Conclusione: Non -violazione di P1-1
GRANDE CAMERA
CAUSA J.A. PYE (OXFORD, LTD,)
E J.A. PYE (OXFORD, LAND LTD C,). REGNO UNITO
( Ricorrente no 44302/02)
SENTENZA
STRASBURGO
30 agosto 2007
Nella causa J.A. Pye, Oxford, Ltd e J.A. Pye (Oxford, Land Ltd c,). Regno Unito,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunendosi in una Grande Camera composta da:
Jean-Paul Costa, presidente,
Christos Rozakis,
Nicolas Bratza,
Boštjan il Sig. Zupanèiè,
Peer Lorenzen,
Loukis Loucaides,
Ireneu Cabral Barreto,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
András Baka,
Anatoly Kovler,
Antonella Mularoni,
Alvina Gyulumyan,
Renate Jaeger,
Vladimiro Zagrebelsky,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele, juges,et
da Michael O’Boyle, cancelliere,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio l’ 8 novembre 2006 e il 20 giugno 2007,
Rende la sentenza che ha adottato in questa ultima data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una ricorrente (no 44302/02) diretta contro il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e in cui J.A. Pye, Oxford, Ltd e J.A. Pye, Oxford, Land Ltd, società di diritto britannico (“le società ricorrenti”), hanno investito la Corte il 17 dicembre 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Le società ricorrenti sono rappresentate dal Sig. P. L., membro dello studio di avvocati Darbys, ad Oxford. Il governo britannico (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, la Sig.ra K. Jones, del ministero delle Cause estere e del Commonwealth.
3. Le società ricorrenti adducevano che il diritto britannico della prescrizione acquisitiva, in virtù del quale avevano perso il loro terreno-che offriva un potenziale di collocamento in valore- a profitto di un proprietario vicino, era stato applicato loro a disprezzo dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
4. La ricorrente è stata assegnata alla quarta sezione della Corte, articolo 52 § 1 dell’ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 § 1 della Convenzione, è stata costituita conformemente all’articolo 26 § 1 dell’ordinamento.
5. Con una decisione dell’ 8 giugno 2004, la camera, dopo un’udienza consacrata all’ammissibilità ed al merito, articolo 54 § 3 dell’ordinamento, ha dichiarato la ricorrente ammissibile.
Il 15 novembre 2005, una camera di questa sezione composta da Matti Pellonpää, presidente, Nicolas Bratza, Viera Strážnická, Rait Maruste, Stanislav Pavlovschi, Lech Garlicki e Javier Borrego Borrego, giudici, e di Michael O’Boyle, cancelliere di sezione, ha reso una sentenza in cui si dice, per quattro voci contro tre, che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e, all’unanimità, che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non è matura. Un’opinione dissidente comune ai giudici Maruste, Garlicki e Borrego Borrego è unita a questa sentenza.
6. Il 2 febbraio 2006, il Governo ha chiesto il rinvio della causa alla Grande Camera (articolo 43 della Convenzione). Il 12 aprile 2006, un collegio della Grande Camera ha accolto questa istanza.
7. La composizione della Grande Camera è stata formata conformemente agli articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 dell’ordinamento. Il 19 gennaio 2007, Luzius Wildhaber è giunto al termine del suo mandato di presidente della Corte. Jean-Paul Costa gli è successo in questa qualità e ha assunto la presidenza della Grande Camera nella presente causa, articolo 9 § 2 dell’ordinamento.
8. Il governo irlandese ha presentato delle osservazioni sulla causa, così come il presidente della Grande Camera aveva autorizzato in virtù dell’articolo 44 § 2 dell’ordinamento.
9. Tanto le società ricorrenti che il Governo hanno depositato delle memorie sul merito, articolo 59 § 1 dell’ordinamento. Un’udienza si è svolta in pubblico al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, l’8 novembre 2006, articolo 59 § 3 dell’ordinamento. Erik Fribergh, cancelliere della Corte, ha preso parte all’udienza dell’ 8 novembre 2006. Successivamente, Michael O’Boyle, cancelliere aggiunto, l’ha sostituito in qualità di cancelliere nella causa.
Sono comparsi:
-per il Governo
K. Jones, agent,M.
J. Crow QC, conseil,M.
J. Hodges, Department foro Constitutional Affairs,M.
P. Hugues, Her Majesty’s Corti Servizi, DCA, consiglieri;
-per le società ricorrenti OMISSIS
La Corte ha ascoltato il Sig. P. ed il Sig. Crow nelle loro dichiarazioni e nelle loro risposte alle domande dei giudici.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
10. La seconda società ricorrente è la proprietaria iscritta al registro fondiario di un terreno agricolo di ventitre ettari situati nel Berkshire. La prima società ricorrente aveva acquisito questo terreno mediante parecchie transazioni che ebbero luogo tra il 1975 e il 1977 e ne fu la proprietaria fino all’aprile 1986; lo trasmise allora alla seconda società ricorrente, con opzione di riscatto. I proprietari di un fondo vicino, OMISSIS (“i Graham”) occuparono il terreno in virtù di un affitto di pascolo fino al 31 dicembre 1983. Il 30 dicembre 1983, un perito-geometra agente a nome delle società ricorrenti scrisse ai Graham per indicare loro che, essendo l’accordo di pascolo sul punto di scadere, dovevano liberare il terreno. Nel gennaio 1984, le società ricorrenti negarono di proseguire l’affitto di pascolo per l’anno perché contavano di chiedere un permesso in vista della pianificazione dell’insieme o di una parte del terreno, e pensavano che il perseguimento del pascolo avrebbe potuto compromettere le loro probabilità di ottenere tale autorizzazione.
11. Sebbene in obbligo di liberare il terreno alla scadenza del contratto firmato per il 1983, i Graham continuarono ad occuparlo senza interruzione, per il pascolo. Le società ricorrenti non li invitarono ad evacuare il terreno o a pagare loro per questo pascolo. Risulta dagli elementi di prova che, se l’avessero chiesto loro, i Graham avrebbero pagato volentieri.
12. Nel giugno 1984, le società ricorrenti ed i Graham giunsero ad un accordo con cui i primi accettarono di vendere i fieni che si trovano sul terreno per la somma di 1 100 sterline (GBP) alla coppia. La fienagione fu finita il 31 agosto 1984. Nel dicembre 1984, i Graham si informarono presso le società ricorrenti per sapere se potevano tagliare di nuovo del fieno o beneficiare di un altro affitto di pascolo. Le società ricorrenti non risposero né a questa lettera né a quella che fu mandata loro nel maggio 1985. In seguito, i Graham non tentarono più di comunicare con esse. Dal settembre 1984 al 1999, continuarono ad utilizzare l’insieme del terreno controverso a fini agricoli, senza l’autorizzazione delle interessate.
13. Nel 1997, il Sig. G. fece registrare sul registro fondiario degli atti di opposizione (garanzie) al diritto di proprietà delle società ricorrenti al motivo che la proprietà del terreno gli ritornava tramite prescrizione acquisitiva, o usucapione.
14. Il 30 aprile 1998, le società ricorrenti investirono l’ High Court di un’istanza di annullamento di questi atti. Il 20 gennaio 1999, impegnarono un’azione in rivendicazione del terreno controverso.
15. I Graham contestarono le istanze dei richiedenti basandosi sulla legge del 1980 sulla prescrizione, (Atto sulla Limitazione Act 1980, ” legge del 1980″) secondo la quale non è più possibile impegnare un’azione di rivendicazione di un terreno quando un terzo ne ha avuto il possesso di fatto per dodici anni. Invocavano anche la legge di 1925 sulla registrazione della proprietà fondiaria, Land Registration Act 1925 che si applicava all’epoca e disponeva che passato questo periodo di dodici anni il proprietario iscritto era reputato detenere il terreno per rapporto di fiducia a favore dell’occupante.
16. Il 4 febbraio 2000, il giudice Neuberger deliberò a favore dei Graham ([2000] Ch 676,: dato che questi ultimi avevano il possesso di fatto del terreno dal gennaio 1984 e che il termine del prescrizione acquisitiva aveva cominciato a decorrere nel settembre 1984, le società ricorrenti avevano perso il loro diritto di proprietà in applicazione della legge del 1980, ed i Graham erano in diritto di vedersi iscrivere come proprietari del terreno. Alla fine del suo giudizio di trenta pagine, il giudice Neuberger osservava che il risultato al quale era giunto non era giusto e non poteva giustificarsi con le considerazioni pratiche: l’argomento avanzato in favore del diritto di ottenere la proprietà di un terreno col gioco del prescrizione acquisitiva ossia evitare le situazioni incerte-non aveva secondo lui che pochi pesi quando si trattava dell’uso di terreni registrati di cui il proprietario era facilmente identificabile su consultazione del registro fondiario. Che un proprietario che si era addormentato sui suoi diritti durante dodici anni fusto privato del suo terreno era secondo lui “illogico e sproporzionato.”
17. Le società ricorrenti interposero appello e, il 6 febbraio 2001, la Corte di appello annullò la decisione del High Court al motivo che i Graham non aveva l’intenzione ricorrente di possedere la terra di cui le ricorrenti “non erano spossessate” di conseguenza al senso della legge del 1980 ([2001] EWCA Civ 117, [2001] Ch 804. Anche se questa constatazione bastava per deliberare sul ricorso, due membri della Corte di appello esaminarono la questione di sapere se la perdita con le società ricorrenti della proprietà del terreno aveva potuto dare anche adito a violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, come incorporato al diritto interno con la legge di 1998 sui diritti dell’uomo.
18. Il Lord della Giustizia Mummery che rese la sentenza della Corte di appello, stimò che l’articolo 1 non aveva nessuna ripercussione sulle disposizioni pertinenti della legge di 1980 che non avevano per effetto di privare un individuo dei suoi beni o di recare offesa al suo diritto al rispetto di questi, ma lo privava solamente del suo diritto di accesso ad un tribunale per rivendicare suddetto buono nel caso dove avrebbe respinto l’introduzione di un procedimento dodici anni o più dopo essere visto togliere si il possesso del bene con uno terzo. L’estinzione del titolo delle società ricorrenti non era, secondo lui, né una privazione di bene né una misura di confisca dinnanzi a dare adito a versamento di un compenso, ma semplicemente una conseguenza pratico e logico della decadenza ad introdurre un’azione una volta il termine di prescrizione smerciata. Il Lord della GiustiziaMummery aggiunse a titolo accessorio che ogni privazione era giustificata nell’interesse generale, le condizioni enunciate nella legge del 1980 essendo ricorrenti con ragione per evitare il rischio di ingiustizia che deriverebbe dell’esame di lamenti tardivi e per fornire una certezza in quanto all’identità del proprietario: queste condizioni non erano sproporzionate, il periodo di dodici anni essendo ragionevole e non imponendo di onere eccessivo al proprietario.
19. Il Lord della Giustizia Keene partì dall’idea che i termini di prescrizione non erano non in principio contrario alla Convenzione e che il processo che impedisce una persona di rivendicare i suoi diritti in ragione dello scorrimento del tempo era ammesso chiaramente dalla Convenzione. Era secondo lui questa situazione che prevaleva anche se i termini di prescrizione limitavano il diritto di accesso ad un tribunale ed avevano anche talvolta per effetto di privare delle persone del loro diritto di proprietà, che porta su dei beni reali o personali, o di un compenso: non c’era dunque niente di fondamentalmente incompatibile tra le leggi di 1980 e l’articolo 1 del Protocollo no 1.
20. I Graham si ricorse dinnanzi alla Camera dei lord che, il 4 luglio 2002, accolse il loro ricorso confermando il giudizio del High Court ([2002] UKHL 30, [2002] 3 All ER 865. Lord Browne-Wilkinson, unitamente a Lord Mackay of Clashfern e Lord Hutton, spiegò che i Graham avevano il “possesso” della terra secondo l’accezione ordinaria del termine e che, pertanto, le società ricorrenti “erano state spossessate” al senso della legge del 1980. Non c’era contraddizione tra i fatti che l’occupante fosse prestito a pagare il proprietario iscrive al registro nel caso dove questo glielo chiederebbe ed il fatto che avesse avuto il possesso del bene nel frattempo. Lord Browne-Wilkinson conclude in questi termini:
“(…) Sebbene Pye li avesse avvertiti che dovrebbero lasciare il terreno nel dicembre 1983, che avesse rifiutato loro in modo categorico un altro affitto di pascolo nel 1984 e che avesse ignorato totalmente le loro domande ulteriori di simile affitto, i Graham ha continuato al di là del 31 dicembre 1983 ad occupare il terreno controverso, che hanno utilizzato come buoni sembrava loro. Certi usi, il pascolo, avrebbero rilevato di un accordo di pascolo ipotetico. Ma il resto conferma semplicemente l’intenzione, attestata dal Sig. Michael Graham, di utilizzare il terreno al loro modo. Hanno adottato al primo colpo questo atteggiamento. Al mio parere, quando i Graham ha continuato ad esercitare il possesso di fatto del terreno interamente chiuso dopo scadenza dell’accordo di fienagione, avevano manifestamente l’intenzione di affermare il loro possesso contro Pye.
(…) Dinnanzi alla Camera dei lord, è stato ammesso che la legge del 1998 [che integro la Convenzione europea dei diritti dell’uomo] non aveva effetto retroattivo. Ma Pye ha sostenuto che, anche in virtù dei principi di interpretazione in common law applicabili prima dell’entrata in vigore della legge del 1998, il tribunale doveva prodigarsi ad applicare la legge in modo che si concilia con lei [Convenzione]. Tale o tale vecchio principio di interpretazione si applicava solamente quando i termini di una legge erano ambigui. Non è stato dimostrato dinnanzi alla Camera dei lord che la legge del 1980 rinchiudesse qualche ambiguità di questo genere. “
21. Lord Bingham of Cornhill, facendo suo il punto di vista di Lord Browne-Wilkinson, indicò nella sua sentenza:
“I Graham ha agito costantemente in modo onorabile. Tentarono di ottenere il diritto di fare pascolassi il loro bestiame o di tagliare i fieni dopo l’estate 1984; erano prestiti a pagare. Pye che non risponde loro, fecero ciò che avrebbe fatto ogni agricoltore al loro posto: continuarono ad utilizzare la terra. Non erano in mancanza. Ma l’inoperosità di Pye ha avuto per risultato che i Graham ha potuto godere pienamente del terreno durante dodici anni senza pagare. Come se ciò non bastava, sono ricompensati ottenendo il diritto di proprietà su questa superficie considerevole di terra di grande valore adesso senza nessuno obbligo di indennizzare il vecchio proprietario comunque questo sia. Nel caso di terreni non registrato, e prima che una tale registrazione non diventi la norma, un tale risultato poteva giustificarsi sicuramente con la preoccupazione di evitare un’incertezza prolungata in quanto all’identità del proprietario. Ma quando la terra è registrata, è difficile trovare una giustificazione ad una regola di diritto che arriva anche ad un risultato ingiusto in apparenza ed ancora più difficile di vedere perché la parte che acquisisce il diritto di proprietà non sarebbe perlomeno tenuta di versare un compenso alla parte che lo perde. È rassicurante sapere che la legge del 2002 sulla registrazione della proprietà fondiaria tratta dal rischio, per un proprietario iscrive al registro, di perdere inavvertitamente il suo diritto di proprietà. Le disposizioni principali di questa legge non sono entrate però, ancora in vigore e, anche se erano, non sarebbero del nessuno soccorso per Pye che ha perso il suo diritto di proprietà prima dell’adozione della legge. Se sono convinto che il ricorso deve essere accolto per le ragioni esposte dal mio eminente collega, è una conclusione alla quale arrivo, siccome il giudice [Neuberger] (…)) “senza entusiasmo.” “, JA Pye (Oxford) Ltd and Others v. Graham and Another [2002] 3 All ER 865-867,
22. Come è rilevato più alto, la questione di sapere se il risultato era contrario ai diritti che le società ricorrenti tenevano dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non è stata ripresa dinnanzi alla Camera dei lord. Tuttavia, Lord Hope of Craighead che divideva anche il punto di vista di Lord Browne-Wilkinson sul ragionamento dinnanzi ad arrivare al rigetto del ricorso, osservò nella sua sentenza che la questione, allo sguardo della Convenzione,
“(…) non [era] facile, perché ci si sarebbe aspettato che la legge, nel contesto di un regime giuridico che non contempla nessun compenso, scegliesse di proteggere un proprietario iscrive contro gli atti di persone non potendo avvalersi di un diritto concorrente comparsa al registro. Fortunatamente un regime molto più rigoroso è stato messo in posto con l’allegato 6 alla legge del 2002. Con questo testo, un occupante che ha il possesso di un terreno registrato farà molto più ad ottenere il diritto di proprietà se il proprietario si oppone. L’ingiustizia del vecchio regime giuridico che questa causa ha fatto risultare risiede non nella mancanza di compenso-anche se è là un fattore importante-ma nella mancanza di garanzie contro la disattenzione o la distrazione del proprietario iscritto. “
23. Il valore del terreno controverso è oggetto di una controversia tra le parti. Le società ricorrenti situano la loro perdita a più di 10 milioni di GBP. Il Governo stima che il terreno valeva 785 000 GBP nel 1996, anno dove scadde il termine di prescrizione di dodici anni, e 2,5 milioni di GBP nel luglio 2002 (epoca della sentenza della Camera dei lord).
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
24. All’epoca dei fatti, l’articolo 15 della legge del 1980 sulla prescrizione che aveva rifuso delle leggi anteriori, enunciava:
“1. Nessuno può introdurre un’azione di rivendicazione di un terreno passato un termine di dodici anni a contare della data in cui il diritto di agire è nato o, se il diritto di agire è da prima nato a favore di una persona che detiene il diritto di agire [, il suo autore,], passato un termine di dodici anni a contare dalla data in cui il diritto di agire è nato a favore del suo autore
(…)
6. La prima parte dell’allegato 1 alla presente legge espone come determinare, nei casi che sono menzionati, la data alla quale nasce i diritti di agire in rivendicazione di terreni. “
25. Ai termini del paragrafo 1 dell’allegato 1:
“Se colui che introduce un’azione in rivendicazione di un terreno o il nessuno di cui tiene il diritto di agire è stato in possesso di suddetto terreno e, mentre poteva pretendere a questo terreno, ne è stato spossessato o ha interrotto il suo possesso, il diritto di agire è reputato nato alla data dello spodestamento o dell’interruzione del possesso. “
26. Erano le stesse disposizioni in materia di prescrizione che si applicavano ai terreni registrati dunque come ai terreni non registrati. Nel caso di terreni non registrato, l’articolo 17 della legge del 1980 contemplava che alla scadenza del termine di prescrizione applicabile alla rivendicazione di terreni, il diritto del proprietario iscrive al registro si estingueva. Per ciò che era dei terreni registrati, l’articolo 75 § 1 della legge di 1925 sulla registrazione della proprietà fondiaria disponevano che alla scadenza del termine di prescrizione il diritto non si estingueva ma il proprietario iscritto era a partire da questo momento rinomato detenere il terreno in fiducie a favore del suo occupante.
27. I Halsbury’s Laws of England, quarta edizione, ristampata nel 1998, espone la legge in questi termini:
“258. Quando il proprietario di un terreno non esercita il possesso, ma che un terzo l’esercita, durante un periodo sufficiente per fare ostacolo al diritto del proprietario di riprendere il possesso o di impegnare un’azione in rivendicazione del suo bene, il titolo reale del proprietario si estingue, ed il terzo acquisisce un diritto opponibile a tutti, ivi compreso al vecchio proprietario.
La legge del 1980 sulla prescrizione opera allo scapito del diritto del vero proprietario di cui estingue il titolo reale, e non operare un trasferimento del bene al terzo; il nuovo diritto di proprietà tiene al principio secondo che il possesso vale titolo che correda dell’estinzione dei diritti del vecchio proprietario, e rimani soggetta ad ogni servitù [ecc.] non estinta. “
28. Il comitato di riforma del diritto, Law Reform Committee, ha esaminato il diritto che regola i termini di prescrizione nel suo rapporto di 1977 (Cmnd 6923). Ha criticato la pratica dei tribunali che consistono in riconoscere che quello che pretendeva avere il possesso di fatto aveva l’autorizzazione tacita di occupare il terreno, ciò che aveva per effetto di interrompere il termine di prescrizione che decorreva in sfavore del proprietario; non ha proposto nessuna modifica dei termini di prescrizione esiste, e ha ammesso che la scadenza del termine di prescrizione doveva provocare l’estinzione del diritto del querelante.
29. In un documento consultivo sulla prescrizione delle azioni, documento consultivo no 151, che ha stabilito nel 1998, la Commissione del diritto, Law Commissione, ha spiegato gli obiettivi di politica generale che assolveva il diritto della prescrizione. Precisava che i convenuti avevano un interesse legittimo a ciò che le cause fossero portate in giustizia in un termine ragionevole, dato che gli elementi di prova non sarebbero forse indefinitamente disponibili e che i convenuti dovevano potere avvalersi della loro facoltà presunta di godere di un diritto incontestato. Lo stato, posteggiando della sicurezza giuridica, aveva anche egli interesse a badare a ciò che le domande fossero presentate e deciso in un termine ragionevole affinché il processo fosse equo. Infine, secondo questo documento, i termini di prescrizione avevano vocazione ad incoraggiare i querelanti ad introdurre le loro azioni in rivendicazione in un termine ragionevole.
