SECONDA SEZIONE
AFFAIRE IKIZTAS ELEKTRIK TAAHH?T TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI c. T?RCHIA
(Domanda n. 21962/15)
SENTENZA
Art. 1 P1 – Obblighi positivi – Rispetto della propriet? – Amministrazione che non ha adottato le misure necessarie per mettere a disposizione i parcheggi pagati dal richiedente al comune al momento dell’ottenimento della licenza edilizia – Mancato risarcimento del danno da parte dei giudici nazionali
STRASBURGO
4 ottobre 2022
La sentenza diventer? definitiva alle condizioni previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetto a un editing formale.
Nella causa ?kizta? Elektrik Taahh?t Ticaret Ve Sanayi Limited ?irketi c. T?rkiye,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una sezione composta da :
Jon Fridrik Kj?lbro, Presidente,
Egidijus K?ris,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici,
Saadet Y?ksel, giudici,
e Dorothee von Arnim, vice cancelliere di sezione,
Considerato che :
il ricorso (n. 21962/15) contro la Repubblica di Turchia presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) il 24 aprile 2015 da una societ? a responsabilit? limitata di diritto turco, ?kizta? Elektrik Taahh?t Ticaret Ve Sanayi Limited ?irketi (“il ricorrente”),
La decisione di portare i reclami relativi all’articolo 1 del Protocollo n. 1 all’attenzione del Governo turco (“il Governo”),
le osservazioni delle parti,
Avendo deliberato in camera di consiglio il 6 settembre 2022
Emette la seguente sentenza, che ? stata adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. Il ricorso riguarda il pagamento da parte del richiedente al Comune di una somma di denaro nota come “tassa di parcheggio” al momento dell’ottenimento della concessione edilizia e la mancata concessione di posti auto da parte dell’amministrazione.
IN FATTO
2. Il richiedente ? una societ? a responsabilit? limitata con sede a Mersin. Era rappresentata dal sig. A. Sa?lam, avvocato.
3. Il governo era rappresentato dal suo agente, Hac? Ali A??kg?l, capo del Dipartimento per i diritti umani del Ministero della Giustizia.
4. Il richiedente ha richiesto una licenza edilizia al Comune di Mersin.
5. Il comune ha richiesto al richiedente il pagamento di una “tassa di parcheggio”, che era una tassa di partecipazione per non aver fornito aree di parcheggio.
5. Il Comune ha imposto al richiedente il pagamento di una “tassa di parcheggio”, che era una tassa di partecipazione per non fornire posti auto.
6. Secondo il Codice urbanistico, in quanto beneficiario di una concessione edilizia, il richiedente era anche tenuto a costruire aree di parcheggio private, il cui numero variava a seconda del tipo e del numero di abitazioni.
7. In questo caso, ci? non ? stato possibile perch? il terreno si trovava in un luogo vicino a un sito classificato.
8. Di conseguenza, ai sensi degli articoli 37 e 44 del Codice urbanistico, il richiedente ? stato obbligato a pagare al Comune una tassa di partecipazione nota come “tassa di parcheggio” per la mancata realizzazione di aree di parcheggio. Ha quindi pagato a rate la somma totale di 59.879,35 lire turche (TRY) (circa 37.500 euro all’epoca dei fatti), che corrispondeva al valore di 38 posti auto, e ha ottenuto la licenza edilizia il 20 aprile 2006.
9. Il pagamento di questo contributo ha permesso, tra l’altro, di sopperire alla mancanza di parcheggi in citt? in occasione della costruzione di nuove abitazioni, ad esempio. Inoltre, ha permesso di assegnare al richiedente posti auto pubblici. Tuttavia, il Comune non ha mai fornito al richiedente questo servizio.
10. Il 9 luglio 2009 la ricorrente ha intimato al Comune di Mersin di restituire l’importo del suo contributo.
11. Il Comune ? rimasto in silenzio.
12. Il 6 novembre 2009 il ricorrente ha presentato un’azione di risarcimento presso il Tribunale amministrativo di Mersin. Ha sostenuto che il municipio aveva commesso un errore di servizio e ha chiesto 224.752,35 TRY per i danni materiali e morali che riteneva di aver subito. A questo proposito, ha ricordato di aver pagato il valore di 38 posti auto, ma di non aver ricevuto alcuna assegnazione di posti auto dal Comune.
13. 13. Con sentenza del 29 dicembre 2010, il Tribunale amministrativo di Mersin ha respinto il ricorso della signora, sostenendo che la fornitura di servizi pubblici deve essere pianificata e che la mancata assegnazione di posti auto da parte del Comune, nonostante la signora avesse ricevuto la somma richiesta, non poteva essere considerata un errore di servizio imputabile all’amministrazione.
14. Il ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione contro questa sentenza.
15. Con sentenza del 30 marzo 2012, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza impugnata. In particolare, ha stabilito quanto segue:
“(…) Dalla normativa emerge chiaramente che la responsabilit? di trovare una soluzione ai problemi di traffico causati dai veicoli nelle aree residenziali, di garantire una sana urbanizzazione e di creare un sistema di trasporto sicuro spetta alle amministrazioni centrali o locali, a seconda dei casi. Resta inteso che le amministrazioni interessate utilizzano fondi pubblici e privati per implementare questo sistema. D’altra parte, le amministrazioni, cui leggi e regolamenti conferiscono l’autorit? e la responsabilit? di costruire o far costruire parcheggi, non hanno la discrezionalit? di decidere se adempiere o meno a tali obblighi. A questo proposito, la richiesta della ricorrente all’amministrazione di restituire il denaro da lei versato in quanto non ha potuto usufruire di questo servizio nonostante il pagamento del parcheggio, con i relativi interessi, e l’accoglimento di questa richiesta da parte dell’autorit? giudiziaria, equivarrebbe a far rispettare per via giudiziaria una norma non prevista dalla legge che, come detto, esonererebbe l’amministrazione dall’obbligo di fornire questo servizio e impedirebbe la realizzazione di una sana urbanizzazione e di un sistema di trasporto sicuro. Pertanto, secondo la normativa, la tassa di parcheggio, che di norma dovrebbe essere riscossa dall’autorit? competente dopo che il bisogno di parcheggio ? stato soddisfatto, in questo caso ? stata riscossa prima del bisogno di parcheggio, il che non ? conforme alla normativa vigente. Tuttavia, poich? non ? possibile che l’amministrazione non adempia ai suoi obblighi in un momento successivo, la restituzione dell’importo riscosso dall’amministrazione non ? possibile (…)”.
16. Il 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha respinto anche l’appello del ricorrente per la rettifica della sentenza.
17. Il 18 settembre 2014 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso individuale in cui la ricorrente lamentava, tra l’altro, la violazione del suo diritto di propriet?. La Corte ha rilevato che i reclami del ricorrente riguardavano l’equit? del procedimento, l’interpretazione della legge e la valutazione delle prove da parte dei tribunali e l’esito del procedimento. Considerando che alla ricorrente era stata data la possibilit? di presentare le sue argomentazioni e che i tribunali avevano motivato le loro decisioni e non avevano compiuto una valutazione arbitraria o un errore manifesto di valutazione, la Corte costituzionale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. La decisione ? stata notificata al richiedente il 27 ottobre 2014.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI NAZIONALE IN MATERIA
18. Ai sensi dell’articolo 125, paragrafi 1 e 7, della Costituzione,
“Qualsiasi atto o decisione dell’amministrazione ? soggetto a controllo giudiziario.
(…)
L’amministrazione ? tenuta a risarcire i danni derivanti dai suoi atti e dalle sue decisioni.
19. I passaggi rilevanti degli articoli della legge sulla zonizzazione (legge 3194) sono i seguenti
Articolo 37:
“I parcheggi necessari devono essere assegnati durante la preparazione dei piani regolatori in base alla situazione della citt? e della regione e alle esigenze future. I progetti per la costruzione di edifici e strutture che devono essere dotate di parcheggi non potranno ottenere la licenza edilizia fino a quando non saranno stati realizzati i parcheggi corrispondenti (…)”.
Articolo 44 ? 3:
“I tipi di edifici e strutture che devono essere dotati di aree di parcheggio e altri aspetti correlati sono stabiliti in un regolamento emanato dal Ministero. Queste norme definiscono quali edifici e strutture necessitano di un parcheggio. Specifica inoltre il numero, le dimensioni e altre condizioni da rispettare.
20. La sezione 3 del regolamento sulle aree di parcheggio del 1? luglio 1993 recita, nella parte rilevante, quanto segue:
“I comuni hanno un massimo di due anni per determinare le esigenze di parcheggio della popolazione e per apportare revisioni o modifiche al piano urbanistico per la costruzione di aree di parcheggio”. Una volta entrato in vigore il [nuovo] piano urbanistico, hanno un massimo di tre mesi per sviluppare un programma urbanistico quinquennale per attuare il piano urbanistico adottato”.
21. L’articolo 9 del regolamento del 1? luglio 1993 recita come segue:
“Il caso di edifici per i quali non ? possibile prevedere un parcheggio all’interno o all’interno del loro lotto deve essere notificato agli interessati, insieme ai motivi di tale impossibilit?, entro 30 giorni dalla data della prima domanda relativa allo stato di zonizzazione. I comuni sono tenuti a indicare come verr? risolto il problema del parcheggio in assenza di parcheggi nell’edificio, e quale area pubblica o parcheggio di cui l’edificio beneficer?, e a fornire tale parcheggio. Gli utenti interessati da questa situazione e che utilizzeranno i parcheggi pubblici non pagheranno il parcheggio.
22. L’articolo 10 del regolamento del 1? luglio 1993 recita nella sua parte pertinente:
“I principi per la riscossione dei parcheggi a pagamento sono stabiliti dalle amministrazioni comunali e provinciali sulla base dei regolamenti e delle circolari in vigore. Le tariffe di parcheggio raccolte devono essere depositate su un conto bancario aperto presso una banca pubblica. All’importo riscosso si applica il tasso di interesse previsto dalla legge. (…) L’importo delle [tasse] di parcheggio riscosse per conto dei comuni del distretto sar? utilizzato per la realizzazione di aree di parcheggio (…) da parte dei comuni metropolitani all’interno dei confini del distretto”.
23. L’articolo 11 del Regolamento del 1? luglio 1993 recita, nella parte pertinente, che:
“L’importo riscosso dal conto dedicato ai parcheggi a pagamento, nonch? l’importo stanziato a tal fine dai comuni dal proprio bilancio, saranno utilizzati per l’acquisizione e l’esproprio dei terreni necessari per [la costruzione di] un’area di parcheggio (…) in conformit? con il piano urbanistico quinquennale”. L’importo raccolto sul conto dedicato non pu? essere utilizzato per scopi diversi dal parcheggio. L’importo riscosso sul conto dedicato viene versato al beneficiario dalla banca interessata su istruzione scritta del Comune (…). Il Ministero dell’Interno ha la responsabilit? di controllare che l’importo raccolto sia utilizzato per lo scopo previsto.
IN LEGGE
SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
24. 24. Invocando l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e l’articolo 6 della Convenzione, la ricorrente ha lamentato di aver pagato una quota di partecipazione al Comune per l’assegnazione di posti auto, ma di non aver ricevuto nulla in cambio.
25. Il Governo non ? d’accordo.
26. La Corte ribadisce di essere padrona della qualificazione giuridica dei fatti di causa e di non essere vincolata dalla qualificazione ad essi attribuita dai ricorrenti o dai Governi (si vedano, ad esempio, Molla Sali c. Grecia [GC], n. 20452/14, ? 85, 19 dicembre 2018, e Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, ?? 123-126, 20 marzo 2018). Nella fattispecie, esaminer? il caso esclusivamente alla luce dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che recita come segue:
“Ogni persona, sia essa naturale o giuridica, ha diritto al rispetto della sua propriet?. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non nell’interesse pubblico e in conformit? alla legge e ai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non pregiudicano il diritto degli Stati di emanare le leggi che ritengono necessarie per regolare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse pubblico o per assicurare il pagamento di imposte o altri contributi o sanzioni.
Sull’ammissibilit?
27. Il Governo ha sostenuto che il ricorso era incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione. A questo proposito, ha ritenuto che il rimborso della somma versata per la “tassa di parcheggio”, richiesto dal ricorrente, non fosse previsto n? dalla normativa n? dalla giurisprudenza e che quindi non potesse essere riconosciuto al ricorrente un diritto di propriet?.
28. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non era una vittima. Ha sostenuto che il Comune stava realizzando cinque progetti per la costruzione di parcheggi pubblici e che, non appena i lavori fossero stati completati, il richiedente avrebbe potuto usufruire di un servizio di parcheggio come gli altri abitanti del quartiere.
29. Infine, il Governo ha ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato.
30. Il richiedente ha confutato queste affermazioni. Ha fatto riferimento all’articolo 3 del regolamento del 1? luglio 1993 sulle aree di parcheggio e ha dichiarato che nel 2021 il Comune non ha ancora fornito alcun servizio di parcheggio. Inoltre, produce un documento del municipio di Akdeniz Mersin datato 22 novembre 2021, in cui si afferma che nel comune non esisteva alcun parcheggio pubblico gestito dal comune.
31. La Corte ribadisce che il concetto di “propriet?” di cui all’articolo 1, prima parte, del Protocollo n. 1 ha una portata autonoma che non si limita alla propriet? di beni materiali e prescinde dalle qualifiche formali del diritto interno: ci? che conta ? verificare se le circostanze di un determinato caso, considerate nel loro insieme, possano essere considerate tali da conferire al richiedente un interesse sostanziale protetto da tale disposizione (?nery?ld?z c. Turchia [GC], n. 48939/99, ? 124, CEDU 2004-XII). Pertanto, come i beni materiali, anche alcuni altri diritti e interessi che costituiscono il patrimonio possono essere considerati “diritti di propriet?” e quindi “beni” ai fini di questa disposizione (Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, ? 54, CEDU 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, ? 100, CEDU 2000-I). Il concetto di “propriet?” non si limita neppure alla “propriet? effettiva” e pu? comprendere anche i beni, compresi i crediti, rispetto ai quali il richiedente pu? affermare di avere almeno una “legittima aspettativa” di ottenere il godimento effettivo di un diritto di propriet? (si veda, ad esempio, Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania [GC], n. 42527/98, ? 83, CEDU 2001-VIII).
32. 32. Per quanto riguarda la possibilit? di restituzione della somma versata dal ricorrente alle autorit? a titolo di “tassa di parcheggio”, la Corte osserva che tale possibilit? non era prevista dalla legislazione nazionale, cosicch? in tali circostanze la Corte non pu? concludere che l’aspettativa del ricorrente di restituzione della tassa di partecipazione pagata un giorno costituisse una forma di rivendicazione sufficientemente consolidata da poter essere fatta valere in un tribunale, e quindi un “bene” distinto ai sensi della giurisprudenza della Corte (Kopeck? v. Slovacchia [GC], n. 44912/98, ?? 25-26, CEDU 2004-IX).
33. Ci? premesso, un’altra considerazione ? rilevante per la domanda del richiedente stesso. Anche se la Corte ammette che l’esercizio del potere discrezionale in relazione a una molteplicit? di fattori locali ? insito nella scelta e nell’applicazione delle politiche e delle misure urbanistiche, di fronte a un problema come quello sollevato nel caso di specie le autorit? non possono legittimamente fare affidamento sul loro margine di apprezzamento, che non le esime in alcun modo dal dovere di reagire in modo tempestivo, corretto e, soprattutto, coerente. Il ricorrente, che ha versato al Comune una somma di denaro corrispondente al valore di 38 posti auto in vista della creazione di parcheggi pubblici, che intendeva utilizzare anche tali posti auto e che non ha ottenuto nulla in cambio dall’amministrazione, aveva il diritto di lamentarsi di tale omissione, Questa omissione costituiva una colpa suscettibile di impegnare la responsabilit? dello Stato, e la signora poteva legittimamente sperare di ottenere un risarcimento per la colpa di servizio dell’amministrazione, dal momento che quest’ultima era legalmente obbligata a fornire il servizio per il quale aveva ricevuto un contributo dall’elettore. In altre parole, l’interessata, che ha pagato in buona fede la somma richiesta facendo affidamento sugli impegni assunti dalle autorit? competenti, aveva un interesse sostanziale a far valere dinanzi ai giudici amministrativi l’inadempimento del Comune a tale obbligo giuridico, che aveva avuto l’effetto di privarla dei parcheggi in questione. Pertanto, il ricorrente disponeva di una pretesa sufficientemente accertata per essere fatta valere in giudizio, e quindi di un “bene” ai sensi della norma espressa nella prima frase dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che ? quindi applicabile a questo aspetto della denuncia in esame. Le obiezioni basate sulla presunta incompatibilit? ratione materiae del ricorso con le disposizioni della Convenzione e sull’assenza dello status di vittima devono pertanto essere respinte.
34. 34. Ritenendo che il ricorso non sia manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 ? 3 (a) della Convenzione e che non sollevi altri motivi di irricevibilit?, la Corte lo dichiara ricevibile.
I meriti
35. Il ricorrente ha sostenuto che le circostanze del caso avevano comportato una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
36. Il Governo ha contestato le affermazioni del ricorrente. Il documento affermava che il Comune aveva avviato i lavori per la costruzione di nuove aree di parcheggio in prossimit? della propriet? del richiedente. La Commissione ha fatto riferimento alla normativa e ha affermato che l’imposta riscossa non finanziava semplicemente l’assegnazione di posti auto specifici alla ricorrente o la costruzione di un nuovo parcheggio a suo beneficio da parte del Comune. Ha aggiunto che il richiedente ? una societ? commerciale e ci si aspetta che agisca con prudenza e sia consapevole delle difficolt? inerenti al problema dei parcheggi in citt?. Di conseguenza, secondo il Governo, dal momento che il ricorrente aveva ottenuto il permesso di costruire e i lavori erano iniziati per i parcheggi vicini, l’equo equilibrio richiesto dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione non era stato alterato.
37. 37. La Corte ricorda, in primo luogo, che ? competente a prendere in considerazione gli sviluppi successivi alla presentazione del ricorso. Ricorda inoltre che, nel valutare la conformit? del comportamento dello Stato all’articolo 1 del Protocollo n. 1, deve procedere a un esame completo dei vari interessi in gioco, tenendo presente che la Convenzione mira a salvaguardare diritti “concreti ed effettivi”. Deve andare oltre le apparenze e guardare alla realt? della situazione in questione (Plechanow v. Poland, no. 22279/04, ? 101, 7 luglio 2009).
38. La Corte fa riferimento alla sua giurisprudenza consolidata sulla struttura dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, alle tre norme distinte che questa disposizione contiene (si veda, tra le tante, Visti?? e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, ?? 93-94, 25 ottobre 2012).
39. Essa ritiene di dover esaminare il caso alla luce della norma generale contenuta nella prima frase del primo paragrafo di tale disposizione, che sancisce il diritto al rispetto della propriet?.
40. A questo proposito, la Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 contiene alcuni obblighi positivi. L’esercizio reale ed effettivo del diritto garantito da tale disposizione non dipende unicamente dall’obbligo dello Stato di astenersi dall’ingerenza, ma pu? richiedere misure positive di protezione, in particolare quando esiste un legame diretto tra le misure che un richiedente potrebbe legittimamente aspettarsi che le autorit? adottino e l’effettivo godimento dei suoi beni da parte del richiedente (Kotov c. Russia [GC], n. 54522/00, ? 109, 3 aprile 2012).
41. 41. La linea di demarcazione tra obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 non si presta a una definizione precisa, ma i principi applicabili non sono meno comparabili. Sia che si analizzi il caso in termini di obbligo positivo dello Stato o di ingerenza delle autorit? pubbliche, che deve essere giustificata, i criteri da applicare non sono sostanzialmente diversi. In entrambi i casi, si deve prendere in considerazione il giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell’individuo e della societ? nel suo complesso. ? anche vero che gli obiettivi elencati in questa disposizione possono svolgere un certo ruolo nel valutare se ? stato raggiunto un equilibrio tra le esigenze dell’interesse pubblico e il diritto fondamentale del richiedente alla propriet?. In entrambi i casi, lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento nel determinare le misure da adottare per garantire il rispetto della Convenzione (ibidem, ? 110).
42. Da questo punto di vista, la Corte ritiene normale che l’amministrazione abbia un ampio margine di discrezionalit? nel perseguire la politica economica e sociale, e rispetta il modo in cui l’amministrazione concepisce gli imperativi dell'”interesse pubblico”. In effetti, la Corte ? consapevole del fatto che la moderna pianificazione urbana, in particolare nelle grandi aree urbane, richiede considerazioni e valutazioni talvolta difficili, e che la sua attuazione spesso richiede molto tempo.
43. Nel caso di specie, la Corte osserva che al ricorrente ? stata concessa una licenza edilizia per la costruzione di un edificio. Poich? il progetto autorizzato non prevedeva un numero sufficiente di posti auto, ha versato al Comune la somma di 59.879,35 TRY come contributo compensativo previsto dalla normativa, corrispondente ai 38 posti auto mancanti.
44. La Corte osserva che spettava quindi al Comune destinare tale somma alla costruzione di un parcheggio pubblico e trasferirla al richiedente.
45. A questo proposito, ritiene che l’obbligo positivo di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione imponga all’amministrazione di adottare le misure necessarie per adempiere al suo compito. Tuttavia, il documento del 22 novembre 2021 del Comune di Akdeniz Mersin prodotto dal ricorrente, che attesta l’assenza di un parcheggio pubblico nel territorio comunale gestito dal Comune (cfr. paragrafo 30), dimostra chiaramente che per oltre quindici anni il Comune ? venuto meno all’obbligo di legge. In altre parole, il richiedente ha pagato per un servizio che non ? stato fornito. Questa omissione da parte del Comune ha avuto ripercussioni dannose per il ricorrente, che ? stato privato dei parcheggi in questione per tutto questo periodo, e i tribunali nazionali, pur avendo sollevato l’irregolarit? commessa dal Comune (cfr. paragrafo 15), non sono stati in grado di porre rimedio a questa situazione di incertezza creata dall’amministrazione. Infine, la Corte osserva che il ricorrente non ? stato risarcito per questa perdita. Si tratta certamente di una situazione non compatibile con i requisiti dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
46. Si ? quindi verificata una violazione di tale disposizione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
47. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :
“Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente consente di riparare solo parzialmente le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se necessario, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.
48. Il richiedente chiede almeno 15.000 euro (EUR) come giusta soddisfazione.
49. Il Governo ha contestato tale affermazione e, facendo riferimento a Kaynar e altri c. Turchia (n. 21104/06 e altri 2, 7 maggio 2019), ha comunque invitato la Corte a sottoporre la questione del risarcimento alla Commissione di compensazione.
50. La Corte ribadisce che l’iniziativa del governo turco di estendere i poteri della Commissione per il risarcimento rafforza la natura sussidiaria del meccanismo di tutela dei diritti umani istituito dalla Convenzione e facilita l’adempimento da parte della Corte e del Comitato dei Ministri dei compiti loro assegnati rispettivamente dall’articolo 41 e dall’articolo 46 della Convenzione (cfr. Kaynar e altri, sopra citato, ? 73).
51. Nel caso di specie, la Corte osserva di non avere a disposizione tutti gli strumenti che le consentirebbero ragionevolmente di risolvere la questione della valutazione del danno subito dal ricorrente.
52. Ritiene che, nelle circostanze del caso, le autorit? nazionali siano indubbiamente nella posizione migliore per valutare il danno subito e dispongano di mezzi legali e tecnici adeguati per porre fine alla violazione della Convenzione e cancellarne le conseguenze.
53. In queste circostanze, la Corte ritiene che un ricorso alla Commissione di compensazione entro un mese dalla data di notifica della sentenza definitiva possa dare luogo a un risarcimento da parte dell’amministrazione e che tale ricorso rappresenti un mezzo adeguato per rimediare alla violazione riscontrata ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (ibidem, ? 74). La Corte desidera chiarire che il risarcimento del danno materiale ? dovuto solo se il richiedente non ha ricevuto i posti auto al termine della costruzione delle nuove aree di parcheggio.
54. Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che il diritto nazionale consente ora di cancellare le conseguenze della violazione riscontrata e ritiene pertanto che non sia necessario pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente a tale riguardo. Essa ritiene pertanto che non vi sia pi? motivo di esaminare ulteriormente il ricorso (articolo 37 ? 1 (c) della Convenzione). Ritiene inoltre che nel caso di specie non sussistano circostanze particolari relative al rispetto dei diritti umani garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli che richiedano un ulteriore esame della domanda (articolo 37 ? 1 in fine). Inoltre, le sue conclusioni tengono conto del fatto che l’articolo 37 ? 2 della Convenzione le consente di ripristinare una domanda nell’elenco dei casi in cui ritiene che le circostanze lo giustifichino (ibidem, ? 77).
55. La parte della causa relativa alla questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione deve pertanto essere stralciata dall’elenco.
SU QUESTE BASI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
Dichiara la domanda ammissibile
Ritiene che vi sia stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
Decide di stralciare dal proprio elenco la parte del caso relativa alla questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione.
Fatto in francese e notificato per iscritto il 4 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 77, paragrafi 2 e 3, del Regolamento della Corte.
Dorothee von Arnim Jon Fridrik Kj?lbro
Cancelliere aggiunto Presidente