TERZA SEZIONE
CAUSA HĂBĂGĂU C. ROMANIA
( Richiesta no 47166/06)
SENTENZA
STRASBURGO
19 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Hăbăgău c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 dicembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 47166/06) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. P. H. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 14 novembre 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 3 gennaio 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1942 e risiede a Bîrsana.
5. Con un giudizio definitivo del 23 dicembre 2003, il tribunale di prima istanza di Sighetu-Marmaþiei fece diritto all’azione del richiedente e di sua moglie, H.I, ed ordinò la ricostituzione del loro diritto di proprietà su un terreno adibito a bosco di 1,47 ettari nel perimetro del comune di Bîrsana di cui 0,88 ettari nel sito chiamato Dosu Mare e 0,59 ettari nel sito chiamato Gura Luncii.
6. Con un giudizio definitivo del 23 novembre 2004, il tribunale di prima istanza di Sighetu-Marmatiei condannò la commissione locale di Bîrsana a mettere il richiedente e H.I. in possesso del terreno in causa, e la commissione dipartimentale di Maramureş a rilasciare loro il titolo di proprietà, sotto pena di penale per giorno di ritardo.
7. Il 7 febbraio, il 10 e il 25 ottobre 2005 e il 25 gennaio 2006, il richiedente chiese alle autorità amministrative competenti di eseguire il giudizio definitivo del 23 dicembre 2003.
8. Il 13 giugno 2006, la commissione locale di Bîrsana convocò il richiedente e H.I. per metterli in possesso dei terreni menzionati nel giudizio definitivo del 23 dicembre 2003.
9. Per ciò che riguarda il dritto del terreno nel sito chiamato Dosu Mare, la commissione locale propose al richiedente ed a H.I. di metterli in possesso di 5720 m² di terreno boscoso, il restante essendo già stato assegnato a P.I. Il 20 giugno 2006, un verbale fu redatto a questo effetto ma il richiedente e H.I. rifiutarono.
10. Per ciò che riguarda il dritto del terreno situato chiamato Gura Luncii, risulta da un verbale del 1 luglio 2006 che il richiedente e H.I. hanno negato di spostarsi in questo luogo per essere messi in possesso di un terreno di 0,57 ettari. Risulta dalla dichiarazione dell’esperto topografo che senza l’aiuto del richiedente, non poteva identificare e non poteva misurare il terreno richiesto da questo ultimo.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
11. I brani pertinenti della legge no 18/1991 sul fondo finanziario sono presentati nella causa Sabin Popescu c. Romania (nº 48102/99, §§ 42-46, 2 marzo 2004,). Inoltre, le disposizioni legali relative al rilascio di un titolo di proprietà su un terreno a nome di tutti gli eredi avendo sollecitato, in virtù della legge no 18/1991, la ricostituzione del diritto di proprietà di cui avevano beneficiato i loro genitori sono descritte nella sentenza Burlacu ed altri c. Romania (no 3041/04, § 15, 17 luglio 2008,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
12. Il richiedente adduce che l’inadempienza del giudizio definitivo del 23 dicembre 2003 del tribunale di prima istanza di Sighetu-Marmaþiei ha infranto il suo diritto di accesso ad un tribunale, come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così come il suo diritto al rispetto dei suoi beni, come garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
13. Gli articoli invocati sono formulati così:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
14. La Corte constata che questi motivi di appello non sono manifestamente mal fondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontrano nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararli ammissibili.
B. Sul merito
15. Il Governo considera che nello specifico l’inadempienza del giudizio definitivo in causa è dovuta al rifiuto ingiustificato del richiedente di accettare i terreni proposti. Secondo lui, le autorità non sono restate inattive e hanno fatto i passi necessari per il collocamento in possesso del richiedente. Nota anche che il terreno situato nel sito chiamato Gura Luncii non può essere identificato senza la cooperazione del richiedente.
16. Il richiedente si oppone a questa tesi. Chiede il suo collocamento in possesso del terreno appartenuto ai suoi predecessori che considera di una migliore qualità, e che è stato assegnato a P.I.
17. La Corte ricorda che, nella presente causa, sebbene il richiedente abbia ottenuto, il 23 dicembre 2003, una decisione interna definitiva che ordinava la ricostituzione del suo diritto di proprietà su un terreno boscoso di 1,47 ettari, e che abbia fatto, in seguito, dei passi in vista dell’esecuzione, questa decisione non è stata eseguita integralmente, né annullata o modificata in seguito all’esercizio di una via di ricorso prevista dalla legge.
18. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevano delle questioni simili a quella del caso di specie e ha constatato la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere, tra molte altre, Tacea c. Romania, no 746/02, 29 settembre 2005, Dragne ed altri c. Romania, no 78047/01, 7 aprile 2005 e Gavrileanu c. Romania, no 18037/02, 22 febbraio 2007).
19. La Corte nota che nello specifico il giudizio definitivo del 23 dicembre 2003 ordinava la ricostituzione del diritto di proprietà del richiedente e di sua moglie su un terreno di 1,47 ettari dentro al perimetro del comune di Bîrsana di cui 0,88 ettari nel sito chiamato Dosu Mare e 0,57 ettari nel sito chiamato Gura Luncii, senza fissare tuttavia l’area esatta dei terreni, essendo la commissione locale competente a questo fine. Quindi, il richiedente non può invocare il giudizio definitivo del 23 dicembre 2003 precitato per chiedere il suo collocamento in possesso dell’area appartenuta ai suoi predecessori.
20. La Corte rileva che è solamente il 13 giugno 2006, che la commissione locale ha fatto i primi passi per eseguire il giudizio definitivo del 23 dicembre 2003.
21. Per ciò che riguarda il dritto del terreno nel sito chiamato Gura Luncii, la Corte osserva che il richiedente ha negato di spostarsi sul terreno per essere messo in possesso. Nota anche che in mancanza di cooperazione del richiedente, i periti sono nell’impossibilità di identificare il terreno chiesto dall’interessato e di prendere le misure, trovandosi le autorità quindi nell’impossibilità di redigere un verbale di collocamento in possesso e di rilasciare un titolo di proprietà su questo terreno. In queste circostanze, la Corte considera che le autorità hanno fatto i passi necessari per fare eseguire il giudizio del 23 dicembre 2003 nella sua parte concernente il terreno di 0,57 ettari situati nel sito chiamato Gura Luncii.
22. Tuttavia, la Corte ricorda che ha considerato già che l’omissione delle autorità di conformarsi in un termine ragionevole ad una decisione definitiva può provocare una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, soprattutto quando l’obbligo di fare eseguire la decisione in causa appartiene ad un’autorità amministrativa (vedere, mutatis mutandis, Metaxas c. Grecia, no 8415/02, § 26, 27 maggio 2004, Timofeyev c,. Russia, no 58263/00, §§ 41-42, 23 ottobre 2003, e Dubenko c. Ucraina, no 74221/01, § 36, 11 gennaio 2005). Nello specifico, dopo il 1 luglio 2006, la commissione locale non può essere ritenuta per responsabile per il ritardo nell’esecuzione del giudizio del 23 dicembre 2003 nella sua parte concernente il terreno di 0,57 ettari. Tuttavia, prima di questa data, la Corte considera che il ritardo nell’esecuzione era imputabile alle autorità locali e non al richiedente.
23. Per ciò che riguarda il diritto del terreno del sito chiamato Dosu Mare, la Corte constata che le autorità hanno fatto dei passi per mettere il richiedente in possesso solamente di una parte del terreno, ossia 5720 m². Se è pronta ad accettare il fatto che la proposta fatta al richiedente di essere messo in possesso del terreno adibito a bosco di 5720 m² costituisce un’esecuzione parziale del giudizio del 23 dicembre 2003, non ne resta meno che questa esecuzione è stata tardiva. Inoltre, nota che a questo giorno, il giudizio del 23 dicembre 2003 resta ineseguito nella sua parte che riguarda una parte del terreno situato a Dosu Mare, ossia 3080 m² sui 0,88 ettari.
24. Alla luce di ciò che precede e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico lo stato, tramite i suoi organi specializzati, non ha esposto tutti gli sforzi necessari per fare eseguire con celerità ed integralmente il giudizio definitivo del 23 dicembre 2003 del tribunale dipartimentale di Sighetu-Marmaţiei favorevole al richiedente.
