Conclusione Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
PRIMA SEZIONE
CAUSA ISTITUTO DIOCESANO PER ILSOSTENTAMENTO DEL CLERO C. ITALIA
( Richiesta no 62876/00)
SENTENZA
STRASBURGO
17 novembre 2005
DEFINITIVO
17/02/2006
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Istituto Diocesano Per il Sostentamento Del Clero c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente,
L. Loucaides, P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
Sigg. V. Zagrebelsky, D. Spielmann, S.E. Jebens, giudici, e del Sig. S. Quesada, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 25 ottobre 2005,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 62876/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un’instaurazione ecclesiastica di questo Stato, I. D.P. I. S. D. C. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 31 ottobre 2000 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da A. I., avvocato a San Prisco. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dai suoi agenti successivi, rispettivamente Sigg. U. Leanza ed I.M. Braguglia ed il suo coagente il Sig. F. Crisafulli ed il suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il richiedente adduceva di essere stato privato del suo terreno in modo incompatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
4. La richiesta ? stata assegnata alla prima sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 ? 1 della Convenzione, ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento.
5. Con una decisione del 25 marzo 2004, la camera ha dichiarato la richiesta ammissibile, articolo 54 ? 3 dell’ordinamento.
6. Il Governo ha depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa, ma non il richiedente, articolo 59 ? 1 dell’ordinamento.
7. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1,]
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. Il richiedente, l’I. D. p.i. S. d. C., ? un’instaurazione ecclesiastica a Capua.
9. La Parrocchia S. Maria dell’Agnena era proprietaria di un terreno di 2950 metri quadrati ubicati a Vitulazio (Caserta) e registrato al catasto, foglio 3, appezzamento 27.
10. Con un’ordinanza del 16 dicembre 1974, che valeva come dichiarazione di utilit? pubblica, l’amministrazione dispose l’occupazione di emergenza del terreno per un periodo massimale di tre anni, in vista della sua espropriazione per la costruzione di un lavoro pubblico.
11. Il 13 ottobre 1976, l’amministrazione di Vitulazio procedette all’occupazione materiale del terreno ed inizi? i lavori di costruzione. L’amministrazione prorog? il termine di occupazione del terreno con i decreti del 29 marzo 1979 no 542/394 e 543/392. Per questo fatto l’occupazione era autorizzata fino al marzo 1981.
12. Con un atto notificato il 3 novembre 1983, il curato cit? la citt? di Vitulazio dinnanzi al tribunale civile di S. Maria Capua Vetere.
13. Adduceva che l’occupazione del terreno era illegale al motivo che questa si era protratta al di l? del termine autorizzato senza che si fosse proceduto all’espropriazione. Il richiedente adduceva che, sebbene i lavori di costruzione effettuati sul suo terreno abbiano trasformato questo, nessuno decreto di espropriazione e nessuno indennizzo erano intervenuti. Riferendosi al principio dell’espropriazione indiretta fissata dalla Corte di cassazione nella sentenza no 1464 del 26 febbraio 1983, il curato invitava il tribunale a dichiarare che la costruzione del lavoro pubblico aveva ad un tal punto trasformato il suo terreno che aveva provocato la perdita irreversibile del bene. Il curato richiedeva dei danno-interessi per la perdita del terreno a concorrenza del valore di questo, inoltre richiedeva il pagamento dell’indennit? derivante dall’occupazione temporanea.
14. Il collocamento in stato della causa cominci? il 31 gennaio 1984.
15. Il 18 novembre 1986, a seguito alla successione ex lege dell’I. D. P. i. s. d. C. in tutti gli utili ecclesiastici, questo si costitu? nel procedimento.
16. Il 27 novembre 1989, una perizia fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, la trasformazione irreversibile del terreno aveva avuto luogo nel 1978 ed il richiedente era stato privato del suo bene in questa data. Il perito indicava che il valore venale del terreno nel 1978 ed indicizzato, era di 206 500 000 lire italiane (ITL).
17. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 18 febbraio 2000, il tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiar? che in seguito all’occupazione del terreno, ed alla vista della costruzione del lavoro rispondente all’interesse pubblico, il diritto di propriet? del richiedente era stato neutralizzato conformemente al principio dell’espropriazione indiretta. C’era luogo dunque di considerare che la propriet? del terreno era passata ab origine all’amministrazione. Dato che il trasferimento di propriet? aveva avuto luogo nella cornice di un’occupazione di terreno diventata senza titolo, il richiedente aveva diritto ai danni interessi calcolati sulla base della legge no 662 del 1996, entrata in vigore durante procedimento. Di conseguenza il tribunale accord? al richiedente una somma di 154 965 893 lire italiane (ITL) indicizzate alla data della decisione pi? un’indennit? di occupazione 2 959,624 ITL indicizzata a partire dal 13 settembre 1978.
18. Il 15 settembre 2000, la citt? di Vitulazio interpose appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Napoli. Faceva valere che il diritto del richiedente ai danno-interessi era prescritto.
19. Con una sentenza del 24 aprile 2002, la corte di appello di Napoli respinse l’appello della citt? di Vitulazio e conferm? il giudizio del tribunale.
20. Secondo le informazione fornite dal richiedente questa sentenza ? diventata definitiva al pi? tardi nel giugno 2003.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
a) L’occupazione di emergenza di un terreno
21. In dritto italiano, il procedimento accelerato di espropriazione permette all’amministrazione di occupare un terreno e di costruire prima dell’espropriazione. Una volta dichiarato di utilit? pubblica il lavoro da realizzare ed adottato il progetto di costruzione, l’amministrazione pu? decretare l’occupazione di emergenza delle zone da espropriare per una durata determinata che non supera cinque anni, articolo 20 della legge no 865 del 1971. Questo decreto diventa nullo se l’occupazione materiale del terreno non ha luogo nei tre seguenti mesi la sua promulgazione. Prima della fine del periodo di occupazione autorizzata, un decreto di espropriazione formale deve essere preso.
22. L’occupazione autorizzata di un terreno d? diritto ad un’indennit? di occupazione. La Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sua sentenza no 470 del 1990, un diritto di accesso immediato ad un tribunale ai fini di richiedere l’indennit? di occupazione appena il terreno ? occupato materialmente, senza bisogno di aspettare che l’amministrazione proceda ad un’offerta di indennizzo.
b) Il principio dell’espropriazione indiretta (“occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”)
23. Negli anni 1970, parecchie amministrazioni locali procedettero ad occupazioni di emergenza di terreni che non furono seguite da decreti di espropriazione. Le giurisdizioni italiane si trovarono di fronte a casi in cui il proprietario di un terreno aveva perso di facto la disponibilit? di questo in ragione dell’occupazione e del compimento di lavori di costruzione di un lavoro pubblico. Restava da sapere se, semplicemente per effetto dei lavori effettuati, l’interessato aveva perso anche la propriet? terreno.
1. La giurisprudenza prima della sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
24. La giurisprudenza era molto divisa sul punto di sapere quale erano gli effetti della costruzione di un lavoro pubblico su un terreno occupato illegalmente. Per occupazione illegale, bisogna intendere un’occupazione illegale ab initio, o un’occupazione inizialmente autorizzata e diventata in seguito senza titolo, essendo stato annullato il titolo o proseguendo l’occupazione al di l? della scadenza autorizzata senza che un decreto di espropriazione fosse intervenuto.
25. Secondo una prima giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? terreno dopo il completamento del lavoro pubblico. Tuttavia, non poteva chiedere una rimessa in stato del terreno e poteva impegnare unicamente un’azione in danni ed interessi per occupazione abusiva, non sottoposta ad un termine di prescrizione poich? l’illegalit? derivante dall’occupazione era permanente. L’amministrazione poteva adottare in ogni momento una decisione formale di espropriazione; in questo caso, l’azione in danno-interessi si trasformava in controversia riguardante l’indennit? di espropriazione ed i danno-interessi erano dovuti solamente per il periodo anteriore al decreto di espropriazione per il non-godimento del terreno (vedere, tra altri, le sentenze della Corte di cassazione no 2341 del 1982, no 4741 di 1981, no 6452 e no 6308 del 1980).
26. Secondo una seconda giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? del terreno e poteva chiederne la rimessa in stato, quando l’amministrazione aveva agito senza che ci fosse stata utilit? pubblica (vedere, per esempio, Corte di cassazione, sentenza no 1578 del 1976, sentenza no 5679 del 1980).
27. Secondo una terza giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione perdeva automaticamente la propriet? terreno nel momento della trasformazione irreversibile del bene, ovvero nel momento del completamento del lavoro pubblico. L’interessato aveva il diritto di chiedere dei danno-interessi (vedere la sentenza no 3243 del 1979 della Corte di cassazione).
2. La sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
28. Con una sentenza del 16 febbraio 1983, la Corte di cassazione, deliberando in camere riunite, risolse il conflitto di giurisprudenza ed adott? la terza soluzione. Cos? fu consacrato il principio dell’espropriazione indiretta, accessione invertita od occupazione acquisitiva. In virt? di questo principio, il potere pubblico acquista ab origine la propriet? di un terreno senza procedere ad un’espropriazione formale quando, dopo l’occupazione del terreno, ed a prescindere dalla legalit? dell’occupazione, il lavoro pubblico ? stato realizzato. Quando l’occupazione ? ab initio senza titolo, il trasferimento di propriet? ha luogo nel momento del completamento del lavoro pubblico. Quando l’occupazione del terreno ? stata autorizzata inizialmente, il trasferimento di propriet? ha luogo alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata. Nella stessa sentenza, la Corte di cassazione precis? che, in ogni caso di espropriazione indiretta, l’interessato ha diritto ad un risarcimento integrale, del terreno avendo avuto luogo senza titolo l’acquisizione. Questo risarcimento non ? versato tuttavia, automaticamente; incombe sull’interessato di richiedere dei danno-interessi. Inoltre, il diritto a risarcimento ? abbinato al termine di prescrizione contemplata in caso di responsabilit? da delitto, ovvero cinque anni, che cominciano a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
3. La giurisprudenza dopo la sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
a) La prescrizione
29. In un primo tempo, la giurisprudenza considerava che nessuno termine di prescrizione doveva applicarsi, poich? l’occupazione senza titolo del terreno costituiva un atto illegale continuo. La Corte di cassazione, nella sua sentenza no 1464 del 1983, afferm? che il diritto a risarcimento era sottoposto ad un termine di prescrizione di cinque anni. In seguito, la prima sezione della Corte di cassazione afferm? che un termine di prescrizione di dieci anni doveva applicarsi, sentenze no 7952 di 1991 e no 10979 del 1992. Con una sentenza del 22 novembre 1992, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha troncato definitivamente la questione, stimando che il termine di prescrizione ? di cinque anni e che comincia a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
b) La sentenza no 188 del 1995 della Corte costituzionale
30. In questa sentenza, la Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione il principio dell’espropriazione indiretta, nella misura in cui questo principio si ? radicato in una disposizione legislativa, ovvero l’articolo 2043 del codice civile che regola la responsabilit? da delitto. Secondo questa sentenza, il fatto che l’amministrazione diventi proprietaria di un terreno traendo utile dal suo comportamento illegale non d? nessun problemi sul piano costituzionale, poich? l’interesse pubblico, ovvero la conservazione del lavoro pubblico, prevale sull’interesse dell’individuo, e dunque sul diritto di propriet? di questo ultimo. La Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione l’applicazione all’azione in risarcimento del termine di prescrizione di cinque anni, come previsto dall’articolo 2043 del codice civile per responsabilit? da delitto.
c) Caso di mancata applicazione del principio dell’espropriazione indiretta
31. Gli sviluppi della giurisprudenza mostrano che il meccanismo con il quale la costruzione di un lavoro pubblico provoca il trasferimento di propriet? del terreno a favore dell’amministrazione conosce delle eccezioni.
32. Nella sua sentenza no 874 del 1996, il Consiglio di stato ha affermato che non c’? espropriazione indiretta quando le decisioni dell’amministrazione ed il decreto di occupazione di emergenza sono state annullate dalle giurisdizioni amministrative; se cos? non fosse, la decisione giudiziale sarebbe svuotata di sostanza.
33. Nella sua sentenza no 1907 del 1997, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha affermato che l’amministrazione non diventa proprietaria di un terreno quando le decisioni che ha adottato e la dichiarazione di utilit? pubblica devono essere considerat4 come nulli ab initio. In questo caso, l’interessato mantiene la propriet? dal terreno e pu? chiedere la restitutio in integrum. Pu?, come alternativa, chiedere dei danno-interessi. L’illegalit? in questi casi ha un carattere permanente e nessuno termine di prescrizione viene applicato.
34. Nella sentenza no 6515 del 1997, la Corte di cassazione deliberanodo in camere riunite ha affermato che non c’? trasferimento di propriet? quando la dichiarazione di utilit? pubblica ? stata annullata dalle giurisdizioni amministrative. In questo caso, il principio dell’espropriazione indiretta non si applica dunque. L’interessato mantenendo la propriet? dal terreno, ha la possibilit? di chiedere la restitutio in integrum. L’introduzione di una domanda in danno-interessi provoca una rinuncia alla restitutio in integrum. Il termine di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere dal momento in cui la decisione del giudice amministrativo diventa definitiva.
35. Nella sentenza no 148 del 1998, la prima sezione della Corte di cassazione ha seguito la giurisprudenza delle camere riunite e ha affermato che il trasferimento di propriet? per effetto dell’espropriazione indiretta non ha luogo quando la dichiarazione di utilit? pubblica alla quale il progetto di costruzione era abbinato ? stata considerata come invalida ab initio.
36. Nella sentenza no 5902 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite ha riaffermato che non c’? trasferimento di propriet? in mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica valida.
37. Conviene confrontare questa giurisprudenza con la legge no 458 del 1988 e col Repertorio delle disposizioni sull’espropriazione, entrati in vigore il 30 giugno 2003.
