Conclusioni: Violazione dell’articolo 5 – Diritto alla libert? ed alla sicurezza, Articolo 5-1 – Arresto o detenzione regolare Articolo 5-1-f – Sfratto,
Violazione dell’articolo 5 – Diritto alla libert? ed alla sicurezza, Articolo 5-2 Informazione sulle ragioni dell’arresto Informazione nel pi? corto termine, Violazione dell’articolo 5 – Diritto alla libert? ed alla sicurezza, Articolo 5-4 – Controllo della legalit? della detenzione, No-violazione dell’articolo 3 – Interdizione della tortura, Articolo 3 – Trattamento che degrada Trattamento disumano, (Risvolto patrimoniale, No-violazione dell’articolo 3 – Interdizione della tortura, Articolo 3 – Trattamento che degrada Trattamento disumano, (Risvolto patrimoniale, No-violazione dell’articolo 4 del Protocollo n? 4 – Interdizione degli sfratti collettivi di estero-generale, articolo 4 del Protocollo n? 4 – Interdizione degli sfratti collettivi di estero,
Violazione dell’articolo 13+3 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo, (Articolo 3 – Interdizione della tortura Trattamento degradante
Trattamento disumano, No-violazione dell’articolo 13+P4-4 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo, (articolo 4 del Protocollo n? 4 – Interdizione degli sfratti collettivi di estero-generale
Interdizione degli sfratti collettivi di estero, Danno giuridico – risarcimento, Articolo 41 – Danno morale Soddisfazione equa,
GRANDE CAMERA
CAUSA KHLAIFIA ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 16483/12)
SENTENZA
STRASBURGO
15 dicembre 2016
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Khlaifia ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunendosi in una Grande Camera composta di:
Luccica L?pez Guerra, presidente,
Guido Raimondi,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Angelika Nu?berger,
Khanlar Hajiyev,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik M?se,
Krzysztof Wojtyczek,
Dmitry Dedov,
Mrti? ?Mits,
St?phanie Mourou-Vikstr?m,
Giorgio Ravarani,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Padre Pastor Vilanova,
Alena Pol?kov??,
Georgios A. Serghides, giudici,
e di Johan Callewaert, cancelliere aggiunge della Grande Camera,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 giugno 2016 ed il 2 novembre 2016,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, dato:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 16483/12) diretta contro la Repubblica italiana e di cui tre cittadini tunisini, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 9 marzo 2012 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono stati rappresentati da OMISSIS, avvocati a Milano. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. I richiedenti adducevano in particolare che la loro ritenzione in un centro di accoglimento per migrati in situazione irregolare aveva portato violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione. Sostenevano essere stato inoltre oggetto di un sfratto collettivo e non avere disposto del nessuno ricorso effettivo in dritto italiano per denunciare la violazione dei loro diritti fondamentali.
4. La richiesta ? stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento della Corte-“l’ordinamento”). Il 27 novembre 2012, ? stata comunicata al Governo. Il 1 settembre 2015, una camera di questa sezione, composta di Lui ?Karaka, presidentessa, Guido Raimondi, Andr?s Saj?, Neboj?a Vuini?, Helen Keller, Paul Lemmens e Robert Spano, giudici, e di Stanley Naismith, cancelliere di sezione, ha reso la richiesta parte ammissibile e concludente, all’unanimit?, una sentenza dichiarando, alla maggioranza, alla violazione dell’articolo 5 ?? 1, 2 e 4 della Convenzione ed alla no-violazione dell’articolo 3 della Convenzione in quanto alle condizioni di accoglimento dei richiedenti a bordo del navi Vincent ed Audacia. Con cinque voci contro due, la camera ha concluso anche alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni di accoglimento dei richiedenti nel centro di accoglimento iniziale e di alloggio di Contrada Imbriacola, cos? come alla violazione dell’articolo 4 del Protocollo no 4 alla Convenzione e dell’articolo 13 della Convenzione, composto con l’articolo 3 di questa e con l’articolo 4 del Protocollo no 4. Alla sentenza si trovava unito l’esposizione dell’opinione concordante del giudice Keller, dell’opinione parte dissidente comune ai giudici Saj? e Vuini ?e dell’opinione parte dissidente del giudice Lemmens.
5. Il 1 dicembre 2015, il Governo ha sollecitato il rinvio della causa dinnanzi alla Grande Camera a titolo degli articoli 43 della Convenzione e 73 dell’ordinamento. Il collegio della Grande Camera ha fatto diritto a questa domanda il 1 febbraio 2016.
6. La composizione della Grande Camera ? stata arrestata conformemente alle disposizioni degli articoli 26 ?? 4 e 5 della Convenzione e 24 dell’ordinamento.
7. Tanto i richiedenti che il Governo ha sottoposto delle osservazioni scritte sull’ammissibilit? ed il fondo della causa.
8. Par ailleurs, des observations ont ?t? re?ues de quatre associations faisant partie de la Coordination fran?aise pour le droit d?asile (paragraphe 157 ci-apr?s), du Centre sur le droit de la personne et le pluralisme juridique de McGill, du Centre AIRE et du Conseil europ?en sur les r?fugi?s et les exil?s (European Council on Refugees and Exiles ? ci apr?s l?? ECRE ?), que le pr?sident avait autoris?s ? intervenir dans la proc?dure ?crite (articles 36 ? 2 de la Convention et 44 ? 3 du r?glement).
9. Un’udienza si ? svolta in pubblico al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 22 giugno 2016, articolo 59 ? 3 dell’ordinamento.
Sono comparsi:
OMISSIS
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
10. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1983, 1987 e 1988. Il Sig. Khlaifia, il “primo richiedente”) risiedo ad Om Laarass (Tunisia); Sigg. Tabal e Sfar, il “secondo e terzo richiesto”) residente ad El Mahdia (Tunisia).
A. Lo sbarco dei richiedenti sulle coste italiane ed il loro sfratto verso la Tunisia
11. Il 16 settembre 2011 per il primo di essi e gli indomani, 17 settembre 2011, per i due altri, i richiedenti lasciarono la Tunisia con altre persone a bordo di imbarcazioni di fortuna nello scopo di raggiungere le coste italiane. Dopo le parecchie di navigazione, le imbarcazioni furono intercettate dai guardacoste italiani che li scortarono fino al porto dell’isola di Lampedusa. I richiedenti arrivarono rispettivamente sull’isola il 17 e 18 settembre 2011.
12. I richiedenti furono trasferiti al centro di accoglimento iniziale e di alloggio, Centro di Soccorso e Prima Accoglienza-qui di seguito, il “CSPA”) ubic? sull’isola di Lampedusa alla localit? Contrada Imbriacola dove, dopo avere prodigato loro i primi soccorsi, le autorit? procederono alla loro identificazione. Il Governo sostiene che a questa occasione, delle “schede di informazione” individuale furono redatte per ciascuno dei migrati riguardati, paragrafo 224 qui di seguito, ci? che i richiedenti contestano, paragrafo 222 qui di seguito.
13. I richiedenti furono installati in un settore del centro riservato ai tunisino adulti. Affermano essere stato accolto negli spazi sovrappopolati e sporchi ed essere stato obbligato di dormire a livello del suolo in ragione della penuria di letti disponibili e della cattiva qualit? dei materassi. Consumavano i pasti all’esterno, seduti per terra. Il centro era sorvegliato continuamente dalle forze dell’ordine, cos? che ogni contatto con l’esterno era impossibile.
14. I richiedenti restarono nel CSPA fino al 20 settembre, dove una violenta rivolta esplose tra i migrati. I luoghi furono devastati da un incendio, ed i richiedenti furono portati al parco degli sport di Lampedusa per passare la notte. All’alba del 21 settembre, riuscirono con altri migrati a sbagliare la sorveglianza le forze dell’ordine ed a raggiungere il villaggio di Lampedusa. Di l?, iniziarono, con 1 800 altri migrati circa, delle manifestazioni di protesta nelle vie dell’isola. Apostrofati dalla polizia, i richiedenti furono proseguiti di prima nel centro di accoglimento poi all’aeroporto di Lampedusa.
