Conclusione Radiazione dal ruolo (soluzione della controversia, art. 41)
SECONDA SEZIONE
CAUSA GÜNAYDIN TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ C. TURCHIA
(Richiesta no 71831/01)
SENTENZA
( Soddisfazione equa – ordinamento amichevole)
STRASBURGO
21 giugno 2011
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Günaydın Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa,
Danutë Jočienė,
Davide Thór Björgvinsson, Dragoljub Popović, Andrįs Sajó,
Işıl Karakaş, Guido Raimondi, giudici, e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 31 maggio 2011,
Rende la sentenza che ha adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 71831/01) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui una società anonima di dritto turco, OMISSIS (“la società richiedente”), aveva investito la Corte l’ 11 aprile 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 2 giugno 2009 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che nello specifico, il trasferimento senza indennizzo della proprietà di Villa Zarifi al Tesoro pubblico non poteva essere qualificato come sufficientemente prevedibile e non era, di conseguenza, compatibile col principio di legalità; ha concluso anche alla violazione del diritto al rispetto dei beni dell’interessata allo sguardo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Günaydın Turizm Ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi c. Turchia, no 71831/01, §§ 106 e 107, 2 giugno 2009).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, la società richiedente richiedeva, a titolo principale, la restituzione di Villa Zarifi così come il versamento di un importo di 5 500 000 euro (EUR), abbinato ad interessi moratori, per il compenso della perdita di redditi locativi subiti dal 16 febbraio 1995. A titolo accessorio, chiedeva il versamento di un’indennità equivalente al valore reale minimo del bene controverso, o 10 060 475 EUR, più la somma suddetta relativa alla perdita addotta di redditi locativi.
Inoltre, la società richiesta richiedeva 1 000 000 EUR per il danno morale che avrebbe subito il suo fondatore e socio principale, il Sig. OMISSIS (ibidem, §§ 111-113).
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41, la Corte l’ha riservata e ha invitato le parti a sottoporle per iscritto, entro sei mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 119, e punto 4 del dispositivo). Questo termine fu prorogato in seguito, a più riprese, tenuto conto della complessità dei negoziati che si imponevano ai fini di un ordinamento amichevole della causa.
5. Il 29 marzo 2011, il Governo ha informato la Corte -documenti ufficiali in appoggio-di essere arrivato ad un accordo, ai termini del quale la proprietà del bene che è stata oggetto della sentenza al principale erano stati trasferiti alla società richiedente ed il debito di questa verso il Tesoro pubblico per occupazione illecita di suddetto bene (ibidem, § 36) era stato cancellato.
6. Il 5 aprile 2011, la Corte ha ricevuto, da parte della società richiedente, la seguente dichiarazione, intitolata “Conferma della risoluzione amichevole della controversia”,:
“Nella cornice della sentenza del 02.06.2009 della Corte ed in virtù dell’articolo 41 della Convenzione relativa alla questione della soddisfazione equa, confermiamo di essere giunti ad un accordo, [ai termini del quale] il bene immobiliare oggetto della nostra richiesta c’è stato restituito dal Tesoro pubblico ed il nostro debito per occupazione indebita dei luoghi è stato annullato, e che, di conseguenza, le nostre richieste a titolo dell’articolo 41 della Convenzione sono state soddisfatte e che la nostra causa è chiusa in modo amichevole dunque “
IN DIRITTO
7. Dalla sua sentenza al principale, la Corte è stata informata che la controversia è stata decisa tra il Governo e le società richiedente, in quanto alle pretese di questa ultima a titolo dell’articolo 41 della Convenzione.
Tenuto conto delle misure adeguate adottate dal Governo e della dichiarazione della parte richiedente, la Corte constata che l’accordo in questione si analizza in un ordinamento amichevole che riveste certo un carattere equo ai sensi dell’articolo 75 § 4 del suo ordinamento, e che si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, articoli 37 § 1 in fine della Convenzione e 62 § 3 dell’ordinamento.
8. Perciò, la Corte ne prende atto e stima appropriato cancellare il restante della causa dal suo ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di cancellare il restante della causa dal ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 21 giugno 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Francesca Tulkens
Cancelliere Presidentessa