Conclusione Danno giuridico – risarcimento pecuniario; Rimborso oneri e spese – procedimento nazionale; Rimborso oneri e spese – procedimento della Convenzione
CORTE (PLENARIA)
CAUSA K?NIG C. Germania (Articolo 50)
( Richiesta no 6232/73)
SENTENZA
STRASBURGO
10 marzo 1980
Nella causa K?nig,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, deliberando in seduta plenaria con applicazione dell’articolo 48 del suo ordinamento e composta dei giudici di cui segue il nome:
SIGG.. G. BALLADORE PALLIERI, presidente,
G. WIARDA,
H. MOSLER,
IL SIG. ZEKIA,
J. CREMONA,
Th?r VILHJ?LMSSON,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
La Sig.ra D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
SIGG.. D. EVRIGENIS,
P. – H. TEITGEN,
G. LAGERGREN,
L. LIESCH,
F. G?LC?KL?,
F. MATSCHER,
J. PINHEIRO FARINHA,
cos? come dei Sigg.. SIG. – A. EISSEN, cancelliere, e H. PETZOLD, cancelliere aggiunto,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 24 e 25 ottobre 1979, poi il 27 febbraio 1980,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data, sull’applicazione dell’articolo 50 (art. 50) della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”) nello specifico:
PROCEDIMENTO
1. La causa K?nig ? stato deferita alla Corte dal governo della Repubblica federale della Germania (“il Governo”) nel febbraio 1977, poi dalla Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il seguente mese. Alla sua origine si trova una richiesta diretta contro la Repubblica federale della Germania e in cui un cittadino tedesco, il Dr E. K., aveva investito la Commissione nel 1973.
2. Il richiedente si lamentava della lentezza dei procedimenti che aveva introdotto dinnanzi al tribunale amministrativo di Francoforte. Con una sentenza del 28 giugno 1978, la Corte ha constatato che la loro durata aveva superato il “termine ragionevole” del quale l’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione esige il rispetto (punti 3 e 4 del dispositivo e paragrafo 105 e 111 dei motivi, serie A no 27, pp. 37, 40 e 41).
Ha riservato inoltre, per intero la domanda dell’applicazione dell’articolo 50 (art. 50). Invitando i delegati della Commissione a trasmetterle le pretese del richiedente e, all’occorrenza, le loro osservazioni, nel termine di tre mesi a contare dalla decisione della sentenza, ha deciso che il Governo avrebbe avuto la facolt? di rispondere nel termine di due mesi a partire giorno in cui il cancelliere gliele avrebbe comunicate; ha riservato l? ulteriore procedimento (punto 5 del dispositivo e paragrafo 114 dei motivi) (ibidem, pp. 41 e 42).
3. Il 28 settembre 1978, il presidente della Corte ha prorogato fino al 6 ottobre, su loro richiesta, il termine accordato ai delegati. La cancelleria ha ricevuto le loro osservazioni a questa ultima data; si accompagnavano di una lettera che il Sig, H., avvocato del Dr K., aveva indirizzato alla Commissione il 18 settembre.
L?11 dicembre, il presidente ha consentito al Governo un termine supplementare che doveva scadere il 13 gennaio 1979.
L’esposto del Governo ? arrivato alla cancelleria il 16 gennaio. Il 26 marzo, il segretario della Commissione ha informato il cancelliere che i delegati non contavano di rispondere e non ha stimato necessario la tenuta di dibattimenti, pure restando a disposizione della Corte.
4. Il 16 maggio, la Corte ha deliberato sul procedimento da seguire. Il 12 giugno il suo presidente, dopo avere consultato delegato della Commissione ed agente del Governo tramite il cancelliere aggiunto, ha deciso che le udienze avrebbero luogo il 23 ottobre. Ha pregato le parti a confronto di completare i loro scritti per questa occasione allo stesso tempo se lo desideravano, di rispondere alle parecchie domande enumerate nella sua ordinanza e, per ci? riguarda la Commissione, di produrre diversi documenti.
5. Il 27 luglio, il segretario aggiunto della Commissione ha segnalato al cancelliere che i delegati avevano intenzione di rispondere all’esposto del Governo ed alle domande della Corte all’epoca delle arringhe.
Commissione e Governo hanno fornito alla cancelleria dei documenti, per la maggior parte menzionati nell’ordinanza precitata del 12 giugno, la prima il 20 settembre e 22 ottobre, il secondo il 8 e 11 ottobre.
6. Il 23 ottobre, subito prima dell’apertura dei dibattimenti, la Corte ha consacrato una breve riunione alla loro preparazione. Ha preso nota dell’intenzione dei delegati di farsi assistere dal Sig.H. che ha autorizzato ad esprimersi in tedesco (articoli 29 paragrafo 1 in fine e 27 paragrafo 3 dell’ordinamento).
7. Il procedimento orale si ? svolto in pubblico nella mattinata del 23 ottobre a Strasburgo, al Palazzo dei Diritti dell’uomo.
Sono comparsi:
– per il Governo:
La Sig.ra I. MAIER, ministeriale,
al ministero federale della giustizia, agente,
SIGG.. H. BONK e H. ST?CKER, governativo
allo stesso ministero, consiglieri,;
– per la Commissione:
Il Sig. J. FROWEIN, delegato,
Sig. il Sig. H., avvocato del richiedente,
assistente del delegato in virt? dell’articolo 29 paragrafo 1,
seconda frase, dell’ordinamento della Corte.
La Corte ha udito nelle loro dichiarazioni, cos? come nelle loro risposte alle sue domande (paragrafo 4 sopra) il Sig. Frowein ed Sig. H. per la Commissione e, per il Governo, la Sig.ra Maier che ha adoperato la lingua tedesca in applicazione della decisione adottata dalla Corte il 29 settembre 1977 ( serie A no 27, p. 7, paragrafo 10).
Il Governo ha depositato parecchi documenti in occasione dell’udienza, poi il 3 gennaio 1980.
FATTI
8. Resta solo da troncare la domanda dell’applicazione dell’articolo 50 (art. 50) nello specifico. In quanto ai fatti della causa, la Corte si limita qui a brevi indicazioni dunque; rinvia per il surplus ai paragrafi 15 a 81 della sua sentenza del 28 giugno 1978 (ibidem, pp. 7-27).
9. Questo ultimo riguardava la durata di istanze che il Dr K. aveva introdotto dinnanzi al tribunale amministrativo di Francoforte, nel 1967 contro il ritiro del permesso di sfruttare la sua clinica poi, nel 1971, contro quello dell’autorizzazione di esercitare la sua professione di medico.
Nel secondo procedimento, il tribunale aveva respinto il richiedente con un giudizio del 9 giugno 1976 che la Corte amministrativa di Hesse aveva confermato in appello il 2 maggio 1978. Investita di un ricorso (Nichtzul?ssigkeitsbeschwerde) e di un ricorso in cassazione (Revisione), la Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht) li ha respinti il 10 settembre e 18 ottobre 1979, con due decisione definitive.
Nella causa della clinica, il tribunale amministrativo aveva respinto, il 22 giugno 1977, il ricorso del Dr K. il cui appello rimane pendente dinnanzi alla Corte amministrativa di Hesse: con l’accordo delle parti, questa ha sospeso il procedimento il 21 febbraio 1979 aspettando la conclusione dell’istanza suddetta dinnanzi alla Corte amministrativa federale.
10. Dopo la decisione della sentenza della Corte del 28 giugno 1978, Governo e richiedente hanno provato, con l’assistenza della Commissione, ad arrivare ad un ordinamento amichevole sulle domande di questo, che il Sig. H. aveva precisato nella sua lettera del 18 settembre 1978 (paragrafo 3 sopra). Il tentativo ? fallito nel novembre 1978: il Dr K. non ha trovato sufficiente un’offerta di 20.000 DM avanzata dal Governo per saldo di ogni conto.