15. La mattina del 22 settembre 2011, i richiedenti furono imbarcati negli aerei per Palermo. Una volta sbarcata, furono trasferiti a bordo di navi ormeggiate nel porto della citt?. Il primo richiedente ammont? sul Vincent, con 190 persone circa, mentre il secondo ed i terzo richiedenti furono condotti a bordo della nave Audacia, con 150 persone circa.
16. Secondo i richiedenti, su ogni nave l’insieme dei migrati fu raggruppato nei salone-ristoranti, l’accesso alle cabine essendo vietato. I richiedenti affermano avere dormito per terra ed aspettati parecchie ore per potere utilizzare i servizi. Gli interessati dichiarano che potevano uscire solamente sui balconi delle navi due volte con giorno durante alcuni minuti. Dicono essere stato insultato e maltrattati dai poliziotti che li sorvegliavano continuamente e non avere ricevuto nessuna informazione da parte delle autorit?.
17. I richiedenti restarono alcuni giorni a bordo delle navi. Il 27 settembre 2011, il secondo e terzo richiesto fu portato all’aeroporto di Palermo nello scopo di essere rinviati in Tunisia. Il primo richiedente fu in quanto a lui represso il 29 settembre 2011.
18. Prima di ammontare negli aerei, i migrati furono ricevuti dal console della Tunisia. Secondo i richiedenti, questo si sarebbe limitato a registrare i loro dati di stato civile, conformemente all’accordo italo-tunisino concluso nell’aprile 2011, paragrafi 36-40 qui di seguito.
19. Nel loro formulario di richiesta, i richiedenti hanno affermato che mai tutto lungo il loro soggiorno in Italia non era stato rilasciato loro un qualsiasi documento.
Qui accluso alle sue osservazioni, il Governo ha prodotto per? tre decreti di repressione datata del 27 e 29 settembre 2011 preso contro i richiedenti. Questi decreti, in sostanza identica e redatti in italiano con una traduzione in arabo, si leggevano come segue:
“Il capo della polizia (Questore, della provincia di Agrigento,)
Visto i documenti della pratica di cui risulta che
1, in data del 17 [18] settembre 2011, il personale che appartiene alle forze di polizia ha trovato nella provincia di Agrigento vicino alla linea di fronti?re/pr?s della frontiera dell’isola di Lampedusa Sig. [nome e nome] nato egli [data] (…) cittadino tunisino non interamente identificato perch? privo di documenti (sedicente);
2, l’estero ? entrato sul territorio dello stato sottrarsisi ai controlli di frontiera;
3, l’identificazione (rintraccio) dell’estero ha avuto luogo di seguito all’entr?e/tout dopo la sua entrata nel territorio nazionale, e precisamente: isola di Lampedusa
Dato che si non ? in presenza di nessuno dei casi [indicati] all’articolo 10 ? 4 della decreto-legge no 286 del 1998;
Considerando che c’? luogo di procedere secondo l’articolo 10 ? 2 della decreto-legge no 286 del 1998;
ORDINA
L?ESPIULSIONE CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA
Della persona suddetta
INFORMA
– che un ricorso pu? essere introdotto contro il presente decreto, entro sessanta giorni a contare della sua notificazione, dinnanzi al giudice conciliatore di Agrigento,;
– che l’introduzione del ricorso non sospende in nessun caso l’esecuzione (efficacia, del presente decreto,);
– [che] il direttore dell’ufficio dell’immigrazione proc?dera, in esecuzione del presente decreto, alla sua notificazione, corredata di una copia sinteticamente tradotta verso una lingua conosciuta dall’estero, o verso la lingua inglese, francese o spagnola; alla sua comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare dello stato di origine secondo ci? che ? previsto dall’articolo 2 ? 7 della decreto-legge no 286 del 1998; ed alla sua registrazione al senso dell’articolo 10 ? 6 della stessa decreto-legge;
Accompagnamento alla frontiera di Roma Fiumicino
[Fatto a] Agrigento [egli] 27[29]/09/2011 Per il capo della polizia
[Firma]”
20. Ciascuni di questi decreti erano corredati da un verbale di notificazione che porta le stesse date, egli redatto anche in italiano e foderato di una traduzione in arabo. Nello spazio riservato alla firma dei richiedenti, questi processi verbali portano la menzione manoscritto “[l’interessato] rifiuto di firmare e di ricevere una copia”, cos? rifiuta di firmare e ricevere copi?.
21. Arrivati all’aeroporto di Tunisi, i richiedenti furono liberati.
B. L’ordinanza del giudice delle investigazioni preliminari di Palermo
22. Delle associazioni di lotta contro il razzismo portarono lamento per i trattamenti ai quali i migrati erano stati sottoposti, dopo il 20 settembre 2011, a bordo della navi Audacia, Vincent e Fantasy.
23. Un procedimento penale per abuso di funzioni ed arresto illegale, articoli 323 e 606 del codice penale-il “CP”) fu aperta contro X. Il 3 aprile 2012, la procura chiese che i perseguimenti fossero archiviati senza seguito.
24. Con un’ordinanza del 1 giugno 2012, il giudice delle investigazioni preliminari, giudice per l’indagini preliminari-qui di seguito il “GIP”) di Palermo fece diritto alla domanda della procura.
25. Nei suoi motivi, il GIP sottoline? che il collocamento dei migrati nel CSPA aveva per scopo di accoglierli, di assisterli e di fare fronte ai loro bisogni igienici per il tempo rigorosamente necessario, prima di istradarli verso un Co., centro di identificazione e di sfratto, o di prendere delle misure nel loro favore. Al CSPA, i migrati potevano, secondo il GIP, beneficiare di un’assistenza giuridica ed ottenere delle informazione in quanto ai procedimenti a seguire per introdurre una domanda di asilo.
Il GIP divise l’osservazione della procura secondo la quale l’interpretazione delle condizioni relative ai motivi ed alla durata del soggiorno dei migrati nei CSPA era sfumata talvolta; sottoscrisse inoltre alla tesi della procura secondo la quale una moltitudine di considerazioni escludeva che i fatti dello specifico fossero costitutivi di una violazione penale.
Not? che la direzione della polizia (Questura) di Agrigento si era limitata a registrare la presenza dei migrata al CSPA senza adottare di decisioni che ordinano la loro ritenzione.
26. Secondo il GIP, l’equilibrio precario raggiunto sull’isola di Lampedusa era stato rotto il 20 settembre 2011, quando un gruppo di tunisino aveva provocato un incendio criminale, danneggiando seriamente il CSPA di Contrada Imbriacola e rendendolo inabile a soddisfare alle esigenze legate all’accoglimento ed al soccorso dei migrato. Le autorit? avrebbero organizzato allora un ponte aereo e navale per evacuare i migrati di Lampedusa. L’indomani, degli affrontamenti avrebbero avuto luogo al porto dell’isola tra la popolazione locale ed un gruppi di estero che avevano minacciato di fare esplodere delle bottiglie di gas. Il GIP spieg? che cos? si era creata una situazione che rischiava di degenerare e che era coperta dal nozione d ‘ “stato di necessit?”, stato di necessit?, mira con l’articolo 54 del CP, paragrafo 34 qui di seguito. Si imporsi dunque, conclude il GIP, di procedere al trasferimento immediato di una parte dei migrata utilizzando, entra altri, delle navi.
In quanto al fatto che, in questa situazione di emergenza, nessuna decisione formale di ritenzione a bordo di navi non era stata adottata, il GIP stim? che questo non poteva analizzarsi in un arresto illegale e che le condizioni di un trasferimento dei migrati nel Co. non erano assolte. Osserv? che il Co. era sovrappopolato difatti, da una parte, gi? e che, altro parte, gli accordi passati con le autorit? tunisine portavano a pensare che il rinvio aveva vocazione ad essere immediato. Il fatto che si sia applicato agli interessati una misura di repressione (respingimento) senza controllo giurisdizionale adottato parecchi giorni dopo lo sbarco non era illegittimo agli occhi del GIP. Per lui, il calcolo del “termine ragionevole” per l’adozione di questi atti e per il soggiorno degli estero nel CSPA doveva tenere conto delle difficolt? logistiche (stato del mare) distanza tra le isole di Lampedusa e la Sicilia, e del numero di migrati riguardato. In queste circostanze, il GIP conclude che non c’era stata violazione della legge.
