TERZA SEZIONE
CAUSA GROSSI ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 18791/03)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
14 dicembre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Grossi ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupanèiè, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Guido Raimondi, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 novembre 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 18791/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui nove cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 12 giugno 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 6 luglio 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’applicazione retroattiva del termine di prescrizione di cinque anni al caso di specie aveva avuto per effetto di privare i richiedenti di ogni risarcimento del danno subito e che l’ingerenza controversa non era compatibile col principio di legalità e che aveva infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti dunque (Grossi ed altri c. Italia, no 18791/03, §§ 44-45, 6 luglio 2006).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa a concorrenza del valore venale del terreno. Inoltre, sollecitavano una somma che potesse indennizzarli per la mancanza a guadagnare così come il versamento di un’indennità per non-godimento del terreno durante il periodo di occupazione autorizzata. Inoltre, i richiedenti sollecitavano una somma di almeno 20 000 EUR ciascuno così come il rimborso degli oneri di procedimento incorso dinnanzi alla Corte, ammontante a 15 000 EUR, aumentato della tassa sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi alla Cassa di previdenza degli avvocati (CPA).
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 54, e puinto 3 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto senza che le parti fossero arrivate a tale accordo.
6. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
8. I richiedenti chiedono 2 343 214,60 EUR a titolo di danno patrimoniale così come un’indennità di occupazione di 13 828,17 EUR. In mancanza di una perizia nazionale che attesti il valore dei terreni espropriati, i richiedenti fondano le loro pretese basandosi sul valore dei terreni vicini che sono stati oggetto di parecchie espropriazioni indirette.
9. Il Governo si oppone ed osserva che le pretese dei richiedenti a titolo del danno patrimoniale sono sproporzionate. Secondo lui per valutare il valore dei terreni, è necessario prendere in considerazione la stimo depositata durante il procedimento nazionale.
10. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
12. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta che dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
13. Nello specifico, i richiedenti hanno perso la proprietà del loro terreno nel 1978. Tuttavia, la Corte nota che nel corso del procedimento nazionale il perito non è stato in misura di determinare le date di inizio e di fine dei lavori, non essendo disponibile la documentazione pertinente presso gli uffici della municipalità di Cassino. Inoltre, il tribunale ha dichiarato che il diritto al risarcimento era prescritto.
14. Di conseguenza, per determinare il valore del terreno, la Corte decide di basarsi sulla stima di parecchi terreni attigui che era stata realizzata alcuni anni dopo nella cornice di parecchie espropriazioni indirette.
15. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare congiuntamente ai richiedenti 725 000 EUR per il danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
16. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 9 000 EUR di questo capo.
B Danno morale
17. I richiedenti sollecitano una somma di almeno 20 000 EUR ciascuno.
18. Il Governo si oppone e sostiene che tale danno dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo è subordinato all’esaurimento del rimedio Pinto che non ha avuto luogo nello specifico. Ad ogni modo, il Governo stima che la somma richiesta dai richiedenti è eccessiva.
19. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni hanno causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
20. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente 20 000 ai richiedenti a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
21. I richiedenti chiedono il rimborso degli oneri di procedimento incorsi dinnanzi alla Corte, ammontanti a 50 000 EUR, aumentati della tassa sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi alla Cassa di previdenza degli avvocati (CPA) in più senza presentare tuttavia dei documenti all’appoggio.
22. Il Governo si oppone ed osserva che le pretese dei richiedenti sono esorbitanti.
23. La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo cui un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico la Corte rileva che i richiedenti non hanno fornito documenti a sostegno della loro richiesta e la respinge.
D. Interessi moratori
24. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 734 000 EUR (sette cento trentaquattromila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 20 000 EUR (ventimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 14 dicembre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente