Conclusione Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Oneri e spese – domanda respinta
PRIMA SEZIONE
CAUSA KAKAMOUKAS ED ALTRI C. GRECIA
(Richiesta no 38311/02)
SENTENZA
STRASBURGO
22 giugno 2006
QUESTA CAUSA E? STATA RINVIATA DINNANZI
ALLA GRANDE CAMERA CHE HA RESO LA SUA SENTENZA IL
15 febbraio 2008
Nella causa Kakamoukas ed altri c. Grecia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. L. Loucaides, presidente,
C.L. Rozakis, il Sig.re F. Tulkens,
N. Vajic, il Sig. A. Kovler, la Sig.ra E. Steiner, il
Sig. K. Hajiyev, giudici, e dal Sig. S. Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 1 giugno 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 38311/02) diretta contro la Repubblica ellenica da cinquantotto cittadini di questo Stato i cui nomi raffigurano qui acclusi (“i richiedenti”) che hanno investito la Corte il 17 ottobre 2002 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati dal D. N. e K. G., avvocati al foro di Salonicco. Il governo greco (“il Governo”) ? rappresentato dai delegati del suo agente, Sigg. V. Kyriazopoulos, assessore presso il Consulente legale di stato, ed I. Bakopoulos, revisore presso il Consulente legale di stato.
3. I richiedenti si lamentavano in particolare, sotto l’angolo dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione, della durata di due procedimenti dinnanzi al Consiglio di stato.
4. L?istanza ? stata assegnata alla prima sezione della Corte (articolo 52 ? 1 dell’ordinamento). In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa (articolo 27 ? 1 della Convenzione) ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento.
5. Il 25 marzo 2004, la camera ha deciso di comunicare una parte della richiesta al Governo e ha dichiarato la richiesta inammissibile per il surplus.
6. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 ? 1 dell’ordinamento). La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione come ricomposta (articolo 52 ? 1).
7. Con una decisione del 24 marzo 2005, la Corte ha dichiarato il restante della richiesta parzialmente ammissibile.
8. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 ? 1 dell’ordinamento).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE ALL’ORIGINE DELLA CONTROVERSIA
A. La genesi della causa
1. Il periodo 1925-1936
9. Il 7 aprile 1925, lo stato greco procedette all’espropriazione di una superficie di 534 892 m?, ubicati nella periferia della citt? di Salonicco, quartiere di Mikra, allo scopo di costruire un aeroporto. Questa superficie che dipende attualmente dalla municipalit? di Kalamaria, comprendeva dei terreni appartenenti ai discendenti dei richiedenti.
10. L’indennit? di espropriazione fu fissata dalle sentenze numeri 1321/1926 e 703/1929 del tribunale di prima istanza di Salonicco, 9/1930 della corte di appello di Salonicco e 116/1931 della Corte di cassazione.
11. Con la sentenza no 293/1936 del presidente del tribunale di prima istanza di Salonicco, i discendenti dei richiedenti furono riconosciuti titolari dell’indennit? in questione. Tuttavia, lo stato neg? di versare questa. In pi?, l’aeroporto fu costruito altrove.
2. Il periodo 1967-1972
12. Il 22 giugno 1967, con una decisione congiunta del ministro delle Finanze e di quello dei Lavori pubblici (no E.17963/8019) lo stato procedette all’espropriazione della suddetta tenuta che includeva i terreni controversi, allo scopo di costruire degli alloggi operai. Siccome non assolveva un scopo di utilit? pubblica, questa decisione fu revocata il 6 luglio 1972.
3. Il periodo 1972-1988
13. Il 29 giugno 1972, un decreto reale destin? la tenuta alla costruzione di un centro sportivo.
14. Il 14 maggio 1987, il prefetto di Salonicco modific? il piano di allineamento (????t????? s??d??) della regione, che qualific? come “spazio verde” e “zona di svago e di sport.” Questa decisione fu confermata da una decisione del ministro dell’ambiente e dei Lavori pubblici in data 31 luglio 1987, cos? come con una sentenza presidenziale in data 22 agosto 1988.
B. Il procedimento che tendeva alla modifica del piano di allineamento del 1987
15. Il 28 giugno 1994, i richiedenti o i loro discendenti investirono la prefettura di Salonicco di una domanda che tendeva a fare modificare il piano di allineamento in vigore in modo che il carico che pesava sulle loro propriet? fosse tolto. La prefettura l?accolse.
16. Il 20 novembre 1994, i richiedenti o i loro discendenti investirono il Consiglio di stato di un ricorso per annullamento del rifiuto implicito dell’amministrazione di togliere il carico che pesava sui loro terreni.
17. L? 11 gennaio 1996, la municipalit? di Kalamaria deposit? le sue osservazioni sulla causa. L’udienza ebbe luogo il 26 marzo 1997.
18. Il 20 ottobre 1997, il Consiglio di stato accolse l?istanza dei richiedenti. In particolare, consider? che essendo rimasta molto tempo senza procedere all’espropriazione dei terreni in questione per permettere la realizzazione del progetto previsto dal piano di allineamento, l’amministrazione era tenuta a togliere il carico che pesava sulle propriet? controverse. L’alta giurisdizione rinvi? la causa all’amministrazione chiedendogli di prendere le misure necessarie per sbloccare i terreni dei richiedenti, sentenze numeri 4445/1997, 4447/1997 e 4448/1997. Queste sentenze furono trascritte in bella copia e furono certificate come conformi il 25 febbraio 1998.
II. LE CIRCOSTANZE CHE SONO OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
A. Il procedimento impegnato dalla municipalit? di Kalamaria contro le sentenze numeri 4445/1997, 4447/1997 e 4448/1997 del Consiglio di stato
19. Il 30 settembre 1998, la municipalit? di Kalamaria form? una terza opposizione (t??ta?a??p?) contro le suddette sentenze rese dal Consiglio di stato. Questa via di ricorso aperta alle persone che non sono state n? parti n? sono state rappresentate in un’istanza permette loro di attaccare una decisione che d? loro un motivo di appello. Nel caso in cui la terza opposizione – che non ha effetto sospensivo -viene giudicata fondata, le sentenze attaccate vengono annullate in modo retroattivo ed il ricorso per annullamento viene riesaminato. Nello specifico, non avendo la terza opposizione effetto sospensivo, le sentenze numeri 4445/1997, 4447/1997 e 4448/1997 rimanevano dunque immediatamente esecutive.
20. Il 28 novembre 2001, il Consiglio di stato dichiar? la terza opposizione inammissibile, sentenze numeri 4148/2001, 4149/2001 e 4150/2001. Stim? che la municipalit? di Kalamaria non poteva avvalersi di questa via di ricorso perch? aveva avuto gi? l’occasione di sottoporre le sue osservazioni sulla causa. Le suddette sentenze furono trascritte in bella copia e furono certificate conformi il 17 aprile 2002.
B. Il nuovo piano di urbanistica ed il procedimento che mit?ravaal suo annullamento
21. Il 13 maggio 1999, il ministro dell’ambiente e dei Lavori pubblici procedette alla modifica del piano di urbanistica della municipalit? di Kalamaria per assoggettare la tenuta controversa alla costruzione di una zona di svago e di sport (decisione no 12122/2761).
22. Il 9 settembre 1999, i richiedenti o i loro discendenti investirono il Consiglio di stato di un ricorso per annullamento della suddetta decisione. L? 11 settembre 2002, produssero a sostegno del loro ricorso diversi giustificativi tra cui gli atti di propriet?. Inizialmente fissata al 8 novembre 2000, l’udienza fu annullata a pi? riprese. Ebbe luogo alla fine il 29 ottobre 2003. Il Consiglio di stato non ha reso ancora la sua sentenza.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
23. I richiedenti numeri 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 e 58 si lamentano del tempo che c?? voluto per l’esame della terza opposizione formata dinnanzi al Consiglio di stato dalla municipalit? di Kalamaria. Peraltro, l’insieme dei richiedenti si lamenta della durata del procedimento che tende all’annullamento del nuovo piano di urbanistica. Invocano l’articolo 6 ? 1 della Convenzione le cui parti pertinenti si leggono come segue:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che decider?, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Periodi da prendere in considerazione
1. Terza opposizione formata dinnanzi al Consiglio di stato dalla municipalit? di Kalamaria
24. Il periodo da considerare ? cominciato il 30 settembre 1998, con l’immissione nel processo del Consiglio di stato da parte della la municipalit? di Kalamaria, e si ? concluso il 28 novembre 2001, con le sentenze numeri 4148/2001, 4149/2001 e 4150/2001. ? durata tre anni, un mese e ventinove giorni, dunque, per un grado di giurisdizione.
2. Procedimento che tende all’annullamento del nuovo piano di urbanistica
25. Il Governo afferma che finch? i richiedenti non avessero prodotto i giustificativi necessari, in particolare gli atti di propriet?, a sostegno del loro ricorso, il Consiglio di stato non poteva procedere all’esame della causa. Se il Consiglio di stato avesse tenuto tuttavia un’udienza, avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile. Quindi, il Governo stima che il termine trascorso fino al 11 settembre 2002, data in cui i richiedenti depositarono i documenti in questione, non pu? essere preso in considerazione.
26. I richiedenti affermano che l’udienza dinnanzi al Consiglio di stato fu ogni volta rinviata d?ufficio; sostengono peraltro che la produzione dei giustificativi in questione non era necessaria perch? la loro argomentazione si basava sulle precedenti sentenze rese dalla stessa giurisdizione sulla loro causa, in particolare le sentenze numeri 4445/1997, 4447/1997 e 4448/1997.
27. La Corte considera che l’argomento avanzato dal Governo non ? supportato da nessuno elemento del diritto o dei pratica interni e non potrebbe dunque modificare il punto di partenza del procedimento controverso. Questo ? cominciato il 9 settembre 1999, con l’immissione nel processo del Consiglio di stato, e non ? ancora concluso. Copre dunque ad oggi una durata di pi? di cinque anni e cinque mesi, per un’istanza,.
B. Carattere ragionevole della durata dei procedimenti
28. I richiedenti sostengono che le loro cause hanno conosciuto una durata eccessiva.
29. Il Governo non si ? espresso sulla durata dell’esame della terza opposizione. In quanto al secondo procedimento incriminato, sostiene che il termine trascorso a partire dal 11 settembre 2002, data in cui i richiedenti produssero i documenti a sostegno del loro ricorso, non ? irragionevole, avuto in particolare riguardo alla complessit? della causa.
30. La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di un procedimento si rivaluta secondo le circostanze della causa ed avendo riguardo ai criteri consacrati dalla sua giurisprudenza, in particolare la complessit? della causa, il comportamento dei richiedenti e quello delle autorit? competenti cos? come la posta della controversia per gli interessati (vedere, tra molte altre, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, ? 43, CEDH 2000-VII).
31. La Corte ha trattato a pi? riprese cause che sollevano delle questioni simili a quella del caso di specifico e ha concluso alla violazione di 6 ? 1 della Convenzione (vedere la causa Frydlender precitata).
32. Dopo avere esaminato tutti gli elementi prodotti dinnanzi a lei, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto n? argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, stima che nello specifico la durata dei procedimenti controversi sia eccessiva e non risponda all’esigenza del “termine ragionevole.”
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
33. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
34. I richiedenti, basandosi su un rapporto di perizia redatta a loro richiesta nel maggio 2005, richiedono la somma globale di 10 540 343 euro (EUR) a titolo del danno materiale che i danni alla loro propriet? avrebbero fatto loro subire. Richiedono inoltre 10 000 EUR ciascuno a titolo di danno morale che dicono avere sofferto.
35. Il Governo stima che la Corte deve allontanare la domanda per danno materiale. Considera inoltre che la constatazione di una violazione costituirebbe in s? un risarcimento sufficiente per il danno morale addotto.
36. La Corte ricorda che la constatazione di violazione della Convenzione al quale ? giunta risulta esclusivamente da un’incomprensione del diritto degli interessati a vedere la loro causa ascoltata in un “termine ragionevole.” In queste condizioni, non vede alcun legame di causalit? tra la violazione constatata ed un qualsiasi danno materiale che i richiedenti avrebbero dovuto soffrire; c’? dunque luogo di respingere questo aspetto delle loro pretese (Appietto c. Francia, no 56927/00, ? 21, 25 febbraio 2003).
37. In compenso, la Corte stima che i richiedenti hanno subito, a ragione dell’incomprensione del loro diritto a vedere la loro causa giudicata in un termine ragionevole, un torto morale certo che non si compensa sufficientemente con la constatazione di violazione della Convenzione. Deliberando in equit?, come esige l’articolo 41 della Convenzione, accorda 8 000 EUR a questo titolo a ciascuno dei richiedenti numeri 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 e 58 e 5 000 EUR a ciascuno dei richiedenti numeri 10-11, 20-22, 24-25, 32, 41, 45 e 50-57, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta.
B. Oneri e spese
38. I richiedenti richiedono 34 100 EUR per oneri e spese sostenuti in Grecia, 10 000 EUR a titolo della perizia e 11 990 EUR per oneri e spese sostenuti dinnanzi alla Corte. A questo riguardo, producono solamente un documento, stabilito dall’ingegnere civile autore della perizia, valutando il costo di questa a 10 000 EUR, tassa sul valore aggiunto non compresa.
39. Il Governo considera che la somma richiesta sia eccessiva e che conviene allontanare questa richiesta.
40. In quanto agli oneri e spese sostenuti in Grecia, la Corte ha giudicato gi? che la lunghezza di un procedimento pu? provocare un aumento degli oneri e spese del richiedente dinnanzi alle giurisdizioni interne e che dunque conviene tenerne conto (vedere, tra altre, Capuano c. Italia, sentenza del 25 giugno 1987, serie A no 119-ha, p. 15, ? 37). Tuttavia, nel caso specifico, la Corte nota che i richiedenti non hanno prodotto relativamente nessuna fattura per gli oneri sostenuti dinnanzi alle giurisdizioni investite. C’? luogo dunque di respingere questa parte delle loro pretese. Per ci? che riguarda gli oneri sostenuti dinnanzi a lei, la Corte osserva che i richiedenti giustificano solamente degli oneri afferenti alla perizia che non era tuttavia necessaria per la valutazione del danno legato alla durata del procedimento. Per il resto, le pretese dei richiedenti non sono n? dettagliate n? accompagnate dai giustificativi necessari. Conviene dunque allontanare anche la richiesta in merito a punto.
C. Interessi moratori
41. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Stabilisce, all’unanimit?, che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce, per cinque voci contro due,
a) che lo stato convenuto deve versare, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva in virt? dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 8 000 EUR (ottomila euro) a ciascuno dei richiedenti menzionati sotto i numeri 1-9, 12-19, 23, 26-31, 33-40, 42-44, 46-49 e 58 e 5 000 EUR (cinquemila euro) a ciascuno dei richiedenti menzionati sotto i numeri 10-11, 20-22, 24-25, 32, 41, 45 e 50-57 per danno morale, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
3. Respinge, all’unanimit?, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 22 giugno 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Loukis Loucaides
Cancelliere Presidente
Alla presente sentenza si trova unita, conformemente agli articoli 45 ? 2 della Convenzione e 74 ? 2 dell’ordinamento, l’esposizione delle seguenti opinioni separate:
-opinione in parte concordante del Sig. Rozakis;
-opinione in parte dissidente del Sig. Loucaides e della Sig.ra Vajic.
L.L.
S.N.
OPINIONE IN PARTE CONCORDANTE DEL GIUDICE ROZAKIS
Ho votato con la maggioranza a proposito della soddisfazione equa (danno morale) per conformarmi alla nuova giurisprudenza sviluppata nella sentenza Arvanitaki-Roboti ed altri c. Grecia del 18 maggio 2006 nella quale ho formulato, con due altri giudici, un’opinione dissidente che riguardava questo aspetto particolare della causa.
OPINIONE PARZIALMENTE DISSIDENTE COMUNE AL SIG. LOUCAIDES E ALLA SIG.RA VAJIC (GIUDICI)
(Traduzione)
Con la maggioranza, stimiamo che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1de la Convenzione a ragione della durata del procedimento. Non possiamo approvare invece gli importi assegnati ai richiedenti a titolo del danno morale. Reiteriamo a questo riguardo l’opinione parzialmente dissidente comune ai giudici Loucaides, Rozakis e Jebens unita alla sentenza Arvanitaki-Roboti ed altri c. Grecia del 18 maggio 2006. Sottoscriviamo tutti gli argomenti e le conclusioni che vi sono formulati.
Elenco dei richiedenti
OMISSIS