Conclusioni: Parzialmente inammissibile Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni – Danno materiale – risarcimento, Articolo 41 – Danno patrimoniale
Soddisfazione equa, Danno morale – constatazione di violazione che basta, Articolo 41 – Danno morale
Soddisfazione equa
ANZIANA SECONDA SEZIONE
CAUSA G?RTA ?YAPI TCARET ?VE PAZARLAMA A..? c. TURCHIA
(Richiesta no 40896/05)
SENTENZA
STRASBURGO
7 luglio 2015
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa G?rta ?Yap ?Ticaret Ve Pazarlama A..? c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, anziana seconda sezione, riunendosi in una camera composta di:
Guido Raimondi, presidente,
Egli ?Karaka?,
Neboj?a Vuini?,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kris?,
Robert Spano, giudici,
e di Abele Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 giugno 2015,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 40896/05) diretta contro la Repubblica della Turchia di cui una societ? anonima di dritto turco avendo la sua sede ad Istanbul, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 21 ottobre 2005 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato rappresentato da OMISSIS, avocate a ?zmir. Il governo turco (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente.
3. Il richiedente adduce in particolare una violazione del suo diritto al rispetto dei suoi beni.
4. Il 24 giugno 2010, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente ? una societ? immobiliare, come ne attesta il suo nome (“OMISSIS”). Ad una data non precisata, il richiedente decise di acquistare agli individui le differenti parti di un terreno indivis che era situato ad Aliaa?, immatricolato sotto il numero di appezzamento 836, e di cui la superficie era, secondo il grande libro del registro fondiario, di 485 200 m?.
6. I foglietti stabiliti al nome di ciascuno dei venditori co-indivisaires contenevano tra altri il seguente indicazioni:
Dipartimento: ?zmir
Sotto-prefettura: Aliaa?
Villaggio: Yukarakran??
Via: nulla
Localit?: Bah?edere
Natura: prateria
Limiti: sulla sezione del piano
Superficie: 485 200 m?
7. Ad un momento dove il procedimento di vendita proseguiva, 49 m? del terreno in questione furono espropriati per la costruzione di piloni elettrici. Il registro fondiario fu modificato perci?, il foglietto che indica quindi una superficie di 485 151 m?.
8. Il 25 novembre 1998, la direzione locale del catasto inform? il richiedente, diventata proprietario del terreno, di una modifica che era stata portata al registro fondiario in ragione di una menzione erronea, nel frattempo. Espose che i lavori catastali concernente i terreni situati ad Aliaa ?stati erano stati effettuati e compiuti nel 1955 e che la planimetria realizzata a questa epoca indicava una superficie di 202 000 m? per l’appezzamento no 836 e di 485 200 m? per l’appezzamento no 860 comparsa al seguente linea. Aggiunse che un errore era stato commesso all’epoca della ritrascrizione di questi dati al registro fondiario e che l’appezzamento no 836 figurava cos? con una superficie di 485 200 m?.
9. Precis? che il foglietto era stato di conseguenza oggetto di una rettifica e che indicava oramai la superficie reale del terreno del richiedente, o 201 951 m? dopo deduzione della superficie espropriata per la costruzione dei piloni in questione.
10. Indic? infine che questa misura di correzione poteva essere oggetto di una contestazione giudiziale.
11. Ad una data non precisata, il richiedente fece procedere sul posto ad un esame ed un’agrimensura del terreno. La superficie totale che ? infatti di 201 951 m?, decise di non contestare la rettifica del registro.
12. Il 29 novembre 1999, introdusse in compenso, dinnanzi alla corte d’appello di Aliaa (?TGI), da una parte, una domanda che tende ad impegnare in vigore la responsabilit? dello stato sul fondamento dell’articolo 917 del codice civile all’epoca, per danno risultante della tenuta dei registri fondiari e, altro parte, una domanda in garanzia contro i venditori.
13. Il TGI rese il suo giudizio il 25 giugno 2001.
14. Respinse la domanda diretta contro i venditori. A questo riguardo, ricord? che, in virt? dell’articolo 215 del codice degli obblighi (vedere sotto paragrafo 34), il venditore non poteva essere chiamato in garanzia con l’acquirente che quando si era impegnato espressamente a garantire la capienza del terreno ed ad indennizzare l’acquirente. Ora, nello specifico lo prendo atto di vendita non comprendeva nessuna disposizione in questo senso. Il TGI conclude che la responsabilit? contrattuale dei venditori non poteva essere impegnata di conseguenza.
15. Trattandosi dell’azione diretta contro lo stato, il TGI stim? che il danno subito dal richiedente trovava la sua causa nella cattiva tenuta dei registri fondiari e che, quindi, la responsabilit? delle autorit? pubbliche si trovava impegnata. Condann? lo stato a versare al richiedente l’intimo di 50 976 000 000 vecchie lire turche, TRL – circa 45 000 euro a questa data.
16. Il 7 agosto 2001, lo stato form? un ricorso contro la parte del giudizio lei concernente.
17. Nella mancanza di ricorso del richiedente, la parte del giudizio relativo ai venditori divent? definitiva.
18. Nel suo esposto del 11 settembre 2001, il richiedente chiese alla Corte di cassazione di confermare la soluzione considerata dal TGI e di respingere il ricorso dello stato.
19. Con una sentenza del 19 marzo 2002, l’alta giurisdizione annull? il giudizio deferito. Il brano pertinente della sentenza si legge come segue:
“(…)
Il bene controverso era stato gi? oggetto di un lottizzazione ed aveva disposto di un numero di appezzamento alla data della vendita. Perci?, le demarcazioni fisiche dei limiti del bene sono indicate sul piano conformemente agli articoli 645 dell’anziano e 719 della novella codificano civile. Nello specifico, dato che il piano non comprende nessuno errore, questo deve servire di base nella risoluzione della controversia. Appare che il piano non ? inesatto e stesso che il lottizzazione ? stato effettuato correttamente, ma che la superficie ? stata menzionata in modo erronea in ragione di un errore patrimoniale. Questo errore sulla superficie ? di un livello che non poteva essere notato non poich? [il surplus ?] 1.5 volte superiore alla superficie indicata sul piano del bene che l’attrice ha acquistato.
In queste condizioni, la domanda non saprebbe entrare nel campo degli articoli 917 dell’anziano e 1007 della novella codifico civile.
Conviene quindi respingere la domanda “
20. All’epoca della ripresa del procedimento dinnanzi al TGI di Aliaa?, il richiedente invoc? una sentenza della Corte di cassazione del 7 febbraio 1994. Adduceva che la soluzione considerata nella sua causa era in contraddizione con quella che era stato adottato nella sentenza in questione che costituiva ai suoi occhi un precedente (vedere sotto paragrafo 33).
21. Con un giudizio del 25 settembre 2003, il TGI si conform? alla sentenza della Corte di cassazione. Riprendendo i termini di questa sentenza, respinse la domanda del richiedente.
22. Il ricorso formato dal richiedente contro questo giudizio fu respinto dalla Corte di cassazione con una sentenza del 5 maggio 2005.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
A. Il registro fondiario
23. In dritto turco, il registro fondiario si costituisce, entra altri, del grande libro, tapu k?t??, ?del giornale, yevmiye defteri, dei piani e dei documenti giustificativi.
24. Ogni registrato bene al grande libro del registro fondiario dispongo del suo foglietto proprio che comprende in particolare lo stato descrittivo, l’identit? del proprietario, i pegni, le annotazioni e menzioni cos? come le servit?.
25. Il piano corrispondente rappresenta geometricamente il bene ed indichi la sua situazione ed i suoi limiti.
26. In virt? dell’articolo 1020 della novella codifico civile (“il NCC”), entrato in vigore il 1 gennaio 2002 che riprende i termini dell’articolo 928 del vecchio codice civile (“l’ACC, il registro fondiario ? pubblico e tutto nessuno che fa valere un interesse ha il diritto di consultarlo e di fare ne rilasciare si dei brani. Questa disposizione indica peraltro che “nessuno pu? avvalersi di ignorare un’iscrizione portata al registro fondiario.”
27. In virt? dell’articolo 7 ACC e dell’articolo 7 NCC,
“I registri pubblici ed i titoli autentici fanno fede dei fatti che constatano e di cui l’inesattezza non ? provata. La prova che questi fatti sono inesatti non ? sottoposta a nessuna forma particolare “
28. L’articolo 1023 NCC che riprendono una disposizione preesistente, crea una finzione di esattezza del registro fondiario nei seguenti termini:
“Quello che acquisisce la propriet? o di altri diritti reali basandosi di buona fede su un’iscrizione del registro fondiario sono mantenuti nella sua acquisizione. “
29. L’articolo 719 NCC che riprendono il contenuto dell’articolo 645 ACC, disponi:
“I limiti degli immobili sono determinati dal piano e con la demarcazione sul terreno. Se c’? contraddizione tra i limiti del piano e queste del terreno, i limiti che figurano al piano prevalgono. Questa regola non si applica ai territori in movimento permanente designato come tali con le autorit? competenti. “
B. La responsabilit? dello stato in quanto alla tenuta dei registri fondiari
30. L’articolo 1007 NCC che riprendono i termini l’articolo 917 ACC, poni il principio secondo che lo stato ? responsabile di ogni danno risultante di errori nella tenuta del registro fondiario.
31. Il richiedente si riferisce a due sentenze rese dalla Corte di cassazione sul fondamento di questa disposizione e ne presenta dei brani.
32. La prima sentenza data del 7 febbraio 1994, 4 camera civile, 6800 E. 767 K., e riguarda un danno che deriva dell’indicazione erronea al grande libro del registro fondiario della parte detenuta dal venditore in una comunione. In questa causa, secondo i brani forniti, il venditore deteneva 118/234 di un terreno di 14 625 m?, o 369 m?, mentre il foglietto menzionava in modo erronea una parte di 177/234, o 738 m?. Questo errore era stato commesso sette anni pi? all’epoca di una fusione di parti presto. Sempre secondo i brani presentati dal richiedente, l’alta giurisdizione aveva stimato che lo stato doveva, sul fondamento dell’articolo 917 ACC, essere tenuto per responsabile del danno subito dai richiedenti, questo essendo risultato da un errore commesso nella tenuta del registro. Aveva stimato che il non si poteva rimproverare all’acquirente di non avere verificato che la fusione intervenuta sette anni pi? presto era stata ritrascritta correttamente.
33. La seconda sentenza data del 1 marzo 1994, 4 camera civile, 7651 E. 1849 K., e riguarda anche egli l’iscrizione di un’informazione erronea relativa alla parte del venditore in una comunione. In questa causa, sempre secondo i brani presentati dal richiedente, la Corte di cassazione aveva fatto diritto all’azione iniziata dall’acquirente sul fondamento dell’articolo 917 ACC, stimando che il non si poteva aspettare di un acquirente che consultasse tutti i documenti del registro come il giornale, il piano ed i documenti giustificativi, e che doveva potere fidarsi delle menzioni del grande libro. Aveva precisato che, anche se l’interessato aveva mostrato negligenza, questa circostanza poteva giustificare solamente lo si privasse di indennizzo e che poteva pi? tutto al permettere di sminuire l’importo dell’indennit?.
C. La garanzia del venditore in materia immobiliare
34. Secondo l’articolo 215 del codice degli obblighi (“CO”) in vigore all’epoca dei fatti:
“Salvo convenzione contraria, il venditore ? tenuto di indennizzare l’acquirente quando l’immobile non ha la capienza indicata nell’atto di vendita. Se l’immobile venduto non ha la capienza portata al registro fondiario secondo una misurazione ufficiale, il venditore non ? tenuto di indennizzare l’acquirente che quando egli si ? impegnato espressamente. “
D. La buona fede
35. Ai termini dell’articolo 3 in fine ACC e dell’articolo 3 in fine NCC,
“La buona fede ? presunta quando la legge fa ne dipendere la nascita o gli effetti da un diritto. Nessuno pu? invocare la sua buona fede se ? incompatibile con la vigilanza che le circostanze permettevano di esigere di lui. “
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
36. Il richiedente si lamenta di un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
37. Il Governo oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilit?
38. Il Governo contesta le affermazioni del richiedente, stimando che il suo motivo di appello ? manifestamente male fondato nella misura in cui la differenza tra le superfici reali che deriva del piano e quell’indicata al foglietto era come il richiedente non poteva notarla non.
39. La Corte stima che il motivo di appello derivato della violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 posa delle questioni di diritto e di fatto complesso che non possono essere decise che dopo un esame in fondo alla richiesta. Segue che questa parte della richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Nessuno altro motivo di inammissibilit? non essendo stato rilevato, deve essere dichiarata ammissibile.
B. Sulla fondatezza
40. Il richiedente sostiene che l’impossibilit? di ottenere risarcimento, in particolare col verso di un ricorso fondato sull’articolo 1007 NCC, del danno che dice avere subito in ragione di una menzione erronea del registro fondiario ha violato il suo diritto al rispetto dei suoi beni.
41. Pi? particolarmente, contesta l’approccio considerato dalla Corte di cassazione che si fonda sull’idea che la differenza di superficie era come non sarebbe dovuta sfuggire alla vigilanza del richiedente. A questo riguardo, indica che non ? mai in principio procedimento agli esami e delle misure all’epoca delle vendite che si abituano obbligatoriamente all’ufficio del registro fondiario. Precisa anche che non esisteva nessuna demarcazione fisica sul terreno che permette di distinguere l’appezzamento riguardato degli appezzamenti vicini e di visualizzare ne i limiti di un semplice colpo di ?il. Difatti, secondo lei, i differenti appezzamenti si trovavano in una continuit? naturale e nessuna costruzione non era presente sul terreno o ai suoi dintorni. Afferma peraltro che ha fatto l’acquisizione di questo terreno senza progetto specifico e nella sola speranza che prenderebbe del valore nell’avvenire.
42. Inoltre, fa valere che ha acquistato il terreno fidandosi del registro ed ai documenti ufficiali tenuto dallo stato.
43. Stima che il non si pu? fargli sopportare il danno che deriva di errori commessi dagli addetti al registro fondiario mentre nessuna mancanza gli ? imputabile e che ? stata di buona fede.
44. Il Governo rileva che le giurisdizioni interne hanno stimato che la causa riguardava un semplice errore di piuma e che questa non era come poteva sfuggire all’attenzione del richiedente. Conclude che le giurisdizioni hanno a buono diritto deciso che la responsabilit? dello stato non poteva essere impegnata.
45. La Corte osserva che il richiedente ha fatto l’acquisizione di un terreno di cui pensava, sulla fede delle indicazioni che figurano al foglietto del grande libro del registro fondiario, che la superficie era di 485 151 m?. Ora, la superficie reale del terreno era solamente di 201 951 m?. Questa superficie derivava del piano che fa parte integrante del registro. La contraddizione tra i differenti documenti del registro, foglietto e piano, era il risultato di un errore di ritrascrizione dei dati della mappa catastale sul foglietto. Le parti si accordano su questi punti.
46. La Corte constata che non ? contestato che il richiedente ha subito un danno: ha pagato un prezzo corrispondente a quello di un terreno di 485 151 m? per non disporre in realt? che un terreno di 201 951 m?.
47. Il motivo di appello del richiedente cade precisamente su questa perdita patrimoniale a favore dei venditori e di cui ha richiesto l’indennizzo, da una parte a questi ultimi sulla base delle regole che regolano la garanzia, e di altra parte allo stato, basandosi sull’articolo 1007 CC.
48. Cos? come la Corte l’ha dichiarato a pi? riprese, l’articolo 1 del Protocollo no 1 contiene tre norme distinte: la prima che si esprime nella prima frase del primo capoverso e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della propriet?; la seconda che figura nel secondo fraseggia dello stesso capoverso, prevedi la privazione di propriet? e la sottopone a certe condizioni; in quanto alla terza, registrata nel secondo capoverso, riconosce agli Stati il potere, entra altri, di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale. La seconda e la terza che hanno fatto riferimento agli esempi particolari di attentati al diritto di propriet?, devono interpretare si alla luce del principio consacrato dalla prima (vedere, tra molto altri, Sporrong e L?nnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, ? 61, serie A no 52; Visti? ?e Perepjolkins c. Lettonia [GC], no 71243/01, ? 93, 25 ottobre 2012; ed Ali?i ?ed altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia e l’ex-repubblica iugoslava del Macedonia [GC], no 60642/08, ? 98, CEDH 2014.
49. Nell’occorrenza, la Corte stima che il motivo di appello del richiedente deve essere esaminato sotto l’angolo della norma generale enunciata al primo capoverso, prima frase.
50. Riafferma poi che l’articolo 1 del Protocollo no 1 tende per l’essenziale a premunire l’individuo contro ogni attentato dello stato al rispetto dei suoi beni. Tuttavia, questa disposizione rinchiude anche certi obblighi positivi, Kotov c. Russia [GC], no 54522/00, ? 109, 3 aprile 2012.
51. Cos?, l’articolo 1 del Protocollo no 1 pu? imporre “certe misure necessarie per proteggere il diritto di propriet?”, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, ? 143, CEDH 2004-V, e questo stesso nei casi dove si tratta di una controversia tra le persone private fisiche o giuridiche, Sovtransavto Holding c. Ucraina, no 48553/99, ? 96, CEDH 2002-VII. La natura e la superficie degli obblighi positive dello stato variano secondo le circostanze.
52. Nello specifico, la Corte considera che il diritto turco offriva teoricamente due ricorsi al richiedente: un’azione in garanzia contro i venditori ed un’azione contro lo stato sul fondamento della responsabilit? di questo ultimo in quanto alla tenuta dei registri fondiari al senso dell’articolo 1007 NCC.
53. Trattandosi dell’azione in garanzia, la Corte osserva che questa ha cozzato contro l’articolo 215 CO che priva l’acquirente del suo diritto alla garanzia al riguardo del venditore se il bene venduto non ha la capienza indicata al registro fondiario secondo una misurazione ufficiale, salvo si questo si abbia obbligato espressamente.
54. Questa disposizione non ? in si problematico tenuto conto della circostanza che l’esclusione della responsabilit? del venditore non ? assoluta. Difatti, da una parte, il codice dell’obblighi riserva la possibilit? di inserire una clausola particolare nel contratto di vendita per potere azionare la venditore garanzia, e di altra parte, l’esclusione ? limitata al caso, come quello del richiedente, dove la superficie indicata al registro risulta da una misurazione ufficiale.
55. Una lettura combinata degli articoli 205 CO e 1007 CC fatto apparire che questa esclusione di garanzia in caso di mensurage ufficiale trascritto al registro si fonda sull’idea che l’acquirente pu? rimettersi di buona fede alle indicazioni di superficie del registro fondiario che cambio della responsabilit? dello stato.
56. In ci? che riguarda precisamente questo punto che ha fatto riferimento alla parte principale del procedimento intrapreso dal richiedente del resto, la Corte osserva che l’articolo 1007 NCC istituiscono una responsabilit? dello stato per gli errori commessi dai funzionari preposti alla tenuta del registro fondiario.
57. Stima che un tale dispositivo ? in principio di natura tale da rispondere agli obblighi positivi che la Convenzione impone allo stato per proteggere il diritto di propriet? ed a controbilanciare gli effetti della limitazione dell’azione in garanzia contro i venditori.
58. Osserva tuttavia che la domanda introdotta dal richiedente per impegnare la responsabilit? dello stato ha, nello specifico, stata respinta dalle giurisdizioni interne. Queste hanno stimato che una consultazione dei documenti costitutivi del registro fondiario, in particolare del piano che faceva stato dei limiti precisi del terreno e non comprendeva nessuno errore, avrebbe permesso al richiedente di determinare la superficie esatta del bene e di rendersi conto che quella menzionata al foglietto era erronea.
59. La Corte accetta che un certo zelo possa essere aspettato di un acquirente, soprattutto se si tratta di una societ? immobiliare per la quale fa parte delle sue attivit? professionali delle transazioni immobiliari. Tuttavia, rileva che nello specifico, secondo le affermazioni del richiedente, non contraddetto dal Governo, il terreno in questione faceva parte di un insieme pi? largo con che si trovava in continuit? naturale e non esisteva nessuna demarcazione fisica che permette di distinguere l’appezzamento controverso degli appezzamenti vicini (paragrafo 41). In queste circostanze, la Corte ? di parere che l’approccio delle giurisdizioni interne che consistono in imporre all’acquirente di non fidarsi interamente delle indicazioni del grande libro e di consultare il piano per scoprire delle eventuali contraddizioni, ha fatto portare un carico eccessivo al richiedente che gli fa sopportare le conseguenze di un errore commesso dall’amministrazione che ? stata stimata ne a circa 45 000 EUR col TGI.
60. Osserva che l’approccio seguito ? di tanto pi? stupefacente che in un’altra causa, la Corte di cassazione avrebbe stimato, nel 1994, che il non si poteva aspettare di un acquirente che consultasse tutti i documenti del registro come il giornale, il piano ed i documenti giustificativi, e che doveva potere fidarsi al contrario delle menzioni del grande libro. L’alta giurisdizione avrebbe precisato inoltre che, anche quando l’interessato aveva mostrato negligenza, questa circostanza poteva giustificare solamente lo si privasse di ogni indennizzo e che poteva pi? tutto al permettere di sminuire l’importo dell’indennit? (vedere sopra paragrafo 33).
61. In conclusione, la Corte considera che l’ordine morale turco non ha offerto al richiedente una protezione sufficiente del suo diritto di propriet? e che il giusto equilibra dinnanzi a regnare tra i diritti del richiedente e l’interesse generale della comunit? ? stato rotto.
62. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
63. Il richiedente sostiene che la soluzione considerata dalla Corte di cassazione nella sua causa differisce di quella che ha considerato nelle cause anteriori.
64. Peraltro, stima che, precisando nella sua sentenza che conveniva respingere la domanda del richiedente, la Corte di cassazione ha ignorato i limiti della sua competenza ed imposto la sua soluzione alla giurisdizione di prima istanza. Secondo il richiedente, segue che questa ultima non poteva pi? essere considerata, dopo la sentenza di cassazione, come un tribunale indipendente al senso della Convenzione.
65. Il richiedente invoca a sostegno di questi motivi di appello l’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulata nella sua parte pertinente,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia equamente sentita, (…) da un tribunale indipendente ed imparziale, (…) “
66. Avuto riguardo alle constatazioni relative all’articolo 1 del Protocollo no 1, paragrafi 40 a 62 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare il motivo di appello relativo alla posizione adottata dalla Corte di cassazione nella causa citata dal richiedente.
67. In ci? che riguarda il secondo motivo di appello tirato del diritto ad un processo equo, tenuto conto dell’insieme degli elementi nel suo possesso e nella misura in cui ? competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non vede nessuna apparenza di violazione della Convenzione.
68. Pertanto, dichiara questo motivo di appello inammissibile in applicazione dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
A. Danno
69. Il richiedente richiede 169 920 lire turchi (TRY), o circa 60 700 euro (EUR, a titolo del danno patrimoniale,). Questo importo corrisponde al valore, nel febbraio 2011, di 283 200 m? di terreno nella zona dove il richiedente aveva acquisito bene il di cui la superficie si ? rivelata erronea. ? stata determinata nella cornice di una perizia che il richiedente ha fatto realizzare col verso della pretura di Aliaa.?
70. Chiede inoltre 30 000 TRY a titolo del danno morale.
71. Il Governo contesta queste pretese che giudica eccessiva ed inviti la Corte a respingerli.
72. La Corte osserva che la perizia presentata riguarda il valore reale di un terreno che presenta una superficie uguale alla differenza tra le superfici del terreno che il richiedente intendeva acquisire e quella di cui disponeva realmente il terreno che ha acquisito effettivamente. La domanda del richiedente si fonda sull’idea che sarebbe stata privata di una parte del suo terreno. Ora, la constatazione di violazione della Corte si basi sulla mancanza di risarcimento della perdita patrimoniale legata alla somma pagata di troppo col richiedente e non su un’espropriazione senza indennizzo. La Corte osserva che suddetta somma ? stata stimata a 50 976 TRY col TGI e che il richiedente non ha contestato questo importo durante il procedimento interno.
73. Prendendo in conto, non solo la necessit? di attualizzare questa somma, ma anche il principio non ultra petita, la Corte assegna al richiedente l’intimo di 60 700 EUR a titolo del danno patrimoniale.
74. Trattandosi del danno morale, considera, alla luce dell’insieme delle circostanze dello specifico, che la constatazione di una violazione dei diritti del richiedente basta ad ovviare al danno subito.
B. Oneri e spese
75. Il richiedente chiede anche 7 000 TRY, circa 2 610 EUR, per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne.
76. Questo importo ingloba gli oneri di udienza, di perizia, di notificazione e di ricorso, la multa per rigetto della domanda in rettifica di sentenza, cos? come gli oneri di avvocato della parte avversa al rimborso dai quali il richiedente ? stato condannato. La domanda ? accompagnata di giustificativa.
77. In quanto agli oneri e spese impegnate durante il procedimento dinnanzi alla Corte, il richiedente richiede 20 000 TRY per la parcella di avvocato e 4 000 TRY per la perizia che ha fatto realizzare (vedere qui sopra paragrafo 69).
78. L’importo dei giustificativi forniti in relazione con la perizia ammonta a 411 TRY, circa 153 EUR. Trattandosi della parcella di avvocato, il richiedente presente una ricevuta ufficiale di 1 230 TRY, circa 460 EUR, una ricevuta manoscritto di 3 000 EUR ed un contratto contemplando il pagamento di una somma di 5 000 TRY, circa 1 865 EUR, cos? come del 10% della soddisfazione equa assegnata dalla Corte.
79. Ricordando 60 ? 2 l’articolo dell’ordinamento della Corte, il Governo considera che la parte della domanda che non ? accompagnata di giustificativo deve essere respinta.
80. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso.
81. Nello specifico e tenuto conto dei documenti nel suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole l’intimo di 3 220 EUR ogni onere confuso e l’accordo al richiedente.
C. Interessi moratori
82. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Dichiara, all’unanimit?, ammissibile il motivo di appello derivato del diritto al rispetto dei beni;
2. Stabilisce, con cinque voci contro due, che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce, all’unanimit?, che non c’? luogo di esaminare il motivo di appello derivato dell’articolo 6 della Convenzione relativa alla posizione adottata dalla Corte di cassazione nella causa del richiedente;
4. Dichiara, all’unanimit?, la richiesta inammissibile per il surplus;
5. Stabilisce, con cinque voci contro due,
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire nella moneta dello stato convenuto, al tasso applicabile alla data dell’ordinamento:
i, 60 700 EUR, sessantamila settecento euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii, 3 220 EUR, tremila due cento venti euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta col richiedente, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
6. Stabilisce, con cinque voci contro due, che la constatazione di una violazione fornisce in s? una soddisfazione equa sufficiente per il danno morale subito dal richiedente;
7. Respinge, all’unanimit?, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 7 luglio 2015, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
A. Campos Guido Raimondi
Cancelliere aggiunto Presidente
Alla presente sentenza si trova unita, conformemente agli articoli 45 ? 2 della Convenzione e 74 ? 2 dell’ordinamento, l’esposizione dell’opinione dissidente comune ai giudici Raimondi e Spano.
G.R.A.
A.C.
OPINIONE DISSIDENTE CONGIUNTA DEI GIUDICI
RAIMONDI E SPANO
I.
1. Un mercato di vero-appezzamento di terreno attivo ? una caratteristica comune nella maggior parte delle Parti Contraenti alla Convenzione. Come un articolo generale ? per ognuno ed ogni Stato per concepire i suoi articoli nazionali in illecito civile e cos? assegnare rischio fra l’acquirente ed il venditore, ed anche prevedere per la possibile responsabilit? patrimoniale dello Stato se un collegamento causale esiste fra le azioni dello Stato o inazioni e danno subiti con le parti in un’operazione di vero-appezzamento di terreno. Segue che Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione non specifica qualsiasi articolo su simile questioni, ma richiede comunque che nella richiesta di diritti nazionali un equilireo equo sia previsto fra gli interessi delle parti, sia fra loro ed in relazione agli altri interessi di una natura pubblica. Perci?, e nella luce del principio di sussidiariet?, il ruolo di questa Corte ? limitato a valutando se gli effetti delle autorit? nazionali la richiesta di ‘ di diritto nazionale impone un carico individuale ed eccessivo sulle parti ad un’operazione di vero-appezzamento di terreno, sui fatti di una particolare causa.
Di conseguenza, come il ruolo della Corte n? ? sostituire le sue prospettive per quelli delle corti nazionali sulla valutazione dei fatti, n? avere la priorit? la richiesta seconda ? di diritto nazionale in questa area nella maniera manifest? nella sentenza di oggi, noi dissentiamo rispettosamente dalla sentenza di una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 nella causa presente.
II.
2. Un breve riassunto dei fatti ? necessario per i fini di questa opinione separata.
3. La societ? di richiedente, una ditta di vero-appezzamento di terreno commerciale compr?, per fini speculativi, un’area di terra con un’area di 485,200 m? siccome scritto nel registro di terra; 49 m? furono espropriati successivamente. Con riguardo ad ai confini geografici della terra in oggetto, il registro di terra si rifer? esplicitamente ad una mappa sulla quale furono disegnati questi confini.
4. A novembre 1998 l’autorit? di vero-appezzamento di terreno locale inform? la societ? di richiedente che un cambio ha avuto bisogno di essere reso alla taglia della terra siccome registrato nel registro di terra, poich? la registrazione iniziale era stata erronea. Infatti, la terra misur? solamente 202,000 m?, approssimativamente 1.5 volte pi? piccolo che l’area registr? inizialmente (in totale, 201,951 m? quando la parte espropriata fu presa in considerazione).
5. La societ? di richiedente port? atti contro il venditore e lo Stato, il secondo sulla base di Articolo 917 del Codice civile come in vigore al tempo, per danno sub? come un risultato dell’iscrizione erronea nel registro di terra. La corte di primo-istanza respinse la rivendicazione contro il venditore ma fond? per la societ? di richiedente contro lo Stato. Lo Stato piacque. 19 marzo 2002 la Corte di Cassazione annull? la sentenza della corte di primo-istanza (veda paragrafo 19 della sentenza), trovando:
(1) che i confini geografici della terra furono indicati esplicitamente sulla mappa, in conformit? col diritto nazionale applicabile;
(2) che la mappa aveva ragione e dovrebbe formare perci? la base per chiarire la controversia; e,
(3) che l’errore con riguardo ad all’iscrizione della taglia della terra non poteva andare cos? inosservato, determinato che era 1.5 volte pi? grande dell’area siccome disegnato sulla mappa nel registro di terra.
Su questa base, la Corte di Cassazione concluse, che la rivendicazione della societ? di richiedente a danni contro lo Stato non incorse Articolo 917 del Codice civile precedente ed Articolo 1007 del Codice civile nuovo sotto.
III.
6. Il costatazione di maggioranza una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1, in che loro considerano che la Corte della sentenza della Cassazione, mentre respingendo la rivendicazione della societ? di richiedente per danni dallo Stato, impose un carico eccessivo sulla societ? di richiedente, come s? soffrire delle conseguenze dell’errore commesse con lo Stato nella sua iscrizione della taglia dell’area di terra nel registro di terra aveva (veda paragrafo 59). Bench? la maggioranza accetta che una certa diligenza pu? essere richiesta da un acquirente, in particolare da una ditta di vero-appezzamento di terreno commerciale, l’argomento principale si appellato su per trovare una violazione consiste nell’accettare la dichiarazione della societ? di richiedente che la terra in oggetto era una parte di una pi? grande area di terra senza confini fisici e fissi sui quali la societ? di richiedente si sarebbe potuta appellare nel valutando la taglia della terra e distinguerlo da aree di neighbouring. Inoltre, la maggioranza si riferisce ad una pi? vecchia sentenza con la Corte di Cassazione da 1994 in che fond? la corte pi? alta che un acquirente sarebbe dovuto essere in grado appellarsi sull’iscrizione nel registro di terra e non avrebbe dovuto costringere cos? a consultare tutti i documenti nel registro (veda paragrafo 60).
7. Con riguardo, noi troviamo nessuni di questi argomenti che convincono sui fatti della causa presente, per le ragioni seguenti:
8. In primo luogo, la Corte di Cassazione non faceva in qualsiasi la forma o forma, respinga la rivendicazione della societ? di richiedente per danni contro lo Stato sulla base dell’argomento principale si appellata su con la maggioranza, cio?. la mancanza allegato di marcatori di topological nell’ambiente in e circondando l’area di terra in oggetto. Sul contrario, e siccome noi descriviamo in paragrafo 5 sopra, la Corte di Cassazione si rifer? esplicitamente ai confini geografici della terra siccome disegnato sulla mappa che form? parte delle informazioni riguardo all’area nel registro di terra stesso. Nella richiesta di diritto nazionale, la Corte di Cassazione rese cos?, un perfettamente valutazione ragionevole della diligenza richiese da una ditta di vero-appezzamento di terreno professionale quando comprando terra per fini speculativi, prendendo il particolare conto del grezzamente misurazioni sproporzionate ? sulla mappa e l’iscrizione ufficiale della taglia della terra, sia di che fu incluso nel registro di terra e sarebbe potuto essere consultato facilmente con la societ? di richiedente.
9. In secondo luogo, il riferimento della maggioranza ad una pi? vecchia sentenza della Corte di Cassazione da 1994 ?, nella nostra prospettiva, di nessuna attinenza. Che sentenza tratt? con una situazione materialmente diversa, dove un individuo fu preso parte in un’operazione di vero-appezzamento di terreno ? per uso personale. Neanche, la causa tratt? con una discrepanza fra la mappa della terra in oggetto e la sua misurazione siccome scritto nel registro di terra, come nella causa presente, ma un errore commise da parte del venditore nello scrivere la divisione corretta di terra sotto la compropriet?. Bench? non sia necessario per noi per opinare su se l’Articolo 1 Protocollo N.ro la 1 analisi uscirebbe differentemente in tale situazione, basta per fini presenti per reiterare che in questa causa l’acquirente era professionalmente un vero-appezzamento di terreno commerciale terra di acquirente fissa per fini puramente speculativi. Certamente il Membro Stati sono concessi, sotto il margine ampio della valutazione riconosciuto a loro sotto Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 in questa area, fare domanda articoli nazionali su responsabilit? da atto illecito in tale modo che un dovere elevato di diligenza ? richiesto da attori professionali sul mercato di vero-appezzamento di terreno. Noi notiamo che questo tipo di articolo colpa-basato della responsabilit? da atto illecito, limitando o escludendo una rivendicazione per danni con un acquirente negligente di beni immobili ? una caratteristica comune negli ordinamenti giuridici del Membro Stati del Consiglio dell’Europa.
10. Concludere, nel trovare una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1, la maggioranza prende parte in una piena rivalutazione di quarto-istanza dei fatti ed anche introduce argomenti che non si sono stati appellati su con la corte nazionale. La sentenza riflette cos? una prospettiva difettosa dello status e ruolo di questa Corte sotto la Convenzione, siccome sviluppato nella sua causa-legge coerente.