4. La legge no458 del 27 ottobre 1988
38. Ai termini dell’articolo 3 di questa legge, “Il proprietario di un terreno, utilizzato per la costruzione di edifici pubblici e di case popolari, ha diritto al risarcimento del danno subito, in seguito ad un’espropriazione dichiarata illegale tramite una decisione passata in forza di cosa giudicata, ma non pu? pretendere alla restituzione del suo bene. Ha anche dritto, ne pi? del risarcimento del danno, alle somme dovute in ragione del deprezzamento monetario ed a queste menzionate all’articolo 1224 ? 2 del codice civile e questo a contare dal giorno dell’occupazione illegale.”
39. Interpretando l’articolo 3 della legge di 1988, la Corte costituzionale, nella sua sentenza del 12 luglio 1990 (n? 384), ha considerato: “Con la disposizione attaccata, il legislatore, tra gli interessi dei proprietari dei terreni – ottenere in caso di espropriazione illegale la restituzione dei terreni – e l’interesse pubblico – concretizzato dalla destinazione di questi beni alle finalit? di costruzioni residenziali pubbliche alle condizioni favorevoli o convenzionate – ha dato la precedenza a questo ultimo interesse.”
5. L’importo del risarcimento in caso di espropriazione indiretta
40. Secondo la giurisprudenza di 1983 della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, un risarcimento integrale del danno subito, sotto forma di danno-interessi per la perdita del terreno, era dovuta all’interessato in compenso della perdita di propriet? che provoca l’occupazione illegale.
41. La legge di bilancio del 1992, articolo 5 bis della decreto-legge no 333 del 11 luglio 1992, modific? questa giurisprudenza, nel senso che l’importo dovuto in caso di espropriazione indiretta non poteva superare l’importo dell’indennit? contemplata per il caso di un’espropriazione formale. Con la sentenza no 369 del 1996, la Corte costituzionale dichiar? incostituzionale questa disposizione.
42. In virt? della legge di bilancio no 662 del 1996 che segu? la disposizione dichiarata incostituzionale, l’indennizzo integrale non poteva essere accordato per un’occupazione di terreno che aveva avuto luogo prima del 30 settembre 1996. In questa ottica, l’indennizzo equivaleva all’importo dell’indennit? contemplata nel caso di un’espropriazione formale, nell’ipotesi pi? favorevole al proprietario, mediante un aumento del 10%.
43. Con la sentenza no 148 del 30 aprile 1999, la Corte costituzionale ha giudicato simile indennit? compatibile con la Costituzione. Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che un’indennit? integrale, a concorrenza del valore venale del terreno, pu? essere richiesta quando l’occupazione e la privazione del terreno non hanno avuto luogo a causa di utilit? pubblica.
6. La giurisprudenza dopo le sentenze della Corte del 30 maggio 2000 nelle cause Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura
44. Con le sentenze no 5902 e 6853 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite si ? pronunciata di nuovo sul principio dell’espropriazione indiretta, facendo riferimento alle due sentenze precitate della Corte.
45. Alla vista della constatazione di violazione dell’articolo 1 del protocollo no 1 nelle cause sopra, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’espropriazione indiretta sostiene un ruolo importante nella cornice del sistema giuridico italiano e che ? compatibile con la Convenzione.
46. Pi? specificamente, la Corte di cassazione-dopo avere analizzato la storia del principio dell’espropriazione indiretta – ha detto che in materia dell’uniformit? della giurisprudenza, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come pienamente “prevedibile” a contare del 1983. Per questo fatto, l’espropriazione indiretta deve essere considerata come rispettosa del principio di legalit?. In quanto alle occupazioni di terreno che hanno luogo senza dichiarazione di utilit? pubblica, la Corte di cassazione ha affermato che queste non sono atte a trasferire la propriet? del bene allo stato. In quanto all’indennizzo, la Corte di cassazione ha affermato che, anche se ? inferiore al danno subito dall’interessato, ed in particolare al valore del terreno, l’indennizzo dovuto in caso di espropriazione indiretta ? sufficiente per garantire un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
47. Investito di un ricorso in esecuzione di una decisione giudiziale definitiva che annulla la dichiarazione di utilit? pubblica riguardante un procedimento di espropriazione, vista la domanda della parte richiesta che tende ad ottenere la restituzione del terreno occupato e trasformato nel frattempo, il Consiglio di stato, nella sua sentenza no 2/2005 del 29 aprile 2005 resa in seduta plenaria, si ? pronunciato sul punto di sapere se la trasformazione irreversibile di suddetto terreno in seguito alla costruzione del lavoro “pubblico” poteva costituire una ragione di diritto che impedisce la restituzione del terreno. Il Consiglio di stato ha risposto negativamente. Ci? facendo, ha:
a) riconosciuto che il principio giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta ? inadempiente in quanto al bisogno di sicurezza giuridica, per ci? che riguarda tra altri il punto di sapere in quale data il lavoro pubblico deve essere considerato come “realizzato” e dunque in quale data ci sia stato trasferimento di propriet? a favore dello stato;
b) reso omaggio alla giurisprudenza della Corte, ed in particolare alla sentenza Belvedere Alberghiera Srl c. Italia, affermando che, a fronte di una domanda di restituzione di un bene illegalmente occupato e trasformato, il lavoro realizzato dalle autorit? pubbliche non pu?, in quanto tale, costituire un ostacolo assoluto alla restituzione,;
c) interpretato l’articolo 43 del Repertorio, paragrafo 46 sotto, nel senso in cui la non-restituzione di un terreno pu? essere ammessa solamente in casi eccezionali, ovvero quando l’amministrazione invoca un interesse pubblico particolarmente contrassegnato dalla conservazione del lavoro;
d) affermato, in questo contesto, che l’espropriazione indiretta non potrebbe costituire un’alternativa (“una mera alternativa”) ad un procedimento di espropriazione in buona e dovuta forma.
7. Il Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione a causa di utilit? pubblica, qui di seguito “il Repertorio,
48. Il 30 giugno 2003 ? entrato in vigore il Decreto Presidenziale no 327 del 8 giugno 2001, modificato dal Decreto legislativo no 302 del 27 dicembre 2002, e che regola il procedimento di espropriazione. Il Repertorio codifica le disposizioni e la giurisprudenza esistenti in materia. In particolare, codifica il principio dell’espropriazione indiretta. Il Repertorio che non si applica ai casi di occupazione sopraggiunti anteriormente al 1996 e non si applica dunque nello specifico, si ? sostituito, a partire dalla sua entrata in vigore, all’insieme della legislazione di espropriazione della giurisprudenza precedente in materia.
49. Al suo articolo 43, il Repertorio contempla che in mancanza di un decreto di espropriazione, o in mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica, un terreno trasformato in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico ? acquisito al patrimonio dell’autorit? che l’ha trasformato; dei danno-interessi sono accordati in compenso. L’autorit? pu? acquisire un bene anche quando o il piano di urbanistica o la dichiarazione di utilit? pubblica sono stati annullati. Il proprietario pu? chiedere al giudice la restituzione del terreno. L’autorit? in causa si pu? opporre. Quando il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno, il proprietario ha diritto ad un risarcimento.
IN DIRITTO
I. SULL’ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
50. Nelle sue osservazioni sull’ammissibilit?, il Governo aveva sollevato un’eccezione derivata dal non esaurimento delle vie di ricorso interne al motivo che il procedimento nazionale era pendente dinnanzi alla corte di appello di Napoli cos? che non c’era ancora giudizio interno definitivo.
51. Nelle sue osservazioni sul merito, il Governo prende nota del fatto che la corte di appello di Napoli ha pronunciato una sentenza che ? diventata definitiva nel frattempo.
52. La Corte ricorda che, nella sua decisione sull’ammissibilit? del 25 marzo 2004, ha deciso di unire al merito l’eccezione del Governo. Nella misura in cui, la sentenza resa dalla corte di appello di Napoli ? diventata nel frattempo, definitiva al pi? tardi nel giugno 2003, non si impone di pronunciarsi sull’eccezione del Governo.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
53. Il richiedente sostiene essere stato privato del suo terreno in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Tesi difese dinnanzi alla Corte
1. Il richiedente
54. In seguito alla decisione di ammissibilit? della presente richiesta il richiedente non ha sottomesso alla Corte osservazioni complementari sul merito..
2. Il Governo
55. Il Governo fa osservare che, nel caso specifico, si tratta di un’occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilit? pubblica. Il Governo ammette che il procedimento di espropriazione non ? stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui nessuno decreto di espropriazione non ? stato adottato.
56. A difetto di tale decreto, il Governo sostiene che era impossibile sapere se il richiedente era o meno ancora proprietario del bene. Era essenziale avere una decisione nazionale definitiva che dissipasse dunque, una volta per tutte, l’incertezza che caratterizza questo tipo di situazione, ed in particolare il caso specifico mancando di chiarezza. Allo stesso tempo, il Governo sostiene che il giudizio del tribunale di S. Maria Capua Vetere ha solamente un valore dichiarativo, essendo l’espropriazione indiretta un meccanismo automatico di perdita di propriet?. Col suo giudizio, il giudice nazionale prenderebbe solamente atto di una situazione compiuta e si limiterebbe a dichiarare che il richiedente deve considerarsi come privato del suo bene a favore dell’amministrazione a partire dalla data che il tribunale considera come la data in cui il terreno ? stato trasformato in modo irreversibile.
57. Il Governo sostiene che questa situazione sia conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1.
58. In quanto alla necessit? dell’ingerenza nel diritto di propriet? del richiedente, il Governo fa osservare che la costruzione del lavoro pubblico costituiva un motivo adeguato per giustificare l’espropriazione del terreno che deve essere considerata come un mezzo proporzionato allo scopo legittimo mirato.
59. In quanto all’esistenza di una base legale, il Governo ricorda da prima che la Corte, nella sua sentenza Zubani c. Italia, sentenza del 7 agosto 1996, Raccolta 1996-IV, ?? 45-46, aveva esaminato una causa di espropriazione indiretta che ricadeva sotto l’influenza della legge no 458 del 1988 dal punto di vista del giusto equilibrio, stimando che, per ci? che riguardava la legge in quanto tale, “la scelta legislativa che mira a privilegiare l’interesse della collettivit? nel caso di espropriazioni o di occupazioni illegali di terreni ? ragionevole: l’indennizzo integrale dei danni subiti dai proprietari riguardati costituisce un risarcimento sufficiente… “, sentenza Zubani precitato, ? 49.
60. Il Governo prende atto del fatto che la giurisprudenza della Corte ha conosciuto un’evoluzione in seguito, nella misura in cui, nei due seguenti casi riguardanti l’espropriazione indiretta, ha constatato un’incompatibilit? del meccanismo dell’espropriazione indiretta col principio di legalit?, Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI.
61. Secondo il Governo, il principio deve considerarsi come “contemplato dalla legge”, anche se ? stato elaborato dalla giurisprudenza in un paese di”civile law” e non di “common law.”
62. A questo riguardo, il Governo prende atto del fatto che nelle due sentenze precitate, la Corte aveva stimato inutile giudicare in abstracto se il ruolo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, occupa in un sistema di diritto continentale ? assimilabile a quello occupato dalle disposizioni legislative, sentenza Carbonara precitata, ? 64. La Corte aveva osservato che la giurisprudenza italiana aveva conosciuto un’evoluzione e che un principio giurisprudenziale non lega le giurisdizioni in quanto alla sua applicazione, sentenza Carbonara precitata, ? 69.
63. Il Governo sostiene che decidere del ruolo della giurisprudenza in Italia riveste una grande importanza in questo tipo di cause. Secondo il Governo, avendo creato la giurisprudenza nazionale il principio dell’espropriazione indiretta, questo deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a partire dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione. Inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988.
64. In conclusione, secondo il Governo, a partire dal 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
65. Nello specifico, il terreno del richiedente ? stato occupato nel 1976 e questo ultimo ha introdotto l’azione in giustizia dinnanzi alle giurisdizioni nazionali nel 1983. Segue che gi? all’inizio del procedimento di espropriazione, la giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta era consolidata e faceva parte del diritto positivo dunque.
66. In quanto alla qualit? della legge, il Governo riconosce che il fatto che un decreto di espropriazione non sia stato pronunciato sia in s? una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
67. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno ? stato trasformato in modo irreversibile in ragione della costruzione di un?opera di utilit? pubblica, la restituzione di questo non ? pi? possibile.
68. Il trasferimento della propriet? del terreno in applicazione del principio dell’espropriazione indiretta ? il risultato di un’interpretazione sistematica d parte del giudice di principi esistenti difatti, che tende a garantire che l’interesse generale prevalga sull’interesse degli individui, quando il lavoro pubblico ? stato realizzato (trasformazione del terreno) e che questo risponda all’utilit? pubblica.
69. Alla luce di queste considerazioni, il Governo stima che il principio dell’espropriazione indiretta che permette ai vecchi proprietari di ottenere un risarcimento conseguente la perdita del terreno, ? conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1 dal punto dunque di vista della qualit? della legge.
70. In quanto all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i sacrifici imposti agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l’amministrazione ? tenuta a compensare l’individuo.
71. Per?, questo indennizzo pu? essere inferiore al danno subito dall’interessato, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l’illegalit? commessa dall’amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
72. Il Governo ammette che il richiedente non ? stato indennizzato interamente, e che per effetto della legge no 662 del 1996, l’indennit? accordata ? inferiore al valore del terreno.
73. Tuttavia, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo, il Governo sostiene che l’importo dell’indennit? in causa rientra nel margine di valutazione lasciato agli Stati per fissare un indennizzo che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene. Inoltre, la determinazione di un massimo dell’indennit? tramite la legge no 662 del 1996 si spiegherebbe con la preoccupazione di “scoraggiare delle speculazioni” da parte dei cittadini sulle “difficolt? burocratiche, politiche o finanziarie che impediscono all’amministrazione di espropriare regolarmente.” A questo riguardo, il Governo sostiene che l’indennit? come plafonata dalla legge in causa, essendo in ogni caso superiore a quella che sarebbe stata accordata se l’espropriazione fosse stata regolare, l’espropriazione indiretta risulta una “buona causa” per gli interessati.
74. Alla luce di queste considerazioni, il Governo conclude che il giusto equilibrio ? stato rispettato.
B Sull’osservazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1
1. Sull’esistenza di un’ingerenza
75. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata “privazione di beni”, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se suddetta situazione equivale ad un’espropriazione di fatto( Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
76. La Corte rileva che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, la corte di appello di Napoli ha considerato il richiedente come privato del suo bene a partire dal momento in cui il terreno ? stato trasformato irreversibilmente dai lavori pubblici. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalit? da parte del giudice ? l’elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che la sentenza della corte di appello di Napoli ha avuto per effetto di privare il richiedente del suo bene al senso della seconda frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura, precitato, ? 61; Brumarescu c. Romania [GC], no 28342/95, ? 77, CEDH 1999-VII).
77. Per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1 tale ingerenza deve essere operata “a causa di utilit? pubblica” e “nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.” L’ingerenza deve predisporre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, Sporrong e L?nnroth, precitato, p. 26, ? 69. Inoltre, la necessit? di esaminare la domanda del giusto equilibrio pu? farsi non “sentire solo quando si ? rivelato che l’ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalit? e non era arbitraria”, Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II; Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 107, CEDH 2000-I.
78. Quindi, la Corte non stima opportuno fondare il suo ragionamento sulla semplice constatazione che un risarcimento integrale in favore del richiedente non ha avuto luogo (Carbonara, precitato, ? 62.
2. Sul rispetto del principio di legalit?
79. L’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis precitato, ? 58,). Il principio di legalit? notifica l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-a, pp. 19-20, ? 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, ? 110).
80. Nella sentenza Belvedere Alberghiera srl e nella sentenza Carbonara e Ventura precitate, la Corte non aveva stimato utile giudicare in abstracto se il ruolo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, occupa in un sistema di diritto continentale ? assimilabile a quello occupato dalle disposizioni legislative, ci? che conta essendo- ad ogni modo-che la base legale risponda ai criteri di prevedibilit?, accessibilit? e precisione enunciato pi? alti. La Corte ? convinta sempre che l’esistenza in quanto tale di una base legale non basta a soddisfare il principio di legalit? e stima utile di propendersi sulla questione della qualit? della legge.
81. La Corte prende nota dell’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all’elaborazione del principio dell’espropriazione indiretta. Rileva anche che questo principio ? stato trasposto nei testi di legge, come la legge no 458 del 1988, la legge no 662 del 1996 e, ultimamente, nel Repertorio delle disposizioni in materia di espropriazione. Essendo cos?, la Corte non perde di vista le applicazioni contraddittorie che hanno luogo nella cronostoria della giurisprudenza. Questo punto di vista ? stato adottato dal Consiglio di stato del resto, paragrafo 47 sopra che, nella sua sentenza no 2 di 2005 resa in seduta plenaria, ha riconosciuto che l’espropriazione indiretta non ha mai dato adito a regolamentazione stabile, completa e prevedibile.
82. La Corte rileva anche delle contraddizioni tra la giurisprudenza ed i suddetti testi di legge scritta. A titolo di esempio, la Corte nota che se ? vero che la giurisprudenza ha escluso, a partire dal 1996-1997, che l’espropriazione indiretta possa applicarsi quando la dichiarazione di utilit? pubblica ? stata annullata, ? anche vero che il Repertorio ha ultimamente tutto contemplato che in mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica, ogni terreno pu? essere acquisito al patrimonio pubblico, se il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno occupato e trasformato dall’amministrazione.
83. Alla vista di questi elementi, la Corte non esclude che il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati rimanga.
84. La Corte nota poi che il meccanismo dell’espropriazione indiretta permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione, col rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati, sia che si tratti di un’illegalit? dall’inizio o di un’illegalit? sopraggiunta in seguito. L’espropriazione indiretta tende difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione che di fatto deriva dalle illegalit? commesse dall’amministrazione, a regolare le conseguenze per l’individuo e per l’amministrazione, a favore di questa. Che sia in virt? di un principio giurisprudenziale o di un testo di legge come l’articolo 43 del Repertorio, l’espropriazione indiretta non potrebbe dunque costituire un’alternativa ad un’espropriazione in buona e dovuta forma (vedere, su questo punto anche, l’opinione del Consiglio di stato, al paragrafo 47 sopra).
85. A questo riguardo, la Corte osserva che l’espropriazione indiretta permette all’amministrazione di occupare un terreno e di trasformarlo irreversibilmente, in modo tale che sia considerato come acquisizione al patrimonio pubblico, senza che in parallelo un atto formale dichiarante il trasferimento di propriet? sia adottato. In mancanza di un atto che formalizza l’espropriazione ed intervenendo al pi? tardi nel momento in cui il proprietario ha perso ogni disponibilit? del bene, l’elemento che permetter? di trasferire al patrimonio pubblico il bene occupato e di raggiungere una sicurezza giuridica ? la constatazione di illegalit? da parte del giudice, che vale come dichiarazione di trasferimento di propriet?. Incombe sull’interessato – che continuo di essere formalmente proprietario – di sollecitare al giudice competente una decisione che constata, all’occorrenza, l’illegalit? abbinata alla realizzazione di un lavoro di interesse pubblico, condizioni necessarie affinch? sia dichiarato in modo retroattivo privato del suo bene.
86. Alla vista di questi elementi, la Corte stima che il meccanismo dell’espropriazione indiretta non ? atto a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica.
87. La Corte nota poi che l’espropriazione indiretta permette inoltre all’amministrazione di occupare un terreno e di trasformarlo senza per questo versare indennit? allo stesso tempo. L’indennit? deve essere richiesta dall’interessato e questo entro prescrizione di cinque anni, che comincia a decorrere dalla data in cui il giudice stima che la trasformazione irreversibile del terreno ha avuto luogo. Questo pu? provocare delle conseguenze nefaste per l’interessato, e rendere vana ogni speranza di risarcimento, Carbonara e Ventura, precitato, ? 71.
88. La Corte rileva infine che il meccanismo dell’espropriazione indiretta permette all’amministrazione di derivare partito del suo comportamento illegale, e che il prezzo da pagare ? solamente del 10% pi? elevato che nel caso di un’espropriazione in buona e dovuta forma. Secondo la Corte, questa situazione non ? di natura tale da favorire la buona amministrazione dei procedimenti di espropriazione ed a prevenire degli episodi di illegalit?.
89. Ad ogni modo, la Corte ? chiamata a verificare se il modo di cui il diritto interno ? interpretato ed applicato produce degli effetti conformi ai principi della Convenzione.
90. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, le giurisdizioni italiane hanno considerato il richiedente privato del suo bene a partire dal momento in cui i lavori di costruzione del lavoro pubblico hanno trasformato irreversibilmente i luoghi, essendo riunite le condizioni di illegalit? dell’occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruiscono. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come “prevedibile”, poich? ? solamente con la decisione definitiva -la sentenza della corte di appello di Napoli che ha acquisito forza di cosa giudicata-che si pu? considerare il principio dell’espropriazione indiretta come applicato effettivamente e che l’acquisizione del terreno al patrimonio pubblico ? stata sanzionata. Di conseguenza, il richiedente non ha avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del terreno che nel giugno 2003, data alla quale la sentenza della corte di appello di Napoli ? diventata definitiva.
91. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione di trarre vantaggio da un’occupazione illegale di terreno. In altri termini, l’amministrazione si ? potuta appropriare del terreno a disprezzo delle regole che regolano l’espropriazione in buona e dovuta forma, e, tra l?altro, senza che un’indennit? sia messa in parallelo a disposizione dell’interessato.
92. Trattandosi dell’indennit?, la Corte constata che l’applicazione retroattiva della legge di bilancio no 662 del 1996 al caso di specifico ha avuto per effetto di privare il richiedente di un risarcimento integrale del danno subito.
93. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l’ingerenza controversa non ? compatibile col principio di legalit? e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni del richiedente dunque.
94. Quindi, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
I. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
95. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
96. Il richiedente sollecita il versamento di un’indennit? di 170 717,00 EUR, somma che corrisponde alla differenza tra i valori del terreno controverso rivalutato ed abbinato ad interessi e la somma ottenuta alla conclusione del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. A questo riguardo unisce una perizia concernente il valore del terreno controverso.
97. Inoltre, il richiedente chiede il versamento di un’indennit? di 100 000,00 EUR a titolo di danno morale.
98. In quanto al danno materiale, il Governo contesta le modalit? di calcolo del danno materiale adoperato nelle sentenze Carbonara e Ventura c. Italia e Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, tenuto conto del fatto che la rivalutazione del terreno non dovrebbe essere presa in conto per calcolare l’importo dell’indennizzo e che questa ultimo pu? essere inferiore al danno subito dall’interessato, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo.
99. Il Governo osserva poi che il richiedente ha ottenuto a livello nazionale una decisione che gli accorda una somma importante. In questa situazione, la Corte non dovrebbe accordare una soddisfazione equa provocando un arricchimento indebito del richiedente.
100. In quanto al danno morale, il Governo fa valere che questo dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, il Governo sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno morale ? subordinato all’esaurimento del rimedio Pinto. Per di pi?, il Governo sottolinea che il richiedente non ha dimostrato i danni morali.
101. Il richiedente chiede inoltre alla Corte la somma di 34 063,78 EUR, a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte e della parcella dell? avvocato pi? una somma di 5 163,44 per gli oneri della perizia che ha commissionato per quantificare il valore del terreno.
102. In quanto al rimborso degli oneri sollecitati dal richiedente, il Governo stima che tale somma sia eccessiva e che ad ogni modo il richiedente non ha prodotto i giustificativi necessari delle somme chieste.
103. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed il richiedente giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare l’eccezione preliminare del Governo;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione;
3. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
Perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nel termine di nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 17 novembre 2005 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente