Conclusione Radiazione dAl ruolo; NoN-violazione dell’art. 34
SECONDA SEZIONE
CAUSA HUSSUN ED ALTRI C. ITALIA
( Richieste numeri 10171/05, 10601/05, 11593/05 e 17165/05)
SENTENZA
(Radiazione)
STRASBURGO
19 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Hussun ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 dicembre 2009,
Rende la sentenza che ha,adottato in questa ultima data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano quattro richieste, numeri 10171/05, 10601/05, 11593/05 e 17165/05, dirette contro la Repubblica italiana e in cui ottantaquattro richiedenti1 i cui nomi, la nazionalità e la data di nascita sono indicati nell’elenco qui accluso, hanno investito la Corte rispettivamente il 21 marzo 2005, il 23 marzo 2005, il 1 aprile 2005 e il 12 maggio 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da A. B., avvocato a Genova, richieste numeri 10171/05 e 10601/05, da A.G. L. ed A. S., avvocati a Roma, a A. B., richiesta no 11593/05, e da A. G. L. ed A. B., richiesta no 17165/05. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato successivamente dai suoi agenti, il Sig. R. Adam e la Sig.ra E. Spatafora, così come dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, ed il suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri, questo ultimo diventato ulteriormente coagente.
3. I richiedenti adducevano la violazione degli articoli 2, 3, 13 e 34 della Convenzione e 4 del Protocollo no 4 alla Convenzione.
4. La camera ha deciso di unire le richieste (articolo 42 § 1 dell’ordinamento).
5. Con una decisione dell’ 11 maggio 2006, la Corte ha rinviato le richieste in quanto a cinquantasette richiedenti e ha dichiarato queste parzialmente ammissibili in quanto a quattordici richiedenti, per ciò che riguarda gli articoli 2, 3, 13 e 34 della Convenzione e 4 del Protocollo no 4 alla Convenzione e, in quanto a tredici richiedenti tra cui, il Sig. K. M., per ciò che riguarda unicamente l’articolo 34 della Convenzione.
6. Tanto i rappresentanti dei richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 § 1 dell’ordinamento).
IN FATTO
I. IL CONTESTO GENERALE DEGLI SBARCHI
7. Negli ultimi anni, l’Italia si è dovuta confrontare con lo sbarco massiccio di migliaia di immigrati, partiti dalla Libia su delle imbarcazioni di fortuna alla ricerca di una migliore situazione economica e/o di un rifugio politico. Tra queste persone, una grande parte è stata rinviata nella piccola isola di Lampedusa (Agrigento), come i richiedenti dei casi di specie. Gli immigrati che dispongono di documenti di identità non sono numerosi e, spesso, in ragione delle barriere linguistiche, hanno delle difficoltà di comunicazione con le autorità italiane, malgrado la presenza, talvolta, di interpreti.
8. Gli immigrati sono accolti nei centri di soggiorno temporaneo dove le autorità nazionali si sforzano di raccogliere dei dati concernenti la loro identità così come le ragioni del loro viaggio. Può succedere che gli immigrati forniscano dei falsi nomi alle autorità e/o agli avvocati che cercano di assisterli. Una parte di essi arriva a fuggire dai centri per entrare nella clandestinità in Italia talvolta o, altrove, in Europa; altri sono rilasciati alla fine per superamento dei termini di detenzione; altri ancora sono rimpatriati nel loro paese di provenienza sulla base di ordinanze di espulsione. Le autorità italiane e gli immigrati clandestini sono messi a confronti di ostacoli considerevoli dunque, sia di ordine amministrativo che pratico.
II. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
A. I richiedenti ed il loro arrivo in Italia
9. Tra il 13 ed il 25 marzo 2005, i richiedenti, in provenienza dalla Libia, sbarcarono nell’isola di Lampedusa (Agrigento). Facevano parte di un gruppo di circa 1 200 clandestini.
10. Secondo le informazioni che risultano dalle procure e da altri documenti forniti dai rappresentanti dei richiedenti, la maggior parte di questi richiedenti sarebbero palestinesi. Tra loro, figurano degli iracheni, degli algerini, dei giordani, dei marocchini ed un tunisino.
11. I richiedenti furono accolti nei centri di permanenza temporanea (“CPT”) di Lampedusa, Caltanissetta e Crotone (“Sant’Anna” di Capo Rizzuto).
12. B., una dei rappresentanti dei richiedenti, raccolse le procure rispettivamente di questi ultimi a due riprese, il 20 e il 25 marzo 2005, nei centri di accoglimento di Lampedusa e di Crotone.
13. Risulta dalle osservazioni dei rappresentanti dei richiedenti che, la sera del 25 marzo 2005, parecchie decine di persone tra cui molti [dei richiedenti] che avevano dato la loro procura per l’introduzione di una richiesta dinnanzi alla Corte”, fuggirono dal centro di accoglimento di Crotone.
B. La sorte dei richiedenti
14. In quanto alla loro sorte, i richiedenti possono essere divisi in tre gruppi.
1. I cinquantasette richiedenti la cui sorte è sconosciuta2 per cui la richiesta era stata rinviata,
15. Il 22 maggio 2006, la cancelleria della Corte ha chiesto alle parti delle informazioni in quanto all’identità ed alla sorte dei cinquantasette richiedenti di cui non disponeva nessuna informazione.
16. Né i rappresentanti dei richiedenti né il Governo sono stati in grado di rispondere a questa domanda. La Corte dispone a riguardo di questo gruppo di richiedenti dunque solo i formulari di richiesta e delle procure. In queste ultime figurano il cognome, il nome, la nazionalità (nella maggior parte dei casi) dei richiedenti ed una firma. Ad eccezione di un caso3, in nessuna delle procure la data ed il luogo della firma non sono stati indicati. In una delle procure4, la data di nascita del richiedente è stata apposta al posto della sua firma. In un’altra procura5, il richiedente ha scritto la parola “PACE” al posto della sua firma. Le procure relative ai cinquantasette richiedenti sono state oggetto di un perizia grafologica i cui risultati sono indicati al punto 3, sotto.
2. I quattordici richiedenti espulsi6 che adducono la violazione degli articoli 2, 3, 13 e 34 della Convenzione e 4 del Protocollo no 4 alla Convenzione,
17. Questi richiedenti sono arrivati nell’isola di Lampedusa tra il 13 ed il 25 marzo 2005.
18. Accolti nel centro di Crotone, sono stati oggetto di processi verbali di identificazione redatti tra il 20 ed il 25 marzo 2005.
19. Tra il 21 marzo ed i 1 aprile 2005, il prefetto di Crotone redasse un’ordinanza di espulsione per ciascuno di questi richiedenti.
20. Tra il 24 marzo ed il 2 aprile 2005, questi richiedenti furono sentiti dal giudice conciliatore di Crotone, in presenza di un avvocato e di un interprete, in vista della convalida delle ordinanze di espulsione concernenti loro. Il giudice ha, caso per caso, convalidato l’espulsione di questi richiedenti. Eccezione fatta per due di questi casi, gli avvocati si sono opposti alla convalida delle ordinanze di espulsione verso la Libia.
21. Il 5 aprile 2005, questi quattordici richiedenti furono espulsi.
3. I tredici richiedenti rilasciati per superamento dei termini di detenzione7 che adducono la violazione dell’articolo 34 della Convenzione,
22. I rappresentanti dei richiedenti hanno perso ogni contatto con questi richiedenti salvo in un caso, il Sig. K. M., richiesta no 17165/05.
C. l’expertise ordinata dalla Corte sulle procure dei richiedenti per cui le richieste sono state rinviate
23. Nelle sue osservazioni sulla fondatezza delle presenti richieste, depositate il 2 agosto 2006, il Governo ha messo in dubbio l’autenticità di parecchie procure fornite dai rappresentanti dei richiedenti.
24. Nelle loro osservazioni in risposta, datate 27 settembre 2006, i rappresentanti dei richiedenti hanno affermato che ” B. ha compilato personalmente le procure coi dati che le sono stati dettati [dai richiedenti] e li ha sottoposti personalmente alla firma di ciascuno [dei richiedenti]. (…) bisogna escludere dunque che la stessa persona abbia firmato più di un formulario di procura.” Poi, “pure non essendo in grado di certificare l’autenticità dei nomi e dei dati forniti dai richiedenti che erano privi di documenti di identità, [ B.] è probabilmente in grado di certificare che ciascuna delle firme delle procure è stata scritta” “materialmente in sua presenza da una persona fisica esistente e vera.”
25. Il 27 giugno 2008, la Corte ordinò un perizia grafologica avente per scopo, tra l’altro, di confrontare le scritture e le firme delle procure dei richiedenti tra loro e dire se certe di queste potevano venire attribuite allo stesso scrittore. Questa perizia ha riguardato i cinquantasette richiedenti per cui la richiesta era stata rinviata. Il 16 agosto 2008, il rapporto di perizia fu depositato alla cancelleria.
26. Risulta da questo rapporto che, in trentotto casi8, divisi in parecchi gruppi, le procure sono state redatte e sono state firmate, o hanno potuto essere redatte e firmate”, in quattro di questi casi9, dallo stesso scrittore. Si può attribuire il nome e la firma in quanto alle restanti diciannove procure10 , secondo la perizia (o la scrittura) alla persona di riferimento (in due di questi casi, “non in modo certo»11 e, in un caso, “probabilmente” 12).
27. In seguito a questi risultati, i rappresentanti dei richiedenti hanno contestato parzialmente la perizia e hanno dichiarato di rinunciare alle richieste presentate a nome di ventidue richiedeti13.
D. I contatti tra i rappresentanti dei richiedenti e questi ultimi
28. Secondo le informazione fornite dai rappresentanti dei richiedenti il 16 luglio 2006, questi ultimi hanno perso ogni contatto coi richiedenti e non disponevano “neanche di un numero di telefono” dove poterli raggiungere, eccetto il Sig. K. M. che, rilasciato per superamento dei termini di detenzioni, abita a Bergamo e ha tenuto un contatto telefonico coi suoi avvocati.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 13 DELLA CONVENZIONE E 4 DEL PROTOCOLLO NO 4 ALLA CONVENZIONE
29. All’epoca dell’introduzione di queste richieste, i rappresentanti dei richiedenti denunciavano la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione, eccetto la richiesta no 10171/05, dove unicamente l’articolo 3 della Convenzione era stato invocato, in ragione del rischio di morte e di trattamenti disumani che potrebbero subire i loro clienti nel caso in cui fossero rimpatriati in Libia “o in altri paesi di rimpatrio.” I rappresentanti dei richiedenti adducevano che in Libia “la situazione relativa al rispetto dei diritti dell’uomo è catastrofica” ed indicavano che la maggior parte dei clandestini rimpatriati in questo paese venivano detenuti nel centro di Al Gatrun, situato nel deserto, e, poi, rinviati nei loro paesi di origine coi “mezzi di bordo” che attraversavano il deserto libico fino alla frontiera nigeriana.
30. Invocando l’articolo 13 della Convenzione, i rappresentanti dei richiedenti denunciavano che era impossibile per questi ultimi entrare in contatto con gli avvocati per iniziare un procedimento di concessione dello statuto di profugo e di attaccare l’eventuale rigetto di questa domanda. Si lamentavano anche del fatto che i richiedenti non avrebbero potuto attaccare le misure giudiziali di rimpatrio e che, comunque, il ricorso che attacca un decreto di espulsione non ha effetto sospensivo. Stimavano anche che i richiedenti non avevano beneficiato di un ricorso interno per lamentarsi delle violazioni degli articoli 2 e 3 della Convenzione e 4 del Protocollo no 4 alla Convenzione. Inoltre, si lamentavano del fatto che non aveva avuto luogo nessuna udienza di convalida (udienza di convalida) prevista dalla legge no 271 del 12 novembre 2004,in seguito all’adozione dei decreti di espulsione.
31. Invocando l’articolo 4 del Protocollo no 4 alla Convenzione, i rappresentanti dei richiedenti si lamentavano del rischio per questi ultimi di subire un espulsione collettiva di stranieri. Adducevano che i richiedenti non erano stati oggetto di misure giudiziali di espulsione, così che sono nell’impossibilità di denunciare, a livello nazionale, le violazioni di cui stimano essere vittime.
32. Gli articoli in causa sono formulati così nelle loro parti pertinenti:
Articolo 2 della Convenzione
“1. Il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge. (…) “
Articolo 3 della Convenzione
“Nessuno può essere sottomesso a tortura né a pene o trattamenti disumani o degradanti. “
Articolo 13 della Convenzione
“Ogni persona i cui i diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone agendo nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
Articolo 4 del Protocollo no 4 alla Convenzione
“Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate. “
A. Le osservazioni del Governo
33. Il Governo indica al primo colpo che i nomi dei richiedenti per cui le richieste erano state rinviate non sono indicati in nessun documento o base di dato. Queste persone sarebbero pertanto “non identificate e non identificabili.”
34. Fa valere poi che il gruppo dei richiedenti espulsi è stato allontano del territorio italiano il 5 aprile 2005, ossia un giorno prima della data in cui il Governo ha preso cognizione della richiesta attraverso l’invio, da parte della cancelleria della Corte, di una richiesta di informazioni concernenti i richiedenti in causa. Comunque, il Governo sostiene che questi richiedenti non incorrerebbero in nessuno rischio per la loro vita e che un cattivo trattamento deve raggiungere un minimo di gravità per ricadere sotto l’influenza dell’articolo 3 della Convenzione.
35. In quanto al rispetto dell’articolo 13 della Convenzione, il Governo osserva che i richiedenti hanno avuto ogni accesso agli avvocati e che dei mediatori culturali operano in tutti i centri avendo per compito , tra l’altro, di informare gli stranieri sui procedimenti da impegnare per chiedere lo statuto di profugo.
