Conclusioni: Parzialmente inammissibile Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni, Soddisfazione equa riservata, Articolo 41 – Danno giuridico Danno materiale Soddisfazione equa,
PRIMA SEZIONE
CAUSA KANAGINIS C. GRECIA
(Richiesta no 27662/09)
SENTENZA
(Merito)
STRASBURGO
27 ottobre 2016
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Kanaginis c. Grecia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
Mirjana Lazarova Trajkovska, presidentessa,
Ledi Bianku,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, giudici,
e di Abele Campos, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 27 settembre 2017,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 27662/09) diretta contro la Repubblica ellenica e di cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 4 maggio 2009 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato rappresentato da OMISSIS, avvocato al foro di Atene. Il governo greco (“il Governo”) ? stato rappresentato presso dai delegati del suo agente, la Sig.ra F. Dedousi, assessore del Consulente legale dello stato ed il Sig. Ch. Poulakos, revisore presso del Consulente legale dello stato.
3. Il richiedente adduce in particolare una violazione del suo diritto alla protezione dei suoi beni.
4. Il 29 aprile 2010, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
A. La genesi della causa
5. Il richiedente risiede ad Atene. Il 14 aprile 1976, con decisione comune dei ministri delle Finanze e della Cultura, lo stato proced? all’espropriazione di un terreno che appartiene al richiedente, ubicato nel quartiere storico di Plaka ad Atene, per procedere alle perquisizioni archeologiche. Il richiedente affittava suddetto terreno come parcheggio esterno, ci? che gli portava un reddito mensile di 7 000 dracme, 20,50 euro circa. Il 31 ottobre 1977, ricev? a titolo di indennit? l’intimo di 7 727 500 dracme (22 678 euro. L’espropriazione fu realizzata cos?.
B. I procedimenti che tendono alla revoca dell’espropriazione controversa
6. Il 23 dicembre 1992 e 7 gennaio 1994, il richiedente chiese la revoca dell’espropriazione controversa, mancanza di compimento dello scopo di utilit? pubblica trattenuta con l’amministrazione come ragione dell’espropriazione. Respinto dall’amministrazione, il richiedente investe il Consiglio di stato che respinse i suoi ricorsi in annullamento contro il rifiuto dell’amministrazione di revocare l’espropriazione in seguito, sentenze i nostri 2242/1997 e 2243/1997.
7. Il 21 febbraio 2002, il richiedente chiese di nuovo la revoca dell’espropriazione controversa. Respinto dall’amministrazione, investe il Consiglio di stato che, questa volta, fece diritto al suo ricorso ed annull? il rifiuto dell’amministrazione di revocare l’espropriazione, giudicando che lo scopo di questa era stato abbandonato, sentenza no 2319/2004.
C. Il procedimento controverso
8. Il 17 ottobre 2005, il capo della direzione dei beni pubblici (?) del ministero dell’economia e delle Finanze, basandosi sull’articolo 12 del codice di espropriazione dei beni immobiliari, legge no 2882/2001, riaggiust? l’indennit? di espropriazione in funzione dell’indizio annuo medio dei prezzi alla consumazione (?) e fiss? a 601 705,67 euro l’importo che il richiedente doveva rimborsare allo stato per ricuperare il suo terreno, decisione no 1087631/6632/0010.?
9. Il 23 dicembre 2005, il richiedente investe il Consiglio di stato di un ricorso in annullamento di questa decisione. Affermava che lo scopo dell’espropriazione era stato abbandonato e che in ragione dell’inerzia delle autorit? competenti a procedere alle perquisizioni archeologiche, era stato privato della sua propriet? durante pi? di trent’ anni senza nessuna ragione valida. Chiedere egli di rimborsare l’importo che aveva percepito a titolo di indennit? dopo adeguamento sulla base dell’indizio dei prezzi alla consumazione equivaleva ai suoi occhi a ricompensare lo stato per questa espropriazione abusiva e gli imponeva un carico esorbitante che recava offesa ai suoi diritti garantiti con l’articolo 17 della Costituzione e l’articolo 1 del Protocollo no 1.
10. Il 12 giugno 2008, il richiedente investe di nuovo l’autorit? competente e l’invit? a procedere ad un nuovo calcolo dell’importo dovuto. Rilevava nella sua domanda che questa si abituava senza danno ai suoi diritti riconobbi dal diritto interno, ed in modo particolare quelli risultante del suo ricorso durante dinnanzi al Consiglio di stato o il suo diritto di contestare il risultato del procedimento interno dinnanzi alle istanze internazionali competenti. Il 24 luglio 2008, l’autorit? competente fiss? a 665 645,42 euro l’importo che il richiedente doveva rimborsare allo stato per ricuperare il suo terreno, decisione no 1064217/4182/0010.?
11. Il 22 settembre 2008, il Consiglio di stato si pronunci? come segue sul ricorso in annullamento del richiedente:
“La revoca di un’espropriazione realizzata non costituisce un caso di revoca autentica, a sapere di levata retroattiva degli effetti di una decisione di espropriazione in ragione degli errori patrimoniali o legali commessi al momento del suo collocamento in applicazione, ci? che avrebbe creato l’obbligo per l’amministrazione di ristabilire le cose nello stato, secondo lo status quo giuridico e dei fatti dell’epoca. In compenso, la revoca di un’espropriazione realizzata costituisce un atto amministrativo nuovo ed indipendente di cui le condizioni di presa, ivi compreso il rimborso dell’indennit? versata, sono considerate e valutate secondo lo status quo reale. “
12. Basata su questa constatazione, l’alta giurisdizione conclude che nullo attentato ai diritti garantiti dalla Costituzione e l’articolo 1 del Protocollo no 1 non si trovava stabilita nello specifico e respinse il ricorso, sentenza no 2492/2008. Questa sentenza fu messa al netta e fu certificata conforme il 5 febbraio 2009.
D. Documento fornito dal richiedente relativo alla determinazione del valore obiettivo del suo bene
13. Il richiedente deposit? alla Corte un documento, invalso col notaio V.M. e specialmente previsto per il calcolo del valore obiettivo del suo terreno. Il calcolo effettuato su un formulario prato-tabulato, si basava in vigore sui prezzi in 2016. Il calcolo teneva conto dei differenti elementi (superficie, facciata e profondit? del terreno cos? come certi altri criteri. Sulla base di questo calcolo, il notaio precisava che il valore obiettivo reale ammontava a 254 856,03 euro.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
A. La Costituzione
14. L’articolo 17 della Costituzione dispone:
“1. La propriet? ? posta sotto la protezione dello stato. I diritti che ne derivano possono esercitarsi non tuttavia allo scapito dell’interesse generale.
2. Nessuno pu? essere privato della sua propriet?, se non ? a causa di utilit? pubblica, debitamente provata, nei casi e seguendo il procedimento determinato dalla legge e sempre mediante un’indennit? preliminare completa. Questa deve corrispondere al valore che possiede la propriet? espropriata il giorno dell’udienza sulla causa concernente la determinazione provvisoria dell’indennit? col tribunale. Nel caso di una domanda che mira alla determinazione immediata dell’indennit? definitiva, ? presa in considerazione il valore che la propriet? espropriata possiede al giorno dell’udienza del tribunale su questa domanda.
(…) “
B. La legge no 2882/2001 e la sua modifica con la legge no 4070/2012
15. L’articolo 12 della legge no 2882/2001 come applicato all’epoca dei fatti disponeva:
Articolo 12 – Revoca dell’espropriazione compiuta
“1. Un’espropriazione compiuta che ? stata dichiarata in favore: ha, dello stato, b) di persone giuridiche di dritto pubblico, c) di collettivit? locali di 1 e 2 grado, d) delle imprese che appartengono allo stato o a persone giuridico di dritto pubblico, ed e, di organismi di utilit? pubblica, pu? essere revocato, interamente o parzialmente, se il servizio competente stima che non ? necessaria per raggiungere lo scopo iniziale o altro, qualificato con la legge di utilit? pubblica, e se il proprietario contro che l’espropriazione ? stata dichiarata, accetta la revoca. Il bene espropriato pu? essere messo liberamente a disposizione se il nessuno di cui la propriet? ? stata espropriata dichiara non desiderare la sua revoca o non reagisce entro tre mesi all’invito relativo. Se il bene riguardato ? stato utilizzato nello scopo per che era stato espropriato e che ha smesso di essere utilizzato in questo senso in seguito, l’espropriazione ? considerata come compiuta e la sua revoca non ? possibile. In questo caso, il bene pu? essere messo liberamente a disposizione.
2. (…)
3. La revoca intera o parziale dell’espropriazione, secondo le disposizioni del presente articolo, ? effettuata da decisione dell’autorit? che l’aveva dichiarata dopo restituzione dell’indennit? pagata a quello che si ? occupato del suo pagamento, r?ajust?e secondo ci? che segue.
(…)
L’adeguamento dell’indennit? a restituire ? calcolato sulla base dell’indizio annuo medio dei prezzi alla consumazione, invalso col servizio nazionale di statistici della Grecia, moltiplicando l’indennit? percepita col rapporto (T2/T1) tra gli indizi annui medi dei prezzi alla consumazione dell’anno di determinazione dell’indennit? a pagare (T2) e quello della data di incasso dell’indennit? col suo titolare (T1).
(…)
4. L’indennit? ? pagata in contanti nei sei mesi che seguono la notificazione della decisione menzionata al paragrafo precedente. Se l’indennit? a restituire superi al totale 2 000 000 dracme, o 5 869,4 euro, pu? essere restituita, alla domanda della persona riguardata, in quattro versamenti semestrali della stessa somma di cui il primo ? pagato nei sei mesi che seguono la notificazione della decisione suddetta al debitrice. Se i termini precitati arrivano a scadenza senza effetto, l’autorit? competente per la determinazione dell’indennit? pu? rendere alla domanda del richiedente una nuova decisione che comprende un nuovo adeguamento della somma dovuta o una nuova decisione dichiarando l’annullamento della revoca dell’espropriazione. Con la decisione che dichiara l’annullamento [della revoca] ? ordinata anche la restituzione delle somme che sono state pagate eventualmente dall’interessato.
(…) “
16. L’articolo 3 dell’articolo 12 della legge no 2882/2001 ? stato modificato dall’articolo 127 ? 1 della legge no 4070/2012, entrata in vigore il 10 aprile 2012. La nuova disposizione contempla ci? che segue:
“(…)
Il Comitato [amministrativo] previsto con l’articolo 15 ? 1 della presente legge o un perito certificato indipendente, secondo la scelta dell’autorit? competente, emettono un parere sull’importo dell’indennit? entro due mesi a partire dal ricevimento della pratica. Sono presi in particolare in conto come criteri per la valutazione del valore del terreno in causa, il valore dei terreni adiacenti o simili cos? come il possibile reddito risultando dallo sfruttamento del terreno. Il valore proposto non pu? essere inferiore a quella del valore obiettivo [fissata con l’autorit? fiscale] del terreno. In caso di disaccordo sull’importo dell’indennit? dovuta, la sua determinazione ? fatta, seguito alla domanda dell’interessato, con le giurisdizioni competenti entro sessanta giorni a contare della notificazione della decisione in causa.
(…) “
17. Secondo il Consiglio di stato, le disposizioni pertinenti della legge no 4070/2012 sulla revoca dell’espropriazione compiuta si applicano unicamente alle cause in che l’atto amministrativo che cade sulla determinazione dell’indennit? dovuta per il recupero del terreno espropriato ? stato non adottate non in vigore alla data di entrata di suddetta legge, sentenza no 559/2014.
IN DIRITTO
I. SULLAVIOLAZIONE ADDOTTA DI L’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
18. Il richiedente si lamenta di un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni. Afferma che la somma che deve rimborsare per ricuperare il suo bene non ? ragionevolmente in rapporto con la somma che aveva percepito a titolo di indennit? di espropriazione. Si lamenta a questo riguardo anche della motivazione della sentenza no 2492/2008 del Consiglio di stato. Considera che l’alta giurisdizione amministrativa non si ? pronunciata sull’essenza degli argomenti che aveva sottoposto al suo esame. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
1. Argomenti delle parti
ha, Il Governo
19. Il Governo sostiene, innanzitutto, l’inammissibilit? della richiesta per no-esaurimento delle vie di ricorso interni. Afferma che dopo l’immissione nel processo del Consiglio di stato, il richiedente ha sottoposto presso dell’amministrazione una notizia chiedo di calcolo dell’importo dovuto per vedersi restituire il terreno controverso. Sebbene l’amministrazione non si trovasse nell’obbligo di ricalcolare l’importo dovuto, ha fatto diritto a questa domanda del richiedente e ha r?ajust? l’importo dovuto.
20. Del parere del Governo, con questa azione il richiedente ha accettato tacitamente il calcolo dell’indennit? dovuta secondo la decisione no 1087631/6632/0010 ?del 17 ottobre 2005. Pure stimando che questo comportamento ? abusivo da parte del richiedente e che ha perso cos? la qualit? di vittima, il Governo rileva che ha omesso di contestare no 1064217/4182/0010 la decisione dinnanzi al Consiglio di stato. Non ha esaurito cos? le vie di ricorso interni al riguardo del motivo di appello derivato dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
b, Il richiedente,
21. Il richiedente ribatte che l’affermazione del Governo secondo la quale la sua nuova domanda di determinazione dell’indennit? dovuta per il riscatto del terreno espropriato equivaleva gi? ad un’accettazione dell’importo calcolato in virt? della decisione no 1087631/6632/0010 ?? infondata e potrebbe indurre la Corte in errore. Difatti, rileva che la sua nuova domanda presso dell’amministrazione era stata fatta sotto riserva esplicita dei suoi diritti secondo il diritto nazionale, per il fatto che un procedimento era pendente dinnanzi all’alta giurisdizione amministrativa sulla costituzionalit? dell’articolo 12 della legge no 2882/2001 e della possibilit? di investire a questo riguardo le istanze internazionali competenti.
22. Il richiedente afferma che la sua nuova domanda depositata nel 2008 non aveva per obiettivo che “gelare” l’importo necessario per il recupero del suo bene; la prima stima dei servizi competenti datava gi? del 2005 ed il richiedente sapeva che, secondo il metodo di calcolo previsto dall’articolo 12 della legge no 2882/2001, suddetta somma non smetteva di aumentare. Ad ogni modo, afferma che col suo ricorso in annullamento dinnanzi al Consiglio di stato, aveva messo in causa la costituzionalit? della disposizione controversa e la sua compatibilit? con l’articolo 1 del Protocollo no 1. Pertanto, dal momento che il suo ricorso era stato respinto dall’alta giurisdizione amministrativa, un nuovo ricorso sulle stesse questioni che sono anche oggetto della causa dinnanzi alla Corte, sarebbe privato di oggetto e di interesse.
2. Valutazione della Corte
23. La Corte ricorda che in virt? dell’articolo 35 ? 3 hanno, una richiesta pu? essere dichiarata in particolare abusiva se si basi deliberatamente su dei fatti inventati. Un’informazione incompleta e dunque ingannevole pu? analizzarsi anche in un abuso del diritto di ricorso individuale, particolarmente quando riguarda il c?ur della causa e che il richiedente non spiega in modo sufficiente perch? non ha divulgato le informazione pertinenti, Gross c. Svizzera [GC], no 67810/10, ? 28, 30 settembre 2014.
24. La Corte non vede nella pratica della presente richiesta nessuno elemento che permetterebbe di qualificare il comportamento del richiedente di abusivo, al senso dell’articolo 35 ? 3 hanno, della Convenzione. La questione di sapere se il secondo chiede del richiedente all’amministrazione sul calcolo della somma dovuta doveva essere seguita da un nuovo ricorso in annullamento rilevo piuttosto dell’obiezione derivata della no-esaurimento dei ricorsi interni che sar? esaminata qui sotto. Peraltro, la stessa constatazione vale per l’obiezione del Governo derivato della perdita della qualit? di vittima del richiedente che si riferisce anche di fatto a proposito dell’esaurimento delle vie di ricorso interni.
25. In ci? che riguarda la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interni, enunciati 35 ? 1 all’articolo della Convenzione, la Corte ricordo che si basi sull’ipotesi, incorporata nell’articolo 13 con che presenta delle strette affinit?, che l’ordine interno offre un ricorso effettivo, in pratica come in diritto in quanto alla violazione addotta, Kuda ?c. Polonia [GC], no 30210/96, ? 152, CEDH 2000-XI; Hassan e Tchaouch c. Bulgaria [GC], no 30985/96, ?? 96-98, CEDH 2000 XI. Ricorda che in virt? della regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interni il richiedente deve, prima di investire la Corte, avere dato allo stato responsabile, utilizzando le risorse giudiziali che possono essere considerate come effettive e sufficienti offerte con la legislazione nazionale, la facolt? di ovviare coi mezzi interni alle violazioni addotte (vedere, entra altri, Fressoz e Roire c. Francia [GC], no 29183/95, ? 37, CEDH 1999 I.
26. L’articolo 35 ? 1 della Convenzione non prescrivono l’esaurimento che i ricorsi al tempo stesso relativi alle violazioni incriminate, disponibili ed adeguati. Devono esistere non solo ad un grado sufficiente di certezza in teoria ma anche in pratica, mancano loro altrimenti l’effettivit? e l’accessibilit? voluta; incombe sullo stato convenuto di dimostrare che queste esigenze si trovano riunite (vedere, entra altri, McFarlane c. Irlanda [GC], no 31333/06, ? 107, 10 settembre 2010. Il semplice fatto di nutrire dei dubbi in quanto alle prospettive di successo di un ricorso dato che non ? destinato al fallimento evidentemente non costituisco una ragione valida per giustificare la no-utilizzazione di ricorso interni, Akdivar ed altri c. Turchia, 16 settembre 1996, ? 71, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996 IV. Infine, quello che ha esercitato un ricorso di natura tale da ovviare direttamente-e non in modo indiretta-alla situazione controversa non ? tenuta di esaurire ne eventualmente di altri aperti ma all’efficacia improbabile, Manoussakis ed altri c. Grecia, 26 settembre 1996, ? 33, Raccolta 1996 IV; Anakomba Yula c. Belgio, no 45413/07, ? 22, 10 marzo 2009.
27. Nell’occorrenza, attraverso il suo ricorso in annullamento dinnanzi al Consiglio di stato, il richiedente non si ? lamentato dell’importo preciso dell’indennit? dovuta allo stato, come questa era stato fissato in virt? della decisione no 1087631/6632/0010.? In modo pi? generale, il suo ricorso ha previsto il senso stesso dell’articolo 12 della legge no 2882/2001 di cui ha contestato tanto la costituzionalit? che la compatibilit? con l’articolo 1 del Protocollo no 1. In altri termini, il richiedente non si ? lamentato che le autorit? competenti avevano applicato erroneamente la formula prevista dalla disposizione precitata all’epoca del calcolo dell’importo dovuto; ha contestato il rapporto legis di questa disposizione che permetteva il recupero del terreno espropriato dal vecchio proprietario a patto di pagare allo stato il plusvalore della propriet? in causa, calcolata secondo la formula prevista dall’articolo 12 della legge precitata.
28. ? anche a notare che l’alta giurisdizione amministrativa si ? dedicata unicamente nella sua sentenza no 2492/2008 sulla questione della costituzionalit? della disposizione legislativa in causa senza esaminare l’importo specifico fissato con la decisione no 1087631/6632/0010.? Infine, la Corte nota che dinnanzi a lei il richiedente si ? specificamente tutto compiange del principio su che rimette l’articolo 12 della legge no 2882/2001 adducendo che l’applicazione della formula prevista da suddetta disposizione sull’adeguamento della somma inizialmente percepita all’epoca dell’espropriazione del suo terreno aveva come risultato di richiedergli un importo totalmente esorbitante.
29. Segue di ci? che precede che con la sua sentenza no 2492/2008 il Consiglio di stato si ? dedicato sulle questioni di diritto afferente all’articolo 12 della legge no 2882/2001 che ? oggetto della presente richiesta. Di conseguenza, una nuova immissione nel processo dell’alta giurisdizione amministrativa con un ricorso in annullamento contro la decisione no 1064217/4182/0010 ?sarebbe senza oggetto nello specifico, poich? suddetta giurisdizione sarebbe invitata dal richiedente a pronunciarsi su delle questioni relative al diritto alla protezione dei beni, gi? esaminati nella sua sentenza no 2492/2008.
30. Allo visto di ci? che precede, la Corte considera che il richiedente ha fatto un uso sufficiente delle vie di ricorso che aveva a sua disposizione per ovviare alla situazione di cui si lamenta nello specifico. Conviene respingere l’eccezione di no-esaurimento sollevata dal Governo dunque.
31. Inoltre, la Corte constata che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione. Rileva peraltro che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
a) Il richiedente
32. Il richiedente afferma che non ci sarebbe arricchimento senza causa al suo riguardo se era tenuto di rimettere unicamente l’importo iniziale ricevuto a titolo di indennit? di espropriazione allo stato. Accetta che durante il periodo dove il suo terreno era espropriato poteva trarre profitto da questa somma ma rileva che questo principio si applica anche allo stato che poteva sfruttare anche bene l’in causa. Difatti, il richiedente stima che ne che gli chiede di rivoltare l’importo iniziale r?ajust? secondo l’indizio annuo medio dei prezzi alla consumazione, ? lo stato che si arricchirebbe senza causa, poich? trarrebbe profitto dal comportamento illegale che ha dato adito a revoca dell’espropriazione. Allo stesso tempo, lo stato esigeva di approfittare del plusvalore buono che abbia avuto la possibilit? di sfruttare il terreno per trent’ anni circa. Ad ogni modo, il richiedente adduce che una questione di principio si porsi nello specifico: se qualcuno doveva approfittare di un qualsiasi aumento del valore della propriet? in causa, era egli e non lo stato, per il fatto che era egli e non lo stato che aveva subito le conseguenze negative dell’espropriazione imposta di cui lo scopo non ? stato realizzato mai.
33. Il richiedente aggiunge che la somma a pagare allo stato per vedersi bene ricuperare l’immobiliare in causa era circa ventisei volte superiore all’importo ricevuto a titolo di indennit? di espropriazione. Di pi?, rileva che nel 1992, quando ha per la prima volta chiesta la revoca dell’espropriazione senza successo, avrebbe pagato secondo la formula basata sull’indizio dei prezzi alla consumazione, la met? dell’importo richiesto dall’amministrazione in 2005 e 2008. Il richiedente stima che l’articolo 12 della legge no 2882/2001, come applicato all’epoca dei fatti, contemplava una formula di adeguamento dell’importo assegnato a titolo di indennit? di espropriazione che rendeva bene impossibile ogni tentativo di recupero del riguardata. Sottopone a questo titolo dei pareri notarili che fanno risultare che secondo le stime dell’autorit? fiscale, il valore del bene risaliva a 376 958,58 euro in 2012 ed a 254 856,03 euro in 2016. Infine, il richiedente rileva che il Consiglio di stato non ha offerto nessuna risposta ai suoi argomenti concreti sull’incompatibilit? della situazione controversa con gli articoli 17 della Costituzione e 1 del Protocollo no 1 ma che si ? limitato ad affermare che non c’era nessuno attentato a queste disposizioni.
b) Il Governo,
34. Il Governo ribatte che il richiedente ha ricevuto all’epoca dell’espropriazione un’indennit? che corrispondeva al valore del terreno in causa. Aggiunge che l’indizio annuo medio dei prezzi alla consumazione ? un criterio semplice ed obiettivo per procedere all’adeguamento dell’importo ricevuto dall’interessato a titolo di indennit? di espropriazione. Basandosi sull’evoluzione dei prezzi alla consumazione durante il periodo dove il terreno restava espropriato, garantiva un giusto equilibro tra le protezioni del diritto al rispetto dei beni del richiedente e gli interessi finanziari dello stato, a sapere che non ci sia arricchimento senza causa al suo scapito all’epoca del recupero del terreno col suo vecchio proprietario.
35. Il Governo afferma che il valore del bene controverso ammontava, in 2012, secondo le stime dell’autorit? fiscale competente a 376 957,65 euro. Aggiunge che le decisioni i nostri 1087631/6632/0010 ?e 1064217/4182/0010 sono sempre validi oggi, anche se il secondo ha in pratica sostituita la prima. Il richiedente pu? cos? sempre versare all’amministrazione l’intima richiesta e vedersi ricuperare la sua vecchia propriet?. Spetta all’amministrazione che dispone in materia secondo il Governo di un largo potere discrezionale, di annullare la revoca dell’espropriazione affinch? un nuovo procedimento che provoca una nuova stima della somma a pagare sia lanciato.
36. Infine, il Governo afferma che lo stato non ha sfruttato il terreno durante il periodo dove restava espropriato alle fini lucrative. L’obiettivo iniziale, a sapere di realizzare delle perquisizioni archeologiche nel terreno in causa, non ? potuto essere realizzato in ragione di problemi di urbanistica nel quartiere di Plaka.
2. Valutazione della Corte
a) Applicabilit? dell’articolo 1 del Protocollo no 1
37. L’applicabilit? dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non ? contestato nello specifico. La Corte ricorda mentre la nozione di “beni” menzionati alla prima parte dell’articolo 1 del Protocollo no1 ha una portata autonoma che non si limita alla propriet? di beni corporali e che ? indipendente rispetto alle qualifiche formali del diritto interno: certi altri diritti ed interessi costituendo degli attivi pu? passare anche per i “diritti patrimoniali” e dunque dei “beni” alle fini di questa disposizione. In ogni causa, importa di esaminare se le circostanze, considerate nel loro insieme, hanno reso il richiedente titolare di un interesse sostanziale protetto dall’articolo 1 del Protocollo no1 (vedere, tra altri, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, ? 129, CEDH 2000-V e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 100, CEDH 2000-I.
38. La Corte nota, da una parte, che l’articolo 12 della legge no 2882/2001 prevedeva gi? la revoca di un’espropriazione compiuta mediante la restituzione dal proprietario dell’indennit? che gli era stata versata, ma r?ajust?e, paragrafo 15 sopra. Altra parte, rileva che con la sua sentenza no 2319/2004, il Consiglio di stato ha annullato il rifiuto dell’amministrazione di revocare l’espropriazione, giudicando che lo scopo di questa era stato abbandonato, paragrafo 7 sopra.
39. La Corte si dichiara convinta che gli elementi suddetti mostrano che il richiedente aveva un interesse patrimoniale che era riconosciuto in dritto greco e che rilevava della protezione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
b, Osservazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1
i. Principi generali
40. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l’articolo 1 del Protocollo no 1 che garantisce in sostanza il diritto di propriet?, contiene tre norme distinte: la prima che si esprime nella prima frase del primo capoverso e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della propriet?; la seconda, figurando che nel secondo, fraseggia dello stesso capoverso, prevedi la privazione di propriet? e la sottopone a certe condizioni; in quanto alla terza, registrata nel secondo capoverso, riconosce agli Stati contraenti il potere, entra altri, di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale. Le secondo e terzo norme che hanno fatto riferimento agli esempi particolari di attentati al diritto di propriet?, devono interpretare si alla luce del principio consacrato dalla prima (vedere, tra altri, Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo [GC], no 73049/01, ? 62, CEDH 2007 I.
41. Tanto un attentato al rispetto dei beni che un’astensione di agire deve predisporre un giusto equilibra tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (vedere, tra altri, Nastou c. Grecia (no 2), no 16163/02, ? 31, 15 luglio 2005. La preoccupazione di garantire un tale equilibrio si rifletta nella struttura dell’articolo 1 del Protocollo no 1 tutto intero. In particolare, deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto da ogni misura applicata dallo stato, ivi compreso le misure che privano una persona della sua propriet?, Pressos Compania Naviera S.p.A. ed altri c. Belgio, 20 novembre 1995, ? 38, serie Ha no 332. In ogni causa che implica la violazione addotta di questa disposizione, la Corte deve verificare se, in ragione dell’azione o dell’inoperosit? dello stato, la persona riguardata ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo (Broniowski, precitato, ? 150.
42. Per valutare la conformit? della condotta dello stato all’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte deve concedersi ad un esame globale dei diversi interessi in gioco, tenendo allo spirito che la Convenzione ha per scopo di salvaguardare dei diritti che sono “concreti ed effettivi”. Deve andare al di l? delle apparenze e deve ricercare la realt? della situazione controversa. Questa valutazione pu? cadere non solo sulle modalit? di indennizzo applicabile-se la situazione si apparentarsi ad una privazione di propriet?-ma anche sulla condotta delle parti, ivi compreso i mezzi adoperati dallo stato ed il loro collocamento in ?uvre. A questo riguardo, bisogna sottolineare che l’incertezza-che sia legislativa, amministrativa, o tenendo alle pratiche applicate dalle autorit?-? un fattore che bisogna prendere in conto per valutare la condotta dello stato. Difatti, quando una questione di interesse generale ? in gioco, i poteri pubblici sono tenuti di reagire in tempo utile, in modo corretta e con la pi? grande coerenza, Vasilescu c. Romania, sentenza del 22 maggio 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-III, ? 51; Beyeler, precitato, ?? 110 in fini, 114 e 120 in fini; Broniowski, precitato, ? 151.
