TERZA SEZIONE
CAUSA IPPOLITI C. ITALIA
( Richiesta no 162/04)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
19 ottobre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Ippoliti c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Guido Raimondi, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 settembre 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 162/04) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra R. I. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 1 dicembre 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 16 novembre 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza controversa non era compatibile col principio di legalità e che aveva infranto il diritto al rispetto dei beni del richiedente dunque. ( CEDH Rita Ippoliti c. Italia, no 162/04, § 45, 16 novembre 2006).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, la richiedente richiedeva una soddisfazione equa di 126 746 EUR, così come un’indennità di occupazione da valutare sulla base degli interessi sulla somma di 63 373 EUR. In più, la richiedente chiede un indennizzo per non – godimento del terreno, senza valutare tuttavia questo, ed un’indennità corrispondente al plusvalore portato al terreno dai lavori pubblici costruiti su questo. La richiedente richiedeva anche la somma di 20 000 EUR a titolo di danno morale così come il rimborso degli oneri incorsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed la richiedente a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potute arrivare (ibidem, § 4, e punto b del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto senza che le parti fossero arrivate a tale accordo.
6. Tanto la richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
8. A titolo di danno patrimoniale, la richiedente sollecita il versamento di 151 888,81 EUR, così come di un’indennità di occupazione di 83 412,59 EUR
9. In più, la richiedente chiede un indennizzo per non – godimento del terreno, senza valutare tuttavia questo, ed un’indennità corrispondente al plusvalore portato al terreno dai lavori pubblici costruiti su questo.
10. Il Governo si oppone ed è del parere che il risarcimento deve corrispondere al valore venale del bene al momento dell’espropriazione. Di conseguenza l’indennizzo per la perdita del terreno non deve essere superiore a 51 000 EUR.
11. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
12. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non più tenere conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
13. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta che dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
14. Nello specifico, la richiedente ha perso la proprietà del suo terreno nel 1993. Risulta dalla perizia ordinata dalle giurisdizioni interne durante il procedimento nazionale che il valore del bene in questa data era di 223 238 400 ITL (115 293) EUR.
15. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare 117 000 EUR per il danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
16. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa. Deliberando in equità, la Corte assegna al richiedente 35 000 EUR di questo capo.
B. Danno morale
17. La richiedente sollecita il versamento della somma di 20 000 EUR a titolo di danno morale per ogni richiedente.
18. Il Governo si oppone ed afferma che questo dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali.
19. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei suoi beni ha causato alla richiedente un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
20. Deliberando in equità, la Corte accorda 10 000 EUR alla richiedente a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
21. La richiedente chiede anche una somma a titolo di risarcimento per danno morale senza tuttavia valutarla, così come 10 000 EUR per gli oneri e spese impegnati dinnanzi alla Corte, più la tassa sul valore aggiunto ed il contributo per la cassa degli avvocati, senza presentare tuttavia dei documenti in appoggio..
22. Il Governo si oppone e sostiene che la richiedente non ha supportato la sua richiesta.
23. La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico la Corte rileva che la richiedente non ha fornito documenti a sostegno della sua richiesta e la respinge.
D. Interessi moratori
24. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 152 000 EUR (cento cinquantadue mila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 10 000 EUR (diecimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 ottobre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente