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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE GUERRERA ET FUSCO c. ITALIE (R?v.)

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, 06, P1-1
Numero: 40601/98/2003/rev
Stato: Italia
Data: 2003-07-31 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale onere e spese
PRIMA SEZIONE
Causa GUERRERA e FUSCO c. ITALIA
( Richiesta no 40601/98)
SENTENZA
(revisione1)
STRASBURGO
31 luglio 2003
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.

Nella causa Guerrera e Fusco c. Italia (domanda di revisione della sentenza del 3 aprile 2003)
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da
La Sig.ra F. Tulkens, presidentessa,
Sigg.. L. Ferrari Bravo, G. Bonello, P. Lorenzen, il Sig.re N. Vaji?,
S. Botoucharova, E. Steiner, giudici, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio l? 8 luglio 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini italiani, la Sig.ra Sig. G. ed il Sig. P. F. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo il 6 settembre 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). I richiedenti sono rappresentati da S. D. N. D. Sig., avvocato a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dai suoi agenti successivi, rispettivamente Sigg.. U. Leanza ed I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente Sigg.. V. Esposito e F. Crisafulli.
2. Con una sentenza del 3 aprile 2003, la Corte ha giudicato che non c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e che c’era stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione in ragione della durata del procedimento. La Corte aveva deciso anche di assegnare ad ogni richiedente 15 000 euro (EUR) per danno morale e 1 250 EUR per oneri e spese ed aveva respinto le domande di soddisfazione equa per il surplus.
3. Il 15 aprile 2003, l’avvocato dei richiedenti inform? la Corte che aveva appreso tardivamente che la Sig.ra M. G. era deceduta il 20 gennaio 2003. Perci?, a questa data, l’avvocato chiedeva alla Corte di rivedere la sentenza del 3 aprile 2003 affinch? il Governo potesse pagare le somme accordate al richiedente ai suoi eredi.
4. Il 22 maggio 2003, la Corte ha esaminato la domanda di revisione della sentenza, per ci? che riguarda la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione e ha deciso di accordare al Governo un termine di tre settimane per presentare delle eventuali osservazioni. Queste sono giunte alla Corte il 19 giugno 2003.
IN DIRITTO
5. L’avvocato del richiedente ha chiesto alla Corte di rivedere la sentenza del 3 aprile 2003 tenuto conto del decesso della Sig.ra G. anteriore la sua adozione.
6. L’avvocato ha comunicato alla Corte i nomi degli eredi della defunta la Sig.ra Sig. G.: Il Sig. P. F., la Sig.ra A. F. e la Sig.ra Sig. L. F..
7. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2003, il Governo ha dichiarato che non desiderava fare nessuna osservazione in quanto alla domanda di revisione.
8. La Corte stima che c’? luogo di rivedere la sentenza del 3 aprile 2003 perci? che riguarda la Sig.ra M. G. con applicazione dell’articolo 80 del suo ordinamento che, nelle sue parti pertinenti, ? formulato cos?:
“In caso di scoperta di un fatto che, con la sua natura, avrebbe potuto esercitare gi? un’influenza decisiva sulla conclusione di una causa decisa e che, all’epoca della sentenza, era sconosciuto dalla Corte e non poteva essere conosciuto ragionevolmente da una parte, questa ultima pu? investire la Corte di una domanda di revisione della sentenza di cui si tratta. (…) “
9. Decide perci? che c’? luogo di ripartire tra gli eredi le somme accordate precedentemente alla Sig.ra M. G., il che fa 5 000 EUR per danno morale e 416,66 EUR per oneri e spese a ciascuno.
10. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
Stabilisce di rivedere la sentenza del 3 aprile 2003 in quanto all’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione per ci? che riguarda la Sig.ra M. G.;
perci?
Stabilisce che lo stato convenuto deve versare ad ogni erede della defunta richiedente la Sig.ra M. G., il Sig. P. F., la Sig.ra A. F. e la Sig.ra Sig. L. F., nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza rivista sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 5 000 EUR, cinquemila euro, per danno morale e 416,66 EUR, quattro cento sedici euro sessantasei centesimi, per oneri e spese e che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 31 luglio 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Francesca Tulkens
Greffier aggiunge Presidentessa
1 revisione della sentenza del 3 aprile 2003.

SENTENZA GUERRERA E FUSCO C. ITALIA

SENTENZA GUERRERA E FUSCO C. ITALIA

Testo Tradotto

Conclusion Pr?judice moral – r?paration p?cuniaire ; Remboursement partiel frais et d?pens
PREMI?RE SECTION
AFFAIRE GUERRERA et FUSCO c. ITALIE
(Requ?te no 40601/98)
ARR?T
(r?vision)1
STRASBOURG
31 juillet 2003
Cet arr?t deviendra d?finitif dans les conditions d?finies ? l?article 44 ? 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.  
En l?affaire Guerrera et Fusco c. Italie, (demande en r?vision de l?arr?t du 3 avril 2003),
La Cour europ?enne des Droits de l?Homme (premi?re section), si?geant en une chambre compos?e de
Mme F. Tulkens, pr?sidente,
MM. L. Ferrari Bravo,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
Mmes N. VajiĆ,
S. Botoucharova,
E. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil le 8 juillet 2003,
Rend l?arr?t que voici, adopt? ? cette date :
PROC?DURE
1. A l?origine de l?affaire se trouve une requ?te dirig?e contre la R?publique italienne et dont des ressortissants italiens, Mme M. G. et M. P. F. (? les requ?rants ?), avaient saisi la Commission europ?enne des Droits de l?Homme le 6 septembre 1997 en vertu de l?ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l?Homme et des Libert?s fondamentales (? la Convention ?). Les requ?rants sont repr?sent?s par Me S. D. N. D. M., avocat ? B?n?vent. Le gouvernement italien (? le Gouvernement ?) est repr?sent? par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et par ses co-agents successifs, respectivement MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
2. Par un arr?t du 3 avril 2003, la Cour a jug? qu?il n?y avait pas eu de violation de l?article 1 du Protocole no 1 et qu?il y avait eu violation de l?article 6 ? 1 de la Convention en raison de la dur?e de la proc?dure. La Cour avait ?galement d?cid? d?allouer ? chaque requ?rant 15 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 250 EUR pour frais et d?pens et avait rejet? les demandes de satisfaction ?quitable pour le surplus.
3. Le 15 avril 2003, l?avocat des requ?rants informa la Cour qu?il avait appris tardivement que Mme M. G. ?tait d?c?d?e le 20 janvier 2003. En cons?quence, ? cette date, l?avocat demandait ? la Cour de r?viser l?arr?t du 3 avril 2003 afin que le Gouvernement puisse payer les sommes accord?es ? la requ?rante ? ses h?ritiers.
4. Le 22 mai 2003, la Cour a examin? la demande en r?vision de l?arr?t, pour ce qui concerne la question de l?application de l?article 41 de la Convention et d?cid? d?accorder au Gouvernement un d?lai de trois semaines pour pr?senter d??ventuelles observations. Celles-ci sont parvenues ? la Cour le 19 juin 2003.
EN DROIT
5. L?avocat de la requ?rante a demand? ? la Cour de r?viser l?arr?t du 3 avril 2003 compte tenu du d?c?s de Mme G. avant son adoption.
6. L?avocat a communiqu? ? la Cour les noms des h?ritiers de la d?funte Mme M. G. : M. P. F., Mme A. F. et Mme M. L. F..
7. Dans ses observations du 13 juin 2003, le Gouvernement a d?clar? qu?il ne souhaitait faire aucune remarque quant ? la demande en r?vision.
8. La Cour estime qu?il y a lieu de r?viser l?arr?t du 3 avril 2003 en ce qui concerne Mme M. G. par application de l?article 80 de son r?glement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libell? :
? En cas de d?couverte d?un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence d?cisive sur l?issue d?une affaire d?j? tranch?e et qui, ? l??poque de l?arr?t, ?tait inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement ?tre connu d?une partie, cette derni?re peut (…) saisir la Cour d?une demande en r?vision de l?arr?t dont il s?agit. (…) ?
9. Elle d?cide en cons?quence qu?il y a lieu de r?partir entre les h?ritiers les sommes pr?c?demment accord?es ? Mme M.a G., ce qui fait 5 000 EUR pour dommage moral et 416,66 EUR pour frais et d?pens ? chacun.
10. La Cour juge appropri? de baser le taux des int?r?ts moratoires sur le taux d?int?r?t de la facilit? de pr?t marginal de la Banque centrale europ?enne major? de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L?UNANIMIT?,
D?cide de r?viser l?arr?t du 3 avril 2003 quant ? l?application de l?article 41 de la Convention en ce qui concerne Mme M. G. ;
en cons?quence
Dit que l?Etat d?fendeur doit verser ? chaque h?ritier de la d?funte requ?rante Mme M. G. (M. P. F., Mme A. F. et Mme M. L. F.), dans les trois mois ? compter du jour o? l?arr?t r?vis? sera devenu d?finitif conform?ment ? l?article 44 ? 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 416,66 EUR (quatre cent seize euros soixante-six centimes) pour frais et d?pens et qu?? compter de l?expiration dudit d?lai et jusqu?au versement, ces montants seront ? majorer d?un int?r?t simple ? un taux ?gal ? celui de la facilit? de pr?t marginal de la Banque centrale europ?enne applicable pendant cette p?riode, augment? de trois points de pourcentage.
Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 31 juillet 2003 en application de l?article 77 ?? 2 et 3 du r?glement.
S?ren Nielsen Fran?oise Tulkens
Greffier adjoint Pr?sidente
1 R?vision de l?arr?t du 3 avril 2003.

ARR?T GUERRERA ET FUSCO c. ITALIE

ARR?T GUERRERA ET FUSCO c. ITALIE

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