Conclusione Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 – Protezione della proprietà, articolo 1 al. 1 del Protocollo n° 1 – Rispetto dei beni – articolo 1 al. 2 del Protocollo n° 1 – Regolamentare l’uso dei beni,
GRANDE CAMERA
CAUSA HERRMANN C. GERMANIA
(Richiesta no 9300/07)
SENTENZA
STRASBURGO
Il 26 giugno 2012
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Herrmann c. Germania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunendosi in una Grande Camera composta dzi:
Nicolas Bratza, presidente,
Francesca Tulkens,
Josep Casadevall,
Nina Vajić,
Dean Spielmann,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan il Sig. Zupančič,
Khanlar Hajiyev,
Egbert Myjer,
Davide Thór Björgvinsson,
Nona Tsotsoria,
Nebojša Vučinić,
Angelika Nußberger,
Paulo Pinto di Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
André Potocki, giudici e
da Michael O’Boyle, cancelliere aggiunto,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 30 novembre 2011 ed il 9 maggio 2012,
Rende la sentenza che ha adottato in questa ultima data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 9300/07) diretta contro la Repubblica federale della Germania e di cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 12 febbraio 2007 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente che fa l’avvocato e si è all’origine rappresentata sé, è stato rappresentato poi da OMISSIS, avvocato a Friburgo. Il governo tedesco (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra A. Wittling-Vogel.
3. Nella sua richiesta, OMISSIS adduceva che la sua adesione obbligatoria ad un’associazione di caccia e l’obbligo dove si trovava di autorizzare la caccia sulla sua proprietà portavano violazione dei suoi diritti garantiti con gli articoli 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione e 9 della Convenzione, tutti due preso isolatamente e combinati con l’articolo 14 della Convenzione, e con l’articolo 11 della Convenzione.
4. La richiesta è stata assegnata alla quinta sezione della Corte, articolo 52 § 1 dell’ordinamento della Corte-“l’ordinamento”). Il 20 gennaio 2011, è stata dichiarata ammissibile per quanto riguardava i motivi di appello derivati dell’articolo 1 del Protocollo no 1, preso separatamente e combinato con l’articolo 14, e dell’articolo 9 della Convenzione, ed inammissibile in quanto al motivo di appello derivato dell’articolo 11 della Convenzione, con una camera di suddetta sezione composta di Peer Lorenzen, presidente, Renate Jaeger, Rait Maruste, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva e Ganna Yudkivska, giudici, così come di Claudia Westerdiek, greffière di sezione. La camera ha reso poi una sentenza in che ha concluso, con quattro voci contro tre, alla no-violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, preso separatamente e combinato con l’articolo 14 della Convenzione. Ha concluso anche, con sei voci contro una, alla no-violazione dell’articolo 9 della Convenzione. I giudici Lorenzen, Berro-Lefèvre e Kalaydjieva hanno espresso un’opinione dissidente comune. Il giudice Kalaydjieva ha espresso inoltre un’opinione dissidente individuale. Il testo di queste due opinioni si trova unito alla sentenza.
5. Il 13 marzo 2011, il richiedente ha sollecitato il rinvio della causa dinnanzi alla Grande Camera in virtù dell’articolo 43 della Convenzione. Il 20 giugno 2011, un collegio della Grande Camera ha fatto diritto a questa domanda.
6. La composizione della Grande Camera è stata arrestata conformemente agli articoli 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e 24 dell’ordinamento.
7. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte complementari, articolo 59 § 1 dell’ordinamento. Delle terze osservazioni sono state ugualmente ricevute dalle associazioni Des Bundesarbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbesitzer (BAGJE) et Deutscher Jagdschutz-Verband e.V. (DJV), così come del Centro europeo per il diritto e la giustizia, che il presidente aveva autorizzato ad intervenire nel procedimento scritto, articoli 36 § 2 della Convenzione e 44 § 3 dell’ordinamento della Corte.
8. Un’udienza si è svolta in pubblico al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 30 novembre 2011, articolo 59 § 3 dell’ordinamento.
Sono comparsi:
-OMISSIS
9. Il richiedente era anche presente all’udienza. La Corte ha ascoltato nelle loro dichiarazioni così come nelle loro risposte alle domande poste dai giudici Sig. Kleine-Cosack e la Sig.ra Schmahl. Il Governo ed il richiedente hanno comunicato per iscritto delle informazione complementari.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
10. Il richiedente è nato nel 1955 e risiede a Stutensee.
A. I terreni del richiedente
11. In virtù della legge federale sulla caccia (Bundesjagdgesetz), i proprietari di riserve di caccia di una superficie inferiore a 75 ettari sono, di diritto, membri di un’associazione di caccia (Jagdgenossenschaft), mentre i proprietari di terre più vaste gestiscono il loro proprio distretto di caccia. Il richiedente possiede nel Land della Renania-Palatinato due fondi di una superficie di meno di 75 ettari ciascuno di cui ha ereditato nel 1993 al decesso di sua madre. È dunque, di diritto, membro di un’associazione di caccia, nell’occorrenza quella del comune di Langsur.
B. Le istanzre formate dal richiedente dinnanzi alle autorità amministrative e giudiziali
12. Il 14 febbraio 2003, il richiedente che è opposto alla caccia per i motivi di ordine etico, invitò l’autorità della caccia alla platea dell’associazione di caccia. L’autorità respinse la sua domanda al motivo che la sua adesione era imposta dalla legge e che non esisteva di disposizione che contempla uguale possibilità di radiazione.
13. Il richiedente impegnò un procedimento dinnanzi al tribunale amministrativo di Trêves. Invocando in particolare la sentenza resa dalla Corte nel causa Chassagnou ed altri c. Francia ([GC], nostri 25088/94, 28331/95 e 28443/95, CEDH 1999-III, pregava il tribunale di stabilire che non era membro dell’associazione di caccia di Langsur.
14. Il 14 gennaio 2004, il tribunale amministrativo respinse il richiedente, considerando che la legge federale sulla caccia non violava i suoi diritti. Concernente il sentenza Chassagnou, stimò che la situazione in Germania differiva di quella che prevaleva in Francia. Osservò in particolare che, a causa della loro adesione ad un’associazione di caccia, i proprietari tedeschi di riserve di caccia erano in grado di influire sulle decisioni prese in quanto alle modalità di esercizio del diritto di caccia, che avevano inoltre il diritto di percepire una parte degli utili che derivano dell’esercizio di questo diritto, e che tutti i proprietari di terreni troppo piccoli per permettere una buona gestione del diritto di caccia erano membri di un’associazione di caccia. Il tribunale rilevò anche che le associazioni di caccia non si limitavano a difendere gli interessi delle persone che praticano la caccia come una libertà ma imponevano loro anche certi obblighi che servono l’interesse generale, in particolare queste di gestire il patrimonio cinegetico per preservare la varietà e la buona salute delle popolazioni di selvaggina e di impedire che gli animali selvaggi non causano dei danni. Osservò che queste associazioni dovevano rispettare anche certe quote fissate dalle autorità per la caccia alla selvaggina. Infine, ricordò che questi obblighi si applicavano anche ai proprietari di riserve di caccia di più di 75 ettari, nonostante il fatto che queste tenute più vaste non erano raggruppate in distretti di caccia comune.
15. Il 13 luglio 2004 ed il 14 aprile 2005 rispettivamente, la corte amministrativa di appello della Renania-Palatinat e la Corte amministrativa federale respinsero i ricorsi formati dal richiedente per i motivi identici a quegli avanzati dal tribunale amministrativo.
C. La decisione della Corte costituzionale federale
16. Il 13 dicembre 2006, la Corte costituzionale federale decise di non considerare il ricorso costituzionale che gli aveva sottoposto il richiedente, decisione no 1 BvR 2084/05. Giudicò al primo colpo che le disposizioni della legge sulla caccia non violavano il diritto dell’interessato al rispetto dei suoi beni ma ne definivano e ne limitavano l’esercizio in modo proporzionato, che prevedevano degli scopi legittimi, che erano necessarie e che non imponevano un carico eccessivo ai proprietari terrieri.
17. L’alta giurisdizione spiegò che, quando definiva il tenore ed i limiti del diritto di proprietà, il legislatore doveva mettere in bilancia l’interesse legittimo dei proprietari e l’interesse generale e, in particolare, rispettare i principi di proporzionalità e di uguaglianza di trattamento. Precisò che le restrizioni imposte all’esercizio del diritto di proprietà non dovevano sconfinare sulla sostanza del diritto protetto e che, peraltro, il margine di valutazione accordata al legislatore era funzione del contesto: più l’interesse della società era bravo, più il margine di valutazione era ampio.
18. Applicando questi principi al caso di specifico, la Corte costituzionale federale considerò che l’obbligo per il richiedente di appartenere ad un’associazione di caccia non violava il suo diritto di proprietà perché la sostanza di questo diritto non era toccata. Per l’alta giurisdizione, la legge federale sulla caccia prevedeva degli scopi legittimi, a sapere la protezione della selvaggina in modo adattata alla vita rurale ed alla cultura locale e la preservazione della varietà e della buona salute della fauna-obiettivi che rilevano della nozione di “gestione e protezione del patrimonio cinegetico” (Hege)-, e la gestione della selvaggina era avuta intenzione non solo come un mezzo di impedire che gli animali selvaggi non causano dei danni ma ancora come un attrezzo di prevenzione di ogni disagio all’agricoltura, alla silvicoltura ed alla pesca, scopi che stimava servire l’interesse generale.
19. La Corte costituzionale federale stimò che il collocamento in posto di un obbligo di appartenenza ad un’associazione di caccia costituiva una misura adeguata e necessaria per raggiungere questi scopi. Riferendosi al paragrafo 79 del sentenza Chassagnou, precitata, osservò che la Corte aveva riconosciuto che era certo nell’interesse generale di evitare una pratica anarchica della caccia e di favorire una gestione razionale del patrimonio cinegetico. Al suo parere, la misura era proporzionata anche: l’impatto sul diritto di proprietà non era particolarmente notevole e non prendeva il passo sull’interesse generale che rappresentava una gestione razionale del patrimonio cinegetico ; in più, la legge federale sulla caccia conferiva ad ogni membro di un’associazione di caccia il diritto di partecipare alla presa di decisioni in seno all’associazione e di percepire una parte degli utili derivati della locazione del diritto di caccia.
20. La Corte costituzionale giudicò inoltre che non c’era violazione della libertà di coscienza del richiedente. Osservò che al paragrafo 114 del sentenza Chassagnou, la Corte aveva ammesso che le convinzioni dei richiedenti raggiungevano con la forza un certo grado, di coerenza e di importanza e meritavano dunque il rispetto in una società democratica. Senza pronunciarsi sul punto di sapere se questa valutazione valeva per il OMISSIS, accettò di partire dal principio che tale era il caso, considerando che non c’era ad ogni modo violazione dell’articolo 4 della Legge fondamentale, paragrafo 25 sotto. Dubitava che ci fosse un’ingerenza nel diritto del richiedente alla libertà di coscienza ma stimava che, anche supponendo che fosse il caso, l’ingerenza eventuale non era particolarmente grave: il richiedente non essendo costretto di partecipare sé alla caccia e non avendo a prendere a questo riguardo di decisione, non era, secondo lei, sottoposta ad un conflitto di coscienza. Precisò per di più che il diritto di un individuo alla libertà di coscienza non inglobava un diritto ad ottenere che l’ordine giuridico ogni intero fosse sottomesso ai suoi propri principi etici che se l’ordine giuridico conferiva a parecchie persone il diritto di sfruttare un certo bene, la coscienza del proprietario non prevaleva necessariamente sui diritti costituzionali degli altri titolari di questo diritto, e che se le terre del richiedente-e queste degli altri proprietari opposti alla caccia-erano tolte dei distretti di caccia comune in ragione delle convinzioni dei loro proprietari, l’insieme del sistema di proprietà fondiaria e di gestione del patrimonio cinegetico sarebbe messo in pericolo. L’alta giurisdizione conclude che nello specifico, il diritto alla libertà di coscienza non prevaleva sull’interesse generale.
21. Considerò peraltro che il motivo di appello del richiedente non rilevava del diritto alla libertà di associazione dato che le associazioni di caccia tedesca erano degli organismi di dritti pubblico. Stimò a questo riguardo che dal momento che le associazioni di caccia erano dotate di prerogative amministrative, regolamentari e disciplinari e che erano integrate alle strutture dello stato, non faceva nessuno dubbio che questa qualifica di organismi di dritto pubblico non era stata conferita loro al semplice scopo di sottrarli alla portata dell’articolo 11 della Convenzione.
22. La Corte costituzionale federale giudicò che non c’era neanche violazione del diritto del richiedente all’uguaglianza di trattamento. Stimò che le giurisdizioni amministrative avevano avanzato dei motivi pertinenti a sostegno della distinzione stabilita entro i proprietari di terre di meno di 75 ettari e quelli di tenute di più di 75 ettari, paragrafo 11 sopra. Ricordò che, contrariamente alla legge francese, che la Corte aveva esaminato nel sentenza Chassagnou, la legge federale sulla caccia si applicava alla totalità del territorio tedesco e si imporsi a tutti i proprietari terrieri, i proprietari di tenute di più 75 ettari che hanno gli stessi obblighi in materia di gestione della selvaggina che quelli che era membri di un’associazione di caccia.
23. Infine, la Corte costituzionale federale osservò che le giurisdizioni amministrative avevano preso in conto il sentenza Chassagnou e messi in luce le differenze che esistono tra la legge tedesca e le leggi francesi che erano in vigore all’epoca.
D. L’utilizzazione fatta dei terreni del richiedente
24. Invitato dal presidente della Grande Camera a comunicare alla Corte delle informazione supplementari sull’utilizzazione realmente fatta dei terreni che appartengono al richiedente, il Governo ha prodotto una dichiarazione dell’agricoltrice che affitta le terre agricole di cui fanno parte i terreni del richiedente. Questa indicava che utilizzava le terre in questione per alzare lì del bestiame destinato all’abbattimento, ciò che il sindaco di Langsur ha confermato in una dichiarazione scritta. Il richiedente indica per la sua parte che si è reso sui luoghi parecchie volte durante gli ultimi anni senza mai ci vedere di bestiame. Non avrebbe dato mai l’autorizzazione di utilizzare le sue terre alle fini in questione e non avrebbe esitato, all’occorrenza, ad impegnare un’azione in giustizia contro ogni abuso eventuale.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
A. La Legge fondamentale
25. La Legge fondamentale dispone:
Articolo 4[Libertà di credenza e di coscienza]
“1) la libertà di credenza e di coscienza e la libertà di professare delle credenze religiose e filosofiche è inviolabile.
(…) “
Articolo 14[Proprietà, diritto di eredità ed espropriazione]
“1) la proprietà ed il diritto di eredità sono garantiti. Il loro contenuto ed i loro limiti sono fissati dalla legge.
2, la proprietà porta degli obblighi. Il suo uso deve contribuire al bene della collettività allo stesso tempo.
