Conclusione Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale onere e spese
PRIMA SEZIONE
Causa GUERRERA e FUSCO c. ITALIA
( Richiesta no 40601/98)
SENTENZA
(revisione1)
STRASBURGO
31 luglio 2003
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Guerrera e Fusco c. Italia (domanda di revisione della sentenza del 3 aprile 2003)
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da
La Sig.ra F. Tulkens, presidentessa,
Sigg.. L. Ferrari Bravo, G. Bonello, P. Lorenzen, il Sig.re N. Vaji?,
S. Botoucharova, E. Steiner, giudici, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio l? 8 luglio 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini italiani, la Sig.ra Sig. G. ed il Sig. P. F. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo il 6 settembre 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). I richiedenti sono rappresentati da S. D. N. D. Sig., avvocato a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dai suoi agenti successivi, rispettivamente Sigg.. U. Leanza ed I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente Sigg.. V. Esposito e F. Crisafulli.
2. Con una sentenza del 3 aprile 2003, la Corte ha giudicato che non c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e che c’era stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione in ragione della durata del procedimento. La Corte aveva deciso anche di assegnare ad ogni richiedente 15 000 euro (EUR) per danno morale e 1 250 EUR per oneri e spese ed aveva respinto le domande di soddisfazione equa per il surplus.
3. Il 15 aprile 2003, l’avvocato dei richiedenti inform? la Corte che aveva appreso tardivamente che la Sig.ra M. G. era deceduta il 20 gennaio 2003. Perci?, a questa data, l’avvocato chiedeva alla Corte di rivedere la sentenza del 3 aprile 2003 affinch? il Governo potesse pagare le somme accordate al richiedente ai suoi eredi.
4. Il 22 maggio 2003, la Corte ha esaminato la domanda di revisione della sentenza, per ci? che riguarda la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione e ha deciso di accordare al Governo un termine di tre settimane per presentare delle eventuali osservazioni. Queste sono giunte alla Corte il 19 giugno 2003.
IN DIRITTO
5. L’avvocato del richiedente ha chiesto alla Corte di rivedere la sentenza del 3 aprile 2003 tenuto conto del decesso della Sig.ra G. anteriore la sua adozione.
6. L’avvocato ha comunicato alla Corte i nomi degli eredi della defunta la Sig.ra Sig. G.: Il Sig. P. F., la Sig.ra A. F. e la Sig.ra Sig. L. F..
7. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2003, il Governo ha dichiarato che non desiderava fare nessuna osservazione in quanto alla domanda di revisione.
8. La Corte stima che c’? luogo di rivedere la sentenza del 3 aprile 2003 perci? che riguarda la Sig.ra M. G. con applicazione dell’articolo 80 del suo ordinamento che, nelle sue parti pertinenti, ? formulato cos?:
“In caso di scoperta di un fatto che, con la sua natura, avrebbe potuto esercitare gi? un’influenza decisiva sulla conclusione di una causa decisa e che, all’epoca della sentenza, era sconosciuto dalla Corte e non poteva essere conosciuto ragionevolmente da una parte, questa ultima pu? investire la Corte di una domanda di revisione della sentenza di cui si tratta. (…) “
9. Decide perci? che c’? luogo di ripartire tra gli eredi le somme accordate precedentemente alla Sig.ra M. G., il che fa 5 000 EUR per danno morale e 416,66 EUR per oneri e spese a ciascuno.
10. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
Stabilisce di rivedere la sentenza del 3 aprile 2003 in quanto all’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione per ci? che riguarda la Sig.ra M. G.;
perci?
Stabilisce che lo stato convenuto deve versare ad ogni erede della defunta richiedente la Sig.ra M. G., il Sig. P. F., la Sig.ra A. F. e la Sig.ra Sig. L. F., nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza rivista sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 5 000 EUR, cinquemila euro, per danno morale e 416,66 EUR, quattro cento sedici euro sessantasei centesimi, per oneri e spese e che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 31 luglio 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Francesca Tulkens
Greffier aggiunge Presidentessa
1 revisione della sentenza del 3 aprile 2003.
SENTENZA GUERRERA E FUSCO C. ITALIA
SENTENZA GUERRERA E FUSCO C. ITALIA