Conclusione:
Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
SECONDA SEZIONE
CAUSA IULIANO ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 13396/03)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
19 giugno 2012
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Iuliano ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto di Albuquerque,
Helen Keller, juges,et
dacStanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 29 maggio 2012,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 13396/03) diretta contro la Repubblica italiana e di cui cinque cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 23 aprile 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 14 dicembre 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza controversa non era compatibile col principio di legalità e che aveva infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti, CEDH Iuliano ed altri c dunque. Italia, no 13396/03, § 46, 14 dicembre 2006.
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa uguale al valore commerciale dei due appezzamenti del terreno di cui erano stati privati, rivalutata ed abbinata di interessi. Chiedevano anche un risarcimento a titolo di danno morale, così come una somma a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
4. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non essendo matura per il danno morale, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, punto 3 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole era scaduto senza che le parti fossero arrivate a tale accordo.
6. Il 17 aprile 2007, il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno patrimoniale e di depositare un rapporto di perizia prima del 18 giugno 2007.
7. Suddetti rapporti di perizia sono stati depositati nel termine assegnato.
8. In seguito alla modifica della composizione delle sezioni della Corte, la presente richiesta è stata assegnata alla seconda sezione così ricomposta.
IN DIRITTO
9. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
10. I richiedenti sollecitano il versamento della somma di 272 009 EUR, uguaglia al valore commerciale dei due appezzamenti del terreno di cui sono stati privati, rivalutata ed abbinata di interessi.
11. Il Governo contesta le pretese dei richiedenti.
12. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellare ne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI.
13. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009, la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non più tenere conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
14. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
15. Nello specifico, i richiedenti hanno perso la proprietà del loro terreno in 1981 e 1987. Risulta dalla perizia ordinata dalle giurisdizioni interne che i valori dei beni a queste ultime date erano di 10 532 EUR e 4 379 EUR.
16. Tenuto conto di questi elementi, la Corte stima ragionevole di accordare congiuntamente ai richiedenti 83 500 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
17. Resta a valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa, Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC] precitata, § 107. La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno che deriva dall’indisponibilità dei due appezzamenti del terreno durante il periodo che va dell’inizio dell’occupazione legittima, 18 marzo 1976 e 30 aprile 1986, fino al momento della perdita di proprietà, rispettivamente 20 luglio 1981 e 26 settembre 1987. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 7 500 EUR.
B. Danno morale
18. I richiedenti chiedono un risarcimento di 150 000 EUR a titolo di danno morale.
19. Il Governo si oppone e stima che nessuna somma è dovuta a titolo del danno morale, poiché questo tipo di danno non saprebbe derivare della violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ma unicamente della violazione del “termine ragionevole.”
20. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni hanno causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
21. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente ai richiedenti 10 000 EUR a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
22. Giustificativi in appoggio, i richiedenti chiedono 43 000 EUR per gli oneri di procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne.
23. Il Governo si oppone ed osserva che le pretese dei richiedenti sono esorbitanti.
24. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si trovano stabilisco la loro realtà, la loro necessità e, di più, il carattere ragionevole del loro tasso, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII.
25. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicati a questo titolo. Considera dal momento che c’è luogo di rimborsare ne partirli solamente. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole di assegnare un importo di 20 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
26. La Corte giudica appropriata ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, entro tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 91 000 EUR, novantunmila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii. 10 000 EUR, diecimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,;
iii. 20 000 EUR, ventimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta ai richiedenti, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 giugno 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Francesca Tulkens
Cancelliere Presidente