11. Il richiedente richiede il risarcimento pecuniario del doppio danno che gli avrebbe causato la violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1): rischierebbe di rovinare definitivamente la sua situazione economica e professionale; in secondo luogo, nuocerebbe indirettamente alla sua reputazione di uomo e di medico. Non valuta le sue pretese, ma da’ certe indicazioni relative, in particolare, ai redditi annui medi che si sarebbe potuto aspettare in qualit? di medico e di capo di clinica; secondo lui, permettono di misurare l’ampiezza del danno globale e di valutarne la parte imputabile al superamento del “termine ragionevole.” Rivendica per di pi? il rimborso degli oneri esposti da lui tanto in Germania, per accelerare l’esame dei suoi ricorsi che dinnanzi agli organi della Convenzione.
Il Dr K. lascia alla Corte la cura di fissare la somma da assegnargli, confermando cos? l’atteggiamento che aveva adottato nel 1977 (serie A no 27, p. 41, paragrafo 113).
12. Nella loro osservazione del 6 ottobre 1978 (paragrafo 3 sopra) i delegati della Commissione hanno dichiarato desiderare non commentare la prima richiesta dell’interessato che riguarderebbe i seguiti dei due ritiri di autorizzazione; all’udienza hanno stimato impossibili, almeno sulla base delle informazioni fornite alla Corte, di assegnare alla trasgressione constatata da parte di questa delle perdite materiali precise. In compenso, suggeriscono di avere riguardo alla circostanza che il richiedente ha conosciuto una lunga incertezza in quanto al suo avvenire professionale, e questo ad un’et? – da quarantanove (nel 1967) a sessanta (nel 1978) ? che coincide di abitudine il vertice della carriera di un uomo. Pensano inoltre che la violazione all’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) considerata in s?, pu? anche costituire un elemento pertinente per la concessione di una soddisfazione equa.
In quanto agli oneri di procedimento entrerebbero in fila di conto le spese che il Dr K. ha sopportato per affrettare lo svolgimento delle istanze interne e per difendere la sua causa a Strasburgo. I delegati non si pronunciano sul punto di sapere se ne va parimenti per quelle che sono risultate dalle domande introdotte da lui dinnanzi alle giurisdizioni nazionali per vedere ristabilire l’effetto sospensivo del suo ricorso contro il ritiro dell’autorizzazione ad esercitare; secondo essi, non tendevano ad attivare il procedimento ma a limitare le conseguenze della sua durata eccessiva. Non esprimono in pi? di opinione sulla giustificazione degli importi citati dal richiedente.
13. Agli occhi del Governo, non esiste nessuno legame di causalit? tra le violazioni rilevate dalla Corte ed il danno che l’interessato adduce avere subito sul piano professionale. Invece, potrebbero dare materia al compenso gli oneri “appropriati”, “necessari” e provati derivanti dai ricorsi interni per quanto questi ultimi cercavano di accelerare il procedimento; in pi?, gli “oneri appropriati” assunti dinnanzi agli organi della Convenzione dovrebbero essere rimborsati. Infine, apparterrebbe alla Corte di determinare se c’? luogo di assegnare al richiedente un’indennit? a titolo del danno “non materiale” sofferto da lui per il solo fatto del superamento del “termine ragionevole.”
CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE
14. All’udienza, il Governo ha invitato la Corte a “fissare, conformemente all’articolo 50 (art. 50) una soddisfazione equa per il richiedente”, lasciandole la cura di valutare ne “l’importo e gli elementi costitutivi”.
IN DIRITTO
15. L’articolo 50, art. 50, della Convenzione abilita la Corte ad accordare al Dr K. una soddisfazione equa se, tra le altre condizioni ,il “dritto interno” della Repubblica federale della Germania permettesse solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze” della violazione constatata dalla sentenza del 28 giugno 1978. Oro tale ? ben il caso: quando un processo prosegue al di l? del “termine ragionevole” del quale l? articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) prescrive il rispetto, la natura intrinseca della lesione impedisce un risarcimento integrale (restitutio in integrum). Il richiedente non pu? formare dunque che una domanda di soddisfazione equa. Anche se avrebbe potuto o potrbbe presentarne una a un tribunale del suo paese, la Corte non ha l’obbligo di respingere quella di cui si trova investita; ne ha esposto le ragioni nella sua sentenza De Wilde, Ooms e Versyp del 10 marzo 1972 (serie A no 14, pp. 8-9 e 10, paragrafo 16 e 20). Le parti a confronto si accordano del resto a pensare che il diritto tedesco non offra nello specifico all’interessato nessuno ricorso proprio a garantirgli un risarcimento pecuniario completo.
16. Il Dr K. richiede un’indennit? a titolo dei differenti danni che risultano, secondo lui, dalla durata troppo lunga dei procedimenti dinnanzi al tribunale amministrativo di Francoforte, cos? come il rimborso degli oneri impegnati da lui in Germania, per accelerare lo svolgimento di suddette procedimenti, poi dinnanzi agli organi della Convenzione.
17. Secondo i delegati della Commissione, per pronunciarsi sulle sue pretese occorre di sapere prima in quale misura le due istanze di cui si tratta hanno superato il “termine ragionevole.” Ai loro occhi, per nessuna di esse un lasso di tempo superiore a quattro anni non potrebbe passare per compatibile con l’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1). Credendo all?interessato, si sarebbero potute concludere nel 1973 o addirittura prima.
Nella sua sentenza del 28 giugno 1978, la Corte non ha cercato di quantificare il superamento del “termine ragionevole” indicando, anche in modo approssimativo, in quali date sarebbe cominciato o su quale periodo globale si sarebbe prolungato. Difatti simile valutazione non gli ? sembrata e non gli sembra possibile, in ragione della sua conclusione secondo la quale, a prescindere dalle lentezze imputabili al richiedente, la trasgressione alle esigenze dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-19 derivava di una serie di circostanze riguardanti la condotta dei processi da parte della seconda e quarta camera del tribunale amministrativo di Francoforte (serie A no 27, pp. 34-37 e 38-40, paragrafo 102-105 e 107-111).
Cos?, il procedimento relativo al ritiro dell’autorizzazione a sfruttare la clinica si apr? con un scambio di memorie che si prolung? per circa a diciassette mesi; la prima misura di istruzione fu presa solamente ventuno mesi dopo l’inizio dell’istanza e diciassette mesi passarono prima che la quarta camera si procurasse i documenti riuniti dai tribunali professionali; l’invio della pratica alle autorit? e giurisdizioni dinnanzi a cui il Dr K. esercit? i suoi diversi ricorsi provoc? dei ritardi non trascurabili: infine, pi? di sette anni dopo la sua immissione nel processo la quarta camera sospese la delibera fino al termine del procedimento in corso dinnanzi alla seconda, procedimento che all’epoca si trovava da parte sua sospeso (serie A no 27, pp. 36-37, paragrafo 104).
Nella causa del ritiro dell’autorizzazione a praticare, la seconda camera fiss? solamente dopo circa tre anni e nove mesi la prima udienza consacrata alle deposizioni dei testimoni ed alle arringhe; aveva aspettato pi? di dieci mesi per decidere l’intervento dell’ordine regionale dei medici le cui querele avevano scatenato il procedimento dinnanzi ai tribunali professionali poi provocato il ritiro delle due autorizzazioni; l? anche, la comunicazione della pratica alle differenti autorit? e giurisdizioni port? dei ritardi considerevoli; soprattutto, ventitre mesi dopo la sua immissione nel processo la camera sospese la deliberazione per ventuno mesi: desiderava conoscere il risultato dei perseguimenti penali intentati, pi? di un anno prima, contro l’interessato ( serie A no 27, pp. 39-40, paragrafo 110).
I ritardi rilevati dalla Corte non suscitano una semplice addizione perch? sono esistiti al tempo stesso tra essi degli accavallamenti e delle interazioni, ma sono innegabili e hanno provocato probabilmente un allungamento dei procedimenti di alcuni anni.
? sulla base di questi elementi che ha constatato una violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) e che gli tocca di liberarsi dal compito definito all’articolo 50 ora (art. 50).
18. Prima di esaminare in dettaglio le domande del Dr K., la Corte ricorda che la sua sentenza del 28 giugno 1978 non riguardava la validit? dei ritiri di autorizzazione incriminati, ma unicamente lo svolgimento delle istanze impegnate dinnanzi al tribunale amministrativo di Francoforte. I differenti danni che avrebbero causato i ritiri loro stessi non potrebbero entrare in fila di conto dunque. Solo possono dare luogo alla concessione di una soddisfazione equa quelli che il richiedente non avrebbe provato se suddette istanze si fossero concluse in un termine ragionevole.
19. L’interessato adduce averne subiti, ma non ne dimostra la fisicit? e non ne specifica l?entit?; non indica neanche a quali somme stima avere diritto a titolo di soddisfazione equa. Bisogna difatti ben ammettere, coi delegati della Commissione, che si rivela molto arduo isolare nettamente i danni che risultano dalla durata eccessiva dei procedimenti interni i. Sebbene normalmente i richiedenti devono valutare le loro pretese, la Corte mancherebbe all’equit? voluta dall’articolo 50 (art. 50) se non prendesse in considerazione le difficolt? incontrate a questo riguardo dal Dr K.. Allo stesso modo non ha ritenuto di doverlo invitare a precisare l’importo del risarcimento che richiede.
La Corte sottolinea che se il superamento del “termine ragionevole” non ha potuto portare con s? attentato alla reputazione del richiedente, come afferma questo ultimo, l’ha mantenuto durante tutta la sua durata in una “incertezza prolungata” (serie A no 27, p. 37, paragrafo 105) in ragione della lentezza delle due istanze in questione. Al momento dell’adozione della sentenza del 28 giugno 1978, erano in corso da pi? di dieci anni e dieci mesi per la prima (direzione della clinica), pi? di sette anni ed un mese per la seconda (pratico della medicina).
Simile situazione era di natura tale da condurre il Dr K. a differire troppo in l? nel tempo, visto la sua et?, la ricerca di una nuova attivit?. La Corte deve tenere bene conto che non fosse stabilito che delle prospettive di riconversione professionale si sarebbero aperte a lui. D?altra parte, la lunghezza eccessiva del procedimento relativo alla direzione della clinica ha, con ogni probabilit?, leso l’interessato incitandolo a rinviare la vendita o la locazione di questa ultima tardi pi? avanti ed a lasciarsi cos? sfuggire certe probabilit? od occasioni. Infine, l’incertezza prolungata nella quale ha vissuto durante alcuni anni supplementari, aspettando sempre la conclusione aleatoria del processo, ha costituito per lui una sorgente di inquietudine permanente e profonda; gli ha causato lei stessa un danno giuridico.
Nessuno di questi elementi suscita un calcolo. Valutandoli nel loro insieme in equit?, come vuole l’articolo 50 (art. 50) la Corte considera che c’? luogo di accordare a questo capo al richiedente una soddisfazione della quale cui fissa l’importo a 30.000 DM.
20. Il Dr K. ? in diritto di richiedere, per di pi?, il rimborso degli oneri che ha impegnato nei suoi ricorsi alle giurisdizioni tedesche e dinnanzi agli organi della Convenzione. Questa soluzione quadra con la sentenza Neumeister del 7 maggio 1974: la Corte ha distinto “tra i danni provocati da una violazione della Convenzione e gli oneri necessari che l’interessato ha dovuto esporre per provare a prevenirla, per farla constatare dalla Commissione poi dalla Corte e per ottenere, dopo una sentenza favorevole, una soddisfazione equa o dalle autorit? nazionali competenti o, all’occorrenza, dalla Corte” (serie A no 17, pp. 20-21, paragrafo 43).
