Conclusioni: Parzialmente inammissibile
Violazione dell’articolo 5 – Diritto alla libert? ed alla sicurezza, Articolo 5-1 – Arresto o detenzione regolare Articolo 5-1-f – Sfratto,
Violazione dell’articolo 5 – Diritto alla libert? ed alla sicurezza, Articolo 5-2 – Informazione sulle ragioni dell’arresto Informazione nel pi? corto termine, Violazione dell’articolo 5 – Diritto alla libert? ed alla sicurezza, Articolo 5-4 – Controllo della legalit? della detenzione, Violazione dell’articolo 3 – Interdizione della tortura, Articolo 3 – Trattamento degradante, (Risvolto patrimoniale,
No-violazione dell’articolo 3 – Interdizione della tortura, Articolo 3 – Trattamento degradante, (Risvolto patrimoniale, Violazione dell’articolo 4 del Protocollo n? 4 – Interdizione degli sfratti collettivi di estero-generale, articolo 4 del Protocollo n? 4 – Interdizione degli sfratti collettivi di estero,
Violazione dell’articolo 13+3 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo, (Articolo 3 – Interdizione della tortura Trattamento degradante,
Violazione dell’articolo 13+P4-4 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo, (articolo 4 del Protocollo n? 4 – Interdizione degli sfratti collettivi di estero-generale Interdiction degli sfratti collettivi di estero, Danno giuridico – risarcimento, Articolo 41 – Danno giuridico
Soddisfazione equa,
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL?UOMO
SECONDA SEZIONE
Causa Khlaifia e altri c. ITALIA
(Ricorso n. 16483/12)
SENTENZA
STRASBURGO
1? settembre 2015
Questa sentenza diverr? definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire modifiche di forma.
Nella causa Khlaifia e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell?uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
I??l Karaka?, presidente,
Guido Raimondi,
Andr?s Saj?,
Neboj?a Vu?ini?,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 16 giugno 2015,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All?origine della causa vi ? un ricorso (n. 16483/12) presentato contro la Repubblica italiana con cui tre cittadini tunisini, sigg. Saber Ben Mohamed Ben Ali Khlaifia, Fakhreddine Ben Brahim Ben Mustapha Tabal e Mohamed Ben Habib Ben Jaber Sfar (?i ricorrenti?), hanno adito la Corte il 9 marzo 2012 ai sensi dell?articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libert? fondamentali (?la Convenzione?).
2. I ricorrenti sono stati rappresentati dagli avv. L.M. Masera e S. Zirulia del foro di Milano. Il governo italiano (?il Governo?) ? stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.
3. I ricorrenti affermano che il loro trattenimento in un centro di accoglienza per migranti in situazione irregolare ? avvenuto in violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione. Affermano inoltre di essere stati oggetto di una espulsione collettiva e di non disporre, nel diritto italiano, di alcun ricorso effettivo per denunciare la violazione dei loro diritti fondamentali.
4. Il 27 novembre 2012 il ricorso ? stato comunicato al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1983, 1987 e 1988. Il sig. Khlaifia (il ?primo ricorrente?) ? residente a Om Laarass (Tunisia); i sigg. Tabal e Sfar (il ?secondo e il terzo ricorrente?) sono residenti a El Mahdia (Tunisia).
A. Lo sbarco dei ricorrenti sulle coste italiane e la loro espulsione verso la Tunisia
6. Il 16 e il 17 settembre 2011 ? rispettivamente per il primo e per il secondo e terzo di loro ?, i ricorrenti lasciarono con altre persone la Tunisia a bordo di imbarcazioni di fortuna allo scopo di raggiungere le coste italiane. Dopo varie ore di navigazione le imbarcazioni furono intercettate dalla guarda costiera italiana che li scort? fino al porto dell?isola di Lampedusa. I ricorrenti giunsero sull?isola rispettivamente il 17 e il 18 settembre 2011.
7. I ricorrenti furono trasferiti al Centro di Soccorso e Prima Accoglienza (di seguito il ?CSPA?) situato a Contrada Imbriacola dove, dopo avere dispensato i primi soccorsi, le autorit? procedettero alla loro identificazione.
8. Essi furono sistemati in un settore del centro riservato ai Tunisini adulti. I ricorrenti affermano di essere stati accolti in spazi sovraffollati e sporchi e di essere stati obbligati a dormire sul pavimento a causa della scarsit? di letti disponibili e della cattiva qualit? dei materassi. I pasti venivano consumati all?esterno, seduti per terra. Il centro veniva sorvegliato in permanenza dalle forze dell?ordine, in modo che qualsiasi contatto con l?esterno era impossibile.
9. I ricorrenti rimasero nel centro di accoglienza fino al 20 settembre, quando scoppi? una violenta rivolta tra i migranti. I luoghi furono devastati da un incendio, e i ricorrenti furono trasportati al parco sportivo di Lampedusa per passarvi la notte. All?alba del 21 settembre, essi riuscirono insieme ad altri migranti a eludere la vigilanza delle forze dell?ordine e a raggiungere il paese di Lampedusa. Da l?, iniziarono insieme ad altri 1.800 migranti circa delle manifestazioni di protesta nelle strade dell?isola. Fermati dalla polizia, i ricorrenti furono ricondotti prima nel centro di accoglienza e poi all?aeroporto di Lampedusa.
10. Il mattino del 22 settembre 2011 i ricorrenti furono imbarcati in aerei con destinazione Palermo. Una volta sbarcati, furono trasferiti a bordo di navi ormeggiate nel porto della citt?. Il primo ricorrente sal? sul ?Vincent?, con altre 190 persone circa, mentre il secondo e il terzo ricorrente furono condotti a bordo della nave ?Audacia?, con circa 150 persone.
11. Secondo la versione dei ricorrenti, su ciascuna nave i migranti furono raggruppati tutti insieme nei saloni-ristorante, in quanto l?accesso alle cabine era vietato. I ricorrenti affermano di avere dormito per terra e atteso varie ore per poter utilizzare le toilette. Potevano uscire sui balconi delle navi due volte al giorno soltanto per pochi minuti. I ricorrenti affermano di essere stati insultati e maltrattati dagli agenti di polizia che li sorvegliavano in continuazione e di non aver ricevuto alcuna informazione da parte delle autorit?.
12. I ricorrenti rimasero a bordo delle navi rispettivamente fino al 27 e al 29 settembre, date nelle quali furono trasportati all?aeroporto di Palermo per essere rimpatriati.
13. Prima di salire sugli aerei, i migranti furono ricevuti dal console della Tunisia. Secondo i ricorrenti, quest?ultimo si sarebbe limitato a registrare i loro dati anagrafici, conformemente agli accordi italo-tunisini conclusi nell?aprile 2011 (paragrafi 28-30 infra).
14. Nel formulario di ricorso, i ricorrenti hanno affermato che per tutta la durata della loro permanenza in Italia non ? mai stato rilasciato loro alcun documento.
In allegato alle sue osservazioni, il Governo ha tuttavia prodotto tre decreti di respingimento datati 27 e 29 settembre 2011 adottati nei confronti dei ricorrenti. Il testo di tali decreti, in sostanza identici e redatti in italiano con una traduzione in lingua araba, era il seguente:
?Il Questore della provincia di Agrigento
Visti gli atti del fascicolo, da cui risulta che
1) in data 17 [18] settembre 2011 il personale appartenente alle forze dell?ordine ha trovato nella provincia di Agrigento vicino alla linea di confine/vicino alla frontiera dell?isola di Lampedusa il sig ?.., [cognome e nome] nato a (…) il [data] (…) cittadino tunisino (…) non completamente identificato in quanto privo di documenti (sedicente);
2)lo straniero ? entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;
3) il rintraccio dello straniero ha avuto luogo all?entrata/immediatamente dopo l?entrata nel territorio nazionale, e precisamente: isola di Lampedusa
ATTESO che non ? ravvisabile alcuna delle ipotesi di cui all?articolo 10 c. 4 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
CONSIDERANDO che si deve procedere ai sensi dell?articolo 10 c. 2 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
DISPONE
IL RESPINGIMENTO CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA
Della persona sopra menzionata
INFORMA
? che il presente decreto pu? essere impugnato, entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua notifica, dinanzi al giudice di pace di Agrigento;
? che la presentazione del ricorso non sospende in alcun caso l?efficacia del presente decreto;
? [che] il direttore dell?ufficio immigrazione proceder?, in esecuzione del presente decreto, alla notifica dello stesso e di una copia sinteticamente tradotta verso una lingua conosciuta dallo straniero, oppure verso la lingua inglese, francese o spagnola; alla sua comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di origine, secondo quanto previsto dall?articolo 2 c. 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998; e alla sua registrazione ai sensi dell?articolo 10 c. 6 dello stesso decreto legislativo;
Accompagnamento alla frontiera di Roma Fiumicino
[Fatto a] Agrigento [il] 27[29]/09/2011 Per il Capo della Polizia
[Firma]?
15. I decreti suddetti erano accompagnati da un verbale di notifica che recava le stesse date, anch?esso redatto in italiano e munito di traduzione in arabo. Nello spazio riservato alla firma dei ricorrenti, detti verbali recano l?annotazione manoscritta ?[l?interessato] si rifiuta di firmare e ricevere copia?.
16. Arrivati all?aeroporto di Tunisi, i ricorrenti furono liberati.
B. L?ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Palermo
17. Alcune associazioni di lotta contro il razzismo presentarono denuncia per i trattamenti ai quali erano stati sottoposti i migranti, dopo il 20 settembre 2011, a bordo delle navi ?Audacia?, ?Vincent? e ?Fantasy?.
18. Un procedimento penale per abuso d?ufficio e arresto illegale (articoli 323 e 606 del codice penale) fu avviato contro ignoti. Il 3 aprile 2012 il pubblico ministero chiese l?archiviazione del procedimento.
19. Con un?ordinanza resa il 1? giugno 2012 il giudice per le indagini preliminari (di seguito il ?GIP?) di Palermo accolse la richiesta del pubblico ministero.
20. Nelle sue motivazioni, il GIP sottoline? che il fatto di avere posto i migranti nel CSPA era finalizzato ad accoglierli, assisterli, provvedere alle loro necessit? igieniche per il tempo strettamente necessario, prima di condurli in un CIE (centro di identificazione ed espulsione) o di adottare misure in loro favore. Al CSPA i migranti potevano beneficiare di un?assistenza giuridica e ottenere informazioni relative alle procedure da seguire per presentare una domanda di asilo.
Il GIP condivise la premessa del pubblico ministero secondo la quale l?interpretazione delle condizioni relative ai motivi e alla durata della permanenza dei migranti nelle CSPA era a volte vaga; egli consider? tuttavia che entravano in gioco moltissime considerazioni che escludevano che i fatti della presente causa siano costitutivi di un reato (?una tendenziale forzatura dei requisiti della ?strumentalit?? e della ?ristrettezza temporale? ? spesso causata da una molteplicit? di fattori che escludono con sicurezza la possibilit? di configurare, in tali fattispecie, illeciti di rilievo penale?).
Il GIP osserv? che la Questura di Agrigento si era limitata a registrare la presenza di migranti al CSPA senza adottare decisioni che disponessero il trattenimento degli stessi.
21. Secondo il GIP l?equilibrio precario raggiunto sull?isola di Lampedusa era stato rotto il 20 settembre 2011, quando un gruppo di Tunisini aveva provocato un incendio doloso, danneggiando seriamente il CSPA di Contrada Imbriacola e rendendolo inidoneo a soddisfare le esigenze legate all?accoglienza e al soccorso dei migranti. Le autorit? avevano allora organizzato un ponte aereo e navale allo scopo di evacuare i migranti da Lampedusa. Il giorno dopo si erano verificati degli scontri al porto dell?isola tra la popolazione locale e un gruppo di stranieri che aveva minacciato di far esplodere delle bombole di gas. Vi era perci? una situazione che rischiava di degenerare ed era coperta dalla nozione di stato di necessit? di cui all?articolo 54 del codice penale (paragrafo 32 infra). Pertanto, concluse il GIP, era necessario procedere al trasferimento immediato di una parte dei migranti utilizzando, tra l?atro, delle navi.
Per quanto riguarda il fatto che, in questa situazione di emergenza, non fosse stata adottata alcuna decisione formale di trattenimento a bordo di navi, il GIP ritenne che questo non potesse equivalere ad un arresto illegale e che le condizioni per un trasferimento dei migranti in un CIE non fossero soddisfatte. In effetti, da una parte i CIE erano gi? sovraffollati; dall?altra, gli accordi conclusi con le autorit? tunisine facevano pensare che il rimpatrio dovesse essere immediato. Il fatto che sia stata applicata agli interessati una misura di respingimento senza controllo giurisdizionale adottata vari giorni dopo lo sbarco non era illegittimo secondo il GIP. Il calcolo del ?termine ragionevole? per l?adozione di tali atti e per la permanenza degli stranieri nel CSPA doveva tenere conto delle difficolt? logistiche (stato del mare, distanza tra l?isola di Lampedusa e la Sicilia) e del numero di migranti interessati. In queste circostanze, concluse il GIP, non vi era stata violazione della legge.
Peraltro, consider? il GIP, non poteva essere imputato alcun dolo alle autorit?, la cui condotta era stata dettata, in primo luogo, dall?interesse pubblico perseguito. I migranti non avevano subito alcun danno ingiusto.
22. Nella misura in cui i denuncianti lamentavano che il modo in cui erano stati trattati i migranti aveva messo in pericolo la loro salute, il GIP osserv? che dalle indagini risultava che nessuna delle persone a bordo delle navi aveva presentato domanda di asilo. Coloro che, nel CSPA di Lampedusa, avevano manifestato l?intenzione di agire in tal senso, insieme ai soggetti vulnerabili, erano stati trasferiti nei centri di Trapani, Caltanissetta e Foggia. I minori non accompagnati erano stati posti in strutture ad hoc e a bordo delle navi non erano presenti donne incinte. Sulle navi, i migranti avevano potuto beneficiare di un?assistenza medica, di acqua calda, di elettricit?, di pasti e bevande caldi. Peraltro, da una nota di un?agenzia di stampa datata 25 settembre 2011, risultava che un membro del Parlamento era salito a bordo delle navi ormeggiate nel porto di Palermo, e aveva constatato che i migranti erano in buona salute, che erano assistiti e dormivano in cabine dotate di biancheria o su poltrone reclinabili. Alcuni Tunisini erano stati trasferiti in ospedale, altri erano stati curati a bordo dal personale sanitario. Accompagnato dal vice questore e da funzionari di polizia, il deputato in questione aveva conversato con alcuni migranti. In tal modo, egli aveva constatato che essi avevano accesso a luoghi di preghiera, che il cibo era adeguato (pasta, pollo, contorno, frutta e acqua) e che la protezione civile aveva messo a loro disposizione dei capi di abbigliamento. Alcuni migranti lamentavano l?assenza di rasoi, ma il deputato aveva osservato che si trattava di una misura volta a evitare atti di autolesionismo.
23. Il GIP osserv? che, bench? i migranti non fossero in stato di detenzione o di arresto, una foto apparsa su un giornale mostrava uno di loro con le mani legate da bende nere e accompagnato da un agente di polizia. L?interessato faceva parte di un gruppo ristretto di persone che, temendo un rimpatrio imminente, avevano commesso degli atti di autolesionismo e avevano danneggiato alcuni autobus. Secondo il GIP, l?apposizione delle bende era necessaria per garantire l?integrit? fisica delle persone interessate e per evitare atti aggressivi nei confronti degli agenti di polizia, che non erano n? armati n? dotati di altri mezzi di coercizione. In ogni caso, la condotta degli agenti di polizia era giustificata da uno ?stato di necessit?? nel senso dell?articolo 54 del codice penale (paragrafo 32 infra).
24. Alla luce di quanto sopra esposto, il GIP consider? che il fascicolo non contenesse la prova dell?esistenza degli elementi materiale e morale dei reati puniti dagli articoli 323 e 606 del codice penale.
C. Le decisioni del giudice di pace di Agrigento
25. Due dei migranti che erano stati oggetto di decreti di respingimento impugnarono tali misure dinanzi al giudice di pace di Agrigento.
26. Con due decreti del 4 luglio e del 30 ottobre 2011 rispettivamente, il giudice di pace annull? i decreti di respingimento.
Nelle motivazioni, il giudice di pace osserv? che gli interessati erano stati trovati sul territorio italiano rispettivamente il 6 maggio e il 18 settembre 2011 e che i decreti controversi erano stati adottati solo il 16 maggio e il 24 settembre 2011. Certo, l?articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (paragrafo 27 infra) non indicava alcun termine per l?adozione dei decreti di respingimento; rimaneva comunque il fatto, consider? il giudice, che un atto che per la sua stessa natura limitava la libert? del suo destinatario doveva essere adottato entro un tempo ragionevolmente breve dal momento del fermo dello straniero irregolare. Concludere diversamente, afferm? il giudice, equivaleva a permettere un trattenimento de facto del migrante in assenza di una decisione motivata dell?autorit?, il che era contrario alla Costituzione.
II. IL DIRITTO E I DOCUMENTI INTERNI PERTINENTI
A. Le disposizioni in materia di allontanamento degli stranieri in situazione irregolare
27. Il decreto legislativo n. 286 del 1998 (?Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero?), come modificato dalle leggi n. 271 del 2004 e n. 155 del 2005 e dal decreto legislativo n. 150 del 2011, dispone, tra l?altro:
Articolo 10 (respingimento)
?1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera ? altres? disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessit? di pubblico soccorso.
(…)
4. Le disposizioni dei commi 1 [e] 2 (…) non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
(…).?
Articolo 13 (espulsione amministrativa)
?1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’Interno pu? disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari esteri.
2. L’espulsione ? disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:
a) ? entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non ? stato respinto ai sensi dell’articolo 10;
(…)
8. Avverso il decreto di espulsione pu? essere presentato ricorso all’autorit? giudiziaria ordinaria (…).?
Articolo 14 (esecuzione dell?espulsione)
?1. Quando non ? possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione pi? vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all’articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessit? di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identit? o nazionalit? ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilit? di un mezzo di trasporto idoneo.
(…).?
B. L?accordo bilaterale con la Tunisia
28. Il 5 aprile 2011 il governo italiano ha concluso un accordo con la Tunisia in materia di controllo dell?ondata di immigrazione irregolare proveniente da tale paese.
29. Il testo dell?accordo non ? stato reso pubblico. Secondo un comunicato stampa pubblicato sul sito internet del ministero dell?Interno italiano il 6 aprile 2011, la Tunisia si impegnava a rafforzare il controllo delle sue frontiere allo scopo di evitare nuove partenze di clandestini, con l?aiuto di mezzi logistici messi a sua disposizione dalle autorit? italiane.
30. Inoltre, la Tunisia si impegnava ad accettare il ritorno immediato dei Tunisini giunti irregolarmente in Italia dopo la conclusione dell?accordo. I cittadini tunisini potevano essere rimpatriati attraverso procedure semplificate, che prevedono la semplice identificazione della persona interessata da parte delle autorit? consolari tunisine.
C. Il Senato italiano
31. Il 6 marzo 2012 la commissione straordinaria per i diritti umani del Senato italiano (di seguito, la ?commissione straordinaria del Senato?) ha approvato un rapporto ?sullo stato [del rispetto] dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per i migranti in Italia?. Visitato dalla commissione l?11 febbraio 2009, il CSPA di Lampedusa viene descritto in particolare nei seguenti passaggi:
?L?accoglienza nel centro di Lampedusa ? limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l?identit? del migrante e la legittimit? della sua permanenza sul territorio o per disporne l’allontanamento. In realt?, come denunciato dall’HCR e da diverse organizzazioni che operano sul campo, i tempi di permanenza si sono prolungati anche per pi? di venti giorni senza che siano stati adottati provvedimenti formali riguardanti lo status giuridico delle persone trattenute. Il trattenimento prolungato, l’impossibilit? di comunicare con l’esterno, la mancanza di libert? di movimento senza alcun presupposto giuridico o amministrativo che preveda tali restrizioni ai migranti hanno provocato un clima di tensione molto alta, spesso sfociata in episodi di protesta e di autolesionismo. Sulla legittimit? di tale situazione si sono succeduti in questi mesi numerosi appelli da parte delle organizzazioni che lavorano sull’isola.?
?La porta di ingresso d? su un corridoio dal quale si accede a stanze di circa 5 metri per 6: sono destinate ad accogliere 12 persone. Nelle stanze si trovano, messi l’uno accanto all’altro, letti a castello a quattro livelli, nei quali trovano posto fino a 25 uomini per ciascuna stanza (…). In molti blocchi lungo i corridoi sono stati sistemati i materassi in gommapiuma. In molti casi la gommapiuma dei materassi ? stata fatta a pezzi per essere utilizzata come cuscino. In alcuni casi sul ripiano delle scale, all’aperto, hanno trovato posto i materassi di due persone, protette da teli improvvisati. (…). Sul soffitto, in molti casi, la schermatura in plastica delle luci ? stata rimossa e le luci sono assenti. Alla fine del corridoio, su un lato, sono presenti i servizi e le docce. Non ci sono porte e la privacy ? garantita da tende di stoffa o plastica improvvisate qui e l?. Non ci sono rubinetti e le bocchette non mandano acqua se non quando viene attivata centralmente. Alle volte lo scarico ? bloccato, al suolo vi ? acqua e altri liquidi che giungono fino al corridoio e nelle stanze dove hanno trovato posto i materassi in gommapiuma. L’odore di latrina pervade tutti gli ambienti. Inizia a piovere. Chi si trova sulle scale in acciaio e deve accedere al piano superiore si bagna e porta negli alloggi umidit? e sporcizia.?
D. Il codice penale
32. Nelle sue parti pertinenti, l?articolo 54 c. 1 del codice penale recita:
?Non ? punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessit? di salvare s? od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, n? altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (…).?
III. ELEMENTI PERTINENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
33. I fatti di causa si inseriscono nel quadro degli arrivi massicci di migranti irregolari sulle coste italiane nel 2011, in particolare a seguito delle insurrezioni in Tunisia, e poi del conflitto in Libia.
A. L?Assemblea parlamentare del Consiglio d?Europa
34. In questo contesto, l?Assemblea parlamentare del Consiglio d?Europa (APCE) ha costituito una sottocommissione ad hoc ?sull?arrivo massiccio di migranti in situazione irregolare, di richiedenti asilo e di rifugiati sulle rive del sud dell?Europa? (di seguito ?la sottocommissione ad hoc dell?APCE?), che ha effettuato una visita informativa a Lampedusa il 23 e il 24 maggio 2011. Un rapporto relativo alla visita ? stato pubblicato il 30 settembre 2011. Nelle sue parti pertinenti tale rapporto recita:
?(…)
II. Storia di Lampedusa in materia di accoglienza di flussi migratori misti
(…)
9. Per la sua posizione geografica vicina alle coste africane, l?isola di Lampedusa ha conosciuto vari episodi durante i quali ha dovuto fare fronte a numerosi arrivi per mare di persone che volevano recarsi in Europa (31.252 persone nel 2008, 11.749 nel 2007, 18.047 nel 2006, 15.527 nel 2005).
10. Gli arrivi si sono notevolmente diradati nel 2009 e nel 2010 (rispettivamente 2.947 e 459) a seguito di un accordo concluso tra l?Italia e la Libia di Muammar Gheddafi. Tale accordo, fortemente criticato a causa delle violazioni dei diritti dell?uomo in Libia e delle condizioni di vita deplorevoli dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo nel paese, ? stato oggetto di critiche anche perch? presentava il rischio, poi confermato dall?HCR, che a dei richiedenti asilo e a dei rifugiati fosse vietato l?accesso alla tutela internazionale. Tuttavia, esso si ? rivelato estremamente efficace per fermare gli arrivi, cosicch? i centri di accoglienza dell?isola sono stati chiusi e le organizzazioni internazionali attive a Lampedusa hanno sospeso la loro presenza sul campo.
11. Nel 2011, a seguito delle insurrezioni in Tunisia, e poi in Libia, l?isola ha dovuto affrontare una nuova ondata di arrivi via mare. Gli sbarchi sono ricominciati in due tempi. In primo luogo sono arrivati sull?isola dei Tunisini, seguiti da navi provenienti dalla Libia, sulle quali si trovavano moltissime donne e bambini piccoli. Gli sbarchi sono iniziati il 29 gennaio 2011 e rapidamente la popolazione dell?isola si ? trovata raddoppiata.
12. A seguito di tali arrivi, l?Italia ha rapidamente dichiarato lo stato di emergenza umanitaria sull?isola di Lampedusa ed ha fatto appello alla solidariet? degli Stati membri dell?Unione europea. Sono stati conferiti dei poteri d?urgenza al prefetto di Palermo per gestire la situazione.
13. Al 21 settembre 2011, 55.298 persone erano arrivate via mare a Lampedusa (tra cui 27.315 dalla Tunisia e 27.983 dalla Libia, in particolare Nigeriani, Ghanesi, Maliani e Ivoriani).
(…).
V. I protagonisti della vicenda e le loro responsabilit?
26. La Prefettura della provincia di Agrigento ? responsabile di tutte le questioni legate all?accoglienza delle persone in arrivo sull?isola fino al loro trasferimento. La prefettura sopraintende anche Accoglienza, [il partner privato] che gestisce i due centri di accoglienza dell?isola. L?ufficio della polizia dell?immigrazione della provincia di Agrigento ? incaricato di procedere all?identificazione, ai trasferimenti e agli eventuali rimpatri delle persone in arrivo. Dal 13 aprile 2011 ? la Protezione civile italiana che coordina la gestione dei flussi migratori provenienti dall?Africa del Nord.
27. Anche la comunit? internazionale ? fortemente mobilitata sul campo. L?Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR), l?Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), la Croce Rossa, l?Ordine di Malta e l?ONG Save the Children hanno delle equipe sul posto.
28. L?HCR, l?OIM, la Croce Rossa e Save the Children fanno parte del ?Praesidium project? e forniscono la loro assistenza per la gestione dei flussi migratori misti via mare su Lampedusa. Queste organizzazioni sono autorizzate ad avere una presenza permanente all?interno dei centri di accoglienza di Lampedusa e dispongono di interpreti e di mediatori culturali. A partire da febbraio 2011 esse hanno spedito delle equipe sul posto (come si ? visto, la loro presenza era stata sospesa con la diminuzione degli arrivi). Il ?Praesidium project?, che da allora ? stato esteso in altri centri in Italia, ? visto come una buona pratica in Europa e le organizzazioni implicate hanno pubblicato congiuntamente una guida di gestione dei flussi migratori misti via mare (disponibile per il momento soltanto in italiano, ma che sar? ben presto tradotta in inglese).
29. I membri della sottocommissione ad hoc hanno potuto constatare che tutte le parti suddette lavorano in accordo, in uno sforzo di coordinazione e con il comune scopo prioritario di salvare delle vite durante le operazioni di salvataggio in mare, di fare il massimo per accogliere le persone che arrivano in condizioni decenti, e poi collaborare affinch? siano trasferite rapidamente in centri di accoglienza situati altrove in Italia.
VI. Strutture di accoglienza di Lampedusa
30. ? fondamentale che i trasferimenti verso centri situati altrove in Italia vengano effettuati quanto pi? rapidamente possibile in quanto le capacit? di accoglienza di cui dispone l?isola di Lampedusa sono insufficienti ad ospitare tutte le persone che arrivano e inadatte a permanenze di molti giorni.
31. Lampedusa ha due centri di accoglienza: il centro principale a Contrada Imbriacola e la Base Loran.
32. Il centro principale ? un centro di prima accoglienza e alloggio (CSPA). La sottocommissione ad hoc ? stata informata dal Direttore del centro che la capacit? di accoglienza varia da 400 a 1.000 posti. Alla data della visita il centro ospitava 804 persone. Le condizioni di accoglienza erano corrette, bench? molto essenziali. Le stanze erano riempite di materassi appoggiati uno all?altro sul pavimento. Gli edifici, che sono dei blocchi prefabbricati, sono aerati in quanto le stanze dispongono di finestre e, quando il centro ospita un numero di persone corrispondente alle sue capacit?, i sanitari sembrano sufficienti.
33. Al momento della visita della sottocommissione, il centro era diviso in due parti. Una era riservata alle persone che arrivano dalla Libia e ai minori non accompagnati (ivi compresi i minori non accompagnati tunisini). L?altra, un centro chiuso all?interno del centro (esso stesso chiuso), era riservata agli adulti tunisini.
(…).
VIII. Controlli sanitari
41. Le equipe mediche e sanitarie delle diverse organizzazioni (Croce Rossa, MSF, Ordine di Malta) e le numerose equipe regionali sono coordinate dal capo dell?unit? sanitaria di Palermo.
42. Non appena le guardie costiere vengono a sapere dell?arrivo di una imbarcazione, ne informano il coordinatore medico e gli comunicano il numero di persone che si trovano a bordo. Tutte le persone interessate vengono allora immediatamente informate e mobilitate, a qualsiasi ora del giorno e della notte.
43. I primi controlli sullo stato di salute delle persone che arrivano vengono effettuati sul porto, fin dal momento dello sbarco. A monte, dei membri /medici dell?ordine di Malta accompagnano i guardacoste o la dogana durante le operazioni di intercettazione e di salvataggio in mare. Essi informano le equipe mediche mobilitate sul porto di possibili casi in cui sia necessaria una presa in carico medica specifica e immediata.
44. Dal momento dello sbarco, le persone in arrivo vengono classificate in funzione delle loro necessit?, secondo un codice di colori ben definito. Le persone che necessitano di un ricovero ospedaliero vengono trasferite tramite elicottero verso Palermo o altrove. Gli ospedali sono obbligati ad accettare tali pazienti, anche oltre la loro capacit?.
45. A volte manca il tempo per effettuare i primi controlli di tutte le persone in arrivo sul porto, e tali controlli devono pertanto continuare nei centri di accoglienza. ? stata evidenziata altres? la necessit? di avere nei centri delle procedure quanto pi? standardizzate possibile.
46. I problemi pi? frequenti sono: mal di mare, disturbi delle vie respiratorie superiori, ustioni (nafta, acqua di mare, sole o una combinazione dei tre fattori), disidratazione, dolore generalizzato (a causa della postura sulla nave), disturbi psicologici o uno stress acuto (a causa del rischio elevato di perdere la vita durante la traversata). Alcune persone che arrivano dalla Libia soffrivano di stress acuto ancora prima di iniziare la traversata. Le persone in arrivo sono estremamente vulnerabili e possono essere state vittima di violenze fisiche e/o psicologiche e i loro traumi sono a volte causati dai trattamenti da loro subiti in Libia. Peraltro, molte donne sono incinte e devono essere visitate pi? accuratamente. Sono stati accertati alcuni casi di tubercolosi e le persone interessate sono state messe immediatamente in quarantena in un ospedale.
47. La valutazione dello stato di salute delle persone in arrivo a Lampedusa rimane di carattere generale. Una valutazione individuale non ? possibile sull?isola e viene effettuata altrove previo trasferimento. Tuttavia, chiunque chieda di essere visitato pu? esserlo e nessuna richiesta in tal senso viene rigettata. Il capo dell?unit? sanitaria di Palermo procede a un?ispezione regolare delle attrezzature sanitarie e dell?alimentazione dei centri.
48. MSF e la Croce Rossa hanno espresso la loro preoccupazione per quanto riguarda le condizioni sanitarie in caso di sovraffollamento dei centri. ? stato anche sottolineato che i Tunisini, separati dalle altre persone in arrivo per mezzo di una barriera, non disponevano di un accesso diretto alle equipe mediche del centro di accoglienza.
IX. Informazione sulle procedure di asilo
49. L?equipe dell?HCR informa sinteticamente i migranti in arrivo delle procedure di asilo esistenti ma ? stato sottolineato che Lampedusa non era il luogo in cui i potenziali rifugiati e richiedenti asilo ricevevano una informazione esaustiva in materia. Tali informazioni, cos? come l?assistenza per le pratiche inerenti alla domanda di asilo, vengono fornite una volta che i migranti in arrivo sono stati trasferiti in altri centri di accoglienza, di carattere meno provvisorio, altrove in Italia. Se alcuni esprimono l?intenzione di chiedere l?asilo, l?HCR trasmette l?informazione alla polizia italiana.
50. Tuttavia, quando il numero di migranti in arrivo ? considerevole (cosa che accade sempre pi? spesso) e i trasferimenti vengono effettuati molto rapidamente, capita che le persone in arrivo non vengano informate del loro diritto di chiedere l?asilo. Essi vengono pertanto informati nel centro in cui vengono trasferiti. Questa lacuna, che riguarda l?informazione sull?accesso alla protezione internazionale, pu? porre problemi allorquando le persone di alcune nazionalit? possono essere rinviate direttamente nel loro paese di origine. Come regola generale, tuttavia, i migranti in arrivo non sono in grado di ricevere immediatamente una informazione dettagliata sull?accesso alla procedura di asilo. L?urgenza ? altrove: essi sono sfiniti, disorientati e vogliono lavarsi, mangiare e dormire.
X. I Tunisini
51. Durante l?ultima ondata di arrivi, i Tunisini sono stati i primi ad accostare a Lampedusa nel febbraio 2011. Questi arrivi sono stati problematici per vari motivi. Come sopra indicato, poich? gli arrivi via mare si sono notevolmente ridotti nel 2009 e nel 2010, i centri di accoglienza dell?isola erano chiusi. I migranti tunisini si sono dunque ritrovati per la strada, in condizioni deplorevoli. Quando i centri sono stati riaperti, la loro capacit? di accoglienza ? stata immediatamente saturata. I Tunisini sono stati successivamente trasferiti in altri centri di trattenimento in Italia, e poi, quando questi ultimi sono stati a loro volta saturati, in centri di accoglienza aperti previsti per i richiedenti asilo.
52. Il fatto che i Tunisini siano quasi tutti dei migranti economici e la difficolt? a organizzare dei rimpatri immediati verso la Tunisia hanno motivato la decisione delle autorit? italiane di accordare loro il 5 aprile 2011, con decreto, dei permessi di residenza temporanea di sei mesi. 25.000 Tunisini erano gi? arrivati in Italia in tale data, ma solo 12.000 hanno approfittato di tale misura (in quanto i restanti 13.000 erano gi? spariti dai centri in tale data). Questa misura ha avuto le conseguenze ormai note: delle tensioni con la Francia e una seria rimessa in discussione della libert? di circolazione nello spazio Schengen.
53. Il 5 aprile 2011 l?Italia ha concluso con la Tunisia un accordo che prevede un certo numero di rimpatri quotidiani dei migranti tunisini arrivati in Italia dopo tale data. L?accordo non ? mai stato reso pubblico ma sono state citate cifre comprese tra 30 e 60 rimpatri al giorno. Alla data della visita della sottocommissione ad hoc, i rimpatri verso la Tunisia erano stati sospesi.
54. Tale sospensione dei rimpatri ha prodotto la conseguenza che, alla data della visita della sottocommissione ad hoc, circa 190 Tunisini erano detenuti sull?isola. Alcuni di essi lo erano da pi? di venti giorni, in un centro chiuso situato esso stesso all?interno del centro chiuso di Contrada Imbriacola. Malgrado l?affermazione delle autorit? secondo la quale i Tunisini non sono dei detenuti in quanto non si trovano in celle, i membri della sottocommissione hanno potuto constatare che le condizioni alle quali erano sottoposti erano assimilabili a una detenzione e a una privazione della libert?.
55. Bench? i membri della sottocommissione ad hoc comprendano la preoccupazione delle autorit? italiane di arginare l?ondata di immigrazione irregolare proveniente dalla Tunisia, alcune regole devono tuttavia essere rispettate in materia di detenzione. Il centro di Contrada Imbriacola non ? adatto al trattenimento di migranti in situazione irregolare. Questi vi vengono de facto incarcerati, senza avere accesso a un giudice. Come ha gi? ricordato l?Assemblea parlamentare nella sua Risoluzione 1707 (2010), ?il trattenimento viene attuato secondo una procedura definita dalla legge, viene autorizzato da un?autorit? giudiziaria ed ? soggetto a un controllo giudiziario periodico?. Questi criteri non vengono rispettati a Lampedusa e le autorit? italiane dovrebbero trasferire immediatamente i migranti in situazione irregolare in centri di trattenimento adatti, e con le garanzie giuridiche necessarie, altrove in Italia.
56. Un altro elemento fondamentale menzionato in tale risoluzione ? l?accesso all?informazione. Tutte le persone trattenute devono infatti essere informate rapidamente, in una lingua che comprendono ?delle principali ragioni giuridiche e fattuali del loro trattenimento, dei loro diritti, delle norme e della procedura di impugnazione?. Ora, se ? vero che i Tunisini con i quali i membri della sottocommissione ad hoc hanno parlato erano perfettamente consapevoli della irregolarit? del loro ingresso sul territorio italiano (alcuni di loro del resto non erano al primo tentativo ed erano gi? stati rimandati in Tunisia in passato), lo stesso non pu? dirsi per l?informazione sui loro diritti e sulla procedura. Le autorit? italiane non erano esse stesse in grado di indicare ai membri della sottocommissione ad hoc quando sarebbero potuti riprendere i rimpatri verso la Tunisia. Questa incertezza, oltre a rappresentare un fattore di stress notevole, sottolinea ancora una volta l?inadeguatezza del trattenimento di Tunisini a Lampedusa per lunghi periodi, senza possibilit? di accesso a un giudice.
57. Come sopra indicato, il 20 settembre un incendio ha causato gravi danni nel principale centro di accoglienza. Sembra che sia stato appiccato da migranti tunisini che intendevano protestare contro le loro condizioni di trattenimento e il loro imminente rimpatrio forzato in Tunisia. ? da notare che in tale data pi? di 1.000 Tunisini erano detenuti sull?isola, cinque volte di pi? che al momento della visita della sottocommissione ad hoc.
58. Quando l?isola ospitava meno di 200 Tunisini, la sottocommissione ad hoc non aveva avuto l?autorizzazione a visitare la parte chiusa del centro di accoglienza in cui gli stessi erano detenuti. Le autorit? avevano informato i membri della sottocommissione che la visita era impossibile per motivi di sicurezza, evocando tensioni all?interno di detta parte del centro nonch? dei tentativi di autolesionismo da parte di alcuni Tunisini.
59. Sapendo che le autorit? erano gi? preoccupate da una situazione di tensione quando vi erano meno di 200 Tunisini nel centro, vi ? motivo di chiedersi perch? pi? di 1.000 fossero detenuti nello stesso centro il 20 settembre. Di fatto, tale centro non ? n? concepito n? ufficialmente designato come un centro di trattenimento di migranti in situazione irregolare.
(…).
XIV. Un onere sproporzionato per l?isola di Lampedusa
77. La gestione inadeguata o tardiva della crisi all?inizio del 2011, nonch? i fatti recenti avranno senza dubbio delle conseguenze irreparabili per gli abitanti di Lampedusa. La stagione turistica del 2011 sar? catastrofica. Mentre nel 2010 si era registrato un aumento del 25% del numero dei visitatori, a partire da febbraio 2011 tutte le prenotazioni sono state annullate. Alla fine di maggio 2011 tutti i registri di prenotazione degli albergatori erano vuoti. I professionisti del settore turistico hanno espresso il loro sgomento ai membri della sottocommissione ad hoc. Essi avevano infatti sostenuto delle spese di rinnovo o di miglioramento delle infrastrutture turistiche utilizzando il denaro versato per le prenotazioni. Hanno dovuto rimborsare queste somme al momento dell?annullamento e si ritrovano ora in una situazione economica precaria, indebitati e senza prospettive di entrate economiche per la stagione 2011.
78. Peraltro, i membri della sottocommissione ad hoc hanno potuto constatare il lavoro rappresentato dalla pulizia e dalla demolizione delle imbarcazioni (o di ci? che ne ? rimasto e che ingombra il porto) e il pericolo potenziale che tali imbarcazioni o relitti rappresentano per la qualit? delle acque dell?isola, che deve rispettare delle disposizioni ambientali rigide. Tali operazioni sono inoltre molto costose (mezzo milione di euro per le 42 imbarcazioni ancora in acqua alla data della visita, quando l?isola contava 270 relitti). Sono state adottate misure dalla Protezione civile allo scopo di assicurare lo smantellamento delle imbarcazioni e il pompaggio dei liquidi inquinanti.
79. Lo stato di deperimento delle imbarcazioni in questione ? peraltro indicativo del grado di disperazione delle persone che vi rischiano la vita attraversando il Mediterraneo. I guardacoste hanno indicato ai membri della sottocommissione ad hoc che soltanto il 10 % delle imbarcazioni che arrivano si trovavano in buono stato di riparazione.
80. In occasione della visita della delegazione, alcuni rappresentanti degli abitanti dell?isola (in particolare alcune persone che rappresentano il ramo alberghiero e la ristorazione) e il sindaco di Lampedusa hanno comunicato le loro idee per rimediare a questa catastrofe per l?economia locale. In nessun momento hanno espresso l?intenzione di smettere di accogliere le persone che arrivano con le imbarcazioni, ben al contrario, ma hanno chiesto una giusta compensazione per le perdite dovute al fatto che la loro isola ha vocazione a fornire rifugio.
81. Per questo hanno predisposto un documento contenente varie proposte, che hanno trasmesso alla delegazione. La proposta di maggior rilievo consisterebbe nel riconoscimento dell?isola in quanto zona franca. La delegazione ha preso nota di questa proposta, e anche della proposta di prorogare di un anno la scadenza del pagamento delle imposte per gli abitanti dell?isola. Pur sottolineando che tali questioni non rientrano nel suo mandato, i membri della sottocommissione ad hoc invitano le autorit? italiane competenti a esaminare tali domande tenendo conto del pesante fardello costituito, per l?isola e i suoi abitanti, dagli arrivi via mare di migranti irregolari, di rifugiati e di richiedenti asilo.
XV. Conclusioni e raccomandazioni
(…).
92. Sulla base delle sue osservazioni, la sottocommissione ad hoc invita le autorit? italiane:
1. a continuare ad adempiere senza eccezioni e senza indugio al loro obbligo di soccorrere le persone in situazione di pericolo in mare e di garantire la protezione internazionale, compreso il diritto di asilo e di non respingimento;
2. ad attuare delle misure flessibili che permettano di aumentare le capacit? di accoglienza a Lampedusa;
3. a migliorare le condizioni di accoglienza nei centri esistenti, in particolare nella Base Loran, assicurando in via prioritaria che le condizioni sanitarie e di sicurezza rispondano alle norme vigenti ? anche quando i centri sono sovraffollati ? e procedendo a controlli rigorosi e frequenti degli obblighi che incombono sulla societ? privata incaricata della gestione dei centri;
4. ad accertarsi che le persone in arrivo abbiano la possibilit? di contattare le loro famiglie quanto pi? rapidamente possibile, e questo anche durante la loro permanenza a Lampedusa, in particolare alla Base Loran, dove vi sono dei problemi in tal senso;
5. a prevedere delle strutture di accoglienza adeguate per i minori non accompagnati, vigilando affinch? essi non siano detenuti e siano separati dagli adulti;
6. a chiarire lo status giuridico del trattenimento de facto nei centri di accoglienza di Lampedusa;
7. soprattutto per quanto riguarda i Tunisini, a mantenere in stato di trattenimento amministrativo i migranti in situazione irregolare soltanto secondo una procedura definita dalla legge, avallata da un organo giudiziario e oggetto di un controllo giudiziario periodico;
8. a continuare a garantire il trasferimento rapido dei nuovi arrivati in centri di accoglienza situati in altre localit? in Italia, anche se il loro numero dovesse aumentare;
9. ad esaminare le domande formulate dalla popolazione di Lampedusa allo scopo di sostenerla in misura proporzionale all?onere che su essa incombe, in particolare in termini economici;
10. a non concludere accordi bilaterali con le autorit? di paesi nei quali la situazione non ? sicura e in cui i diritti fondamentali delle persone intercettate non vengono adeguatamente garantiti, in particolare la Libia.?
B. Amnesty International
35. Il 21 aprile 2011, Amnesty International ha pubblicato un rapporto dal titolo ?Conclusioni e raccomandazioni di Amnesty International alle autorit? italiane a seguito della missione di ricerca a Lampedusa e Mineo ?. Si riportano di seguito le parti pertinenti (documento in lingua inglese):
?Una crisi umanitaria provocata dalle stesse autorit? italiane?
…
A partire da gennaio 2011, a Lampedusa si ? verificato un crescente numero di sbarchi di persone provenienti dal Nordafrica. Alla data del 19 aprile, erano arrivate in Italia oltre 27.000 persone, la maggior parte delle quali sulla piccola isola. Nonostante il significativo aumento degli sbarchi, che si prevedeva continuasse ad aumentare alla luce della piega presa dagli eventi in Nordafrica, le autorit? italiane hanno lasciato che la grande quantit? di persone arrivate a Lampedusa si moltiplicasse fino a quando la situazione sull?isola ? diventata ingestibile. Lampedusa dipende dalla terraferma per l?approvvigionamento di praticamente tutti i beni e i servizi di prima necessit? e non ? attrezzata per essere un grande centro di accoglienza e di soggiorno, pur disponendo della dotazione essenziale per poter fungere da centro di transito per piccoli gruppi di persone.
