SECONDA SEZIONE
CAUSA GÖKÇEK ED ALTRI C. TURCHIA
(Richiesta no 6219/04)
SENTENZA
STRASBURGO
26 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Gökçek ed altri c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popoviæ, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 gennaio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 6219/04) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui undici cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 10 dicembre 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da A. K., avvocato ad Ankara. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il 18 settembre 2008, la presidentessa della seconda sezione ha deciso di comunicare il motivo di appello derivato dalla durata del procedimento al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DI LO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1945, 1947, 1941, 1930, 1918, 1943, 1929, 1941, 1934, 1938 e 1924.
5. La causa riguarda trentatre appezzamenti di terreni agricoli di una superficie di circa 27 846 000 m2 e registrati nel 1907 sul registro fondiario a nome del padre della Sig.ra N. G., il de cujus dei richiedenti. Tre figlie della Sig.ra N. G. raccolsero la sua successione. Si tratta del richiedente M. G. e delle sue sorelle Z. G. e F. G., madri degli altri richiedenti.
6. Il 15 aprile 1975, un’azione petitoria fu introdotta dinnanzi alla corte d’appello di Halfeti concernente gli appezzamenti controversi. Il 12 giugno 1975, questo tribunale si dichiarò incompetente ratione materiae a profitto del tribunale catastale al motivo che i lavori di catasto erano in corso al villaggio.
7. Nel 1978, i richiedenti M. G. e sua sorella Z. G. si costituirono parte intervenuta nel procedimento. I richiedenti M. C. G., Ö. T., T. O., G. C. e G. G. fecero parimenti nel loro requisito di eredi di loro madre F. G. deceduta.
8. Nel 1981, una visita dei luoghi fu effettuata ai fini di perizia.
9. Nel 1982, il tribunale ordinò una nuova visita dei luoghi che fu realizzata alla fine del 1985.
10. Nel 1993, il tribunale decise di procedere ad un’altra visita dei luoghi.
11. Nel 2003, i richiesti M. E. G., G. G. F. G., H. G. e N. G. proseguirono il procedimento nella loro qualità di eredi diretti di loro madre Z. G..
12. Durante il procedimento dinnanzi a lui, il tribunale catastale aderì a numerose richieste di intervento. Al termine del procedimento, il numero delle parti al processo raggiunse circa centoquaranta persone. Durante il procedimento, il giudice pronunciò inoltre la congiunzione di due cause. Ci sono state anche numerosi cambiamenti, ricusazioni ed astensioni di giudici così come numerose contestazioni relative alle perizie.
13. Il 22 dicembre 2008, il tribunale catastale stimò che le due visite dei luoghi già effettuati erano sufficienti per deliberare sulla causa e rinunciò alla sua decisione di procedere ad una nuova visita.
Deliberando così sulla causa, il tribunale catastale riconobbe che gli eredi della Sig.ra N. G. erano i proprietari della metà dei trenta appezzamenti ed ordinò l’iscrizione del loro diritto di proprietà sul registro fondiario.
14. Secondo le osservazioni presentate dai richiedenti il 25 marzo 2009, questo giudizio non è definitivo.
IN DIRITTO
15. I richiedenti adducono che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
16. Il Governo si oppone a questa tesi.
17. Il periodo da considerare è cominciato solamente con la presa di effetto, il 28 gennaio 1987, della riconoscenza del diritto di ricorso individuale da parte della Turchia. Tuttavia, per valutare il carattere ragionevole dei termini trascorsi a partire da questa data, bisogna tenere conto dello stato in cui la causa si trovava allora (Cankoçak c. Turchia, numeri 25182/94 e 26956/95, § 25, 20 febbraio 2001, e Şahiner c. Turchia, no 29279/95, § 22, CEDH 2001-IX). Il periodo in questione non si era concluso ancora alla data di adozione della presente sentenza. A questa ultima dato, era durato già quasi ventitre anni, per un’istanza.
18. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non incontra inoltre nessun altro motivo di inammissibilità.
19. Il carattere ragionevole della durata di un procedimento si rivaluta secondo le circostanze della causa ed avuto riguardo ai criteri consacrati dalla sua giurisprudenza, in particolare la complessità della causa, il comportamento dei richiedenti e quello delle autorità competenti così come la posta della controversia per gli interessati (vedere, tra molte altre, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso di specie e ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere, Frydlender, precitata). Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, la durata del procedimento controverso è eccessiva e non soddisfa l’esigenza del “termine ragionevole.”
21. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
22. I richiedenti sostengono anche che la lunghezza del procedimento ha recato offesa al loro diritto al rispetto dei loro beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
23. La Corte rileva che il procedimento relativo alla rivendicazione di proprietà è sempre pendente dinnanzi alle giurisdizioni interne. La Corte deve conoscere la conclusione definitiva del procedimento in diritto interno per potere deliberare sul motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1. Ne segue che allo stadio reale del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, la presentazione di questo motivo di appello appare prematura. È lecito ai richiedenti investire di nuovo la Corte se stimano ancora, al termine del procedimento interno, che sono vittime della violazione addotta. Ne segue che questo motivo di appello deve essere respinto per non-esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione (vedere, in questo senso, Selahattin Çetinkaya ed altri c. Turchia, no 31504/02, § 30, 20 ottobre 2009).
24. Resta la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione. I richiedenti richiedono congiuntamente 56 430 681 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale che avrebbero subito e 20 000 EUR ciascuno a titolo del danno morale. Chiedono anche 5 520 EUR per gli oneri e spese. A titolo di giustificativi, forniscono un conteggio orario, una ricevuta di onorario e delle ricevute relative agli oneri di traduzione, di cartoleria e di invio postale.
25. Il Governo contesta queste pretese.
26. La Corte non vede legame di causalità tra la violazione constatata ed il danno patrimoniale addotto e respinge questa richiesta .
In compenso, trattandosi del danno morale, considera che c’è luogo di concedere la somma chiesta dal richiedente M. G. e che c’è luogo di accordare congiuntamente 20 000 EUR agli eredi di Z. G., i richiedenti M. E. G., G. G., F. G., H. G. e N. G., e 20 000 EUR agli eredi di F. G. congiuntamente, i richiedenti M. C.G., Ö. T., T. O., G.Ca. e G. G..
Accorda infine, congiuntamente 2 000 EUR ai richiedenti a titolo degli oneri e spese.
La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dalla durata eccessiva del procedimento ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme da convertire in lire turche al tasso applicabile in data dell’ordinamento:
i. 20 000 EUR (ventimila euro) al richiedente M. G., 20 000 EUR (ventimila euro) ai richiedenti M. E. G., G. G., F. G., H. G. e N. G. congiuntamente ed infine 20 000 EUR (ventimila euro) ai richiedenti M. C. G., Ö. T., T. O., G. C. e G. G. congiuntamente per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
ii. 2 000 EUR (duemila euro) ai richiedenti congiuntamente per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 26 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa