Conclusione Eccezione preliminare respinta (vittima); Violazione dell’art. 6-1; non-violazione di P1-1; Danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA GUERRERA E FUSCO C. ITALIA
( Richiesta no 40601/98)
SENTENZA
( definitivo)
STRASBURGO
3 aprile 2003
Nella causa Guerrera e Fusco c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
La Sig.ra F. Tulkens, presidentessa,
Sigg.. L. Ferrari Bravo, G. Bonello, P. Lorenzen, il Sig.re N. Vajić,
S. Botoucharova, E. Steiner, giudici, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 7 novembre 2002 e 3 aprile 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, data:
PROCEDIMENTO
1. La causa ? stata deferita alla Corte, dalla Sig.ra M. G. ed il Sig. P. F. (“i richiedenti”), due cittadini italiani, il 15 luglio 1999, in virt? del vecchio articolo 47 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Alla sua origine si trova una richiesta (no 40601/98) diretta contro la Repubblica italiana e in cui i richiedenti avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 6 settembre 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione.
3. I richiedenti adducevano un attentato al loro diritto al rispetto dei beni in ragione dell’espropriazione del loro terreno e della durata del procedimento di indennizzo relativo ( articolo 1 del Protocollo no 1 ed articolo 6 ? 1 della Convenzione).
4. Il 27 ottobre 1998, la Commissione ha dichiarato la richiesta ammissibile. Nel suo rapporto del 4 marzo 1999 (vecchio articolo 31 della Convenzione) ha formulato il parere, all’unanimit?, che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione e che non c’era luogo di esaminare se ci fosse stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
5. Con una lettera del 13 luglio 1999, i richiedenti hanno investito la Corte concernente questa richiesta.
6. In seguito all’entrata in vigore del Protocollo no 11 il 1 novembre 1998, e conformemente all’articolo 5 ? 4 di suddetto Protocollo, letto in combinazione con gli articoli 24 ? 6 e 100 ? 1 dell’ordinamento della Corte (“l’ordinamento”), un collegio della Grande Camera ha deciso, il 20 settembre 1999, che la causa sarebbe stata esaminata da una camera costituita in seno ad una delle sezioni della Corte.
7. La richiesta ? stata assegnata all’anziana seconda sezione della Corte (articolo 52 ? 1 dell’ordinamento). In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa (articolo 27 ? 1 della Convenzione) ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento.
8. In seguito alla partenza del Sig. Conforti che aveva partecipato all’esame della causa con la Commissione, il Governo ha designato il Sig. L. Ferrari Bravo per riunirsi al posto del Sig. Conforti (articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento).
9. Dinnanzi alla Corte, i richiedenti sono rappresentati da Me S. D. N. D. M., avvocato a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed il suo coagente, il Sig. F. Crisafulli.
10. Il 30 novembre 1999 e 4 febbraio 2000, il Governo ha fatto sapere che non desiderava presentare un nuovo esposto e che si riferiva alle osservazioni presentate dinnanzi alla Commissione.
I richiedenti hanno depositato un esposto in data del 26 novembre 1999, poi il 1 febbraio 2000.
11. La camera avendo deciso dopo consultazione delle parti che non c’era luogo di tenere un’udienza articolo 59 ? 2 in fine dell’ordinamento) l? 11 luglio 2000 ha deciso di porre alle parti delle domande complementari che ricadono sulla lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
12. Le parti hanno ciascuna sottoposto delle memorie in risposta.
13. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 ? 1 dell’ordinamento). La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta (articolo 52 ? 1).
14. I richiedenti avendo fatto pervenire nell’ottobre 2002 un atto di transazione tramite le autorit? locali, il 7 novembre 2002 la Corte ha deciso di porre alle parti delle domande complementari che ricadono sulle ripercussioni sul caso specifico di una tale transazione.
15. Le parti hanno ciascuna fatto giungere dei commenti.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
16. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1931 ed in 1927 e risiedono a Morcone (Benevento).
17. Erano i proprietari di un terreno ubicato a Morcone e registrato al catasto, foglio 56.
A. L’espropriazione del terreno
18. Il 9 novembre 1978, la municipalit? di Morcone adott? un piano di pianificazione di una zona industriale ed artigianale.
Questo piano fu approvato dalla regione Campania il 23 novembre 1979, poi dalla “Cassa del Mezzogiorno” il 1 luglio 1980, valendo questo ultimo atto come dichiarazione di utilit? pubblica. I lavori dovevano effettuarsi in trenta mesi.
19. Con un’ordinanza del 29 dicembre 1981, il prefetto di Benevento autorizz? l’occupazione di emergenza di 21 310 metri quadrati del terreno dei richiedenti. Il 5 febbraio 1982, ci fu occupazione materiale del terreno.
20. In applicazione della legge no 385 del 1980, la municipalit? di Morcone procedette ad un’offerta di acconto sull’indennit? di espropriazione determinata al senso della legge no 865 del 1971.
21. Il 5 aprile 1982, sulla base di questa offerta, i richiedenti conclusero un accordo di cessione del terreno (“cessione volontaria”) con il quale l’espropriazione del terreno fu formalizzata al senso dell’articolo 1 della legge no 385 del 1980.
A titolo di acconto, l’amministrazione vers? la somma di 63 930 000 lire italiane (ITL), come se si trattasse di un terreno agricolo, valendo 3 000 ITL al metro quadrato, sotto riserva di fissare l’indennizzo definitivo una volta adottata una legge che stabilisse i criteri di indennizzo per i terreni edificabili. Fu convenuto anche che al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, la differenza da versare ai richiedenti sarebbe stata aumentata di interessi a contare dal giorno dell’accordo.
22. Con la sentenza no 223 del 15 luglio 1983, la Corte costituzionale dichiar? incostituzionale la legge no 385 del 1980 al motivo che questa sottoponeva l’indennizzo all’adozione di una legge futura.
B. Il procedimento impegnato per ottenere l’indennizzo
23. Il 9 luglio 1986, i richiedenti citarono la municipalit? di Morcone dinnanzi al tribunale di Benevento. Adducevano che, per effetto della sentenza no 223 della Corte costituzionale del 1983 (la legge no 385 di 1980,) sulla base della quale la cessione del terreno era stata conclusa, non esisteva pi?.
Per questo fatto, i richiedenti chiedevano in particolare che l’indennit? di espropriazione per il loro terreno fosse calcolata al senso dell’articolo 39 della legge no 2359 del 1865, che prevedeva che l’indennit? di espropriazione corrispondesse al valore commerciale del terreno.
24. L’amministrazione convenuta eccep? che nessuna indennit? complementare era dovuta ai richiedenti e che, ad ogni modo, dopo la dichiarazione di incostituzionalit? della legge no 385 del 1980, nessuna nuova legge che prevedesse il modo di calcolare l’indennit? era stata adottata.
Inoltre, l’amministrazione adduceva che il terreno non era edificabile; di conseguenza, se un’indennit? era dovuta immediatamente, questa non era quella prevista dalla legge no 2359 del 1865, ma piuttosto quella che dipende dalla legge no 865 del 1971 specialmente prevista per i terreni agricoli.
25. Il collocamento in stato della causa cominci? il 29 settembre 1986 e si concluse, dopo quattro altre udienze – di cui due relative ad una perizia, una rinviata su richiesta della convenuta ed una per permettere alle parti di presentare le loro conclusioni – il 6 aprile 1988 con la presentazione delle conclusioni.
26. Secondo il rapporto del perito designato dal tribunale, il valore commerciale del terreno dei richiedenti al 5 aprile 1982, data della cessione, era di 24 800 ITL al metro quadrato.
27. Con un giudizio del 20 febbraio 1989 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 14 marzo 1989, il tribunale di Benevento accolse il ricorso dei richiedenti.
Il tribunale stim? in primo luogo che la cessione volontaria del terreno non aveva deciso le questioni legate all’espropriazione. Difatti, il contratto di cessione era stato sottomesso al pagamento di un’indennit? complementare, il che non aveva avuto luogo.
In secondo luogo, il tribunale consider? che una legge applicabile immediatamente per calcolare l’indennit? complementare esisteva e che si trattava della legge generale sull’espropriazione no 2359 del 1865. Il terreno dei richiedenti era, secondo il tribunale, un terreno edificabile.
In conclusione, il tribunale ordin? all’amministrazione di versare un’indennit? di espropriazione calcolata conformemente alle indicazioni del perito (24 800 ITL al metro quadrato) facendo gi? deduzione dell’acconto versato, pi? interessi a contare dal 5 aprile 1982 fino al pagamento.
28. Il 17 maggio 1989, la municipalit? interpose appello dinnanzi alla corte di appello di Napoli.
29. Dopo un’udienza, il 18 gennaio 1990 il consigliere del collocamento in stato fiss? l’udienza di presentazione delle conclusioni al 29 marzo 1990.
L’udienza di arringhe dinnanzi alla camera competente si tenne il 12 ottobre 1990.
30. Con una sentenza non definitiva del 19 ottobre 1990, la corte di appello di Napoli dichiar? che i richiedenti avevano diritto ad un indennizzo complementare per l’espropriazione del loro terreno, e questo sulla base della legge no 2359 del 1865 al motivo che il terreno in causa era edificabile.
31. Con un’ordinanza dello stesso giorno, la corte nomin? un perito e rimise le parti dinnanzi al consigliere del collocamento in stato per l’udienza del 10 gennaio 1991. A questa data, il perito prest? giuramento. Le udienze del 9 e 30 maggio 1991 furono rinviate perch? il perito non aveva depositato alla cancelleria il suo rapporto di perizia.
32. La perizia fu depositata il 24 ottobre 1991. Il perito conferm? che il terreno controverso era edificabile e che per questo fatto c’era luogo di calcolare l’indennit? da versare, conformemente alla legge no 2359 del 1865, sulla base del valore del mercato nel 1982.
Il perito consider? che nell’aprile 1982, il terreno valeva 12 000 ITL al metro quadrato. Moltiplicata per i 21 310 metri quadrati di superficie riguardata, l’indennit? di espropriazione calcolata al mese di aprile 1982 ammontava a 255 720 000 ITL.
33. Dopo due altre udienze, il 23 aprile 1992 il consigliere del collocamento in stato fiss? l’udienza di presentazione delle conclusioni al 9 luglio 1992.
34. L’udienza di arringhe dinnanzi alla camera competente fu fissata al 16 aprile 1993, poi rinviata di ufficio al 9 luglio 1993.
35. L?8 agosto 1992 entr? in vigore la legge no 359 del 1992, che prevedeva al suo articolo 5bis dei nuovi criteri di indennizzo per l’espropriazione di terreni edificabili e in cui l’applicabilit? immediata ad ogni procedimento pendente era contemplata espressamente dalla legge.
36. In seguito all’entrata in vigore di questa legge, con un’ordinanza del 20 settembre 1993, la corte riapr? l’istruzione ed incaric? lo stesso perito di ricalcolare l’indennit? da versare sulla base dei nuovi criteri.
La corte di appello rimise le parti dinnanzi al consigliere del collocamento in stato per l’udienza del 18 novembre 1993. Venuto il giorno, il perito prest? giuramento.
37. Il rapporto di perizia fu depositato il 14 aprile 1994. L’indennit? da versare nello specifico secondo la legge no 359 del 1992 era di 128 209 412 ITL, ossia circa 6 050 ITL al metro quadrato.
38. Dopo tre udienze, il 16 febbraio 1995 le parti presentarono le loro conclusioni e l’udienza di arringhe dinnanzi alla camera competente fu fissata al 22 dicembre 1995. I richiedenti contestavano in particolare l’applicazione dell’articolo 5bis della legge no 359 del 1992 al loro procedimento.
39. Con una sentenza del 12 gennaio 1996, la corte di appello di Napoli dichiar? la legge no 359 del 1992 applicabile al procedimento controverso. Seguendo l’ultimo rapporto di perizia, la corte accord? ai richiedenti un’indennit? di espropriazione di 128 209 412 ITL, meno la somma di 63 930 000 ITL versata a titolo di acconto (vedere ? 20).
In conclusione, la corte condann? la municipalit? di Morcone a versare ai richiedenti la somma risultante dalla differenza, ossia 64 279 412 ITL, pi? gli interessi a contare del 5 aprile 1982 fino al giorno del pagamento.
40. La sentenza della corte di appello di Napoli fu depositata alla cancelleria il 19 febbraio 1996 e divent? definitiva il 6 aprile 1997.
41. Nel frattempo, la municipalit? di Morcone aveva dichiarato il suo stato di fallimento (stato di dissest), conformemente al decreto legislativo no 77 del 25 febbraio 1995.
La gestione finanziaria della citt? era stata affidata allora ad un commissario.
C. La transazione conclusa dai richiedenti
42. Nell’ottobre 2002, i richiedenti hanno fatto sapere che in data del 12 dicembre 1996 avevano concluso una transazione con la citt? di Morcone, sotto riserva di approvazione col Ministero competente.
43. I termini dell’accordo concluso tra i richiedenti ed il rappresentante della citt? di Morcone sono i successivi:
“Considerando il procedimento civile impegnato dai richiedenti dinnanzi alla corte di appello di Napoli e concernente l’indennit? relativa all’espropriazione di 2,13,10 ettari di terreno;
Considerando la sentenza della corte di appello di Napoli no 286/96 che ha condannato la citt? di Morcone a versare ai richiedenti la somma di 64 279 412 ITL pi? interessi a contare dal 5 aprile 1982 e fino al pagamento ed al rimborso degli oneri di procedimento;
Dato che la somma dovuta ai richiedenti al 12 dicembre 1996 ? di circa 170 milioni lire;
Dato che i richiedenti dichiarano volere regolare espressamente la causa amichevolmente, rinunciando a ricorrere in cassazione,;
alla vista di tutto ci?:
I richiedenti dichiarano accettare la somma di 141 500 000 ITL. Questa somma ? passibile di imposta, include gli oneri di procedimento e regola definitivamente ogni pretesa dei richiedenti rispetto alla causa controversa. I richiedenti rinunciano ad ogni azione in giustizia presente e futura. “
44. L’ultimo passaggio dell’accordo in lingua originale si legge come segue:
?I signori G. e F. dichiarano di essere disposti ad accettare, a saldo di ogni loro avere per la causale di cui innanzi, ivi comprese le spese legali da essi sostenute o dovute sino ad oggi, la somma di lire
141 500 000, a completa tacitazione di ogni pretesa ed espressa rinunzia ad ogni azione legale in corso e futura ?.
45. La somma stabilita nell’atto di transazione – deduzione fatta di un’imposta alla sorgente del 20% – fu pagata in due porzioni: la met? di questa somma fu versata ai richiedenti il 3 novembre 1997, la seconda met? il 5 maggio 2000.
IN DIRITTO
I. SULLE CONSEGUENZE DA DERIVARE DALLA TRANSAZIONE
46. Nella loro richiesta, invocando l’articolo 1 del Protocollo no 1, i richiedenti si lamentavano in primo luogo di un attentato ingiustificato al loro diritto al rispetto dei beni, in ragione dell’importo dell’indennit? di espropriazione che era stata accordata loro dalle giurisdizioni nazionali.
In secondo luogo, invocando l’articolo 6 ? 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentavano della durata del procedimento impegnato da essi in vista di ottenere suddetta indennit?.
47. Nell’ottobre 2002, i richiedenti hanno informato la Corte che una transazione era stata conclusa il 12 dicembre 1996 con la citt? di Morcone e hanno fatto pervenire una copia dell’atto di transazione.
48. Richieste dalla Corte di presentare dei commenti, le parti hanno risposto come segue.
49. Il Governo ha osservato che la transazione conclusa dai richiedenti e la citt? di Morcone colpisce gravemente la richiesta e questo per due ragioni.
In primo luogo, il Governo sostiene che i richiedenti hanno deciso la controversia amichevolmente prima dell’introduzione della richiesta e di questo fatto non hanno mai avuto lo statuto di “vittime” al senso della Convenzione, tanto per la lagnanza derivata dell’articolo 1 del Protocollo no 1 che per la lagnanza derivata dell’articolo 6 della Convenzione.
Il Governo osserva in secondo luogo che i richiedenti non hanno informato la Corte dell’esistenza di questa transazione che nel 2002, e sostiene che il loro comportamento rende la richiesta abusiva. Depositando una richiesta a Strasburgo, da una parte, i richiedenti non avrebbero rispettato gli accordi presi con la citt? di Morcone; dall? altra parte, avrebbero portato la Commissione e la Corte su una falsa pista, nascondendo un elemento che avrebbe potuto determinare l’inammissibilit? della richiesta cos? conosciuta.
50. I richiedenti si oppongono agli argomenti del Governo.
Osservano innanzitutto che all’epoca dell’introduzione della richiesta, l’atto di transazione controverso era stato firmato ma non era stato eseguito. A questo riguardo, osservano che il pagamento definitivo non ha avuto luogo che il 5 maggio 2000. Per di pi?, indicavano che nella loro domanda di soddisfazione equa formulata l?8 gennaio 1999, avevano fatto allusione ad una transazione del 1996. In conclusione, i richiedenti negano il carattere abusivo della loro richiesta.
Concernente la lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo no 1, i richiedenti chiedono alla Corte di giungere ad una constatazione di violazione.
In quanto alla lagnanza derivata dalla durata del procedimento, i richiedenti sostengono che il procedimento controverso si ? concluso solamente dopo l’esecuzione della transazione, ossia il 5 maggio 2000, e chiedono alla Corte di confermare l’opinione della Commissione in quanto alla violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
Sull’eccezione preliminare del Governo
51. La Corte deve esaminare innanzitutto l’eccezione preliminare del Governo con la quale chiede alla Corte di giudicare la richiesta inammissibile. Intende questa frase come un invito ad applicare l’ultima frase dell’articolo 35 ? 4 della Convenzione secondo la quale la Corte pu? respingere una richiesta che considera come inammissibile “ad ogni stadio del procedimento.”
52. Questa disposizione permette alla Corte, anche allo stadio dell’esame al merito, di ritornare sulla decisione con la quale la richiesta ? stata dichiarata ammissibile quando constata che questa sarebbe dovuta essere considerata come inammissibile per una delle ragioni enumerate ai capoversi 1 a 3 di questo stesso articolo, ivi compresa l’incompatibilit? con le disposizioni della Convenzione (articolo 35 ? 3 composto dall’articolo 34 della Convenzione). Secondo la sua giurisprudenza costante, una tale incompatibilit? esiste (ratione personae) se un richiedente non pu? o non pu? pi?, definirsi vittima della violazione addotta ( sentenza Pisano c. Italia [GC] (radiazione), no 36732/97, ? 34).
53. La Corte ricorda che l’esistenza di una trasgressione alle esigenze della Convenzione si concepisce anche nella mancanza di danno; questo gioca un ruolo solo sul terreno dell’articolo 41. Pertanto, una decisione o una misura favorevole al richiedente basta in principio a togliergli la qualit? di “vittima” solo se le autorit? nazionali hanno riconosciuto, esplicitamente o in sostanza, poi riparato la violazione della Convenzione (sentenza Amuur c. Francia del 25 giugno 1996, Raccolta 1996-III, p. 846, ? 36).
Lagnanza tirata dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione
54. Trattandosi della lagnanza tratta dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, la Corte nota che la transazione conclusa il 12 dicembre 1996 ed eseguita il 5 maggio 2000 contemplava il versamento di una somma ai richiedenti. Ora, questa somma non includeva risarcimento per la durata del procedimento.
Quindi, le rivendicazioni dei richiedenti sotto l’angolo dell’articolo 6 ? 1 non sono soddisfatte in seguito alla transazione controversa.
