SECONDA SEZIONE
CASO KEMAL BAYRAM c. TURCHIA
(Domanda n. o 33808/11 )
FERMARE
Art 1 P1 ? Rispetto della propriet? ? Impossibilit? di impugnare giudizialmente la perdita di propriet? risultante da lavori catastali e l’iscrizione di un bene come propriet? dell’Erario, per mancata comunicazione da parte dell’amministrazione ? Periodo di prescrizione estintiva dieci anni
STRASBURGO
31 agosto 2021
Questa sentenza diverr? definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire ritocchi.
Nel caso Kemal Bayram c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una sezione composta da :
Jon Fridrik Kj?lbro, Presidente,
Carlo Ranzoni,
Ales Pejchal,
Egidijus K?ris,
Branko Lubarda,
Pauline Koskelo,
Saadet Y?ksel, juges,
et de Hasan Bak?rc?, greffier adjoint de section ,
Visto :
il ricorso (n. o 33808/11 ) proposto contro la Repubblica di Turchia da un cittadino di tale Stato, il sig. Kemal Bayram (” ricorrente su “), si ? rivolto alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione sui diritti dell’uomo e le libert? fondamentali (” la Convenzione ?) del 12 aprile 2011,
la decisione di portare la richiesta all’attenzione del governo turco (” il governo “),
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 29 giugno 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data :
INTRODUZIONE
1. La presente censura riguarda un danno patrimoniale che derivi al ricorrente da lavori catastali, e l’impossibilit? per l’interessato di impugnare tale provvedimento per mancanza di informazione.
INFATTI
2. Il ricorrente ? nato nel 1948 e vive a Werdohl, Germania. Egli ? rappresentato da M e A. Bacanak, avv.
3. Il Governo era rappresentato dal suo Agente .
4. Il 29 dicembre 1977 il richiedente acquist? due appezzamenti di terreno situati nel villaggio di Engiz-Samsun e registrati nel registro fondiario. La vendita ? stata registrata e all’interessato sono stati rilasciati due titoli di propriet?, iscritti nel registro fondiario.
5. Nel 1979 il richiedente fece costruire una casa a tre piani sul terreno in questione.
6. A quel tempo, il denunciante risiedeva presumibilmente in Germania.
7. Nel 1985, l’amministrazione ha intrapreso il censimento catastale delle propriet? nel villaggio di Engiz in conformit? con la legge n. 766 del 28 giugno 1966 sul catasto e la registrazione dei titoli di propriet?.
8. Il 2 aprile 1986 il terreno del ricorrente fu registrato come propriet? del Tesoro (lotto n . 106).
9. I verbali relativi alla zona catastale sono stati affissi pubblicamente dal 4 ottobre al 2 novembre 1989.
10. A parte questo invio, nessuna notifica ? stata inviata, n? alcuna azione intrapresa, per informare il richiedente.
11. Il 21 ottobre 1989, la direzione dipartimentale delle finanze pubbliche impugnava le conclusioni della commissione catastale.
12. L’11 novembre 1991, la Commissione del registro fondiario emise le sue conclusioni. La terra del richiedente fu nuovamente registrata come propriet? del Tesoro.
13. Il richiedente non fu informato di questa decisione.
14. Le conclusioni della commissione catastale sono divenute definitive il 2 gennaio 1992, non essendo stato presentato ricorso per impugnarle.
15. Il 24 maggio 2004, la direzione dipartimentale delle finanze pubbliche ha notificato al ricorrente un’ingiunzione al pagamento di un risarcimento per occupazione illegale di propriet? pubblica per il periodo dal 1994 al 2004.
16 . Il 28 luglio 2004 il richiedente chiese al Tesoro se poteva acquistare il terreno in questione.
17. L’amministrazione non ha risposto favorevolmente a tale richiesta.
18. In data 14 maggio 2009, il ricorrente ha presentato ricorso al fine di ottenere l’annullamento dell’iscrizione effettuata a favore dell’erario e la reiscrizione del terreno a suo nome nel catasto. Dichiarava di non essere mai stato informato dei lavori catastali e di essere venuto a conoscenza del contenuto delle conclusioni catastali solo nel 2004. A sostegno della sua richiesta, ha sostenuto da un lato i suoi titoli di propriet? iscritti al catasto in 1977, e dall’altro la durata del suo possesso del bene in questione.
19. Il 3 luglio 2009, il tribunale catastale di Ondokuzmay si ? dichiarato incompetente e ha rinviato il caso al tribunale distrettuale di Ondokuzmay?s (” il tribunale distrettuale “).
20. Il 30 ottobre 2009, il tribunale distrettuale effettu? una visita in loco, ascolt? testimoni, ordin? una perizia e fece redigere piani.
21. I testimoni hanno affermato che il ricorrente aveva acquistato il terreno controverso e vi aveva fatto costruire una casa, che poi aveva affittato e che era ancora occupata dal suo inquilino.
22. Il 5 novembre 2009, l’esperto scientifico ha presentato la sua perizia. Ha rilevato che gli immobili in questione si trovavano nella particella n . 106 e che questo terreno era registrato come propriet? dell’erario.
23. Il 15 dicembre 2009, il tribunale distrettuale si dichiar? incompetente e rifer? il caso al tribunale distrettuale di Ondokuzmay?s (” il tribunale distrettuale “).
24. In una sentenza del 1? aprile 2010, il tribunale distrettuale ha respinto l’appello dell’attore. Ha osservato che il ricorso che il ricorrente aveva presentato era per contestare le conclusioni catastali del 2 gennaio 1992. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato dopo la scadenza del termine di dieci anni previsto dall’articolo 12 della legge n. 3402 del 21 giugno 1987 sul catasto e doveva quindi essere respinto.
25. Con sentenza del 23 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha confermato tale sentenza in tutte le sue disposizioni.
26. Il 7 marzo 2011, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per la rettifica della sentenza che il ricorrente aveva depositato.
27. Il 25 marzo 2011, la sentenza della Corte di Cassazione ? stata notificata all’avvocato del ricorrente.
QUADRO GIURIDICO E PRATICA NAZIONALI PERTINENTI
I. LA CADUTA
A. Legge n . 2613 (Lavori catastali nelle citt?)
28. L’articolo 8 della legge n. 2613 del 15 dicembre 1934 sulla misurazione catastale e la registrazione dei titoli di propriet?, che era in vigore all’epoca dei fatti, stabiliva che quando erano state determinate le zone in cui dovevano essere intrapresi lavori di misurazione catastale, la decisione doveva essere resa nota al pubblico entro un mese per mezzo della stampa o, in assenza di stampa locale, con metodi abituali. Inoltre prevedeva che i lavori potessero iniziare solo dopo la scadenza di un periodo di due mesi dalla data dell’annuncio.
29. L’articolo 18 prevedeva che i proprietari dei beni interessati dovessero fare dei contrassegni sui terreni dove i confini non erano visibili. Questo processo di demarcazione doveva essere annunciato quindici giorni prima del suo inizio attraverso la stampa o, in assenza di stampa locale, con i metodi abituali.
30. L’articolo 19 prevedeva che i conservatori dei registri fondiari fornissero moduli dichiarativi ai proprietari terrieri e che le firme su questi moduli da parte di persone analfabete fossero certificate dal mukhtar (muhtar), un pubblico ufficiale eletto per amministrare le pi? piccole divisioni amministrative – villaggio o quartiere – e che svolgeva, tra le altre funzioni, la gestione dello stato civile e delle relazioni tra le amministrazioni e gli abitanti del villaggio o del quartiere interessato.
31. Ai sensi dell’articolo 25, i risultati della commissione catastale dovevano essere affissi pubblicamente per due mesi, in luogo visibile a tutti. Dovevano anche essere pubblicizzati attraverso i metodi consueti o, ove possibile, sulla stampa locale.
32 . L’articolo 26 prevedeva che l’affissione degli avvisi fosse considerata come una notifica personale.
B. Legge n . 766 (Lavori catastali nei villaggi)
33. L’articolo 10 della legge n. 766 del 28 giugno 1966 sulla misurazione catastale e la registrazione dei titoli di propriet? fondiaria prevedeva che quando le aree in cui il lavoro di misurazione catastale doveva essere intrapreso erano state determinate, la decisione doveva essere resa nota al pubblico entro un mese con metodi consueti. Ha inoltre specificato che il lavoro dovrebbe essere annunciato alla radio e sulla stampa, in un quotidiano stampato ad Ankara e Istanbul.
34. Ai sensi dell’articolo 26, i risultati della commissione catastale dovevano essere esposti pubblicamente presso il municipio per 30 giorni.
35 . L’articolo 27, invece, prevedeva che le conclusioni catastali diventassero definitive allo scadere di detti trenta giorni se nessuno si opponeva.
36 . L’articolo 28 precisava che in caso di opposizione nel periodo di legge che decorre dalla data di pubblicazione delle conclusioni della commissione catastale, veniva istituita una commissione denominata ” del catasto ” e la sua decisione veniva notificata alle parti coinvolte. Essa prevedeva che la decisione in questione potesse essere impugnata dinanzi al tribunale del registro fondiario, purch? il ricorso fosse presentato entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione alla commissione del registro fondiario.
C. Legge n . 3402 (Lavori catastali nelle citt? e nei villaggi)
37. Il 21 giugno 1987 ? entrata in vigore la legge n . 3402 sul catasto .
38. In virt? del suo articolo 12, le conclusioni redatte al termine dei lavori catastali sono esposte pubblicamente per trenta giorni. In assenza di contestazione durante tale periodo, le relazioni catastali diventano definitive e sono trascritte al catasto entro tre mesi.
39 . L’articolo 12 prevede inoltre al comma 3 che ? oltre il termine di dieci anni dalla data in cui le relazioni divengono definitive, nessun ricorso fondato su diritti anteriori alla visura catastale pu? essere proposto per impugnare i rilievi, i diritti e i limiti che [il detto processo – procedimento] contengono . ”
40 Il paragrafo 4 di questo articolo stabilisce che dopo il periodo di dieci anni, tutti i titoli di propriet? precedenti nella zona catastale perdono il loro status di “titolo in sospeso” e non autorizzano pi? il titolare ad avviare una procedura presso il catasto o l’ufficio fondiario.
II. LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
41. Ai sensi dell’articolo 713 comma 1 del nuovo codice civile (NCC), chiunque abbia esercitato per vent’anni un possesso continuativo e pacifico di proprietario su un bene immobile per il quale non ? stata fatta l’iscrizione nel registro fondiario, pu? presentare un’azione per la registrazione di quel bene come suo proprio.
III. LEGGE N . 4070 SULLA VENDITA DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIET? DEL TESORO
42. L’ articolo 7 della legge 16 febbraio 1995, n . 4070 , all’epoca in vigore, prevedeva che i terreni di pertinenza dell’erario potessero essere venduti mediante ” vendita diretta “, cio? senza bando di gara, alle persone che ne abbiano fatto uso in agricoltura da almeno cinque anni prima del 31 dicembre 2002, previa, in particolare, dichiarazione d’uso da parte dell’erario e pagamento da parte degli interessati di occupazione abusiva ed eventuale morosit?.
43. Ai sensi dell’articolo 8, chiunque avesse fatto uso agricolo di tali terreni prima del 31 dicembre 2002 e non avesse potuto acquistarli mediante ” vendita diretta ” beneficiava di un diritto di acquisto preferenziale nel contesto della sua vendita tramite gara.
IN DIRITTO
I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N O 1 DELLA CONVENZIONE
44. Il ricorrente ha affermato che le circostanze del caso hanno violato l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che:
? Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto della sua propriet?. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non per motivi di pubblica utilit? e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni che precedono non pregiudicano il diritto degli Stati di emanare le leggi che ritengono necessarie per regolare l’uso della propriet? secondo l’interesse pubblico o per assicurare il pagamento di imposte o altri contributi o sanzioni. ”
45. Il Governo si ? opposto a questo argomento.
A. Sull’ammissibilit?
46. La Corte nota che il Governo non ha sollevato alcuna eccezione.
47. Rilevando che il ricorso non ? manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 ? 3 ( a) della Convenzione e che, inoltre, non incontra alcun altro motivo di irricevibilit?, la Corte lo dichiara ammissibile.
B. Sullo sfondo
48. Il ricorrente sostiene di aver perso la sua propriet? senza alcun indennizzo e che tale privazione della propriet? ? derivata dalla mancata notifica dei lavori catastali e dall’attuazione del termine di prescrizione di dieci anni previsto dalla legge. Sostiene che all’epoca dei fatti viveva in Germania e che non sapeva che i lavori catastali erano stati eseguiti nel villaggio di Engiz. Solo nel 2004, dopo essere tornato in Turchia per visitare la sua famiglia, gli sarebbe stata chiesta un’indennit? di soggiorno e avrebbe preso atto delle risultanze catastali del 1985. Avrebbe goduto pacificamente dei suoi beni sin dalla loro acquisizione. Avrebbe costruito l? una casa di tre piani e l’avrebbe affittata.
49. Il Governo, con riferimento alle disposizioni della legge n o 2613 e n o 3402, richiama l’importanza dell’opera catastale, che consente di stabilire, a seguito di rilievi topografici e operazioni amministrative, tutti i documenti che identificano, raggruppano e valutano le propriet? fondiarie di ciascun comune. Ritiene che il termine di prescrizione estintivo di dieci anni risponda al prevalente interesse pubblico costituito dall’esigenza di garantire la certezza del diritto nell’opera catastale e di assicurare la legittima fiducia nei registri catastali e l’affidabilit? delle operazioni immobiliari. Afferma che il diritto a un giudice non ? assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilit? dei ricorsi, perch? richiama per sua natura una disciplina dello Stato, che gode al riguardo un certo margine di apprezzamento. Ritiene che un termine di dieci anni per presentare ricorso sia sufficientemente lungo da essere considerato proporzionato. Ritiene inoltre proporzionata la norma secondo cui il termine in questione decorre dalla fine del periodo di affissione delle risultanze catastali. Sul punto, sostiene che l’inizio dei lavori catastali ? annunciato a monte, in particolare attraverso avvisi pubblicati sulla stampa e manifesti affissi nei luoghi pi? frequentati come scuole, luoghi di culto e altri.mukhtar . Aggiunge che i moduli di dichiarazione sono distribuiti ai proprietari durante i lavori e che le conclusioni sono esposte per due mesi nei locali del comune o del mukhtar (paragrafi 28-32 supra). Ritiene che questi elementi siano sufficienti per informare le parti interessate e che non sia necessario effettuare notifiche individuali.
50. Il Governo aggiunse che la propriet? del richiedente era situata in un’area rurale. Tuttavia, secondo lui, i contadini sono pi? attaccati dei cittadini alla loro terra – che costituisce il loro principale mezzo di sussistenza – e sono quindi pi? attenti alle questioni connesse, come il lavoro catastale. In luoghi di modeste dimensioni come quelli qui in esame, tutti gli abitanti saprebbero quando si effettuano i lavori catastali. Spetterebbe quindi al ricorrente dimostrare, adducendo valide e ragionevoli ragioni e giustificando la passivit? che aveva dimostrato nel non adire i giudici nazionali per quasi vent’anni, di non essere a conoscenza del compimento del detto lavoro.
51. In considerazione di questi elementi, l’attuazione del termine di prescrizione sarebbe proporzionata e lo Stato non avrebbe ignorato l’obbligo di garantire nel suo ordinamento giuridico interno che il diritto di propriet? sia sufficientemente protetto dalla legge e che siano disponibili rimedi adeguati. L’equilibrio richiesto dall’articolo 1 del Protocollo n . 1 della Convenzione non era quindi stato rotto.
52. La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo n . 1, che garantisce in sostanza il diritto di propriet?, comprende tre norme distinte (si veda, James e altri c. UK 21 febbraio 1986 ? 37, serie a n o 98) : la il primo, che si esprime nel primo periodo del primo comma, ? di carattere generale ed enuncia il principio del rispetto della propriet? ; il secondo, che compare nella seconda frase dello stesso comma, riguarda la privazione del bene e la sottopone a determinate condizioni ; quanto al terzo, riportato nel secondo comma, riconosce il potere degli Stati contraenti, tra l’altro, di disciplinare l’uso dei beni secondo l’interesse generale, emanando le leggi che ritengano necessarie a tal fine. ( F?bi?n c. Ungheria [GC], n o 78117/13, ? 60 5 settembre 2017). Tuttavia, queste non sono regole indipendenti. Il secondo e il terzo riguardano esempi specifici di violazione dei diritti di propriet? ; pertanto, devono essere interpretati alla luce del principio enunciato nel primo (si veda, tra molti altri, Sargsyan c. Azerbaijan [GC], n o 40167/06 , ? 217, CEDU 2015, e Broniowski c. Polonia [GC], n o 31443/96 , ? 134, CEDU 2004).
53. Per conciliarsi con la regola generale enunciata nel primo periodo del primo comma dell’articolo 1, una violazione del diritto al godimento pacifico della propriet? deve trovare un ” giusto equilibrio ” tra le esigenze dell’interesse generale del comunit? e quelli della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo ( Beyeler c. Italia [GC], n o 33202/96 , ? 107, CEDU 2000-I).
54. Nonostante il silenzio dell’articolo 1 del Protocollo n . 1 in termini di requisiti procedurali, le procedure per una specie devono anche offrire ai richiedenti una ragionevole opportunit? di adire le autorit? competenti al fine di impugnare efficacemente le misure violate nel loro diritto al rispetto della loro propriet? ( Zehentner c. Austria , n o 20082/02, ? 73 16 luglio 2009, Soci?t? Anonyme Thaleia Karydi Axte c. Grecia , n o 44769/07, ? 36 5 novembre 2009 , e Gereksar e altri c. La Turchia , nn . 34764/05 e 3 altri, ? 51, 1 ha F?vrier 2011).
55. Nel caso di specie, la Corte osserva che la doglianza del ricorrente riguarda la perdita dei suoi beni e l’impossibilit? in cui si ? trovato ad impugnare giudizialmente tale provvedimento a causa del termine di prescrizione estintiva, vale a dire dieci anni. Ritiene che la situazione lamentata dal ricorrente rientri nella prima frase dell’articolo 1 del Protocollo n . 1 ( Elif K?z?l c. Turchia , n . 4601/06 , ? 90 24 marzo 2020).
56. La Corte desidera anzitutto chiarire l’oggetto della controversia. Al riguardo, ritiene che non si chieda di determinare in astratto se il termine di prescrizione decennale di cui all’articolo 12 della legge n . 3402 catastale sia compatibile o meno con la Convenzione, ma solo a determinare se, nelle particolari circostanze del caso, l’applicazione di tale termine abbia violato il diritto del ricorrente al rispetto della sua propriet?.
57. Ha poi rilevato che tale termine ? espressamente previsto dall’art. 12 della legge n . 3402 (punto 39 supra). Era su tale legge, in vigore all’epoca in cui il ricorrente presentava il suo ricorso, che si fondava l’ingerenza in questione. La decisione dei tribunali nazionali di respingere il ricorso del ricorrente a causa del termine di prescrizione aveva quindi una base giuridica.
58. La Corte rileva infine che la fissazione di un termine oltre il quale scadono i diritti anteriori alla registrazione catastale e le conclusioni catastali – che stabiliscono nuovi titoli di propriet? – diventano inattaccabili e privano di efficacia i vecchi titoli di propriet? mira a garantire la certezza del diritto delle opere catastali e per garantire la legittima fiducia nei registri catastali e l’affidabilit? delle operazioni immobiliari. Essa ritiene che tale misura costituisca indubbiamente una finalit? legittima di interesse generale.
59. Occorre quindi stabilire se la misura di cui trattasi fosse proporzionata allo scopo perseguito. Tale verifica equivale a soppesare l’obiettivo legittimo sotteso ai diritti del ricorrente lesi da detto provvedimento.
60. Al riguardo, la Corte ritiene che, mentre la certezza del diritto cui fa riferimento la norma di prescrizione ha senz’altro di per s? un importante scopo legittimo, resta l’interesse a tutelare l’amministrazione da un ricorso del ricorrente, nelle circostanze del caso di specie. , limitato.
61. Riguardo proprio agli interessi del ricorrente, la Corte rileva che quest’ultimo, che aveva regolarmente acquisito due terreni censiti al catasto nel 1977, cio? circa otto anni prima dell’inizio dei lavori catastali, si ? infine ritrovato privato della sua propriet?. Di fronte a tale situazione, l’interessato non ha potuto far valere i propri diritti impugnando le risultanze catastali, per effetto della prescrizione estintiva.
62. Sul punto, va rilevato che al ricorrente non ? stato notificato n? l’inizio dei lavori catastali n? le conclusioni catastali. Tuttavia, l’articolo 28 della legge n. o 766, che era in vigore all’atto del lavoro di registro, prevedeva espressamente che la decisione del comitato del registro doveva essere notificata alle parti interessate (vedi paragrafo 36 supra), ed ? sulla base di questa legge che l’opera catastale ? stata eseguita. In altre parole, contrariamente a quanto detto dal Governo, le opere catastali in questo caso sono state realizzate in applicazione non della legge n . 2613 ma della legge n. 766. Di conseguenza, l’amministrazione non ha rispettato le disposizioni legali previste dal diritto interno.
63. Il ricorrente afferma di essere venuto a conoscenza della registrazione della sua propriet? come propriet? del Tesoro solo nel 2004 (vedere paragrafo 15 supra), e che fino a quella data ha continuato a godere pacificamente della sua propriet?. Al riguardo, la Corte ricorda che le procedure applicabili a un caso devono anche offrire all’interessato un’opportunit? adeguata di presentare il proprio caso alle autorit? competenti al fine di impugnare efficacemente i provvedimenti che violano il suo diritto di propriet?.
64. Resta da stabilire se nel caso di specie il ricorrente avesse o avrebbe dovuto sapere del completamento dei lavori catastali e delle conclusioni catastali che non tenevano conto dei suoi titoli di propriet? e che avevano l’effetto di renderli nulli.
65. Se ? vero che l’inizio dei lavori catastali ? annunciato, che detti lavori sono pubblicizzati e che queste misure consentono di informare il pubblico, non vi ? alcuna garanzia che il richiedente sia stato effettivamente informato. Lo stesso vale per l’affissione delle risultanze catastali (paragrafi 33-35 supra).
66. Su questo punto, la Corte ritiene utile ricordare che il ricorrente afferma, senza essere contraddetto dal Governo, di risiedere in Germania.
67. Di conseguenza, la Corte non vede come il ricorrente, residente all’estero, potesse essere informato, mediante tali avvisi, del completamento dei lavori catastali.
68. Inoltre, la Corte ribadisce proprio in relazione a questo processo di esposizione che nel caso Rimer e altri c. Turchia ( n.18257 / 04 , ? 27, 10 marzo 2009), dove i ricorsi dei ricorrenti avverso le risultanze catastali erano stati respinti per mancato rispetto del termine di dieci anni – periodo che iniziava a decorrere dalla data di affissione delle domande – e quando il Governo ha sollevato un’eccezione di irricevibilit? basata sulla regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne, ha indicato che non era stato dimostrato che i ricorrenti avevano ricevuto la notifica delle domande in questione. La Corte ha seguito lo stesso approccio nella causa Elif K?z?l (sentenza citata sopra, ? 109).
69. La Corte considera inoltre che il Governo non ha addotto alcun elemento che consentisse un’affermazione ragionevole che il ricorrente fosse stato informato dei lavori catastali e del loro contenuto o che non potesse ignorare la loro esistenza. Inoltre, la Corte ribadisce che le autorit? non sembrano aver preso alcuna misura per identificare il ricorrente e informarlo.
70. La Corte considera che il fatto che il ricorrente abbia affittato la casa che aveva costruito sul suo terreno non ? tale da dimostrare che fosse a conoscenza delle risultanze catastali del 1985 e delle loro conseguenze.
71. La Corte giunge alla stessa conclusione riguardo al fatto che il richiedente ha presentato una richiesta per il riacquisto della sua propriet? dall’amministrazione (vedere paragrafo 16 sopra). Questo elemento non prova in alcun modo che il ricorrente fosse a conoscenza dell’opera catastale ben prima che gli fosse indirizzato un ordine di pagamento.
72. Non c’? quindi nulla che suggerisca che il ricorrente sapesse o avrebbe dovuto sapere prima di essere informato dai funzionari dell’amministrazione nel 2004 che la sua propriet? era stata registrata come propriet? del Tesoro, n? che le autorit? abbiano proceduto ad alcun passo per identificare il legittimo proprietario dei beni e informarlo della situazione.
73. Alla luce di tutti questi elementi, la Corte ritiene che il giusto equilibrio richiesto dalla Convenzione sia stato sconvolto a danno del ricorrente.
74. Di conseguenza, vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n . 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
75. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :
” Se la Corte dichiara che vi ? stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente consente solo la cancellazione imperfetta delle conseguenze di tale violazione, la Corte concede alla parte lesa, se del caso, solo soddisfazione. ”
A. Danni
76. Il richiedente non presenta alcuna richiesta di risarcimento per danno materiale. Reclama una somma per pregiudizio morale, senza specificarne l’importo.
77. Il Governo ha contestato questa richiesta e ha invitato la Corte a respingerla.
78. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, in assenza di tale richiesta, la Corte ritiene che non sia necessario assegnare al ricorrente alcuna somma al riguardo. Ritiene, tuttavia, che tale conclusione non esonera lo Stato dall’obbligo di legge di porre fine alla violazione e di sanarne le conseguenze in modo da ripristinare, per quanto possibile, a situazione precedente alla violazione, conformemente all’articolo 46 della Convenzione.79. Sulla questione del danno morale, la Corte considera che il ricorrente ha subito un certo danno morale a causa della situazione in questione. Decidendo in via equitativa, riconosce al ricorrente 5.000 euro (EUR) per danno morale, oltre a qualsiasi importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.
B. Costi e spese
80. Il richiedente non fece richiesta di costi e spese. Di conseguenza, la Corte ritiene che non sia necessario concedergli una somma sotto questo capo.
C. Interessi di mora
81. La Corte ritiene opportuno modellare il tasso di interesse di mora sul tasso di interesse della linea di prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’ ,
1. dichiarare ammissibile la richiesta ;
2. Ha affermato che vi era stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n . 1 alla Convenzione ;
3. Questo
un) che lo Stato convenuto deve pagare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 5.000 euro (cinquemila euro), oltre a qualsiasi importo che pu? essere dovuto su questo somma a titolo di imposta, per danno non patrimoniale ;
b) che dalla scadenza di detto periodo e fino al pagamento, tale importo sar? maggiorato di interessi semplici ad un tasso pari a quello del margine di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicabile in tale periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 31 agosto 2021, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del regolamento.
Hasan Bakirci Jon Fridrik Kj?lbro
Vice cancelliere Presidente