Conclusioni: Parzialmente inammissibile
Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni
Beni, Danno patrimoniale – risarcimento, Articolo 41 – Danno patrimoniale
Soddisfazione equa, Danno giuridico – risarcimento, Articolo 41 – Soddisfazione equa,
SECONDA SEZIONE
CAUSA KERMAN ?TEKN ED ALTRI C. TURCHIA
(Richiesta no 22035/10)
SENTENZA
STRASBURGO
15 novembre 2016
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma
Nel causa Keriman Tekin ed altri c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta di:
Julia Laffranque, presidentessa,
Egli ?Karaka?,
Paul Lemmens,
Valeriu Grico?,
Ksenija Turkovi?,
Jon Fridrik Kj?lbro,
Giorgio Ravarani, giudici,
e di Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 11 ottobre 2016,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 22035/10) diretta contro la Repubblica della Turchia e di cui nove cittadini di questo Stato (“i richiedenti”) hanno investito la Corte il 12 aprile 2010 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono stati rappresentati da OMISSIS, avvocati a Diyarbakr.? Il governo turco (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente.
3. I richiedenti adducono in particolare che il loro diritto al rispetto del loro bene ? stato violato.
4. Il 28 agosto 2014, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. L’elenco dei richiedenti figura qui acclusa.
6. I fatti della causa, come risultano delle osservazioni e documenti presentati dalle parti, possono riepilogare come segue.
7. Ad una data non precisata, i richiedenti, ogni membro di una stessa famiglia, acquisirono un terreno di 129,40 m?, situato al centro della citt? di Kulp su che fecero costruire, nel 1997, una casa in pietra, kagir ev.
8. In seguito a lavori catastali, un atto di propriet? fu stabilito dalle autorit? il 5 novembre 1999. Il terreno fu repertoriato al catasto come “isolato 218, appezzamento 3”. La casa fu lei anche menzionata sul registro fondiario e, di conseguenza, sull’atto di propriet?.
9. I richiedenti abitarono questa casa fino nel 2004.
10. Ad una data non precisata, le autorit? decisero di demolire la scuola che si trova sull’appezzamento divisorio e di costruire a questo luogo una nuova determinazione scolastica.
11. Un studio di suolo fu realizzato alla domanda dell’amministrazione. Il rapporto corrispondente, datato del 3 settembre 2003, conclude che la costruzione prevista rischiava di provocare un scivolamento di terreno e che era preferibile di scegliere un altro sito.
12. Le offerte ottenute in seguito al procedimento di passaggio di mercato pubblico non essendo state giudicate soddisfacenti di un punto di vista finanziaria, le autorit? decisero di non inseguire il procedimento.
13. Su domanda di una delle societ? avendo risposto all’appello di offerte, il tribunale amministrativo di Diyarbakr ?ordin?, il 13 gennaio 2004, di sospendere all’esecuzione di questa decisione.
14. Nell’agosto 2004, un nuovo studio di suolo fu realizzato. Questa conclude che i rischi di frana e di scivolamento di terreno potevano essere neutralizzati dalle tecniche di costruzione adattata di cui la creazione di un sistema di drenaggio ed il collocamento in posto di un muro di sostegno prima dei lavori di perquisizioni (erosione del suolo).
15. Il 20 settembre 2004, un contratto fu passato con una societ? privata ed i lavori si avviarono.
16. Fin dall’inizio dei lavori di perquisizioni, gli edifici che si trovano ai dintorni immediati del cantiere di cui la casa occupata dai richiedenti, subirono dei danni patrimoniali, fessure sui muri, i suoli ed i massimale.
17. Ad una data non precisata, i richiedenti chiesero alla corte d’appello di Kulp di fare constatare i danni consecutivi ai lavori di costruzione della scuola di fare valutare il loro danno poi.
18. Sempre ad una data non precisata, i richiedenti dovettero lasciare la loro casa, diventata inagibile in ragione delle fessure. Secondo essi, le autorit? hanno versato loro un aiuto al rialloggio.
19. Una prima perizia, datata del 22 novembre 2004, valut? il costo dei risarcimenti a 8 534 libri turchi (TRY), o circa 4 590 euros (EUR, a questa data,).
20. Secondo il rapporto di un secondo stimo, datato del 1 maggio 2005, i danni subiti dal bene dei richiedenti ammontavano a 25 446 TRY, circa 14 380 EUR a questa data, dopo applicazione dell’abbattimento per vetust?.
21. Il 22 agosto 2005, i richiedenti sollecitarono presso della prefettura di Diyarbakr ?il pagamento di un’indennit?. La loro domanda essendo stata respinta implicitamente, i richiedenti introdussero dinnanzi al tribunale amministrativo di Diyarbakr un ricorso del pieno contenzioso, tam yarg davas. Richiesero la somma di 28 682 TRY, circa 17 280 EUR a questa data, abbinati di interessi al tasso legale a partire dal 1 novembre 2004.
22. I giudici amministrativi ordinarono una perizia che conclude che, se la costruzione della scuola era buona la principale sorgente dei danni avendo leso l’abitazione dei richiedenti, i difetti di costruzione di questa avevano essi contribuiti anche al danno, e questo all’altezza 15 al 20%. Prendendo in conto l’abbattimento per vetust? cos? come la parte imputabile ai difetti di costruzione, i periti valutarono il danno subito a 13 067 TRY, circa 7 260 EUR, sulla base dei prezzi della costruzione del 2004, anno della realizzazione dei danni patrimoniali.
23. In risposta ad un’ordinanza del tribunale, il municipio di Kulp indic? che la casa dei richiedenti era stata eretta senza permessa di costruire, che i richiedenti non avevano depositato mai di domanda di amnistia immobiliare, imar aff, ?e che la situazione del loro bene non era r?gularisable per le ragioni che tengono al tempo stesso in vigore al piano di urbanistica ed ai requisiti meccanici della costruzione.
Aggiunse che, in virt? del piano di urbanistica in vigore a questa data ed adottato dopo la costruzione della casa dei richiedenti, lo statuto della zona dove si trovava l’immobile contenzioso doveva fare l’oggetto di una decisione dopo un studio della Direzione generale delle catastrofi naturali.
24. Con un giudizio del 24 marzo 2008, il tribunale amministrativo respinse i richiedenti. Indic? di prima che, se la costruzione della scuola aveva causato dei danni al bene dei richiedenti, non ne rimaneva meno di questi ultimi avevano eretto la loro casa su un terreno che presenta un rischio di scivolamento, senza tenere conto delle costrizioni tecniche che ci? implicava. Aggiunse che i richiedenti non avevano ottenuto mai di permesso di costruire, n? prima di, n? durante, n? anche dopo i lavori, e che non disponevano neanche di un permesso di abitare. Conclude che la loro casa faceva parte degli edifici di cui la legislazione necessitava in vigore la demolizione e che, avuto riguardo alla mancanza di permesso, i richiedenti non disponevano di un interesse legalmente protetto.
25. I richiedenti formarono un ricorso contro questo giudizio. Arguivano che era stabilito che il danno subito dalla loro casa risultava dalla costruzione della scuola. Stimavano che la circostanza che il loro bene era stato edificato senza permesso di costruire non poteva avere incidenza sulla responsabilit? dell’amministrazione. A questo riguardo, sostenevano che nessuna costruzione, non anche la scuola in causa, non disponeva di permesso di costruire nella sotto-prefettura di Kulp. Aggiungevano che, per costruire questa scuola cos? come una zona industriale, il municipio e l’amministrazione convenuta avevano espropriato dei beni che avrebbero essi stati costruiti anche senza permessi. Sostenevano peraltro che la zona dove si trovava la casa era un quartiere di abitazione che il municipio avrebbe deciso di riabilitare. Questa ultima avrebbe avuto intenzione di espropriare gli abitanti visti di trasformare il quartiere in zona commerciale, ma avrebbe rinunciato al suo progetto con mancanza di fondi. Infine, i richiedenti sostenevano che il sotto prefettura aveva ammesso implicitamente la sua responsabilit? in ci? che avrebbe versato alle vittime un aiuto al rialloggio di un importo di 75 TRY, circa 43 EUR.
26. Il 17 dicembre 2008, il Consiglio di stato respinse il ricorso.
27. Il 26 giugno 2009, l’alta giurisdizione respinse parimenti la domanda di rettifica di sentenza presentata dai richiedenti.
28. Secondo i richiedenti, questa ultima sentenza ? stata notificata alla parte attrice il 13 novembre 2009.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
29. Secondo l’articolo 32 della legge no 3194 sul piano di sviluppo del territorio, la demolizione dei lavori realizzati senza permessi, nelle zone dove il suo ottenimento ? obbligatorio, pu? essere ordinata dal sindaco o il prefetto su decisione del consiglio comunale o del consiglio dipartimentale
30. La legge no 2981 del 24 febbraio 1984, detto di amnistia di urbanistica, offri la possibilit? di ottenere la regolarizzazione di certe costruzioni realizzate senza permessi ed in violazione delle regole di urbanistica. Pi? particolarmente, l’articolo 12 di questa legge permette di ottenere un permesso di costruire per ogni lavoro compiuto o durante costruzione purch? questo non sconfina su una via pubblica o sulla propriet? di uno terzo.
IN DIRITTO
I. SULL’ECCEZIONE DI INAMMISSIBILIT? CHE RIGUARDA IL SIG. OMISSIS
31. Il Governo contesta la qualit? di vittima del Sig. OMISSIS. Indica che questo ? deceduto il 19 agosto 2009, o prima dell’introduzione della richiesta. Invita la Corte a dichiarare la richiesta inammissibile per quanto lo riguarda.
32. I richiedenti non hanno risposto all’eccezione cos? sollevata dal Governo.
33. La Corte ricorda che una richiesta non pu? essere presentata che con le persone viventi o nel loro nome, Varnava ed altri c. Turchia [GC], nostri 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 e 16073/90, ? 111, CEDH 2009, e Centra di risorse giuridiche al nome di Valentin C?mpeanu c. Romania [GC], no 47848/08, ? 96, CEDH 2014. Cos?, in un certo numero di cause dove la vittima diretta era deceduta prima dell’introduzione della richiesta, la Corte ha negato di riconoscere a questa vittima diretta, fu rappresentata, un locus standi alle fini dell’articolo 34 della Convenzione, Kaya e Polat c. Turchia, d?c.), i nostri 2794/05 e 40345/05, 21 ottobre 2008, Dvo?ek ?e Dvo?kov? c. Slovacchia, no 30754/04, ? 41, 28 luglio 2009, ed Aizpurua Ortiz ed altri c. Spagna, no 42430/05, ? 30, 2 febbraio 2010.
34. Quindi, il Sig. Vehbi Tekin essendo deceduto prima dell’introduzione della richiesta, la Corte considera che nella misura in cui la richiesta ? introdotta nel suo nome, deve essere respinta per incompatibilit? ratione personae con le disposizioni della Convenzione, al senso del suo articolo 35 ? 3 hanno, e che deve essere respinta in applicazione dell’articolo 35 ? 4.
35. In queste condizioni, la Corte considera che la richiesta, per quanto riguarda il Sig. Vehbi Tekin, ? incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione al senso del suo articolo 35 ? 3 hanno, e che deve essere respinta, in applicazione del suo articolo 35 ? 4.
II. Su La Violazione Addotta Di L’articolo 1 Del Protocollo No 1 A La Convenzione
36. I richiedenti si lamentano di un attentato al loro diritto al rispetto del loro bene al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
37. Il Governo combatte questa tesi.
A. Sull’ammissibilit?
1. Gli argomenti delle parti
38. Il Governo stima che i richiedenti non possono, in ci? che riguarda la costruzione danneggiata, avvalersi di un bene o di una “speranza legittima” al senso della Convenzione. A questo riguardo, indica che la casa in causa ? stata eretta in multa alla regolamentazione ed al piano di urbanistica, che i richiedenti non dispongono n? di un permesso di costruire n? di un permesso di abitare e che la situazione giuridica del loro bene non ? r?gularisable.