30. Nel 1998, in un altro documento consultivo relativo alla registrazione della proprietà fondiaria ed invalsa in cooperazione col registro fondiario, Law Com no 254, la Commissione del diritto ha rilevato che bene che lo scopo iniziale del sistema di registrazione dei terreni fusto di applicare i principi che regolano i terreni non registrato ai terreni registrati, ciò non era interamente valido in certe tenute- come mostrava lo statuto dei diritti degli occupanti senza titolo reale per esempio di proprietà, il documento rinviava 75 § 1 all’articolo della legge di 1925 sulla registrazione della proprietà fondiaria. Il documento consultivo esponeva e commentava quattro ragioni particolarmente pertinenti spesso invocate in favore del diritto del prescrizione acquisitiva, ossia che:
i. fa parte del diritto relativo alla prescrizione delle azioni. Era notato nel documento che:
“(…) perché il prescrizione acquisitiva costituisce un aspetto del diritto della prescrizione, è certamente corrente di spiegarlo in generale, del meno partito, con la politica delle leggi sulla prescrizione che mira in particolare a mettere i convenuti al riparo da rivendicazioni tardive ed ad incoraggiare i querelanti a non addormentarsi sui loro diritti. Tuttavia, il prescrizione acquisitiva non fa che impedire le rivendicazioni. Ha un effetto positivo: “l’occupante ottiene in fin dei conti il diritto di proprietà col possesso che esercita ed il gioco indiretto della legge sulla prescrizione ” Ciò che può giustificarsi solamente con gli elementi che vengono ad aggiungersi a quelli che spiega il diritto della prescrizione. Bisogna notare a questo proposito che un proprietario fondiario può trovarsi nell’impossibilità di agire anche se non ha assolutamente niente da rimproverarsi. Siccome l’abbiamo spiegato più alto, il prescrizione acquisitiva può operarsi senza stesso che il si accorga di ciò. Comunque sia, questa giustificazione particolare prende un peso buono più grande in ciò che riguarda le terre non registrate che per queste di cui la proprietà è iscritta al registro fondiario. I diritti di proprietà non registrati dipendono in fin dei conti del possesso. Appartiene ad un proprietario di badare a proteggere questo possesso dunque ed a non addormentarsi sui suoi diritti. (…) quando la proprietà è registrata è innanzitutto questa iscrizione, piuttosto che il possesso che sciolga il diritto di proprietà. L’iscrizione conferisce il diritto perché l’iscrizione di una persona in quanto proprietario di un terreno assegna con lei stessa a questa persona il diritto di proprietà pertinente “
ii. Se la sua situazione non coincide con la sua proprietà, il terreno può perdere ogni valore sul mercato. Quando il proprietario iscritto è sparito, non può essere ritrovato, e che un occupante prende possesso della terra, il principio del prescrizione acquisitiva “ha almeno per effetto di garantire che nel tali caso me la rintano resterà sul mercato e non diventerà sterile.” Quando delle disposizioni hanno luogo che non è oggetto di una registrazione, per esempio se un gestore agricolo accetta un scambio di terre con un vicino nella cornice di un “gentleman’s agreement” ma non fa registrare il cambiamento di situazione, “il prescrizione acquisitiva assolve una funzione utile.”
iii. In caso di errore, l’occupante che si è sbagliato ma è di buona fede potuto esporre degli oneri. Il prescrizione acquisitiva può giustificarsi allora con le vicissitudini che l’occupante ha subito, e si può stabilire un parallelo coi principi della decadenza in materia di proprietà, proprietary estoppel.
iv. Il diritto del prescrizione acquisitiva facilita le ricerche fatte per scoprire il proprietario e ne riduce il costo. La Commissione del diritto ha riconosciuto che questa ultima spiegazione aveva moltissimo senso in ciò che riguarda i terreni non registrato ma stimato che non valeva per i terreni registrati per che il diritto dipende dal contenuto del registro fondiario e non del possesso.
31. La Commissione del diritto propose provvisoriamente di ricomporre il regime del prescrizione acquisitiva come si applicava ai terreni registrati in modo da tenere conto dei principi della registrazione dei diritti di proprietà e di limitarlo ad un molto piccolo numero di casi eccezionali.
32. Due rapporti, una sulla prescrizione delle azioni, Law Com no 270, e l’altro sui terreni registrati, Law Com no 271, furono stabiliti in seguito ai documenti consultivi e pubblicati nel luglio 2001.
33. Nel suo rapporto sulla prescrizione delle azioni, la Commissione del diritto raccomandava di fissare a dieci anni il termine generale di prescrizione per le azioni concernente i terreni. Precisava che nel caso dove le proposte relative ai terreni registrati fatti nel documento Law Com no 254 sarebbero accettate, questa raccomandazione riguarderebbe solamente gli attivi nei terreni non registrati, così come gli attivi non registrabili nei terreni registrati.
34. In seguito alle diverse critiche espresse in particolare da parecchi magistrati nella presente causa e nel rapporto sui terreni registrati, Law Com no 271, la legge del 2002 sulla registrazione della proprietà fondiaria, Land Registrazione Act 2002, è venuta a portare parecchie modifiche alla legge per quanto riguardava i terreni registrati. Contempla che il possesso senza titolo, qualunque ne sia la durata, non porterà a lei unica prescrizione del diritto del proprietario su un bene-fondi registrati. Un occupante può chiedere la sua iscrizione come proprietario alla fine di dieci anni, e la sua domanda sarà accolta se non è stata oggetto di un’opposizione. Se c’è opposizione, la domanda è respinta. Se la domanda è respinta ma che nessuna misura è presa per escludere l’occupante o per regolare diversamente la situazione, l’occupante può sollecitare di nuovo la sua iscrizione come proprietario ed avrà guadagno di causa che la sua domanda faccia o non l’oggetto di un’opposizione. La legge del 2002 è entrata in vigore il 13 ottobre 2002.
35. Il 23 marzo 2005, il giudice che sostituisce Strauss, della Chancery Divisione, deliberò nel causa Beaulane Properties Ltd v. Palmer, Time Law Rinvii, 13 aprile 2005. La causa riguardava un concessionario che era restato in possesso di un terreno registrato durante più di dodici anni dopo la scadenza della sua concessione. Conformemente alla sentenza resa dalla Camera dei lord nella presente causa, il giudice dice che nello stato del diritto inglese prima dell’entrata in vigore della legge di 1998 sui diritti dell’uomo, il proprietario iscrive di un terreno perdeva sempre dritto su questo. Tuttavia, analizzando i fatti sulla base della Convenzione, considerò che il diritto del prescrizione acquisitiva non serviva nessuno interesse pubblico o generale vero nel caso di terreni registrati, e che il danno subito dal proprietario era sproporzionato. Reinterpretando la legislazione pertinente allo sguardo dell’articolo 3 della legge sui diritti dell’uomo, conclude che la rivendicazione espressa dal vecchio concessionario che stimava avere acquisito il terreno controverso, era privata di fondamento.
IN DIRITTO
SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
36. Le società ricorrenti adducono che il fatto di avere perso la proprietà del loro terreno col gioco del prescrizione acquisitiva di dodici anni al profitto di un terzo ha rotto appena l’equilibrio voluto dall’articolo 1 del Protocollo no 1 e rappresenta un attentato sproporzionato ai loro diritti patrimoniali. Vedono una violazione di questo articolo che enuncia:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. La sentenza della camera
37. La camera ha stimato che, come le società ricorrenti avevano perso il loro diritto di proprietà sul terreno con applicazione della legge di 1925 sulla registrazione della proprietà fondiaria (“la legge di 1925”) e della legge di 1980 sulla prescrizione (“la legge del 1980”), l’articolo 1 del Protocollo no 1 si applicava. In particolare, le disposizioni preesistenti sul prescrizione acquisitiva non potevano essere considerate come un incidente del diritto di proprietà delle società ricorrenti al momento dell’acquisizione così che l’articolo 1 avrebbe smesso di trovarsi in gioco quando le disposizioni in questione presero effetto e che il diritto di proprietà sarebbe stato perso dopo dodici anni di possesso di fatto con altrui. Peraltro, la semplice circostanza che i termini di prescrizione fossero considerati in generale sotto l’angolo dell’articolo 6 della Convenzione non impediva la Corte di esaminare una causa sul terreno dell’articolo 1 del Protocollo no 1. La camera ha detto che l’articolo 1 del Protocollo no 1 entrava in gioco e che l’applicazione delle disposizioni pertinenti delle leggi di 1925 e del 1980 aveva dato adito ad ingerenza dello stato nei diritti delle società ricorrenti a titolo di questo articolo.
38. Ricordando la sentenza della Corte nel causa James ed altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, serie Ha no 98, la camera ha considerato che le società ricorrenti erano state private del loro bene con applicazione della legislazione contestata, e che la causa doveva essere esaminata sotto l’angolo del secondo fraseggio del primo capoverso dell’articolo 1. Pure ammettendo che nel caso dei terreni non registrato, il diritto del prescrizione acquisitiva serviva due interessi generali importanti-prevenire l’insicurezza giuridica e l’ingiustizia che nascerebbero di ricorrenti tardive; garantire che la realtà di un’occupazione non contestata di un terreno e la proprietà legali di questo coincidente-la camera ha detto che l’importanza di questi obiettivi era più discutibile quando si trovava in presenza di terreni registrati poiché allora era agevole di identificare il proprietario del terreno consultando l’iscrizione del titolo di proprietà in questione al registro. La camera ha notato mentre in dispetto dei cambiamenti profondi portati al diritto del prescrizione acquisitiva con la legge del 2002 sulla registrazione della proprietà fondiaria (“la legge del 2002”), questo diritto non aveva in si stato abrogato per i terreni registrati; ha respinto l’argomento delle società ricorrenti secondo che il diritto del prescrizione acquisitiva non serviva più nessuno interesse generale per ciò che era dei terreni registrati dunque. Il Governo aveva invocato anche il diritto e la pratica di altri Stati.
39. In quanto alla proporzionalità delle disposizioni controverse, la camera ha riconosciuto che una durata di prescrizione di dodici anni era relativamente lunga, che il diritto del prescrizione acquisitiva era buono si radicato e non aveva cambiato durante il periodo dove le società ricorrenti erano state proprietari dei fondi e che sarebbe bastato a queste prendere delle misure minime per evitare di perdere il loro diritto di proprietà. La camera ha osservato che le giurisdizioni interne e la Commissione del diritto criticavano lo stato della legislazione, e sebbene le conseguenze subite dalle società ricorrenti erano di una severità eccezionale poiché non solo queste erano state private della loro proprietà ma inoltre non avevano percepito nessuno compenso per questa perdita. La mancanza di compenso doveva essere considerata alla luce della mancanza di una protezione procedurale del diritto di proprietà nella cornice del regime giuridico in vigore all’epoca dei fatti. A questo proposito, la camera ha accordato del peso alla circostanza che, dalla presente causa, la legislazione era stata modificata così che bisognava avvertire oramai un proprietario iscritto che il suo titolo di proprietà andava essere trasferito, ciò che gli dava la possibilità di interrompere il corso del termine di prescrizione. Ha visto nelle modifiche portate un segno che il Parlamento aveva riconosciuto le carenze che la situazione procedurale dei proprietari iscritti presentava prima della legge del 2002 alla legge. Ha concluso che il giusto equilibra tra l’interesse generale ed i diritti delle società ricorrenti al rispetto del loro bene era stato rotto, e che c’era stata dunque violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
B. Tesi difese dalle parti
1. Le società ricorrenti
40. Le società ricorrenti segnano il loro accordo con la sentenza della camera. Per esse, la perdita del loro terreno, che detenevano allora in fiducie per gli occupanti, ha ignorato il principio del giusto equilibro ed infrange dunque l’articolo 1 del Protocollo no 1 per tre ragioni legate tra esse. Primariamente, le società ricorrenti non vedono nessuno motivo affinché esse, proprietari del terreno, perdono il loro diritto di proprietà di questo terreno registrato. Secondariamente, non vedono nessuno motivo affinché li si priva di questo terreno senza versarloro di compenso. Il risultato è sproporzionato ad ogni scopo legittimo qualunque sia perché fa pesare su esse un onere eccessivo e rappresenta un’importante fortuna per gli occupanti. Nessuna circostanza eccezionale giustificava la perdita del loro bene senza compenso. Terzo, non c’era nessuno motivo di toglierloro il loro terreno nella mancanza di ogni protezione procedurale che avrebbe fatto obbligo all’occupante senza titolo, per potere acquisire il diritto di proprietà, di depositare di prima una domanda alla quale il proprietario iscritto avrebbe avuto la facoltà di rispondere.
41. Le società ricorrenti sottolineano le numerose critiche dello stato del diritto all’epoca che hanno formulato, nello specifico, il pretore poi due membri della Camera dei lord, così come le raccomandazioni della Commissione del diritto e del registro fondiario, il cambiamento portato dal Parlamento alla legge, ed infine le critiche del giudice del High Court nel causa Beaulane Properties Ltd v. Palmer, paragrafo 35 sopra. Non vedono nessuno motivo di trasferire un terreno registrato al termine del termine di prescrizione senza compenso e senza protezione procedurale adeguata.
42. Le società ricorrenti hanno prodotto un riassunto del diritto del prescrizione acquisitiva o di principi equivalenti in altri ordini giuridici. Questo riassunto mostra secondo esse che, nella maggior parte degli Stati studiati, il diritto di proprietà non si acquisisce col prescrizione acquisitiva che all’estremità di termini nettamente superiori a dodici anni, e che nella maggior parte dei paesi dove la proprietà può acquisire si col prescrizione acquisitiva, la condizione sine qua non è che l’occupante abbia agito di buona fede, cioèche abbia creduto avere acquisito sinceramente il diritto reale sul terreno, dopo trasferimento del titolo inficiato di un vizio per esempio.
2. Il Governo
43. Il Governo contesta la sentenza della camera. Stima in primo luogo che la causa deve essere esaminata sotto l’angolo dell’articolo 6 della Convenzione e non dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Contrariamente a ciò che era il caso nelle precedenti cause, nello specifico lo stato non si è appropriato un bene per il suo proprio uso, ed egli non ha introdotto una legislazione in vista del trasferimento di un bene privato di una persona contro il gradimento di questa ad un’altra persona nel perseguimento di una politica sociale. La sola ingerenza che ci sia stato nel terreno delle società ricorrenti è dovuta agli atti di individui, gli occupanti che hanno ottenuto il possesso di fatto in 1983-1984. La conclusione del procedimento tiene all’inoperosità delle società ricorrenti loro stesse. Secondo il Governo, l’applicazione ai fatti della presente causa della giurisprudenza conclusione della Convenzione in quanto alla necessità, in principio, di concedere un compenso in caso di privazione di proprietà confermi che è logico analizzare la causa rispetto all’articolo 6: il termine di prescrizione ha per finalità di privare un querelante, al termine del termine di prescrizione pertinente, di ogni possibilità di rivendicare i suoi diritti in giustizia. Questo obiettivo sarebbe ridotto a nulla se un termine di prescrizione non si conciliasse con la Convenzione che nell’ipotesi dove il querelante si vedrebbe concedere un compenso di cui sarebbe debitore la persona stesso contro la quale la sua rivendicazione è preclusa.
44. Secondo il Governo, la camera ha versato anche nell’errore quando ha menzionato la necessità di garanzie procedurali. Nel caso dove una disposizione sulla prescrizione si applica ad una controversia che mette in gioco degli interessi privati tra individui, non ci sono “di autorità competenti” alle quali un querelante potrebbe presentare ragionevolmente delle osservazioni ” [che contestano] (…) le misure che portano attentato [a suoi] diritti”, Jokela c. Finlandia, no 28856/95, § 45, CEDH 2002-IV, poiché nessuna autorità pubblica cercava di acquisire bene l’in questione.
45. Per ciò che riguarda l’articolo 1 del Protocollo no 1, il Governo stima che non entra in gioco perché le società ricorrenti hanno acquisito il terreno controverso inseguendo il rischio di perderlo in applicazione delle disposizioni delle leggi di 1925 e del 1980. Questo rischio deve passare per un incidente della proprietà. Il Governo sottolinea che la seconda società ricorrente aveva acquisito il terreno della prima società ricorrente nell’aprile 1986, epoca alla quale i Graham ne aveva il possesso di fatto da un anno e mezzo circa. Ha preso il terreno dunque mentre esisteva un rischio che lo perdesse al profitto dei Graham.
46. Il Governo sostiene che la camera non ha preso in considerazione il suo argomento secondo che gli obblighi che derivano per lo stato dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non si trovavano in causa. Non c’era nessuno motivo di fare pesare sullo stato l’obbligo positivo di mettere le società ricorrenti al riparo dalle conseguenze della loro propria mancanza di vigilanza.
47. Agli obiettivi della legislazione di cui la camera riconosce la legittimità, il Governo aggiunge un terzo: il terreno rappresenta una risorsa limitata, e l’interesse generale comando che sia utilizzato, tenuto e bonificato. La determinazione di un termine buono determinato per ricuperare il possesso incoraggia i proprietari ad utilizzare le loro terre.
48. In ciò che riguarda la proporzionalità, è a torto, secondo il Governo, che la camera ha tenuto conto della mancanza di compenso e delle questioni di protezione procedurale, e non avrebbe preso sufficientemente in considerazione di numerosi elementi che dimostrano che così ingerenza è ci stata, era proporzionata: la durata del termine di prescrizione, il fatto che le società ricorrenti avevano ogni libertà di impegnare ogni momento un’azione in rivendicazione durante questo periodo di dodici anni, l’esistenza di una via di ricorso giudiziale che avrebbe permesso di determinare se l’azione era prescritta, e la negligenza imputabile alle società ricorrenti.
49. In quanto allo stato del diritto in altri paesi, il Governo si riferisce alle ricerche di cui è reso conto nel documento consultivo no 151 del 1998 della Commissione del diritto, così come ad altri studi chiesti da lui. I risultati di queste ricerche fanno apparire delle differenze sensibili tra le strutture dei diversi regimi giuridici, in particolare tra i paesi di common law ed i paesi di dritto civili, ed anche tra le durate dei diversi termini di prescrizione. Il Governo ne conclude che non c’è “norma” europea: i termini di prescrizione variano moltissimo un paese all’altro, in certi ordini giuridici la buona fede non entra in fila di conto e, talvolta altri fattori, come il luogo di residenza, sono previsti.
3. Il terzo intervenuto
50. Il governo irlandese ha esposto il diritto del prescrizione acquisitiva come si applica in Irlanda, e ha distinto cinque obiettivi di interesse generale servito da questa istituzione: garantire il godimento pacifico dei diritti di proprietà, cioèbuono definire che è il proprietario quando il terreno, che sia registrato o no, è abbandonato e è occupato da uno terzo; regolare i casi dove delle successioni ab intestati non sono amministrati; applicare una politica di utilizzazione dei suoli per favorire lo sviluppo economico; chiarificare la proprietà per i beni non registrato, e decidere le controversie in materia di delimitazione.
51. Il governo irlandese sostiene che la proprietà fondiaria comprende anche molti doveri che i diritti, e l’obbligo di agire per affermare il suo possesso non è irragionevole. La Corte non deve lasciarsi influenzare con le modifiche legislative portate ha posteriori che garantisce un grado più elevato di protezione dei diritti dell’uomo. Il governo irlandese invoca anche l’ampio margine di valutazione riconosciuta agli Stati quando si tratta di regolamentare l’uso e la proprietà delle terre conformemente ad una politica sociale, così come l’esistenza ancestrale del principio della prescrizione, familiare agli acquirenti ed ai proprietari di terre, ed egli conclude che questo principio non rompe il giusto equilibro a predisporre tra l’interesse generale ed i diritti al rispetto dei beni.
C. Valutazione della Corte
1. Considerazioni generali
52. L’articolo 1 del Protocollo no 1 che garantisce il diritto al rispetto dei beni, contiene tre norme distinte: “la prima che si esprime nella prima frase del primo capoverso e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, figurando che nel secondo, fraseggia dello stesso capoverso, prevedi la privazione di proprietà e la sottopone a certe condizioni; in quanto alla terza, registrata nel secondo capoverso, riconosce agli Stati il potere, entra altri, di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale Non si tratta per tanto di regole prive di rapporto tra esse. La seconda e la terza hanno fatto riferimento agli esempi particolari di attentati al diritto di proprietà; quindi, devono interpretarsi alla luce del principio consacrato dalla prima” (vedere il precedente Anheuser-Busch Inc c. Portogallo [GC], no 73049/01, § 62, CEDH 2007-I, con altri riferimenti.
53. Per conciliarsi con la regola generale enunciata alla prima frase del primo capoverso dell’articolo 1, un attentato al diritto al rispetto dei beni deve predisporre un “giusto equilibro” tra le esigenze dell’interesse generale della collettività e queste della protezione dei diritti fondamentali dell’individuo, Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I.
54. Senza il versamento di una somma in rapporto ragionevole col valore del bene, una privazione di proprietà al senso del secondo fraseggio del capoverso 1 dell’articolo 1 costituisco normalmente un attentato eccessivo che non saprebbe giustificarsi sul terreno dell’articolo 1. Questo ultimo non garantisce tuttavia in ogni caso il diritto ad un compenso integrale, perché degli obiettivi legittimi “di utilità pubblica” possono militare per un rimborso inferiore al pieno valore commerciale, Papachelas c. Grecia [GC], no 31423/96, § 48, CEDH 1999-II, con altri riferimenti.
55. Per ciò che è delle ingerenze che rilevano del secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 che contempla specialmente il “diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale “, deve esistere per di più un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto. A questo riguardo, gli Stati dispongono tanto di un grande margine di valutazione per scegliere le modalità di collocamento in opera che per giudicare se le loro conseguenze si trovano legittimate, nell’interesse generale, con la preoccupazione di raggiungere l’obiettivo della legge in causa, AGOSI c. Regno Unito, 24 ottobre 1986, § 52, serie A no 108.
56. Le società ricorrenti si prendono essenzialmente alle modalità fissate dalla legislazione sulla prescrizione delle azioni e la registrazione della proprietà fondiaria. Se le decisioni giudiziali nello specifico illustrano il modo di cui la legislazione si applica, le società ricorrenti non ne hanno al modo di cui i tribunali l’hanno applicata. La Corte si attaccherà dunque di prima alla legislazione contestata lei stessa bene che le ripercussioni della sua applicazione introducono esse anche in fila di conto, James ed altri, precitata, § 36.
57. Lo stato ha a rispondere nella presente causa dunque no di un atto esecutivo o legislativo che prevede direttamente le società ricorrenti, ma di una legislazione che entra in gioco in ragione di azioni tra individui: come nel causa James ed altri la legge era stata applicata (questo di cui lo stato aveva a rispondere) perché degli individui avevano sollecitato il diritto di ricomprare i loro alloggi, parimenti nello specifico la legge è stata applicata unicamente alle società ricorrenti una volta che le condizioni preliminari al prescrizione acquisitiva furono state assolte.
2. Sull’applicabilità dell’articolo 1 del Protocollo no 1
58. La Corte ricercherà di prima se la causa deve essere considerata sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 o, come il Governo lo sostiene, unicamente sotto quello dell’articolo 6 della Convenzione.
59. Nel causa Stubbings ed altri c. Regno Unito, la Corte ha esaminato dei termini di prescrizione mettendosi sul terreno degli articoli 6, 8 e 14 della Convenzione. Allo sguardo dell’articolo 6, ha stimato che un termine non prorogeable di sei anni a contare del diciottesimo compleanno dei richiedenti di iniziare un’istanza civile non portava attentato alla sostanza stessa del diritto di accesso delle interessate ad un tribunale, 22 ottobre 1996, § 52, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-IV. Ha considerato anche la causa sotto l’angolo dell’articolo 8 in ciò che riguarda gli obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata o familiare per concludere che nell’insieme questa protezione era stata garantita (ibidem, §§ 60-67.
60. Niente nella giurisprudenza della Corte dà a pensare che la presente causa debba essere esaminata unicamente del punto di vista dell’articolo 6 della Convenzione ed in realtà sarebbe anche insolito, i due diritti che hanno un tenore differente, che la Corte nega di conoscere di un motivo di appello sotto una rubrica al solo motivo che è di natura tale da sollevare delle questioni differenti a titolo di un articolo distinto. La Corte stima, come la camera che niente impedisce in principio di esaminare un motivo di appello sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 quando prevede una legislazione concernente i diritti patrimoniali.
61. L’articolo 1 del Protocollo no 1 protegge dei “beni”, nozione che può ricoprire tanti i “beni reali” che i valori patrimoniali, ivi compreso dei crediti, in virtù dalle quali il richiedente può pretendere avere almeno una “speranza legittima” di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà. Invece, non garantisce un diritto ad acquisire dei beni, Kopecký c. Slovacchia [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX. Quando c’è controversia sul punto di sapere se un richiedente ha un interesse patrimoniale potendo pretendere alla protezione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte è chiamata a definire la situazione giuridica dell’interessato (Beyeler, precitata).
62. Nello specifico, le società ricorrenti erano i veri proprietari del terreno situato nel Berkshire, poiché ne facevano gli i proprietari successivi iscritti al registro. Questo terreno non era oggetto di un diritto di prelazione, al contrario del bene in causa nel causa Beyeler, ma era sottoposto al diritto fondiario ordinario, ivi compreso, per esempio, la legislazione sull’urbanistica ed il piano di sviluppo del territorio, la legislazione sull’acquisizione forzata e le diverse disposizioni sul prescrizione acquisitiva. I beni delle società ricorrenti subivano necessariamente i limiti imposti dalle diverse regole della legislazione e del common law applicabili ai beni immobiliari.
63. Resta che le società ricorrenti hanno perso la proprietà di ventitre ettari di terre agricole col gioco delle leggi di 1925 e del 1980. Forza è di concludere, come la camera, che l’articolo 1 del Protocollo no 1 si applica.
3. La natura dell’ingerenza
64. La Corte ha avuto a conoscere di parecchie cause in che la perdita della proprietà di beni non si disporsi nella categoria di una “privazione” al senso del secondo fraseggio del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Nei cause AGOSI ed Aria Canada, la confisca dei beni delle società ricorrenti fu considerata rispettivamente come una misura di regolamentazione dell’uso di documenti di oro e come una misura di regolamentazione dell’uso di un aereo che aveva servito all’importazione di droghe proibite (AGOSI, precitata, § 51; Aria Canada c. Regno Unito, 5 maggio 1995, § 34, serie Ha no 316-ha; vedere anche C.M. c. Francia, déc.), no 28078/95, CEDH 2001-VII. Nel causa Gasus Dosier – und Fördertechnik GmbH c. Paesi Bassi, la società ricorrente aveva venduto un bétonnière ad un terzo mediante una clausola di riserva di proprietà. La Corte ha considerato che il sequestro del bétonnière col fisco rappresentava un esercizio con lo stato del dritto d ‘ “garantire il pagamento delle imposte”, anche se i debiti fiscali non erano queste della società ricorrente, 23 febbraio 1995, § 59, serie Ha no 306-B. Nel causa Beyeler, la Corte si è rifiutata di ricercare se l’ingerenza nei diritti patrimoniali del richiedente si analizzava in una “privazione di beni”, perché gli bastava esaminare la situazione denunciata alla luce della regola generale che figura alla prima frase del primo capoverso dell’articolo 1 (Beyeler, precitata, § 106.
65. Le società ricorrenti non hanno perso il loro terreno a causa di una disposizione legislativa che autorizzava lo stato a trasferire ne la proprietà nelle circostanze particolari come nei cause AGOSI, Aria Canada, Gasus Dosier – und Fördertechnik GmbH, precitate) o in ragione di una politica sociale di trasferimento di proprietà come nel causa James ed altri, ma col gioco di disposizioni di applicazione generale sui termini di prescrizione fissata per le azioni in rivendicazione di terre. In virtù di queste disposizioni, alla scadenza del termine di prescrizione, il diritto del proprietario iscrive di un terreno non registrato si estingueva (articolo 17 della legge del 1980). Per i terreni registrati, una modifica fu portata per tenere conto per il fatto che, finché il registro non era rettificato il vecchio proprietario continuava di apparire siccome il proprietario iscritto. Così, nello specifico, l’articolo 75 § 1 della legge di 1925 enunciavano che alla scadenza del termine di prescrizione, il diritto di proprietà non si estingueva, ma il proprietario iscritto era reputato detenere il terreno in fiducie per l’occupante senza titolo.
66. Le disposizioni legali che hanno provocato per le società ricorrenti la perdita della proprietà effettiva del terreno erano supposte dunque, non privare i proprietari iscritti della loro proprietà, ma piuttosto regolamentare le questioni di diritto di proprietà in un sistema dove, storicamente, un possesso di fatto di dodici anni bastava ad estinguere il diritto per il vecchio proprietario di riprendere o di vedersi restituire il possesso, ed il nuovo diritto era subordinato al principio che un possesso non contestato durante un lungo lasso di tempo valeva titolo di proprietà. Le disposizioni delle leggi di 1925 e del 1980 che sono stati applicati alle società ricorrenti facevano parte integrante del diritto fondiario generale, ed avevano per vocazione di regolamentare, entra altri, i termini di prescrizione in materia di uso e di proprietà di terreni tra gli individui. Le società ricorrenti sono state toccate dunque, non con una “privazione di bene” al senso del secondo fraseggio del primo capoverso dell’articolo 1, ma con una misura che mira a “regolamentare l’uso” del terreno al senso del secondo capoverso di questo articolo.
4. Lo scopo dell’ingerenza
67. Le disposizioni delle leggi di 1925 e del 1980 applicabili tendevano a fare applicare il termine di prescrizione delle azioni in rivendicazione di terre che era stata fissata a vent’ anni dalla legge di 1623 sulla prescrizione a dodici anni poi con quella del 1874 sulla prescrizione in materia di beni immobiliari, ed esse si attaccavano a regolamentare la situazione che ne derivava, ossia che il proprietario iscritto non poteva ricuperare il più possesso e che l’occupante senza titolo aveva il possesso da sufficientemente molto tempo per essere reputato proprietario.
68. La Corte ha esaminato dei termini di prescrizione come tali allo sguardo dell’articolo 6 della Convenzione nel causa Stubbings ed altri. Si è espressa in questi termini:
“51. Bisogna notare che i termini di prescrizione nelle cause di attentato abbiano ̀l’integrità della persona sono un fatto riferimento comune ai sistemi giuridici degli Stati contraenti. Questi termini hanno parecchie finalità importanti, ha ̀sapere garantire la sicurezza giuridica fissando un termine alle azioni, mettere i convenuti potenziali ha forse ̀il riparo di lamenti tardivi difficili ha ̀bloccare, ed impedire l’ingiustizia che potrebbe prodursisi se i tribunali erano chiamati ha ̀pronunciarsi su degli avvenimenti sopraggiunti lontano nel passato ha partire di elementi di prova ai quali si non potrebbe aggiungere più fede e che sarebbero incompleti in ragione del tempo scorso. “
69. Anche se la posizione espressa sopra dalla Corte aveva fatto riferimento, sotto l’angolo dell’articolo 6, ai termini di prescrizione nelle cause di attentato all’integrità delle persone, la Corte stima che vale anche nel caso dove si tratta di valutare alla luce dell’articolo 1 del Protocollo no 1 dei termini di prescrizione fissata per le azioni in rivendicazione di terre. Del resto, le parti non danno ad intendere che la determinazione di termini di prescrizione per queste azioni non insegue un scopo legittimo di interesse generale.
