Conclusione Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento nazionale; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
TERZA SEZIONE
CAUSA KAUFMANN C. ITALIA
( Richiesta no 14021/02)
SENTENZA
STRASBURGO
19 maggio 2005
DEFINITIVO
12/10/2005
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Kaufmann c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupančič, presidente,
J. Hedigan, L. Caflisch, la Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska, il
Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. Davide Thór Björgvinsson, giudici, e dal Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 aprile 2005,
Rende la sentenza che ha adottato in questa ultima data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 14021/02) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. H. K. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 1 dicembre 2001 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è rappresentato da S. D., avvocato a Bolzano. Il governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. I.M. Braguglia, e dal suo co-agente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente adduceva di non avere avuto accesso alla Corte di cassazione per ottenere una decisione sul suo ricorso contro una sentenza della corte di appello di Trento.
4. La richiesta è stata assegnata alla prima sezione della Corte (articolo 52 § 1 dell’ordinamento). In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa (articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata costituita conformemente all’articolo 26 § 1 dell’ordinamento.
5. Con una decisione del 23 settembre 2004, la camera ha dichiarato la richiesta ammissibile.
6. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 § 1 dell’ordinamento).
7. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 § 1 dell’ordinamento). La presente richiesta è stata assegnata alla terza sezione così ricomposta (articolo 52 § 1).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. Il richiedente è nato nel 1938 e risiede a Nova Levante.
9. Nel 1990, il società X citò sei persone tra cui il richiedente, dinnanzi al tribunale di Bolzano per fare constatare che aveva acquisito tramite usucapione la proprietà di un terreno. Il richiedente e suo fratello, il Sig. O. K., si costituirono nel procedimento, mentre gli altri convenuti (H, B, C e D) non parteciparono a questo. Con un giudizio del 24 febbraio 1995, il tribunale respinse l’istanza della società X.
10. Questa ultima interpose appello. Nel frattempo, D era deceduto, ed i suoi eredi, E, F e G erano stati citati a comparire al suo posto. Tra i convenuti, solo il richiedente e suo fratello O. si costituirono nel procedimento di appello. Con una sentenza del 14 maggio 1997, la corte di appello di Trento dichiarò che la società X aveva acquisito il diritto di proprietà di una quota del terreno controverso.
11. Il richiedente e suo fratello O. ricorsero in cassazione.
12. Il 17 marzo 2000, il presidente della seconda sezione della Corte di cassazione, basandosi sull’articolo 331 del codice di procedimento civile (“il CPC”), ordinò al richiedente di notificare, entro novanta giorni, il suo ricorso alle persone che, sebbene assenti, erano state formalmente parti ai procedimenti di prima e seconda istanza.
13. Il 14 giugno 2000, il richiedente chiese una proroga del termine che gli era stato assegnato. Osservò che le notificazioni erano state effettuate regolarmente per ciò che riguardava le persone residenti in Italia, ma che erano state incontrate le difficoltà nel notificare il ricorso ad E, F e G che risiedevano in Germania.
14. Nell’ottobre 2000, il richiedente presentò un esposto. Spiegò che la notificazione ad E, F e G richiedeva il compimento di una serie di formalità: c’era stato bisogno prima trovare l’indirizzo di queste persone, poi ottenere presso la cancelleria della Corte di cassazione, in data 6 maggio 2000, delle copie certificate conformi del ricorso, fare tradurre l’originale in italiano e fare autenticare (asseverare) la traduzione da parte del tribunale di Bolzano. Gli atti erano stati presentati dunque per notificazione presso l’ufficio competente della corte di appello di Trento solamente il 31 maggio 2000. Il 2 giugno 2000, l’ufficiale giudiziario di giustizia competente aveva trasmesso al ministero del Giustizia tedesco una richiesta di notificazione urgente. Risultava da una comunicazione di questo ministero del 30 giugno 2000 che la notificazione era stata effettuata il 21 giugno 2000, dunque dopo la scadenza del termine fissato dal presidente della seconda sezione della Corte di cassazione. Alla luce di questo, il richiedente invocò la sua buona fede e chiese di non essere respinto.
15. Con una sentenza del 9 ottobre 2000 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 4 giugno 2001, la Corte di cassazione dichiarò il ricorso del richiedente inammissibile. Osservò che ai termini della sua giurisprudenza consolidata, il termine contemplato all’articolo 331 del CPC era costrittivo e non poteva essere prorogato. In più, in mancanza di un intervento ad hoc del legislatore, i motivi per cui il termine non era stato rispettato non potevano essere presi in conto.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
16. L’articolo 331 del CPC si legge così:
“1. Quando il giudizio pronunciato a riguardo di parecchie parti nella cornice di una causa che non può essere divisa, (causa inscindibile) o nella cornice di cause connesse (dipendenti) non è stato attaccato al riguardo di tutte [le parti], il giudice ordina di citare le parti mancanti (integrazione del contraddittorio) e fissa il termine in cui la notificazione deve essere fatta e, se necessario, l’udienza in cui [le parti] devono comparire.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile se nessuna delle parti si occupa della citazione nel termine fissato.”
17. Nelle sue sentenze numeri 10 di 1978 e 69 del 1994, la Corte costituzionale ha indicato che, nel caso di una notificazione che deve essere effettuata all’estero, il procedimento di notificazione sfugge in parte al controllo dell’individuo che ha giuridicamente un interesse protetto a non essere penalizzato dal compimento tardivo di attività che devono essere compiute dalle autorità di un altro Stato.
18. Nella sua sentenza no 477 del 2002, la Corte costituzionale ha precisato che il dies ad quem del termine per la notificazione di un atto deve essere fissato nel momento in cui la parte del processo rimette l’atto in questione all’ufficiale giudiziario di giustizia, essendo sottratta al controllo dell’individuo ogni attività compiuta posteriormente da questo ultimo.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
19. Il richiedente considera che il rigetto del suo ricorso in cassazione si analizza in un diniego di giustizia. Invoca l’articolo 6 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, è formulato così:
“1. Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile. “
A. Gli argomenti delle parti
1. Il richiedente
20. Il richiedente adduce che la mancata osservanza del termine per le notificazioni in Germania era dovuto alle circostanze indipendenti dalla sua volontà, in particolare la necessità di ottenere delle copie certificate conformi del ricorso ed una traduzione autenticata di questo. Per questo fatto, la Corte di cassazione che conosceva questi obblighi, avrebbe dovuto concedere una proroga del termine fissato ai termini dell’articolo 331 del CPC. In più, la mancanza della prova della notificazione in Germania era imputabile alle autorità di questo paese, ed ai termini delle disposizioni interne pertinenti la Corte di cassazione era tenuta a sospendere la deliberazione aspettando di ricevere questa prova.
21. Il richiedente stima di avere compiuto le formalità che gli spettavano in tempo utile, dato che la pratica completa è stata presentata alla corte di appello di Trento il 31 maggio 2000. Peraltro, l’affermazione del Governo secondo cui le notificazioni in Germania sarebbero state compiute dagli organi competenti entro ventuno giorni sarebbe priva di fondamento. Difatti, gli atti, inviati il 1 giugno 2000, sarebbero giunti ai loro destinatari solamente il 7 ottobre 2000.
22. Secondo il richiedente, la decisione della Corte di cassazione sarebbe tanto più incomprensibile tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale no 477 del 2002 (paragrafo 18 sopra) adottato in seguito ad un incidente di costituzionalità sollevata dalla Corte di cassazione stessa.
2. Il Governo
23. Il Governo osserva al primo colpo che il richiedente avrebbe dovuto sapere fin dall’inizio delle istanze che era necessario notificare gli atti del procedimento alle parti assenti. Rileva poi che l’ordine di notificare è stato emesso il 17 marzo 2000, e che fu solamente il 31 maggio 2000 che il richiedente ha presentato gli atti presso l’ competente ufficio della corte di appello di Trento. Una volta ricevuto gli atti del richiedente, le autorità italiane e tedesche hanno compiuto il procedimento di notificazione entro ventuno giorni. Nessuna negligenza potrebbe quindi essere imputata a loro.
24. Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il termine contemplato all’articolo 331 del CPC, fissato dal giudice alla luce delle circostanze particolari di ogni caso specifico, è costrittivo e non può essere prorogato. Lo scopo di tale regola sarebbe di garantire la rapidità del processo; non violerebbe il diritto ad un processo equo perché permetterebbe alle parti di ovviare ad un errore commesso nell’atto introduttivo di istanza.
25. Il Governo rileva inoltre che la giurisprudenza sopraccitata non è completamente ben stabilita. Difatti, con la decisione no 11072 del 15 luglio 2003, resa nella causa Ordine dei farmacisti della provincia di Foggia c. Murgo ed altri, la terza sezione della Corte di cassazione ha stimato che la sanzione dell’inammissibilità del ricorso può essere evitata quando la parte interessata prova che il termine non è stato rispettato per circostanze che non gli sono imputabili.
26. Il Governo considera che nel presente caso il richiedente non ha fornito tale prova. Al contrario, una negligenza del richiedente consisterebbe nel fatto che questo ha aspettato più di due mesi prima di rivolgersi all’ufficio per le notificazioni della corte di appello di Trento.
27. Alla luce di ciò che precede, il Governo stima che nello specifico le limitazioni al diritto di accesso ad un tribunale hanno rispettato il giusto equilibrio che deve regnare tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto.
28. Del resto, il Governo osserva che la regola secondo cui la notificazione produce i suoi effetti solamente quando l’atto giunge al suo destinatario risulta dalle convenzioni internazionali in materia di notificazioni all’estero. Il diritto interno che sarebbe stato più favorevole al richiedente, si trova ad applicare solamente se è impossibile seguire il procedimento stabilito da queste convenzioni.
29. Nel caso del richiedente, la convenzione applicabile era quella de L’Aia, ai termini della quale l’atto viene rilasciato ad un ufficiale giudiziario di giustizia italiana che lo trasmette all’autorità estera competente per la notificazione. Il Governo sostiene che se la convenzione fosse contraria all’articolo 6, questa incompatibilità non potrebbe essere imputata all’Italia che potrebbe rispondere unicamente dinnanzi alla Corte delle sue leggi o degli atti delle sue autorità interne.
B. La valutazione della Corte
30. Nella sua decisione sull’ammissibilità, la Corte ha stimato che la presente causa poneva innanzitutto la questione di sapere se il richiedente ha goduto del diritto, garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, di avere accesso ad un tribunale per ottenere una decisione sul suo ricorso in cassazione contro la sentenza della corte di appello di Trento del 14 maggio 1997 (vedere Golder c. Regno Unito, sentenza del 21 febbraio 1975, serie A no 18, pp. 17-18, §§ 35-36).
31. Risulta dalla giurisprudenza della Corte che questo diritto non è assoluto e suscita le limitazioni implicitamente ammesse, in particolare in quanto alle condizioni di ammissibilità di un ricorso, perché richiama anche per la sua natura una regolamentazione da parte dello stato che gode a questo riguardo di un certo margine di valutazione (vedere, tra altre, Levages Prestations Services c. Francia, sentenza del 23 ottobre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V, p. 1543, § 40). Tuttavia, queste limitazioni non potrebbero restringere l’accesso aperto ad un giudicabile in modo o ad un punto che il suo diritto ad un tribunale si trovi raggiunto nella sua stessa sostanza. Inoltre, le limitazioni applicate si conciliano con l’articolo 6 § 1 solo se inseguono un scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto (Cordova c. Italia (no 1), no 40877/98, § 54, CEDH 2003-I; vedere anche il richiamo dei principi pertinenti in Fayed c. Regno Unito, sentenza del 21 settembre 1994, serie A no 294-B, pp. 49-50, § 65).
32. La regolamentazione relativa ai termini da rispettare per formare un ricorso mira certo a garantire una buona amministrazione della giustizia ed il rispetto, in particolare, del principio della sicurezza giuridica. Gli interessati devono aspettarsi che queste regole vengano applicate. Tuttavia, la regolamentazione in questione, o l’applicazione che ne viene fatta, non dovrebbe impedire al giudicabile di avvalersi di una via di ricorso disponibile (Leoni c. Italia, no 43269/98, § 23, 26 ottobre 2000).
33. Spetta al primo capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai corsi ed ai tribunali, interpretare la legislazione interna che riguarda le suddette regole di natura procedurale (Edificaciones March Gallego S.p.A. c. Spagna, sentenza del 19 febbraio 1998, Raccolta 1998-I, p. 290, § 33, e Pérez di Rada Cavanilles c. Spagna, sentenza del 28 ottobre 1998, Raccolta 1998-VIII, p. 3255, § 43). Il ruolo della Corte si limita a verificare la compatibilità con la Convenzione degli effetti di simile interpretazione (Cordova c. Italia (no 1), sentenza precitata, § 57). A questo riguardo, conviene ricordare che il ruolo della Corte non è di esaminare in abstracto la legislazione e la pratica pertinente, ma di ricercare se il modo in cui hanno coinvolto il richiedente ha infranto la Convenzione (vedere, mutatis mutandis, Padovani c. Italia, sentenza del 26 febbraio 1993, serie A no 257-B, p. 20, § 24).
34. Nello specifico, la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso del richiedente inammissibile per tardività, al motivo che l’interessato non aveva rispettato il termine per effettuare le notificazioni (paragrafo 15 sopra). Secondo il richiedente, ciò l’ha privato del suo diritto di vedere esaminare da parte dell’alta giurisdizione italiana la sua istanza che tendeva al controllo della legittimità della decisione della corte di appello di Trento. Il ritardo nelle notificazioni non potrebbe essergli imputato, perché sarebbe dovuto, al contrario, ai termini provocati dagli organi statali competenti.
35. La Corte rileva che il 17 marzo 2000, il presidente della seconda sezione della Corte di cassazione aveva ordinato al richiedente di notificare il suo ricorso a tutte le persone che erano state stata parti ai procedimenti di prima e seconda istanza entro novanta giorni (paragrafo 12 sopra). L’interessato depositò gli atti presso l’ufficio per le notificazioni della corte di appello di Trento solamente il 31 maggio 2000, cioè più di due mesi più tardi (paragrafo 14 sopra). Però, conviene notare che, risiedendo certe delle persone in questione all’estero, si imponeva non solo di ricercare il loro indirizzo , ma anche, dopo avere ottenuto delle copie certificate conformi, di fare tradurre il ricorso e di fare autenticare la traduzione da parte del tribunale di Bolzano.
36. La Corte riconosce che il compimento di queste formalità necessitava un certo tempo. Peraltro, il richiedente aveva segnalato le difficoltà che incontrava presso le autorità italiane, sollecitando, prima della sua scadenza, una proroga del termine che gli era stato assegnato (paragrafo 13 sopra). In queste circostanze, la Corte potrebbe concludere che il richiedente abbia agito con negligenza (vedere, mutatis mutandis, Leoni c. Italia e Pérez di Rada Cavanilles, sentenze precitate, rispettivamente § 26 e § 47).
37. La Corte rileva che il richiedente aveva compiuto tutti i compiti che gli spettavano in tempo utile, ossia diciassette giorni prima della scadenza del termine. Il ritardo che si è prodotto riguardava il procedimento ulteriore di notificazione all’estero in cui l’ufficiale giudiziario di giustizia italiana trasmetteva la pratica al ministero della Giustizia del paese riguardato che in seguito si occupava della rimessa degli atti. A questo riguardo, importa poco di sapere se, come sostiene il Governo, le notificazioni in Germania sono state effettuate dalle autorità locali entro ventuno giorni (paragrafo 23 sopra) o se, come afferma il richiedente, gli atti sono giunti ai loro destinatari solamente il 7 ottobre 2000 (paragrafo 21 sopra). Difatti, il punto al cuore della presente causa è che le notificazioni hanno avuto luogo dopo la scadenza del termine fissato all’articolo 331 del CPC, il che non è contestato dalle parti.
38. Come la Corte costituzionale ha sottolineato a buon diritto nelle sue sentenze numeri 10 del 1978, 69 del 1994 e 477 del 2002, la fase del procedimento di notificazione posteriore alla rimessa degli atti all’ufficio della corte di appello di Trento sfuggiva al controllo dell’individuo (paragrafi 17 e 18 sopra).
39. Malgrado ciò, la Corte di cassazione ha negato di prorogare il termine fissato dal presidente della seconda sezione. La Corte stima che l’applicazione particolarmente rigorosa fatta dalle giurisdizioni interne di questa regola di procedimento ha penalizzato il richiedente in modo irragionevole, ritenendolo, di facto, in parte responsabile per i ritardi provocati sia dagli ufficiali giudiziari di giustizia italiana che dalle autorità tedesche.
40. Per ciò che riguarda, infine, l’argomento del Governo secondo cui questo sistema di notificazione sarebbe imposto dalla convenzione de L’Aia (paragrafi 28 e 29 sopra) la Corte ricorda che la presente Convenzione non impedisce alle Alte Parti contraenti di ratificare altri trattati internazionali. Non si potrebbe ammettere però che, tramite un trasferimento di competenze, possano sottrarre, allo stesso tempo, delle materie normalmente previste dalla Convenzione alle garanzie che vi sono decretate (Tête c. Francia, no 11123/84, decisione della Commissione del 9 dicembre 1987, Decisioni e rapporti, (DR, 54, pp,. 52, 59). I diritti garantiti dalla presente Convenzione devono continuare ad “essere riconosciuti” dunque, e simile ratifica non fa sparire la responsabilità degli Stati membri (vedere, mutatis mutandis, Matthews c. Regno Unito [GC], no 24833/94, § 32, CEDH 1999-I).
41. In queste circostanze, la Corte stima che il rigetto del ricorso del richiedente per tardività si analizza in un ostacolo ingiustificato al suo diritto di accesso ad un tribunale per la determinazione dei suoi “diritti ed obblighi di carattere civile.”
42. C’è stata dunque violazione dell’articolo 6 § 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
43. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
44. Il richiedente stima di avere subito un danno materiale, dovuto alla perdita del suo diritto di proprietà sulla sua quota del terreno controverso. Questo danno dovrebbe essere calcolato sulla base dell’indennità che avrebbe dovuto essere dovuta in caso di espropriazione, o 17 008,83 euro (EUR). Il richiedente adduce anche un danno morale, legato ai dispiaceri ed alle angosce provocati dal procedimento giudiziale. Richiede 6 000 EUR a questo titolo.
45. Il Governo non vede nessun legame di causalità tra le violazioni della Convenzione addotta ed il danno materiale invocato dal richiedente. In quanto al danno morale, la semplice constatazione di una violazione fornirebbe, in sé, una soddisfazione equa sufficiente.
46. La Corte non potrebbe scoprire nessuno legame di causalità diretta tra la violazione constatata nella presente sentenza ed il danno materiale addotto dal richiedente. Difatti, non potrebbe speculare sul risultato al quale il procedimento controverso sarebbe arrivato se la violazione alla Convenzione non avesse avuto luogo. Invece, la Corte considera che il richiedente ha subito una vera perdita di probabilità ed un torto morale certo (Pélissier e Sassi c. Francia, no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II, e Leoni c. Italia, sentenza precitata, § 32). Avuto riguardo alle circostanze della causa e deliberando su una base equa come esige l’articolo 41 della Convenzione, decide di concedergli 5 500 EUR.
B. Oneri e spese
47. Il richiedente sollecita il rimborso dei costi del procedimento interno. Osserva di essere stato condannato a pagare gli oneri impegnati dalla società X, che ammontavano a 9 019,67 EUR, ed avere speso 7 559,91 EUR per la sua propria difesa. Il richiedente chiede inoltre 6 000 EUR a titolo di onere del procedimento dinnanzi alla Corte.
48. Il Governo stima che niente è dovuto al richiedente per i procedimenti interni, al motivo che le sue affermazioni sarebbero prive di fondamento. In quanto agli oneri del procedimento europeo, il Governo si rimette alla saggezza della Corte, sottolineando allo stesso tempo la semplicità della causa.
49. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il sussidio degli oneri e delle spese sostenuti dal richiedente può intervenire solamente nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, tra molte altre, Belziuk c. Polonia, sentenza del 25 marzo 1998, Raccolta 1998-II, p. 573, § 49, e Sardinas Albo c. Italia, no 56271/00, § 110, 17 febbraio 2005).
50. Per ciò che riguarda i costi del procedimento interno, la Corte rileva che la parcella dell’ avvocato richiesta si riferisce alla difesa del richiedente nell’insieme del procedimento nazionale, e non riguarda unicamente la questione del rigetto per tardività del ricorso in cassazione. La somma sollecitata non è stata dunque necessariamente sostenuta per fare risanare la violazione della Convenzione constatata dalla Corte nel presente caso (vedere, mutatis mutandis, Nikolova c. Bulgaria, no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Non vi è dubbio che il richiedente abbia sostenuto delle spese per fare correggere la violazione della Convenzione nell’ordine giuridico interno (vedere, mutatis mutandis, Rojas Moeales c. Italia, no 39676/98 § 42, 16 novembre 2000.) Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua pratica in materia la Corte considera, ragionevole accordargli 1 500 EUR sotto questo capo.
51. Per ciò che riguarda i costi sostenuti a livello europeo, la Corte li trova eccessivi. Stima quindi che vi è luogo di rimborsare solo in parte partire gli oneri esposti dal richiedente dinnanzi a lei (vedere, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grecia, no 61828/00, § 59, 15 gennaio 2004, e Cianetti v. Italia, no 55634/00, § 56, 22 aprile 2004). Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua pratica in materia considera, ragionevole accordare 2 500 EUR a questo titolo (vedere, mutatis mutandis, Santoro c. Italia, no 36681/97, § 68, 1 luglio 2004).
52. Ne segue che l’importo globale degli oneri e delle spese da rimborsare al richiedente ammonta a 4 000 EUR.
C. Interessi moratori
53. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce, che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
2. Stabilisce,
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 5 500 EUR, (cinquemila cinque centesimi euro) per danno morale e 4 000 EUR (quattromila euro) per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
3. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 19 maggio 2005 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Boštjan Sig. Zupančič
Cancelliere Presidente