39. I richiedenti rinviano agli argomenti che hanno esposto dinnanzi alle giurisdizioni nazionali.
2. La valutazione della Corte
40. La questione a decidere con la Corte ? quella di sapere se la casa dei richiedenti pu? essere considerata come un bene al senso della Convenzione.
41. A questo riguardo, la Corte ricorda che la nozione di “beni” menzionati nella prima parte dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ha una portata autonoma che non si limita alla propriet? di beni corporali e che ? indipendente delle qualifiche formali del diritto interno: certi altri diritti ed interessi costituendo degli attivi pu? passare anche per i “diritti patrimoniali” e dunque dei “beni” alle fini di questa disposizione, ?neryldz ?c. Turchia [GC], no 48939/99, ? 124, CEDH 2004 XII. La nozione di “beni” non si limita neanche ai “beni reali” e pu? ricoprire anche dei valori patrimoniali, ivi compreso dei crediti, in virt? dalle quali un richiedente pu? pretendere avere almeno una speranza legittima e ragionevole di ottenere il godimento effettivo di un diritto di propriet? (vedere, per esempio, Principe Hans-Adamo II di Liechtenstein c. Germania [GC], no 42527/98, ? 83, CEDH 2001-VIII. In ogni causa, importa di esaminare se le circostanze, considerate nel loro insieme, hanno reso il richiedente titolare di un interesse sostanziale protetto dall’articolo 1 del Protocollo no 1, Depalle c. Francia [GC], no 34044/02, ? 62, CEDH 2010, ed Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 54, CEDH 1999 II.
42. Nello specifico, la Corte osserva che la casa dei richiedenti ? stata eretta, permisi senza di costruire, su un terreno che apparteneva loro, in violazione del diritto dell’urbanistica, e che gli interessati non disponevano neanche di un permesso di abitare.
43. Nota che i richiedenti non sono stati inquietati per? mai in ragione di questa illegalit? e che hanno potuto godere del loro bene in modo completamente normale tra 1997, data della costruzione, e 2004. Niente indica solamente le autorit? abbiano previsto ad un momento o ad un altro di fare uso delle prerogative che conferiva loro l’articolo 32 della legge sull’urbanistica.
44. Peraltro, la Corte rileva che il Governo non ha contraddetto mai l’affermazione dei richiedenti di dopo la quale nessuna costruzione nella sotto-prefettura di Kulp non dispone di permesso.
45. Infine, la Corte osserva che la casa ? repertoriata al registro fondiario, che ? menzionata espressamente nel titolo di propriet? rilasciata ai richiedenti e che questa ultima menzione non ? corredata da nessuna altra precisione.
46. Alla luce di questi elementi, la Corte stima che i richiedenti disponevano di un interesse patrimoniale a godere della loro casa che era riconosciuta sufficientemente ed importando per costituire un “bene” al senso della norma espressa nella prima frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Questa disposizione ? applicabile in quanto al motivo di appello esaminato dunque (Depalle, precitato, ? 68.
47. La Corte constata peraltro che questo motivo di appello non ? manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilit?. Lo dichiara ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Gli argomenti delle parti
48. I richiedenti si lamentano di non essere stato indennizzato del danno che stimano essere stato causato al loro bene coi lavori di costruzione di una scuola sull’appezzamento vicino della loro. Sostengono che il fatto che non dispongono di un permesso di costruire non pu? dispensare l’amministrazione di indennizzarli per il danno di cui ? l’autore ai loro occhi. Di pi?, secondo essi, quasi nessuna costruzione nella sotto-prefettura di Kulp non disporrebbe di permesso, situazione di cui le autorit? avrebbero perfettamente cognizione e che tollererebbero, poich?, secondo i richiedenti, avrebbero espropriato delle case che non dispongono del nessuno permisi.
49. Il Governo considera che, anche supponendo che la speranza dei richiedenti di ottenere un’indennit? possa essere considerata come ragionevole, l’ingerenza controversa inseguiva un scopo legittimo che rileva dell’interesse generale.
50. Indica che la scuola ? stata costruita all’area contemplata nel piano di urbanistica, che questa area era quella della vecchia scuola, e che la nuova costruzione era perfettamente conforme alla legislazione in materia di urbanistica e priva di ogni difetto di fabbricazione.
51. Facendo riferimento al causa Hamer c. Belgio (no 21861/03) CEDH 2007 V (brani)), il Governo stima che la demolizione di una casa eretta senza permessi di costruire non costituisce un attentato sproporzionato al diritto del proprietario. Invoca anche il ragionamento che la Corte ha seguito nel causa Depalle, precitata, dove il no-rinnovo di un’autorizzazione di occupazione temporanea della tenuta pubblica ? stato considerato come non rompendo il giusto equilibrio voluto dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
2. La valutazione della Corte
52. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l’articolo 1 del Protocollo no 1 che garantisce in sostanza il diritto di propriet?, contiene tre norme distinte: la prima che si esprime nella prima frase del primo capoverso e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della propriet?; la seconda, figurando che nel secondo, fraseggia dello stesso capoverso, prevedi la privazione di propriet? e la sottopone a certe condizioni; in quanto alla terza, registrata nel secondo capoverso, riconosce agli Stati contraenti il potere, entra altri, di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale. Le secondo e terzo norme che hanno fatto riferimento agli esempi particolari di attentati al diritto di propriet?, devono interpretare si alla luce del principio consacrato dalla prima, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, ? 134, CEDH 2004-V.
53. La Corte ricorda inoltre che, per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1, un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto di beni deve essere legale e priva di arbitrariet?. Deve predisporre anche un “giusto equilibro” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, Perdig?o c. Portogallo [GC], no 24768/06, ? 63, 16 novembre 2010.
54. Nello specifico, la Corte osserva che il motivo di appello dei richiedenti riguarda la mancanza di indennizzo in ragione di danni patrimoniali avendo leso la loro casa e che non c’? nessuna ingerenza nel diritto dei richiedenti sul terreno su che suddetta casalingo ? eretto.
55. Dato che i richiedenti non possono utilizzare la loro pi? casa che ? destinata alla demolizione, la Corte stima che l’ingerenza controversa deve essere esaminata alla luce della norma generale, Tiryakiolu ?c. Turchia, d?c.), no 24404/02, 13 maggio 2008.
56. La Corte rileva che il rifiuto delle giurisdizioni nazionali di indennizzare i richiedenti per il danno patrimoniale che hanno subito tiene al fatto che la loro casa era stata eretta senza permessa di costruire, che gli interessati non avevano depositato mai di domanda di amnistia di urbanistica e che la situazione del loro bene non era r?gularisable per le ragioni che tengono al tempo stesso in vigore al piano di urbanistica ed ai requisiti tecnici della costruzione.
57. Ricorda che si ? pronunciata gi? su delle cause concernente la demolizione di case edificate in modo illegale.
58. Cos?, nel sentenza Hamer, precitato, ha giudicato che l’attentato portato al diritto di propriet? dei richiedenti con la decisione di demolizione senza indennizzo della loro casa eretta in modo illegale in una zona forestale non edificabile era proporzionata allo scopo legittimo di protezione dell’ambiente.