(…) “
Articolo 20a(nella
sua versione in vigore dal 1 agosto 2002)[Protezione
dei fondamenti naturali della vita e degli animali]
“Assumendo così anche la sua responsabilità verso le generazioni future, lo stato protegge i fondamenti naturali della vita e gli animali con l’esercizio del potere legislativo, nella cornice dell’ordine costituzionale, e con l’esercizio del poteri esecutivo e giudiziale, nel rispetto della legge e del diritto. “
Articolo 72(nella
sua versione in vigore dal 1 settembre 2006)[Competenza legislativa concorrente]
“1) nella tenuta della competenza legislativa concorrente, i Länder hanno il potere di legiferare anche molto tempo e per quanto la Federazione non ha fatto uso della sua competenza legislativa adottando una legge.
2, (…)
3, quando la Federazione ha fatto uso della sua competenza legislativa, i Länder possono adottare delle disposizioni legislative che si scostano delle leggi federali in materia di:
1. caccia, salvo in ciò che riguarda i permessi di caccia,;
(…)
Le leggi federali in queste tenute entrano in vigore al più presto sei mesi dopo la loro promulgazione, salvo disposizioni contrarie adottate con l’approvazione del Bundesrat. Per ciò che riguarda il rapporto tra la legislazione federale e le legislazioni dei Länder nelle materie mirate alla prima frase, la legge più recente lo porta. “
B. Il codice civile
26. L’articolo 960 § 1 (1) del codice civile dispongo:
“Gli animali selvaggi non hanno proprietario finché non sono in cattività. (…) “
C. La legge federale sulla caccia
27. L’articolo 1 della legge federale sulla caccia (Bundesjagdgesetz) si legge così:
“1) il diritto di caccia comprende il diritto esclusivo di proteggere, cacciare ed acquisire della selvaggina selvaggia in una zona dato. È legato all’obbligo di gestire e proteggere il patrimonio cinegetico, Pflicht zur Hege.
2, la gestione del patrimonio cinegetico mira a conservare delle popolazioni di selvaggina variata ed in buona salute ad un livello compatibile con la manutenzione delle terre e la cultura locale ed ad impedire che la selvaggina non causa dei danni
3, gli individui che praticano la caccia sono tenuti di rispettare comunemente le norme ammesse dei principi etici tedeschi che regolano la caccia, deutsche Weidgerechtigkeit.
4, la caccia consiste in ricercare, perseguire, uccidere o acchiappare della selvaggina selvaggia.
(…) “
28. La legge federale sulla caccia stabilisce una distinzione tra i diritti di caccia, Jagdrecht, e l’esercizio del diritto di caccia (Ausübung dei Jagdrechts). Un proprietario ha il diritto di caccia sulle sue terre. L’esercizio di questo diritto è regolamentato sotto dalle disposizioni della legge.
Articolo 4
“Il diritto di caccia si esercita o nei distretti di caccia privata (articolo 7) o nei distretti di caccia comune (articolo 8). “
Articolo 6(terreni,
chiusura, sospensione della caccia,
“La caccia è sospesa sui terreni che non fanno parte di un distretto di caccia e sui terreni chiusi, befriedete Bezirke. Un esercizio limitato del diritto di caccia può essere autorizzato. La presente legge non si applica ai giardini zoologici. “
29. L’articolo 7 dispone in particolare che gli appezzamenti di una superficie minimale di 75 ettari che possono essere sfruttate per l’agricoltura, la silvicoltura o la pesca ed appartenendo ad un proprietario unico costituisce un distretto di caccia privata.
30. L’articolo 8 contempla che tutte le terre che non fanno parte di un distretto di caccia privata formano un distretto di caccia comune se rappresentano almeno al totale una superficie di 150 ettari. I proprietari di terreni che rilevano di un distretto di caccia comune sono, di diritto, membri di un’associazione di caccia, conformemente alle disposizioni sotto:
Articolo 9 § 1
“I proprietari di terre che appartengono ad un distretto di caccia comune formano un’associazione di caccia. I proprietari di terre su che la caccia è vietata non appartengono ad un’associazione di caccia. “
Articolo 10
“1) l’associazione di caccia sfrutta in generale il diritto di caccia affittandolo, all’occorrenza ai soli membri dell’associazione.
2, l’associazione di caccia è autorizzata ad affittare il diritto di caccia della sua propria iniziativa. Con l’accordo dell’autorità competente, può decidere di sospendere la caccia, Ruhen der Jagd.
3, l’associazione decide dell’utilizzazione che sarà fatta degli utili emanati dalla caccia. Se decide di non distribuirli ai proprietari delle riserve di caccia in funzione della superficie che possiedono, ogni proprietario che contesta questa decisione può richiedere la sua parte. (…) “
31. La pratica della caccia è regolata col seguente regole:
Articolo 20
“1) la caccia è vietata nelle zone dove la sua pratica avrebbe per effetto, in ragione di circostanze particolari, di turbare l’ordine o i sicurezza pubblici o di mettere in pericolo la vita umana.
2, la pratica della caccia nelle zone dove la natura e la fauna selvaggia sono protette e nei parchi nazionali e riservi naturali è regolamentata da ogni Land. “
Articolo 21 § 1
“L’abbattimento della selvaggina è regolamentato in modo da garantire pienamente l’interesse legittimo che c’è a proteggere l’agricoltura, la pesca e la silvicoltura dei danni causati dagli animali selvaggi nel rispetto delle necessità della protezione della natura e della preservazione del paesaggio. All’interno di questi limiti, la regolamentazione dell’abbattimento della selvaggina contribuisce al mantenimento di una popolazione sufficiente ed in buona salute di tutti gli specifico locali di selvaggina e, in particolare, alla protezione degli specifico minacciati. “
32. La responsabilità in caso di danni causati dalla selvaggina è regolata sotto dalla disposizione:
Articolo 29 § 1
“Se un terreno che appartiene o incorporato ad un distretto di caccia comune è danneggiato dalla selvaggina a zoccoli tagliati, dei conigli selvatici o dei fagiani, l’associazione di caccia indennizzo il proprietario del terreno. Il costo dell’indennizzo è sopportato dai membri dell’associazione in proporzione alla taglia dei loro appezzamenti rispettivi. Se l’inquilino del diritto di caccia si è impegnato ad assumere tutto o è partito dalla responsabilità che deriva dei danni causati dalla selvaggina, è egli che indennizza. L’associazione di caccia resta tuttavia tenuta di indennizzare la persona lesa se questa non riesce ad ottenere presso risarcimento dell’inquilino del diritto di caccia. “
D. La legge sulla caccia del Land della Renania-Palatinat
33. Nelle sue disposizioni pertinenti, la legge sulla caccia del Land della Renania-Palatinat -quello dove si trovano le terre del richiedente -è formulata così:
Articolo 7
“1) un’associazione di caccia è un organismo di dritto pubblico sottomesso al controllo dello stato che è esercitato dall’autorità di caccia locale Ogni associazione di caccia deve stabilire i suoi propri statuti interni (Satzung). Questi statuti devono essere approvati dall’autorità di controllo, salvo se sono conformi ad un modello emesso dall’autorità superiore della caccia al quale caso devono essere notificati all’autorità di caccia locale. Se un’associazione di caccia non stabilisce i suoi statuti entro un anno dopo l’emissione del modello, l’autorità di controllo li stabilisce e li pubblico agli oneri dell’associazione.
(…)
4, i pareri di somme a pagare (Umlageforderungen) sono eseguiti conformemente alle disposizioni della legge sull’esecuzione degli atti amministrativi. L’esecuzione è effettuata dal Tesoro pubblico del comune alla quale l’associazione è annessa. (…) “
III. DIRITTO COMPARATO
34. Le ricerche condotte dalla Corte sulle legislazioni di quaranta Stati membri del Consiglio dell’Europa mostrano che l’adesione ad un’associazione di caccia è facoltativa in trentaquattro paesi (Albania, Azerbaigian, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Spagna, Estonia, “ex-repubblica iugoslava di Macedonia”, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Regno Unito, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia ed Ucraina. In Austria, in Francia ed in Svezia, uguale adesione è in principio obbligatorio. In Georgia ed in Svizzera, la legislazione non contiene di disposizioni sulle associazioni di caccia. Infine, la caccia non è praticata a Monaco.