…
Mancanza di informazioni sull?accesso alle procedure di asilo
In considerazione del fatto che, al momento della visita di Amnesty International sull?isola, l?UNHCR aveva stimato che a Lampedusa vi fossero circa 6.000 cittadini stranieri, il numero di persone incaricate di fornire informazioni riguardo l?asilo risultava essere assolutamente inadeguato. Da ci? che Amnesty International ha potuto verificare, le informazioni riguardo alle procedure di asilo erano fornite da un ristretto gruppo di persone, assolutamente inadeguato in rapporto al numero degli arrivi. Inoltre, le persone che arrivavano erano sottoposte a una visita medica molto sbrigativa e a una selezione molto sommaria. Per di pi?, sembrava si partisse dal presupposto che tutte le persone arrivate dalla Tunisia fossero migranti economici.
Per Amnesty International ? particolarmente preoccupante che, al momento della sua visita, i cittadini stranieri non fossero stati opportunamente informati su come accedere alle procedure di asilo, e che gli stessi non fossero stati identificati o selezionati correttamente. La delegazione ha parlato con persone a cui non erano state date affatto informazioni sui procedimenti di asilo, o a cui erano state date in modo molto inadeguato; in molti casi non era stata data loro alcuna informazione sulla loro situazione. Non gli era stato detto per quanto tempo avrebbero dovuto rimanere sull?isola n? quale sarebbe stata la loro destinazione finale una volta trasferiti altrove. Visto che molti di coloro che erano arrivati a Lampedusa avevano gi? sopportato viaggi per mare estremamente pericolosi, e che alcuni avevano visto addirittura i propri compagni di viaggio affogare, le spaventose condizioni sull?isola e la pressoch? totale assenza di informazioni costituivano una ulteriore fonte di ansia e di stress.
Secondo il parere di Amnesty International, i sistemi di asilo e di accoglienza erano completamente collassati per il grave sovraffollamento causato dalla totale mancanza di una organizzazione tempestiva e sistematica dei trasferimenti dall?isola.
Condizioni nei ?Centri? dell?isola
A Lampedusa, la delegazione di Amnesty International ha visitato sia il centro principale nella Contrada Imbriacola, presso il quale sono registrati e ospitati uomini adulti, provenienti prevalentemente dalla Tunisia, sia la base militare Loran, dove sono ospitati bambini e nuovi arrivi dalla Libia.
Il centro principale presso la Contrada Imbriacola ? attrezzato per funzionare come un centro di transito per un numero relativamente contenuto di persone; la sua capacit? totale ? appena superiore alle 800 persone. Il 30 marzo, i delegati di Amnesty International hanno parlato con le persone che erano ospitate presso il centro mentre ne entravano o ne uscivano. La delegazione non ? potuta entrare nel centro stesso in quella occasione ma ha potuto accedervi il giorno seguente quando il centro era stato appena sgomberato in quanto erano stati tutti trasferiti dall?isola.
Coloro che vivevano nel centro hanno riferito che vi erano condizioni spaventose, compreso grave sovraffollamento, sporcizia e dotazioni sanitarie inutilizzabili. Alcune persone hanno riferito ai delegati di Amnesty International che avevano preferito dormire per la strada piuttosto che nel centro in quanto lo ritenevano troppo sporco per essere abitabile. Amnesty International successivamente ha parlato con il Direttore del centro che ha confermato il sovraffollamento affermando che, il 29 marzo lo stesso ospitava 1.980 persone, oltre il doppio della sua capacit? massima.
Sebbene Amnesty International abbia potuto visitare il centro solo dopo che era stato sgombrato, la situazione riscontrata dalla delegazione conferma quanto dichiarato dai precedenti abitanti. Nonostante al momento della visita fosse in corso una operazione di pulizia, vi era un terribile odore di acque reflue, vi erano sparsi i resti di tende di fortuna ed erano ancora evidenti cataste di rifiuti.
…
ESPULSIONI SOMMARIE COLLETTIVE, SECONDO QUANTO RIFERITO, DI CITTADINI TUNISINI DA LAMPEDUSA A PARTIRE DAL 7 APRILE 2011, A SEGUITO DELLA FIRMA DI UN ACCORDO TRA LE AUTORITA? ITALIANE E QUELLE TUNISINE.
Amnesty International ? estremamente preoccupata per i rimpatri forzati cominciati il 7 aprile a Lampedusa a seguito della recente firma di un accordo tra le autorit? tunisine e quelle italiane. Al momento della redazione del presente rapporto, tali rimpatri sono ancora in corso e, secondo quanto riferito, dall?11 aprile sono effettuati due volte al giorno per mezzo aereo.
Il 6 aprile, il Ministero dell?interno italiano ha annunciato che l?Italia aveva firmato un accordo con la Tunisia a seguito del quale quest?ultima si impegnava a rafforzare i controlli alle frontiere al fine di impedire le partenze e ad accettare la rapida riammissione di persone sbarcate recentemente e in procinto di sbarcare in Italia. Amnesty International ? particolarmente preoccupata del fatto che, secondo il sopra citato annuncio, i migranti tunisini sbarcati sulle spiagge italiane possano essere ?rimpatriati direttamente? e con ?procedure semplificate?.
Alla luce di tale annuncio, e viste, in particolare le conclusioni di Amnesty International in relazione alla totale inadeguatezza delle procedure di asilo a Lampedusa, l?organizzazione ritiene che le persone soggette a ?rimpatri diretti? a seguito di ?procedure semplificate? siano state vittime di espulsioni sommarie collettive.
Secondo quanto risulta a Amnesty International, le persone sono state trasferite dall?isola entro uno o due giorni dal loro arrivo. Risulta, pertanto, estremamente improbabile che a tali persone sia stata offerta la possibilit? di accedere a una opportunit? significativa o adeguata di dichiarare che non dovevano essere rimpatriati in Tunisia in base alla protezione internazionale o ad altre motivazioni. In tali circostanze le sopra citate espulsioni equivarrebbero a espulsioni sommarie (cfr. le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell?Uomo nella causa Hassanpour-Omrani c. Svezia e Jabari c. Turchia). Tali pratiche sono severamente proibite ai sensi del diritto internazionale, regionale e nazionale sui diritti dell?uomo e dei rifugiati. Ulteriori norme sui diritti dell?uomo e dei rifugiati richiedono che lo Stato che effettua l?espulsione deve prevedere un efficace via di ricorso contro le espulsioni. Procedere all?espulsione senza dare alle persone interessate la possibilit? di esercitare il loro diritto a impugnare tale decisione tramite un procedura efficace determina di per s? una violazione dei diritti dell?uomo, a prescindere dal fatto che l?espulsione mette le persone interessate in una situazione di grave rischio di violazioni dei diritti dell?uomo, che, a sua volta, costituirebbe una violazione del principio di non respingimento.
…?
IN DIRITTO
I. QUESTIONE PRELIMINARE
36. Nelle sue osservazioni complementari e sull?equa soddisfazione del 9 luglio 2013, il Governo eccepisce per la prima volta il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne facendo osservare che ai sensi dell?articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998: ?avverso il decreto di espulsione, lo straniero pu? (?) presentare ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l?autorit? che ha disposto l?espulsione? (paragrafo 27 supra). Ebbene, i ricorrenti non si sono avvalsi di tale ricorso.
37. Nelle loro osservazioni del 23 maggio 2013 in risposta alle prime osservazioni del Governo, i ricorrenti notavano che all?ultimo paragrafo, in data 25 settembre 2012, il Governo si era limitato a chiedere alla Corte di ?dichiarare il ricorso irricevibile ai sensi dell?articolo 35 ? 1? senza indicare le vie di ricorso che avrebbero dovuto essere esperite. Pertanto essi indicavano che in tali condizioni il Governo non potrebbe eccepire il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.
Ad ogni modo i ricorrenti affermano di non aver mai avuto la possibilit? di presentare alle autorit? giudiziarie italiane un ricorso riguardante la legalit? della loro privazione della libert?.
Per quanto riguarda la possibilit? di presentare una denuncia per violazione dei loro diritti convenzionali dinanzi alle autorit? giudiziarie penali, si tratterebbe di una via di ricorso non effettiva perch? priva di effetto sospensivo.
38. La Corte rammenta che ai sensi dell?articolo 55 del suo regolamento, la Parte contraente convenuta che intenda sollevare una eccezione di irricevibilit? deve farlo, nella misura in cui lo consentano la natura dell?eccezione e le circostanze, nelle sue osservazioni scritte od orali sulla ricevibilit? del ricorso (N.C. c. Italia [GC], n. 24952/94, ? 44, CEDU 2002-X). Nel caso di specie, il Governo non ha chiaramente sollevato una eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne nelle sue osservazioni del 25 settembre 2013 sulla ricevibilit? e sul merito, in quanto si era ivi limitato ad affermare che la Corte avrebbe dovuto dichiarare il ricorso ?irricevibile ai sensi dell?articolo 35 ? 1? senza indicare il motivo di tale irricevibilit? n?, in questo caso, la via di ricorso che avrebbe dovuto essere seguita. La questione della mancata presentazione, da parte dei ricorrenti, di un ricorso al giudice di pace avverso i decreti di respingimento era affrontata soltanto nelle osservazioni complementari e sull?equa soddisfazione. Il Governo non fornisce alcuna spiegazione su tale indugio e la Corte non rileva alcuna circostanza eccezionale che possa esonerarlo dall?obbligo di sollevare le eccezioni in tempo utile (si veda, mutatis mutandis, Dhahbi c. Italia, n. 17120/09, ? 24, 8 aprile 2014, e G.C. c. Italia, n. 73869/10, ? 36, 22 aprile 2014).
39. Ne consegue che il Governo non pu? eccepire il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL?ARTICOLO 5 ? 1 DELLA CONVENZIONE
40. I ricorrenti ritengono di essere stati privati della loro libert? in maniera incompatibile con l?articolo 5 ? 1 della Convenzione.
Questa disposizione recita:
?1. Ogni persona ha diritto alla libert? e alla sicurezza. Nessuno pu? essere privato della libert?, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
a) se ? detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l?esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
c) se ? stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all?autorit? giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all?autorit? competente;
e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f) se si tratta dell?arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale ? in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.?
41. Il Governo contesta questa tesi.
A. Sulla ricevibilit?
1. Sulla compatibilit? ratione materiae del motivo di ricorso con la Convenzione
a) L?eccezione del Governo
42. Il Governo eccepisce innanzitutto l?inapplicabilit? dell?articolo 5 al caso di specie. Esso sostiene che le autorit? italiane hanno identificato i ricorrenti secondo le norme italiane ed europee pertinenti e ci? non sarebbe contestato dai ricorrenti. In seguito gli interessati sono stati accolti nel CSPA, che non sarebbe un centro di detenzione, ma un centro di primo soccorso e di assistenza (in particolare d?ordine igienico-sanitario) per tutti i migranti arrivati in Italia nel 2011. Le organizzazioni presenti all?interno del CSPA fornivano un?assistenza giuridica, compresa quella sulle procedure da seguire per presentare una domanda di asilo. I ricorrenti sono stati poi trasferiti a bordo delle navi ?Vincent? e ?Audacia? ? che dovevano essere considerate come il ?naturale prolungamento del CSPA? di Lampedusa ? a causa dell?incendio doloso che altri migranti avevano provocato all?interno del CSPA due o tre giorni dopo l?arrivo dei ricorrenti. Dovendo fronteggiare una situazione di emergenza umanitaria e logistica, le autorit? italiane sono state costrette a trovare nuovi luoghi per l?accoglienza, che secondo il Governo non possono essere considerati luoghi di detenzione o di arresto.
43. Alla luce di quanto esposto sopra, il Governo sostiene che i ricorrenti non sono stati n? arrestati n? detenuti, ma ?semplicemente [soccorsi] in mare e condotti all?isola di Lampedusa per essere assistiti e per la loro sicurezza fisica? Spiega che la legge obbligava le autorit? a salvare e a identificare i ricorrenti, i quali si trovavano nelle acque territoriali italiane nel momento in cui le loro imbarcazioni sono state intercettate dalla guardia costiera. Dunque, secondo il Governo, le misure adottate nei confronti dei ricorrenti non costituiscono una privazione arbitraria della libert?. Ben al contrario, a suo parere si trattava di misure necessarie per far fronte a una emergenza umanitaria e per mantenere un giusto equilibrio tra la sicurezza dei migranti e quella della popolazione locale.
b) La replica dei ricorrenti
44. I ricorrenti ammettono che secondo la legge italiana i CSPA non sono luoghi di detenzione ma strutture di accoglienza. Tuttavia essi sostengono che questa circostanza non impedisce di ritenere che, in concreto, essi siano stati privati della loro libert? all?interno del CSPA di Lampedusa e a bordo delle navi ?Vincent? e ?Audacia?. Al riguardo osservano che ? stato loro vietato di allontanarsi da queste strutture, che erano costantemente sorvegliate dalle forze di polizia. Ci? sarebbe stato confermato dai rapporti della sottocommissione ad hoc dell?APCE (paragrafo 34 supra) e dalla commissione straordinaria del Senato (paragrafo 31 supra). Quest?ultima ha constatato i trattenimenti prolungati, l?impossibilit? di comunicare con l?esterno e la mancanza di libert? di movimento.
c) Valutazione della Corte
i. Principi generali
45. La Corte rammenta che laddove il paragrafo 1 dell?articolo 5 sancisce il diritto alla libert?, esso intende la libert? fisica della persona prefiggendosi di assicurare che nessuno ne sia privato arbitrariamente (Abdolkhani e Karimnia c. Turchia, n. 30471/08, ? 125, 22 settembre 2009). Tra privazione della libert? e restrizione della libert? di circolare che obbediscono all?articolo 2 del Protocollo n. 4 vi ? soltanto una differenza di livello o di intensit?, non di natura o di sostanza. La collocazione nell?una o nell?altra di queste categorie risulta talvolta ardua, perch? in alcuni casi marginali ? una pura questione di valutazione, ma la Corte non pu? eludere una scelta da cui dipendono l?applicabilit? o la inapplicabilit? dell?articolo 5 della Convenzione (Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, ?? 92-93, serie A n. 39). Per sapere se una persona ? stata privata della libert?, occorre partire dalla sua situazione concreta e tener conto di un insieme di criteri specifici del suo caso particolare come il genere, la durata, gli effetti e le modalit? di esecuzione della misura considerata (Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, ? 42, Recueil des arr?ts et d?cisions 1996-III, e Stanev c. Bulgaria [GC], n. 36760/06, ? 115, CEDU 2012).
ii. Applicazione di questi principi al caso di specie
46. La Corte nota innanzitutto che il Governo non ha contestato l?affermazione dei ricorrenti (paragrafi 8 e 44 supra) secondo la quale era loro vietato allontanarsi dal CSPA di Lampedusa e dalle navi ?Vincent? e ?Audacia?, che erano costantemente sorvegliate dalle forze di polizia. Inoltre, al paragrafo 54 del suo rapporto pubblicato il 30 settembre 2011 (paragrafo 34 supra), la sottocommissione ad hoc dell?APCE ha constatato che ?nonostante le autorit? affermino che i Tunisini non sono dei detenuti in quanto non sono nelle celle (?) le condizioni alle quali essi erano sottoposti [nel centro di Contrada Imbriacola] erano molto simili alla detenzione e alla privazione della libert??. La sottocommissione ha anche indicato che i migranti erano ?de facto imprigionati, senza accesso a un giudice? (si veda il paragrafo 55 del rapporto sopra citato).
47. Quanto alla commissione straordinaria del Senato, quest?ultima ha riscontrato un ?trattenimento prolungato?, una ?impossibilit? a comunicare con l?esterno? e una ?mancanza di libert? di movimento? per i migra