70. La Corte stima che un termine di prescrizione di dodici anni per le azioni in rivendicazione di terre persegue in si un scopo legittimo di interesse generale.
71. In quanto all’esistenza, al di là dell’interesse generale che risiede nel termine di prescrizione, di un interesse generale specifico a ciò che il diritto di proprietà si estingua e che pari dritto sia assegnato ad un nuovo proprietario al termine del termine di prescrizione, la Corte ricorda che esaminando l’interesse generale presente nel causa Jahn ed altri, a proposito di una privazione di beni, ha detto che, “[stimava] normale che il legislatore disponesse di una grande latitudine per condurre una politica economica e sociale, [lei] [rispettava] il modo in cui concepisce gli imperativi di “utilità pubblica”, salvo se il suo giudizio si rivela manifestamente privo di base ragionevole”, Jahn ed altri c. Germania [GC], nostri 46720/99, 72203/01 e 72552/01, § 91, CEDH 2005-VI, con rinvio al cause James ed altri, precitata, ed Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC], no 25701/94, CEDH 2000-XII, ed a Zvolský e Zvolská c. Repubblica ceca, no 46129/99, § 67, CEDH 2002-IX. Ne è particolarmente così nelle cause come questa dove trovati in gioco un ramo del diritto complesso ed ancestrale che regola delle materie di diritto privato tra individui.
72. Risulta chiaramente degli elementi di diritto comparati comunicati con le parti che un gran numero di stati membri hanno un dispositivo che permette di trasferire il diritto di proprietà in virtù di principi analoghi a quello del prescrizione acquisitiva nei sistemi di common law, e che simile trasferimento si opera senza versamento di un compenso al proprietario iniziale.
73. La Corte rileva inoltre, siccome l’ha fatto la camera che in dispetto delle modifiche che la legge del 2002 ha portato al regime del prescrizione acquisitiva, le disposizioni pertinenti delle leggi di 1925 e del 1980 non sono state abrogate. Il Parlamento ha confermato il punto di vista che ha corso nel Regno Unito di dopo che l’interesse generale tradizionale rimaneva dunque.
74. La proprietà presenta questa caratteristica che il suo uso ed il suo trasferimento sono regolamentati differentemente di un Stato all’altro. Le disposizioni applicabili traducono la politica sociale con per sfondo la concezione che si ha in un paese dato dell’importanza e del ruolo della proprietà. Anche quando il diritto reale immobiliare è registrato, il legislatore deve potere accordare più di peso ad un possesso di lunga durata e non contestata che al fatto formale della registrazione. La Corte ammette che l’estinzione del diritto di proprietà nel caso dove l’applicazione che gli è fatta della legge ha per conseguenza di impedire il vecchio proprietario di ricuperare il possesso della sua terra non può passare per manifestamente priva di base ragionevole. Esisteva dunque al tempo stesso un interesse generale al termine di prescrizione in si ed all’estinzione del diritto di proprietà al termine di questo termine.
5. Sulla questione del giusto equilibro
75. Il secondo capoverso dell’articolo 1 deve interpretare si alla luce del principio generale enunciato in testa dell’articolo. Trattandosi di “la regolamentazione dell’uso”, deve esistere per di più un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto; in altri termini, incombe sulla Corte di ricercare se l’equilibrio è stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale e l’interesse dell’o degli individui riguardati. Ciò che fa, riconosce tanto allo stato un grande margine di valutazione per scegliere le modalità di collocamento in œuvre che per giudicare se le loro conseguenze si trovano legittimate, nell’interesse generale, con la preoccupazione di raggiungere l’obiettivo della legge in causa (AGOSI, precitata, § 52, e, più recentemente, per la privazione di beni, il sentenza Jahn ed altri, precitata, § 93. Nelle tenute come quello dell’alloggio, la Corte si fiderà del giudizio del legislatore in quanto all’interesse generale, a meno che sia privato manifestamente di base ragionevole, Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, § 49, CEDH 1999-V. In altri contesti, la Corte ha sottolineato che non era chiamata, in principio, a regolare delle controversie tra individui. Ciò essendo, nell’esercizio del controllo europeo che gli spetta, non saprebbe restare inerte quando l’interpretazione fatta da una giurisdizione nazionale di un atto giuridico appare come essendo “irragionevole, arbitrario o in contraddizione coi principi sottostanti alla Convenzione”, Pla e Puncernau c. Andorra, no 69498/01, § 59, CEDH 2004-VIII. Portata ad esaminare il carattere proporzionato del rifiuto di una società di televisione privata di diffondere una pubblicità commerciale, la Corte ha stimato che un margine di valutazione era particolarmente indispensabile in materia commerciale, VgT Verein gegen Tierfabriken c. Svizzera, no 24699/94, § 69, CEDH 2001-VI. In una causa che riguarda una controversia sull’interpretazione del diritto dei brevetti, pure osservando che l’articolo 1 del Protocollo no 1 fatto obbligo allo stato di prendere le misure necessarie alla protezione del diritto al rispetto dei beni, anche quando sono in causa delle controversie che oppongono dei semplici particolari o delle società private, la Corte ha ricordato che il suo ruolo consisteva in garantire il rispetto degli impegni che risultano dalla Convenzione per le Parti contraenti e che non gli apparteneva di conoscere degli errori di fatto o di diritto presumibilmente commesso da una giurisdizione interna, salvo si e nella misura in cui potuto portare attentato ai diritti e libertà salvaguardate dalla Convenzione, Anheuser-Busch Inc., precitata, § 83.
76. La camera (paragrafo 55 della sua sentenza) ha giudicato che le disposizioni pertinenti-l’articolo 75 della legge di 1925 in particolare-avevano fatto più di impedire le società ricorrenti di chiedere l’aiuto dei tribunali per ricuperare il possesso del loro bene. La Corte osserva che nello specifico la Corte di appello aveva stimato che i Graham non aveva portato la prova dell’intenzione ricorrente di possedere il terreno, così che il termine in questione non aveva cominciato a decorrere contro le società ricorrenti, paragrafo 17 sopra. La Corte di appello aveva considerato tuttavia che l’estinzione del diritto di proprietà al termine del termine di prescrizione di un’azione in rivendicazione del terreno costituiva una conseguenza pratica e logico dell’interdizione di introdurre un’azione una volta il termine di prescrizione smerciata. La Camera dei lord rinnegò l’interpretazione alla quale la Corte di appello si era concessa del diritto relativo all’intenzione di possedere, ma non fece nessuno commento sull’idea che l’estinzione del diritto di proprietà al termine del termine di prescrizione era una conseguenza “pratica e logica.” Anche se, in modo prova generale, in dritto inglesi, la scadenza di un termine di prescrizione mette fine alla possibilità di ricorso ma no al diritto, la Corte ammette che quando un’azione in rivendicazione di un terreno è prescritta, l’estinzione del diritto del proprietario iscritto non fa molto più di regolarizzare le situazioni rispettive degli interessati, cioè che il nessuno che acquisisce il diritto di proprietà con dodici anni di possesso senza titolo si vede confermata nella sua qualità di proprietario. Inoltre, il diritto riflette la finalità della legislazione sulla registrazione della proprietà fondiaria che doveva riprodurre per quanto possibile la legge preesistente alla registrazione. Come la Corte l’ha rilevato già sopra (paragrafo 74), simile regime non può passare per “manifestamente privo di base ragionevole.”
77. La Corte ha respinto la tesi del Governo secondo la quale, il regime del prescrizione acquisitiva che è loro anteriore, le circostanze dello specifico sfuggono all’impero dell’articolo 1 del Protocollo no 1, paragrafi 62 e 63 sopra. Impedisce solamente il fatto che le disposizioni delle leggi di 1925 e del 1980 si