35. Esistono delle differenze considerevoli tra le legislazioni di questi Stati in quanto all’obbligo per i proprietari fondiari di tollerare la caccia sulle loro terre. Sui trentanove Stati membri studiati in che la caccia è praticata, diciotto (Albania, Azerbaigian, Belgio, Estonia, “ex-repubblica iugoslava di Macedonia”, Finlandia, Georgia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito ed Ucraina, non obbliga i proprietari fondiari a tollerare la caccia e diciotto (Austria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Spagna, Grecia, Italia, Montenegro, Polonia, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Turchia, lo fanno. Tuttavia, uni come gli altri contemplano delle eccezioni più o meno larghe alle regole che applicano. In Francia ed in Repubblica ceca, l’obbligo di tollerare la caccia dipende dalle circostanze proprie al terreno e di decisioni amministrative. In Svizzera, non esiste di legge che regola questo obbligo.
36. In quattro Stati membri, la legislazione o la giurisprudenza sono state modificate in seguito all’adozione del sentenza Chassagnou, precitata. In Francia, il legge Voynet del 26 luglio 2000 contempla che i proprietari fondiari che sono opposti alla caccia per le ragioni etiche possono, sotto certe condizioni, chiedere la loro radiazione di un’associazione di caccia. In Lituania, l’articolo 13 § 2 della legge sulla caccia hanno smesso di applicarsi il 19 maggio 2005, in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale. Questa disposizione permetteva ai proprietari fondiari di opporre unicamente alla caccia sulle loro terre nei casi dove questa pratica rischiava di danneggiare le loro culture o le loro foreste. Nel Lussemburgo, dopo l’adozione dei sentenze Schneider c. Lussemburgo (no 2113/04, 10 luglio 2007, e Chassagnou), precitata, la legge sulla caccia del 20 luglio 1929 è stata abrogata e sostituita da una nuova legge, entrata in vigore il 31 maggio 2011 che contempla che i proprietari fondiari opposti alla caccia sulle loro terre possono, sotto certe condizioni, chiedere di non fare parte di un’associazione di caccia. In Repubblica ceca, infine, la Corte costituzionale ha giudicato il 13 dicembre 2006 che l’autorità amministrativa doveva decidere si delle terre potevano essere incluse in un distretto di caccia soppesando i differenti interessi in gioco alla luce dei principi enunciati nel sentenza Chassagnou.
IN DIRITTO
I. L’OGGETTO DELLA CONTROVERSIA DINNANZI ALLA GRANDE CAMERA
37. Nelle sue osservazioni dinnanzi alla Grande Camera, il richiedente reitera il suo motivo di appello tirato dell’articolo 11 della Convenzione presi separatamente e combinato con l’articolo 14. A titolo accessorio, si lamenta, sotto l’angolo dell’articolo 8 della Convenzione, di essere obbligato ad aderire ad un’associazione di caccia.
38. La Corte ricorda che l ‘ “si affaccenda” rinviata dinnanzi alla Grande Camera è la richiesta come è stata dichiarata ammissibile con la camera (vedere, tra molto altri, K. e T. c. Finlandia [GC], no 25702/94, §§ 140-141, CEDH 2001-VII, D.H. ed altri c. Repubblica ceca [GC], no 57325/00, § 109, CEDH 2007-IV, e Taxquet c. Belgio [GC], no 926/05, § 61, CEDH 2010. Ciò notifica che la Grande Camera può dedicarsi sulla totalità della causa nella misura in cui è stata dichiarata ammissibile; in compenso, non può esaminare le parti della richiesta che la camera ha dichiarato inammissibile, Syssoyeva ed altri c. Lettonia (radiazione) [GC], no 60654/00, §§ 59-62, CEDH 2007-I, e Kurić ed altri c. Slovenia [GC], no 26828/06, § 235, 26 giugno 2012.
39. Pertanto, la Corte non ha nello specifico più competenza per esaminare il motivo di appello derivato dell’articolo 11 della Convenzione, preso separatamente o combinato con l’articolo 14, questo motivo di appello essendo stato dichiarato inammissibile con la camera, paragrafo 4 sopra. Ne va parimenti del motivo di appello derivato dell’articolo 8 della Convenzione, il richiedente non avendo invocato questa disposizione dinnanzi alla camera.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
40. Il richiedente si lamenta dell’obbligo che gli è fatto di tollerare l’esercizio del diritto di caccia su suo sciolgo. Vede una violazione del suo diritto al rispetto dei suoi beni come garantito con l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, così formulata,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. La sentenza della camera
41. La camera ha giudicato che l’obbligo fatto al richiedente di autorizzare la caccia sulla sua proprietà costituiva un attentato al diritto dell’interessato al rispetto dei suoi beni, ma che questo attentato era giustificato allo sguardo del secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Ha osservato al primo colpo che la legge federale sulla caccia mirava a conservare delle popolazioni di selvaggina variata ed in buona salute ad un livello compatibile con la manutenzione delle terre e la cultura locale ed ad impedire che la selvaggina non causa dei danni. Ha riconosciuto che si trattava là di obiettivi che servono l’interesse generale.
42. Concernente la proporzionalità dell’ingerenza, la camera ha preso nota dell’importanza che la legge in causa accordava al mantenimento di una fauna sana nel rispetto delle condizioni ecologiche ed economiche. Ha considerato che, anche se appariva che la caccia era praticata principalmente dagli individui durante il loro tempo libero, la legge sulla caccia non poteva essere vista come avendo per solo obiettivo di permettere a certi individui di praticare un’attività di libertà.
43. Per ciò che è della necessità della misura in causa, la camera ha osservato che la legge tedesca si applicava su tutto il territorio nazionale e non esentava nessuno proprietario pubblico o privato di un fondi che si prestano ha a priori alla caccia dell’obbligo di tollerare questa attività sulla sua tenuta, alla differenza dei testi di legge esaminata nei cause Chassagnou e Schneider, precitate. Peraltro, ha stimato che le eccezioni alla regola della caccia su tutte le terre che si prestano erano giustificate sufficientemente dall’interesse generale e gli interessi legati alla caccia e non rimettevano dunque in causa questo principio in quanto tale.
44. Infine, la camera ha notato che il richiedente aveva il diritto di percepire una parte degli utili derivati della locazione del diritto di caccia calcolata in proporzione alla taglia della sua proprietà. Ha stimato che se la somma alla quale poteva pretendere a questo titolo non era sostanziale, questo modo di funzionamento impediva che altri individui non traggano finanziariamente profitto dall’uso delle sue terre.
45. Avuto riguardo all’ampio margine di valutazione riconosciuta agli Stati contraenti nella tenuta considerata che permette loro di prendere in conto le condizioni particolari che prevalgono nel loro paese, la camera ha concluso alla no-violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (paragrafi 45-56 della sentenza della camera).
B. Tesi delle parti
1. Il richiedente
46. Il richiedente sostiene che le limitazioni imposte dalla legge federale sulla caccia all’utilizzazione di suo sciolgo sono sproporzionate. Il legislatore tedesco non avrebbe predisposto un giusto equilibro tra i suoi interessi a godere dell’uso dei suoi beni e l’interesse generale addotto a praticare la caccia. Essendo il solo proprietario in seno all’associazione di caccia ad opporre a questa attività, sarebbe concretamente nell’impossibilità di impedire la locazione del diritto di caccia.
