Corte di cassazione nella sentenza del 1o aprile 2008 [le suddette dichiarazioni] sono affette, sotto questo profilo, da nullit? assoluta in quanto rese, in assenza di difensore, da persona che aveva gi? assunto la veste di indagata.
3. Secondo l?ipotesi accusatoria, [la ricorrente], ormai stremata dal lungo interrogatorio [al quale era stata sottoposta] e soprattutto demoralizzata dall?aver appreso, da coloro che la stavano interrogando, che R.S. l?aveva – per cos? dire – abbandonata al suo destino, negando l?alibi fino a quel momento offerto, avrebbe posto in essere un ultimo tentativo difensivo, rappresentando pi? o meno quanto realmente accaduto nell?abitazione di via della Pergola, ma sostituendo come protagonista D.L. a R.G., ?nero per nero?, secondo le parole del P.M.
4. (…) Per valutare la reale portata delle dichiarazioni ?spontanee? e del memoriale, scritto praticamente subito dopo, occorre tener conto del contesto nel quale sono state rese le prime e redatto il secondo.
5. La durata ossessiva degli interrogatori, portati avanti di giorno e di notte, condotti da pi? persone nei confronti di una ragazza giovane e straniera, che all?epoca non comprendeva n? parlava affatto bene la lingua italiana, ignara dei propri diritti, privata della assistenza di un difensore, al quale avrebbe avuto diritto essendo ormai di fatto indagata per delitti tanto gravi, ed assistita per di pi? da una interprete che […] anzich? limitarsi a tradurre la induceva a sforzarsi di ricordare [i fatti], spiegandole che, forse a causa del trauma subito, era confusa nei ricordi, rende del tutto comprensibile che [la ricorrente] si trovasse in una situazione di notevole pressione psicologica – che definire di stress appare riduttivo – tale da far dubitare della effettiva spontaneit? delle dichiarazioni. Spontaneit? singolarmente insorta in piena notte, dopo ore ed ore di interrogatorio (…) alle 1.45 e alle 5.45.
6. Per illustrare nei giorni successivi alla uccisione che [la ricorrente] non era affatto turbata sono state richiamate le deposizioni di alcuni funzionari di polizia e delle altre ragazze l? convocate: [la ricorrente] e R.S., a loro dire, si scambiavano delle effusioni e [la ricorrente], addirittura nell?attesa si era esibita in qualche manovra ginnica.
7. In realt?, per? – a parte il fatto che le effusioni, semplici tenerezze di due innamorati, potevano essere un modo per confortarsi a vicenda ed a parte il fatto che le stesse esibizioni ginniche potevano essere anch?esse un modo per esorcizzare il clima certamente di ansia e di paura che aveva coinvolto tutti (…), va osservato che tali deposizioni si riferiscono all?inizio della presenza in questura e non gi? a tarda notte (1.45 e 5.45), quando le dichiarazioni cosiddette ?spontanee? sono state rese; il che, al contrario dell?assunto accusatorio, sta a dimostrare che [la ricorrente], che all?inizio non aveva ragione di essere intimorita, ? entrata in uno stato di oppressione e stress proprio in seguito all?interrogatorio ed alle sue modalit?. (…)
8. Al di l? dell?aspetto formale, il contesto nel quale sono state rese quelle dichiarazioni era chiaramente caratterizzato da una condizione psicologica divenuta per [la ricorrente] davvero un peso insopportabile: la teste [A.D.] riferisce di un vero e proprio shock emotivo [della ricorrente] verificatosi al momento in cui venne fuori la storia del messaggio scambiatosi con D.L.
9. Ora, poich? D.L. era davvero estraneo all?omicidio, lo shock emotivo non pu? essere considerato determinato dall?essersi vista [la ricorrente] scoperta (in che cosa, nell?aver scambiato un messaggio con persona che con il delitto non c?entrava nulla?) ma piuttosto dall?aver ormai raggiunto il massimo della tensione emotiva.
10. In quel contesto ? comprensibile che, cedendo alla pressione ed alla stanchezza, la ricorrente abbia sperato di mettere fine a quella situazione, dando a coloro che la stavano interrogando quello che, in fondo, essi si volevano sentire dire: un nome, un assassino. (…) Dando quel nome ?in pasto? a coloro che la stavano interrogando cos? duramente, [la ricorrente] sperava, verosimilmente, di porre fine a quella pressione, ormai dopo lunghe ore un vero tormento, mentre aggiungere dei particolari, costruire una breve storia intorno a quel nome non era certo particolarmente difficile, (…).