Peraltro, consider? che nessuno dolo poteva essere imputato alle autorit? di cui la condotta era stata ispirata, in primo luogo, col perseguimento dell’interesse pubblico. I migrati non avrebbero subito nessuno danno ingiusto, danno ingiusto.
27. Nella misura in cui i querelanti adducevano che il modo di cui i migrati erano stati trattati aveva messo in pericolo la loro salute, il GIP rilev? che risultava delle investigazioni che nessuna di domanda non aveva formulato delle persone a bordo delle navi di asilo. Constat? che quelli che, al CSPA di Lampedusa, avevano espresso l’intenzione di agire in questo senso cos? come i motivi vulnerabili erano stati trasferiti ai centri di Trapani, Caltanissetta e Foggia. Secondo lui, i minore non accompagnati erano stati posti nelle strutture ad hoc e nessuna moglie incinta non era presente a bordo delle navi. Su questi ultimi, i migrati avrebbero potuto beneficiare di un’assistenza sanitaria, di acqua calda, di elettricit?, di pasti e di bevande calde. Peraltro, il GIP indic? che risultava di una nota di un’agenzia di stampa del 25 settembre 2011 che T.R, un membro del Parlamento, era ammontato a bordo delle navi ormeggiate nel porto di Palermo, ed aveva constatato che i migrati erano in buona salute, che erano assistiti e dormivano nelle cabine dotate di biancheria o su delle poltrone inclinabili, poltrone reclinabili. Certi tunisino sarebbero stati trasferiti all’ospedale, altri sarebbero stati trattati a bordo col personale sanitario. Accompagnato dal capo aggiunge della polizia, vizio questore, e coi funzionari di polizia, il deputato in questione si sarebbe intrattenuto con certi migrati, ed avrebbe constatato cos? che avevano accesso ai luoghi di preghiera, che il cibo era adeguato (paste, pollo, accompagnamento, frutti ed acqua, e che la Protezione civile (Protezione civile) aveva messo a loro disposizione dei vestiti. Certi migrati si sarebbero lamentati della mancanza di rasoi, ma il deputato avrebbe osservato che si trattava di una misura che mira ad evitare degli atti di automutilazione.
28. Il GIP not? che, sebbene i migrati non fossero in stato di detenzione o di arresto, una fotografia apparsa su un giornale mostrava uno di essi con le mani incatenate dai bandelette neri ed accompagnato da un agente di polizia. Spieg? che l’interessato faceva parte di un gruppo restringe di persone che, temendo un rinvio imminente, si erano concesse agli atti di automutilazione ed avevano danneggiato degli autobus. Il GIP giudic? che l’apposizione delle bandelette si era rivelata necessaria per garantire l’integrit? fisica delle persone riguardate e per evitare degli atti aggressivi contro gli agenti di polizia che non erano n? armati n? dotati altri mezzi di coercizione. Ad ogni modo, stim? che la condotta degli agenti di polizia era giustificata da un “stato di necessit?” al senso dell’articolo 54 del CP, paragrafo 34 sopra.
29. Alla luce di ci? che precede, il GIP conclude che la pratica non conteneva la prova dell’esistenza dell’elementi materiale e morale dei reati puniti dagli articoli 323 e 606 del CP.
C. Le decisioni del giudice conciliatore di Agrigento
30. Due dei migrati essendo stati oggetto di decreti di repressione attaccarono questi atti dinnanzi al giudice conciliatore di Agrigento.
31. Con due ordinanze (decreti) del 4 luglio e 30 ottobre 2011 rispettivamente, il giudice conciliatore annull? i decreti di repressione.
Nei suoi motivi, il giudice conciliatore osserv? che i querelanti erano stati trovati rispettivamente sul territorio italiano il 6 maggio e 18 settembre 2011 e che i decreti controversi non erano stati adottati che il 16 maggio e 24 settembre 2011. Pure riconoscente che l’articolo 10 della decreto-legge no 286 del 1998, paragrafo 33 qui di seguito, non indicava nessuno termine per l’adozione dei decreti di repressione, il giudice consider? che un atto che, per la sua natura stessa, limitava la libert? del suo destinatario doveva essere preso ragionevolmente in un termine corto a contare dell’identificazione (fermo, dell’estero irregolare,). Concludere ne diversamente, stim?, equivaleva a permettere una ritenzione di facto di migrando egli nella mancanza di una decisione motivata dell’autorit?, ci? che era contrario alla Costituzione.
II. IL DIRITTO ED I DOCUMENTI INTERNI PERTINENTI
A. La Costituzione
32. L’articolo 13 della Costituzione italiana si legge come segue:
“La libert? personale ? inviolabile.
Non ? ammessa nessuna forma di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, n? nessuna altra restrizione della libert? personale, salvo con atto motivato dell’autorit? giudiziale ed unicamente nei casi e secondo le modalit? previste dalla legge.
Nei casi eccezionali di necessit? e di emergenza, indicati in modo precisa con la legge, l’autorit? di sicurezza pubblica pu? adottare delle misure provvisorie che devono essere comunicate entro le 48 all’autorit? giudiziale e [che], se questa ultima non li convalida nei 48 seguente ore, sono considerate come revocate e prive di ogni efficacia.
Ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte alle restrizioni di libert? sono punite.
La legge stabilisce la durata massimale della detenzione provvisoria, carcerazione preventiva. “
B. Le disposizioni in materia di allontanamento degli estero in situazione irregolare
33. La decreto-legge, decreto legislativo, no 286 del 1998 (“Testo unificato delle disposizioni concernente la regolamentazione dell’immigrazione e le norme sullo statuto degli estero”), come modificato dalle leggi no 271 di 2004 e no 155 del 2005 e con la decreto-legge no 150 di 2011, contiene tra altri il seguente disposizioni:
Articolo 10 (repressione)
“1. La polizia delle frontiere respinge, respinge, gli estero che si presentano alle frontiere senza soddisfare ai criteri fissati dal presente testo unificato sull’entrata nel territorio dello stato.
2. La repressione con accompagnamento alla frontiera ? ordinata peraltro dal capo della polizia (questore, al riguardo degli estero,):
ha che entrano nel territorio dello stato sottrarsisi ai controlli di frontiera, quando sono arrestati al momento dell’entrata nel territorio o subito dopo;
b che sono stati ammessi sul territorio per le necessit? di soccorso pubblico temporaneamente.
(…)
4. Le disposizioni dei capoversi 1 [e] 2 non si applicano ai casi previsti in vigore dalle disposizioni regolando l’asilo politica, la concessione dello statuto di profugo o l’adozione di misure di protezione temporanea per i motivi umanitari.
(…). “
Articolo 13 (sfratto amministrativo)
“1. Per le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello stato, il ministro degli Interni pu? ordinare lo sfratto dell’estero, anche se questo [non ha la sua residenza] nel territorio dello stato, informando a priori il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro delle Cause estere.
2. Il prefetto ordina lo sfratto quando l’estero:
ha, ? entrato nel territorio dello stato sottrarsisi ai controlli di frontiera e non ? stato respinto in applicazione dell’articolo 10;
(…)
8. Un ricorso contro il decreto di sfratto pu? essere presentato dinnanzi all’autorit? giudiziale. “
Articolo 14 (esecuzione dello sfratto)
“1. Quando in ragione della necessit? di soccorrere l’estero, di effettuare dei controlli supplementari in quanto alla sua identit? o alla sua nazionalit? o di ottenere i documenti di viaggio, o in ragione dell’indisponibilit? del trasportatore, non ? possibile eseguire velocemente lo sfratto con accompagnamento alla frontiera o la repressione, il capo della polizia (questore) ordini che l’estero sia considerato presso durante il tempo rigorosamente necessario del centro di identificazione e di sfratto pi? prossimo, tra quegli identificati o creato con decreto del ministro degli Interni in concertazione, di concerto, coi ministri della Solidariet? sociale e del Tesoro, del Bilancio e della Pianificazione economica.
(…). “
C. lo codifica penale
34. Nelle sue parti pertinenti, l’articolo 54 ? 1 del CP si leggono come segue:
Non ? punibile il fa commisi sotto la costrizione della necessit? di salvare [il suo autore o altrui] di un pericolo reale di danno grave alla persona, purch? questo pericolo non sia stato provocato volontariamente [con l’interessato] e non potesse essere evitato diversamente, e purch? suddetto fatto fosse proporzionato al pericolo. (…). “
D. Il Senato italiano
35. Il 6 marzo 2012, la commissione straordinaria per i diritti dell’uomo del Senato italiano (qui di seguito, la “commissione straordinaria del Senato”) ha approvato un rapporto “sullo stato [del rispetto] dei diritti dell’uomo nelle istituzioni penitenziarie e nei centri di accoglimento e di ritenzione dei migrati in Italia.” Visitato dalla commissione il 11 febbraio 2009, il CSPA di Lampedusa ? descritto in particolare nei seguenti passaggi:
“L’accoglimento nel centro di Lampedusa doveva essere limitato al tempo rigorosamente necessario per stabilire l’identit? di migrando egli e la legalit? del suo soggiorno sul territorio o per decidere ne l’allontanamento. In realt?, ? stato denunciato cos? dal HCR e con parecchie organizzazioni che operano sul terreno, le durate di soggiorno si sono prolungate durante pi? di venti giorni talvolta senza che siano state adottate di decisioni formali relative allo statuto giuridico delle persone trattenute. La ritenzione prolungata, l’impossibilit? di comunicare con l’esterno, la mancanza di libert? di movimento senza nessuna misura giuridica o amministrativa previdente delle tali restrizioni ha provocato un clima di tensione molto viva che si esprime spesso con gli atti di automutilazione. Di numerosi appelli da parte delle organizzazioni che lavorano sull’isola si sono succedersi a proposito della legalit? di questa situazione.
(…)
Si aderisce ai documenti di circa cinque metri su sei: sono destinate ad accogliere 12 persone. Nei documenti si trovano, uno accanto all’altro, dei letti sovrapposti a quattro livelli su che prendono posto fino a 25 uomini con documento. In numerosi blocchi, dei materassi in gomma spumo sono installati lungo i corridoi. In numeroso caso, la schiuma dei materassi ? stata lacerata per essere utilizzata come cuscino. In certi casi, i materassi di due persone, protetti con le tele improvvisate, sono stati posti sul pianerottolo delle scale, all’esterno. Al massimale, in numeroso caso, la protezione in plastica delle luci ? stata tolta e le lampadine sono assenti. Alla fine del corridoio, da un lato, si trova i sanitari e le docce. Non c’? porta e l’intimit? ? garantita dalle tende in tessuto o in plastica collocata in modo improvvisata qui o l?. II non ha rubinetto ed i condotti non distribuiscono l’acqua che quando ? attivata al livello centrale. Lo scorrimento ? bloccato talvolta; al suolo, dell’acqua o di altri liquidi scorrono fino al corridoio e nei documenti dove sono stati posti i materassi in gomma spumo. L’odore delle latrine invade tutti gli spazi. Comincia a piovere. Quelli che si trova sulle scale in acciaio e devono aderire al piano superiore si bagnano e portano negli alloggi umidit? e sporcizia. “
III. GLI ACCORDI BILATERALI CON LA TUNISIA
36. Il 5 aprile 2011, il governo italiano ha concluso un accordo con la Tunisia che prevede il controllo del vago di immigrazione irregolare che proviene da questo paese.
37. Il testo dell’accordo non era stato reso pubblico. Per?, qui accluso alla sua domanda di rinvio dinnanzi alla Grande Camera, il Governo ha prodotto dei brani del verbale di una riunione tenuta a Tunisi il 4 e 5 aprile 2011 tra i ministri degli Interni tunisini ed italiani. Secondo un comunicato stampa pubblicato sul sito internet del ministero dell’interno italiano il 6 aprile 2011, la Tunisia accettava di rinforzare il controllo delle sue frontiere nello scopo di evitare delle nuove partenze di clandestini, con l’aiuto di mezzi logistici messi a sua disposizione con le autorit? italiane.
38. Inoltre, la Tunisia si avviava ad accettare il ritorno immediato dei tunisino arrivati irregolarmente in Italia dopo la data di conclusione dell’accordo. I cittadini tunisini potevano essere respinti dal verso di procedimenti semplificati, previdente la semplice identificazione della persona riguardata dalle autorit? consolari tunisine.
39. Secondo le indicazioni fornite dal Governo nel suo esposto dinnanzi alla Grande Camera del 25 aprile 2016, un primo accordo con la Tunisia era stato concluso nel 1998; era stato annunciato sul sito del ministero dell’interno e negli archivi dei trattati del ministero delle Cause Estere e della Cooperazione Internazionale e pubblicato nella Gazzetta delle leggi no 11 del 15 gennaio 2000.
40. Qui accluso alla sua domanda di rinvio dinnanzi alla Grande Camera, il Governo ha prodotto una nota verbale relativa all’accordo bilaterale concluso con la Tunisia nel 1998. Provenendo del governo italiano e datato qui di seguito del 6 agosto 1998, il documento in questione che non sembra essere quello che ? stato applicato ai richiedenti, paragrafo 103, contiene delle disposizioni in materia di cooperazione bilaterale per la prevenzione e la lotta contro l’immigrazione clandestina, di riammissione dei cittadini dei due paesi, di rinvio al paese di provenienza diretta dei cittadini dei paesi terzo altri che quelli dei paesi membri dell’unione del Magreb arabo e di restituzione delle persone riammesse.
Risulta del contenuto della nota verbale che il governo italiano si impegnava a sostenere la Tunisia nella lotta contro l’immigrazione clandestina con un appoggio in attrezzature tecniche ed operative e con un contributo finanziario, e che ogni parte si avviava a riprendere sul suo territorio, alla domanda dell’altra parte e senza formalit?, ogni persona che non assolve le condizioni di entrata o di soggiorno applicabile sul territorio della parte richiesta dal momento che era stabilito che possedeva la nazionalit? della parte richiesta. La nota indicava quale erano i documenti utili all’identificazione delle persone riguardate contemplava, al punto 5 del capitolo II che se l’autorit? consolare della parte richiesta stimava dovere intendere queste persone, un rappresentante di questa poteva andare all’ufficio giudiziale, o al centro di accoglimento o nel luogo di cure dove le persone riguardate erano ospitate legalmente, e questo alle fini del loro ascolto.
La nota verbale descritta anche i procedimenti per il rilascio di lasciapassare e di ricondotta alle frontiere e contiene l’impegno del governo italiano di non fare uso di rinvii massicci o speciali.”
IV. IL “DIRETTIVA RITORNO”
41. Nella cornice dell’unione europea, il rinvio degli estero in situazione irregolare ? regolamentato dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, detta “direttiva ritorno”), “relativa alle norme e procedimenti comuni applicabili negli Stati membri al ritorno dei cittadini di paese terzo in soggiorno irregolare.” Questo testo comprende in particolare il seguente disposizioni:
Articolo primo
Oggetto
“La presente direttiva fissa le norme e procedimenti comuni ad applicare negli Stati membri al ritorno dei cittadini di paese terzo in soggiorno irregolare, conformemente ai diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario cos? come au dritto internazionale, ivi compreso agli obblighi in materia di protezione dei profughi e di diritti dell’uomo. “
Articolo 2
Campo di applicazione
“1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paese terzo in soggiorno irregolare sul territorio di un Stato membro.
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paese terzo:
ha, essendo oggetto di una decisione di rifiuto di entrata conformemente all’articolo 13 del codice frontiere Schengen, arrestati o intercettati o dalle autorit? competenti in occasione del superamento irregolare con via terrestre, marittima o aerea della frontiera esterna di un Stato membro e che non hanno ottenuto l’autorizzazione o il diritto di soggiornare in suddetto Stato membro in seguito;
b, essendo oggetto di una sanzione penale che contempla o avendo per conseguenza il loro ritorno, conformemente al diritto nazionale, o essendo oggetto di procedimenti di estradizione.
(…) “
Articolo 8
Allontanamento
“1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di ritorno cos? nessuno termine non ? stato accordato per una partenza volontaria conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, o se l’obbligo di ritorno non ? stato rispettato nel termine accordato per la partenza volontaria conformemente all’articolo 7.
2. Se un Stato membro ha accordato un termine di partenza volontario conformemente all’articolo 7, la decisione di ritorno non pu? essere eseguita che dopo scadenza di questo termine, a meno che, durante questo, un rischio mirato all’articolo 7, paragrafo 4, appaia.
3. Gli Stati membri possono adottare una decisione o un atto distinto di natura amministrativa o giudiziale che ordina l’allontanamento.
4. Quando gli Stati membri utilizzano?in ultima istanza?delle misure coercitive per procedere all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo che oppongono al suo allontanamento, queste misure sono proporzionate e non comprendono di uso della forza che va al di l? del ragionevole. Queste misure sono messe in opera siccome lui ? contemplato dalla legislazione nazionale, conformemente ai diritti fondamentali e nel rispetto della dignit? e dell’integrit? fisica del cittadino riguardato di un paese terzo.
5. Quando gli Stati membri procedono agli allontanamenti con via aerea, tengono conto degli orientamenti comuni sulle misure di sicurezza a prendere per le operazioni comuni di allontanamento con via aerea, annessa alla decisione 2004/573/CE.
6. Gli Stati membri contemplano un sistema efficace di controllo del ritorno forzato. “
Articolo 12
Forma
“1. Le decisioni di ritorno e, le decisioni di interdizione di entrata cos? come le decisioni di allontanamento sono rese all’occorrenza, per iscritto, indicano i loro motivi di fatto e di diritto e comprendono delle informazione relative alle vie di ricorsi disponibili.
Le informazione relative ai motivi di fatto possono essere limitate quando il diritto nazionale permette di restringere il diritto all’informazione, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa e la sicurezza pubblica, o alle fini di prevenzione e di localizzazione dei reati penali e di inchieste e di perseguimenti in materia.
2. Su domanda, gli Stati membri forniscono o una traduzione scritta orale dei principali elementi delle decisioni legate al ritorno mirato al paragrafo 1, ivi compreso delle informazione concernente le vie di ricorsi disponibili, in una lingua che il cittadino di un paese terzo comprendono o di cui ? ragionevole supporre che la comprende.
3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 ai cittadini di un paese terzo che hanno penetrato illegalmente sul territorio di un Stato membro e che non hanno ottenuto l’autorizzazione o il diritto di soggiornare in seguito.
In questo caso, le decisioni legate al ritorno mirato al paragrafo 1 sono rese per mezzo di un formulario tipo previsto dalla legislazione nazionale.
Gli Stati membri mettono a disposizione dei documenti di informazione generale che spiega i principali elementi del formulario tipo in almeno cinque delle lingue frequentemente utilizzate o comprese coi migrati illegali entrante nello stato membro riguardato. “
Articolo 13
Veda di ricorso
“1. Il cittadino riguardato di un paese terzo dispone di una via di ricorso effettivo per attaccare le decisioni legate al ritorno mirato dinnanzi ad un’autorit? giudiziale o amministrativa competente o un’istanza competente composta all’articolo 12, paragrafo 1, di membri imparziali e gaudenti di garanzie di indipendenza.
2. L’autorit? o l’istanza mirata al paragrafo 1 sono competenti per riesaminare le decisioni legate al ritorno mirato all’articolo 12, paragrafo 1, e possono sospendere in particolare temporaneamente l’esecuzione, a meno che una sospensione temporanea non sia gi? applicabile in virt? della legislazione nazionale.
3. Il cittadino riguardato di un paese terzo ha la possibilit? di ottenere un consulente legale, una rappresentanza giuridica e, in caso di bisogno, un’assistenza linguistica.
4. Gli Stati membri badano a questo che l’assistenza giuridico et/ou i rappresentanza necessario siano accordati gratuitamente su domanda conformemente alla legislazione o alla regolamentazione nazionale applicabile in materia di assistenza giuridica e possono contemplare che questa assistenza giuridico et/ou questa rappresentanza gratuita ? sottoposta alle condizioni enunciate all’articolo 15, paragrafi 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE. “
Articolo 15
Ritenzione
“1. A meno che di altre misure sufficienti, ma meno coercitive, possano essere applicate efficacemente in un caso particolare, gli Stati membri possono porre unicamente in ritenzione il cittadino di un paese terzo che sono oggetto di procedimenti di ritorno per preparare il ritorno et/ou di procedere all’allontanamento, in particolare quando:
ha, esiste un rischio di fuga, o
b, il cittadino riguardato di un paese terzo evita o impedisca la preparazione del ritorno o del procedimento di allontanamento.
Ogni ritenzione ? anche breve che possibile e ? mantenuta solamente anche molto tempo che il dispositivo di allontanamento ? in corso ed eseguito con tutto lo zelo richiesto.
2. La ritenzione ? ordinata dalle autorit? amministrative o giudiziali.
La ritenzione ? ordinata per iscritto, indicando i motivi di fatto e di diritto.
Se la ritenzione ? stata ordinata dalle autorit? amministrative, gli Stati membri,:
ha, o contemplano che un controllo giurisdizionale accelerato della legalit? della ritenzione deve avere luogo velocemente possibile a contare dell’inizio della ritenzione,
b, o accordano al cittadino riguardato di un paese terzo il diritto di impegnare un procedimento con la quale la legalit? della ritenzione ? oggetto di un controllo giurisdizionale accelerato che deve avere luogo velocemente possibile a contare del lancio del procedimento in questione. In questo caso, gli Stati membri informano immediatamente il cittadino riguardato di un paese terzo della possibilit? di impegnare questo procedimento.
Il cittadino riguardato di un paese terzo ? rimesso immediatamente in libert? se la ritenzione non ? legale.
3. In ogni caso, la ritenzione ? oggetto di un riesame ad intervalli ragionevoli o alla domanda del cittadino riguardato di un paese terzo, o di ufficio. In caso di periodi di ritenzione prolungata, i riesami sono oggetto di un controllo con un’autorit? giudiziale.
4. Quando appare che non esiste pi? di prospettiva ragionevole di allontanamento per le considerazioni di ordine giuridico o altri o che le condizioni enunciate al paragrafo 1 non sono pi? riunite, la ritenzione non si giustifica pi? e la persona riguardata ? rimessa immediatamente in libert?.
5. La ritenzione ? mantenuta anche molto tempo che le condizioni enunciate al paragrafo 1 sono riunite e che ? necessario garantire che l’allontanamento possa essere condotto a bene. Ogni Stato membro fissa una durata determinata di ritenzione che non pu? superare sei mesi.
6. Gli Stati membri non possono prolungare il periodo mirato al paragrafo 5, salvo per un periodo determinato che non supera dodici mesi supplementari, conformemente al diritto nazionale, quando, malgrado tutti i loro sforzi ragionevoli, ? probabile che l’operazione di allontanamento dura pi? molto tempo in ragione:
ha, della mancanza di cooperazione del cittadino riguardato di un paese terzo, o
b, dei ritardi subiti per ottenere di paese terzo i documenti necessari. “
Articolo 16
Condizioni di ritenzione
“1. La ritenzione si effettua in linea di massima nei centri di ritenzione specializzata. Quando un Stato membro non pu? porrli in un centro di ritenzione specializzata e deve porrli in una determinazione penitenziaria, i cittadini di paese terzo collocati in ritenzione si sono separati dai prigionieri di diritto comune.
2. I cittadini di paese terzo collocati in ritenzione sono autorizzati?alla loro domanda?ad entrare in contatto in tempo utile coi loro rappresentanti legali, i membri della loro famiglia e le autorit? consolari competenti.
3. Un’attenzione particolare ? accordata alla situazione delle persone vulnerabili. Le cure mediche di emergenza ed il trattamento indispensabili delle malattie sono garantite.
4. Le organizzazioni ed istanze nazionali, internazionali e non governative competenti hanno la possibilit? di visitare i centri di ritenzione mirata al paragrafo 1, nella misura in cui sono utilizzati per la ritenzione di cittadini di paese terzo conformemente al presente rimprovera. Queste visite possono essere sottoposte ad un’autorizzazione.
5. I cittadini di paese terzo collocati in ritenzione si vedono comunicare sistematicamente delle informazione che spiegano l’ordinamento dei luoghi ed enunciando i loro diritti ed i loro doveri. Queste informazione cadono in particolare sul loro diritto, conformemente al diritto nazionale, di contattare le organizzazioni ed istanze mirate al paragrafo 4. “
Articolo 18
Situazioni di emergenza
“1. Quando un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paese terzo sottomesso ad un obbligo di ritorno fa pesare un carico pesante ed imprevisto sulla capacit? dei centri di ritenzione di un Stato membro o sul suo personale amministrativo e giudiziale, lo stato membro in questione pu?, anche molto tempo che questa situazione eccezionale persiste, decidere di accordare per il controllo giurisdizionale dei termini pi? lunghi che quelli contemplato all’articolo 15, paragrafo 2, terzo capoverso, e di prendere delle misure di emergenza concernente le condizioni di ritenzione che deroga a queste enunciato all’articolo 16, paragrafo 1, ed all’articolo 17, paragrafo 2.
2. Quando ricorre a questo tipo di misure eccezionali, lo stato membro riguardato ne informa la Commissione. Informa anche la Commissione appena i motivi che giustificano l’applicazione di queste misure hanno smesso di esistere.
3. Nessuna disposizione del presente articolo non saprebbe essere interpretata come autorizzando gli Stati membri a derogare all’obbligo generale che tocca loro di prendere tutte le misure appropriate, che siano generali o particolari, per badare al rispetto dei loro obblighi che derivano della presente direttiva. “
42. Chiamata ad interpretare il “direttiva ritorno”, la Corte di Giustizia dell’unione europea (qui di seguito, il “CJUE”) ha detto che tutto estero ha il diritto di esprimere, prima dell’adozione di una decisione che riguarda il suo rinvio, il suo punto di vista sulla legalit? del suo soggiorno (vedere, in particolare, Khaled Boudjlida c. Prefetto dei Pirenei-atlantici, causa C-249/13, sentenza del 11 dicembre 2014, punti 28-35.
43. Risulta della giurisprudenza del CJUE che, malgrado la mancanza di disposizione espressa che contempla il rispetto del diritto di essere sentito nel “direttiva ritorno”, questo diritto si applica in quanto principio fondamentale del diritto dell’unione (vedere, in particolare, gli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea; sentenze M.G. e N.R c. Staatssecretaris Van Veiligheid in Justitie, C-383/13 PPU, 10 settembre 2013, punto 32, e Sophie Mukarubega c. Prefetto di polizia e Prefetto del Senna-Santo-Dionigi, C-166/13, sentenza 5 novembre 2014, punti 42-45.
Il CJUE ha precisato che il diritto di essere sentito: ha, garantisce ad ogni persona la possibilit? di fare conoscere, in modo utile ed effettiva, il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di ogni decisione suscettibile di ledere in modo sfavorevole i suoi interessi, sentenze Khaled Boudjlida, precitato, punto 36, e Sophie Mukarubega, precitato, punto 46,; e b, ha per scopo che l’autorit? competente sia messa in grado di tenere utilmente conto dell’insieme degli elementi pertinenti, prestando tutta l’attenzione richiesta alle osservazioni sottoposte dall’interessato e motivante la sua decisione in modo circostanziata, sentenza Khaled Boudjlida, precitato, punti 37 e 38.
Nel sentenza Khaled Boudjlida (precitato, punti 55, 64-65 e 67, il CJUE ha aggiunto: ha, che l’interessato non deve potere esprimersi necessariamente su tutti gli elementi su che l’autorit? nazionale intende fondare la sua decisione di ritorno, ma deve avere semplicemente l’opportunit? di presentare gli eventuali motivi che impedirebbero il suo allontanamento; b, che il diritto di essere sentito durante il procedimento di ritorno non accompagnarsi del diritto con un’assistenza giuridica gratuita; e c, che la durata dell’ascolto non ? determinante per sapere se l’interessato ? stato effettivamente sentito, nello specifico, era durata circa 30 minuti.
44. Secondo il CJUE, una decisione presa seguito ad un procedimento amministrativo che ha violato il diritto di essere sentito non pu? essere annullata che se, nella mancanza di questa irregolarit?, il procedimento sarebbe arrivato ad un risultato differente (M.G). e N.R, precitato, punti 38 e 44, concernente le decisioni di prolungamento di misure di ritenzione alle fini di allontanamento; ai punti 41-43 di questa sentenza, il CJUE ha precisato che una conclusione contraria rischierebbe di recare offesa all’effetto utile della direttiva e rimetterebbe in causa l’obiettivo di allontanamento.
45. Infine, il CJUE ha affermato che il diritto di essere sentito pu? essere sottomesso alle restrizioni, purch? queste rispondono agli obiettivi di interesse generale e che non costituiscono, allo sguardo dello scopo perseguito, un intervento smisurato ed inammissibile che recherebbe offesa alla sostanza del diritto (M.G). e N.R, precitato, punto 33, e Sophie Mukarubega, precitato, punti 53 e 82, dove ? indicato che le autorit? nazionali non hanno l’obbligo di intendere la persona riguardata a due riprese nella cornice della sua domanda di soggiorno del suo allontanamento poi, ma solamente in una di questi procedimenti.
V. ALTRI TESTI INTERNAZIONALI PERTINENTI
A. La Commissione del diritto internazionale
46. All’epoca della sua sessantaseiesima sessione, in 2014, la Commissione del diritto internazionale ha adottato un “Progetto di articoli sullo sfratto degli estero.” Questo testo di cui l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha preso nota, risoluzione A/RES/69/119 del 10 dicembre 2014, comprende in particolare il seguente disposizioni:
Articolo 2
Definizioni
“Alle fini del presente progetto di articoli:
ha, “Sfratto” si intende di un atto giuridico o di un comportamento attribuibile ad un Stato con che un estero ? costretto di lasciare il territorio di questo Stato; non include l’estradizione verso un altro Stato, n? il trasferimento ad una giurisdizione penale internazionale, n? la no-ammissione di un estero in un Stato;
b, “Estero” si intende di un individuo che non ha la nazionalit? dello stato sul territorio del quale si trova. “
Articolo 3
Diritto di sfratto
“Un Stato ha il diritto di espellere un estero del suo territorio. Lo sfratto deve farsi nel rispetto del presente progetto di articoli, senza danno delle altre regole applicabili del diritto internazionale, in particolare queste relative ai diritti dell’uomo. “
Articolo 4
Obbligo di conformit? alla legge
“Un estero pu? essere espulso solamente in esecuzione di una decisione preso conformemente alla legge. “
Articolo 5
Motivi di sfratto
“1. Ogni decisione di sfratto deve essere motivata.
2. Un Stato non pu? espellere un estero che per un contemplato in quanto dalla legge.
3. Il motivo di sfratto deve essere valutato di buona fede ed in modo ragionevole, alla luce di tutte le circostanze, tenendo in particolare conto, quando ci? ? pertinente, della gravit? dei fatti, del comportamento dell’estero riguardato o dell’attualit? della minaccia che i fatti generano.
4. Un Stato non pu? espellere un estero per un motivo contrario ai suoi obblighi in virt? del diritto internazionale. “
Articolo 9
Interdizione dello sfratto collettivo
“1. Alle fini del presente progetto di articolo, lo sfratto collettivo si intende dello sfratto di estero in quanto gruppo.
2. Lo sfratto collettivo degli estero ? vietato.
3. Un Stato pu? espellere concomitamment i membri di un gruppo di estero, purch? la misura di sfratto sia presa alla conclusione e sulla base di una valutazione della situazione particolare di ciascuno dei membri che formano il gruppo conformemente al presente progetto di articoli.
4. Il presente progetto di articolo ? senza danno delle regole di diritto internazionale applicabile allo sfratto degli estero in caso di conflitto armato che implica lo stato che espelle. “
Articolo 13
Obbligo di rispettare la dignit? umana ed i diritti dell’uomo
dell’estero oggetto dello sfratto
“1. Ogni estero oggetto di un sfratto ? trattato con umanit? e col rispetto della dignit? inerente alla persona umano tutto lungo il procedimento di sfratto.
2. Ha diritto al rispetto dei suoi diritti dell’uomo, in particolare quegli enunciato nel presente progetto di articoli. “
Articolo 15
Persone vulnerabili
“1. I bambini, le persone vecchie, le persone handicappate, le mogli incinthe e di altre persone vulnerabili che sono oggetto di un sfratto devono essere considerate come tali e devono essere trattati e protetti tenendo debitamente conto della loro vulnerabilit?.
2. In particolare, in tutte le decisioni che riguardano dei bambini che sono oggetto di un sfratto, l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione fondamentale. “
Articolo 17
Divieto della tortura e delle pene o trattamenti crudeli,
disumani o degradanti
“Lo stato che espelle non pu? sottoporre l’estero oggetto dello sfratto alla tortura n? alle pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. “
Articolo 19
Detenzione dell’estero alle fini di sfratto
“1. ha, La detenzione di un estero alle fini di sfratto non deve essere arbitraria n? deve avere un carattere punitivo.
b, Un estero detenuto alle fini di sfratto deve, salvo nelle circostanze eccezionali, essere separatosi dalle persone condannate alle pene di privazione di libert?.
2. ha, La durata della detenzione deve essere limitata ad un lasso di tempo che ? ragionevolmente necessario all’esecuzione dello sfratto. Ogni detenzione di una durata eccessiva ? vietata.
b, Il prolungamento della durata della detenzione pu? essere deciso solamente da una giurisdizione o con un’altra autorit? competente sottoposta a controllo giudiziale.
3. ha, La detenzione di un estero oggetto di un sfratto deve essere oggetto di un esame a scadenze regolari fondate su dei criteri precisi definiti con la legge;
b, Sotto riserva del paragrafo 2, ? messo fine alla detenzione alle fini dello sfratto quando lo sfratto non pu? essere messo ad esecuzione, salvo quando le ragioni ne sono imputabili all’esteri riguardato. “
47. Nel suo commento all’articolo 9 del progetto, la Commissione del diritto internazionale ha notato, entra altri, ci? che segue,:
“1) il progetto di articolo 9 include, nel suo paragrafo 1, una definizione dello sfratto collettivo alle fini del progetto di articoli. Secondo questa definizione, lo sfratto collettivo si intende dello sfratto dell’estero ?in quanto gruppo ‘. Questa formulazione si ? ispirata alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il Delatore speciale della Commissione dei diritti dell’uomo sui diritti dei no-cittadini, il Sig. Davide Weissbrodt, l’ha fatto anche suo nel suo rapporto finale del 2003. Solo l’elemento ?collettivo ‘ ? abbordato in questa definizione che deve essere compresa alla luce della definizione generale dello sfratto che figura al progetto di articolo 2 ha.
(…).
4, l’interdizione dello sfratto collettivo degli estero che ? enunciato al paragrafo 2 del progetto di articolo 9, deve leggere si alla luce del paragrafo 3 che lo chiarisce precisando le condizioni alle quali i membri di un gruppo di estero possono essere espulsi concomitamment senza per questo che una tale misura sia a considerare come un sfratto collettivo al senso del progetto di articoli. Il paragrafo 3 indica che un tale sfratto ? ammissibile purch? sia presa alla conclusione e sulla base di una valutazione della situazione individuale di ciascuno dei membri che formano il gruppo conformemente al presente progetto di articoli. Questa ultima indicazione prevede in particolare il paragrafo 3 del progetto di articolo 5 che dispone che il motivo di sfratto deve essere valutato di buona fede ed in modo ragionevole, alla luce di tutte le circostanze, tenendo in particolare conto, quando ci? ? pertinente, della gravit? dei fatti, del comportamento dell’estero riguardato o dell’attualit? della minaccia che i fatti generano.
(…). “
B. L’assemblea parlamentare del Consiglio dell’Europa
48. I fatti dello specifico si inseriscono nel contesto di arrivi massicci di migrati irregolari sulle coste italiane in 2011, al seguito in particolare dei sollevamenti in Tunisia, poi del conflitto in Libia.
49. In questo contesto, l’assemblea parlamentare del Consiglio dell’Europa (APCE) ha costituito una sottocommissione ad hoc “sull’arrivo massiccio di migrato in situazione irregolare, di richiedenti di asilo e di profughi sulle rive del sud dell’Europa” (qui di seguito, “la sottocommissione ad hoc dell’APCE”) che ha effettuato una visita di informazione a Lampedusa il 23 e 24 maggio 2011. Un rapporto di visita ? stato pubblicato il 30 settembre 2011. Le sue parti pertinenti si leggono come segue:
“II. Storico di Lampedusa in materia di accoglimento di flussi migratori misti
(…)
9. In ragione della sua posizione geografica vicino alle coste africane, l’isola di Lampedusa ha conosciuto parecchi episodi durante quali ha dovuto fare a fronte a numerosi arrivi con mare di persone che desiderano rendersi in Europa (31 252 persone nel 2008, 11 749 nel 2007, 18 047 nel 2006, 15 527 nel 2005.
10. Gli arrivi si sono rarefatti considerevolmente in 2009 e 2010, rispettivamente 2 947 e 459, seguito ad un accordo concluso entra l’Italia e la Libia di Mouammar Kadhafi. Questo accordo, fortemente criticato in ragione delle violazioni dei diritti dell’uomo in Libia e delle condizioni di vita deplorevoli dei migrati, profughi e richiedenti di asilo nel paese, ? stato anche oggetto di critiche perch? presentava il rischio, confermato da col HCR, che i richiedenti di asilo e dei profughi si vedono vietare l’accesso alla protezione internazionale. Si ? rivelato per? estremamente efficace per fermare gli arrivi, cos? che i centri di accoglimento dell’isola sono stati chiusi e che le organizzazioni internazionali attive a Lampedusa hanno sospeso la loro presenza sul terreno.
11. In 2011, seguito ai sollevamenti in Tunisia, poi in Libia, l’isola si ? trovata confrontata ad una notizia vaga di arrivi con barche. Gli arrivi hanno ripreso in due tempi. In primo luogo, sono dei tunisino che sono arrivati sull’isola, seguito di barche in provenienza della Libia su che si trovava un gran numero di mogli e dei giovani bambino. Gli arrivi hanno cominciato il 29 gennaio 2011 e velocemente la popolazione dell’isola se ne ? trovato moltiplicata da due.
12. Seguito a questi arrivi, l’Italia ha dichiarato velocemente lo stato di emergenza umanitaria sull’isola di Lampedusa e ha chiamato alla solidariet? degli Stati membri dell’unione europea. Dei poteri di emergenza sono stati affidati al prefetto di Palermo per gestire la situazione.
13. Alla data del 21 settembre 2011, 55 298 persone erano arrivate dal mare a Lampedusa, tra esse 27 315 di Tunisia e 27 983 della Libia, in particolare dei Nigeriano, degli abitanti del Ghana, degli abitanti del Mali e dei nativi della Costa d’Avorio.
(…).
V. I protagonisti sul terreno e le loro responsabilit?
26. La direzione della polizia della provincia di Agrigento ? responsabile di tutte le questioni legate al ricevimento degli arrivati sull’isola fino al loro trasferimento. ? anche la direzione della polizia che supervisiona [il partner privato] Accoglienza che gestisce i due centri di accoglimento dell’isola. L’ufficio della polizia dell’immigrazione della provincia di Agrigento ? incaricato di procedere all’identificazione, ai trasferimenti ed ai rinvii eventuali degli arrivati. Dal 13 aprile 2011, ? la Protezione civile italiana che coordina la gestione dei flussi migratori in provenienza dell’Africa settentrionale.
27. La comunit? internazionale ? anche fortemente mobilitata sul terreno. L’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i profughi (HCR), l’organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il Croce Rossa, l’ordine di Malta e l’ONG Save t? Children hanno delle squadre sul terreno.
28. Il HCR, l’OIM, il Croce Rossa e Save t? Children fanno parte del “Praesidium Project” e portano la loro assistenza alla gestione dei flussi migratori misti col mare su Lampedusa. Queste organizzazioni sono autorizzate ad avere una presenza permanente dentro ai centri di accoglimento di Lampedusa e dispongono di interpreti e di mediatori culturali. Fin da febbraio 2011, hanno inviato sul posto delle squadre, siccome si lo ? visto, la loro presenza era stata sospesa con la diminuzione degli arrivi. Il “Praesidium Project” che ha da stato esteso in altri centri in Italia, fatto figura di esempio di buona pratica in Europa e le organizzazioni implicate hanno pubblicato congiuntamente una guida di gestione dei flussi migratori misti col mare, esiste unicamente per l’istante in italiano, ma sar? tradotto presto in inglese.
29. I membri della sottocommissione ad hoc hanno potuto constatare che tutti questi protagonisti lavoravano in buona intelligenza, in un sforzo di coordinamento e con per scopo comune prioritario di salvare delle vite all’epoca delle operazioni di salvataggio in mare, di fare il massimo per accogliere gli arrivati nelle condizioni decenti, di aiutare a ci? che siano trasferiti velocemente altrove verso altri centri in Italia poi.
VI. Strutture di accoglimento di Lampedusa
30. ? essenziale che i trasferimenti verso i centri altrove in Italia sia effettuata velocemente possibile perch? le capacit? di accoglimento di cui dispone l’isola di Lampedusa sono al tempo stesso insufficienti per accogliere il numero di arrivati e disadattate ai soggiorni di parecchi giorni.
31. Lampedusa ha due centri di accoglimento: il centro principale a Contrada Imbriacola ed il Base Loran.
32. Il centro principale ? un centro di accoglimento iniziale e di alloggio (CSPA). La sottocommissione ad hoc ? stata informata dal Direttore del centro che la capacit? di accoglimento varia di 400 a 1 000 posti. Alla data della visita, il centro ospitava 804 persone. Le condizioni di accoglimento erano corrette, sebbene molto basici. I documenti erano assolti a livello del suolo di materassi posati uni contro gli altri. Gli edifici che sono dei blocchi prefabbricati, sono arieggiati poich? i documenti dispongono di finestre e, quando il centro accoglie un numero di persone che corrispondono alle sue capacit?, i sanitari sembrano sufficienti.
33. All’epoca della visita della sottocommissione, questo centro era scisso in due parti. Un’era riservata alle persone che arrivano della Libia ed ai minore non accompagnati, ivi compreso i minore non accompagnati tunisini. L’altro, un centro chiuso dentro al centro (s? chiuso), era riservato agli adulti tunisini.
(…).
VIII. Controlli sanitari
41. Le squadre mediche e sanitarie delle differenti organizzazioni (Croce Rossa, MSF, Ordine di Malta, e le numerose squadre regionali sono coordinate dal capo dell’unit? di salute di Palermo.
42. Appena i guardacoste hanno cognizione dell’arrivo di una barca, prevengono il coordinatore medico e l’informano del numero di persone che si trovano a bordo. Tutte le persone riguardate sono allora immediatamente informate e mobilitate, ad ogni ora del giorno e della notte.
43. I primi controlli dello stato di salute delle persone che arrivano sono effettuati sul porto, fin dallo sbarco. A monte, dei membres/m?decins dell’ordine di Malta accompagnano i guardacoste o la dogana all’epoca delle operazioni di intercettazione e di salvataggio in mare. Informano le squadre mediche mobilitate sul porto del possibile caso che necessita una presa incaricata medica specifica ed immediata.
44. Fin dal loro sbarco, gli arrivati sono archiviati velocemente in funzione dei loro bisogni, secondo un codice di colori buoni definiti. Le persone che necessitano un’ospedalizzazione sono trasferite da elicottero verso Palermo o altrove. Gli ospedali sono nell’obbligo di accettare questi pazienti, anche al di l? della loro capacit?.
45. Talvolta il tempo manca per effettuare i primi controlli di tutti gli arrivati sul porto, e questi controlli devono essere perseguiti dunque nei centri di accoglimento. L’accento ? stato messo anche sulla necessit? di avere nei centri dei procedimenti anche standardizzati che possibile.
46. I problemi pi? frequenti sono: il male di mare, le agitazioni delle vie respiratorie superiori, le bruciature (nafta, acqua di mare, sole o una combinazione dei tre, la disidratazione, un dolore generalizzato, in ragione della posizione sulla barca, le agitazioni psicologiche o un stress acuto, in ragione del rischio alzato di perdere la vita durante la traversata. Certe persone che arrivano della Libia soffrivano di stress acuta parte anteriore stessa di iniziare la traversata. Gli arrivati sono delle persone estremamente vulnerabili che potute essere vittime di violenze fisici et/ou psicologici ed i loro traumi sono dovuti ai trattamenti che hanno subito in Libia talvolta. Peraltro, di numerose mogli sono cinte e devono essere esaminate pi? attentamente. Alcuni casi di tubercolosi sono stati scoperti e le persone riguardate sono state messe immediatamente in quarantena in un ospedale.
47. La valutazione dello stato di salute degli arrivati su Lampedusa resta a carattere generale. Una valutazione individuale non ? possibile sull’isola e ? effettuata altrove dopo trasferimento. Tuttavia, tutto nessuna che chiede ad essere esaminata pu? essere egli e nessuna domanda in questo senso non ? respinta. Il capo dell’unit? di salute di Palermo procede ad un’ispezione regolare delle attrezzature sanitarie e dell’alimentazione dei centri.
48. MSF ed il Croce Rossa hanno partecipato la loro inquietudine in quanto alle condizioni sanitarie in caso di sovrappopolazione dei centri. ? stato sottolineato anche che i tunisino, separati degli altri arrivati con una barriera chiusa, non disponevano di un accesso diretto alle squadre mediche del centro di accoglimento.
IX. Informazione sui procedimenti di asilo
49. La squadra del HCR informe succintamente gli arrivati dei procedimenti di asilo esistono ma ? stato sottolineato che Lampedusa non era il luogo in che i profughi e richiedenti di asilo potenziale ricevevano in materia un’informazione esauriente. Queste informazione, cos? come l’assistenza per i passi di domanda di asilo, sono prodigate una volta che gli arrivati sono stati trasferiti altrove in altri centri di accoglimento, a carattere meno provvisorio, in Italia. Cos? certi esprimono il desiderio di chiedere l’asilo, il HCR trasmette l’informazione alla polizia italiana.
50. Per?, quando il numero di arrivati ? importante (ci? che ? pi? spesso il caso) e che i trasferimenti sono effettuati molto velocemente, capita che gli arrivati non siano informati del loro diritto di chiedere l’asilo. Sono informati allora nel centro in che sono trasferiti. Questa lacuna concernente l’informazione sull’accesso alla protezione internazionale pu? dare problemi nella misura in cui le persone di certe nazionalit? sono suscettibili di essere rinviate direttamente nel loro paese di origine. Gli arrivati non sono in linea di massima, per?, in grado di ricevere immediatamente un’informazione dettagliata sull’accesso al procedimento di asilo. L’emergenza ? altrove: sono esauriti, disorientati, e vogliono lavarsi, mangiare