21. Pertanto, il richiedente ha diritto da prima al rimborso delle somme spese da lui per esercitare quei suoi ricorsi che tendevano ad un svolgimento pi? veloce dei processi.
Secondo lui, era bene cos? per ciascuno dei dieci ricorsi che enumera. La Corte rileva quindi che cinque di essi miravano al ristabilimento dell’effetto sospensivo dell’opposizione formata da lui contro il ritiro dell’autorizzazione a praticare, per esempio i ricorsi costituzionali dell? 11 marzo, 29 novembre e 9 dicembre 1975. Se menzionavano la lentezza dei procedimenti controversi, il loro scopo non consisteva in accelerarne il cammino ma a risparmiare al Dr K. le ripercussioni immediate del ritiro incriminato, cos? che gli oneri assunti nella loro occasione non entrano in fila di conto sul terreno dell’articolo 50 (art. 50). La Corte sottoscrive su questo punto la tesi del Governo.
22. Restano cinque ricorsi costituzionali di cui il Governo non contesta che avevano per obiettivo di attivare le istanze pendenti dinnanzi al tribunale amministrativo di Francoforte: i ricorsi presentati dal Sig. D. il 18 ottobre 1973 nella seconda causa e l’indomani nella prima, dal Sig. S. il 12 novembre 1973 in ciascuna di esse ed il 27 marzo 1975 dal Sig. v. S. nella seconda.
Secondo il Governo, bisogna limitarsi a quelli la cui introduzione era necessaria o ragionevole. Comunque, aggiunge, se si basa sulla tabella federale della parcella di avvocato (Bundesgeb?hrenordnung f?r Rechtsanw?lte) il richiedente pu? pretendere a 2.200 DM circa e non i 2.875 DM 65 che richiede.
23. Del parere della Corte, la domanda dell’interessato si giustifica allo sguardo dell’articolo 50 (art. 50) se e nella misura in cui i suoi ricorsi ed i suoi oneri di avvocato rivestono un carattere ragionevole nelle circostanze della causa (vedere, mutatis mutandis, il passaggio precitato del sentenza Neumeister del 7 maggio 1974).
I due ricorsi del 12 novembre 1973 non assolvono questa condizione perch? meno di un mese prima il Sig. D. aveva investito agli stessi fini la Corte costituzionale che non aveva deliberato ancora. Della somma suddetta di 2.875 DM 65, c’? luogo dunque di tagliare i 1.000 DM versati dal richiedente a il Sig. S..
In compenso, il Dr K.. ha diritto al rimborso dei 1.875 DM 65 che ha pagato ai Sigg. D. e v. S. per i ricorsi del18 ottobre 1973, 19 ottobre 1973 e 27 marzo 1975. Questo importo, un poco pi? elevato di quanto il Governo lo ritenga legittimo, non ? per tanto sproporzionato o irragionevole. Probabilmente la Corte aveva considerato, nella sua sentenza del 7 maggio 1974, i tassi applicati all’epoca nella cornice del sistema di assistenza giudiziale gratuita che funziona presso la Commissione e i suoi delegati (serie A no 17, p. 21, paragrafo 44,) ma questa decisione derivava per il fatto che il Sig. N., alla differenza del Dr K., non aveva fornito note dettagliate di parcella( serie B no 15, p. 134; serie A no 17, pp. 19-20, paragrafo 42).
24. In quanto al procedimento dinnanzi agli organi della Convenzione, l’interessato non ha beneficiato dell’assistenza giudiziale gratuita. Ha regolato 1.075 DM 10 a Sig.e H. e 3.000 FF (corrispondendo all’epoca a 1.738 DM 20) a Sig. B., i suoi consiglieri dinnanzi alla Commissione; 1.000 DM a Sig. B. e 2.140 DM 60 a Sig. H., i suoi avvocati allo stadio dell’esame del merito della controversia, (articolo 6 paragrafo 1) (art. 6-1) da parte della Corte; infine, 2.832 DM a Sig. H., per avere assistito i delegati durante il procedimento relativo all’articolo 50 (art. 50).
Le parti a confronto si accordano a pensare che gli oneri assunti da lui a questi diversi titoli entrano in fila di conto sul terreno dell’articolo 50 (art. 50) ma esprimono delle opinioni divergenti in quanto alla base adeguata di calcolo. Il Governo stima appropriato di adottare una norma europea uniforme, ossia la tabella stabilita dalla Commissione in materia di assistenza giudiziale gratuita; invoca la sentenza Neumeister del 7 maggio 1974. I delegati trovano abbastanza anormale che i richiedenti cittadini di paese in cui la giustizia ? meno onerosa ottengano una presa in carico integrale mentre altri dovrebbero sopportare un residuo talvolta considerevole.
La Corte ricorda che la soluzione della sentenza precitata si spiegava unicamente con le circostanze della causa (paragrafo 23 sopra). Nello specifico, non vede nessuno motivo di rifiutare un rimborso completo degli oneri impegnati per quanto si rivelino ragionevoli.
25. Il Governo, del resto, non solleva nessuna obiezione contro le domande riguardanti la parcella di Sig. B., ma contesta la prima delle due note di Sig. H.; afferma, in particolare, che il concorso di questo non era indispensabile.
La Corte sottoscrive la tesi del Governo. Solo il Sig. B. comparve nel 1977 dinnanzi alla Corte al fianco dei delegati della Commissione (in virt? dell’articolo 29 paragrafo 1, secondo frase, dell’ordinamento, serie A no 27, pp. 7 e 41, paragrafo 13 e 113). Conosceva da molto la pratica del Dr K. perch? aveva rappresentato questo ultimo dinnanzi alla Commissione. Del resto, il richiedente non ha dimostrato che una distribuzione dei compiti tra il Sig.B. ed il Sig. H. si imponeva all’epoca dell’esame del merito della causa da parte della corte Corte.
Secondo il Governo, la parcella versata dall’interessato al Sig. H., poi a Sig. H. durante il procedimento relativo all’articolo 50 (art. 50,)non corrispondono alle tariffe in vigore nella Repubblica federale della Germania; raggiungerebbero circa il doppio. Agli occhi della Corte, non potrebbero passare tuttavia per sproporzionati.
26. Il Dr K. chiede infine la copertura di spese personali di 1.269 DM dovute, per l’essenziale, ai suoi spostamenti a Strasburgo di 1973 a 1978. Il Governo dichiara non formulare nessuna obiezione.
Secondo l’articolo 26 paragrafo 3 dell’ordinamento interno della Commissione, il richiedente o il suo rappresentante compaiono dinnanzi a questa ultima per sostenere la sua causa all’epoca di dibattimenti contraddittori ordinati da lei o per ogni altra ragione per la quale l’invita. Se non possiede la qualit? di parte dinnanzi alla Corte, la sua presenza nella sala di udienza non ha per questo meno interesse; pu? procurare alla Corte il mezzo di conoscere immediatamente, o direttamente o tramite i delegati o dei loro assistenti (articoli 38 e 39 dell’ordinamento) la posizione dell’interessato sulle domande egli concernenti.
27. Partendo da questi dati, la Corte fissa a 9.789 DM 95 la somma da pagare al Dr K. a capo dei suoi oneri di avvocato e delle sue spese personali a cui si aggiungono 30.000 DM a titolo dei danni che risultano dal superamento del “termine ragionevole” del quale l’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) esige il rispetto (paragrafo 19 sopra).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
Stabilisce (all’unanimit?) che la Repubblica federale della Germania deve versare al Dr K. un’indennit? di 39.789 DM 95.
Reso in francese ed in inglese, il testo francese facente fede, al Palazzo dei Diritti dell’uomo a Strasburgo, il dieci marzo mille nove cento ottanta.
Per il Presidente
L?on LIESCH
Giudice
Marc-Andr? EISSEN
Cancelliere