11. (…) Ritiene questa Corte, per?, che non vi siano elementi obiettivamente rilevanti per ritenere che [la ricorrente], allorch? rilasci? le dichiarazioni spontanee e scritto il memoriale, si sia trovata non solo in una situazione di notevole pressione psicologica e stress ma addirittura in condizioni di non intendere o di volere, cosicch?, avendo accusato di un delitto tanto grave persona che ella sapeva innocente, deve comunque rispondere del delitto di calunnia. (…)?
d) Il ricorso per Cassazione
86. La ricorrente present? ricorso per cassazione denunciando la contraddizione secondo lei esistente tra la sua condanna e il fatto che la corte di assise di appello aveva riconosciuto che gli atti utilizzati come prova per la condanna, vale a dire le sue dichiarazioni del 6 novembre 2007 e il memoriale da lei redatto lo stesso giorno, non riflettevano l?effettivo corso degli eventi.
87. Inoltre, sostenne che elementi che sollevavano questioni di responsabilit? penale erano emersi in una fase del procedimento in cui non erano ancora state formulate accuse a suo carico. La ricorrente indic? che, pensando di collaborare con la polizia, mentre si sarebbe trovata in una situazione di confusione, era stata indotta ad indicare una pista che, a suo parere, avrebbe dovuto essere verificata dalle autorit?.
88. Afferm? che, poich? le dichiarazioni da lei rilasciate rientravano, a suo avviso, nel quadro di indagini gi? in corso, avrebbe dovuto beneficiare delle garanzie del suo diritto di difesa. Sostenne che avrebbe quindi dovuto essere informata, tra l?altro, del suo diritto di nominare un avvocato, di non rispondere, di essere assistita da un interprete e di avvisare la rappresentanza diplomatica del suo paese e i suoi familiari.
89. Secondo lei, l?elemento materiale del reato di calunnia era pertanto assente nel caso di specie.
90. Inoltre, la ricorrente lament? che, per non rispondere del delitto che le era addebitato, avrebbe dovuto soffrire di una mancanza di discernimento, situazione estrema che generalmente deriva da una patologia grave.
91. Ripet? ancora una volta che durante gli interrogatori del 6 novembre 2007 si trovava in una situazione di vulnerabilit?, che non parlava bene l?italiano, che era giovane, che era a Perugia da poco tempo, che era stanca, che aveva ricevuto degli scappellotti sulla testa e sub?to pressioni da parte della ?interprete/traduttrice? e, soprattutto, che aveva ricevuto una informazione ingannevole secondo la quale R.S. aveva cambiato la sua versione dei fatti ed era stata minacciata di essere incarcerata se non avesse ricordato i fatti. Dichiar? che tutti questi elementi avevano contribuito ad alterare la sua capacit? di valutare correttamente la realt?.
e) La sentenza della Corte di cassazione del 25 marzo 2013 depositata il 18 giugno 2013
92. In tale data, la Corte di cassazione annull? la sentenza di assoluzione del 3 ottobre 2011 e rinvi? la causa alla corte di assise di appello di Firenze. Conferm? la condanna della ricorrente per calunnia e rinvi? questa parte della causa solo per quanto riguardava l?esistenza di una circostanza aggravante, vale a dire il fatto che la ricorrente aveva calunniato D.L. allo scopo di non essere perseguita per omicidio.
2. La seconda parte del procedimento per concorso in violenza sessuale e omicidio e per calunnia (il rinvio)
a) La sentenza della corte d?assise d?appello di Firenze del 30 gennaio 2014
93. La corte d?assise d?appello condann? la ricorrente a ventotto anni e sei mesi di reclusione per concorso in violenza sessuale e omicidio e, ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante, a tre anni di reclusione per calunnia.
94. Per quanto riguarda quest?ultima condanna, la corte d?assise d?appello osserv? che, il 6 novembre 2007, la ricorrente aveva incolpato D.L. dell?omicidio. Le parti della sentenza pertinenti al caso di specie sono le seguenti:
1. ?(…) Successivamente, dopo quattro ore in cui la ragazza non ebbe colloqui con persone esterne, n? risulta che abbia subito particolari maltrattamenti, alle ore 5.45, la stessa mantenne la propria versione mendace dei fatti, anzi arricchendola con particolari, allorquando si trov? di fronte non i perfidi ufficiali di polizia giudiziaria, che a suo dire l?avevano costretta a rendere tali dichiarazioni, ma un Magistrato a cui la ragazza avrebbe potuto rivolgersi con maggiore fiducia, denunciando fin da subito le prevaricazioni subite, senza neppure il rischio di essere esposta a ritorsioni da parte della polizia, poich? alle 5.45 [la ricorrente] non era ancora in vinculis. [La ricorrente] reiter? le accuse avanti al Magistrato, accuse che non furono mai ritrattate dalla ragazza per tutti i giorni successivi, neppure allorquando, finalmente sottratta alle grinfie della polizia e del Pubblico Ministero, ebbe la possibilit? di colloquiare con i propri difensori e con i propri familiari; fino a portare tale incolpazione alle estreme conseguenze, consistite nel fare trattenere in carcere una persona che lei sapeva innocente per molti giorni, perfettamente indifferente alla sofferenza umana che a lei cagionava. (…)
2. L?unica ragionevole motivazione della calunnia in danno di D.L. era quella di allontanare i sospetti dell?omicidio da s? e da R.S., incolpando una persona che si sapeva perfettamente estranea ai fatti, e quindi non in grado di porre in essere alcuna attivit? ritorsiva di carattere dichiarativo (…).
3. La circostanza poi che nella stessa fase preprocessuale investigativa, in concomitanza con la carcerazione di D.L., abbiano potuto convivere due versioni degli accadimenti relativamente alla notte dell?omicidio (una riferibile alle dichiarazioni [della ricorrente] cui si ? fatto cenno, l?altra oggetto di un memoriale [redatto dalla ricorrente] in cui la figura di D.L. non compariva) entrambe fornite dalla studentessa americana, senza che sia conseguito lo sviluppo di una fase di valutazione approfondita tesa a chiarire le ragioni di tale obiettiva discrasia, rappresenta un inspiegabile sviluppo investigativo di questa vicenda processuale. (…)
4. ? opportuno anche evidenziare come le dichiarazioni della ragazza rese alla polizia giudiziaria e successivamente al Pubblico Ministero nella notte del 6 novembre 2007, siano di indubbio interesse anche nel quadro ricostruttivo del materiale indiziario specificamente riferibile all?omicidio per cui ? processo, nel senso che contengono dei riferimenti precisi ad elementi di fatto che l?istruttoria accerter? come realmente accaduti nella notte tra il lo e il 2 novembre 2007; e che nessuno avrebbe potuto riferire se non fosse stato partecipe di quei tragici accadimenti.?
b) Il ricorso per cassazione
95. Nel suo ricorso per cassazione del 12 giugno 2014, la ricorrente lamentava, tra l?altro, che le sue dichiarazioni ?spontanee? del 6 novembre 2007 fossero state fatte mentre lei sarebbe stata sotto pressione e in assenza di un difensore, ricordando i passaggi pertinenti della sentenza della Corte di Cassazione del 1o aprile 2008. La stessa affermava di non essere stata assistita da un avvocato e di avere ricevuto degli scappellotti sulla testa durante la sua audizione, richiamando a questo proposito il contenuto dei testi da lei redatti il 9 novembre 2007.
c) La sentenza della Corte di cassazione depositata il 7 settembre 2015
96. La Corte di cassazione assolse la ricorrente e R.S. dalle imputazioni di omicidio e violenza sessuale perch? il fatto non sussiste.
97. Quanto alla condanna per calunnia, la Corte di cassazione osserv? che quest?ultima era passata in giudicato e ramment? che la pena era di tre anni di reclusione.
3. Il procedimento per calunnia riguardante le dichiarazioni fatte nei confronti degli agenti di polizia e del Procuratore della Repubblica
98. Nel frattempo, la ricorrente fu oggetto di un altro procedimento penale per calunnia, riguardante le dichiarazioni che aveva fatto il 13 marzo e il 12 e 13 giugno 2009 (si veda il paragrafo 46 supra). Era accusata di avere, ?pur sapendoli innocenti?, accusato gli agenti di polizia che avevano proceduto alla sua audizione il 6 novembre 2007 di falsa testimonianza, calunnia e favoreggiamento, falso ideologico, violenze (consistite in scappellotti sulla testa) e minacce.
99. Questo procedimento fu assegnato in un primo tempo a G.M., il Pubblico Ministero che aveva chiesto la trasmissione degli atti alla procura. In seguito a una domanda presentata dalla difesa della ricorrente, con sentenza del tribunale di Perugia depositata il 22 marzo 2013 il procedimento fu assegnato ad un altro magistrato, tenuto conto del conflitto di interessi esistente.
100. L?oggetto della controversia fu poi esteso alle accuse che la ricorrente aveva mosso nei confronti di G.M.
101. Le parti di tale sentenza pertinenti al caso di specie sono cos? formulate:
?(…) dagli atti non risulta alcuna iscrizione di appartenenti alla polizia giudiziaria per abuso d?ufficio, percosse o altro tipo di reato in danno della cittadina americana.
(…) [In ogni caso], dalla lettura dei verbali emerge una notizia di reato (…) contenente la descrizione di possibili illeciti penali: ? accaduto, infatti, che una persona, davanti ad una Corte e a rappresentanti dell?Ufficio del P.M., ha espressamente dichiarato e ribadito di avere subito pressioni, percosse e minacce da parte di appartenenti alla polizia giudiziaria e tale notizia, falsa o vera che sia, impone, all?evidenza, un serio accertamento istruttorio. (…)
Non ? certamente questa la fase processuale (n? la sede) per valutare come andarono veramente le cose.
(…) La notizia di reato che coinvolgeva potenzialmente un Magistrato della Procura di Perugia (…) sarebbe stato doverosamente prudente trasmetterla immediatamente alla Procura di Firenze (…)?
102. Con sentenza in data 14 gennaio 2016 il tribunale di Firenze assolse la ricorrente.
103. Il tribunale consider? in particolare che la stessa fosse stata sottoposta a una forte pressione psicologica da parte degli inquirenti, il che l?aveva indotta a fare il nome di D.L. al solo scopo di porre fine a un trattamento contrario ai diritti della persona indagata. I passaggi di tale sentenza pertinenti al caso di specie sono cos? formulati:
1. ?Tutti i verbali (…) sono molto brevi, a fronte di attivit? indicate come durate, in alcuni casi, anche alcune ore, dai testi medesimi (…). Le attivit? [che si sono svolte] non sono fedelmente rappresentate.
2. [R.I., un agente di polizia, testimone] rappresentava che, durante l?assunzione di sommarie informazioni testimoniali la notte del 6/11/2007, ore 1.45, la [ricorrente] era stata rassicurata anche con un contatto fisico, e che lui stesso, in particolare, le teneva la mano; gesto di cui non v?? traccia a verbale, ritenuto, erroneamente, dal teste, commendevole e di umano significato, ma del tutto anomalo ed inopportuno [in quel contesto] (…).
3. A.D. (…) confermava di aver raccontato alla [ricorrente], l?episodio di vita personale, che l?aveva vista coinvolta in un sinistro a seguito del quale aveva conseguito la rottura di una gamba, rappresentando alla ragazza, che continuava a sostenere che non rammentava le circostanze su cui era interrogata, di comprendere il suo stato di persona che, al momento, non era in grado di ricordare, come a lei stessa era capitato in quell?occorso. Circostanza, pure questa, non risultante a verbale.
4. [A.D.] ha confermato di aver riferito che le dichiarazioni della [ricorrente] erano ritenute delle bugie.
5. [Il testimone, G.M., Procuratore della Repubblica] confermava che R.I. aveva abbracciato la ragazza e l?aveva accarezzata, mentre questa stava facendo dichiarazioni accusatorie nei confronti di D.L., tenendo un atteggiamento di tenerezza che aveva colpito il magistrato in senso positivo. (…)
6. Il verbale delle ore 1.45 non contiene la descrizione delle modalit? con cui si era giunti ad acquisire quelle informazioni [relative alle accuse rivolte verso D.L.].
7. Il contesto investigativo, come ricostruito dai verbali delle attivit? di indagini, dalle testimonianze assunte e dai documenti acquisiti, in ispecie le sentenze, si segnala come non incompatibile con quanto affermato dalla [ricorrente].
8. Le attivit? di indagine (…) che hanno coinvolto direttamente la ricorrente sono connotate da numerose irritualit? procedurali specifiche, che hanno finanche condotto alla dichiarazione di invalidit? degli atti stessi da parte della Corte di Cassazione [il 1o aprile 2008] (…)
9. I difetti delle attivit? [di indagine] di rilievo hanno anche reso i verbali stessi inaffidabili quanto all?indicazione dell?inizio dell?attivit? documentata (…). Per di pi?, nessun verbale contiene l?orario di chiusura del medesimo. (…)
10. ? risultata irrituale anche la scelta, del tutto inopportuna, degli interpreti. Essi sono stati individuati tra soggetti appartenenti alla stessa Questura di Perugia e, quindi, posti, forzosamente, in una condizione di comprensibile consonanza professionale nei confronti dei colleghi che stavano procedendo alle immediate indagini per il delitto di omicidio. Posizione che si ? poi tradotta, per di pi?, nell?assunzione di un contegno (…) tendente all?empatia [nei confronti della ricorrente]. Ci? capitava in un contesto delicatissimo, oltre che per le indagini ? rispetto alle quali le dichiarazioni salienti dell?indagata sono risultate giustappunto non utilizzabili ?, anche per la sua stessa posizione di sostanziale ed effettiva indagata.
11. L?ambiguo stato di soggetto ausiliario di p.g. e, al contempo, di appartenente al corpo investigativo, ? poi tralignato anche in atteggiamenti di materno ed affettuoso trasporto (ci si riferisce al comportamento, certamente non richiesto da alcuna procedura e, perci?, quantomeno anomalo, di due interpreti e di uno degli agenti di polizia) (…)
12. Gli interpreti sarebbero dovuti essere estranei al procedimento penale e neutrali rispetto ad esso, all?evidente ed elementare fine di evitare contaminazioni che si riverberino sulla tenuta professionale dell?a