25. Pertanto, c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
27. Il richiedente chiede il suo collocamento in possesso del terreno in causa, più in particolare sulla vecchia area. A difetto di tale restituzione, sollecita 60 000 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale rappresentante il valore degli alberi presumibilmente tagliati sul terreno in causa. Richiede anche 40 000 EUR a titolo del danno morale che avrebbe subito.
28. Il Governo considera che le autorità hanno fatto i passi necessari per eseguire il giudizio del 23 dicembre 2003 e hanno fatto delle offerte al richiedente che le ha rifiutati. Fornisce un documento emesso dalla camera dei notai di Cluj del 22 settembre 2008 secondo cui il prezzo minimo di vendita di un m² di foresta nel comune di Bîrsana può andare da 1,5 EUR a 5 EUR. Il Governo nota anche che il richiedente non ha giustificato in nessun modo la sua richiesta fatta a titolo della mancanza a guadagnare e stima che un’eventuale constatazione di violazione potrebbe costituire un risarcimento sufficiente del danno morale presumibilmente subito dal richiedente.
29. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellare ne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si può la situazione anteriore a questa (Metaxas, precitato, § 35 ed Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI.
30. La Corte nota che nello specifico, il richiedente non è solo titolare del diritto di vedere eseguire il giudizio definitivo del 23 dicembre 2003, essendo anche sua moglie in diritto di vedersi ricostituire il diritto di proprietà sui terreni in causa. Però, tenuto conto del legame matrimoniale che esiste tra il richiedente e H.I, per il fatto che non c’è nella pratica nessun elemento che permetta di conoscere la volontà di questa ultima in quanto all’esercizio del suo diritto di proprietà, o ancora la sua quota e che beneficia poi del diritto comune per regolare le eventuali dispute tra loro (Burlacu ed altri, precitata, §15) la Corte deciderà la richiesta del danno patrimoniale, come se il richiedente fosse l’unico titolare del giudizio definitivo del 23 dicembre 2003 (mutatis mutandis Luminiþa-Antoaneta Marinescu c. Romania, no 32174/02, § 45, 31 marzo 2009).
31. Così, stima, nelle circostanze dello specifico, che l’esecuzione integrale del giudizio definitivo del 23 dicembre 2003, più in particolare nella sua parte concernente la differenza di terreno situato a Dosu Mare, ossia il collocamento in possesso di 3080 m² sui 0,88 ettari dovuti, porrebbe per quanto possibile il richiedente in una situazione che equivale a quella in cui si troverebbe se le esigenze degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate.
32. A difetto per lo stato convenuto di procedere a simile esecuzione, la Corte decide, tenuto conto delle informazione di cui dispone, che dovrà versare all’interessato, per danno patrimoniale, la somma di 9 200 EUR.
33. Però, trattandosi della mancanza a guadagnare sollecitato dal richiedente, la Corte osserva che l’interessato non ha corredato le sue pretese dei giustificative pertinenti. Quindi, la Corte non potrebbe speculare sul valore della mancanza a guadagnare. Non c’è dunque luogo di accordare al richiedente un’indennità a questo titolo (Dragne ed altri c. Romania (soddisfazione equa), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006).
34. In più, la Corte stima che il richiedente ha subito un danno morale in particolare a causa della frustrazione provocata dall’impossibilità di vedere eseguire integralmente il giudizio reso a suo favore e che questo danno non è compensato sufficientemente da una constatazione di violazione.
35. In queste circostanze, avuto riguardo all’insieme degli elementi che si trovano in suo possesso e, deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna al richiedente 3 000 EUR a titolo di danno morale.
B. Oneri e spese
36. Il richiedente chiede, senza fornire dei giustificativi, 15 000 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e dinnanzi alla Corte.
37. Il Governo nota che il richiedente non ha presentato dei giustificativo per supportare la sua richiesta.
38. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto del fatto che il richiedente non ha supportato per niente la sua richiesta, nessuna somma sarà accordata a questo titolo.
C. Interessi moratori
39. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve eseguire integralmente il giudizio definitivo del 23 dicembre 2003 del tribunale di prima istanza di Sighetu-Marmaþiei, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione;
b) che a difetto, lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 9 200 EUR (novemila due cento euro) per danno patrimoniale, da convertire nella moneta nazionale dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
c) che ad ogni modo, lo stato convenuto deve versare al richiedente 3 000 EUR (tremila euro) per danno morale, da convertire nella moneta nazionale dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
d) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente