SECONDA SEZIONE
CAUSA GÜRKAN (YAVAŞ) C. TURCHIA
(Richiesta no 34294/04)
SENTENZA
STRASBURGO
23 febbraio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Gürkan (Yavaş) c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popoviæ, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 2 febbraio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 34294/04) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra P. G. (Y.) (“la richiedente”), ha investito la Corte il 19 luglio 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. La richiedente è rappresentata da N. Y., avvocato ad Istanbul. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il 23 ottobre 2008, la presidentessa della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. La richiedente è nata nel 1960 e risiede ad Istanbul.
5. Il 2 maggio 1991, la richiedente citò una cooperativa di costruzione immobiliare dinnanzi alla corte d’appello di Bakırköy (“il tribunale”). Chiese affinché questa ultima fosse costretta ad eseguire i suoi obblighi contrattuali, ossia la consegna di un appartamento.
6. L’ 8 novembre 1995, il tribunale constatò l’impossibilità patrimoniale di costringere la debitrice ad ubbidire, essendo stato venduto l’appartamento in questione ad un terzo. La richiedente chiese allora un risarcimento equivalente sotto forma di danni ed interessi abbinati ad interessi moratori al tasso legale.
7. L’ 11 novembre 1996, il tribunale aderì parzialmente alla richiesta della richiedente e condannò la cooperativa a pagarle 400 000 000 lire turche (“TRL”), abbinati ad interessi moratori al tasso legale. Ventinove udienze ebbero luogo in questa prima parte del procedimento.
8. Il 31 marzo 1997, la Corte di cassazione annullò questo giudizio.
9. Il 20 febbraio 2001, il tribunale assegnò alla richiedente un’indennità leggermente inferiore a quella inizialmente assegnata, sempre abbinata ad interessi moratori al tasso legale. Il tribunale tenne ventitre udienze in questa seconda parte del procedimento.
10. Il 2 luglio 2001, deliberando su ricorso formato dalla cooperativa, la Corte di cassazione annullò il giudizio di prima istanza per errore nel metodo di calcolo dell’indennità.
11. In un rapporto datato 12 ottobre 2002, i periti valutarono il danno subito dalla richiedente a 80 089 350 TRL. In seguito alla contestazione di questo rapporto da parte della richiedente, il tribunale ordinò una nuova stima. Il secondo rapporto fu depositato il 24 settembre 2003.
12. All’udienza dell’ 8 ottobre 2003, la richiedente contestò anche questo ultimo rapporto. Addusse di avere subito inoltre una perdita complementare in ragione del deprezzamento del suo credito, visto la disparità tra il tasso di inflazione ed il tasso legale, e chiese il risarcimento di questo danno sul fondamento dell’articolo 105 del codice degli obblighi senza saldare tuttavia gli oneri di procedimento ivi afferenti.
13. All’epoca della quattordicesima udienza tenuta il 12 gennaio 2004, l’avvocato del richiedente indicò che non si era potuto intrattenere con la sua cliente per decidere del versamento degli oneri di procedimento e chiese una proroga.
Al termine di questa udienza, il tribunale accordò alla richiedente 80 089 350 TRL, abbinato ad interessi al tasso legale. In quanto alla richiesta relativa al danno eccedentario, rilevò che la richiedente non aveva saldato gli oneri di procedimento e considerò che le era lecito introdurre un’azione distinta sul fondamento dell’articolo 105 del codice degli obblighi.
Durante tutto il procedimento, il consigliere della richiedente si fece scusare a sei riprese.
14. Il 2 aprile 2004, in mancanza di ricorso in cassazione, questo giudizio diventò definitivo.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
15. L’articolo 105 del codice degli obblighi contempla:
“Quando il danno subito dal creditore supera gli interessi moratori, il debitore è tenuto a ripararlo, salvo se dimostra che nessuna mancanza gli è imputabile.
Se il danno eccedentario è suscettibile di essere valutato immediatamente, il giudice può fissare l’importo quando delibera al merito. “
IN DIRITTO
16. La richiedente adduce che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
17. Il Governo si oppone a questa tesi. Sostiene che la richiedente ha contribuito all’allungamento del procedimento nella misura in cui non ha seguito la causa con zelo. Il suo consigliere si è fatto scusare a più riprese e ha chiesto numerosi prolungamenti del termine. Aggiunge che l’ 8 novembre 1995, la richiedente ha modificato l’oggetto dell’istanza e che il tribunale ha dovuto procedere ad un nuovo esame della causa.
18. La Corte nota che il periodo da considerare è cominciato il 2 maggio 1991 con l’immissione nel processo del tribunale e si è concluso il 2 aprile 2004. È durata quasi tredici anni, per due gradi di giurisdizione e cinque istanze, dunque.
19. Constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità.
20. La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di un procedimento si rivaluta secondo le circostanze della causa ed avuto riguardo ai criteri consacrati dalla sua giurisprudenza, in particolare la complessità della causa, il comportamento del richiedente e quello delle autorità competenti così come la posta della controversia per gli interessati (vedere, tra molte altre, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso di specie e ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Frydlender, precitata). Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. In particolare, non stima che il comportamento della richiedente abbia contribuito indebitamente all’allungamento del procedimento. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico la durata del procedimento controverso è eccessiva e non risponde all’esigenza del “termine ragionevole.”
21. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
22. La richiedente sostiene anche che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei suoi beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1. Si lamenta della perdita di valore dell’indennità che le è stata assegnata in ragione dell’insufficienza degli interessi moratori rispetto al tasso dell’inflazione.
23. Il Governo eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne, in mancanza per la richiedente di avere formato un ricorso in cassazione. Sul merito, fa notare che le giurisdizioni erano legate dall’istanza della richiedente.
24. Secondo la richiedente, i crediti sulle cooperative possono essere solamente abbinati al tasso legale.
25. La Corte nota che la corte d’appello ha abbinato l’indennità accordata alla richiedente ad interessi moratori al tasso legale conformemente alla richiesta dell’interessata (paragrafo 6 sopra) e che il suo giudizio non è stato oggetto di un ricorso in cassazione. Inoltre, osserva che una via legale si offriva alla richiedente nella misura in cui si lamentava di avere subito un danno eccedentario in ragione della disparità tra il tasso degli interessi moratori e quello dell’inflazione. Difatti, il ricorso previsto dall’articolo 105 del codice degli obblighi prevede il risarcimento del danno subito al di là di quello che si trova compensato dagli interessi moratori (vedere, a contrario, Aka c. Turchia, 23 settembre 1998, §§ 20 in fine e 36, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-VI, per un’applicazione di questa disposizione in materia di espropriazione).
Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che questo motivo di appello è manifestamente mal fondato e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
26. Resta la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione. La richiedente richiede 80 000 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale che avrebbe subito di cui 10 000 EUR per gli oneri e le spese, e 20 000 EUR a titolo del danno morale.
27. Il Governo contesta queste pretese.
28. La Corte non vede alcun legame di causalità tra la violazione constatata ed il danno patrimoniale addotto e respinge questa domanda.
In compenso, stima che la richiedente ha subito un torto morale certo. Deliberando in equità, le accorda 9 500 EUR a questo titolo, abbinato ad interessi moratori ricalcati sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
Trattandosi degli oneri e delle spese, la richiedente non fornisce nessun giustificativo. Di conseguenza, la Corte respinge la richiesta presentata a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dalla durata eccessiva del procedimento ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 9 500 EUR (novemila cinque cento euro) da convertire in lire turche al tasso applicabile in data dell’ordinamento, per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 23 febbraio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa