Conclusione Violazione dell’art. 6-1; non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
SECONDA SEZIONE
CAUSA I.M. c. ITALIA
( Richiesta n? 51708/99)
SENTENZA
STRASBURGO
11 dicembre 2001
DEFINITIVO
11/03/2002
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa I.M. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. J. – P. Costa, presidente,
L. Loucaides, C. B?rsan, K. Jungwiert, V. Butkevych, la Sig.ra A. Mularoni, giudici, il
Sig. L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc, e della Sig.ra S. Doll?, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 20 novembre 2001,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino italiano, il Sig. I.M. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo il 24 marzo 1998 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). La richiesta ? stata registrata il 7 ottobre 1999 sotto il numero di pratica 51708/99. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo coagente, il Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile il 13 febbraio 2001.
IN FATTO
3. Il 14 aprile 1986, il richiedente cit? il ministro delle Telecomunicazioni cos? come la societ? I. dinnanzi al tribunale di Catanzaro per determinare e ottenere un’indennit? di espropriazione del suo terreno.
4. Il collocamento in stato della causa cominci? il 19 settembre 1986. Due udienze pi? tardi il 25 marzo 1988, le parti presentarono le loro conclusioni. L’udienza di arringhe dinnanzi alla camera competente fu fissata al 30 maggio 1990. Il 17 gennaio 1989, il richiedente deposit? alla cancelleria una domanda affinch? la data dell’udienza fosse anticipata. Con un’ordinanza fuori udienza del 21 marzo 1989, il giudice del collocamento in stato respinse questa domanda; tuttavia, con un’ordinanza fuori udienza del 13 aprile 1989, il presidente del tribunale anticip? l’udienza al 7 giugno 1989. Questa ultima si tenne solamente il 20 luglio 1989.
5. Con un’ordinanza fuori udienza dello stesso giorno il cui testo fu depositato alla cancelleria il 22 settembre 1989, il tribunale riapr? l’istruzione, nomin? un perito e fiss? l’udienza del 1 febbraio 1990 per il giuramento di questo ultimo. L’udienza del 21 giugno 1990 riguard? la perizia. Il 28 febbraio 1991, le parti presentarono le loro conclusioni e l’udienza di arringhe dinnanzi alla camera competente ebbe luogo il 3 luglio 1991. Con un giudizio del 10 luglio 1991 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 17 ottobre 1991, il tribunale si dichiar? incompetente ratione loci e rimise le parti dinnanzi al tribunale di Reggio Calabria.
6. Il 13 dicembre 1991, il richiedente riprese il procedimento dinnanzi a questa giurisdizione. Il collocamento in stato della causa cominci? il 18 marzo 1992. Due udienze pi? tardi, il 20 gennaio 1993 le parti presentarono le loro conclusioni e l’udienza di arringhe dinnanzi alla camera competente fu fissata al 12 aprile 1994; tuttavia, fu rinviata parecchie volte d?ufficio fino al 12 novembre 1996.
7. Con un giudizio del 10 dicembre 1996 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 30 dicembre 1996, il tribunale respinse la domanda del richiedente.
8. Il 23 settembre 1997, il richiedente interpose appello dinnanzi alla corte di appello di Reggio Calabria. Delle tre udienze fissate tra il 2 febbraio 1998 ed il 26 aprile 1999, una fu rinviata d?ufficio e due furono rinviate per rinnovare la notificazione dell’appello alla societ? I. perch? questa ultima aveva cambiato indirizzo. Il 18 febbraio 2000, la corte fiss? l’udienza di presentazione delle conclusioni al 26 giugno 2000. L’udienza di arringhe fu fissata al 14 dicembre 2000, poi rinviata d?ufficio al 27 settembre 2001.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
9. Il richiedente adduce che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
10. Il Governo si oppone a questa tesi.
11. Il periodo da considerare ? cominciato il 14 aprile 1986 ed il procedimento era ancora pendente al 27 settembre 2001.
12. Era a questa data durato pi? di quindici anni e cinque mesi per due istanze.
13. La Corte ricorda avere constatato in numerose sentenze (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n? 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione risultante da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la Corte constata simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
14. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora l? una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
15. Il richiedente si lamenta anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei suoi beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo n? 1.
16. Il Governo contesta questa tesi.
17. Avuto riguardo della constatazione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 14 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stata, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zangh? c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
18. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
19. Il richiedente richiede 640 000 000 di lire italiane (ITL) a titolo di danno materiale e si rimette alla Corte per valutare il danno morale che avrebbe subito.
20. La Corte non vede legame di causalit? tra la violazione constatata ed il danno materiale addotto e respinge questa domanda. In compenso, considera che c’? luogo di concedere al richiedente 20 000 euro (EUR) a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
21. Il richiedente chiede anche 5 000 000 ITL per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
22. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, ? 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 500 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte e l’accorda al richiedente.
C. Interessi moratori
23. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 3,5% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo n?1;
3. Stabilisce,
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza ? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 20 000 (ventimila) euro per danno morale e 500 (cinque cento) euro per oneri e spese;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 3,5% l’anno a contare dalla scadenza di questo termine e fino al versamento;
4. Respinge le domande di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 11 dicembre 2001, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S. Doll? J. – P. Costa
Cancelliere Presidente