47. Le circostanze dello specifico somiglierebbero a queste dei cause Chassagnou e Schneider, precitate, e dovrebbero condurre la Corte agli stessi conclusioni dunque che queste alle quali è giunta in queste cause. Gli scopi previsti dalle autorità francesi e del Lussemburgo sarebbero stati difatti, molto prossimi di quelli perseguito nello specifico col legislatore tedesco.
48. La nozione di gestione e protezione del patrimonio cinegetico (Hege) daterebbe del Terzo Reich. Non mirerebbe a proteggere la selvaggina. Delle ricerche scientifiche recenti avrebbero dimostrato che gli animali selvaggi sono sottoposti ad un meccanismo di autoregolazione e che una caccia eccessiva aumenta anche gli effettivi di certi specifico. Peraltro, gli incidenti della strada riguardo gli animali selvaggi sarebbero nella maggioranza dei casi provocati dalla caccia. La caccia non rispetterebbe inoltre, per niente il bisogno di proteggere gli specifico rari e minacciata.
49. In Germania, la caccia sarebbe in realtà praticata come un’attività di libertà. Di numerosi specifico come gli uccelli di preda sarebbero cacciati senza nessuna necessità ecologica o economica. La caccia non potrebbe essere considerata come avendo un impatto positivo su delle questioni di interesse generale. La protezione etica degli animali sarebbe garantita dall’articolo 20a della Legge fondamentale, paragrafo 25 sopra, mentre il diritto di caccia non sarebbe protetto dalla Legge fondamentale né con la Convenzione.
50. Le misure previste dalla legislazione sulla caccia non sarebbero in nessun caso necessarie al controllo dell’uso dei beni conformemente all’interesse generale, siccome lo dimostrerebbero le numerose eccezioni all’obbligo di tollerare la caccia contemplata nella legge federale sulla caccia, in particolare per le zone che non rilevano di un distretto di caccia, per esempio le enclave situate nei distretti di caccia privata. Inoltre, l’autorità della caccia potrebbe autorizzare la sospensione della caccia, ed i Länder sarebbero abilitati a creare delle zone non sottoposte in particolare al diritto di caccia, ciò che avrebbero fatto già, creando dei vasti riservi naturali in che la caccia sarebbe vietata o sarebbe autorizzata solamente nelle circostanze completamente eccezionali.
51. Dato che la Germania conterebbe solamente 358 000 cacciatori e che questi caccerebbero solamente a titolo occasionale durante la loro libertà, sarebbe impossibile in pratica sottoporre l’interezza del territorio tedesco alla caccia. Di più, dalla riforma del sistema federale intervenuta in Germania nel 2006, i Länder sarebbero liberi di regolamentare la caccia della loro propria iniziativa, addirittura di vietarlo totalmente.
52. Il richiedente contesta l’argomento del Governo secondo che la situazione in Germania differirebbe di queste che prevale in Francia, in Lussemburgo o in altri Stati membri. In Germania, la densità media della popolazione sarebbe di 230 abitanti al chilometro quadrato e sarebbe anche bene inferiore a questo valore in buono numero di Länder. Così, nel Land della Renania-Palatinat , dove si trovano le sue terre, sarebbe di 203 abitanti al chilometro quadrato, o una cifra molto vicino a quello del Lussemburgo, 189 abitanti al chilometro quadrato. L’interessato sottolinea a questo riguardo che le sue terre sono situate solamente a due chilometri della frontiera del Lussemburgo. De plus, de nombreux Etats parties à la Convention n’auraient pas d’associations de chasse et ne connaîtraient pourtant aucun problème de surpopulation d’animaux sauvages.
53. Infine, la misura controversa sarebbe sproporzionata. Il richiedente non disporrebbe di nessuno mezzo effettivo di impedire la pratica della caccia sulle sue terre. Di più, non sarebbe stato indennizzato dell’obbligo di tollerare questa attività sulla sua proprietà. Tenuto conto delle sue convinzioni etiche, la sofferenza psicologica che subirebbe a causa di questa attività non potrebbe essere compensata da un’indennità pecuniaria del resto-che non rappresenterebbe in ogni modo che una somma modica. A questo riguardo, il richiedente si appella sul sentenza Schneider (precitata, § 49, seguendo che quale un’indennità pecuniaria, non sarebbe compatibile con le motivazioni etiche come queste che invoca.
2. Il Governo
54. Il Governo ammette che l’obbligo fatto al richiedente di tollerare la caccia sulle sue terre, al disprezzo delle sue convinzioni, provochi un’ingerenza nell’esercizio con l’interessato dei diritti garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1. Aggiunge tuttavia che in Germania-alla differenza della Francia e del Lussemburgo, dove il diritto di caccia sarebbe trasferito completamente alle associazioni di caccia-il proprietario fondiario rimane titolare del diritto di caccia e non è privato di nessuno bene dunque, ma è tenuto solamente di cedere l’esercizio del diritto di caccia. I beni fondiari detenuti dagli individui che sarebbero limitati in quantità, presenterebbero un interesse sociale particolare che autorizzerebbe il legislatore a limitare ne l’uso nell’interesse generale.
55. Alla differenza della legge Verdeille in Francia, la legge federale sulla caccia in vigore in Germania non avrebbe per scopo di proteggere le attività di libertà dei cacciatori né anche di dare agli individui la possibilità di partecipare alla caccia in gruppo, ma prevedrebbe esclusivamente degli scopi di interesse generale. La legislazione tedesca sulla caccia sarebbe così veramente differente delle leggi francesi e del Lussemburgo. Ciò risulterebbe all’evidenza della nozione di Hege che andrebbe al di là della semplice gestione della caccia per inglobare in generale la protezione del patrimonio cinegetico. Il diritto di caccia andrebbe di pari in passo con l’obbligo di mantenere vario un patrimonio cinegetico ed in buona salute pure regolando gli effettivi per impedire che la selvaggina non danneggia le culture e le foreste. Sarebbe particolarmente importante di controllare anche densamente il numero degli animali selvaggi in un paese popolato che la Germania, per esempio per impedire che le malattie animali non si propagano o che la selvaggina non provoca dei danni.
56. Il sistema di associazioni di caccia mise in posto in Germania varrebbe per tutti i fondi, ivi compreso quelli che appartiene allo stato, e sarebbe coerente. Contrariamente alla Francia, la Germania applicherebbe il principio della caccia su tutte le terre che si prestano sull’insieme del territorio federale. Sarebbe essenziale che la caccia sia esercitata sulla totalità delle terre che suscitano questa attività, perché gli animali selvaggi non si fermerebbero ai limiti dei distretti e si metterebbero al riparo nelle zone dove la caccia non sarebbe praticata. Il fatto di sottrarre certe zone al sistema di caccia arriverebbe ad una frammentazione dei distretti di caccia in una moltitudine dei piccoli appezzamenti, ciò che andrebbe contro il principio di uniformità della gestione e della protezione del patrimonio cinegetico.
57. Contrariamente a ciò che contemplerebbe la legge del Lussemburgo, l’obbligo di cacciare varrebbe anche per le tenute di grande taglia. Il Governo precisa che, anche se i proprietari di fondi di più di 75 ettari non sono, di diritto, membri di un’associazione di caccia, sono tenuti tuttavia di regolare il patrimonio cinegetico, e dunque di cacciare, tutto come i proprietari di terre che appartengono ad un distretto di caccia comune.
58. Questa regola soffrirebbe solamente alcune rare eccezioni, tutto fondate su degli interessi generali preponderanti. La caccia sarebbe sospesa così, certo nelle zone che non fanno parte di un distretto di caccia, ma solo un piccolo numero di superfici rileverebbe di questa disposizione, ed esse finirebbero in generale con essere integrate in altri distretti di caccia. L’autorità della caccia non accorderebbe una sospensione della caccia che nei casi eccezionali e per i motivi legati alla gestione ed alla protezione del patrimonio cinegetico. Anche nelle riserve naturali, la caccia non sarebbe totalmente vietata ma sarebbe regolamentata in funzione di obiettivi di conservazione specifica. La riforma del sistema federale non avrebbe modificato questa situazione, poiché tutti i Länder avrebbero optato per il mantenimento del sistema della caccia su tutte le terre che si prestano.
59. Il fatto che altri paesi non abbiano associazioni di caccia non notificherebbe che i proprietari fondiari non devono tollerare la caccia sulle loro terre, poiché questi altri Stati dovrebbero essi anche trovare i mezzi di rispettare i loro obblighi convenzionali internazionali in materia di protezione degli specifico e della fauna. Il meccanismo naturale di autoregolazione degli animali selvaggi avrebbe cessato di funzionare densamente nelle regioni dell’Europa centrale popolata e sfruttate.
60. Le regole enunciate nella legge tedesca sarebbero necessarie, perché non ci sarebbe mezzo meno intrusivo di giungere anche bene allo scopo ricercato: un sistema fondato sulla partecipazione volontaria non potrebbe fornire una soluzione che copre la totalità delle terre. Di più, l’obbligo di aderire ad un’associazione di caccia permetterebbe di non escludere del sistema nessuno degli individui riguardati. Un sistema di caccia amministrata dallo stato non sarebbe parimenti, neanche una soluzione efficace, perché nella mancanza di associazioni di caccia autogestite, questo dovrebbe praticare bene più una gestione ed un controllo importanti, e più onerosi, per realizzare gli obiettivi della caccia.
61. Pure riconoscente che il richiedente non dispone di nessuno mezzo realista di impedire la pratica della caccia sulle sue terre, il Governo stima che questa situazione non fa pesare sull’interessato un carico eccessivo dal momento che l’obbligo di tollerare la caccia si applichi solamente durante la stagione della caccia e che il diritto tedesco contempla differenti forme di indennizzo che compensa interamente così l’attentato portata al diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni.
62. Così, primariamente, alla differenza della situazione che prevale in Francia, i proprietari fondiari tedeschi avrebbero diritto ad una parte degli utili derivati della locazione del diritto di caccia. Ora il richiedente non avrebbe richiesto mai la sua parte all’associazione di caccia. A questo riguardo, il Governo non divide il parere espresso dalla Corte nel sentenza Schneider secondo che non si potrebbe mettere in bilancia un attentato alle convinzioni di ordine etico e la concessione di un’indennità (Schneider, precitata, § 49. Considera difatti che se l’articolo 1 del Protocollo no 1 protegge il diritto di ciascuno di godere dei suoi beni senza ingerenza esterna, non protegge per niente le convinzioni etiche ed autorizzi ancora meno i proprietari ad utilizzare i loro diritti ai fini politici, come desidererebbe farlo il richiedente.
63. Secondariamente, il richiedente avrebbe la possibilità di partecipare al processo decisionale in seno all’associazione di caccia per convincere la maggioranza dei membri di adottare il suo punto di vista personale e fare integrarlo nella legislazione applicabile.
64. La legge federale sulla caccia preserverebbe per di più, tanto quanto fare si può gli interessi dei proprietari fondiari imponendo ai cacciatori l’obbligo di rispettare i loro interessi legittimi e quella di riparare ogni danno causato dalla caccia.
65. Infine, le limitazioni imposte alla caccia terrebbero conto di considerazioni etiche-l’utilizzazione di certi tipi di munizioni sarebbe vietata per esempio-ed il richiedente resterebbe libero di prendere delle misure per proteggere la fauna sulle sue terre. Di più, sarebbe giustificato di imporre ai cacciatori l’obbligo di acchiappare, di curare o, così necessario, di abbattere gli animali gravemente feriti, perché soli i cacciatori avrebbero la formazione necessaria per valutare la situazione e prendere le misure che si imporsi.
3. I terzi intervenuti
a) L’associazione tedesca per la protezione della caccia, Deutscher Jagdschutz-Verband e. V.-il DJV,
66. La DJV-associazione di diritto privato rappresentante gli interessi dei cacciatori in Germania – sottolineò l’importanza che riveste tanto in generale la conclusione della presente causa per il sistema di caccia che per gli interessi dei cacciatori. Per essere autorizzato a cacciare, bisognerebbe giustificare di cognizioni distese nelle tenute legate alla caccia e rispettare le più alte norme etiche in materia di protezione degli animali e di preservazione della natura. La situazione particolare della Germania che sarebbe popolata densamente e dove le terre sarebbero coltivate in modo intensiva, renderebbe estremamente difficile la regolazione della selvaggina.
67. Il principio della caccia su tutte le terre che si prestano sarebbe applicato in modo coerente in Germania. Le zone escludessero -unicamente a titolo temporaneo -dei distretti di caccia in virtù dell’articolo 6 § 1 della legge federale sulla caccia rappresenterebbero meno del 0,01% del territorio, e le autorità della caccia sarebbero tenute di incorporarli velocemente nei distretti di caccia vicini. Non si conoscerebbe di caso attualmente dove una domanda di sospensione temporanea della caccia sarebbe stata approvata dall’autorità superiore della caccia del Land della Renania-Palatinat, dove si trovano le terre del richiedente.
68. Secondo l’associazione, se la caccia era vietata in certe zone, egli si produrrebbe immancabilmente delle grandi concentrazioni degli animali selvaggi. Aggiunge che la selvaggina in fuga o ferito non potrebbe essere perseguito e che diventerebbe quasi impossibile di praticare la caccia in modo efficace e di alleggerire gli animali in sofferenza. Per riassumere, il DJV considera che in simile caso, non sarebbe più possibile garantire una buona regolazione delle popolazioni di selvaggina, ciò che provocherebbe una grave rottura dell’equilibrio ecologico. I cacciatori non sarebbero infine, secondo lei, allora più disposti ad assumere la responsabilità dei danni causati dalla selvaggina.
b) La federazione delle associazioni di caccia e dei proprietari di distretti di caccia privata, Bundesarbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbesitzer-il BAGJE,
69. La BAGJE-federazione che raggruppa tutte le associazioni di caccia nazionale e regionale così come i sindacati di proprietari che detengono dei diritti di caccia-sottolineo l’importanza per le migliaia di proprietari fondiari che rappresenta della sentenza che renderà la Corte nella presente causa. Aggiunge che in Germania, il sistema delle associazioni di caccia è un modello riuscito di autogestione e di prevenzione dei conflitti coi proprietari fondiari.
70. La possibilità di autorizzare o no la caccia non avrebbe fatto mai parte degli attributi del diritto di proprietà. Regolamentando l’esercizio della caccia, il legislatore non recherebbe offesa al diritto dei proprietari fondiari al rispetto dei loro beni, ma si limiterebbe a circoscrivere la nozione di proprietà.
71. Il BAGJE sottolinea anche che le associazioni di caccia non sono costituite di cacciatori ma raggruppano tutti i proprietari fondiari dei piccoli terreni. Non apparterrebbe loro di decidere se la caccia deve o non essere esercitata sulle terre dei loro membri. Peraltro, i vantaggi che conferirebbero l’appartenenza ad un’associazione di caccia non si limiterebbero ad un indennizzo alla proporzione ma comprenderebbero anche il versamento ai proprietari di un risarcimento per ogni danno ai loro beni provocati anche dalla selvaggina, ciò che potrebbe corrispondere a parecchie migliaia di euros con anno, per i proprietari di terreni di piccola taglia.
C. Valutazione della Grande Camera
1. Sull’esistenza di un’ingerenza nei diritti del richiedente risultante dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione
72. La Grande Camera osserva che il Governo non contesta che l’obbligo per il richiedente di autorizzare la pratica della caccia sulle sue terre costituisca per l’interessato un’ingerenza nell’esercizio con lui del suo diritto al rispetto dei suoi beni, paragrafo 54 sopra. Divide questa analisi e ricordi che l’obbligo per un individuo di tollerare la presenza sulla sua proprietà di uomini armati e di cani di caccia costituisca una restrizione alla libera disposizione del diritto di avvalersi dei suoi beni (vedere § 74 Chassagnou, precitata,) e Schneider, precitata, § 44.
2. Sul rispetto delle condizioni enunciate al secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1
73. L’ingerenza in causa deve analizzarsi alla luce del secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. La Corte considera che la legge controversa può passare per un mezzo di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale (confrontare con Schneider, precitata, § 41).
a) Principi generali
74. Secondo una giurisprudenza buona invalsa, il secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 deve leggere si alla luce del principio consacrato dalla prima frase dell’articolo (vedere, entra altri, James ed altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37, serie Ha no 98, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, § 134, CEDH 2004-V, e Brosset-Triboulet ed altri c. Francia [GC], no 34078/02, § 80, 29 marzo 2010. Perciò, una legge che reca offesa al diritto al rispetto dei beni deve predisporre un “giusto equilibro” tra gli imperativi dell’interesse generale e quelli della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. La ricerca di questo equilibrio si riflette nella struttura dell’articolo 1 tutto intero, e dunque anche nel suo secondo capoverso: deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto. Quando controlla il rispetto di questa esigenza, la Corte riconosce tanto allo stato un grande margine di valutazione per scegliere le modalità di collocamento in œuvre che per giudicare se le loro conseguenze si trovano legittimate, nell’interesse generale, con la preoccupazione di raggiungere l’obiettivo della legge in causa (Chassagnou, precitata, § 75, Schneider, precitata, § 45, e Depalle c. Francia [GC], no 34044/02, § 83, CEDH 2010.
b) Le conclusioni della Corte nelle cause Chassagnou e Schneider
75. È nella causa Chassagnou, precitata, che la Corte ha esaminato per la prima volta la questione di sapere se l’obbligo per un proprietario di tollerare la caccia sulle sue terre era compatibile coi principi consacrati dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
76. In questa causa, la Grande Camera ha concluso che il legge Verdeille del 1964 aveva per scopi legittimi, in particolare, di evitare una pratica anarchica della caccia e di favorire una gestione razionale del patrimonio cinegetico. In virtù di questa legge, i proprietari non potevano opporre al trasferimento obbligatorio del loro diritto di caccia e nessuna misura di indennizzo non era contemplata per quelli che, come i richiedenti, erano opposti alla caccia e non desideravano trarre profitto o vantaggio dal diritto di caccia. La Corte ha osservato che la situazione in causa costituiva un’eccezione a due principi: quello secondo che la proprietà di un bene implica il diritto di godere ne e di disporre ne del modo più assoluto e quello volendo che nessuno possa cacciare sulla proprietà di altrui senza il suo consenso. Di più, l’appartenenza automatica alle associazioni municipali di cacciatori si applicava solamente in 29 dei 93 dipartimenti francesi riguardati, queste associazioni esistevano solamente in 851 comuni, ed il legge Verdeille si applicava solamente ai fondi di meno di 20 ettari. Queste considerazioni hanno condotto la Corte alla conclusione che il sistema controverso di trasferimento obbligatorio aveva posto i richiedenti in una situazione che non rispettava il giusto equilibro dinnanzi ad essere predisposto entro la protezione del diritto di proprietà e le esigenze dell’interesse generale: costringendo i piccoli proprietari fondiari a trasferire il loro diritto di caccia sulle loro terre così che dei terzo potessero fare un uso totalmente contrario alle loro convinzioni, la legge faceva pesare su queste persone un carico sproporzionato che non era giustificato allo sguardo del secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Chassagnou, precitata, §§ 79 e 82-85.
77. Queste conclusioni sono state confermate poi da una camera della Corte nel causa Schneider, precitata che derivava la sua origine di una richiesta introdotta dalla proprietaria di un piccolo terreno situato in Lussemburgo. Suddetta camera ha notato che, alla differenza del legge Verdeille, la legge del Lussemburgo contemplava un indennizzo finanziario dei proprietari, ma ha giudicato questo elemento non decisivo, considerando che le convinzioni etiche di un’oppositrice alla caccia non potevano essere messe utilmente in bilancia con la rimunerazione percepita annualmente in compenso del diritto di uso perso dall’interessata. Ha precisato che ad ogni modo, la rimunerazione prevista, 3,25 EUR con anno, non poteva essere considerata come un giusto indennizzo per il richiedente (Schneider, precitata, § 49.
c) Coerenza della giurisprudenza
78. La Corte ricorda che, senza che sia tenuta formalmente di seguire le sue sentenze anteriori, è nell’interesse della sicurezza giuridica, del prevedibilità e dell’uguaglianza dinnanzi alla legge che non si scosta senza motivo valido di suoi proprio precedenti. Però, la Convenzione che è innanzitutto un meccanismo di protezione dei diritti dell’uomo, la Corte deve tenere conto dell’evoluzione della situazione nello stato convenuto e negli Stati contraenti in generale e reagire, per esempio, al consenso suscettibile di farsi giorno in quanto alle norme da raggiungere (vedere, tra molto altri, Chapman c. Regno Unito [GC], no 27238/95, § 70, CEDH 2001-I, e Bayatyan c. Armenia [GC], no 23459/03, § 98, CEDH 2011, con la giurisprudenza citata.
79. La Corte nota che parecchi Stati partiti hanno modificato la loro legislazione o la loro giurisprudenza per conformarsi ai principi enunciati nei sentenze Chassagnou e Schneider precitati, paragrafo 36 sopra.
80. La Corte può riaffermare quindi, solamente i principi enunciati nei sentenze Chassagnou e Schneider, ed in particolare ricordare che il fatto di imporre ad un proprietario fondiario opposto alla caccia per i motivi etici l’obbligo di tollerare ne l’esercizio sulle sue terre è di natura tale da rompere appena l’equilibro che deve essere predisposto tra le protezioni del diritto di proprietà e le esigenze dell’interesse generale ed a fare pesare sul proprietario riguardato un carico sproporzionato, incompatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
d) Applicazione di questi principi al caso di specie
81. Resta a determinare se, siccome l’ha avanzato il Governo, la situazione che risulta dalle disposizioni della legge federale sulla caccia, come applicate nello specifico, differisci significativamente della situazione di fatto e di diritto che prevaleva rispettivamente in Francia ed in Lussemburgo all’epoca considerata nei cause Chassagnou e Schneider, precitate, e, nell’affermativa, se le differenze in questione sono sufficientemente importanti per fare concludere alla mancanza di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 nelle circostanze particolari dello specifico.
82. Per questo fare, la Corte esaminerà gli obiettivi delle leggi in gioco, la loro applicazione territoriale, le eccezioni possibili all’adesione obbligatoria ad un’associazione di caccia e la questione dell’indennizzo.
i. Obiettivi generali
83. La Corte osserva al primo colpo che gli obiettivi della legislazione tedesca sulla caccia sono enunciati 1 §§ all’articolo 1 e 2 della legge federale sulla caccia, paragrafo 27 sopra. Si tratta in particolare della gestione del patrimonio cinegetico che prevede lei stessa a conservare delle popolazioni di selvaggina variata ed in buona salute ad un livello compatibile con la manutenzione delle terre e la cultura locale ed ad impedire che la selvaggina non causa dei danni. La Corte prende anche nota dell’argomento del Governo secondo che la caccia ha anche per scopo di prevenire la propagazione delle malattie animali. Parimenti, uno dei principali obiettivi del legge Verdeille in Francia era di favorire un “sfruttamento razionale della caccia, pure garantendo il rispetto dell’ambiente” (Chassagnou, precitata, § 78. La legge del Lussemburgo perseguiva degli obiettivi comparabili, a sapere “la gestione razionale del patrimonio cinegetico ed il mantenimento dell’equilibrio ecologico” (Schneider, precitata, § 34.
84. La Corte osserva inoltre che, alla differenza del legge Verdeille in Francia, la legge federale tedesca sulla caccia non sembra avere principalmente per scopo di servire gli interessi dei cacciatori (confrontare con Chassagnou, precitata, § 106), ma imponi alle persone che praticano privatamente la caccia di contribuire alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, paragrafo 55 sopra. Ciò che è, questa legge concede ai cacciatori certi dritti, come quello di inseguire la selvaggina e di acquisire ne la proprietà, articolo 1 § 1 della legge federale sulla caccia-paragrafo 27 sopra. Ad ogni modo, la Corte stima che, anche se la legge sulla caccia contempla degli obblighi, non ne rimane meno che in Germania la caccio è praticata principalmente dagli individui a titolo di libertà, tutto come era il caso in Francia ed in Lussemburgo.
85. Avuto riguardo a ciò che precede, la Corte conclude che gli obiettivi previsti dalla legge tedesca non sono significativamente differenti di quelli che inseguivano le leggi francesi e del Lussemburgo precedentemente esaminate da lei.
ii. Superficie territoriale ed eccezioni all’obbligo di aderire ad un’associazione di caccia
86. La Grande Camera nota anche che la camera ed il Governo hanno legato un peso particolare all’argomento secondo che la legge tedesca sulla caccia si applica su tutto il territorio nazionale, paragrafi 43 e 56 sopra. Nota che il legge Verdeille si applicava a 29 dei 93 dipartimenti francesi riguardati e che era possibile estendere ne l’applicazione all’insieme del territorio francese (Chassagnou, precitata, §§ 78 e 84. In Lussemburgo come in Germania, la legge si applicava, in principio, su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, dalla riforma del sistema federale tedesca entrata in vigore nel 2006, i Länder hanno la possibilità di regolamentare la caccia scostandosi della legge federale, articolo 72 della Legge fondamentale -paragrafo 25 sopra, anche se hanno scelto finora di conservare il sistema della caccia su tutte le terre che si prestano, paragrafo 58 sopra.
87. Queste tre leggi contemplano, o contemplavano, delle eccezioni territoriali per i terreni chiusi. In virtù dell’articolo 6 della legge federale sulla caccia, la caccia è sospesa sui terreni che non fanno parte di un distretto di caccia, le enclave-paragrafo 28 sopra, anche se resta possibile di incorporarli in un distretto di caccia che esiste, paragrafi 58 e 67 sopra. Si trova altre eccezioni nella vecchia legge francese e nella reale legge tedesca per le riserve naturali e le riserve di caccia (Chassagnou, precitata, § 58, e paragrafo 31 sopra, e nella vecchia legge del Lussemburgo per le case ed i giardini (Schneider, precitata, § 19. Nelle leggi francesi e del Lussemburgo, le strade e le strade ferrate erano escluse anche dei distretti di caccia (Chassagnou, precitata, § 46, e Schneider, precitata, § 19.
88. In ciò che riguarda le esenzioni personali, la legge francese escludeva i beni dello stato e non imponeva ai proprietari delle grande tenute di appartenere ad un’associazione di caccia (Chassagnou, precitata, § 116. Appare inoltre che questi grandi proprietari non erano obbligati di cacciare o di tollerare la caccia sulle loro terre (Chassagnou, precitata, § 92. Parimenti, la legge del Lussemburgo escludeva dei distretti di caccia tutti i terreni privati che appartengono alla Corona (Schneider, precitata, § 53. La legge tedesca sulla caccia è in quanto a lei applicabile dello stesso modo ai beni privati ed ai beni pubblici, paragrafo 30 sopra. C’è però una differenza di trattamento secondo la taglia del terreno, paragrafi 29 e 30 sopra.
89. Avuto riguardo a ciò che precede, la Corte stima che le differenze su questi punti tra le leggi comparate non saprebbero essere considerate come determinanti. L’applicazione della legge del Lussemburgo sulla totalità del territorio nazionale non l’ha impedita di concludere alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 nel causa Schneider. Si potrebbe derivare la stessa conclusione per la Germania dato che, dal 1 settembre 2006, i Länder sono competenti per legiferare in materia di caccia e sono dunque oramai liberi di adottare delle regole differenti in questa tenuta. Si può dedurre che la pratica della caccia non deve essere regolata necessariamente in modo uniforme su tutto il territorio federale.
iii. Indennizzo dei proprietari fondiari
90. In ciò che riguarda in compenso l’indennizzo dei proprietari fondiari della pratica della caccia sulle loro terre, la Corte nota che la legge francese non accordava ai proprietari opposti alla caccia di indennizzo finanziario per l’obbligo di tollerare questa attività ma permetteva a tutti i membri di un’associazione di caccia di cacciare sull’insieme del territorio di questa (Chassagnou, precitata, § 82, mentre la legge tedesca contempla, siccome lo faceva la legge del Lussemburgo, la ridistribuzione proporzionale ai membri dell’associazione degli utili della locazione del diritto di caccia. Nella causa del Lussemburgo, la proprietaria richiesta aveva diritto a 3,25 EUR con anno (Schneider, precitata, § 49. In Germania, l’indennizzo è accordato solamente su domanda espressa ed appare ad ogni modo molto limitata, paragrafi 53 e 62 sopra. Infine, come la legge del Lussemburgo lo contemplava, la legge tedesca dispone che i proprietari hanno diritto ad essere indennizzati dei danni che causerebbero loro la selvaggina o l’esercizio della caccia (Schneider, precitata, § 37, e paragrafo 32 sopra.
91. Appare che nello specifico il richiedente non ha chiesto ad essere indennizzato, siccome ne aveva il diritto in virtù della legge tedesca, dell’obbligo nella quale si trovava di tollerare la caccia sulle sue terre. Ciò che è, la Corte stima che si accorda male con la nozione stessa di rispetto di un’obiezione etica di imporre alla persona riguardata di chiedere alle autorità un indennizzo di ciò che forma la sorgente stessa della sua obiezione. Uguale passo potrebbe in si passare per incompatibile con le convinzioni etiche in questione, paragrafi 12 e 53 sopra. Di più, per le ragioni di principio, la Corte prova delle reticenze dinnanzi all’argomento secondo che potrebbero essere scambiate contro un’indennità annua supposta compensare la perdita dell’uso del bene delle convinzioni personali profondamente si radicate, indennità che appare ad ogni modo molto modico (vedere, mutatis mutandis, Schneider, precitata, § 49.
92. Infine, la Corte osserva che la legge federale sulla caccia non permette per niente di tenere conto delle convinzioni etiche dei proprietari opposti alla caccia. Stima che i documenti prodotti dal Governo, paragrafo 24 sopra,-secondo che le terre del richiedente sarebbero affittate ad un agricultrice che li utilizzerebbe per alzare del bestiame destinato all’abbattimento-non sono sufficienti per gettare il dubbio sulla serietà delle convinzioni del richiedente, perché l’opposizione alla caccia non può essere assimilata all’opposizione all’abbattimento di animali per la consumazione umana. Di più, alla luce degli elementi di cui dispone, la Corte non vede di ragioni di mettere in questione la veracità dell’affermazione dell’interessato secondo la quale non ha visto mai di bestiame sulle sue terre, non ha dato mai l’autorizzazione di utilizzarli all