59. Nel causa Tiryakiolu (?decisione precitata), ha stimato che la decisione di demolizione di una casa che era stata eretta senza permessi di costruire e di cui l’illegalit? era stata constatata ed era stata segnalata al richiedente fin dall’inizio dei lavori, non rompeva il giusto equilibrio voluto dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
60. In compenso, nel sentenza ?neryldz, ?precitato che riguardava la distruzione, in seguito all’esplosione di un sito industriale pubblico, del tugurio costruisce senza permessi ed occupato senza titolo col richiedente, la Corte ha concluso alla violazione del diritto al rispetto dei beni prendendo in conto la tolleranza dell’autorit? faccia alla costruzione illegale e la circostanza che l’incertezza creata da queste ultime in seno alla societ? turca in quanto all’applicazione delle leggi che reprimono le agglomerazioni illegali non era un elemento suscettibile di portare il richiedente a pensare che la situazione che riguarda la sua abitazione rischiava di precipitare di un giorno all’altro.
61. Nello specifico, la Corte rileva che i richiedenti hanno eretto la loro casa nel 1997, ad una data dove nessuno piano di urbanistica non era stato adottato ancora dal municipio, e che ne hanno fatto uso durante parecchi anni prima che i lavori di perquisizioni in vista della costruzione di una scuola sul terreno vicino del loro non sciupano bene loro al punto di renderlo inagibile.
62. Certo, suddetto buono era stato costruito senza titolo, ed il diritto interno permetteva alle autorit? di ordinare ne la demolizione per sanzionare il mancata osservanza dell’obbligo di ottenimento preliminare di un permesso di costruire e cos? fare rispettare la legislazione in materia di urbanistica.
63. Tuttavia, forza ? di constatare che il danno subito dal bene dei richiedenti ? stato causato in modo fortuita e che le autorit? non hanno adottato mai di decisione di demolizione, punto che distingue il presente genere dei cause Tiryakiolu ?e Hamer precitati.
64. Al contrario, la questione del permesso ? stata sollevata per la prima volta con l’amministrazione durante il procedimento relativo alla domanda di indennizzo, e questo per sfuggire alla sua responsabilit? (vedere, ha contrario, Tiryakiolu, ?decisione precitata, dove le autorit? avevano notificato al richiedente l’illegalit? della sua costruzione durante i lavori.
65. Agli occhi della Corte, sembra difficile di affermare che l’ingerenza in questione partecipava della preoccupazione delle autorit? di fare applicare in vigore la regolamentazione. Sembra piuttosto che suddetta regolamentazione abbia servito di pretesto per non indennizzare i richiedenti per il danno subito e che sia stata invocata cos? in un solo scopo finanziere.
66. Niente dimostra difatti, solamente le autorit? turche abbiano condotto una politica coerente di lotta contro le costruzioni illegali e che abbiano deciso di fare demolire tutte le abitazioni che si trovano in una situazione simile a quella dei richiedenti, del meno nella sotto-prefettura di Kulp (vedere, ha contrario, Depalle, precitato, ? 89.
67. Su questo punto, la Corte rileva che i richiedenti hanno sempre affermato, tanto dinnanzi alle giurisdizioni nazionali che dinnanzi alla Corte che quasi nessuna costruzione della sotto-prefettura di Kulp non disponeva di permesso, e che l’amministrazione convenuta non ha, alla sua cognizione, contestata questa affermazione. In quanto al Governo, non ha formulato nessuna osservazione su questo punto che confermerebbe o ha annullato questa.
68. A questo riguardo, l’esistenza la legislazione relativa alle amnistie di urbanistica sembra dimostrare l’ampiezza del fenomeno di costruzione senza permessa, la tolleranza delle autorit? a fronte a questo e la loro volont? di regolarizzare la situazione giuridica dei lavori riguardati.
69. Trattandosi sempre in quanto dell’invocato per rifiutare l’indennizzo, la Corte osserva inoltre che questo non si fonda su delle considerazioni legate alla protezione dell’ambiente che costituisce un valore di cui la difesa suscita nell’opinione pubblica, e di conseguenza presso dei poteri pubblici, un interesse consolidato e sostenuto (Hamer, precitato, ? 79, e Depalle, precitato, ? 89.
70. Prendendo in conto l’insieme di questi elementi, la Corte stima che, nelle circostanze dello specifico, il rifiuto delle autorit? di indennizzare i richiedenti per il danno patrimoniale che hanno causato loro ha fatto pesare su questi ultimi un carico speciale ed esorbitante, cos? che il giusto equilibrio che deve regnare tra gli interessi dei richiedenti e quelli della comunit? ? stato rotto.
71. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
72. I richiedenti sostengono anche che la circostanza che hanno dovuto lasciare la loro casa in ragione dei danni causati a questa con la costruzione di una scuola costituisce un attentato al loro diritto al rispetto del loro domicilio al senso dell’articolo 8 della Convenzione. Nella sua parte pertinente nello specifico, questa disposizione ? formulata cos?:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare [e] del suo domicilio
2. Non pu? avere ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto che per quanto questa ingerenza ? prevista dalla legge e che costituisce una misura che, in una societ? democratica, ? necessario alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione dei reati penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? di altrui. “
73. Il Governo contesta questa tesi.
74. Rilevando che questo motivo di appello si fonda sugli stessi fatti che quelli che ha esaminato sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte stima che il motivo di appello ? ammissibile. Tuttavia, tenuto conto dei suoi conclusioni sul terreno di questa ultima disposizione, considera che il motivo di appello non solleva di questione distinta sul terreno dell’articolo 8. Di conseguenza, non ? necessario esaminarlo separatamente.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
75. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
76. I richiedenti richiedono 90 000 libri turchi, TRY – circa 30 000 euros (EUR)) per danno giuridico e 135 000 TRY, circa 45 000 EUR, per danno patrimoniale.
77. Il Governo contesta questi importi, che giudica eccessivo.
78. La Corte osserva che il danno patrimoniale subito dai richiedenti ? stato oggetto di tre perizie al livello nazionale.
79. Dato che il carattere adeguato di un risarcimento rischia di sminuire se il pagamento di questo fa astrazione di elementi suscettibili di ridurre ne il valore, tale lo scorrimento di un lasso di tempo considerevole, Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, ? 82, serie Ha no 301 B, l’importo del danno subito dovuto stato attualizzata per compensare gli effetti dell’inflazione, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, ? 258, CEDH 2006 V.
80. Tenuto conto di questi elementi, la Corte stima adeguata la somma di 11 000 EUR e l’accordo congiuntamente ai richiedenti a titolo del danno patrimoniale.
81. Trattandosi del danno giuridico, assegna congiuntamente agli interessati la somma di 5 000 EUR.
B. Oneri e spese
82. I richiedenti chiedono anche 3 200 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne e dinnanzi alla Corte.
83. A questo riguardo, indicano che hanno dovuto prosciogliere 413,60 TRY, circa 130 EUR, di onere di procedimento alla conclusione del procedimento giudiziale interno e che questo importo figura nel giudizio del tribunale amministrativo.
84. In quanto agli oneri di rappresentanza, rinviano alla griglia tariffaria dell’unione nazionale dei fori che si trattano delle prestazioni fornite durante il procedimento interno. Trattandosi del procedimento dinnanzi alla Corte, precisano che il loro avvocato ha consacrato sedici ore alla loro causa e che il suo tasso orario ? di 100 EUR. Non presentano tuttavia conteggio orario n? altro, giustificativi.
85. Il Governo contesta questa pretesa.
86. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole l’intimo di 1 200 EUR ogni onere confuso e l’accordo congiuntamente ai richiedenti.
C. Interessi moratori
87. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta inammissibile per quanto riguarda il Sig. OMISSIS ed ammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare il motivo di appello derivato dell’articolo 8 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, il seguente somme, a convertire nella moneta dello stato convenuto, al tasso applicabile alla data dell’ordinamento,:
i. 11 000 EUR, undicimila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,
ii. 5 000 EUR, cinquemila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno giuridico,
iii. 1 200 EUR, mille due centesimi euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto dai richiedenti a titolo di imposta, per oneri e spese,;
b che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
5. Respingi la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 15 novembre 2016, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Stanley Naismith Julia Laffranque
Cancelliere Presidentessa
?
Allegato
Elenco dei richiedenti:
OMISSIS