TERZA SEZIONE
CAUSA IACOB POP ED ALTRI C. ROMANIA
( Richieste numeri 12235/05, 13461/05 e 26070/06)
SENTENZA
STRASBURGO
2 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Iacob Pop ed altri c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 febbraio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano tre richieste (numeri 12235/05, 13461/05 e 26070/06) dirette contro la Romania, e in cui quattro cittadini di questo Stato, i Sigg. I. P. ed O. P. ed le Sig.re R. S. e Z. S., hanno investito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). I dettagli concernenti i richiedenti, ivi comprese le date di introduzione delle loro rispettive richieste e quelle della loro comunicazione figurano nella parte “In fatto” di questa sentenza.
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare al Governo i motivi di appello tratti dagli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Tutte le richieste riguardano l’impossibilità di fare eseguire delle decisioni definitive di giustizia rese a favore dei richiedenti e che mettono a carico delle autorità degli obblighi di concedere loro dei beni immobiliari o di pagare loro delle somme in denaro.
5. I passi ripetuti dei richiedenti fatti presso le autorità competenti non sono arrivati all’esecuzione di queste decisioni che, eccetto per la causa Sburliş, restano a questo giorno ineseguite.
6. I fatti pertinenti di ciascuna di queste cause sono esposti qui di seguito.
A. Richiesta no 12235/05 ,Iacob Pop c. Romania
7. Il richiedente, il Sig. I. P., nato il 14 marzo 1937 e residente a Dumitra, nel dipartimento di Bistriţa-Năsăud, ha investito la Corte il 7 marzo 2005. E’ rappresentato dinnanzi alla Corte da Letiţia-M. M., avvocato al foro di Cluj-Napoca. La richiesta è stata comunicata al Governo il 10 gennaio 2008.
8. Con un’azione fondata sulla legge no 18/1991 il richiedente chiese che le commissioni amministrative dipartimentali e comunali incaricate dell’applicazione di suddetta legge venissero obbligate ad assegnargli in proprietà il terreno appartenuto alla sua famiglia prima della sua statalizzazione durante il regime comunista.
9. Con una decisione definitiva del 23 ottobre 1996 del tribunale di prima istanza di Bistriþa-Nãsãud, confermata con una decisione del 16 dicembre 1997 del tribunale dipartimentale di Bistriţa-Năsăud, fu ordinato alle commissioni amministrative competenti di assegnare in proprietà al richiedente due appezzamenti di terreno:
– 2,87 ettari, nel comune di Dumitra, su un’area determinata dai numeri topografici da 5326 a 5340,;
– 2,55 ettari, nel comune di Dumitra, su un’area determinata, congiuntamente ad altri coeredi.
10. Numerosi verbali di esecuzione da parte di un ufficiale giudiziario di giustizia tra cui il più recente datava 7 aprile 2006, constatarono il rinvio dell’esecuzione forzata. Difatti le autorità amministrative si dicevano nell’impossibilità di garantire l’esecuzione della decisione di giustizia definitiva del 23 ottobre 1996, in ragione dell’esistenza di un titolo amministrativo di proprietà rilasciata a favore di un terzo, M.V, riguardante una parte dello stesso terreno di quello rivendicato dal richiedente. Secondo il Governo, l’appezzamento assegnato a M.V. riguardava i numeri topografici da 5335 a 5338.
La validità di questo titolo di proprietà fu confermata con una sentenza del 10 aprile 2003, resa dalla corte di appello di Cluj.
11. La lettera del 13 giugno 2006 del prefetto di Bistriţa-Năsăud indirizzata al sindaco del comune di Dumitra l’invitava ad assegnare in proprietà al richiedente gli appezzamenti di terreno su cui aveva un diritto, in virtù della decisione di giustizia del 23 ottobre 1996.
12. Il 25 gennaio 2008, il richiedente si è visto rilasciare un titolo di proprietà congiuntamente a due coeredi per 1,50 ettari di terreno che spettava loro sui 2,55 ettari menzionati dalla decisione del 23 ottobre 1996. La parte del richiedente era di 0,58 ettari (5 800 m2) di questo terreno.
Il richiedente nega di essere in possesso di questo terreno.
13. Secondo una lettera del 18 aprile 2008 del municipio di Dumitra, il richiedente si sarebbe visto proporre altri appezzamenti di terreno al posto di quello di 2,87 ettari, menzionato nella decisione del 23 ottobre 1996, proposte che negò di accettare.
14. Con lettera del 5 luglio 2009, l’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà, dipendente del Governo, invitò la commissione amministrativa competente a mettere il richiedente in possesso del terreno identificato dalla decisione di giustizia precitata, tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo concernente gli inadempimenti di decisioni di giustizia ed in particolare della sentenza Sabin Popescu c. Romania del 2 marzo 2004.
15. Il 31 agosto ed il 10 settembre 2009, il prefetto del dipartimento ordinò alla commissione di mettere il richiedente in possesso del terreno di 5,58 ettari, conformemente alla decisione di giustizia resa a suo favore, entro cinque giorni, ciò che la commissione si astenne dal fare.
B. Richiesta no 13461/05 ,Popescu e Stănescu c. Romania
16. I richiedenti, il Sig. O. P., nato il 18 febbraio 1930 e residente a Moþãieni, nel dipartimento di Dâmboviţa e la Sig.ra R. S., nata il 17 maggio 1928 e residente a Bucarest, hanno investito la Corte il 21 marzo 2005. La richiesta è stata comunicata al Governo il 19 giugno 2008.
17. Con un’azione fondata sulla legge no 18/1991, diretta contro la commissione amministrativa dipartimentale di Dâmboviţa e contro la commissione amministrativa comunale di Moţăieni, la madre dei richiedenti richiese un terreno di 3,05 ettari ubicato a Moþãieni che era appartenuto alla sua famiglia, prima della sua statalizzazione nel 1951.
18. Con decisione definitiva del tribunale di prima istanza di Târgovişte resa il 13 marzo 1992 e confermata dal tribunale dipartimentale di Dâmbovişa il 31 gennaio 1995, fu ordinato alle parti convenute di mettere la madre dei richiedenti in possesso di 3,05 ettari ubicati sul territorio del comune di Moţăieni e di rilasciarle un titolo di proprietà.
19. Con decisione no 19/1993 il prefetto del dipartimento di Dâmboviţa concedette alla madre dei richiedenti il terreno indicato dalla decisione del 13 marzo 1992, in un’area corrispondente a quella prima della statalizzazione. Un verbale di collocamento in possesso fu redatto a questo fine.
20. In seguito ad un’istanza formata da terzi, con decisione di giustizia del 16 marzo 1994, l’annullamento del verbale di collocamento in possesso fu pronunciato al motivo che il terreno era stato assegnato ad altre persone.
21. La madre dei richiedenti formò una nuova azione fondata sulla legge no 18/1991 contro la commissione amministrativa dipartimentale di Dâmboviţa e contro la commissione amministrativa comunale di Moţăieni riguardante lo stesso terreno di 3,05 ettari ubicati a Moþãieni.
22. Con una decisione definitiva del 27 gennaio 2000, la corte di appello di Ploieşti confermò la decisione dell’ 8 ottobre 1999, del tribunale dipartimentale di Dâmboviţa, ordinando alle parti convenute di mettere la madre dei richiedenti in possesso di 3,05 ettari ubicati a Moþãieni, come stabilito dalla decisione del 13 marzo 1992 e di rilasciarle a questo riguardo un titolo di proprietà.
23. L’ 8 marzo 2000, la madre dei richiedenti chiese alla commissione ad essere messa in possesso di 2,65 ettari del terreno concesso dalla decisione del 27 gennaio 2000, facendo valere che era riuscita a ricuperare 0,4 ettari in seguito ad una decisione definitiva di giustizia resa il 5 giugno 1998 dalla corte di appello di Ploieşti, in una controversia che l’oppobeva ad un terzo (F.V).
24. Con una decisione amministrativa del 30 marzo 2000, la commissione ordinò che la madre dei richiedenti si vedesse concedere delle azioni di una società agricola, come equivalente del terreno di 3,05 ettari.
25. Suddetta decisione fu emendata dalla commissione dipartimentale il 4 aprile 2002 che decise che in ragione della mancanza di terreno afferente al comune di Moþãieni, i richiedenti-avendo ereditato da loro madre che era deceduta nel settembre 2000-si sarebbero visti concedere un terreno di 2,65 ettari equivalente sul territorio del comune di Moroieni.
26. Il comune di Moroieni trasferì 21,33 ettari di terreno al comune di Moţăieni per soddisfare il credito dei richiedenti in virtù di una decisione dell’agenzia delle tenute dello stato (Agenţia Domeniilor Statului) il 22 maggio 2005, così come quelli di altre persone che si trovano nella stessa situazione.
27. La commissione non procedette al collocamento in possesso dei richiedenti.
28. In seguito all’adozione della legge no 247/2005 che portava modifiche alla legge no 18/1991, i richiedenti formarono una nuova istanza tesa alla concessione di 2,65 ettari di terreno, sulla vecchia area.
Il 23 gennaio 2006, questa istanza fu respinta al motivo che la vecchia area era occupata da terzi, ma che avrebbero dovuto vedersi concedere un terreno equivalente sull’appezzamento di 21,33 ettari trasferiti dal comune di Moroieni.
Questa decisione fu confermata il 15 febbraio 2006 dalla commissione dipartimentale che indicava anche, senza altra precisione, che i richiedenti avrebbero dovuto vedersi concedere un titolo di proprietà ed essere messi in possesso.
29. Il 30 gennaio 2006, i richiedenti chiesero di essere informati per iscritto delle ragioni per cui avrebbero dovuto vedersi concedere un appezzamento sul terreno ripreso dal comune di Moroieni.
30. Il 5 giugno 2006, la commissione comunale propose che i richiedenti si vedessero concedere dei risarcimenti per i 2,65 ettari di terreno. Il 15 giugno 2006, questo proposta fu respinta dalla commissione dipartimentale.
31. Con lettera del 20 novembre 2006, l’autorità nazionale per la restituzione delle proprietà informò i richiedenti che avrebbero dovuto aspettare che la Corte europea dei Diritti dell’uomo decidesse la loro causa.
32. A questo giorno, nessun titolo di proprietà è stato rilasciato loro, né in applicazione della decisione del 27 gennaio 2000, né in applicazione dell’emendamento del 4 aprile 2002.
C. Richiesta no 26070/06, Sburliş c. Romania
33. la richiedente, nata il 24 giugno 1948 e residente a Târgovişte, ha investito la Corte l’ 8 giugno 2006. La richiesta è stata comunicata al Governo il 14 marzo 2008.
34. Con un’azione fondata sulla legge no 10/2001, il richiedente chiese che la municipalità della città di Găeşti ed il ministero delle Finanze fossero obbligati ad indennizzarlo per la confisca di un immobile che gli era appartenuto prima del 1989.
35. Una decisione definitiva del tribunale dipartimentale di Dâmboviţa del 18 maggio 2004, confermata il 17 settembre 2004 dalla corte di appello di Ploieşti e, in ultima istanza, con sentenza del 8 dicembre 2005 dell’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia, accolse l’azione del richiedente contro il municipio ed il ministero delle Finanze e constatò che il richiedente aveva il diritto a percepire dei risarcimenti per l’immobile ubicato a Găie₫ti, valutato dal rapporto dell’esperto B.C. Il rapporto di perizia menzionato nel dispositivo della decisione definitiva valutava l’immobile a 329 770 000 lei rumeni vecchi (ROL).
36. Con atto del 29 agosto 2006, il municipio di Găeºti ordinò l’esecuzione della decisione del 18 maggio 2004 e la concessione dei risarcimenti previsti.
37. Il 23 maggio 2006, la direzione dipartimentale delle Finanze di Dâmboviţa propose al ministero delle Finanze l’esecuzione di suddetta decisione di giustizia, con una nota che proponeva il pagamento alla creditrice di una somma di un importo di 32 977 nuovi lei rumeni (Ron) rappresentanti dei risarcimenti.
38. Con due lettere del 2006, il ministero delle Finanze negò di effettuare il pagamento, per i seguenti motivi: nella prima lettera era indicato che il ministero non era competente per agire nel senso auspicato dalla richiedente e che avrebbe dovuto rivolgersi di nuovo al municipio di Găeºti per rendere una nuova disposizione contenente l’offerta di risarcimento come stabilita dalla decisione di giustizia; nella seconda lettera che rinviava alla prima, era indicato che secondo la legge no 10/2001, il ministero delle Finanze non ha competenza legale per mettere in esecuzione la disposizione del municipio di Găeşti, del 29 agosto 2006.
39. In seguito ad una decisione amministrativa resa il 27 marzo 2008, dalla commissione centrale per risarcimento (Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor) in vista dell’esecuzione della decisione di giustizia del 18 maggio 2004, il richiedente ricevette pagamento effettivo dei 32 977 Ron, tramite bonifico effettuato il 21 ottobre 2008.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
40. La regolamentazione interna pertinente concernente l’esecuzione forzata, ossia dei brani del codice civile e di procedura civile e della legge no 188/2000 sugli ufficiali giudiziari di giustizia, figura nella decisione Roman e Hogea c. Romania (no 62959/00, 31 agosto 2004,).
41. Le disposizioni legali e la pratica delle autorità e giurisdizioni interne concernenti la restituzione dei terreni sono descritte nella sentenza Viaşu c. Romania (no 75951/01, §§ 30-49, 9 dicembre 2008,).
42. Inoltre, le disposizioni legali relative al rilascio di un titolo di proprietà su un terreno a nome di tutti gli eredi che avevano sollecitato, in virtù della legge no 18/1991, la ricostituzione del diritto di proprietà di cui avevano beneficiato i loro genitori è descritta nella sentenza Burlacu ed altri c. Romania ( no 3041/04, § 15, 17 luglio 2008) e Lucreţia Popa ed altri c. Romania (no 13451/03, § 13, 9 dicembre 2008).
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE CAUSE
43. La Corte constata che queste richieste sono simili per ciò che riguarda i principali motivi di appello sollevati ed i problemi di fondo che pongono. Perciò, giudica appropriato, in applicazione dell’articolo 42 § 1 del suo ordinamento, unire le richieste (Camera di Commercio, dell’ industria e dell’ agricoltura di Timişoara c. Romania (no 1), numeri 13248/05, 13321/05, 23462/05, 23471/05, 23475/05, 23482/05, 23490/05, 23493/05, 23496/05, 23501/05, 23504/05 e 23517/05, § 12, 16 luglio 2009).
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
44. I richiedenti si lamentano, espressamente o in sostanza, del fatto che la mancanza di esecuzione pronta e conforme delle decisioni definitive rese a loro favore ha infranto il loro diritto di accesso ad un tribunale, come garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così come il diritto al rispetto dei loro beni, garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1, tenuto conto dell’impossibilità di godere dei loro diritti riconosciuti da queste decisioni definitive.
45. Gli articoli invocati sono formulati così:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
46. La Corte constata che questi motivi di appello non sono manifestamente mal fondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontrano nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararli ammissibili.
B. Sul merito
1. Posizione delle parti
47. Il Governo stima che le autorità non sono restate inattive e che l’ eventuale ingerenza subita dai richiedenti non è stata ingiustificata. In particolare, invoca l’impossibilità obiettiva di eseguire con celerità le decisioni rese nelle cause Iacob Pop (una parte del terreno non apparteneva più allo stato, ma era stata assegnata in proprietà ad un terzo), Popescu e Stănescu (mancanza di terreno) e Sburliş (il grande numero di sollecitazioni simili alle quali le autorità avrebbero dovuto rispondere). Fa valere, inoltre che nella causa Sburliş, il ritardo nell’esecuzione della decisione giudiziale resa in causa non può essere considerato come eccessivo.
48. I richiedenti contestano gli argomenti del Governo.
2. Valutazione della Corte
49. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza relativa all’inadempimento o all’esecuzione tardiva delle decisioni interne definitive, in particolare le cause Tacea c. Romania (no 746/02, 29 settembre 2005); Dragne ed altri c. Romania, (no 78047/01, 7 aprile 2005); Orha c. Romania, (no 1486/02, 12 ottobre 2006); Prodan c. Moldova, (no 49806/99, CEDH 2004-III (brani); Metaxas c. Grecia,( no 8415/02, 27 maggio 2004); e Piştireanu c. Romania, (no 34860/02, 30 settembre 2008).
50. Osserva che, nelle presenti cause, sebbene i richiedenti abbiano ottenuto delle decisioni interne definitive che ordinavano a diversi organi dell’amministrazione pubblica di pagare delle somme di denaro (Sburliş) o di mettere i richiedenti in possesso dei beni (Iacob Pop e Popescu e Stănescu) e che abbiano fatto, in seguito, dei passi in vista dell’esecuzione, le autorità non si sono piegate con celerità agli obblighi che spettavano loro, senza che le decisioni siano state annullate o modificate dall’esercizio di una via di ricorso prevista dalla legge.
In più, i motivi che l’amministrazione avrebbe potuto invocare per giustificare un’impossibilità obiettiva di esecuzione non sono stati portati mai a cognizione dei richiedenti tramite una decisione giudiziale o amministrativa formale (Sabin Popescu c. Romania, nº 48102/99, § 72, 2 marzo 2004).
51. Così, nella causa Iacob Pop, il fatto che il titolo di proprietà di un terzo sia confermato da decisione di giustizia, in seguito ad un procedimento distinto da quello che era arrivato alla decisione resa a favore del richiedente (vedere 10 in fine paragrafo) non è di natura tale da assolvere la condizione precitate tenuto conto del fatto che il titolo del terzo copre solamente una parte del terreno concesso al richiedente con decisione di giustizia definitiva, o solamente quattro tra i quattordici numeri topografici che delimitano il terreno del richiedente (vedere i paragrafi 9-10 sopra).
52. La Corte nota che nelle cause Iacob Pop e Popescu e Stănescu le decisioni rese a favore dei richiedenti non sono state mai eseguite, conformemente al loro dispositivo, così come risulta dai documenti più recenti che provengono delle autorità amministrative (vedere 14-15 e 31 i paragrafi sopra).
53. La Corte nota anche che nella causa Sburliş la decisione è stata eseguita il 21 ottobre 2008 dal pagamento effettivo del credito stabilito e nella causa Popescu e Stănescu i richiedenti hanno ricuperato solamente 0,4 ettari del terreno al quale avevano diritto in virtù della decisione del 27 gennaio 2000. Per ciò che riguarda la causa Sburliş, rileva che il termine in cui la decisione di giustizia resa a favore del richiedente è stata eseguita non è ragionevole rispetto alla giurisprudenza consolidata della Corte.
54. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella dei casi di specie e ha constatato la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere tra molte altre, le cause citate sopra al paragrafo 49,).
55. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nei casi presenti.
56. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia e degli elementi concreti di queste pratiche, la Corte stima che nelle presenti cause lo stato, tramite i suoi organi specializzati, non ha esposto tutti gli sforzi necessari per fare eseguire con celerità le decisioni giudiziali favorevoli ai richiedenti.
Pertanto, c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 in ciascuna di queste cause.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
57. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno ed oneri e spese
58. Le pretese dei richiedenti così come le osservazioni del Governo sono esposte qui di seguito:
1. Richiesta no 12235/05, Iacob Pop c. Romania
-danno patrimoniale: il richiedente richiede, a questo titolo, l’attribuzione effettiva del terreno che è oggetto della decisione di giustizia definitiva resa a suo favore;
-danno morale: 10 000 EUR;
-oneri e spese: 400 EUR, o 1500 Ron conformemente a due giustificativi di pagamento del 25 febbraio 2008, per il suo avvocato dinnanzi alla Corte.
2. Richiesta no 13461/05, Popescu e Stănescu c. Romania
-danno patrimoniale: i richiedenti richiedono, a questo titolo, l’attribuzione effettiva del terreno che è oggetto della decisione di giustizia definitiva resa a loro favore, o in mancanza di simile restituzione, 530 000 EUR, più 8 400 EUR a titolo della mancanza a guadagnare;
-danno morale: 30 000 EUR;
-oneri e spese, i richiedenti chiedono il loro rimborso, senza valutarli.
3. Richiesta no 26070/06, Sburliş c. Romania
-la richiedente invoca un danno morale, senza precisare l’importo del risarcimento che stima atto a coprire questo danno. Lascia alla Corte la valutazione di questo importo;
-oneri e spese: 5000 EUR.
59. In tutte le cause, il Governo stima che le pretese dei richiedenti a titolo del danno morale sono esagerate.
60. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Metaxas, precitata, § 35, ed Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
61. Così, trattandosi delle cause Iacob Pop e Popescu e Stănescu, stima che l’esecuzione delle decisioni definitive rese dalle giurisdizioni porrebbe per quanto possibile i richiedenti in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbero se le esigenze degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate.
A difetto per lo stato convenuto di procedere a simile esecuzione entro tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva nelle condizioni precisate al punto precedente, e dopo avere esaminato gli elementi delle pratiche alla luce della sua giurisprudenza consolidata, la Corte concede ai richiedenti, nelle due cause, in equità, le somme che figurano sotto nel quadro, pure stimando che i richiedenti hanno subito un danno patrimoniale che lo stato dovrà riparare e il cui importo è da calcolare sulla base delle perizie e delle informazione fornite dalle parti.
62. La Corte stima inoltre, a riguardo delle tre cause, che i richiedenti hanno subito un danno morale in particolare per il fatto della frustrazione indotta dal ritardo all’esecuzione (causa Sburliş) o dall’impossibilità di vedere eseguire le sentenze rese a loro favore (cause Iacob Pop e Popescu e Stănescu) e che questo danno non è compensato sufficientemente da una constatazione di violazione.
63. La Corte ricorda per di più che secondo la sua giurisprudenza, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso.
64. Quadro riassuntivo delle decisioni ineseguite e degli importi concessi ai richiedenti dalla Corte, espressi in euro:
No richiesta Periodo di
inadempimento Danno patrimoniale Danno giuridico Onere
12235/05
, Iacob Pop, 16 dicembre 1997
-a questo giorno 10 000 4 000 400
13461/05
, Popescu e Stănescu, 27 gennaio 2000
-a questo giorno 25 000
congiuntamente 2 500
congiuntamente —
26070/06
(Sburliş) 8 dicembre 2005
-21 ottobre 2008 — 1 000 —
B. Interessi moratori
65. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste;
2. Dichiara le richieste ammissibili;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
4. Stabilisce che lo stato convenuto deve eseguire la decisione definitiva del 23 ottobre 1996, del tribunale di prima istanza di Bistriþa-Nãsãud (causa Iacob Pop) così come la decisione definitiva dell’ 8 ottobre 1999, del tribunale dipartimentale di Dâmboviţa (causa Popescu e Stănescu) nei tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione;
5. Stabilisce
a) che in mancanza di esecuzione delle decisioni di giustizia indicate al punto precedente, lo stato convenuto deve versare ai richiedenti rispettivamente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,:
i. per la richiesta no 12235/05 ,Iacob Pop, 10 000 EUR (diecimila euro);
ii. per la richiesta no 13461/05, Popescu e Stănescu, congiuntamente ai due richiedenti, 25 000 EUR (venticinquemila euro);
b) che ad ogni modo lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,:
i. per la richiesta no 12235/05, Iacob Pop, 4 000 EUR (quattromila euro);
ii. per la richiesta no 13461/05, Popescu e Stănescu, congiuntamente ai due richiedenti ,2 500 EUR (duemila cinque cento euro);
iii, per la richiesta no 26070/06, Sburliş, 1 000 EUR (mille euro);
c) che ad ogni modo lo stato convenuto deve versare al Sig. I. P., nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 400 EUR (quattro cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per oneri e spese;
d) che le somme indicate ai punti precedenti saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
e) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
6. Respinge le domande di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 2 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Cancelliere aggiunto Presidente