Conclusione Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
PRIMA SEZIONE
CAUSA IMMOBILIARE CERRO S.A.S. c. ITALIA
( Richiesta no 35638/03)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
5 giugno 2012
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Immobiliare Cerro S.A.S. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Nina Vajiæ, presidentessa, Peer Lorenzen, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Guido Raimondi, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, giudici,
e di Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 maggio 2012,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35638/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una società di diritto italiano, la società OMISSIS. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 31 ottobre 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 23 febbraio 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del richiedente non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, Immobiliare Cerro s.a.s. c. Italia, no 35638/03, §§ 85-89, 23 febbraio 2006.
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, il richiedente richiedeva una soddisfazione equa di 12 535 093,44 EUR, somma che corrisponde al valore venale del terreno più un indennizzo per no-godimento del terreno ed il plusvalore portato al terreno dall’esistenza del lavoro pubblico. Chiedeva anche una somma a titolo di danno morale ed il rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e dinnanzi alla Corte.
4. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non essendo matura per il danno morale, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed il richiedente a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a dargli cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare (ibidem, § 98, e spunta 3 del dispositivo.
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto senza che le parti fossero arrivate a tale accordo. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
6. Il 3 ottobre 2006, il presidente della camera ha deciso di chiedere a ciascuna parti di nominare un perito incaricato di valutare il danno patrimoniale e di depositare un rapporto di perizia prima del 22 dicembre 2006.
7. Suddetti rapporti di perizia sono stati depositati nel termine assegnato.
IN FATTO
8. I fatti sopraggiunti dopo la sentenza al principale si possono riepilogare come segue.
9. Con una sentenza del 7 giugno 2006, la corte di appello di Milano condannò la municipalità di Cerro Maggiore a pagare al richiedente un’indennità di occupazione legittima di 31 592,70 EUR per il periodo tra il 1974 e il 1979.
10. Risulta dalla pratica che questa somma è stata pagata al richiedente.
IN DIRITTO
11. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
12. A titolo di danno patrimoniale, il richiedente sollecita il versamento di 12 535 093,44 EUR, somma che risulta dall’addizione del valore venale del terreno con l’indennizzo per non-godimento del terreno a contare dal 1974 ed il plusvalore portato al terreno dall’esistenza del lavoro pubblico.
13. Il Governo si oppone.
14. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI.
15. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], nº 58858/00, 22 dicembre 2009, la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non più tenere conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
16. Secondo i criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo dovrebbe corrispondente al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta che si avrà dedotto la somma eventualmente concessa al livello nazionale, questo importo dovrebbe essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione ed essere abbinato di interessi.
17. Nello specifico, il richiedente ha perso la proprietà del suo terreno il 4 febbraio 1979. Risulta della perizia ordinata dal tribunale durante il procedimento nazionale che il valore del bene a questa data era di 506 553 000 ITL, o 261 600 EUR (paragrafo 10 della sentenza al principale). Inoltre, il richiedente non ha ricevuto nessuna indennità di espropriazione al livello nazionale.
18. Tenuto conto di questi elementi, la Corte stima ragionevole accordare al richiedente la somma di 2 450 000 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
19. Resta a valutare la perdita di probabilità subita dal richiedente in seguito all’espropriazione controversa. La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno che deriva dell’indisponibilità del terreno durante il periodo che va dall’inizio dell’occupazione legittima (1974) fino al momento della perdita di proprietà (1979). Dall’importo così calcolato sarà dedotta la somma già ottenuta dal richiedente a livello interno a titolo di indennità di occupazione, paragrafo 9 sopra. Deliberando in equità, la Corte assegna al richiedente 2 000 EUR per la perdita di probabilità.
B. Danno morale
20. Il richiedente sollecita il versamento di 450 000 EUR a titolo di danno morale.
21. Il Governo stima che la somma chiesta dal richiedente è eccessiva e si rimette alla saggezza della Corte.
22. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del suo bene ha causato al richiedente un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato. Deliberando in equità, siccome lo vuole l’articolo 41 della Convenzione, decide di assegnare all’interessata 15 000 EUR sotto questo capo.
C. Oneri e spese
23. Giustificativi in appoggio, il richiedente chiede 39 600,36 EUR per oneri di procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne e 28 000 EUR per onere di procedimento dinnanzi alla Corte.
24. Il Governo fa valere che gli oneri dei procedimenti interni non sono dovuti e che gli oneri concernenti il procedimento dinnanzi alla Corte sono eccessivi.
25. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII.
26. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicati a questo titolo. Considera dal momento che c’è luogo di rimborsarne solamente in parte . Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo di 20 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
27. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme,:
i, 2 452 000 EUR, due milioni quattro cento cinquanta duemila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii, 15 000 EUR, quindicimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,;
iii, 20 000 EUR, ventimila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta col richiedente, per oneri e spese,;
b) che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 5 giugno 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Søren Nielsen Nina Vajić
Cancelliere Presidentessa