36. Poi, il Governo indica che i richiedenti espulsi sono stati oggetto di misure individuali adottate caso per caso, in seguito ad un procedimento di identificazione, all’esame di ogni situazione particolare ed ad un’udienza dinnanzi al giudice conciliatore. Secondo il Governo, all’epoca di questi procedimenti, i richiedenti non avrebbero fatto stato di timori che avrebbero potuto giustificare la concessione dello statuto di profugo. Nessuno attentato al diritto garantito dall’articolo 4 del Protocollo no 4 alla Convenzione ha avuto luogo nello specifico.
B. Le osservazioni dei rappresentanti dei richiedenti
37. I rappresentanti dei richiedenti reiterano i loro motivi di appello. Sostengono anche che è possibile che il gruppo di cinquantasette richiedenti di cui il Governo non conosce l’identità e la sorte sia stato espulso “senza essere identificato e senza la convalida del loro espulsione da parte di un magistrato.”
38. Indicano poi che anche se, eccetto un caso, hanno perso ogni contatto coi richiedenti, questo risultato sarebbe imputabile solamente al comportamento delle autorità italiane, tenuto conto in particolare delle difficoltà di accesso degli avvocati ai centri di accoglimento, alla mancanza di un sistema di registrazione efficace delle persone trattenute così come di un controllo sulla sorte delle persone una volta queste rimpatriate in Libia o in altri paesi.
39. Nelle loro osservazioni datate 16 luglio 2006, i rappresentanti dei richiedenti indicano che, la sera del 25 marzo 2005, parecchie decine di persone tra cui molti [dei richiedenti] che avevano dato la loro procura per l’introduzione di una richiesta dinnanzi alla Corte” fuggirono dal centro di accoglimento di Crotone.
C. La valutazione della Corte
40. La Corte rileva al primo colpo che questa parte delle richieste riguarda al gruppo dei cinquantasette richiedenti per cui la richiesta era stata rinviata (vedere paragrafo 14 lettera a) sopra) così come il gruppo dei quattordici richiedenti per cui i motivi di appello in questione erano stati dichiarati ammissibili (vedere paragrafo 14 lettera b) sopra).
41. Per ciò che riguarda il gruppo dei cinquantasette richiedenti, la Corte rileva al primo colpo di disporre a loro riguardo solo dei formulari di richiesta e delle procure. In queste ultime, figurano il cognome, il nome, la nazionalità (nella maggior parte dei casi) dei richiedenti ed una firma, salvo in due casi14. Ad eccezione di un caso15, in nessuna delle procure la data ed il luogo di firma sono stati indicati.
42. Osserva poi che né il Governo né i rappresentanti dei richiedenti sono stati in grado di indicare degli elementi specifici in quanto alla situazione di queste persone. Risulta però dalle osservazioni dei rappresentanti dei richiedenti che, la sera del 25 marzo 2005, parecchie decine di persone tra cui molti [dei richiedenti] avevano dato la loro procura per l’introduzione di una richiesta dinnanzi alla Corte”, fuggirono dal centro di accoglimento di Crotone (paragrafo 13 sopra). Secondo la Corte, tenuto conto del fatto che la sorte dei richiedenti diversi dai cinquantasette in questione è conosciuta (una parte di questi è stata espulsa ed un’altra parte è stata rilasciata per superamento dei termini di detenzione) è verosimile che almeno certi tra i fuggitivi coincidano col gruppo di questi cinquantasette richiedenti. Tuttavia, i rappresentanti non hanno fornito nessuna informazione in quanto al nome ed al numero di coloro che tra i richiedenti, hanno preso la fuga quello giorno.
43. Comunque, la Corte rileva che le procure di questi richiedenti hanno sono state oggetto di una perizia secondo la quale, in almeno trentaquattro casi, divisi in parecchi gruppi, queste sono state redatte e sono state firmate dallo stesso scrittore. In questo contesto, la Corte nota che le affermazioni dei rappresentanti dei richiedenti secondo cui “(…) ciascuna delle firme delle procure è stata scritta” “materialmente in presenza [di B.] da una persona fisica esistente e vera” sembrano essere smentite. Una circostanza che non è senza interesse, tenuto conto del fatto che, nelle richieste dello specifico, vista la mancanza di contatto tra i rappresentanti dei richiedenti e questi ultimi, eccetto un caso, la chiarezza nello scambio di informazioni tra la Corte ed i rappresentanti rivestono un’importanza particolare.
44. La Corte rileva anche che, pure contestando parzialmente i risultati del perizia grafologica, i rappresentanti dei richiedenti hanno dichiarato di rinunciare alle richieste presentate a nome di ventidue richiedenti le cui procure, anche secondo l’expertise, risultavano essere state redatte e firmate dallo stesso scrittore.
45. Per ciò che riguarda i restanti quattordici richiedenti, la Corte nota che, contrariamente alle informazione fornite dai rappresentanti dei richiedenti all’epoca dell’introduzione delle loro richieste, questi sono stati espulsi in Libia, ciascuno sulla base di un’ordinanza di espulsione, validata dal giudice conciliatore, alla conclusione di un’udienza che ha avuto luogo in presenza di un avvocato e di un interprete. Questi richiedenti hanno soggiornato in Italia per ventitre giorni, in dieci casi, ventidue giorni, in tre casi, ed undici giorni, in un caso, prima di essere espulsi.
46. La Corte osserva inoltre che, pure non essendo stato oggetto di un perizia grafologica, la validità di certe delle procure presentate dai rappresentanti a nome dei richiedenti in questione è soggetta a cautela. A titolo di esempio, la Corte si riferisce alle scritture e alle firme delle procure relative ai richiedenti i cui nomi figurano ai numeri 29, 37 e 56 dell’elenco qui accluso che presentano similitudini molto grandi con quelle delle procure che fanno parte di un grouppo16 per cui la perizia ha concluso alla redazione da parte dello stesso scrittore e nei confronti delle quali i rappresentanti hanno rinunciato alla richiesta.
47. Comunque, anche facendo astrazione di questi dubbi, la Corte constata che i rappresentanti hanno perso ogni contatto con l’insieme dei richiedenti che avevano introdotto questa parte delle richieste.
48. A questo riguardo, la Corte ricorda la giurisprudenza della Commissione secondo la quale “[la] Commissione si basa innanzitutto sulla capacità e la volontà dei richiedenti di mantenere e supportare le richieste presumibilmente introdotte a loro nome. Non può proseguire l’esame di una richiesta senza questa cooperazione. Tale è in particolare il caso quando in seguito alla decisione sull’ammissibilità, è poco probabile che i fatti possano essere stabiliti debitamente senza che il richiedente sia pronto a comparire dinnanzi ai suoi delegati o ha portare per iscritto delle precisioni. Inoltre, appare che i rappresentanti del richiedente non hanno potuto entrare in contatto con lui da un certo tempo in ragione del suo cambiamento di indirizzo” (vedere, mutatis mutandis, Siyamet Kapan c. Turchia, decisione della Commissione, DR 88-B, p. 17).
49. Tenuto conto dell’impossibilità di stabilire il minimo contatto coi richiedenti in questione, la Corte considera che i loro rappresentanti non possono, in modo significativo, continuare il procedimento dinnanzi a lei (vedere, mutatis mutandis, Ali c. Svizzera, 5 agosto 1998, §§ 32-33, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-V e Tubajika c. Paesi Bassi, no 6864/06, (dec.) 30 giugno 2009). In queste circostanze, è impossibile difatti approfondire la cognizione degli elementi dei fatti concernenti la situazione particolare di ogni richiedente. In particolare, per ciò che riguarda i richiedenti espulsi, non è dato alla Corte di acquisire delle informazioni che riguardano, da una parte, il luogo dove, in Libia, questi richiedenti sono stati rinviati e, dall’altra parte, le condizioni di accoglimento di questi da parte delle autorità libiche.
50. Pertanto, tenuto conto dell’insieme di questi elementi così come delle circostanze particolari della causa, la Corte stima che non si giustifica più di proseguire l’esame di questa parte delle richieste ai sensi dell’articolo 37 § 1 c, della Convenzione. Peraltro, conformemente all’articolo 37 § 1 in fine, considera che nessuna circostanza particolare che tocca il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli esige il proseguimento dell’esame di questa. Di conseguenza, c’è luogo di cancellare questa parte delle richieste dal ruolo ai sensi dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 34 DELLA CONVENZIONE
51. I rappresentanti dei richiedenti, eccetto quelli che avevano introdotto la richiesta no 10171/05, si lamentavano anche, per conto dei richiedenti, della violazione dell’articolo 34 della Convenzione in ragione dei presunti ostacoli al diritto di questi ultimi di introdurre un ricorso dinnanzi alla Corte, in particolare in seguito all’ espulsione di una parte dei richiedenti in Libia ed alla perdita di contatto di questi ultimi coi loro rappresentanti.
52. Questo articolo è formulato come segue nelle sue parti pertinenti:
“La Corte può essere investita di una richiesta da ogni persona fisica che si definisce vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con nessuna misura l’esercizio effettivo di questo diritto. “
53. Il Governo fa valere che, anche se i richiedenti avevano incontrato delle difficoltà pratiche nei loro contatti con gli avvocati, ciò non lederebbe per nulla il loro diritto di ricorso individuale ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, dimostrando i fatti che i richiedenti hanno potuto introdurre le loro richieste dinnanzi alla Corte.