43. La Corte stima utile di rilevare anche che gode di una competenza limitata per verificare il rispetto del diritto interno, H?kansson e Sturesson c. Svezia, 21 febbraio 1990, ? 47, serie Ha no 171 Ha, e che non ha per compito di sostituirsi alle giurisdizioni interne. Appartiene al primo capo alle autorit? nazionali, in particolare ai corsi e tribunali, che tocca di interpretare la legislazione interna, Waite e Kennedy c. Germania [GC], no 26083/94, ? 54, CEDH 1999-I. Tuttavia, il ruolo della Corte ? di ricercare se i risultati ai quali sono giunti le giurisdizioni nazionali sono compatibili coi diritti garantiti dalla Convenzione ed i suoi Protocolli. La Corte rileva che, nonostante il silenzio dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in materia di esigenze procedurali, un procedimento giudiziale afferente al diritto al rispetto dei beni deve offrire anche alla persona riguardata un’occasione adeguata di esporre la sua causa alle autorit? competenti per contestare infatti le misure che recano offesa ai diritti garantiti da questa disposizione. Per assicurarsi del rispetto di questa condizione, c’? luogo di considerare i procedimenti applicabili di un punto di vista generale (vedere Ad c Capitale Bank). Bulgaria, no 49429/99, ? 134, CEDH 2005 XII (brani); Zafranas c. Grecia, no 4056/08, ? 36, 4 ottobre 2011.
ii. Applicazione dei principi nello specifico
44. A titolo preliminare, la Corte stima opportuna di ricordare la formula precisa del motivo di appello del richiedente dinnanzi a lei: questo si lamenta che in ragione del modo di cui l’articolo 12 della legge no 2882/2001 regolava la determinazione dell’indennit? a pagare per il riscatto di un terreno gi? espropriato, la somma che deve rimborsare per ricuperare il suo bene non ? ragionevolmente in rapporto con quella che aveva percepito a titolo di indennit? di espropriazione. Il richiedente stima che lo stato fa cos? pesare su lui un carico sproporzionato ed eccessivo che non pu? essere giustificato da nessuna causa prova generale di utilit? pubblica.
45. Allo visto delle specificit? della presente causa, la Corte stima che la situazione controversa non costituisce n? un’espropriazione n? una regolamentazione dell’uso dei beni, ma cambio della prima frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 che enuncia, in modo prova generale, il principio del rispetto dei beni (vedere in questo senso, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao ed altri c). Portogallo, i nostri 29813/96 e 30229/96, ?? 43 e 48, CEDH 2000-I.
46. Nell’occorrenza, l’ingerenza nel diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni risiede nella sua impossibilit? di vedersi rivoltare il terreno espropriato seguito alla revoca dell’espropriazione con la sentenza no 2319/2004 del Consiglio di stato per non compimento del suo scopo in ragione del prezzo presumibilmente esorbitante che doveva pagare allo stato. Non ? contestato che l’ingerenza era prevista dalla legge, a sapere l’articolo 12 della legge no 2882/2001, n? che inseguiva un scopo legittimo, a sapere assicurarsi che il riscatto del terreno in causa col richiedente non si abituerebbe allo scapito degli interessi finanziari dello stato. Appartiene cos? alla Corte di verificare, nel caso di specifico, che l’equilibrio voluto ? stato preservato in modo compatibile col diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni (vedere Saliba c). Malta, no 4251/02, ? 45, 8 novembre 2005, e Housing Associazione of War Disabled e Victims of War of Attica ed altri c. Grecia, no 35859/02, ? 37, 13 luglio 2006.
47. La Corte ricorda che il richiedente aveva ottenuto, in virt? della sentenza no 2319/2004 del Consiglio di stato, la revoca dell’espropriazione del terreno di cui era stato il proprietario e che aveva almeno la speranza legittima di ricuperare il suo bene. Su questo punto, la Corte conviene col Governo che questo recupero non si sarebbe dovuto effettuare allo scapito dell’interesse pubblico. Cos?, considerando il fatto che il richiedente si era visto assegnare un’indennit? completa all’epoca dell’espropriazione del suo terreno, non ? irragionevole che lo stato abbia proceduto circa trent’ anni circa pi? tardi, sulla base della legislazione pertinente, ad un adeguamento dell’importo percepito dal primo.
48. Dedicandosi sulla formula di adeguamento previsto dall’articolo 12 della legge no 2882/2001, la Corte nota che suddetta disposizione contempla solamente un’equazione che consiste in moltiplicare l’indennit? di espropriazione percepita dall’interessato col rapporto tra gli indizi annui medi dei prezzi alla consumazione dell’anno di determinazione dell’indennit? per il recupero del bene e quello della data di incasso dell’indennit? di espropriazione col suo titolare. In altri termini, il sistema messo in ?uvre all’epoca dei fatti con la legislazione pertinente si fondava sull’evoluzione dei prezzi alla consumazione durante il periodo dove il terreno riguardato era espropriato; permetteva l’attualizzazione dell’importo corrispondente all’indennit? di espropriazione sulla base del potere di acquisto della stessa somma alla data dove l’interessato aveva chiesto il recupero del terreno.
49. La Corte conviene col Governo che l’indizio annuo medio dei prezzi alla consumazione costituisce un criterio semplice ed obiettivo per l’adeguamento della somma a pagare allo stato in vista del recupero del terreno controverso. Serve cos? all’attualizzazione della somma ricevuta dall’interessato a titolo di indennit? di espropriazione all’auna di un indizio economico che permette di stimare tra due periodi dati la variazione media dei prezzi di prodotti e dunque l’evoluzione del valore della moneta.
50. La Corte nota per?, come indicalo il richiedente, che il criterio dell’indizio annuo medio dei prezzi alla consumazione ? di carattere astrae, accentrati sulla situazione economica generale del paese e non permette di derivare di conclusioni pertinenti sull’evoluzione del mercato immobiliare di questo durante un periodo dato e, di tanto pi?, sull’evoluzione del valore di un bene immobiliare particolare. Essendo l’unico attrezzo ad adoperare per l’adeguamento della somma a pagare, suddetto criterio si distingue con una certa rigidit? che pu? compromettere la sua pertinenza all’epoca della sua applicazione nei casi concreti.
51. A questo riguardo, la Corte ricorda che in una causa conclusione di una richiesta individuale, gli occorre limitarsi all’esame del caso concreto di cui si l’? investita. Il suo compito non consiste in controllare in abstracto la legge applicabile nello specifico allo sguardo della Convenzione, ma a ricercare se il modo di cui ? stata applicata al richiedente o l’ha toccata ha infranto la Convenzione, Olsson c. Svezia (no 1), sentenza del 24 marzo 1988, serie Ha no 130, ? 54. Per ritornare al caso da specifico, l’applicazione del criterio precitato non ha permesso all’autorit? competente di prendere in conto di altri elementi che erano pertinenti, o anche necessari, per un giusto calcolo della somma a rimborsare allo stato. L’autorit? competente non ha potuto tenere cos?, come esempio, conto del valore venale del terreno all’epoca dei fatti cos? come del valore di terreni limitrofi o di altri terreni ubicati allo stesso quartiere che era stato espropriato all’epoca. La Corte ha affermato del resto che l’indennit? di espropriazione per un terreno edificabile deve corrispondere al valore commerciale di questo (vedere, mutatis mutandis, Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, ? 105, 22 dicembre 2009.
52. Inoltre, la Corte stima che non le appartiene di fissare a che momento nel tempo l’amministrazione si sarebbe dovuto mettere per fissare l’importo r?ajust? dell’indennit? di espropriazione. Tuttavia, per valutare la proporzionalit? tra questo importo ed i valori reali del bene del richiedente, la Corte non pu? ignorare l’evoluzione del mercato immobiliare in Grecia, come risulta della pratica, e la durata del procedimento di revoca dell’espropriazione controversa. Difatti, se il procedimento relativo alla determinazione della somma a pagare col richiedente per ricuperare il suo bene si ? concluso il 5 febbraio 2009, col collocamento al netto della sentenza no 2492/2008 del Consiglio di stato, la Corte nota che il richiedente ha per la prima volta chiesta questa revoca nel 1992 e che il Consiglio di stato si ? pronunciato su questa nel 2004, giudicando che lo scopo dell’espropriazione era stato abbandonato.
53. Non appartiene neanche alla Corte di dire che ? l’importo esatto che il richiedente doveva versare allo stato a titolo dell’indennit? r?ajust?e. Tuttavia, tenuto conto delle considerazioni sopra, la Corte stima che esiste una grande differenza tra gli importi richiesto dallo stato, paragrafi 8 e 10 sopra, ed il valore reale del terreno come risulta degli elementi della pratica (vedere in particolare sopra il paragrafo 13). Questa differenza non saprebbe passare per ragionevole nello specifico.
54. Peraltro, secondo la nuova formulazione dell’articolo 12 di suddetta legge, paragrafo 16 sopra, il Comitato amministrativo o il perito indipendente prendono in conto parecchi elementi pertinenti per valutare il prezzo del bene immobiliare, come il valore dei terreni adiacenti o simili cos? come il possibile reddito risultando dallo sfruttamento del terreno. Di pi?, in caso di disaccordo sull’importo dell’indennit? dovuta entro lo stato e l’interessato, le giurisdizioni competenti decidono la disputa senza essere obbligate dalla legge ad applicare un criterio come l’indizio annuo medio dei prezzi alla consumazione.
55. Inoltre, la Corte stima importando di rilevare che nell’occorrenza le due decisioni amministrative i nostri 1087631/6632/0010 ?e 1064217/4182/0010 con che l’autorit? competente ha fissato l’indennit? a pagare per il recupero del terreno controverso, sono sempre validi. Siccome ? confermato dal Governo, ? alla discrezione totale dell’amministrazione di ricalcolare l’indennit? a pagare nel caso in cui il richiedente spetterebbe dinnanzi a lei con una notizia chiedo di questo tipo. Ora, il valore reale del terreno in causa secondo la stima dell’autorit? fiscale competente ? sopra oggi di 254 853,03 euro, a sapere bene inferiore a quella fissata con la decisione no 1064217/4182/0010, paragrafo 10. ? evidente dunque che il richiedente si trova dinnanzi ad una situazione di vicolo cieco che rende di fatto impossibile il recupero della sua propriet?.
56. Del resto, ? obbligata a constatare che dinnanzi al Consiglio di stato il richiedente ha sollevato degli argomenti precisi derivati dall’articolo 17 della Costituzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Ora l’alta giurisdizione amministrativa si ? limitata a ricordare la sua giurisprudenza sulla natura amministrativa della revoca di un’espropriazione compiuta e di considerare, senza altra spiegazione, che un attentato al diritto al rispetto dei beni non era stabilito. La Corte considera che il richiedente non ha avuto un’occasione adeguata di contestare infatti dinnanzi alle autorit? giudiziali le misure che recano offesa al suo diritto garantito con l’articolo 1 del Protocollo no 1, paragrafo 43 sopra.
57. Alla vista di ci? che precede, la Corte considera che, nel caso di specifico, il criterio come applicato al richiedente all’epoca dei fatti in virt? dell’articolo 12 della legge no 2882/2001, cos? come il ragionamento del Consiglio di stato nella sua sentenza no 2492/2008 ha rotto il giusto equilibrio che deve regnare tra le esigenze dell’interesse pubblico e gli imperativi della salvaguardia del diritto dell’interessato al rispetto dei suoi beni.
58. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
59. In quanto al motivo di appello del richiedente relativo all’articolo 6 ? 1 della Convenzione, la Corte considera che si confonde con quello che ha esaminato sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Visto a questo riguardo i suoi conclusioni (vedere sopra paragrafo 58), la Corte non stima necessaria di mettersi anche sul terreno dell’articolo 6.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
60. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
61. Per ci? che riguarda il danno patrimoniale subito, il richiedente richiede 632 976,50 euro (EUR), somma che risulterebbe dalla deduzione dell’importo di 22 677,92 euro, ricevuta a titolo di indennit? di espropriazione, dell’importo di 665 654,42 fissato con la decisione no 1064217/4182/0010.? In quanto al danno giuridico, richiede 10 000 EUR. Infine, chiede 3 773 EUR per oneri e spese.
62. Il Governo stima che le pretese del richiedente sono infondate ed eccessive. Sostiene che, se e nella misura in cui la Corte doveva constatare una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, dovrebbe dare alle parti la possibilit? di presentare delle osservazioni complementari sulla questione della soddisfazione equa.
63. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed il richiedente giungono ad un accordo, tenendo conto del nuovo procedimento previsto dall’articolo 12 della legge no 2882/2001, come modificato dall’articolo 127 ? 1 della legge no 4070/2012, articolo 75 ? 1 dell’ordinamento della Corte.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare separatamente il motivo di appello tratto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato; perci?,
a), la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente a sottoporrgli per iscritto, nei sei mesi, le loro osservazioni sulla questione e, in particolare, a dargli cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega alla presidentessa della camera la cura di fissarla all’occorrenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 ottobre 2016, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Abele Campos Mirjana Lazarova Trajkovska
Cancelliere Presidentessa
Alla presente sentenza si trova unito, conformemente agli articoli 45 ? 2 della Convenzione e 74 ? 2 dell’ordinamento, l’esposizione dell’opinione concordante del giudice Koskelo alla quale i giudici Spano ed Eike dichiarano aderire.
M.L.T.
A.C.
OPINIONE CONCORDANTE DI IL GIUDICE KOSKELO ALLA QUALE ADERISCONO I GIUDICI SPANO ED EICKE
(Traduzione)
64. Come la maggioranza, ho votato per la constatazione di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 nella presente causa. Tuttavia, al mio grande dispiacere, non posso aderire al ragionamento che sottende questa constatazione.
65. Ricorder? di prima brevemente i fatti pertinenti.
66. Nel 1976, lo stato ha espropriato il richiedente di un terreno situato nel quartiere di Plaka, ad Atene, nello scopo di effettuare delle perquisizioni archeologiche. Questa espropriazione era legale ed il titolo di propriet? sul terreno ? stato trasferito cos? allo stato. Di conseguenza, dal compimento dell’espropriazione, il richiedente non fa il pi? proprietario del terreno e non detiene pi? nessuno altro diritto su questo.
67. Il diritto greco contempla che ? possibile revocare un’espropriazione, interamente o parzialmente, se il servizio competente stima che non ? pi? necessario dello stato conservo bene l’in questione in un scopo di utilit? pubblica e se il vecchio proprietario accetta questa revoca, articolo 12 ? 1 della legge no 2882/2001. In simile caso, il vecchio proprietario contro che l’espropriazione ? stata dichiarata ? in diritto di ricuperare bene il mediante il pagamento di una somma. Secondo la legislazione in vigore all’epoca dei fatti, questa somma corrispondeva all’indennit? che il vecchio proprietario aveva ricevuto al momento dell’espropriazione adeguata da un metodo di indicizzazione fondata sull’indizio dei prezzi alla consumazione. Il diritto greco stabilisce che una tale revoca non provoca l’annullamento dell’espropriazione ex tunc ma costituisci un atto amministrativo nuovo con che l’espropriazione ? revocata ex nunc (vedere a questo riguardo il paragrafo 11 della sentenza della camera) purch? il vecchio proprietario procede al pagamento richiesi, articolo 12 ? 3 della legge.
68. Nello specifico, l’espropriazione ? stata revocata da una decisione resa nel 2004. La somma a pagare col richiedente ? stata fissata di prima con una decisione presa nel 2005 poi, in seguito ad un secondo chiedo formulata dal richiedente, con una decisione presa nel 2008, e diventata definitiva il 5 febbraio 2009. L’importo finale, adeguato sulla base dell’indizio dei prezzi alla consumazione, si stabiliva a 665 645,42 euro (EUR).
69. Dinnanzi alla Corte, il richiedente si lamenta essenzialmente di una violazione dei suoi diritti protetti con l’articolo 1 del Protocollo no 1 a causa del carattere secondo lui eccessivo dell’importo suddetto. Pensa che questo importo ? esagerato allo sguardo della somma che ha ricevuto al momento dell’espropriazione. Avanza anche che il valore del bene in 2012 era nettamente inferiore alla somma che gli ? stata chiesta, e che questo valore era ancora pi? debole in 2016.
70. Riguardando, in primo luogo, l’applicabilit? dell’articolo 1 del Protocollo no 1, ? bacino di ingrassamento per ostriche che l’espropriazione controversa che era in lei stessa conforma alla legge, ha privato il richiedente di ogni titolo di propriet? sul bene in questione. In altri termini, il richiedente non disponeva pi? sul bene di nessuno diritto che gli avrebbe permesso di avvalersi della protezione garantita da suddetto articolo.
71. La revoca dell’espropriazione ha modificato la situazione. In virt? del diritto interno, questa revoca ha conferito al richiedente, nella sua qualit? di vecchio proprietario, un diritto di prelazione che gli permette di ricuperare il terreno mediante il pagamento di una somma definita dalle disposizioni legali pertinenti difatti. Anche se l’articolo 1 del Protocollo no 1 non garantisce il diritto di acquisire dei beni, nelle circostanze dello specifico, la revoca ha creato per il richiedente un nuovo interesse patrimoniale che provoca l’applicabilit? di suddetto articolo.
72. In compenso, tenuto conto del carattere discrezionale del diritto interno che regola questa revoca, come invocato dal Governo e come enunciato nel formulato anche della disposizione pertinente, si saprebbe considerare solamente, finch? la revoca fosse effettiva, il richiedente poteva nutrire pi? di una speranza di giungere ad una situazione dove sarebbe stato in diritto di ricuperare il suo vecchio terreno. ? la revoca dell’espropriazione che ha corredato in virt? della legislazione greca del diritto di prelazione suddetta che fa rilevare la causa dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, n? la speranza che il richiedente ha potuto ad un’epoca nutrire a questo riguardo n? un motivo di appello difendibile non possono ad essi soli essere considerati come “un bene” suscettibile di provocare l’applicazione difatti di suddetto articolo, Kopeck? c. Slovacchia [GC], no 44912/98, ?? 49 e 52, CEDH 2004 IX, e Zhigalev c. Russia, no 54891/00, ? 146, 6 luglio 2006.
73. Riguardando, in secondo luogo, il punto di sapere se l’articolo 1 del Protocollo no 1 ? stato rispettato nello specifico, il motivo di appello solleva la questione della condizione che ? stata imposta al richiedente affinch? questo abbia il diritto di ricuperare il suo vecchio terreno, cio? l’obbligo di pagare una somma che il richiedente trova eccessivo.
74. ? manifesto che le condizioni legate all’esercizio di un diritto possono essere di una natura come costituiscono un attentato auditing dritto. Ci? che ?, quando lo stato revoca un’espropriazione mentre questa espropriazione era in lei stessa legittimo ed era stata pronunciata molto tempo prima, ? evidente che si non pu? aspettare ragionevolmente di lui che accordi al vecchio proprietario un diritto di prelazione che lo privilegerebbe ne che gli permette di ricuperare il suo vecchio bene senza imporrgli un certo adeguamento della somma a pagare in compenso. In simili circostanze, il principio di un adeguamento non saprebbe in s? costituire un attentato al diritto in questione.
75. Convengo in compenso che i fatti della causa, ed in particolare l’affermazione secondo la quale la somma esatta del richiedente era esorbitante, comandano di ricercare se le condizioni legate alla possibilit? per l’interessato di ricuperare il suo vecchio terreno soddisfanno alle esigenze patrimoniali dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Non sono neanche in disaccordo con la maggioranza quando constata (paragrafo 45 della sentenza) che la presente causa rileva della regola generale enunciata all’articolo 1 del Protocollo no 1.
76. Pertanto, si tratta di determinare se la determinazione del prezzo a pagare col richiedente per ricuperare il suo bene ha predisposto un giusto equilibro tra gli interessi concorrenti in gioco, a sapere l’interesse privato del richiedente che aspirava ad esercitare il diritto di ricuperare il suo bene previsto con la legislazione nazionale, e l’interesse generale che voleva nello specifico che il terreno detenuto dallo stato non fosse ceduto ad un prezzo troppo debole.
77. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, in simili circostanze, gli Stati dispongono di un ampio margine di valutazione per decidere dei politici che intendono condurre col verso della legislazione nazionale (vedere, mutatis mutandis, Lithgow ed altri c. Regno Unito, 8 luglio 1986, ?? 121-122, serie Ha no 102. Non solo la Convenzione non impone agli Stati n? l’obbligo di revocare delle espropriazioni decise su una base legale n? quella di accordare ai vecchi proprietari il diritto di ricuperare i loro beni, ma un Stato che sceglie di dotare si di una legislazione in questo senso dispone anche di un ampio margine di valutazione per fissare le condizioni di cui desidera abbinare queste misure, in particolare concernente i metodi di calcolo del prezzo a pagare in compenso del recupero dei beni. In quanto tale, l’applicazione di un metodo di indicizzazione non saprebbe sollevare di obiezione sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, in particolare quando il principio avendo presieduto alla sua adozione non era per niente, siccome sottolinealo il Governo, di penalizzare in generale i vecchi proprietari riguardati.
78. La Corte ? chiamata a decidere la questione di sapere dunque se, nelle circostanze concrete dello specifico, l’applicazione del diritto interno d? un risultato sproporzionato del punto di vista del richiedente. Se il diritto interno, siccome nello specifico, conferisci al vecchio proprietario di un terreno avendo fatto l’oggetto di un’espropriazione un diritto di prelazione per la re-acquisizione di suddetto terreno, questo diritto pu? nei fatti essere ostacolato quando la somma a sborsare non ? in compenso ragionevolmente proporzionata al valore reale del terreno in questione. In simili circostanze, ? possibile che si raggiunga allora i limiti del margine di valutazione di cui gode lo stato.
79. A questo riguardo, considero che, per determinare se lo stato convenuto ha o non onorato i suoi obblighi al titolo l’articolo 1 del Protocollo no 1, conviene confrontare l’importo che il richiedente ha dovuto pagare ed il valore reale del bene all’epoca corrispondente.
80. La maggioranza stima, paragrafo 52 della sentenza che, per determinare se l’importo chiesto era proporzionato ragionevolmente al valore reale del bene, c’? luogo di tenere conto dell’evoluzione del mercato dell’immobiliare in Grecia. Ci? suppone di interessarsi non solo all’evoluzione dei prezzi dei beni immobiliari fino al momento dove le autorit? nazionali hanno preso le decisioni pertinenti concernente il diritto del richiedente a ricuperare il suo vecchio bene, ma anche al modo di cui questi prezzi si sono evoluti ulteriormente, questo essere-a-argomento durante gli anni durante che la richiesta ? restata appendi dinnanzi alla Corte. La maggioranza considera anche che questa analisi deve prendere in conto la durata del procedimento che ha preceduto la revoca dell’espropriazione e la determinazione dell’importo a pagare col richiedente per ricuperare il suo vecchio terreno.
81. Sono in disaccordo con questo ragionamento che pone a mio avviso parecchi problemi.
82. Primariamente, penso che non ? giusto tenere conto dell’evoluzione dei prezzi dei beni immobiliari dopo l’adozione delle decisioni pertinenti con le autorit? nazionali, questo essere-a-argomento durante il periodo dove la richiesta era pendente dinnanzi alla Corte. La questione a decidere ? quella di sapere se lo stato convenuto ha commesso una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, e non quella dell’ampiezza del danno risultante di una violazione gi? invalsa. A mio avviso, per dire se lo stato convenuto ha o non imposto al richiedente un obbligo di pagamento sproporzionato e, di conseguenza, costitutiva di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, non si pu? considerare come criterio che determina l’abbassamento dei prezzi dei beni immobiliari che sono stati osservati dall’adozione con le autorit? nazionali delle decisioni in questione. Secondo la stessa logica, se, dopo l’adozione di suddette decisioni, i prezzi dell’immobiliare si erano evoluti in senso inverso, “avrebbero cancellato” una violazione di cui lo stato convenuto avrebbe se no potuto essere tenuto per responsabile.
83. Secondariamente, quando menziona la durata del procedimento, la maggioranza indica che il periodo pertinente in questo contesto ? quella compreso entro 1992, l’anno della prima domanda di revoca dell’espropriazione formulata dal richiedente, e 2004, l’anno del pronunziato effettivo della revoca. Ora il diritto che fa entrare in gioco l’articolo 1 del Protocollo no 1 ? apparso solamente con la revoca dell’espropriazione. Parte anteriore suddetta revoca, il richiedente non disponeva ancora al riguardo del bene in questione di nessuno diritto soggettivo suscettibile di rilevare di suddetto articolo. Non penso che la responsabilit? dello stato convenuto allo sguardo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 possa dipendere da circostanze che riguardano un periodo durante la quale l’articolo in questione non era anche applicabile. Dopo tutto, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, ha luogo non ci di ricercare se un giusto equilibrio ? stato predisposto che a partire da dal momento in cui ? stata stabilita l’esistenza di un’ingerenza che soddisfaccia all’esigenza di legalit? e che non sia arbitrario, Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 110, CEDH 2000 I. Ancora occorre per ci? che esista un diritto entrante nel campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
84. Nello stesso ordine di idee, nelle cause relative all’articolo 1 del Protocollo no 1 in che l’incertezza ha condotto ad una constatazione di violazione, l’azione o l’inoperosit? dello stato aveva generato un’incertezza prolungata gi? nell’esercizio di un diritto patrimoniale esistente ed aprendo dritto ad una protezione al titolo di suddetto articolo (Beyeler, precitato, ?? 105 e 110. Tale non ? il caso nello specifico. Siccome indicato pi? alto, e siccome la maggioranza sembro anche ammetterlo, paragrafi 38 e 46 della sentenza, ? la revoca dell’espropriazione che ha corredato per il vecchio proprietario del diritto di ricuperare il suo terreno che provoca l’applicabilit? dell’articolo 1 del Protocollo no 1 nello specifico.
85. Di pi?, non rileva n? dei mezzi n? delle attribuzioni della Corte di sostituirsi alle giurisdizioni nazionali e di considerare che le autorit? nazionali avrebbero dovuto revocare l’espropriazione pi? presto che non hanno fatto, questo essere-a-argomento che non avrebbero dovuto lasciare passare tanto di tempo prima di concludere che lo scopo iniziale n? nessuno altro scopo di utilit? pubblica giustificava solamente lo stato conservasse la propriet? del terreno che era stato oggetto di un’espropriazione legittima.
86. Terzo, vedo una contraddizione reciproca tra i due elementi che, secondo la maggioranza, influente sulla valutazione del carattere sproporzionato della somma chiesta al richiedente allo sguardo del valore reale del terreno.
87. In una valutazione sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, una presa in conto della durata del procedimento implica nel contesto dello specifico che la revoca dell’espropriazione sarebbe dovuta essere deciso pi? presto. Siccome gi? indicato, questo punto di vista presuppone che suddetto articolo si applicava gi? alla speranza, per il richiedente, di ottenere una revoca, ci? che contraddice la giurisprudenza consolidata della Corte.
88. Ad ogni modo, se l’espropriazione fosse stata revocata effettivamente presto pi?, i due termini del paragone, a sapere il risultato dell’indicizzazione ed il valore reale del terreno, sarebbero stati differenti di ci? che erano alla data alla quale le decisioni pertinenti sono state prese. Per di pi?, e ? pi? importante, se l’espropriazione fosse stata revocata pi? presto e se aveva permesso al richiedente di ricuperare il suo vecchio terreno, ? evidente che questo avrebbe sopportato solo le conseguenze di ogni abbassamento ulteriore del valore reale del bene.
89. Ora la motivazione esposta dalla maggioranza notifica non solo che l’espropriazione sarebbe dovuta essere revocata prima del 2004, ma anche che perch? ci? non ? stato il caso, bisognerebbe determinare oggi la responsabilit? dello stato convenuto allo sguardo dell’articolo 1 il Protocollo no 1 come se la revoca aveva avuto luogo di numerosi anni dopo 2004, questo essere-a-argomento riferendosi ai prezzi dei beni immobiliari constatati attualmente che sono nettamente inferiori a quelli rilevato all’epoca dove l’obbligo di pagamento in vista del recupero del bene ? stato definito al livello nazionale. Non posso seguire allo stesso modo ragionamento. Se non appartiene alla Corte di concedersi alle sue proprie constatazioni di fatto, in particolare concernente gli statistici economici pertinenti, questa deve esporre tuttavia con sufficientemente di chiarezza la logica sulla quale si basi per stabilire la responsabilit? di un Stato convenuto a titolo della Convenzione, nell’occorrenza dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
90. A mio avviso, la questione a decidere nello specifico ? quella di sapere se lo stato convenuto ha subordinato il diritto per il richiedente di ricuperare il suo vecchio terreno ad un obbligo di pagamento che era sproporzionata allo sguardo del valore reale del terreno nel momento in cui le autorit? hanno preso in materia le decisioni definitive.
91. Ricordo che l’espropriazione ? stata revocata nel 2004 e che l’importo a pagare col richiedente per ricuperare il suo vecchio bene ? stato fissato nel 2005 a 601 705,67 EUR, poi, in seguito ad un secondo chiedo formulata dal richiedente, nel 2008 a 665 645,42 EUR dai quali conveniva dedurre l’importo dell’indennizzo inizialmente ricevuto dal richiedente in compenso dell’espropriazione, o 22 677,92 EUR. Questa ultima decisione ? diventata definitiva il 5 febbraio 2009.
92. Il Governo sostiene che il valore obiettivo del terreno nel 2008 si stabiliva a 664 565 EUR. Appare tuttavia che questo valore corrisponde a quella di un terreno costruito della stessa superficie e situato nella stessa zona, mentre il terreno in questione ? un appezzamento nudo. In altri termini, per esercitare il suo diritto a ricuperare il terreno, il richiedente sarebbe stato costretto di pagare una somma che corrisponde approssimativamente al valore di un terreno costruito, allora stesso che l’appezzamento in causa non portava nessuna costruzione. Nelle circostanze dello specifico, ci? basta per concludere che la somma chiesta era sproporzionata al valore reale del terreno all’epoca. ? su questa base che aderisco alla constatazione di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.