55. Segue che l’eccezione preliminare del Governo deve essere respinta rispetto alla lagnanza tratta dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione e che questo ultima deve essere oggetto di un esame al merito (vedere ?? 58-65 infra).
Lagnanza tirata dall’articolo 1 del Protocollo no 1
56. Trattandosi della lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte stima che non ? necessario pronunciarsi sulla questione preliminare del Governo avuto riguardo delle considerazioni evolute (?? 72-75 sotto).
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
57. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona ha diritto a ci? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, che decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile .”
58. Il Governo si oppone a questa tesi.
59. La Commissione ha espresso l’opinione che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione in ragione della durata eccessiva del procedimento.
60. La Corte stima che il periodo da considerare ? cominciato il 9 luglio 1986.
61. In quanto alla data in cui il procedimento si ? concluso, la Corte stima che questa si trova al 5 maggio 2000, data del pagamento definitivo delle somme controverse e pertanto della realizzazione effettiva del diritto dei richiedenti.
62. Il procedimento ? durato poco pi? di tredici anni e nove mesi, per due istanze, dunque.
63. La Corte ricorda avere constatato in quattro sentenze del 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V, ? 22) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione che risulta da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.”
Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
64. Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora l? una manifestazione della pratica precitata.
65. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
66. I richiedenti adducono la violazione del loro diritto al rispetto dei beni in ragione dell’importo dell’indennit? di espropriazione che ? stata versata loro.
L’articolo 1 del Protocollo no 1 ? formulato cos?:
“Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
1. Sull’esistenza di un’ingerenza nel diritto di propriet? dei richiedenti
67. La Corte rileva che non ? contestato che l’espropriazione in questione si analizza in una privazione di propriet? al senso della seconda frase del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, n? che questa misura era legale allo sguardo del diritto italiano ed inseguiva un scopo legittimo di interesse pubblico.
68. Resta da esaminare se suddetta ingerenza ha infranto o meno l’articolo 1 del Protocollo no 1.
2. Sulla giustificazione dell’ingerenza nel diritto di propriet? del richiedente
1. I richiedenti
69. I richiedenti si lamentano di essere stati privati del loro bene senza per questo ricevere un’indennit? completa ed equa. Affermano che l’indennit? ricevuta corrisponde ad una somma nettamente inferiore al valore della loro propriet?.
Ci? deriverebbe dell’applicazione al loro caso dei criteri di indennizzo introdotti dalla legge no 359 del 1992 in primo luogo. In secondo luogo, l’imposta alla sorgente dedotta dall’indennit? ed il ritardo nel versamento dell’indennit? avrebbe contribuito anche a rendere l’indennit? non in rapporto ragionevole col valore del bene.
2. Il Governo
70. Il Governo sostiene che i richiedenti non possono sollevare nessuna lagnanza che ricade sulla legalit? dell’espropriazione del terreno poich? questa ha avuto luogo con cessione volontaria ma possono argomentare unicamente sull’indennizzo. A questo riguardo, il Governo afferma che, avuto riguardo del margine di valutazione che questo articolo lascia alle autorit? nazionali, l’indennizzo fissato dalle giurisdizioni interne era ragionevolmente in rapporto col valore dei beni espropriati.
3. La Commissione
71. Nel suo rapporto, la Commissione non ha giudicato necessario esaminare se c’? stato, nello specifico, violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, visto la conclusione derivata per la lagnanza derivata dalla durata eccessiva del procedimento.
Valutazione della Corte
72. La Corte ricorda che una misura di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve predisporre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (vedere, tra altri, la sentenza Sporrong e L?nnroth c. Svezia del 23 settembre 1982, serie A no 52, p. 26, ? 69).
Per valutare se la misura controversa rispetta il giusto equilibrio voluto e, in particolare, se non fa pesare sul richiedente un carico sproporzionato, c’? luogo di prendere in considerazione le modalit? di indennizzo previsto dalla legislazione interna. A questo riguardo, senza il versamento di una somma ragionevolmente in rapporto col valore del bene, una privazione di propriet? costituisce normalmente un attentato eccessivo che non potrebbe giustificarsi sul terreno dell’articolo 1 del Protocollo No 1 (vedere la sentenza I santi monasteri c). Grecia del 9 dicembre 1994, serie A no 301-ha, pp. 35, ? 71).
73. Nella valutazione del caso di specifico, la Corte non deve perdere di vista il fatto che i richiedenti hanno concluso una transazione con la citt? di Morcone.
L’atto di transazione ? stato firmato nel dicembre 1996, quando la sentenza della corte di appello di Napoli non aveva acquisito ancora forza di cosa giudicata e poteva in principio essere oggetto di un ricorso dinnanzi alla Corte di cassazione.
L’accordo provocava, da parte dei richiedenti, la rinuncia ad una parte dell’indennit? accordata dalla corte di appello, la rinuncia ai procedimenti pendenti e futuri ed ad ogni pretesa in rapporto con l’espropriazione dei beni controversi. Sul piano interno questo accordo metteva dunque fine alla contestazione che ricadeva sull’indennit? di espropriazione.
74. Agli occhi della Corte, il suddetto ordinamento transazionale ha avuto per effetto pratico di soddisfare in una grande misura le rivendicazioni formulate dai richiedenti sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
Inoltre, i richiedenti non hanno agito sotto costrizione quando hanno rinunciato alla possibilit? di ottenere un indennizzo pi? elevato (vedere, a contrario,la sentenza Carbonara e Ventura c. Italia del 30 maggio 2000, ECHR 2000, ?? 43, 44; richiesta no 9320/81, decisione del 15 marzo 1984, DR 36, p. 24; richiesta no 8865/80, decisione del 10 luglio 1981, DR 25, p. 252).
75. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che non c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
76. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danni
77. I richiedenti richiedono 360 000 000 lire italiane (ITL) a titolo del danno materiale, che rappresentano la differenza tra l? importo versato dalla citt? di Morcone ed il valore commerciale del terreno.
78. Il Governo osserva che possono essere presi in conto ai fini della soddisfazione equa solo i danni che hanno un legame di causalit? con la violazione constatata dalla Corte. Sostiene che nessuna somma deve essere versata a titolo del danno materiale.
79. La Corte constata che la domanda di soddisfazione equa a titolo del danno materiale ? in rapporto con l’indennit? di espropriazione. Ora, la Corte ha appena concluso alla non-violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
Stima di conseguenza che nessuna somma deve essere accordata a titolo del danno materiale.
80. I richiedenti sollecitano anche il versamento di 100 000 000 ITL ciascuno a titolo del danno morale.
81. Il Governo osserva che la somma richiesta ? eccessiva e sostiene che una sentenza concludente alla violazione della Convenzione costituirebbe in s? una soddisfazione equa sufficiente.
82. La Corte giudica che i richiedenti hanno subito un torto morale certo. Avuto riguardo alle circostanze della causa e deliberando in equit? come vuole l’articolo 41 della Convenzione, decide di concedere essi la somma di 15 000 EUR ciascuno.
B. Oneri e spese
83. I richiedenti chiedono 76 377 168 ITL per gli oneri e spese incorse dinnanzi alla Corte.
84. Il Governo si rimette alla saggezza della Corte.
85. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, ? 30).
Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole la somma di 2 500 EUR per il procedimento dinnanzi alla Commissione e la Corte ed accorda dunque 1 250 EUR ad ogni richiedente.
C. Interessi moratori
86. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Respinge, l’eccezione preliminare del Governo concernente l’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non ? necessario esaminare l’eccezione preliminare del Governo concernente l’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che non c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
5. Stabilisce
a che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi, le seguenti somme:
i. 15 000 EUR ciascuno, quindicimila euro, per danno morale,;
ii. 1 250 EUR ciascuno, mille due cento cinquanta euro, per oneri e spese,;
b) che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
6. Respinge, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 3 aprile 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Francesca Tulkens
Greffier aggiunge Presidentessa
SENTENZA GUERRERA E FUSCO C. ITALIA
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