54. I rappresentanti dei richiedenti reiterano il loro motivo di appello.
55. La Corte rileva al primo colpo che questa parte delle richieste riguarda il gruppo dei cinquantasette richiedenti per cui la richiesta era stata rinviata (vedere 14 lettera paragrafo a) sopra) così come i gruppi dei quattordici e tredici richiedenti per cui il motivo di appello in questione era stato dichiarato ammissibile (vedere paragrafo 14 lettera b) e c) sopra).
56. Eccezione fatta per la richiesta no 17165/05, introdotta dal Sig. K. M., tenuto conto delle considerazioni sviluppate sopra ai paragrafi 40-50, la Corte stima che non si giustifica più di proseguire l’esame di questa parte delle richieste ai sensi dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione. Peraltro, conformemente all’articolo 37 § 1 in fine, considera che nessuna circostanza particolare che tocca il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli esige il proseguimento dell’esame di questa. Di conseguenza, c’è luogo di cancellare questa parte delle richieste dal ruolo ai sensi dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione.
57. Per ciò che riguarda la richiesta no 17165/05, la Corte constata che il Sig. K. M. la cui validità della procura non crea alcun dubbio, ha potuto introdurre un ricorso dinnanzi alla Corte, che si trova sul territorio italiano e che, secondo le informazione fornite dai suoi rappresentanti il 16 luglio 2006, è il solo, tra i richiedenti, ad essere restato in contatto coi suoi avvocati. Peraltro, nessun comportamento delle autorità interne teso ad impedire o a rendere inefficace l’introduzione della richiesta del Sig. K. M. dinnanzi alla Corte può essere scoperto nello specifico (vedere, mutatis mutandis, Akdivar ed altri c. Turchia del 16 settembre 1996, Raccolta 1996-IV, p. 1219, § 105; Aksoy c. Turchia del 18 dicembre 1996, Raccolta 1996-VI, p. 2288, § 105 e Kurt c. Turchia del 25 maggio 1998, Raccolta 1998-III, pp. 1192-1193, § 160).
58. Tenuto conto di queste considerazioni, la Corte stima che non c’è stata violazione dell’articolo 34 della Convenzione nello specifico.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di cancellare dal ruolo le richieste numeri 10171/05, 10601/05 e 11593/05,;
2. Stabilisce che non c’è stata violazione dell’articolo 34 della Convenzione, in quanto alla richiesta introdotta dal Sig. K. M. (no 17165/05).
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa
ELENCO DEI RICHIEDENTI, INFORMAZIONI CONCERNENTI LOROR E STADIO DEL PROCEDIMENTO DINNANZI A LA CORTE
Nome del richiedente Nazionalità, data di nascita
ed altre informazioni Stadio del procedimento dinnanzi alla Corte
Richiesta no 10171/05
OMISSIS Nessuna indicazione Rinviato
OMISSIS Nessuna indicazione Rinviato
OMISSIS Nessuna indicazione Rinviato
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS Nessuna indicazione Rilasciata per superamento dei termini di detenzione Ammissibile (articolo 34)
OMISSIS Nessuna indicazione Rinviato
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS Palestinese, nato il 19/5/1976Arrivato il 13/3/05
PV di identificazione: 20/3/05
Ordinanza di espulsione: 30/3/05
Udienza di convalida: 2/4/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia: sfuggire la guerra
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
OMISSIS Iracheno, nato il 28/5/1979Arrivato il 14/3/05
PV di identificazione: 20/3/05
Arrestato di espulsione: 30/3/05
Udienza di convalida: 2/4/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia: sfuggire la guerra
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
OMISSIS Palestinese, nato il 3/12/1981 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 7/7/1984 Rinviato
OMISSIS Iracheno, nato il 1/1/1978Arrivato il 13/3/05
PV di identificazione: 21/3/05
Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ammissibile (articolo 34)
OMISSIS Palestinese, nato il 1/1/1959Arrivato il 13/3/05
PV identificazione 21/3/05Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ammissibile (articolo 34)
OMISSIS Palestinese, nato il 9/2/1984 Rinviato
OMISSIS La nazionalità non è stata indicata nella procura, nato il 7/11/1986 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Iracheno, nato il 1/10/1977 Rinviato
OMISSIS Palestinese; nato il 1 gennaio 1977Arrivato: data ignota
PV di identificazione: 21/3/05Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ammissibile (articolo 34)
OMISSIS Palestinese, nato il 27/8/1980 Rinviata
OMISSIS Giordano, nato il 15/8/1977 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Palestinese, nato il 16/7/1975 Rinviato
OMISSIS Algerino, nato il 11/4/1984 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Marocchino, nato il 8/4/1977 Rinviato
OMISSIS Iracheno, nato il 2/7/1981 Rinviato
OMISSIS Marocchino, nato il 12/3/1974 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 1/1/1978 Rinviato
OMISSIS Iracheno, nato il 9/5/1976 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Palestinese, nato il 26/10/1975 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Palestinese, nato il 1/1/1975Arrivato il 15/3/2005
PV di identificazione: 21/3/05Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ammissibile (articolo 34)
OMISSIS Iracheno, nato il 3/10/1986Arrivato il 14/3/2005
Non di PV di identificazione Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ammissibile (articolo 34)
OMISSIS Palestinese, nato il 23/3/1963 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Palestinese, nato il 1/3/1982Arrivato il 13/3/05
PV di identificazione 21/3/05
Arrestato di espulsione: 30/3/05
Udienza di convalida: 2/4/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia: rifugio politico
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
OMISSIS Palestinese, nato il 15/7/1986Arrivato il 25/3/05
“Scheda notizie”, Questura di Ragusa,: 25/3/05
Arrestato di espulsione: 1/4/05
Udienza di convalida: 2/4/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia: sfuggire la guerra
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
OMISSIS Palestinese, nato il 25/12/1966 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Palestinese, nato il 3/5/1970 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Algerino, nato il 7/12/1986Arrivato: data ignota
Non di PV di identificazione Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ammissibile (articolo 34)
OMISSIS Palestinese, nato il 1/1/1981 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 26/11/1975 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato ad una data non precisata del 1976 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 23/1/1980Arrivato il 13/3/05
PV di identificazione 20/3/05
Arrestato di espulsione: 1/4/05
Udienza di convalida: 9/4/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia: ricerca di un lavoro
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
OMISSIS Palestinese, nato in una data non precisata del 1982 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato in una data non precisata del 1977 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 4/8/1978 Rinviato
OMISSIS La nazionalità non è stata indicata nella procura, nato il 15/1/1983 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 2/2/1989 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 3/10/1981Arrivato il 13/3/05
PV di identificazione 20/3/05
Arrestato di espulsione: 30/3/05
Udienza di convalida: 2/4/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia: sfuggire la guerra
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
OMISSIS Iracheno, nato il 13/12/1972 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 15/10/1983 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 12/6/1972 Rinviato
OMISSIS 1. Iracheno, nato il 1/5/1981 Rinviato
OMISSIS Iracheno, nato il 20/2/1975 Rinviato
OMISSIS Iracheno, nato il 12/1/1981 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Giordano, nato il 14/6/1965 Rinviata
OMISSIS Palestinese, nato il 4/2/1981 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Iracheno, nato il 24/3/1986 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Palestinese, nato il 21/8/1981 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Palestinese, nato il 22/1/1977 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Palestinese, nato il 11/3/1979Arrivato il 13/3/05
PV di identificazione: 21/3/05
Arrestato di espulsione: 21/3/05
Udienza di convalida: 24/3/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia:sfuggire la guerra
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
OMISSIS Palestinese, nato il 1/1/1982Arrivato il 13/3/05
PV di identificazione: 20/3/05
Arrestato di espulsione: 30/3/05
Udienza di convalida: 2/4/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia: rifugio politico
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
OMISSIS Iracheno, nato il 11/8/1968 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Palestinese, nato il 1/6/1983 Rinviato
Rinuncia
OMISSIS Palestinese, nato il 1/1/1983 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 9/5/1976Arrivato il 13/3/05
PV di identificazione: non di data
Arrestato di espulsione: 30/3/05
Udienza di convalida: 2/4/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia: rifugio politica
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
OMISSIS Iracheno, nato il 6/12/1978 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 1/1/1979 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 1/1/1987 Rinviata
Rinuncia
OMISSIS Palestinese, nato il 1/1/1972Arrivato il 13/3/2005
PV di identificazione: 21/3/05Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ammissibile (articolo 34)
OMISSIS Tunisino, nato il 15/3/1976Arrivato il 13/3/2005
PV di identificazione: 6/4/05Rilasciato per superamento dei termini di ritenzione Ammissibile (articolo 34)
OMISSIS Palestinese, nato il 5/11/1967Arrivato il 15/3/2005
PV di identificazione 15/3/05Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ammissibile (articolo 34)
OMISSIS Palestinese, nato il 13/9/1982 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 5/3/1980Arrivato il 14/3/05
PV di identificazione: 20/3/05
Arrestato di espulsione: 30/3/05
Udienza di convalida: 2/4/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia: ricerca di un lavoro
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2) 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
Rinuncia
OMISSIS Iracheno, nato il 23/7/1960 Rinviato
OMISSIS 2. Palestinese, nato in una data non precisata del 1976 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 12/12/1979 Rinviato
OMISSIS Iracheno, nato il 3/7/1980 Rinviato
OMISSIS Iracheno, nato il 16/11/1983 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 1/2/1983Arrivato il 13/3/05
PV di identificazione: 20/3/05
Arrestato di espulsione: 30/3/05
Udienza di convalida: 2/4/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia: “vivere”
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
OMISSIS Palestinese, nato il 23/12/1982 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 2/1/1966Arrivato il 13/3/2005
PV di identificazione: 21/3/05Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ammissibile (articolo 34)
OMISSIS Palestinese, nato il 16/7/1975Arrivato il 13/3/05
PV di identificazione: 20/3/05
Arrestato di espulsione: 1/4/05
Udienza di convalida: 2/4/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia: sfuggire la guerra
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
OMISSIS Palestinese, nato il 1/1/1985 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 1/1/1984Arrivato il 13/3/2005
PV di identificazione: 21/3/05Rilasciato per superamento dei termini di ritenzione Ammissibile (articolo 34)
OMISSIS Palestinese, nato il 1/1/1983 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 17/3/1982Arrivato il 14/3/05
PV di identificazione: 20/3/05
Arrestato di espulsione: 1/4/05
Udienza di convalida: 2/4/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia: ricerca di un lavoro
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
OMISSIS Palestinese, nato il 1/1/1976 Rinviato
OMISSIS Palestinese, nato il 19/5/1974Arrivato il 13/3/05
PV di identificazione: 20/3/05
Arrestato di espulsione: 30/3/05
Udienza di convalida: 2/4/2005
Ragioni indicate del viaggio in Italia: sfuggire la guerra
Espulso il 5/4/05Destinazione: Libia Ammissibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4,
Richiesta no 17165/05
OMISSIS Algerino, data di nascita sconosciuta
Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ammissibile (articolo 34)
1 rispetto alla richiesta comparsa nella decisione sull’ammissibilità, indicati come essendo ottantasette, il loro numero deve essere ridotto di tre unità. Difatti, le richieste erano state dichiarate inammissibili in quanto a due richiedenti, il Sig.re F. S. e K. H., richiesta n° 10171/05. In più, seguito alle osservazioni delle parti sul merito delle cause, è risultato che il nome di uno dei richiedenti, il Sig. K. N., no 17 nell’elenco qui accluso, era stato indicato due volte. I rappresentanti dei richiedenti avevano mandato difatti due procure a nome di questo richiedente: l’originale, firmato da B., L. e S., ed una copia di ciò che presentava la firma in copia di B. e le firme originali di L. e S..
2 i loro nomi figurano ai numeri 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 80 e 82 nell’elenco qui accluso.
3 richiedente indicato al no 84 dell’elenco qui accluso.
4 si tratta di quella relativa al richiedente indicato al no 13 dell’elenco qui accluso per cui i rappresentanti hanno rinunciato alla richiesta in seguito.
5 si tratta di quella relativa al richiedente indicato al no 59 nell’elenco qui accluso.
6 i loro nomi figurano ai numeri 6, 7, 18, 29, 30, 37, 43, 55, 56, 60, 68, 74, 81 e 83 dell’elenco qui accluso.
7 i loro nomi figurano ai numeri 4, 10, 11, 15, 26, 27, 33, 64, 65, 66, 76, 79 e 84 nell’elenco qui accluso.
8 richiedenti indicati ai numeri 2, 3, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 63, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 80 e 82 dell’elenco qui accluso.
9 richiedenti indicati ai numeri 2, 3, 13 e 69 dell’elenco qui accluso.
10 queste procure sono relative ai richiedenti di cui i nomi figurano ai numeri 1, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 23, 34, 40, 41, 42, 59, 61, 62, 70, 71 e 78 nell’elenco qui accluso.
11 richiedenti indicati ai numeri 5 e 14 nell’elenco qui accluso.
12 il nome di questo richiedente figura al no 62 nell’elenco qui accluso.
13 i nomi di questi figurano ai numeri 13, 17, 19, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 63, 68, 73, 75, 80 e 82 nell’elenco qui accluso.
14 richiedenti indicati ai numeri 13 e 59 dell’elenco qui accluso.
15 richiedente indicato al no 84 dell’elenco qui accluso.
16 si tratta delle procure relative ai richiedenti i cui nomi figurano ai numeri 17, 24, 25, 28, 31 e 32 dell’elenco qui accluso.